Schema di provvedimento legislativo recante
"Disposizioni in materia di disciplina dell'utilizzazione di nomi per
l'identificazione di domini Internet e servizi in rete"
(approvato in via preliminare dal CdM il 12 marzo 2000)
Articolo 1.
Utilizzazione dei nomi a dominio
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alla registrazione identificativa di domini Internet o servizi in rete ovunque ottenuti.
Articolo 2.
Anagrafe nazionale dei nomi a dominio
2. La registrazione nell'Anagrafe nazionale dei nomi a dominio è effettuata con le modalità indicate dall'Anagrafe stessa nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1. Alla registrazione si provvede, previa dichiarazione dell'insussistenza di preclusioni ed accettazione da parte del richiedente di una procedura di conciliazione, gestita dall'Anagrafe medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie. La registrazione si perfeziona con la comunicazione all'interessato dell'attribuzione del nome di identificazione del dominio. In sede di prima applicazione, e salvo quanto previsto dal comma 3, sono inseriti nell'anagrafe nazionale i nomi identificativi di dominio già registrati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ove emerga, anche in occasione della richiesta di registrazione di nome già registrato a favore di altro titolare, la non conformità della precedente registrazione alle disposizioni di cui al presente decreto, l'Anagrafe ne dispone la cancellazione ancorché antecedente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
4. E' comunque disposta la cancellazione del nome a dominio registrato presso l'Anagrafe di cui al comma 1, trascorsi 90 giorni dalla data della registrazione senza che ne sia seguita l'effettiva utilizzazione.
5. I ricorsi avverso il rifiuto o l'omissione di registrazione o contro gli atti dell'Anagrafe che, comunque, incidono sugli effetti della registrazione medesima rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Essi devono essere proposti davanti al tribunale amministrativo della regione ove l'Anagrafe ha sede.