Legge 23 dicembre
2000, n. 388
(SO n. 219/L alla GU 29 dicembre 2000, n. 302)
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
Legge Finanziaria 2001
Capo I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Articolo 1. (Risultati differenziali)
Capo II - DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Articolo 2. (Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni)
Articolo 3. (Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
Capo III - DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Articolo 4. (Riduzione della aliquota IRPEG)
Articolo 5. (Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)
Articolo 6. (Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
Articolo 7. (Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
Articolo 8. (Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
Articolo 9. (Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
Articolo 10. (Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
Articolo 11. (Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
Articolo 12. (Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
Articolo 13. (Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo)
Articolo 14. (Regime fiscale delle attività marginali)
Articolo 15. (Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
Articolo 16. (Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
Articolo 17. (Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
Capo IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITA Á SUGLI IMMOBILI
Articolo 18. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
Articolo 19. (Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di godimento a tempo parziale)
Articolo 20. (Semplificazione per l’INVIM decennale)
Capo V - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Articolo 21. (Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
Articolo 22. (Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
Articolo 23. (Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
Articolo 24. (Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
Articolo 25. (Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)
Articolo 26. (Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
Articolo 27. (Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specificiterritori nazionali)
Articolo 28. (Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
Articolo 29. (Norme in materia di energia geotermica)
Capo VI - DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Articolo 30. (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE IMPOSTE INDIRETTE
Articolo 31. (Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
Articolo 32. (Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche)
Articolo 33. (Disposizioni in materia di imposta di registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolative)
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Articolo 34. (Disposizioni in materia di compensazionee versamenti diretti)
Articolo 35. (Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranierii e internazionali)
Articolo 36. (Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali)
Articolo 37. (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
Articolo 38. (Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
Articolo 39. (Disposizioni transitorie)
Articolo 40. (Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia)
Articolo 41. (Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
Articolo 42. (Disposizioni in materia di controlli dell'amministrazione finanziariadi rappresentanza e di assistenza dei contribuenti)
Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Articolo 43. (Dismissione di beni e diritti immobiliari)
Articolo 44. (Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca)
Articolo 45. (Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 46. (Trasferimento in proprietà di alloggi)
Articolo 47. (Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici)
Capo X - ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Articolo 48. (Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
Articolo 49. (Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Capo XI - ONERI DI PERSONALE
Articolo 50. (Rinnovi contrattuali)
Articolo 51. (Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
Capo XII - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Articolo 52. (Norme per il trasferimento di funzioni statali alle regioni e agli enti locali e elativi costi)
Articolo 53. (Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
Articolo 54. (Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
Articolo 55. (Norme particolari per gli enti locali)
Articolo 56. (Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
Articolo 57. (Finanza di progetto)
Articolo 58. (Consumi intermedi)
Articolo 59. (Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
Articolo 60. (Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica amministrazione)
Articolo 61. (Spese per l'energia elettrica, postali e per combustibili)
Articolo 62. (Affitti passivi)
Articolo 63. (Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
Articolo 64. (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
Articolo 66. (Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e norme sulla tesoreria unica)
Articolo 67. (Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l'anno 2002)
Capo XIII - INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Articolo 68. (Gestioni previdenziali)
Articolo 69. (Disposizioni relative al sistema pensionistico)
Articolo 70. (Maggiorazioni)
Articolo 71. (Totalizzazione dei periodi assicurativi)
Articolo 72. (Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
Articolo 73. (Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilita Á INPS)
Articolo 74. (Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
Articolo 75. (Incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani)
Articolo 76. (Previdenza giornalisti)
Articolo 77. (Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti previdenziali)
Articolo 78. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili)
Articolo 79. (Norme in materia di ENPALS)
Articolo 80. (Disposizioni in materia di politiche sociali)
Articolo 81. (Interventi in materia di solidarietà sociale)
Articolo 82. (Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
Capo XIV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Articolo 83. (Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
Articolo 84. (Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
Articolo 85. (Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
Articolo 86. (Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali
e convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
Articolo 87. (Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere)
Articolo 88. (Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
Articolo 89. (Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di natanti)
Articolo 90. (Sperimentazioni gestionali)
Articolo 91. (Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del Ministero della sanità)
Articolo 92. (Interventi vari di interesse sanitario)
Articolo 93. (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
Articolo 94. (Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
Articolo 95 (Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli infortuni sul lavoro)
Articolo 96. (Potenziamento delle strutture di radioterapia)
Articolo 97. (Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonchè disabili)
Articolo 98. (Interventi per la tutela della salute mentale)
Articolo 99. (Misure per la profilassi internazionale)
Articolo 100. (Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli impianti avicoli)
Articolo 101. (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
Capo XV - STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Articolo 102. (Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
Capo XVI - DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Articolo 103. (Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
Articolo 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
Articolo 105. (Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
Articolo 106. (Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
Articolo 107. (Informatizzazione della normativa vigente)
Articolo 108. (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali)
Capo XVII - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 109. (Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
Articolo 110. (Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
Articolo 111. (Contributo straordinario all’ENEA)
Articolo 112. (Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
Articolo 113. (Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)
Articolo 114. (Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
Articolo 115. (Ente geopaleontologico di Pietraroia)
Capo XVIII - INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Articolo 116. (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
Articolo 117. (Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
Articolo 118. (Interventi in materia di formazione professionale nonchè disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo)
Articolo 119. (Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
Articolo 120. (Riduzione degli oneri sociali)
Capo XIX - INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Articolo 121. (Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
Articolo 122. (Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
Articolo 123. (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
Articolo 124. (Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca)
Articolo 125. (Disposizioni per il settore agricolo)
Articolo 126. (Garanzie a favore di cooperative agricole)
Articolo 127. (Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate)
Articolo 128. (Disposizioni in materia di credito agrario)
Articolo 129. (Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
Articolo 130. (Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
Capo XX - INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Articolo 131. (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
Articolo 132. (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Capo XXI - INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Articolo 133. (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
Articolo 134. (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
Articolo 135. (Continuità territoriale per la Sicilia)
Articolo 136. (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
Articolo 137. (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
Articolo 138. (Disposizioni relative a eventi calamitosi)
Articolo 139. (Differimento dei termini e altre disposizioni per la ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
Articolo 140. (Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
Articolo 141. (Patrimonio idrico nazionale)
Articolo 142. (Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
Articolo 143. (Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
Capo XXIII - INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Articolo 144. (Limiti di impegno)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 145. (Altri interventi)
Capo XXIV - DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Articolo 146. (Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
Articolo 147. (Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni)
Articolo 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
Articolo 149. (Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
Articolo 150. (Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione e contrasto della criminalità economica)
Articolo 151. (Costituzione delle unità di informazione finanziaria e modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
Articolo 152. (Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di patrocinio per i non abbienti)
Articolo 153. (Imprese editrici di quotidiani e periodici)
Articolo 154. (Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
Articolo 155. (Norme per la sostituzione della lira con l’euro)
Capo XXV - DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Articolo 156. (Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di liquidazione delle società del gruppo EFIM)
Capo XXVI - NORME FINALI
Articolo 157. (Fondi speciali e tabelle)
Articolo 158. (Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l’anno 2001, il livello massimo del saldo
netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 74.000
miliardi, al netto di lire 34.349 miliardi per regolazioni debitorie, nonché
degli importi posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo
68, comma 8. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 2, commi 13, 14, 15,
16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2001,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 455.200 miliardi per l’anno
finanziario 2001.
2. Per gli anni 2002 e 2003 il livello massimo del
saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente,
tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in lire 73.500 miliardi ed in lire 55.000 miliardi, al netto di
lire 11.429 miliardi per l’anno 2002 e lire 6.029 miliardi per l’anno 2003,
per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in lire 339.500 miliardi ed in lire 328.000
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 2002 e 2003, il livello
massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire
62.600 miliardi ed in lire 49.200 miliardi ed il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in lire 328.000 miliardi ed in lire
323.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e
2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico
dello Stato.
4. Le eventuali maggiori entrate rispetto alle
previsioni iniziali riscontrate nel 2001 a seguito dell’approvazione degli
atti di cui all’articolo 17, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, sono destinate prioritariamente a garantire il conseguimento degli
obiettivi pluriennali relativi all’indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e ai saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2001-2004, come approvato dalla relativa
risoluzione parlamentare, nonché dalla presente legge. Le eventuali maggiori
entrate eccedenti rispetto a tali obiettivi e non riconducibili alla maggiore
crescita economica rispetto a quella prevista nel Documento di programmazione
economico-finanziaria sono destinate alla riduzione della pressione fiscale,
salvo che si renda necessario finanziare interventi urgenti e imprevisti
connessi a calamità naturali, pericoli per la sicurezza del Paese o situazioni
di emergenza economico-finanziaria.
Capo II
DISPOSIZIONI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE DELLE FAMIGLIE
Art. 2.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative
alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle
deduzioni)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 10,
comma 3-bis, primo periodo, in materia di deduzione per l’abitazione
principale, le parole: «fino a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti:
«fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa
e delle relative pertinenze,»; nel medesimo comma il secondo periodo è
soppresso;
b) all’articolo 10,
comma 3-bis, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Non si tiene
conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero
permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità
immobiliare non risulti locata»;
c) all’articolo 11,
comma 1, concernente le aliquote e gli scaglioni dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche:
1) la
lettera a), relativa al primo scaglione di reddito, è sostituita dalla
seguente:
«a) fino a lire
20.000.000 ........ 18 per cento;»;
2) la
lettera b), relativa al secondo scaglione di reddito, è sostituita dalla
seguente:
«b) oltre lire
20.000.000 e fino a lire 30.000.000 ....... 24 per cento, per l’anno 2001, 23
per cento, per l’anno 2002, e 22 per cento, a decorrere dall’anno 2003;»;
3) nella
lettera c), relativa al terzo scaglione di reddito, le parole: «33,5 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «32 per cento a decorrere dall’anno
2001»;
4)
nella lettera d), relativa al quarto scaglione di reddito, le parole:
«39,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «39 per cento, per l’anno
2001, 38,5 per cento, per l’anno 2002, e 38 per cento, a decorrere dall’anno
2003»;
5) nella
lettera e), relativa al quinto scaglione di reddito, le parole: «45,5
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «45 per cento, per l’anno 2001,
44,5 per cento, per l’anno 2002, e 44 per cento, a decorrere dall’anno
2003»;
d) all’articolo 12,
comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per carichi di famiglia,
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L’importo di lire 516.000 per l’anno
2001 e di lire 552.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002 è aumentato,
rispettivamente, a lire 552.000 per l’anno 2001 e a lire 588.000 a decorrere
dal 1º gennaio 2002, a condizione che il reddito complessivo non superi lire
100.000.000. I predetti importi sono aumentati a lire 616.000 per l’anno 2001
e a lire 652.000 a decorrere dal 1º gennaio 2002, quando la detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, sempre che il reddito complessivo non
superi lire 100.000.000»;
e) all’articolo 13,
relativo alle altre detrazioni:
1) il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall’imposta
lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell’anno, anche a fronte
delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) lire 2.220.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;
b) lire 2.100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma
non a lire 12.300.000;
c) lire 2.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma
non a lire 12.600.000;
d) lire 1.900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma
non a lire 15.000.000;
e) lire 1.750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma
non a lire 15.300.000;
f) lire 1.600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma
non a lire 15.600.000;
g) lire 1.450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma
non a lire 15.900.000;
h) lire 1.330.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma
non a lire 16.000.000;
i) lire 1.260.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma
non a lire 17.000.000;
l) lire 1.190.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma
non a lire 18.000.000;
m) lire 1.120.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma
non a lire 19.000.000;
n) lire 1.050.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma
non a lire 30.000.000;
o) lire 950.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma
non a lire 40.000.000;
p) lire 850.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma
non a lire 50.000.000;
q) lire 750.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma
non a lire 60.000.000;
r) lire 650.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma
non a lire 60.300.000;
s) lire 550.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma
non a lire 70.000.000;
t) lire 450.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma
non a lire 80.000.000;
u) lire 350.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma
non a lire 90.000.000;
v) lire 250.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma
non a lire 90.400.000;
z) lire 150.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma
non a lire 100.000.000;
aa) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000»;
2)
nel comma 2, all’alinea, dopo le parole: «redditi di pensione» sono inserite
le seguenti: «, redditi di terreni per un importo non superiore a lire
360.000»;
3)
nel comma 2-ter, le parole: «il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di
scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti
civili» sono soppresse e le parole: «il reddito derivante da rapporti di
lavoro dipendente di durata inferiore all’anno» sono sostituite dalle
seguenti: «il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente con contratti
a tempo indeterminato di durata inferiore all’anno»;
4) dopo
il comma 2-ter, è inserito il seguente:
«2-quater. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione
prevista dall’articolo 10, comma 3-bis, dell’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dai rapporti di lavoro dipendente con contratto a tempo determinato di
durata inferiore all’anno e il reddito derivante dagli assegni periodici
percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o
annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
a) lire 400.000, se l’ammontare
del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;
b) lire 300.000, se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 10.000.000;
c) lire 200.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 10.000.000 ma
non lire 11.000.000;
d) lire 100.000 se l’ammontare
del reddito complessivo supera lire 11.000.000 ma non lire 12.000.000»;
5) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo
49 o d’impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta
lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 1.110.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire
9.100.000;
b) lire 1.000.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 900.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.300.000 ma non a lire 9.600.000;
d) lire 800.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.600.000 ma non a lire 9.900.000;
e) lire 700.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f) lire 600.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
g) lire 480.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
15.300.000 ma non a lire 16.000.000;
h) lire 410.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
16.000.000 ma non a lire 17.000.000;
i) lire 340.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
17.000.000 ma non a lire 18.000.000;
l) lire 270.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
18.000.000 ma non a lire 19.000.000;
m) lire 200.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
19.000.000 ma non a lire 30.000.000;
n) lire 100.000 se l’ammontare
complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire
30.000.000 ma non a lire 60.000.000»;
f) all’articolo 13-bis,
comma 1, lettera b), in materia di detrazioni per oneri:
1) al
primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un
anno»;
2) al
secondo periodo, le parole: «nei sei mesi antecedenti o successivi» sono
sostituite dalle seguenti: «nell’anno precedente o successivo»;
3) dopo
il terzo periodo è inserito il seguente: «In caso di acquisto di unità
immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto
sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di
sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unità
immobiliare sia adibita ad abitazione principale»;
4) al
quarto periodo, le parole: «il contribuente dimora abitualmente» sono
sostituite dalle seguenti: «il contribuente o i suoi familiari dimorano
abitualmente»;
5) dopo
il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Non si tiene conto, altresì,
delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o
sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile
acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla
relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a
decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale,
e comunque entro due anni dall’acquisto»;
5-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad
entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per
la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro
la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote»;
g) all’articolo 13-bis, comma 1, lettera
c), in materia di detrazioni per spese sanitarie,
dopo il nono periodo è inserito il seguente: «La medesima ripartizione della
detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con
riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni annue»;
h) all’articolo 13-ter, in materia di detrazioni per canoni di locazione:
1) al
comma 1, lettera a), le parole: «lire 640.000» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 960.000»;
2) al
comma 1, lettera b), le parole: «lire 320.000» sono sostituite dalle
seguenti: «lire 480.000»;
3) dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. A favore dei lavoratori dipendenti
che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o
in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della
detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di
unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel
nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal
precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione,
per i primi tre anni, rapportata al periodo dell’anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) lire 1.920.000, se il
reddito complessivo non supera lire 30 milioni;
b) lire 960.000, se il
reddito complessivo supera lire 30 milioni ma non lire 60 milioni»;
i) all’articolo 48-bis, comma 1, lettera a-bis), concernente la determinazione del reddito
del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l’attività
libero-professionale intramuraria esercitata presso studi professionali privati,
le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 75 per cento».
2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, concernente detrazioni per interventi di ristrutturazione del
patrimonio edilizio privato, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo
periodo, dopo le parole: «alla eliminazione delle barriere architettoniche,»
sono inserite le seguenti: «aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e
ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap
in situazioni di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,» e dopo le parole:
«sulle parti strutturali» sono aggiunte le seguenti: «, e all’esecuzione di
opere volte ad evitare gli infortuni domestici»;
b) al comma 6, le
parole: «nel periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta in corso alla data del 1º
gennaio degli anni 2000 e 2001».
3. All’articolo 13 della legge 15 dicembre 1998, n.
441, concernente norme per la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, le parole: «nel periodo d’imposta 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «nei periodi d’imposta 2000 e 2001».
4. Ai fini delle detrazioni di cui all’articolo 1
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i lavori iniziati entro il 30
giugno 2000, si considerano validamente presentate le comunicazioni di cui al
decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, trasmesse entro
novanta giorni dall’inizio dei lavori.
5. Ai fini della determinazione del reddito delle
cooperative edilizie a proprietà indivisa si deduce un importo pari alla
rendita catastale di ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione
principale dei soci assegnatari e delle relative pertinenze.
6. All’articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 6 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, i commi 9, 10 e 11 sono abrogati.
8. Le disposizioni del comma 1, lettere a), e),
numero 2), e h), numeri 1) e 2), si applicano a decorrere dal periodo d’imposta
2000; quelle di cui al medesimo comma, lettere b), c), d), e), numeri 1),
3), 4) e 5), f), g) e h), numero 3), e i), si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta 2001. Le disposizioni dei commi 6 e 7 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla
data del 31 dicembre 1999.
9. Le modifiche apportate dalle disposizioni di cui al
presente titolo in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche valgono
ai fini della restituzione del drenaggio fiscale disciplinata dall’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall’articolo 9,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
10. In deroga all’articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, sono
legittimi gli atti compiuti dai sostituti di imposta che, nell’ipotesi in cui
abbiano impiegato somme proprie per corrispondere l’acconto di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, abbiano utilizzato il
relativo credito in compensazione con i versamenti da effettuare nel mese di
dicembre 2000.
Art. 3.
(Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di
fonte estera, nonché di redditi da lavoro dipendente prestato all’estero)
1. Per i periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2000, i redditi derivanti da pensioni di ogni genere ed
assegni ad esse equiparati di fonte estera, imponibili in Italia per effetto di
disciplina convenzionale, possono essere dichiarati entro il 30 giugno 2001 con
apposita istanza. A tali redditi si applica l’aliquota marginale del
contribuente ovvero quella del 25 per cento in caso di omessa presentazione
della dichiarazione, per l’anno cui si riferiscono i redditi. Non si fa luogo
all’applicazione di soprattasse, pene pecuniarie ed interessi a condizione che
sia versata una somma pari al 25 per cento delle imposte così calcolate. Le
somme dovute ai sensi del presente comma devono essere versate in quattro rate
di pari importo da corrispondere entro le date del 15 dicembre 2001, del 15
giugno 2002, del 15 dicembre 2002 e del 15 giugno 2003 senza applicazione di
interessi. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì alle
controversie pendenti originate da avvisi di accertamento riguardanti i redditi
di cui al presente comma nonché a coloro i quali si siano avvalsi della
facoltà di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, anche entro i termini stabiliti dall’articolo 38 della legge 8
maggio 1998, n. 146, e dall’articolo 45, comma 14, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
2. Per l’anno 2001, i redditi derivanti da lavoro
dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto,
all’estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti
residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i
percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati
fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla
pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all’ufficio
erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione
economica.
