Decreto Legge 2 novembre 1998, n. 376
Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza locale per consentire al corretta gestione finanziaria degli enti locali per il corrente esercizio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dellinterno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
Il seguente decreto-legge
Articolo 1
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per lanno 1999 degli enti locali è differito al 31 dicembre 1998. Sono altresì differiti al 31 dicembre 1998: il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dimposta per i tributi locali e per i servizi locali relativamente allanno 1999 ed il termine di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, per il solo anno 1998.
Articolo 2
1. Per lanno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dellimposta comunale sugli immobili, a seguito dellattribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, viene assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati , dellimposta comunale sugli immobili dellanno 1993 con laliquota al 4 per mille e quello dellanno 1998 anchesso calcolato con laliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendersi al netto del contributo minimo garantito, previsto dallarticolo 36, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tale fine è autorizzata per lanno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 1998, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 3
1. Il contributo di cui allarticolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nellarea napoletana e palermitana, è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per lanno 1998. Allerogazione del contributo integrativo per limporto di 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo, provvede il Ministero dellinterno entro trenta giorni dallassegnazione dei fondi. Allonere derivante dallattuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nellambito dellunità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno finanziario 1998, allo scopo utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 4
1. Larticolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come sostituito dallarticolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.449, è sostituito dal seguente:
"1. Lapplicazione delle prescrizioni di cui allarticolo 9 decorre dal 2.000. A tali fini gli enti locali iscrivono nellapposito intervento di ciascun servizio limporto dellammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dellarticolo 71: a) per il 2000 il 6 per cento del valore; b) per il 2001 il 12 per cento del valore; c) per il 2002 il 18 per cento del valore; d) per il 2003 il 24 per cento del valore".
Articolo 5
1.Relativamente allimposta comunale sugli immobili dovuta per lanno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o dufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:
2. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui allarticolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, è differito al 1° gennaio 2000. Per lanno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti soldi urbani adottati per le tariffe vigenti nellanno 1998.
Articolo 6
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentata alle Camere per la conversione in legge.