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Legge 31 ottobre 2002, n. 246 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica
Legge di conversione Art. 1. 1. Il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 5 novembre 2002
Art. 1. 01. All'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. All'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
1-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 alla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'individuazione dei limiti degli oneri finanziari si assumono i rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato"; 2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
3. In presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno considerato dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri con propria relazione. Con apposito atto di indirizzo, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Gli schemi dei decreti di cui al periodo precedente, corredati di apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro quindici giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Sulla base dell'atto di indirizzo di cui al secondo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato, entro limiti percentuali determinati in misura uniforme rispetto a tutte le dotazioni di bilancio, con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni e di altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, nonché delle spese relative agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate esigenze e in conformità alle indicazioni contenute nel citato atto di indirizzo, con il medesimo decreto di cui al quarto periodo il Ministro dell'economia e delle finanze può escludere altre spese dalla predetta limitazione. Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al quarto periodo, corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere. 4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali, con l'esclusione degli organi costituzionali, previste nei rispettivi bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero dell'economia e delle finanze. 5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
6-bis. Le somme stanziate per spese in conto capitale
negli esercizi 2000 e 2001 non impegnate alla chiusura dell'esercizio
2002, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
1999, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell'esercizio 2003. Le somme stanziate per spese in conto
capitale nell'esercizio 2002 non impegnate alla chiusura dell'esercizio
medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
2001, possono essere mantenuti in bilancio, quali residui, fino alla
chiusura dell'esercizio 2004. Le somme stanziate per spese in conto
capitale nell'esercizio 2003 non impegnate alla chiusura dell'esercizio
medesimo, nonché gli stanziamenti iscritti in forza di disposizioni
legislative entrate in 7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio finanziario successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio finanziario successivo". 8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le attività di promozione e di attuazione delle politiche di sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi vari, che dipendono funzionalmente dai predetti dipartimenti. Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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