Capo III
DISPOSIZIONI FISCALI PER FAVORIRE LO SVILUPPO EQUILIBRATO
Art. 4.
(Riduzione della aliquota IRPEG)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14,
comma 1, in materia di credito d’imposta per gli utili distribuiti da società
ed enti, le parole: «pari al 58,73 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001, e al 53,85
per cento, per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 1º gennaio 2003,»;
b) all’articolo 91,
in materia di aliquota dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, le
parole: «con l’aliquota del 37 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«con l’aliquota del 36 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2001, e del 35 per cento, a decorrere dal periodo d’imposta
in corso al 1º gennaio 2003»;
c) all’articolo 105,
comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci o partecipanti sugli utili
distribuiti, le parole: «nella misura del 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 56,25 per cento, per i proventi conseguiti a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, e del 53,85 per
cento, per i proventi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
1º gennaio 2003,»;
d) all’articolo 105,
comma 5, le parole: «di un importo pari al 58,73 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «di un importo pari al 56,25 per cento, per le distribuzioni
deliberate a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
1º gennaio 2001, e al 53,85 per cento, per le distribuzioni deliberate a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio
2003,».
2. All’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 467, in materia di imposta sostitutiva della
maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, l’ultimo
periodo è sostituito dal seguente: «A tale fine si considera come provento non
assoggettato a tassazione la quota del 47,22 per cento di dette plusvalenze e di
detto reddito conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2001, e del 45,72 per cento delle plusvalenze e dei redditi medesimi
conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2003; per
le società quotate, tali misure sono pari, rispettivamente, all’80,56 e all’80
per cento».
3. Per il reddito del periodo d’imposta in corso
alla data del 1º gennaio 2001, la misura del 48,65 per cento, prevista dall’articolo
2, comma 10, della legge 13 maggio 1999, n. 133, in materia di reddito d’impresa,
è ridotta al 47,22 per cento.
4. La misura dell’acconto dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2001, è ridotta dal 98 per cento al 93,5 per cento; per il periodo d’imposta
in corso al 31 dicembre 2002, è aumentata dal 98 per cento al 98,5 per cento; a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2003, è aumentata dal
98 per cento al 99 per cento.
Art. 5.
(Emersione di basi imponibili e riduzione del carico tributario sui redditi d’impresa)
1. Le maggiori entrate che risulteranno dall’aumento
delle basi imponibili dei tributi erariali e dei contributi sociali per effetto
dell’applicazione delle disposizioni per favorire l’emersione, di cui all’articolo
116 della presente legge, sono destinate ad un fondo istituito presso lo stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica finalizzato, con appositi provvedimenti, alla riduzione dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche gravanti sul reddito d’impresa. La riduzione è effettuata con
priorità temporale nelle aree e nei territori di cui al comma 10 dell’articolo
7.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, da
adottare entro il 31 marzo 2002, sono determinate le maggiori entrate di cui al
comma 1, derivanti dai contratti di riallineamento e di emersione registrati
entro il 30 novembre 2001, in relazione all’aumento, nel corso degli anni dal
2001 al 2005, delle basi imponibili e alla progressiva riduzione delle
agevolazioni concesse ai soggetti aderenti ai contratti di emersione.
3. In relazione alle stime del maggior gettito,
determinato ai sensi del comma 2, è disposta, a decorrere dal 2002, la
riduzione delle imposte di cui al comma 1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di tassazione del reddito di impresa)
1. All’articolo 16, comma 1, lettera d), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di redditi soggetti a
tassazione separata, sono aggiunte, in fine, le parole: «e delle società di
persone».
2. All’articolo 79, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione del reddito delle
imprese autorizzate all’autotrasporto, dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: «Per le medesime imprese compete, altresì, una deduzione forfetaria
annua di lire 300.000 per ciascun motoveicolo e autoveicolo avente massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi».
3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 21
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano
per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2001 e per i due periodi di
imposta successivi.
4. All’articolo 2, comma 11, primo periodo, della
legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: «sono applicabili» sono
inserite le seguenti: «per i periodi di imposta 1999 e 2000».
5. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466,
in materia di riordino delle imposte sul reddito per favorire la
capitalizzazione delle imprese, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1,
il comma 3, in materia di applicazione dell’aliquota ridotta, è sostituito
dal seguente:
«3. La parte della remunerazione ordinaria di
cui al comma 1 che supera il reddito complessivo netto dichiarato è computata
in aumento del reddito assoggettabile all’aliquota ridotta dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto»;
b) all’articolo 6,
comma 1, concernente l’applicazione dell’aliquota ridotta alle società
quotate, le parole da: «le aliquote di cui ai commi» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota di cui al comma 1 dell’articolo
1 è ridotta al 7 per cento».
6. Le disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere
dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre
2000; a decorrere dal medesimo periodo d’imposta si applicano le disposizioni
del comma 5, fermo restando il diritto al riporto a nuovo maturato in base alle
disposizioni previgenti.
7. I soggetti che, avendo in precedenti esercizi
imputato gli ammortamenti anticipati a riduzione del costo dei beni, adottino la
diversa metodologia contabile di imputazione alla speciale riserva prevista dall’articolo
67, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
riclassificare gli ammortamenti anticipati pregressi imputandoli alla suddetta
riserva, al netto dell’importo destinato al fondo imposte differite.
8. All’articolo 14, comma 1, alinea, della legge 15
dicembre 1998, n. 441, recante norme a favore dell’imprenditoria
giovanile in agricoltura, le parole: «a fondi rustici» sono sostituite dalle
seguenti: «ai beni costituenti l’azienda, ivi compresi i fabbricati, le
pertinenze, le scorte vive e morte e quant’altro strumentale all’attività
aziendale».
9. All’articolo 14, comma 6, della legge 15 dicembre
1998, n. 441, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per favorire l’introduzione
e la tenuta della contabilità da parte delle imprese condotte da giovani
agricoltori o da società di cui all’articolo 2, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con le regioni interessate, è autorizzato a
stipulare accordi o convenzioni per fornire assistenza, formazione e
informatizzazione».
10. Per le finalità di cui al comma 9 possono essere
utilizzati anche i fondi residui disponibili sul capitolo 7627 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
11. Alle persone fisiche in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo, partecipanti ad imprese familiari o socie delle società
semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice si applicano le condizioni
previste dall’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, sempre che le suddette società o imprese familiari
rivestano la qualifica di soci nella stessa cooperativa agricola.
12. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, le parole: «e al 1º gennaio 1999» sono sostituite
dalle seguenti: «, al 1º gennaio 1999 e al 1º gennaio 2000»; nel
medesimo comma le parole: «per i quattro periodi d’imposta successivi, l’aliquota
è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5» sono sostituite
dalle seguenti: «per i tre periodi d’imposta successivi, l’aliquota è
stabilita, rispettivamente, nella misura del 2,5».
13. La quota di reddito delle piccole e medie imprese
destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.
14. Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di
cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d’imposta successivo a
quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, il reddito escluso
dall’imposizione si determina diminuendo l’ammontare degli investimenti
ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti
dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d’imposta per
la realizzazione degli investimenti ambientali.
15. Per investimento ambientale si intende il costo di
acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all’articolo 2424, primo
comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire,
ridurre e riparare danni causati all’ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli
investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti
ambientali vanno calcolati con l’approccio incrementale.
16. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le imprese
interessate sono tenute a rappresentare nel bilancio di esercizio gli
investimenti ambientali realizzati.
17. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
d’intesa con il Ministro dell’ambiente che si avvale dell’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente, sentite le categorie professionali
interessate, effettua nell’anno 2001 un censimento degli investimenti
ambientali realizzati.
18. All’onere derivante dalle misure agevolative di
cui ai commi da 13 a 17 si provvede mediante l’istituzione di un apposito
fondo presso il Ministero delle finanze con una dotazione di lire 7,7 miliardi
per il 2001, 150 miliardi per il 2002 e 150 miliardi per il 2003.
19. A decorrere dal secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, la quota di reddito di cui al comma 13 corrisponde all’eccedenza
rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi di
imposta precedenti.
20. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di utilità sociale, dopo la lettera c-nonies) è aggiunta la seguente:
«c-decies) le erogazioni
liberali in denaro a favore di organismi di gestione di parchi e riserve
naturali, terrestri e marittimi, statali e regionali, e di ogni altra zona di
tutela speciale paesistico-ambientale come individuata dalla vigente disciplina,
statale e regionale, nonché gestita dalle associazioni e fondazioni private
indicate alla lettera a) del comma 2-bis dell’articolo 114,
effettuate per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio,
ricerca e sviluppo dirette al conseguimento delle finalità di interesse
generale cui corrispondono tali ambiti protetti. Il Ministro dell’ambiente
individua con proprio decreto, periodicamente, i soggetti e le categorie di
soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina,
a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o
soggetto beneficiario. Nel caso che in un dato anno le somme complessivamente
erogate abbiano superato la somma allo scopo indicata o determinata i singoli
soggetti beneficiari che abbiano ricevuto somme di importo maggiore della quota
assegnata dal Ministero dell’ambiente, versano all’entrata dello Stato un
importo pari al 37 per cento della differenza».
21. Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
22. Ai fini di quanto previsto al comma 20, il
Ministro dell’ambiente determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in
misura complessivamente non superiore a 15 miliardi di lire a decorrere dall’anno
2002.
23. L’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. – (Somme ammesse in deduzione dal
reddito). – 1. Per le società cooperative e loro consorzi sono ammesse in
deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione
di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per
i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad
incremento delle quote sociali».
24. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: «il successivo» sono sostituite dalle seguenti:
«i due successivi».
Art. 7.
(Incentivi per l’incremento dell’occupazione)
1. Ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra
il 1º ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori
dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito
di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all’articolo 88 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura
di lire 800.000 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo
compreso tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il credito di imposta
decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a
tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti
di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero
complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso
tra il 1º ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Per le assunzioni di dipendenti
con contratti di lavoro a tempo parziale, il credito d’imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale. Il credito d’imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti
nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno
occupato per almeno 230 giornate all’anno.
3. L’incremento della base occupazionale va
considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società
controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti
che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1º ottobre 2000,
ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base
occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.
4. Il credito d’imposta, che non concorre alla
formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell’imposta
regionale sulle attività produttive nè ai fini del rapporto di cui all’articolo
63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a
decorrere dal 1º gennaio 2001, esclusivamente in compensazione ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a
condizione che:
a) i nuovi assunti siano
di età non inferiore a 25 anni;
b) i nuovi assunti non
abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24
mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104;
c) siano osservati i
contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno
dato diritto al credito d’imposta;
d) siano rispettate le
prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti
legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro
successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi
di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella
gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata,
il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in
più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
7. Qualora vengano definitivamente accertate
violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo
superiore a lire 5 milioni, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994,
n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché
dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia
di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le
disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti
definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta
antisindacale ai sensi dell’articolo 28 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero
delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l’applicazione
delle relative sanzioni.
8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.
9. Entro il 31 dicembre 2001 il Governo provvede ad
effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di
cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area
territoriale, sesso, età e professionalità.
10. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore per
le assunzioni intervenute nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1999 e il 31
dicembre 2000. Per i datori di lavoro che nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003 effettuano nuove assunzioni di lavoratori
dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive
ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all’obiettivo
1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d’imposta.
L’ulteriore credito d’imposta, che è pari a lire 400.000 per ciascun nuovo
dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All’ulteriore
credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis
di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C68 del 6
marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai
sensi della predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo
di lire 180 milioni nel triennio.
11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente
articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai
lavoratori dipendenti.
Art. 8.
(Agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate)
1. Ai soggetti titolari di reddito d’impresa,
esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2000 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree
territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come
destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall’articolo
87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la
Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d’imposta entro la
misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di
aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2000 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall’approvazione
del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il
credito d’imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità
regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono
del credito d’imposta.
2. Per nuovi investimenti si intendono le
acquisizioni di beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all’acquisto
di «mobili e macchine ordinarie di ufficio» di cui alla tabella approvata con
decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989,
concernente i «coefficienti di ammortamento», destinati a strutture produttive
già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma
1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le
dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta,
relativi a beni d’investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi
gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato
effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume
il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai
sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono
agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti
agevolati.
3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui
all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione
degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente
comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione
del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.
4. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«differenziabile in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell’impresa,
nonché della localizzazione».
5. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai
nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e va indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito nè della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività
produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a
decorrere dalla data di sostenimento dei costi.
6. Il credito d’imposta a favore di imprese o
attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei
grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell’Unione europea e previa
autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato procede all’inoltro alla Commissione della
richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del
rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.
7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è
rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non
entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a
strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione,
il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati
il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una
delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Il minore credito d’imposta che deriva dall’applicazione del presente comma
è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi
dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
8. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze,
di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, verranno emanate disposizioni per l’effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni.
Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del
credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità
degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di
effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
Art. 9.
(Tassazione del reddito d’impresa con aliquota proporzionale)
1. Il reddito d’impresa degli imprenditori
individuali, determinato ai sensi dell’articolo 52 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può essere escluso dalla formazione del reddito
complessivo di cui all’articolo 8 del medesimo testo unico e assoggettato
separatamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le
disposizioni dei commi successivi.
2. L’imposta è commisurata al reddito di cui al
comma 1 con l’aliquota prevista dall’articolo 91 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, come modificato dalla presente legge; si applicano le
disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 466, come modificato dalla presente legge, e dell’articolo 91-bis
del citato testo unico.
3. L’imposta è versata, anche a titolo d’acconto,
con le modalità e nei termini previsti per il versamento dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche; i crediti di imposta, i versamenti in acconto e
le ritenute d’acconto sui proventi che concorrono a formare il reddito di cui
al comma 1 sono scomputati dall’imposta ai sensi degli articoli 92, 93 e 94
del citato testo unico delle imposte sui redditi. Si applicano le disposizioni
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. La perdita di un periodo d’imposta può essere
computata in diminuzione del reddito d’impresa dei periodi d’imposta
successivi, ma non oltre il quinto, con le regole stabilite dall’articolo 102
del citato testo unico delle imposte sui redditi.
5. Il regime di cui al comma 1 è applicato su opzione
revocabile. L’opzione e la revoca sono esercitate nella dichiarazione dei
redditi e hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello
cui si riferisce la dichiarazione.
6. Ai fini dell’accertamento si applica l’articolo
40, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
7. Gli utili dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1, se prelevati dal patrimonio dell’impresa,
costituiscono per l’imprenditore redditi ai sensi dell’articolo 41, comma 1,
lettera e), del citato testo unico delle imposte sui redditi e per essi
spetta il credito d’imposta secondo i criteri dell’articolo 14 di detto
testo unico, come modificato della presente legge; si applicano gli articoli
105, 105-bis e 106-bis dello stesso testo unico. A tale fine nella
dichiarazione dei redditi vanno indicati separatamente il patrimonio netto
formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è
applicato il regime di cui al comma 1 e le altre componenti del patrimonio
netto.
8. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a
quello personale dell’imprenditore, al netto delle somme versate nello stesso
periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in
corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo
che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta
successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
9. In caso di revoca, si considerano prelevati gli utili
ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione
del regime di cui al comma 1.
10. Per le imprese familiari, le disposizioni dei commi
da 7 a 9 si applicano al titolare dell’impresa e ai collaboratori in
proporzione alle quote di partecipazione agli utili determinate secondo le
disposizioni del comma 4 dell’articolo 5 del citato testo unico delle imposte
sui redditi.
11. Le disposizioni dei commi da 1 a 9 si applicano, su
opzione, anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice. In
tale caso, dette società sono considerate soggetti passivi d’imposta
assimilati alle società di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a),
del citato testo unico delle imposte sui redditi e ad esse si applicano, in
quanto compatibili, le relative disposizioni.
12. Le disposizioni del presente articolo decorrono dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º gennaio 2001.
Art. 10.
(Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi)
1. All’articolo 1 del testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, le parole: «, la navigazione in acque pubbliche
degli autoscafi» sono soppresse, e le parole: «sono soggette» sono sostituite
dalle seguenti: «è soggetta».
2. All’articolo 13 del citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, le
parole: «Gli autoveicoli, i rimorchi e gli autoscafi» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli autoveicoli e i rimorchi» e le parole: «su strade, aree od
acque pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «su strade od aree
pubbliche».
3. La tariffa E allegata al citato testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è
soppressa.
Art. 11.
(Trattamento fiscale delle imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari)
1. Per la salvaguardia dell’occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.
Art. 12.
(Trattamento fiscale degli avanzi di gestione di Consorzi)
1. Il trattamento fiscale degli avanzi di gestione, di cui al comma 2-bis dell’articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è esteso, alle medesime condizioni, anche agli eventuali avanzi di gestione accantonati dal Consorzio obbligatorio batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi (COBAT), nonché dal Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli olii e dei grassi vegetali ed animali, esausti.
Art. 13.
(Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo)
1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività
artistica o professionale ovvero d’impresa, ai sensi, rispettivamente, degli
articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono
avvalersi, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i
due successivi, di un regime fiscale agevolato che prevede il pagamento di un’imposta
sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, pari al 10 per
cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa, determinato rispettivamente
ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del citato testo unico. Nel
caso di imprese di cui all’articolo 5, comma 4, dello stesso testo unico, l’imposta
sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a
condizione che:
a) il contribuente non
abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale
ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da
esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il
caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) sia realizzato un
ammontare di compensi di lavoro autonomo non superiore a lire 60 milioni o un
ammontare di ricavi non superiore a lire 60 milioni per le imprese aventi per
oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni per le imprese aventi
per oggetto altre attività;
d) qualora venga
proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare
dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di
riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a lire 60 milioni per
le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi ovvero a lire 120 milioni
per le imprese aventi per oggetto altre attività;
e) siano regolarmente
adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
3. Il regime agevolato cessa di avere efficacia e il
contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello nel quale i compensi o i ricavi
conseguiti superano gli importi indicati al comma 2, lettera c);
b) a decorrere dallo
stesso periodo d’imposta nel quale i compensi o i ricavi superano del 50 per
cento gli importi indicati al comma 2, lettera c); in tale caso sarà
assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa o di
lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta.
4. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale
di cui al comma 1 possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall’ufficio
delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal caso, devono
munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori idonei da
utilizzare per la connessione con il sistema informativo del Dipartimento delle
entrate del Ministero delle finanze.
5. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui
al presente articolo, è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella
misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 4. Il predetto credito
è riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche
in caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tale caso il
credito è commisurato al 40 per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato
con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta,
fino a concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre
alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e,
se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti
ai fini dell’IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo
1998, n. 100.
7. Ai fini contributivi, previdenziali ed
extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si
avvalgono del regime previsto al comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare
che, ai sensi dello stesso comma 1, costituisce base imponibile per l’applicazione
dell’imposta sostitutiva.
8. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del
regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le
condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le
sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
9. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 14.
(Regime fiscale delle attività marginali)
1. Le persone fisiche esercenti attività per le
quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime
disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del
periodo d’imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite
individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni
medie degli operatori del settore. Tale limite, differenziato in relazione ai
diversi settori di attività, non può, comunque, essere superiore a 50 milioni
di lire.
2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente articolo per ricavi e compensi si intendono i ricavi e i
compensi minimi di riferimento determinati in base all’applicazione degli
studi di settore dopo aver normalizzato la posizione del contribuente tenendo
conto delle peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento
agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso. Per
il primo periodo di applicazione ai fini della ammissione al regime si fa
riferimento ai ricavi e ai compensi conseguiti nell’anno precedente.
3. I contribuenti indicati al comma 1 presentano domanda
all’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale entro il
mese di gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende fruire del predetto
regime. Nell’anno 2001 la domanda è presentata entro il 31 marzo.
4. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale delle
attività marginali sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche. L’imposta sostitutiva è pari al 15 per
cento del reddito di lavoro autonomo o di impresa determinato rispettivamente ai
sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 79 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni. Nel caso di imprese di cui all’articolo 5,
comma 4, del citato testo unico l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore.
5. Il regime fiscale delle attività marginali cessa di
avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria:
a) a decorrere dal
periodo d’imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati
in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo
a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio, superano
il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico
settore di attività;
b) a decorrere dallo
stesso periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi conseguiti ovvero
valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento,
prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall’ufficio,
superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo
specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso; in
tal caso sarà assoggettato a tassazione nei modi ordinari l’intero reddito d’impresa
o di lavoro autonomo conseguito nel periodo d’imposta;
c) in caso di rinuncia da
parte del contribuente mediante comunicazione all’ufficio delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale da effettuare entro il mese di
gennaio dell’anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto
regime.
6. Fermi restando l’obbligo di conservare, ai sensi
dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e,
se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei
corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1 sono
esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili,
rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA, nonché dalle
liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell’IVA previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100.
7. I contribuenti che si avvalgono del regime fiscale
delle attività marginali possono farsi assistere negli adempimenti tributari
dall’ufficio delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. In tal
caso, devono munirsi di un’apparecchiatura informatica corredata di accessori
idonei da utilizzare per la connessione con il sistema informativo del
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
8. Ai contribuenti che si avvalgono del regime di cui al
presente articolo è attribuito un credito d’imposta, utilizzabile in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella
misura del quaranta per cento della parte del prezzo unitario d’acquisto dell’apparecchiatura
informatica e degli accessori di cui al comma 7. Il predetto credito è
riconosciuto per un importo non superiore a lire seicentomila e spetta anche in
caso di acquisizione dei beni in locazione finanziaria. In tal caso il credito
è commisurato al quaranta per cento del prezzo di acquisto ed è liquidato con
riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d’imposta, fino a
concorrenza di lire seicentomila. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile.
9. Ai fini contributivi, previdenziali ed
extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di
famiglia ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime previsto dal
comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare che, ai sensi del comma 4,
costituisce base imponibile per l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
10. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di imposte sui redditi. Nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del
regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le
condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le
sanzioni di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.
11. Con uno o più decreti del Ministero delle finanze
sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione del presente
articolo.
Art. 15.
(Agevolazioni fiscali in materia di scambi di servizi fra aziende agricole dei comuni montani)
1. Il comma 1 dell’articolo 17 della legge 31
gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:
«1. I coltivatori diretti, singoli o
associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da
enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei
familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, nonché
utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori
relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, quali lavori
di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginatura, di
sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi
boschivi, nonché lavori agricoli e forestali tra i quali l’aratura, la
semina, la potatura, la falciatura, la mietitrebbiatura, i trattamenti
antiparassitari, la raccolta di prodotti agricoli, il taglio del bosco, per
importi non superiori a cinquanta milioni di lire per ogni anno. Tale importo è
rivalutato annualmente con decreto del Ministro competente in base all’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’Istituto
nazionale di statistica».
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della citata legge
n. 97 del 1994, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. I lavori di cui al comma 1 non sono
considerati prestazioni di servizi ai fini fiscali e non sono soggetti ad
imposta, se sono resi tra soci di una stessa associazione non avente fini di
lucro ed avente lo scopo di migliorare la situazione economica delle aziende
agricole associate e lo scambio interaziendale di servizi.
1-ter. I soggetti di cui al comma 1 possono
trasportare il latte fresco fino alla propria cooperativa per sè e per altri
soci della stessa cooperativa impiegando mezzi di trasporto di loro proprietà,
anche agricoli, iscritti nell’ufficio meccanizzazione agricola (UMA). Tale
attività ai fini fiscali non è considerata quale prestazione di servizio e non
è soggetta ad imposta.
1-quater. I contributi agricoli unificati versati
dai coltivatori diretti all’INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura
assicurativa infortunistica per i soggetti e le attività di cui ai commi 1-bis
e 1-ter.
1-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 possono
assumere in appalto da enti pubblici l’incarico di trasporto locale di
persone, utilizzando esclusivamente automezzi di proprietà».
Art. 16.
(Disposizioni in materia di base imponibile IRAP)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concernente l’imposta regionale sulle attività produttive, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono in ogni
caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri
interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai
relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché
dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390»;
b) all’articolo 11,
comma 1, lettera a), dopo le parole: «relative agli apprendisti,» sono
inserite le seguenti: «ai disabili»;
c) all’articolo 11,
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo
3, comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione dalla
base imponibile, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) lire 10.000.000 se la
base imponibile non supera lire 350.000.000;
b) lire 7.500.000 se
la base imponibile supera lire 350.000.000 ma non lire 350.100.000;
c) lire 5.000.000 se la
base imponibile supera lire 350.100.000 ma non lire 350.200.000;
d) lire 2.500.000 se la
base imponibile supera lire 350.200.000 ma non lire 350.300.000.
4-ter. I soggetti di cui all’articolo 4,
comma 2, applicano la deduzione di cui al comma 4-bis sul valore della
produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base regionale.»;
d) all’articolo 41,
commi 2 e 3, le parole: «per il 1998 e 1999», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
e) all’articolo 42,
comma 7, primo periodo, le parole: «per gli anni 1998 e 1999» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni dal 1998 al 2002» e al medesimo comma, la
parola: «2000» è sostituita dalla seguente: «2003».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c),
si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
alla data del 31 dicembre 1999.
Art. 17.
(Interpretazione autentica sull’inderogabilità delle
clausole mutualistiche da parte delle società cooperative e loro consorzi)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si interpretano nel senso che la soppressione da parte di società cooperative o loro consorzi delle clausole di cui al predetto articolo 26 comporta comunque per le stesse l’obbligo di devolvere il patrimonio effettivo in essere alla data della soppressione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui al citato articolo 11, comma 5. Allo stesso obbligo si intendono soggette le stesse società cooperative e loro consorzi nei casi di fusione e di trasformazione, ove non vietati dalla normativa vigente, in enti diversi dalle cooperative per le quali vigono le clausole di cui al citato articolo 26, nonché in caso di decadenza dai benefici fiscali.
Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ SUGLI IMMOBILI
Art. 18.
(Modifica alla disciplina dei versamenti ICI)
1. All’articolo 10 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, recante la disciplina dell’imposta comunale sugli
immobili, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I soggetti indicati nell’articolo 3
devono effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune
per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari
al 50 per cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e
delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve
essere versata dal 1º al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero
anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell’imposta
può essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con
bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle
finanze. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al
versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da
corrispondere entro il 30 giugno».
2. Al comma 12 dell’articolo 30 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: «Fino all’anno di imposta 1999», sono
sostituite dalle seguenti: «Fino all’anno di imposta 2000».
3. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel
caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario».
4. In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale
delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l’accertamento dell’
imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al
31 dicembre 2001, limitatamente alle annualità d’imposta 1995 e successive.
Il termine per l’attività di liquidazione a seguito di attribuzione di
rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all’articolo
11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d’imposta 1994
e successive.
Art. 19.
(Versamento dell’ICI nel caso di immobili con diritti di
godimento a tempo parziale)
1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti
diritti di godimento a tempo parziale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, il versamento dell’ICI
è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione.
2. L’amministratore è autorizzato a prelevare l’importo
necessario al pagamento dell’ICI dalle disponibilità finanziarie del
condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma
1, con addebito nel rendiconto annuale.
Art. 20.
(Semplificazione per l’INVIM decennale)
1. Per gli immobili di cui all’articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, concernente l’imposta
comunale sull’incremento di valore degli immobili, e successive modificazioni,
per i quali il decennio si compie tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2002, può
essere corrisposta entro il 30 marzo 2001, in luogo dell’imposta INVIM
decennale, un’imposta sostitutiva pari allo 0,10 per cento del loro valore al
31 dicembre 1992, determinato con l’applicazione alla rendita catastale, anche
presunta, dei moltiplicatori di cui al decreto del Ministro delle finanze del 14
dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del
17 dicembre 1991.
2. Per gli immobili suscettibili di destinazione
edificatoria l’imposta sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore
finale dichiarato o definitivamente accertato per l’imposta INVIM di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
3. Per gli immobili assoggettati all’imposta INVIM
straordinaria di cui al decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, l’imposta
sostitutiva di cui al comma 1 è commisurata al valore finale dichiarato o
definitivamente accertato per la medesima imposta straordinaria. In tal caso è
escluso l’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.
4. Con decreto del Ministero delle finanze sono
individuati i casi di esclusione dell’obbligo della dichiarazione di cui all’articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, nonché ogni altra disposizione necessaria all’attuazione del presente
articolo.
Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DELL’ENERGIA
Art. 21.
(Disposizioni concernenti l’esenzione dall’accisa sul biodiesel)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il comma 6 dell’articolo
21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni del comma 2 si applicano
anche al prodotto denominato “biodiesel“, ottenuto dalla esterificazione di
oli vegetali e loro derivati usato come carburante, come combustibile, come
additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con gasolio o altri oli
minerali del “biodiesel“ è effettuata in regime di deposito fiscale. Il “biodiesel“,
puro o in miscela con gasolio o con oli combustibili in qualsiasi percentuale,
è esentato dall’accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000
tonnellate nell’ambito di un programma triennale, tendente a favorirne lo
sviluppo tecnologico. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro
dell’ambiente e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono
determinati i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli
impianti di produzione, nazionali ed esteri, le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le modalità di distribuzione ed i
criteri di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Per il
trattamento fiscale del “biodiesel“ destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61».
2. Al fine di promuovere l’impiego del prodotto
denominato «biodiesel», di cui al comma 1, come carburante per autotrazione,
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato è autorizzato
alla realizzazione di un progetto pilota che, in deroga a quanto previsto dall’articolo
2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 219,
preveda l’avvio al consumo del «biodiesel» puro presso utenti in rete, a
partire dalle aree urbane a maggiore concentrazione di traffico.
3. Tra i soggetti beneficiari di quote del
quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell’ambito
del progetto-pilota triennale di cui all’articolo 21, comma 6, del citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nel
testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, relativo
al periodo 1º luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente
alle relative quote e purché vengano immessi in consumo nel suddetto periodo, i
quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei
due precedenti periodi 1º luglio 1998-30 giugno 1999 e 1º luglio 1999-30
giugno 2000. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti
dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
redistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
Art. 22.
(Riduzione dell’accisa su alcuni prodotti a fini di tutela ambientale)
1. All’articolo 21 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo
di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale è stabilita,
nell’ambito di un progetto sperimentale, una accisa ridotta, secondo le
aliquote di seguito indicate, applicabili sui seguenti prodotti impiegati come
carburanti da soli od in miscela con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da
prodotti di origine agricola... lire 560.000 per 1.000 litri;
b) etere
etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola... lire 560.000
per 1.000 litri;
c) additivi e riformulati
prodotti da biomasse:
1)
per benzina senza piombo... lire 560.000 per 1.000 litri;
2)
per gasolio, escluso il biodiesel... lire 475.000 per 1.000 litri.
6-ter. Con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, il
Ministro dell’ambiente ed il Ministro delle politiche agricole e forestali
sono fissati, entro il limite complessivo di spesa di lire 30 miliardi annue,
comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione
tra le varie tipologie e tra gli operatori, le caratteristiche tecniche dei
prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell’impiego nella
carburazione, nonché le modalità di verifica della loro idoneità ad abbattere
i principali agenti dinamici, valutata sull’intero ciclo di vita».
2. Il progetto sperimentale di cui al comma 1 ha la
durata di un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 23.
(Riduzione dell’accisa per alcuni impieghi agevolati)
1. I punti 12 e 13 della tabella A allegata al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono sostituiti dai seguenti:
«12. Azionamento delle autovetture da noleggio da
piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da
piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il
trasporto di persone:
benzina e benzina senza
piombo... 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo;
gasolio... 40 per cento
aliquota normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquota normale;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
L’agevolazione è concessa entro i seguenti
quantitativi giornalieri presumendo, in caso di alimentazione promiscua a
benzina e GPL o gas metano, un consumo di GPL o gas metano pari al 70 per cento
del consumo totale:
a) litri 18 o metri cubi
18 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti;
b) litri 14 o metri
cubi 14 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni
con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;
c) litri 11 o metri cubi
11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con
popolazione di 100.000 abitanti o meno.
13. Azionamento delle autoambulanze, destinate al
trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza dei vari enti di assistenza
e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell’amministrazione
finanziaria (nei limiti e con le modalità stabiliti con il decreto del Ministro
delle finanze di cui all’articolo 67):
benzina... 40 per cento aliquota
normale;
benzina senza piombo... 40
per cento aliquota normale;
gasolio... 40 per cento aliquota
normale;
gas di petrolio liquefatti
(GPL)... 40 per cento aliquote normali;
gas metano... 40 per cento
aliquota normale.
Le agevolazioni previste per le autovetture da
noleggio da piazza e per le autoambulanze, di cui ai punti 12 e 13, sono
concesse mediante crediti d’imposta da utilizzare in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, ovvero mediante buoni d’imposta. I crediti ed i
buoni d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non
vanno considerati ai fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
Art. 24.
(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)
1. Al fine di compensare le variazioni dell’incidenza
sui prezzi al consumo derivanti dall’andamento dei prezzi internazionali del
petrolio, a decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno 2001, le aliquote
di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata
misura:
a) benzina: lire
1.077.962 per mille litri;
b) benzina senza
piombo: lire 1.007.486 per mille litri;
c) olio da gas o gasolio:
1)
usato come carburante: lire 739.064 per mille litri;
2)
usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;
d) emulsioni
stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella
carburazione e nella combustione:
1)
emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 474.693 per mille litri;
2)
emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 474.693
per mille litri;
3)
emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:
3.1)
con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;
3.2)
con olio combustibile BTZ: lire 57.154 per mille chilogrammi;
4)
emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:
4.1)
con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;
4.2)
con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi;
e) gas di petrolio
liquefatti (GPL):
1) usati
come carburante: lire 509.729 per mille chilogrammi;
2)
usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;
f) gas metano:
1) per
autotrazione: lire 7,11 per metro cubo;
2)
per combustione per usi civili:
2.1)
per usi domestici di cottura di cibi e produzione di acqua calda di cui alla
tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire
56,99 per metro cubo;
2.2)
per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire
124,62 per metro cubo;
2.3)
per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;
3)
per i consumi nei territori di cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
3.1)
per gli usi di cui ai numeri 2.1) e 2.2): lire 46,78 per metro cubo;
3.2)
per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.
2. Il regime agevolato previsto dall’articolo 7,
comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, concernente il gasolio
destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia
di Udine già individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993, è
ripristinato per l’anno 2001. Il quantitativo è stabilito per la provincia di
Trieste in litri 7,2 milioni, mentre per i comuni della provincia di Udine in
litri 3,6 milioni. Il costo complessivo è fissato in lire 8 miliardi.
3. Per il periodo 1º gennaio 2001-30 giugno 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le
modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo
2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
4. L’aliquota normale di riferimento per il gasolio
destinato agli impieghi di cui al numero 5 della tabella A allegata al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ivi
compreso il riscaldamento delle serre, è quella prevista per il gasolio usato
come carburante.
5. A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30 giugno
2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Art. 25.
(Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli
autotrasportatori)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, e fino al 30
giugno 2001, l’aliquota prevista nell’allegato I annesso al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille
litri di prodotto.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica
altresì ai seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici
ed alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di
attuazione;
b) alle imprese
esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
c) agli enti pubblici e
alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 luglio
2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l’aliquota
di cui al comma 1, in modo da compensare l’aumento del prezzo di vendita al
consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, purché lo scostamento del
medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato
nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più
o in meno dell’ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono
altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di
imposta.
4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante,
anche mediante la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del
beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano, entro il termine del 31 agosto 2001,
apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e
delle imposte indirette, con l’osservanza delle modalità stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari
di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre
dell’anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli
elementi richiesti, sarà indicato l’importo residuo spettante, determinato
anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma
3.
Art. 26.
(Soggetti obbligati nel settore dell’accisa sul gas metano)
1. I commi 4 e 5 dell’articolo 26 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono
sostituiti dai seguenti:
«4. L’accisa è dovuta, secondo le
modalità previste dal comma 8, dai soggetti che vendono direttamente il
prodotto ai consumatori o dai soggetti consumatori che si avvalgono delle reti
di gasdotti per il vettoriamento di prodotto proprio. Sono considerati
consumatori anche gli esercenti i distributori stradali di gas metano per
autotrazione che non abbiano, presso l’impianto di distribuzione, impianti di
compressione per il riempimento di carri bombolai. Possono essere riconosciuti
soggetti obbligati al pagamento dell’accisa i titolari di raffinerie, di
impianti petrolchimici e di impianti di produzione combinata di energia
elettrica e di calore.
5. Sono gestiti in regime di depositi fiscali:
a) l’impianto
utilizzato per le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico,
stoccaggio e rigassificazione di GNL;
b) l’impianto
utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale di proprietà o gestito da un’impresa
di gas naturale; l’insieme di più concessioni di stoccaggio relative ad
impianti ubicati nel territorio nazionale e facenti capo ad un solo titolare
possono costituire, anche ai fini fiscali, un unico deposito fiscale;
c) il terminale di
trattamento ed il terminale costiero con le rispettive pertinenze;
d) le reti nazionali di
gasdotti e le reti di distribuzioni locali, comprese le reti interconnesse;
e) gli impianti di
compressione».
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 26 del citato
testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è
aggiunto il seguente:
«8-bis. I depositari
autorizzati e tutti i soggetti che cedono gas metano sono obbligati alla
dichiarazione annuale anche quando non sorge il debito di imposta».
Art. 27.
(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone
montane ed in altri specifici territori nazionali)
1. Per il periodo 1º gennaio – 30 giugno 2001, l’ammontare
della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4 dell’articolo
12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, è
aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per
riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
2. Le agevolazioni per il gasolio e per il gas di
petrolio liquefatto usati come combustibili per riscaldamento in particolari
zone geografiche, di cui alla lettera c) del comma 13 dell’articolo 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituita dall’articolo 12, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono concesse, fino alla data di
entrata in vigore di un successivo regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
8, comma 13, della citata legge n. 448 del 1998, secondo le procedure di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361, in
quanto applicabili, e secondo le istruzioni fornite con decreto dirigenziale del
Ministero delle finanze.
3. All’articolo 4, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, dopo le parole: «n. 412» sono
inserite le seguenti: «ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro
abitato ove ha sede la casa comunale».
4. Per gli anni 2001 e 2002, per i consumi di gas metano
per combustione per usi civili nelle province nelle quali oltre il 70 per cento
dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma
10 dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998, si applicano
le seguenti aliquote:
a) per uso
riscaldamento individuale a tariffe T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 78,79
per metro cubo;
b) per altri usi
civili: lire 261,68 per metro cubo.
5. Per il periodo dal 1º gennaio al 30 giugno 2001,
l’ammontare della agevolazione fiscale con credito d’imposta prevista dall’articolo
8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh)
di calore fornito, per un onere complessivo pari a lire 8 miliardi.
Art. 28.
(Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica)
1. L’addizionale erariale di cui all’articolo 4
del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, come da ultimo modificato dall’articolo
10, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133, è soppressa e il predetto
articolo 4 è abrogato.
2. Al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulle produzioni e sui consumi, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 3,
comma 4, le parole: «entro il giorno 15» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il giorno 16»;
b) all’articolo 52,
comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«o-bis) utilizzata in
opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i
mesi nei quali tale consumo si è verificato. Ai fini della fruizione dell’agevolazione
gli autoproduttori dovranno trasmettere all’ufficio tecnico di finanza,
competente per territorio, entro il 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo
del mese precedente».
c) all’articolo 52,
comma 3, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«e-ter) impiegata
come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici
ed elettrosiderurgici».
d) all’articolo 53,
comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) che l’acquistano
da due o più fornitori».
e) all’articolo 56,
comma 2, primo e secondo periodo, il numero «20» è sostituito dal numero
«16»;
f) la lettera b)
del comma 3 dell’articolo 63 è sostituita dalla seguente:
«b) officine di
produzione, cabine e punti di presa a scopo commerciale: lire 150.000».
g) all’articolo 63, comma 4, le parole: «dal
1º al 15» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º al 16».
h) all’allegato I le
parole: «lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l’ulteriore
consumo mensile» sono sostituite dalle seguenti: «lire 6 al kWh».
3. All’imposta erariale di consumo di cui all’articolo
52 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, sono estese tutte le agevolazioni
previste, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per l’addizionale
erariale sull’energia elettrica.
4. L’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1995,
n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 349, è abrogato.
5. I clienti grossisti di cui al decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, non sono tenuti alla corresponsione del diritto di
licenza.
6. Per i tributi previsti dal citato testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di
azoto di cui all’articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, nonché per l’imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e
sull’orimulsion di cui all’articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31
dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese.
7. A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle
somme di cui alle lettere a), e) e g) del comma 2, nonché di cui
al comma 10 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai
capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell’articolo
3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, anche mediante il
versamento unitario previsto dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, con possibilità di compensazione con altre imposte e
contributi.
8. La potenza nominale media di cui al comma 4 dell’articolo
28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, deve essere intesa come prodotto
della portata massima utilizzata in fase produttiva, per il salto quantificato
pari alla differenza tra le quote massime di regolazione degli invasi superiore
ed inferiore, per l’accelerazione di gravità.
9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di
produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente:
a) quelli
riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge
22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i
comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del
Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non
consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro
dei lavori pubblici;
b) quelli
riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22
dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni
territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cui
alla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative
province.
10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono
immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione
dei decreti di concessione degli impianti.
11. All’articolo 11, comma 2, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «eccedenti i 100
GWh» sono inserite le seguenti: «, nonché al netto dell’energia elettrica
prodotta da impianti di gassificazione che utilizzino anche carbone di origine
nazionale, l’uso della quale fonte è altresì esentato dall’imposta di
consumo e dall’accisa di cui all’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448».
Art. 29.
(Norme in materia di energia geotermica)
1. Al fine di sviluppare l’utilizzazione dell’energia
geotermica quale fonte di energia rinnovabile, ferme restando le agevolazioni
previste dalla normativa vigente, dal 1º gennaio 2001, agli utenti che si
collegano ad una rete di teleriscaldamento alimentata da tale energia, è
concesso un contributo pari a lire 40.000 per ogni kW di potenza impegnata. Il
contributo è trasferito all’utente finale sotto forma di credito d’imposta
a favore del soggetto nei cui confronti è dovuto il costo di allaccio alla
rete.
2. Agli utenti che si collegano a reti di
teleriscaldamento alimentate da biomassa devono intendersi applicabili le stesse
agevolazioni previste per l’utilizzazione di energia geotermica, secondo
analoghe modalità.
Capo VI
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO COMUNITARIO
Art. 30.
(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 10,
relativo alle operazioni esenti dall’imposta, nel primo comma, il numero 6) è
sostituito dal seguente:
«6) le operazioni
relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di
abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel
decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile
1953, n. 342, e successive modificazioni, nonché quelle relative all’esercizio
dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto
del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge
24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le
operazioni relative alla raccolta delle giocate»;
b) all’articolo 10,
relativo alle operazioni esenti, dopo il numero 27-quinquies), è
aggiunto il seguente:
«27-sexies) le
importazioni nei porti, effettuate dalle imprese di pesca marittima, dei
prodotti della pesca allo stato naturale o dopo operazioni di conservazione ai
fini della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna»;
c) all’articolo 74, è
abrogato il settimo comma, concernente il regime speciale IVA applicabile ai
giochi di abilità ed ai concorsi pronostici.
2. Al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
concernente il riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7 – (Rapporto tra imposta unica e altri
tributi) – 1. L’imposta unica è sostitutiva, nei confronti del CONI e
dell’UNIRE, di ogni imposta e tributo erariale e locale relativi all’esercizio
dei concorsi pronostici ad esclusione dell’imposta di bollo sulle cambiali,
sugli atti giudiziari e sugli avvisi al pubblico».
3. All’alinea del comma 1 dell’articolo 7 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, concernente le prestazioni assoggettate ad
aliquota del 10 per cento, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 2001».
4. L’indetraibilità dell’imposta sul valore
aggiunto afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli,
autovetture e autoveicoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo
19-bis 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, prorogata da ultimo al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente prorogata al 31
dicembre 2001; tuttavia limitatamente all’acquisto, all’importazione e all’acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli
la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50
per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna.
5. Per le cessioni dei veicoli per i quali l’imposta
sul valore aggiunto è stata detratta dal cedente solo in parte a norma del
comma 4, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per
cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a
combustione interna.
6. Il regime speciale previsto, per i rivenditori di
beni usati, negli articoli 36 e seguenti del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85, si applica anche alle cessioni dei veicoli per l’acquisto dei
quali ha trovato applicazione la disposizione di cui al comma 5 del presente
articolo.
7. Le agevolazioni di cui all’articolo 8 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o
mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità
di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento
del veicolo.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad iscrivere nello stato di previsione
del Ministero per i beni e le attività culturali un importo pari al maggior
gettito acquisito per effetto delle disposizioni del comma 2.
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALTRE
IMPOSTE INDIRETTE
Art. 31.
(Ulteriori disposizioni in materia di imposta sul valore
aggiunto)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19-bis
1, comma 1, concernente limiti alla detrazione per alcuni beni e servizi:
1) alla
lettera g), dopo le parole: «50 per cento;», sono aggiunte le seguenti:
«la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia fissa
installati all’interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto»;
2)
alla lettera h), sono aggiunte, in fine, le parole: «, tranne quelle
sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila»;
b) all’articolo 74,
nono comma, concernente disposizioni relative a particolari settori, dopo la
lettera e-bis) sono aggiunte le seguenti:
«e-ter) filo di rame con
diametro superiore a 6 millimetri (vergella) (v.d. 7408.11);
e-quater) filo di
alluminio non legato con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.11);
e-quinquies) filo di
leghe di alluminio con diametro superiore a 7 millimetri (vergella) (v.d.
7605.21)»;
c) all’articolo 74-bis
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In deroga a quanto disposto dal primo comma dell’articolo
38-bis, i rimborsi previsti nell’articolo 30, non ancora liquidati alla
data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa e
i rimborsi successivi, sono eseguiti senza la prestazione delle prescritte
garanzie per un ammontare non superiore a lire cinquecento milioni».
d) alla tabella A, parte
II, relativa a beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento:
1) al
numero 18), dopo le parole: «dispacci delle agenzie di stampa, libri,
periodici,» sono inserite le seguenti: «anche in scrittura braille e su
supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,»;
2) al
numero 35), dopo le parole: «prestazioni relative alla composizione,» sono
inserite le seguenti: «montaggio, duplicazione,»; e dopo le parole:
«legatoria e stampa» sono inserite le seguenti: «, anche in scrittura braille
e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti,».
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per i produttori
agricoli, come modificato dal decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, le parole:
«Per gli anni 1998, 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 1998, 1999, 2000 e 2001» e le parole: «negli anni 1998, 1999 e 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001»;
b) al comma 5-bis, le
parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1º gennaio 2002».
3. Per i soggetti che esercitano l’opzione di cui
al comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14
ottobre 1999, n. 542, le somme da versare ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto sono maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento, previa
apposita annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La predetta misura
può essere rideterminata con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. L’articolo 45 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, concernente il regime speciale per gli esercenti agenzie di vendite
all’asta, previsto ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.
Art. 32.
(Semplificazione degli adempimenti fiscali per le società
sportive dilettantistiche)
1. All’articolo 18 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Con regolamento da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono dettate modalità semplificate di certificazione dei
corrispettivi per le società sportive dilettantistiche».
Art. 33.
(Disposizioni in materia di imposta di registro e altre
imposte indirette e disposizioni agevolative)
1. All’articolo 8 della tariffa, parte I, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
relativo agli atti dell’autorità giudiziaria soggetti a registrazione in
termine fisso, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
«1-bis. Atti del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono,
anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che
recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali:
3 per cento»;
b) nella nota II) le
parole: «Gli atti di cui alla lettera b)» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere
dal 1º marzo 2001.
3. I trasferimenti di beni immobili in aree soggette
a piani urbanistici particolareggiati, comunque denominati, regolarmente
approvati ai sensi della normativa statale o regionale, sono soggetti all’imposta
di registro dell’1 per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in misura
fissa, a condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro
cinque anni dal trasferimento.
4. Alla Tabella di cui all’allegato B del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive
modificazioni, recante gli atti, documenti e registri esenti dall’imposta di
bollo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7,
primo comma, le parole: «ricevute ed altri documenti relativi a conti correnti
postali» sono sostituite dalle seguenti: «ricevute, quietanze ed altri
documenti recanti addebitamenti o accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti
dalle banche nonché dagli uffici della società Poste Italiane SpA»;
b) dopo l’articolo 8
è inserito il seguente: «Art. 8-bis. Certificati anagrafici richiesti
dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti
ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza»;
c) dopo l’articolo 13
è inserito il seguente: «Art. 13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato
ai sensi dell’articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice
della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite
capacità motorie permanenti».
5. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999,
n. 133, come modificato dall’articolo 37 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si
applicano anche alle associazioni pro-loco».
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la Croce Rossa
Italiana è esonerata dal pagamento del canone radio complessivamente dovuto per
tutte le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario.
Per la Croce Rossa Italiana sono altresì autorizzati i collegamenti esercitati
alla data del 31 dicembre 2000, che non risultino incompatibili con impianti di
telecomunicazione esistenti appartenenti ad organi dello Stato o ad altri
soggetti autorizzati.
7. All’articolo 9, comma 8, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché i procedimenti di
rettificazione di stato civile, di cui all’articolo 454 del codice civile».
8. Il comma 10 dell’articolo 9 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, è abrogato.
9. All’articolo 9, comma 11, secondo
periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la parola: «sei» è
sostituita dalla seguente: «dodici».
10. L’articolo 45 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
in materia di imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili, si
interpreta nel senso che le relative disposizioni trovano applicazione anche con
riferimento agli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi
riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai
sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non si fa comunque luogo a rimborsi
di versamenti già effettuati.
11. All’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «In caso di fusione tra società esercenti attività di
locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già
esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto
di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione».
12. Alla lettera a) del comma 1 della nota II-bis
all’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’mposta di registro, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, le parole: «entro un anno dall’acquisto» sono sostituite
dalle seguenti: «entro diciotto mesi dall’acquisto».
13. All’articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi
della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di
promozione sociale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci
sono esonerati dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al
presente articolo».
Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE E DI GIOCHI E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 34.
(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 il limite massimo
dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai
soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun
anno solare.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All’articolo 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29
ottobre 1984, n. 720».
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non sono state operate ovvero non
sono stati effettuati dai sostituti d’imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all’applicazione
della sanzione nella misura ridotta indicata nell’articolo 13, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,
qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione
della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette
ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell’importo dovuto,
maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la
violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi,
ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto
d’imposta o l’intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il
pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell’imposta.
5. All’articolo 37, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «entro
il termine previsto dall’articolo 2946 del codice civile» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il termine di decadenza di quarantotto mesi».
6. All’articolo 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «di
diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi».
Art. 35.
(Regime fiscale di proventi spettanti a istituzioni o a soggetti stranieri e internazionali)
1. All’articolo 6, comma 1, ultimo periodo, del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, riguardante il regime fiscale
degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,
pubblici e privati, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonché quelli percepiti, anche in relazione all’investimento
delle riserve ufficiali dello Stato, dalle Banche centrali di Paesi che non
hanno stipulato con la Repubblica italiana convenzioni per evitare la doppia
imposizione sul reddito, purché tali Paesi non siano comunque inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze emanato in attuazione dell’articolo
76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni».
2. All’articolo 8 del citato decreto legislativo
1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
«3-ter. Le disposizioni del presente articolo
e quelle dell’articolo 7 non si applicano altresì ai proventi non soggetti ad
imposizione in forza dell’articolo 6 quando essi sono percepiti da enti e
organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia, o da Banche centrali estere, anche in relazione all’investimento
delle riserve ufficiali dello Stato».
Art. 36.
(Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni
ed enti locali)
1. Ferma restando l’eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all’ente creditore dei dati del pagamento stesso.
Art. 37.
(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)
1. All’articolo 17-bis, comma 3, del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «escluse le attività
previste all’articolo 126,» sono soppresse.
2. All’articolo 86 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
«La licenza è altresì necessaria per l’attività
di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici di cui al quinto comma dell’articolo 110, e di gestione, anche
indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l’esercizio
di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni
automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la
licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche
indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell’Amministrazione
finanziaria, necessario comunque anche per l’installazione degli stessi nei
circoli privati».
3. All’articolo 110 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è
sostituito dal seguente:
«In tutte le sale da biliardo o
da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati a
praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una
tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo
anche quelli che l’autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse,
e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico
interesse»;
b) il quarto comma è
sostituito dal seguente:
«Si considerano apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo
quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente
aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore
superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici
per i giochi gestiti dallo Stato»;
c) al quinto comma:
1) dopo
le parole: «all’elemento aleatorio», sono inserite le seguenti: «ed il
valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica
corrente di valore non superiore ad un euro»;
2) le
parole da: «Tali apparecchi» fino a: «finalità di lucro» sono sostituite
dalle seguenti: «Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per
ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o
nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La
durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi»;
d) i commi sesto e
settimo sono sostituiti dal seguente:
«Appartengono altresì alla
categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere
la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione
di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non
superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di
valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e
immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti
di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di
diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della
partita»;
e) dopo l’ultimo comma
è aggiunto il seguente:
«Oltre a quanto previsto dall’articolo
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni
concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la
licenza del trasgressore, informandone l’autorità competente al rilascio, per
un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma
del presente comma è computato nell’esecuzione della sanzione accessoria. In
caso di sequestro degli apparecchi, l’autorità procedente provvede a darne
comunicazione all’Amministrazione finanziaria».
4. L’articolo 88 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è
sostituito dal seguente: «Art. 88. 1. La licenza per l’esercizio delle
scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o
autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la
facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti
incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della
stessa concessione o autorizzazione».
5. All’articolo 4 della legge 13 dicembre 1989,
n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«4-bis. Le sanzioni di cui al presente
articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o
licenza ai sensi dell’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, appovato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di
accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo
la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi
genere da chiunque accettati in Italia o all’estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al
Ministero delle finanze dall’articolo 11 del decreto-legge 26 febbraio 1994,
n. 133, ed in applicazione dell’articolo 3, comma 228 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano
a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di
concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove
sprovvisto di apposita autorizzazione all’uso di tali mezzi per la predetta
raccolta o prenotazione».
Art. 38.
(Nulla osta rilasciato dall’Amministrazione finanziaria
per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento)
1. L’Amministrazione finanziaria rilascia il nulla
osta di cui all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo
37 della presente legge, previa verifica della documentazione, prodotta dal
richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di
legge o di regolamento, compresa l’installazione, su ciascun esemplare, di un
dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari di cui all’articolo
14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle
caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi.
Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge di concerto con i Ministeri dell’interno e dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di
utilizzo. L’Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione
e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo
tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi.
In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta
rilasciato dall’Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il
relativo titolo.
2. Per gli apparecchi da divertimento e
intrattenimento di cui al quinto comma dell’articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, come modificato dall’articolo 37 della presente legge, non muniti
del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti similari,
previsti dall’articolo 14-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma
1 del presente articolo, è stabilito, per i primi cinque mesi dell’anno
2001, un imponibile forfetario medio dell’imposta sugli intrattenimenti nella
misura di lire 1.400.000.
3. La Guardia di finanza, con gli uffici finanziari
competenti per l’attività finalizzata all’applicazione delle imposte dovute
sui giochi, ai fini dell’acquisizione e del reperimento degli elementi utili
per la repressione delle violazioni alle leggi in materia di lotto, lotterie,
concorsi pronostici, scommesse e degli altri giochi amministrati dallo Stato,
procedono, di propria iniziativa o su richiesta degli uffici, secondo le norme e
con le facoltà di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed agli
articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
4. Decorsi quattro mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 1, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell’articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37 della
presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti similari,
nonché del dispositivo indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco,
per l’anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria,
un credito d’imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da
trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell’articolo
110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo 37 della
presente legge, purché installati entro la data di entrata in vigore della
presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o
strumenti similari e del dispositivo di cui al comma 1 del presente articolo. Il
credito d’imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d’imposta
successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d’imposta non
è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell’apparecchio
rottamato ai fini del versamento dell’imposta sugli intrattenimenti, anche in
compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l’anno
2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All’onere derivante dalle
disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui
al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
6. Con decreto del Ministero delle finanze sono
stabilite le modalità di riconoscimento del credito d’imposta di cui al comma
5.
Art. 39.
(Disposizioni transitorie)
1. In sede di prima applicazione, per l’installazione
di apparecchi non muniti di scheda a deconto o strumenti similari e del
dispositivo di cui al comma 1 dell’articolo 38, è rilasciato, previa verifica
della documentazione prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli
apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, un nulla osta
provvisorio i cui effetti cessano decorsi quattro mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al comma 1 dell’articolo 38 e comunque non prima
della data del 31 maggio 2001.
2. Per gli apparecchi già installati, o comunque
già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il nulla
osta provvisorio di cui al comma 1 è richiesto entro quarantacinque giorni
dalla medesima data. In caso di diniego del nulla osta provvisorio l’apparecchio
deve essere immediatamente rimosso. Per i medesimi apparecchi, la licenza di cui
all’articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall’articolo
37 della presente legge, è acquisita entro la data del 30 giugno 2001.
3. Al fine di garantire il conseguimento delle maggiori
entrate previste dall’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354,
per l’espletamento, secondo la normativa comunitaria, delle procedure delle
gare previste dal citato articolo, nonché per gli ulteriori adempimenti
necessari per l’avvio del gioco del Bingo e per i connessi controlli, si
provvede con oneri finanziari a carico e nei limiti delle disponibilità del
bilancio dell’incaricato del controllo centralizzato del gioco anche in deroga
ai limiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni, ove applicabile.
Art. 40.
(Disposizioni in materia di capitale della società di gestione della casa da gioco di Campione d’Italia)
1. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Al capitale della società partecipano esclusivamente, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: il comune di Campione d’Italia, la provincia di Como, la provincia di Lecco, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco. I soggetti medesimi approvano e trasmettono al Ministero dell’interno, entro il 31 gennaio 2001, l’atto costitutivo, lo statuto ed i patti parasociali della società, sottoscritti dai rispettivi legali rappresentanti. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero dell’interno provvede in via sostitutiva a mezzo di apposito commissario».
Art. 41.
(Disposizioni in materia di concorso pronostici Enalotto e di gioco del lotto)
1. La posta unitaria di partecipazione al concorso
pronostici Enalotto è di lire 787 per colonna a decorrere dal 1º gennaio 2001,
e di un euro per giocata minima a decorrere dal 1º gennaio 2002.
2. Il comma 5 dell’articolo 12 della legge 2 agosto
1982, n. 528, come modificato dall’articolo 5 della legge 19 aprile 1990,
n. 85, è sostituito dal seguente:
«5. Per l’installazione di ciascun terminale
per la raccolta del gioco del lotto automatizzato ogni raccoglitore versa all’Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato un contributo una tantum, stabilito in
ragione di due milioni e cinquecentomila lire. Il contributo deve essere versato
da parte dei raccoglitori, per ciascun terminale già funzionante alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, entro il 30 giugno 2001. Per
quelli installati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione il contributo viene versato entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato e comunque non prima della predetta data del 30 giugno 2001.
All’atto del ricevimento della richiesta, il ricevitore ha facoltà di
rinunciare ai terminali eccedenti il proprio fabbisogno e sui quali non sarà
dovuto il pagamento del contributo una tantum. Il mancato versamento del
contributo una tantum nei termini predetti comporterà il ritiro del
terminale e l’addebito delle spese sostenute per il ritiro».
Art. 42.
(Disposizioni in materia di controlli dell’amministrazione finanziaria, di rappresentanza e di assistenza
dei contribuenti)
1. A decorrere dall’anno 2002 è esercitato il
controllo sostanziale e sistematico dei contribuenti con volume di affari,
ricavi o compensi non inferiore a 10 miliardi di lire. Tali controlli saranno
esercitati almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con volume di
affari, ricavi o compensi non inferiore a 50 miliardi di lire, ed almeno una
volta ogni quattro anni per gli altri contribuenti. A tale fine è autorizzato
il potenziamento dell’amministrazione finanziaria nel limite delle risorse
disponibili.
2. Al terzo comma dell’articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la parola:
«ufficiali» sono inserite le seguenti: «e i sottufficiali».
Capo IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI E DI ALLOGGI
Art. 43.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari)
1. Al comma 6 dell’articolo 2 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale».
2. Al comma 99-bis dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall’articolo 4, comma 4,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, le parole:
«suscettibili di utilizzazione agricola» sono sostituite dalle seguenti:
«soggetti ad utilizzazione agricola», e sono soppresse le parole: «, che ne
cura l’attuazione»; al secondo periodo, le parole: «destinati alla
coltivazione» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzati per la coltivazione
alla data di entrata in vigore della presente disposizione»; il terzo periodo
è sostituito dal seguente: «Ai conduttori degli immobili destinati alla
coltivazione è concesso il diritto di prelazione, le cui modalità di esercizio
sono definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali».
3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica definisce e cura l’attuazione di un programma di
alienazione degli immobili appartenenti al patrimonio degli enti di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente o in uno o più lotti anche
avvalendosi delle modalità di vendita di cui all’articolo 3, comma 99, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall’articolo 4, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4. Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di
documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita
dichiarazione di titolarità del diritto. La disposizione non ha effetto per
tutti gli immobili per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano in atto controversie con privati od altro ente pubblico, in sede
amministrativa, stragiudiziale o giudiziale, sulla proprietà dei beni stessi.
5. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre
1993, n. 560, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se viene
richiesta, da parte dell’acquirente, la rettifica della rendita catastale in
diminuzione, a causa della comprovata difformità di tale rendita tra l’immobile
richiesto in cessione ed altro di superficie e caratteristiche analoghe, ubicato
nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente, l’Ufficio del territorio
dovrà provvedere all’eventuale rettifica entro novanta giorni dalla data di
ricezione della richiesta».
6. Gli enti pubblici trasformati in società per azioni
nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di
controllo, negli atti di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad
oggetto immobili o diritti reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati
dall’obbligo di comprovare la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli
articoli 17, 18, 40 e 41 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono
essere compiuti validamente senza l’osservanza delle norme previste nella
citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio di una dichiarazione resa ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante, per i
fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia con riferimento alla data delle
costruzioni e, per i terreni, la destinazione urbanistica, senza obbligo di
allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione deve essere resa nell’atto
di alienazione, conferimento o costituzione del diritto reale dal soggetto che,
nell’atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
7. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa trovano applicazione le
disposizioni contenute nell’articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e nell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall’articolo 4, comma 11, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
8. Dopo il comma 1 dell’articolo 44 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è inserito il seguente:
«1-bis. Le
alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati non
più utili dal Ministero della difesa, anche se non individuati dal decreto di
cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della
difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i
rappresentanti delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di
conferenze di servizi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 3, comma 112,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è altresì
determinato il valore dei beni da dismettere tenendo conto delle finalità
pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo dei beni stessi».
9. Il Ministero della difesa può altresì effettuare
alienazioni e permute di beni valutati non più necessari per le proprie
esigenze, anche se non ricompresi nei programmi di dismissione previsti dall’articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata
qualora il valore del bene, determinato sulla base del parere della commissione
di congruità di cui alla stessa legge, sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse
derivanti da tali alienazioni sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero della difesa, secondo le
modalità di cui all’articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
10. A valere sulle risorse derivanti dalle
alienazioni effettuate ai sensi delle norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate
al Ministero della difesa secondo le modalità di cui all’articolo 44, comma
4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la somma di lire 50 miliardi è
destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali della
Marina militare di Taranto e La Spezia.
11. Alla lettera c) del comma 112 dell’articolo
3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «alla
determinazione del valore dei beni» sono inserite le seguenti: «da alienare
nonché da ricevere in permuta».
12. Al fine di favorire l’attuazione dei piani di
dismissione dei rispettivi patrimoni immobiliari e la realizzazione dei nuovi
modelli gestionali di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
gli enti previdenziali pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, del citato
decreto legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia
immobiliare privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento che
comportino l’immediato conseguimento di un apprezzabile risultato economico in
relazione al rischio implicito del giudizio, allo stato ed al presumibile costo
di esso, nonché alla possibilità di effettiva riscossione del credito.
13. Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare
la realizzazione dei piani di dismissione, sono autorizzati a definire
bonariamente la posizione debitoria dei conduttori di immobili ad uso abitativo
maturata alla data del 30 settembre 2000 purché questi, previa formale rinuncia
a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in unica soluzione e senza
interessi l’80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle scritture
contabili a titolo di morosità locativa per canone ed oneri accessori, oltre
alle eventuali spese legali.
14. Per le attività tecnico-operative di supporto alle
dismissioni di cui ai commi precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi
di una idonea società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato,
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.
15. Al comma 99 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 4 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo, dopo le parole: «che ne cura
l’attuazione» sono aggiunte le seguenti: «, fatto comunque salvo il diritto
di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non destinati ad uso
abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché in favore di
tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel godimento
dell’immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti i crediti
richiesti dall’amministrazione competente, limitatamente alle nuove iniziative
di vendita avviate a decorrere dal 1º gennaio 2001 che prevederanno la vendita
frazionata».
16. In relazione al processo di ristrutturazione delle
Forze armate, anche allo scopo di assicurare la mobilità del personale
militare, il Ministro della difesa è autorizzato a procedere all’alienazione
degli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, secondo criteri e
modalità stabiliti con proprio regolamento, nel quale è, altresì, previsto il
riconoscimento del diritto di prelazione a favore degli utenti. Con lo stesso
regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione degli alloggi di
cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle
alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione e
di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della
difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati
nelle infrastrutture militari, ritenuti non più utili nel quadro delle esigenze
della Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte
delle risorse complessivamente derivanti all’amministrazione della difesa ai
sensi dell’articolo 14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell’articolo
9, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell’articolo 43,
comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è destinata, nella misura
dell’85 per cento, alla manutenzione degli alloggi di servizio e, nella misura
del 15 per cento, al fondo casa previsto dall’articolo 43, comma 4, della
citata legge n. 724 del 1994.
17. Dopo il comma 10 dell’articolo 16 della legge 28
luglio 1999, n. 266, è aggiunto il seguente:
«10-bis. Con le stesse modalità stabilite al
comma 10 possono essere alienati gli immobili del patrimonio e del demanio dello
Stato concessi in qualità di alloggi individuali ai dipendenti della Polizia di
Stato e ubicati al di fuori o prospicienti le strutture di servizio».
18. Al comma 109 dell’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, le
parole: «le società a prevalente partecipazione pubblica» sono sostituite
dalle seguenti: «le società derivanti da processi di privatizzazione nelle
quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale o
superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie»;
b) la lettera c) è
abrogata.
19. I lavoratori, già dipendenti degli enti
previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli
immobili che vengono dismessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano
alle dipendenze dell’ente medesimo.
20. Agli immobili di cui al decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 marzo 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000,
e fino all’esaurimento delle relative procedure di dismissione, non si applica
il comma 9 dell’articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
21. Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di
dismissione, di cui all’articolo 3, commi 99 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, già individuati, non si
applica l’articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro dell’interno
del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 215 del 16 settembre 1986.
22. All’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1986, n. 390, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis)
alle cooperative sociali, alle associazioni di volontariato ed alle associazioni
di promozione sociale che perseguono rilevanti finalità culturali o
umanitarie».
Art. 44.
(Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o
di confisca)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 39 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l’amministratore di beni
immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575, sia autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti
beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, può altresì
autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai sensi del
quinto periodo del comma 1. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore
o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto
periodo del medesimo comma».
Art. 45.
(Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale
pubblica di proprietà statale nella regione Friuli-Venezia Giulia)
1. I contratti preliminari e definitivi già
stipulati, relativi al trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà statale, gestiti dalle aziende territoriali
per l’edilizia residenziale pubblica della regione Friuli-Venezia Giulia, sono
validi ed efficaci e costituiscono titolo che autorizza gli uffici tavolari a
provvedere agli adempimenti di propria competenza in ordine alle operazioni di
trascrizione.
2. Le disposizioni del presente articolo non
comportano alcun aggravio di spesa per il bilancio dello Stato e per i bilanci
delle aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica della regione
Friuli-Venezia Giulia.
3. Il termine per la domanda di cessione di immobili a
profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137,
e successive modificazioni, nonché di cui all’articolo 1, comma 24, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560, è prorogato sino al 30 dicembre 2005. Le
disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n. 649, si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di
cui alla predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;
tra i predetti immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a
statuto speciale, o di proprietà dell’ex Opera Profughi, dell’ex EGAS e
dell’ex Ente Nazionale Tre Venezie. Gli immobili citati nel presente comma
sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo.
Art. 46.
(Trasferimento in proprietà di alloggi)
1. I comuni nei cui territori sono ubicati gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
procedono alla richiesta di trasferimento in proprietà di tali alloggi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai
comuni nello stato di fatto e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento
del passaggio. Lo Stato è esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni
ai sensi della citata legge n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al
secondo comma dell’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla data dell’avvenuta volturazione per
provvedere all’accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie.
3. Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma
1 i comuni non abbiano esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l’Istituto
autonomo case popolari comunque denominato competente per territorio può
presentare, nei successivi sei mesi, richiesta di trasferimento della proprietà
alle medesime condizioni previste dal comma 1 del citato articolo 2 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
4. Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della
protezione civile, di cui all’articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19
marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti al patrimonio disponibile dei
comuni ove sono ubicati.
Art. 47.
(Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici)
1. Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell’operatività dell’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, istituito ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, è differito di ventiquattro mesi. L’Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
Capo X
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 48.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative)
1. L’importo del netto ricavo relativo all’emissione dei titoli pubblici per il prosieguo delle attività di rimborso della tassa sulle concessioni governative per l’iscrizione nel registro delle imprese, di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinato per l’anno 2001 in lire 2.500 miliardi.
2. L’importo di cui al comma 1 è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che provvederà a soddisfare gli aventi diritto con le modalità di cui al comma 6 dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Art. 49.
(Alienazione dei materiali fuori uso della Difesa, delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «attivi, di qualunque importo», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l’ipotesi prevista dall’ultimo comma dell’articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».
2. Con decreto del Ministro della difesa o del
Ministro competente per l’amministrazione di appartenenza, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
individuati, nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al
nuovo modello organizzativo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di
alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
3. Il decreto di cui al comma 2 disciplina le modalità
per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o
dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne l’esposizione
al pubblico.
4. Le alienazioni di cui al comma 2 possono avere luogo
anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare,
eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese
stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme
vigenti.
Capo XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 52 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa
relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto
Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione
integrativa e fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo
periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il
personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di
attuazione dell’autonomia scolastica, l’ammodernamento del sistema e il
miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi
per l’incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del
personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire
50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai
sensi dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il
perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione
professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un
apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, dell’importo di lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di
lire 600 miliardi a decorrere dall’anno 2003, da utilizzare in sede di
contrattazione integrativa. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del
Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono
utilizzate anche le somme relative all’anno 2000 destinate alla carriera
professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del
comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 212
del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata
anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento
accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i
dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale
generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi
definiti con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi
delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di
consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva
previsto dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale
della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della
carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle
Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º gennaio
2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni
anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello
Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto
del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato
dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo
annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo
5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della
legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i
provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati
difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni
caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei
predetti decisioni o provvedimenti.
5. Per il riconoscimento e l’incentivazione della
specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle
Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002,
la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del
predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da
destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 19, comma
4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le
finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere a), b) e c), nonché
la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori
interventi necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari della Polizia
di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo
quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4
e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli
oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31
marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e
copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei
trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al
personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;
d) copertura e
riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al
comma 1 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle
conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma
6 dello stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 3
dello stesso decreto.
10. Per il completamento delle iniziative di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 in relazione alle modifiche
organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e
contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle
Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con
esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa,
dell’interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e
forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno
2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per
cento, 14 per cento e 2 per cento. Le spese così ridotte non possono essere
incrementate con l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno 2001.
11. Per l’attuazione delle disposizioni del comma
9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all’articolo
7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l’attuazione delle
disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all’articolo 9,
comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il
riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i
casi il termine per l’espressione del parere sugli schemi di decreto
legislativo da parte delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.
12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria,
rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui
alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere
dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme interpretative)
1. All’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003
deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo
0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma 18, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può essere
inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante
ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori
rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il procedimento di
contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto dalle disposizioni
di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al primo periodo,
i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del servizio di assistenza
fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in sede di
assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione
del personale, per le finalità e nei limiti di cui all’articolo 43, comma 5,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
3. L’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31
dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di
cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º gennaio
1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita
per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle
maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva l’esecuzione
dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che esso trova applicazione
dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale riferito al
personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al comparto Ministeri,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di composizione
delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si provvede con le
stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale dell’ex Ente poste
italiane presso le amministrazioni pubbliche, già disciplinati dall’articolo
45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono prorogati al 31
dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 6,
che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione richiedente
dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni che sarà
autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in applicazione
dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
8. Ferma restando la validità ordinaria delle
graduatorie, i termini di validità delle graduatorie già prorogati al 31
dicembre 2000, per l’assunzione di personale presso le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001, purché i relativi
concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le Forze armate la
validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di settore.
9. Al comma 2, quarto periodo, dell’articolo 110 del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
«organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il prodotto
all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000,
n. 62, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il
requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole
secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in
corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima
procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta successivamente
alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio alla medesima data
nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si applica l’articolo 334
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non
strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino
personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell’articolo
7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre
1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di programmazione
dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento dei posti messi a
concorso al predetto personale assunto a tempo determinato.
12. Fermi i limiti della dotazione organica del
Consiglio superiore della magistratura, al personale del Ministero della
giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre 1998 si applica la disciplina
di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 14 febbraio
2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del comma 23 dell’articolo 45
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto dall’articolo 89
della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola: «fondamentale» è
sostituita dalla seguente: «complessivo».
Capo XII
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 52.
(Norme per il trasferimento di funzioni statali alle
regioni e agli enti locali e relativi costi)
1. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stata
completata la procedura di mobilità relativa ai contingenti di personale
trasferito ai sensi di uno o più dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri emanati in attuazione dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e nelle more del completamento della predetta procedura, le regioni
e gli enti locali possono avvalersi, senza oneri aggiuntivi, per l’esercizio
delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della citata legge n. 59 del 1997, delle strutture delle amministrazioni
o degli enti titolari delle funzioni e dei compiti prima del loro conferimento e
comunque solo eccezionalmente e per non più di un anno.
2. Ove alla data del 31 dicembre 2000 non sia stato
completato il processo di aggregazione degli enti locali nelle forme
associative, come previsto dall’articolo 3 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e dalle leggi regionali, le funzioni e i compiti conferiti
dallo Stato e dalle regioni agli enti locali, subordinatamente alla loro
aggregazione nelle forme associative, sono conferiti in via transitoria alle
province. Nel periodo transitorio, che non potrà essere protratto per oltre un
anno, le province, d’intesa con le regioni, promuoveranno tutte le iniziative
necessarie per favorire il processo di aggregazione degli enti locali.
3. Al fine di accelerare il trasferimento di funzioni
statali alle regioni ed agli enti locali, relativamente alla materia concernente
la polizia amministrativa regionale e locale di cui al titolo V del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in deroga a quanto previsto dal comma 1,
il Governo è autorizzato ad effettuare il trasferimento, alle regioni ed agli
enti locali, delle risorse finanziarie occorrenti, valutate in 6.600 milioni di
lire, con corrispondente riduzione dei competenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell’interno.
4. All’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. I proventi dei canoni ricavati dalla
utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione»;
b) il comma 3 è
abrogato.
5. Per il completamento del trasferimento di funzioni
alle regioni e agli enti locali ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, è autorizzata la spesa di lire 515 miliardi per l’anno
2001, lire 2.455,7 miliardi per l’anno 2002 e lire 4.238,6 miliardi per l’anno
2003, da iscrivere alla pertinente unità previsionale di base di conto capitale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
6. Le regioni sono autorizzate ad assumere impegni
per nuove opere stradali di interesse regionale, a valere sulle risorse
destinate per il completamento del trasferimento di funzioni alle regioni ed
agli enti locali, per i seguenti importi: lire 2.248 miliardi per il 2001, lire
2.242 miliardi per il 2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Le
assegnazioni di cassa di tali somme alle regioni saranno effettuate con il
seguente profilo: lire 1.150 miliardi per il 2001, lire 1.694 miliardi per il
2002, lire 1.648 miliardi a decorrere dal 2003. Pertanto, a titolo di reintegro
all’Ente nazionale per le strade (ANAS) di somme già impegnate, utilizzate
per il predetto trasferimento di funzioni, è autorizzata la spesa di lire 550
miliardi per l’anno 2001.
7. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla
legge 27 maggio 1975, n. 166, connesse a mutui venticinquennali, il cui
ammortamento non abbia superato la durata di venti anni, sono prorogate di
cinque anni, a richiesta degli interessati e dell’ente erogante, previa
accettazione del Ministero competente.
8. Al fine di favorire il puntuale esercizio da parte di
regioni ed enti locali delle funzioni loro conferite ai sensi del capo I della
legge 15 marzo 1997, n. 59, è istituito uno specifico fondo annuo dell’ammontare
massimo di lire 65 miliardi, da utilizzare in caso di effettive sopraggiunte
esigenze valutate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. Per gli anni 1999 e 2000 la perdita di entrata
realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa
sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito dalle
tasse automobilistiche come determinato dall’articolo 17, comma 22, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello
Stato nella misura complessiva di lire 663.333 milioni annue, secondo gli
importi già determinati per l’anno 1998.
10. Nelle more dell’entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l’importo di lire 540,7
miliardi recato per l’anno 2000 dall’articolo 3, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, nei limiti del 70 per cento, è assegnato, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni per far fronte agli
oneri, debitamente certificati e non finanziati dal Ministero delle politiche
agricole e forestali, per attività e per servizi di loro competenza svolti o in
corso di svolgimento per i quali non è stato possibile procedere ad erogazioni
finanziarie a causa del predetto ritardo.
11. Nell’ambito del fondo per il federalismo
amministrativo, una quota di lire 80 miliardi è destinata al finanziamento dei
contratti di servizio per il trasporto pubblico locale che verranno stipulati
dalle singole regioni a statuto ordinario con la società Ferrovie dello Stato
Spa, a decorrere dal 1º gennaio 2001, in sostituzione del contratto già
vigente a livello nazionale, per fare fronte ai maggiori servizi regionali
erogati, rispetto agli esercizi precedenti, in conseguenza dell’entrata in
esercizio di nuove linee e degli accordi tra lo Stato e le regioni raggiunti in
conferenze di servizi per l’alta capacità. La ripartizione di tale importo è
effettuata tra le regioni interessate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dei
trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
12. Nell’articolo 96, comma 1, della legge 21 novembre
2000, n. 342, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La quota del
fondo di pertinenza delle province autonome di Trento e di Bolzano viene
attribuita alle predette province che provvedono all’erogazione dei contributi
direttamente in favore dei beneficiari, secondo i criteri stabiliti dal Ministro
per la solidarietà sociale».
Art. 53.
(Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni)
1. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e alla conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, e salvo quanto disposto dall’articolo
30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, valgono le seguenti disposizioni:
a) per l’anno 2001
il disavanzo, computato ai sensi del comma 1 dell’articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, non potrà essere
superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di
quelle per l’assistenza sanitaria, aumentato del 3 per cento. In sede di
formazione del bilancio per il 2001, le regioni, le province e i comuni dovranno
approvare, con le stesse procedure di approvazione del bilancio di previsione, i
prospetti dimostrativi del computo del disavanzo per gli anni 1999 e 2001; tali
prospetti dovranno riguardare sia i dati di competenza che i dati di cassa. I
dati di competenza per il 1999 sono ricavati dal bilancio di previsione
iniziale; i dati di cassa dovranno essere ricostruiti, per il 1999, sulla base
dei conti consuntivi o dei verbali di chiusura; per il 2001 dovranno essere
effettuate previsioni di cassa solo sui grandi aggregati di bilancio;
b) per l’anno 2000
il disavanzo di cui all’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni, è calcolato anche al netto delle entrate e delle
spese relative all’assistenza sanitaria;
c) il confronto tra il
1999 e il 2001 è effettuato escludendo dal computo spese ed entrate per le
quali siano intervenute modifiche legislative di trasferimento o attribuzione di
nuove funzioni o di nuove entrate proprie.
2. I presidenti delle giunte regionali garantiscono
il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per il sistema
regionale e riferiscono collegialmente ogni tre mesi, in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio. In
caso di peggioramento dei saldi rispetto ai valori programmati, le regioni
interessate informano tempestivamente il Governo sulle misure individuate per il
rispetto del vincolo e adottano i provvedimenti conseguenti.
3. Attraverso le loro associazioni, gli enti locali
riferiscono ogni tre mesi in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali,
sull’andamento di spese, entrate e saldi di bilancio delle province, dei
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e di un campione
rappresentativo dei restanti comuni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2001-2003 con le modalità stabilite dall’articolo
48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il comma 2-bis dell’articolo 28 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si applica anche per
l’anno 2001. Alla lettera g) del citato comma 2-bis la parola:
«2001» è sostituita dalla seguente: «2002». All’articolo 8, comma 1,
lettera d), del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, il numero 4) è
sostituito dai seguenti:
«4) anno 2000 per i comuni
con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti;
4-bis) anno 2001 per i
comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
7. Al comma 1 dell’articolo 30 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le parole: «; l’importo
così risultante rimane costante nei tre anni successivi».
8. Al comma 6, primo periodo, dell’articolo 30 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «Qualora l’obiettivo di cui
al comma 1 venga complessivamente conseguito, per l’anno 2000 è concessa, a
partire dall’anno successivo, una riduzione» sono sostituite dalle seguenti:
«Qualora nell’anno 2000 l’obiettivo di cui al comma 1 venga distintamente
raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il
complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall’anno 2001 una
riduzione».
9. I trasferimenti erariali per l’anno 2001 di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo
30, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed alle
successive disposizioni in materia. L’incremento delle risorse, derivante dall’applicazione
del tasso programmato di inflazione per l’anno 2001 alla base di calcolo
definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all’articolo 31, comma
11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L’applicazione del decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è rinviata al 1º gennaio 2002.
10. A decorrere dall’anno 2001, i trasferimenti
erariali agli enti locali di cui al comma 9 sono aumentati di lire 500.000
milioni annue, di cui lire 30.000 milioni destinate alle province, lire 420.000
milioni ai comuni, lire 20.000 milioni alle unioni di comuni e alle comunità
montane per l’esercizio associato delle funzioni e lire 30.000 milioni alle
comunità montane. I maggiori trasferimenti spettanti alle singole province ed
ai singoli comuni sono attribuiti in proporzione all’ammontare dei
trasferimenti a ciascuno attribuiti per l’anno 2000 a titolo di fondo
ordinario, fondo consolidato e fondo perequativo. Per le comunità montane i
maggiori trasferimenti sono prioritariamente attribuiti alle comunità montane
per le quali sono intervenute nel 1999 variazioni in aumento del numero dei
comuni membri con territorio montano, in misura pari a lire 20.000 per ciascun
nuovo residente nel territorio montano della comunità. I restanti contributi
erariali spettanti alle comunità montane sono attribuiti in proporzione alla
popolazione residente nei territori montani.
11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l’anno
2001, è mantenuto allo stesso livello per l’anno 2002 ed è incrementato del
tasso programmato di inflazione a decorrere dall’anno 2003. A decorrere dall’anno
2002 le risorse sono utilizzate nell’ambito della revisione dei trasferimenti
degli enti locali.
12. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, il contributo di cui all’articolo 3, comma 9, secondo
periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è attribuito dallo
Stato alle province ed ai comuni interessati nella misura di ulteriori lire
9.993 milioni per l’anno 1999 e di lire 42.000 milioni per l’anno 2000, da
ripartire in proporzione ai contributi in precedenza attribuiti e da liquidare
in misura uguale negli esercizi 2001 e 2002.
13. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, è riconosciuto ai comuni che hanno dichiarato lo stato di
dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto entro il 31
dicembre 1996 l’approvazione, da parte del Ministero dell’interno, dell’ipotesi
di bilancio stabilmente riequilibrato, un contributo a fronte degli oneri
sostenuti per il trattamento economico di base annuo lordo spettante al
personale posto in mobilità. Il contributo spetta a far data dalla messa in
disponibilità del predetto personale sino al trasferimento presso altro ente o
all’avvenuto riassorbimento nella propria pianta organica ai sensi dell’articolo
1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il
31 dicembre 1999. Il contributo non spetta per la parte di oneri
già rimborsati ai sensi dei decreti-legge 7 aprile 1995,
n. 106, 10 giugno 1995, n. 224, 3 agosto 1995, n. 323, 2 ottobre
1995, n. 414, 4 dicembre 1995, n. 514, 31 gennaio 1996, n. 38, 4
aprile 1996, n. 188, 3 giugno 1996, n. 309, 5 agosto 1996,
n. 409, e 20 settembre 1996, n. 492. I comuni devono attestare gli
oneri sostenuti per il personale posto in mobilità mediante apposita
certificazione la cui definizione, modalità e termini per l’invio sono
determinati con decreto del Ministero dell’interno, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini del
presente comma è autorizzata la spesa di lire 86.000 milioni. In caso di
insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito in misura
direttamente proporzionale agli oneri sostenuti.
14. A titolo di riconoscimento di somme dovute per gli
esercizi precedenti, lo Stato eroga un contributo ai comuni che hanno subito
negli anni 1998, 1999 e 2000 minori entrate derivanti dal gettito dell’imposta
comunale sugli immobili a seguito dell’attribuzione della rendita catastale ai
fabbricati classificati nella categoria catastale D. Il contributo statale è
commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati,
dell’imposta comunale sugli immobili dell’anno 1993 con l’aliquota del 4
per mille e quello riscosso in ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, anch’esso
calcolato con l’aliquota del 4 per mille. Il contributo è da intendere al
netto del contributo minimo garantito, previsto dall’articolo 36, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il
finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite ai comuni, da considerare per ciascuno degli anni 1998,
1999 e 2000. È inoltre detratto il contributo erogato ai sensi dell’articolo
31, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei confronti degli enti
che ne hanno usufruito. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 42.007
milioni. In caso di insufficienza dello stanziamento il contributo è attribuito
in misura direttamente proporzionale alla perdita del gettito dell’imposta
comunale sugli immobili subita da ciascun comune al netto del contributo minimo
garantito. Per l’attribuzione del contributo i comuni interessati inviano
entro il termine perentorio del 31 marzo 2001 apposita certificazione il cui
modello e le cui modalità di invio sono definiti con decreto del Ministero dell’interno,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
15. A titolo di riconoscimento del contributo spettante
alle unioni di comuni, ai comuni risultanti da procedure di fusione ed alle
comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è
attribuito agli enti interessati, per gli anni 1999 e 2000, un contributo
complessivo di lire 20.000 milioni, da ripartire secondo i criteri di cui all’articolo
6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265.
16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai
tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di
previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque
effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.
17. In deroga a quanto previsto dall’articolo 61,
comma 3-bis, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
introdotto dall’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli
anni 2001 e 2002, ai fini della determinazione del costo di esercizio della
nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con
apposito provvedimento consiliare, considerare l’intero costo dello
spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
18. I comuni possono prorogare fino al 31 dicembre 2001,
a condizioni più vantaggiose per l’ente da stabilire tra le parti, i
contratti di gestione già stipulati ai sensi degli articoli 25 e 52 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi all’affidamento in
concessione del servizio di accertamento e riscossione, rispettivamente, dell’imposta
comunale sulla pubblicità e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla predetta data.
19. Per l’anno 2001 ai comuni con popolazione
inferiore a tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato,
entro il limite di lire 40 milioni per ciascun ente e per un importo complessivo
di lire 167 miliardi, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a
valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.
20. Il comma 4 dell’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei
proventi spettanti agli altri enti indicati nel comma 1 è devoluta alle
finalità di cui al comma 2, nonché al miglioramento della circolazione sulle
strade, al potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale e alla
redazione dei piani di cui all’articolo 36, alla fornitura di mezzi tecnici
necessari per i servizi di polizia stradale di loro competenza e alla
realizzazione di interventi a favore della mobilità ciclistica nonché, in
misura non inferiore al 10 per cento della predetta quota, ad interventi per la
sicurezza stradale in particolare a tutela degli utenti deboli: bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti. Gli stessi enti determinano annualmente,
con delibera della giunta, le quote da destinare alle predette finalità. Le
determinazioni sono comunicate al Ministro dei lavori pubblici. Per i comuni la
comunicazione è dovuta solo da parte di quelli con popolazione superiore a
diecimila abitanti».
21. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 61,
comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l’ammontare delle riscossioni per l’anno 1999 dell’imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore esclusi i ciclomotori nelle province delle
regioni a statuto ordinario è determinato aumentando l’importo risultante dai
dati del Ministero delle finanze di una somma pari a 462 miliardi di lire,
forfettariamente calcolata per tenere conto degli importi risultati non
incassati dalle province nel primo bimestre dell’anno 1999; tale importo viene
ripartito tra ciascuna provincia, ai fini dell’attuazione del predetto
articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in
proporzione agli incassi risultanti al Ministero delle finanze per il primo
bimestre dell’anno 2000. Al fine di consentire un puntuale monitoraggio delle
riscossioni le province trasmettono, entro il 28 febbraio 2001, al Ministero
dell’interno una certificazione firmata dal Presidente della Giunta attestante
le riscossioni mensili relative agli anni 1999 e 2000.
22. Con riferimento all’assegnazione alle province
del gettito di imposta sull’assicurazione obbligatoria contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore esclusi
i ciclomotori, i concessionari della riscossione provvedono mensilmente ad
inviare alle autorità competenti i relativi allegati esplicativi.
23. Gli enti locali con popolazione inferiore a tremila
abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d),
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che riscontrino e dimostrino la
mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei
dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono
adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga
a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del
predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli
uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica
gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con
apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.
Art. 54.
(Modifica al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 in materia di tariffe, prezzi pubblici e tributi locali)
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, concernente il termine per l’approvazione
delle tariffe e dei prezzi pubblici, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 54,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono
comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi
relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento
delle tariffe non ha effetto retroattivo».
b) all’articolo 56,
comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’aumento tariffario
interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza
e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è
eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della
notifica stessa».
Art. 55.
(Norme particolari per gli enti locali)
1. Al comma 37 dell’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il solo anno 2001 la percentuale destinata al Ministero dell’interno è pari al 30 per cento e il restante 20 per cento è destinato alla provincia di Varese».
Art. 56.
(Regole di bilancio per le università e gli enti di ricerca)
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2003,
garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai
policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli
altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente
generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a
consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun
anno.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l’Agenzia
spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Istituto
nazionale di fisica della materia, l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia
e l’ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2001-2003, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per
cento per ciascun anno.
3. Il fabbisogno finanziario di cui ai commi 1 e 2 è
incrementato degli effetti derivanti dall’approvazione di nuove disposizioni
normative nel triennio 2001-2003.
4. La determinazione del fabbisogno finanziario per
ciascun ateneo e per ciascun ente di ricerca è effettuata con le modalità di
cui all’articolo 51, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, tenuto conto delle esigenze finanziarie rappresentate
nei programmi triennali presentati dalle Scuole superiori ad ordinamento
speciale, determina annualmente, con proprio decreto, sentito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, le risorse da
riassegnare a ciascuna Scuola sul fondo di finanziamento ordinario, sul fondo
per l’edilizia universitaria e sul fondo per la programmazione. In sede di
prima applicazione del presente comma, il finanziamento ordinario aggiuntivo di
importo complessivo non superiore a lire 22 miliardi nel triennio 2001-2003, da
destinare alle Scuole superiori ad ordinamento speciale, ivi comprese quelle di
Catania, Lecce e Pavia in via di costituzione, viene assicurato nell’ambito
degli stanziamenti relativi al fondo di finanziamento ordinario delle
università in ragione di lire 7 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e
di lire 8 miliardi per l’anno 2003.
6. I consorzi per l’istruzione universitaria a
distanza, di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono assimilati ai consorzi universitari a tutti gli effetti, anche
ai fini del loro finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull’apposito
stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 57.
(Finanza di progetto)
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2001-2004 in coerenza con gli orientamenti programmatici definiti dal CIPE, le amministrazioni statali, in fase di pianificazione ed attuazione dei programmi di spesa per la realizzazione di infrastrutture, acquisiscono le valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto, di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo modalità e parametri definiti con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con deliberazione del CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la medesima Conferenza unificata, saranno individuate ulteriori modalità di incentivazione all’utilizzo dello strumento della finanza di progetto. Le amministrazioni regionali e locali possono ricorrere alle valutazioni dell’unità tecnica-finanza di progetto secondo le modalità previste dal presente articolo.
Art. 58.
(Consumi intermedi)
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per pubbliche
amministrazioni si intendono quelle definite dall’articolo 1 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le convenzioni di cui al citato
articolo 26 sono stipulate dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP)
Spa, per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ovvero di altre pubbliche amministrazioni di cui al presente comma, e
devono indicare, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza
e dell’apertura dei mercati, i limiti massimi dei beni e dei servizi espressi
in termini di quantità. Le predette convenzioni indicano altresì il loro
periodo di efficacia.
2. All’articolo 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: «amministrazioni dello Stato» sono
inserite le seguenti: «anche con il ricorso alla locazione finanziaria».
3. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri
per la standardizzazione e l’adeguamento dei sistemi contabili delle pubbliche
amministrazioni, anche attraverso strumenti elettronici e telematici,
finalizzati anche al monitoraggio della spesa e dei fabbisogni.
4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i tempi e
le modalità di pagamento dei corrispettivi relativi alle forniture di beni e
servizi nonché i relativi sistemi di collaudo o atti equipollenti.
5. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure
di scelta del contraente e le modalità di utilizzazione degli strumenti
elettronici ed informatici che le amministrazioni aggiudicatrici possono
utilizzare ai fini dell’acquisizione di beni e servizi, assicurando la parità
di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei princìpi di trasparenza e di
semplificazione della procedura.
6. Ai fini della razionalizzazione della spesa per l’acquisto
di beni mobili durevoli, gli stanziamenti di conto capitale destinati a tale
scopo possono essere trasformati in canoni di locazione finanziaria. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica autorizza la
trasformazione e certifica l’equivalenza dell’onere finanziario complessivo.
Art. 59.
(Acquisto di beni e servizi degli enti decentrati di spesa)
1. Al fine di realizzare l’acquisizione di beni e
servizi alle migliori condizioni del mercato da parte degli enti decentrati di
spesa, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
promuove aggregazioni di enti con il compito di elaborare strategie comuni di
acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie
merceologiche e la eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del
territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti
interessati.
2. In particolare vengono promosse, sentiti
rispettivamente il Ministro dell’interno, il Ministro della sanità e il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica:
a) più aggregazioni di
province e di comuni, appartenenti a regioni diverse, indicati dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali;
b) più aggregazioni
di aziende sanitarie e ospedaliere appartenenti a regioni diverse indicate dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) più aggregazioni di
università appartenenti a regioni diverse indicate dalla Conferenza permanente
dei rettori delle università italiane.
3. Per le finalità di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento delle attività strumentali e di supporto alla
didattica e alla ricerca, una o più università possono, in luogo delle
aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2, costituire fondazioni di
diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e
soggetti privati. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la costituzione e il funzionamento delle predette fondazioni, con
individuazione delle tipologie di attività e di beni che possono essere
conferiti alle medesime nell’osservanza del criterio della strumentalità
rispetto alle funzioni istituzionali, che rimangono comunque riservate all’università.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riferisce periodicamente sui risultati delle iniziative
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e alla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane.
5. Le convenzioni e i prezzi relativi alle singole
categorie merceologiche sono pubblicati sul sito INTERNET del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle regioni, alle
aziende sanitarie e ospedaliere, agli enti locali e alle università che non
aderiscono alle convenzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Gli enti devono motivare i
provvedimenti con cui procedono all’acquisto di beni e servizi a prezzi e a
condizioni meno vantaggiosi di quelli stabiliti nelle convenzioni suddette e in
quelle di cui all’articolo 26 della citata legge n. 488 del 1999.
6. Al fine di rilevare gli elementi di conoscenza degli
effettivi risultati di economia di spesa nell’acquisto di beni e servizi da
parte delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e della presente legge, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con le
medesime procedure di cui allo stesso articolo 26, promuove le intese necessarie
per il collegamento a rete delle amministrazioni interessate con criteri di
uniformità ed omogeneità, diretti ad accertare lo stato di attuazione della
normativa in questione ed i risultati conseguiti.
Art. 60.
(Analisi dei mercati dei prodotti acquistati dalla pubblica
amministrazione)
1. Al fine di massimizzare l’efficacia delle
convenzioni e della collaborazione da fornire alle aggregazioni di enti e
aziende definite all’articolo 59, la CONSIP Spa si avvale della collaborazione
della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell’Istituto di studi e
analisi economica (ISAE) per la definizione di un’appropriata classificazione
merceologica delle principali voci di acquisto della pubblica amministrazione,
per la individuazione dell’area di interesse delle convenzioni da predisporre,
in relazione alle diverse caratteristiche e condizioni:
a) dei beni oggetto
delle convenzioni, distinguendo in particolare tra beni preesistenti, beni
forniti appositamente su richiesta e beni prodotti esclusivamente in mercati
locali;
b) dell’offerta:
monopoli pubblici o privati regolamentati, monopoli privati in mercati
contendibili o selezionabili mediante asta, oligopoli nazionali o
internazionali, concorrenza;
c) delle forme e tecniche
di aggiudicazione delle forniture a seconda delle tipologie industriali del
mercato di riferimento: affidamento diretto, tipi di gara e semplice ricorso al
mercato.
Art. 61.
(Spese per l’energia elettrica, postali e per combustibili)
1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adottano gli specifici atti di
programmazione di cui all’articolo 14, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica promuove la costituzione dei consorzi di cui all’articolo
25 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai quali le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, aderiscono con le modalità stabilite dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei ministri emanata ai sensi dell’articolo 25
della citata legge n. 488 del 1999. Le amministrazioni che non sono in
possesso dei requisiti indicati dal decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, per la partecipazione a tali consorzi adeguano le caratteristiche
della fornitura di energia elettrica alle proprie effettive esigenze e,
comunque, secondo quanto indicato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica con proprio decreto.
3. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è stabilita l’introduzione
di nuove modalità di invio e consegna dei mezzi di pagamento delle pensioni e
degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato, ivi compresi gli
assegni di conto corrente postale di serie speciale di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429.
4. Al fine di ridurre la spesa per l’approvvigionamento
di combustibili e di utilizzare impianti o combustibili
a basso impatto ambientale per il riscaldamento degli immobili, le pubbliche
amministrazioni provvedono alla riconversione degli impianti di
riscaldamento direttamente ovvero mediante le convenzioni di cui
agli articoli dal 58 al 60.
5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell’ambiente identifica gli impianti ed i
combustibili a basso tenore inquinante e a basso costo promuovendone l’utilizzo.
6. Il competente Ministero non procede al recupero di
imposta e relativi accessori per quanto attiene ad introiti tributari, a
qualunque titolo dovuti e comunque denominati, derivanti dall’esercizio di
servizi elettrici gestiti direttamente dai comuni e ceduti a terzi gestori. Gli
enti locali interessati ai benefici di cui al precedente periodo devono
presentare apposita istanza di estinzione del debito al competente Ministero
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 62.
(Affitti passivi)
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole da: «Il Presidente» fino a: «entrata in
vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il supporto dell’Agenzia
del demanio o di apposita struttura individuata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che può avvalersi eventualmente di
fornitori esterni specializzati scelti con le modalità di cui all’articolo 26
della presente legge»; e le parole: «con il supporto dell’Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali,» sono soppresse.
2. Al comma 3 dell’articolo 24 della citata legge
n. 488 del 1999, le parole: «anche avvalendosi della collaborazione dell’Osservatorio
di cui al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base di
piani di razionalizzazione e di ottimizzazione degli immobili in uso, definiti
di concerto con l’Agenzia del demanio o con l’apposita struttura di cui al
medesimo comma 1».
3. Le altre pubbliche amministrazioni che intendono
attuare piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a pubblici
uffici si avvalgono dell’Agenzia del demanio o della struttura di cui al comma
1 dell’articolo 24 della citata legge n. 488 del 1999, come modificato
dal comma 1 del presente articolo. L’attuazione dei piani di razionalizzazione
avviene in deroga alla normativa vigente in materia di contratti di locazione
passiva per le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.
4. Per la stipula dei contratti di locazione
sottoscritti in attuazione dei piani di razionalizzazione di cui al presente
articolo non sono richiesti il parere di congruità del canone di locazione, nè
la previa attestazione dell’inesistenza di immobili demaniali ed il nulla osta
alla spesa previsti dall’articolo 34 del regolamento sui servizi del
Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929,
n. 1058, e dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4
febbraio 1955, n. 72. Per le sedi ubicate nelle aree di competenza dell’Ufficio
del programma per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
deve essere preventivamente acquisito il relativo nulla osta, da rilasciare
entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il nulla
osta si intende concesso.
5. Entro il 31 dicembre 2001 le amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato, nonché le altre pubbliche amministrazioni, devono
pervenire al conseguimento di risparmi pari ad almeno il 20 per cento della
spesa annua per affitti e locazioni.
Art. 63.
(Vettovagliamento e approvvigionamento delle Forze armate,
della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco)
1. Il servizio di vettovagliamento sostituisce le
razioni viveri in natura, le quote miglioramento vitto, le integrazioni vitto ed
i generi di conforto in speciali condizioni di impiego, nonché ogni altra forma
di fornitura di alimenti a titolo gratuito.
2. Le modalità di fornitura del servizio di
vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento
civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai
quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1
sono stabilite sulla base delle procedure di cui all’articolo 59 con decreto
del Ministro della difesa o del Ministro competente per l’amministrazione di
appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con
riferimento all’anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il
valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonché la
composizione dei generi di conforto.
3. Il servizio di vettovagliamento è assicurato, in
relazione alle esigenze operative, logistiche, di dislocazione e di impiego
degli enti e reparti delle Forze armate, della Polizia di Stato, del Corpo della
guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nelle seguenti
forme: a) gestione diretta, ovvero affidata, in tutto od in parte, a
privati mediante apposite convenzioni; b) fornitura di buoni pasto; c) fornitura di viveri speciali da combattimento. La gestione diretta e le
eventuali convenzioni sono finanziate mediante utilizzo, anche in modo
decentrato, del controvalore in contanti dei trattamenti alimentari determinati
con il decreto di cui al comma 2.
4. In sede di prima applicazione il decreto di cui al
comma 2, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce il termine iniziale di operatività del nuovo sistema
di vettovagliamento. Con effetto da tale termine sono abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il ricorso
alla NATO Maintenance and Supply Agency previsto dal comma 3 è esteso
agli approvvigionamenti di beni e servizi comunque connessi al sostegno
logistico dei contingenti delle Forze armate impiegati in operazioni fuori dal
territorio nazionale condotte sotto l’egida dell’ONU o di altri organismi
sovranazionali».
6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica provvede alla realizzazione delle attività, ivi
comprese quelle di tipo consulenziale, previste dai precedenti articoli, anche
avvalendosi, con apposite convenzioni, di società, già costituite o da
costituire, interamente possedute, direttamente o indirettamente. Le predette
società possono fornire servizi di consulenza a supporto anche di altre
attività del Ministero.
Art. 64.
(Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni)
1. A decorrere dall’anno 2001 i minori introiti
relativi all’ICI conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili
derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei
fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, sono compensati
con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a
lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun
anno.
2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell’aumento
dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto
della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici
tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli
conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali
dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, i trasferimenti erariali di
parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale
eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall’anno
successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è
divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in
merito.
3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabiliti i criteri e le modalità per l’applicazione dei commi 1 e 2.
4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall’articolo
7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le variazioni delle
iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2001.
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, come
modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536, fissato al 31
dicembre 2000 è prorogato al 1º luglio 2001.
Art. 65.
(Semplificazione di procedure)
1. Ai fini dell’accelerazione e della
semplificazione delle procedure di liquidazione degli enti disciolti di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 31 marzo 2001, è
adottato un regolamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto del criterio della distinzione tra
attività di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione.
2. Il fondo di rotazione di cui all’articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato, nei limiti delle
disponibilità finanziarie esistenti, ad anticipare, in favore delle
amministrazioni centrali dello Stato titolari di interventi comunitari, la quota
di acconto prevista dall’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché le quote di saldo
del contributo comunitario connesse con la stipula di convenzioni con le
istituzioni comunitarie da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Le risorse anticipate dal fondo di rotazione sono
reintegrate a valere sulle somme accreditate dall’Unione europea per ciascun
intervento.
3. L’articolo 17, comma 3, della legge 17 maggio 1999,
n. 144, è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni responsabili dell’attuazione
degli interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei
contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell’ambito dei
programmi di rispettiva competenza, unitamente agli interessi legali maturati
nel periodo intercorso tra la data di erogazione dei contributi stessi e la data
di recupero, nonché alle differenze di cambio come previsto dall’articolo 59
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al fondo
di rotazione indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni
effettuate ai sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell’entrata
del bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1».
4. All’articolo 2, comma 2, lettera c), della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le parole:
«edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali» sono
sostituite dalle seguenti: «edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative». La disposizione di cui alla citata lettera c), come
modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori eseguiti nell’ambito
degli strumenti di programmazione negoziata in corso di attuazione.
5. Al comma 2 dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, le parole: «; per le
classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra»
sono sostituite dalle seguenti: «, di diploma di perito industriale edile o di
geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma
di geometra e di perito industriale edile».
6. Il comma 3 dell’articolo 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, è abrogato.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’articolo 8, comma 8, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni, eccetto
che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale.
Art. 66.
(Controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici e
norme sulla tesoreria unica)
1. Per gli anni 2001 e 2002 conservano validità le
disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’articolo
47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per gli enti locali le
disposizioni si applicano a tutte le province e ai comuni con popolazione
superiore a 50.000 abitanti.
2. Per gli anni 2001 e 2002 i soggetti destinatari
della norma di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti
presso la tesoreria dello Stato superiori all’importo cumulativamente
prelevato alla fine di ciascun bimestre dell’anno precedente aumentato del 2
per cento. Continua ad applicarsi la disposizione di cui all’articolo 47,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. All’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, dopo le parole: «intervento di banche» sono inserite le
seguenti: «o della società Poste Italiane Spa».
4. Per l’anno 2001 le erogazioni di cassa a favore
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni
educative, sono disposte con l’obiettivo di assicurare che per l’anno 2001 i
pagamenti delle istituzioni scolastiche non risultino globalmente superiori a
quelli rilevati nel conto consuntivo 1999, incrementati del 6 per cento. Per l’anno
2002 i predetti pagamenti non dovranno superare l’obiettivo previsto per l’anno
precedente incrementato di un punto in più del tasso di inflazione programmato.
Nei decreti attuativi si terrà conto dell’intervenuta autonomia delle
istituzioni scolastiche.
5. A decorrere dal 1º marzo 2001 le regioni sono
incluse nella tabella A annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive modificazioni.
6. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi,
devoluzioni o compartecipazioni di tributi erariali e quant’altro proveniente
dal bilancio dello Stato a favore delle regioni devono essere versate nelle
contabilità speciali infruttifere che devono essere aperte presso le competenti
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono
comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o
in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in
conto interessi. Le entrate relative ai finanziamenti comunitari continuano ad
affluire nel conto corrente infruttifero intestato a ciascun ente ed aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato.
7. Si applicano le disposizioni contenute nei commi 3,
4, 5 e 6 dell’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
8. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24
marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1998,
l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è riversata alle
contabilità speciali di cui al comma 6; l’addizionale regionale all’IRPEF
è versata mensilmente dalla tesoreria centrale dello Stato sui conti correnti
accesi da ciascuna regione presso il proprio tesoriere.
9. Sino all’apertura delle contabilità speciali di
cui al comma 6, per l’IRAP e l’addizionale regionale all’IRPEF continuano
ad applicarsi le vigenti disposizioni che disciplinano il riversamento alle
regioni delle somme a tale titolo riscosse.
10. Le quote dell’accisa sulle benzine continuano ad
essere versate ai tesorieri delle regioni con le modalità di cui all’articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279.
11. A decorrere dal 1º marzo 2001 le disposizioni di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si
estendono alle province e ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.
12. Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione delle procedure e delle
modalità di gestione dei flussi di cassa, di cui ai commi da 5 a 10 del
presente articolo, si provvede con norme di attuazione adottate secondo quanto
previsto dai rispettivi statuti di autonomia.
13. Per garantire la necessaria autonomia della Cassa
depositi e prestiti, ai fini del raccordo con le esigenze di funzionamento degli
enti locali e delle altre autonomie e con quelle di controllo dei flussi
finanziari degli enti pubblici, al comma 1 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, il secondo ed il terzo periodo sono
sostituiti dalle seguenti parole: «, anche per il personale del proprio ruolo
dirigenziale, ivi compreso il suo reclutamento. Per le materie non disciplinate
dall’autonomo ordinamento si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni».
14. Al fine di favorire la puntuale realizzazione dei
programmi di gestione faunistico-ambientale sul territorio nazionale da parte
delle regioni, degli enti locali e delle altre istituzioni delegate ai sensi
della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, a
decorrere dall’anno 2004 il 50 per cento dell’introito derivante dalla tassa
erariale di cui all’articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del
Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è trasferito alle regioni. Per la
realizzazione degli stessi programmi, in via transitoria, per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003, è stanziata la somma di 10 miliardi di lire. Il
Ministro delle finanze provvede alla ripartizione delle risorse disponibili, di
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 67.
(Compartecipazione al gettito IRPEF per i comuni per l’anno 2002)
1. I decreti di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni,
relativi all’aliquota di compartecipazione dell’addizionale provinciale e
comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, per la parte
specificata nel comma 3-bis dell’articolo 2 del citato decreto
legislativo, ovvero relativamente alla parte non connessa all’effettivo
trasferimento di compiti e funzioni, ai sensi dell’articolo 7 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono emanati entro il 30 novembre 2001.
2. All’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
28 settembre 1998, n. 360, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo,
dopo le parole: «conseguentemente determinata» sono inserite le seguenti: «,
con i medesimi decreti,»;
b) nel primo periodo,
dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917», sono aggiunte le seguenti: «, nonché eventualmente la
percentuale dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle
aliquote».
3. Per l’anno 2002 è istituita, per i comuni delle
regioni a statuto ordinario, una compartecipazione al gettito dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
in conto competenza affluente al bilancio dello Stato, per l’esercizio
finanziario 2001, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di gestione
iscritte al capitolo 1023. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno,
è ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune in proporzione all’ammontare,
fornito dal Ministero delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell’imposta
netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del
domicilio fiscale risultante presso l’anagrafe tributaria.
4. I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
comma 3.
5. Il Ministero delle finanze, entro il 30 luglio 2001,
provvede a comunicare al Ministero dell’interno i dati previsionali relativi
all’ammontare del gettito della compartecipazione di cui al comma 3, ripartito
per ciascun comune in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30
ottobre 2001 il Ministero dell’interno comunica ai comuni l’importo
previsionale del gettito della compartecipazione spettante e il correlato
ammontare previsto di riduzione dei trasferimenti erariali. L’importo del
gettito della compartecipazione di cui al comma 3 è erogato dal Ministero dell’interno,
nel corso dell’anno 2002, in quattro rate di uguale importo. Le prime due rate
sono erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la quarta
rata sono calcolate sulla base dei dati di consuntivo relativi all’esercizio
finanziario 2001 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 30 maggio 2002
al Ministero dell’interno e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
dovuti conguagli rispetto alle somme già erogate.
6. Per i comuni delle regioni a statuto speciale, all’attuazione
del comma 3 si provvede in conformità alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari tra
Stato, regioni e comuni.
Capo XIII
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art. 68.
(Gestioni previdenziali)
1. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, rispettivamente ai sensi dell’articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è stabilito per l’anno 2001:
a) in lire 1.044
miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei
lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente
nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in lire 258
miliardi in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività
commerciali e della gestione artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto al comma 1 gli
importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2001
in lire 26.431 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e
in lire 6.531 miliardi per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e
2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto,
per quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a) del comma 1,
della somma di lire 2.255 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico
dello Stato dell’onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989; nonché al netto delle somme di lire 4
miliardi e di lire 92 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della gestione
speciale minatori e dell’ENPALS.
4. Con effetto dal 1º gennaio 2003 è soppresso il
contributo di cui all’articolo 37 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, dovuto dai
dipendenti iscritti alla gestione speciale presso l’Istituto postelegrafonici,
soppressa ai sensi dell’articolo 53, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è rispettivamente
stabilito nella misura dell’1,75 per cento e dell’1 per cento.
5. L’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai
contratti di formazione e lavoro non si applicano le disposizioni in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali.
6. L’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, si interpreta nel senso che il beneficio contributivo ivi previsto
non si applica ai premi INAIL.
7. Il comma 3 dell’articolo 41 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del
contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine
del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in
servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi
speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi,
ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data.
8. Al fine di migliorare la trasparenza delle gestioni
previdenziali, l’eventuale differenza tra l’indennità di buonuscita,
spettante ai dipendenti della società Poste italiane spa maturata fino al 27
febbraio 1998 da un lato e l’ammontare dei contributi in atto posti a carico
dei lavoratori, delle risorse dovute dall’INPDAP e delle risorse derivanti
dalla chiusura della gestione commissariale dell’IPOST, dall’altro, è posta
a carico del bilancio dello Stato.
Art. 69.
(Disposizioni relative al sistema pensionistico)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 l’indice di
rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, secondo il meccanismo
stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448:
a) nella misura del
100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre
volte il trattamento minimo INPS;
b) nella misura del 90
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre
e cinque volte il trattamento minimo INPS;
c) nella misura del 75
per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a
cinque volte il predetto trattamento minimo.
2. All’articolo 59, comma 13, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «due anni».
3. A decorrere dal 1º gennaio 2001:
a) la misura della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 80.000
mensili per i titolari di pensione con età inferiore a settantacinque anni e di
lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a
settantacinque anni;
b) la misura della
maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1,
comma 12, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è elevata di lire 20.000
mensili.
4. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1
le maggiorazioni sociali di cui al comma 3, come modificate dal presente
articolo, sono concesse, alle medesime condizioni previste dalla citata
disposizione della legge n. 544 del 1988, anche ai titolari di
pensioni a carico delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione
generale obbligatoria.
5. I contributi versati dal 1º gennaio 1952 al 31
dicembre 2000 nell’assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonché quelli versati dal 13 ottobre 1963 al
31 dicembre 2000, a titolo di «Mutualità pensioni» di cui alla legge 5 marzo
1963, n. 389, sono rivalutati, per i periodi antecedenti la liquidazione
della pensione e secondo l’anno di versamento, in base ai coefficienti utili
ai fini della rivalutazione delle retribuzioni pensionabili, di cui all’articolo
3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e dal 1º gennaio 2001 decorrono gli
aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1º gennaio 2001 i
contributi versati alla medesima assicurazione facoltativa e quelli versati a
titolo di «Mutualità pensioni» sono rivalutati annualmente con le modalità
previste dal presente comma. Non sono rivalutati i contributi versati a titolo
di «Mutualità pensioni» afferenti i periodi successivi al 31 dicembre 1996,
che siano computati nel calcolo della pensione secondo il sistema contributivo,
ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 565.
6. Ai fini dell’esercizio del diritto di opzione di
cui all’articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’ente
previdenziale erogatore rilascia a richiesta due schemi di calcolo della
liquidazione del trattamento pensionistico rispettivamente con il sistema
contributivo e con il sistema retributivo. La predetta opzione non può essere
esercitata prima del 1º gennaio 2003.
7. L’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, non si applica ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle
acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
8. I provvedimenti concernenti le pensioni di
reversibilità alle vedove ed agli orfani dei cittadini italiani, che siano
stati perseguitati nelle circostanze di cui all’articolo 1 della legge 10
marzo 1955, n. 96, e successive modificazioni, ed ai quali la commissione
di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 96 del 1955, e successive
modificazioni, ha già riconosciuto l’assegno vitalizio, sono attribuiti alla
competenza esclusiva dei dipartimenti provinciali del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Restano attribuite alla direzione
centrale degli uffici locali e dei servizi del predetto Ministero le competenze
relative alla liquidazione degli assegni vitalizi riconosciuti dalla competente
commissione ai perseguitati politici antifascisti e razziali.
9. Per favorire la continuità della copertura
assicurativa previdenziale nel caso dei lavori discontinui e negli altri casi
previsti dalle disposizioni del capo II del decreto legislativo 16 settembre
1996, n. 564, e successive modificazioni, nonché dei lavoratori iscritti
alla Gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, e successive modificazioni, attraverso il concorso agli oneri
contributivi previsti in caso di riscatto ovvero prosecuzione volontaria, è
istituito, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), un
apposito Fondo. Il Fondo è alimentato con il contributo di solidarietà di cui
all’articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché
da un importo pari a lire 70 miliardi per l’anno 2001, lire 50 miliardi per l’anno
2002 e lire 27 miliardi a decorrere dall’anno 2003 a carico del bilancio dello
Stato.
10. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è inserito il seguente:
«2-bis. L’autorizzazione alla prosecuzione
volontaria è altresì concessa in presenza dei requisiti di cui al terzo comma
dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 47».
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabiliti modalità, condizioni e termini del
concorso di cui al comma 9 agli oneri a carico del lavoratore, in materia di
copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dal
citato capo II del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e
successive modificazioni, nonché dell’applicazione delle predette
disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla citata Gestione di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
12. L’articolo 37, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, è abrogato.
13. L’articolo 9, comma 3, della legge 24 giugno 1997,
n. 196, è sostituito dal seguente:
«3. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, è stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell’articolo
3, comma 1, possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui
abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale
ovvero abbiano usufruito dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo
4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima misura».
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 la gestione
finanziaria e patrimoniale dell’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) è unica, ed è unico il
bilancio dell’Istituto, per tutte le attività relative alle gestioni ad esso
affidate, le quali conservano autonoma rilevanza economico-patrimoniale nell’ambito
della gestione complessiva dell’Istituto stesso. Conseguentemente, dalla
stessa data, viene meno la competenza in materia di predisposizione dei bilanci
da parte dei comitati di vigilanza di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni.
15. Le movimentazioni tra le gestioni dell’INPDAP
di cui al comma 14 sono evidenziate con regolazioni e non determinano oneri od
utili.
16. Gli enti pubblici, che gestiscono forme di
previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l’attività di consulenza
legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente.
Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività
può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del
comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti
organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico
degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato
dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
17. Per il finanziamento degli oneri derivanti dall’articolo
59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata per l’anno
2001 la spesa di lire 3 miliardi, da iscrivere in apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. I fondi pensione possono acquisire a titolo gratuito
partecipazioni della società per azioni costituita ai sensi della medesima
disposizione.
18. I pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo
1958, n. 250, che hanno effettuato versamenti mensili utilizzando
bollettini di conto corrente postale prestampati predisposti dall’INPS,
recanti importi inferiori a quelli successivamente accertati come dovuti,
possono, in deroga alle disposizioni previste dall’articolo 3, comma 9, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, effettuare i versamenti ad integrazione delle
somme già versate e fino a concorrenza di quanto effettivamente dovuto.
19. Al fine di sopperire alle necessità della gestione
del Fondo credito per i dipendenti postali gestito dall’Istituto
Postelegrafonici (IPOST) a decorrere dal 1º agosto 1994, è disposto, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
trasferimento della somma di lire 100 miliardi dall’lstituto nazionale di
previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (lNPDAP), gestore
del Fondo credito per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all’IPOST.
Art. 70.
(Maggiorazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, è concessa ai
titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 335, una maggiorazione di importo pari a lire 25.000
mensili per i titolari con età inferiore a settantacinque anni e a lire 40.000
mensili per i titolari con età pari o superiore a settantacinque anni.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è corrisposta
a condizione che la persona:
a) non possieda
redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo
dell’assegno sociale e della maggiorazione di cui al comma 1;
b) non possieda, se
coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla
lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno
sociale comprensivo della maggiorazione di cui al comma 1 e dell’ammontare
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del
coniuge legalmente ed effettivamente separato.
3. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) o b) del comma 2, l’aumento è
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.
Agli effetti dell’aumento di cui al comma 1, si tiene conto dei redditi di
qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposta e quelli soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli
derivanti dai trattamenti di famiglia.
4. Per i titolari della pensione sociale di cui all’articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il beneficio di cui al comma 1 è
concesso ad incremento della misura di cui all’articolo 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544.
5. Per i soggetti titolari dei trattamenti trasferiti
all’INPS, ai sensi dell’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
e dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e per i ciechi
civili con età pari o superiore a sessantacinque anni titolari dei relativi
trattamenti pensionistici, i benefìci di cui ai commi 1 e 4 del presente
articolo sono corrisposti tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati
per l’accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
6. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è concessa una
maggiorazione di lire 20.000 mensili per tredici mensilità della pensione
ovvero dell’assegno di invalidità a favore di invalidi civili, ciechi civili
e sordomuti con età inferiore a sessantacinque anni, a condizione che la
persona titolare:
a) non possieda
redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo
dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;
b) non possieda, se
coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla
lettera a), nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo
pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno
sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare annuo del
trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge
legalmente ed effettivamente separato.
7. A decorrere dall’anno 2001, a favore dei
soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico
dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive
ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie
gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
successive modificazioni, il cui importo complessivo annuo, al netto dei
trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, è corrisposto un importo aggiuntivo pari a lire
300.000 annue. Tale importo aggiuntivo è corrisposto dall’INPS in sede di
erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell’ultima mensilità
corrisposta nell’anno e spetta a condizione che il soggetto:
a) non possieda un
reddito complessivo individuale assoggettabile all’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza
il predetto trattamento minimo;
b) non possieda, se
coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all’IRPEF
relativo all’anno stesso superiore a una volta e mezza il predetto trattamento
minimo, nè redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a
tre volte il medesimo trattamento minimo. Non si procede al cumulo dei redditi
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.
8. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le
condizioni di cui al comma 7 e per i quali l’importo complessivo annuo dei
trattamenti pensionistici risulti superiore al trattamento minimo di cui al
comma 7 e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo
incrementato di lire 300.000 annue, l’importo aggiuntivo viene corrisposto
fino a concorrenza del predetto limite.
9. Qualora i soggetti di cui al comma 7 non risultino
beneficiari di prestazioni presso l’INPS, il casellario centrale dei
pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l’ente
incaricato dell’erogazione dell’importo aggiuntivo di cui al comma 7, che
provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso
comma.
10. L’importo aggiuntivo di cui al comma 7 non
costituisce reddito nè ai fini fiscali nè ai fini della corresponsione di
prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Art. 71.
(Totalizzazione dei periodi assicurativi)
1. Al lavoratore, che non abbia maturato il diritto a
pensione in alcuna delle forme pensionistiche a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il
perfezionamento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia e
dei trattamenti pensionistici per inabilità, i periodi assicurativi non
coincidenti posseduti presso le predette gestioni, qualora tali periodi,
separatamente considerati, non soddisfino i requisiti minimi stabiliti dagli
ordinamenti delle singole gestioni. La predetta facoltà opera in favore dei
superstiti di assicurato, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima del
compimento dell’età pensionabile.
2. Nei casi previsti dal comma 1 ciascuna gestione
previdenziale verifica la sussistenza del diritto alla pensione e determina la
misura del trattamento a proprio carico, in proporzione dell’anzianità
assicurativa e contributiva maturata presso la gestione medesima, sulla base dei
requisiti e secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento. Per le pensioni
o quote delle medesime da liquidare con il sistema retributivo, il predetto
importo a carico di ciascuna gestione è ottenuto applicando all’importo
teorico risultante dalla somma dei diversi periodi assicurativi un coefficiente
pari al rapporto tra l’anzianità contributiva accreditata nella gestione
stessa e l’anzianità contributiva accreditata a favore dell’interessato nel
complesso delle gestioni previdenziali. I trattamenti liquidati dalle singole
gestioni costituiscono altrettante quote di un’unica pensione che è soggetta
a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo secondo l’ordinamento
e con onere a carico della gestione che eroga la quota di importo maggiore.
Qualora il lavoratore abbia diritto al cumulo dei periodi assicurativi di cui al
comma 1 e si sia avvalso della facoltà di ricongiunzione dei periodi
contributivi, il medesimo può optare, fino alla conclusione del relativo
procedimento, per la totalizzazione dei periodi stessi. In caso di esercizio
dell’opzione, la gestione previdenziale competente provvede alla restituzione
degli importi già versati a titolo di ricongiunzione, maggiorati degli
interessi legali.
3. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da adottare entro due mesi dalla data in entrata
in vigore della presente legge, sentiti gli enti gestori della previdenza dei
liberi professionisti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509,
e 10 febbraio 1996, n. 103, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo.
Art. 72.
(Cumulo tra pensione e reddito da lavoro)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le pensioni di
vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a
40 anni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, anche se liquidate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono
interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le quote delle
pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di
invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, eccedenti l’ammontare del trattamento minimo del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo
nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso,
superare il valore pari al 30 per cento dei predetti redditi. Per i trattamenti
liquidati in data precedente al 1º gennaio 2001 si applica la relativa
previgente disciplina se più favorevole.
Art. 73.
(Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento
di reversibilità INPS)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, il divieto di
cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché
delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai
superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo
85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di
reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione
stessa è stata liquidata in data anteriore.
2. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 58
miliardi per l’anno 2001 e di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
3. All’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «In caso di danno biologico» a
«denunciati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di danno biologico, i
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie
professionali denunciate».
Art. 74.
(Previdenza complementare dei dipendenti pubblici)
1. Per fare fronte all’obbligo della pubblica
amministrazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, di contribuire, quale datore di lavoro, al
finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, in corrispondenza
delle risorse contrattualmente definite eventualmente destinate dai lavoratori
allo stesso fine, sono assegnate le risorse previste dall’articolo 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché lire 100 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001. Per gli anni successivi al 2003, alla determinazione
delle predette risorse si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le complessive risorse di cui al comma 1, ivi
comprese quelle previste dall’articolo 26, comma 18, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, con riferimento agli anni 1999 e 2000, sono trasferite all’INPDAP,
che provvede al successivo versamento ai fondi, con modalità da definire con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. In fase di prima attuazione, la quota di trattamento
di fine rapporto che i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti nel periodo dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2000 che hanno
esercitato l’opzione di cui all’articolo 59, comma 56, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, possono destinare ai fondi pensione, non può
superare il 2 per cento della retribuzione base di riferimento per il calcolo
del trattamento di fine rapporto. Successivamente la predetta quota del
trattamento di fine rapporto è definita dalle parti istitutive con apposito
accordo.
4. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il
personale degli enti, il cui ordinamento del personale rientri nella competenza
propria o delegata della regione Trentino-Alto Adige, delle province autonome di
Trento e di Bolzano nonché della regione Valle d’Aosta, la corresponsione del
trattamento di fine rapporto avviene da parte degli enti di appartenenza e
contemporaneamente cessa ogni contribuzione previdenziale in materia di
trattamento di fine servizio comunque denominato in favore dei competenti enti
previdenziali ai sensi della normativa statale in vigore. Per il personale di
cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 1 del testo unificato approvato decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive
modificazioni, è considerata ente di appartenenza la provincia di Bolzano. Con
norme emanate ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, e dell’articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d’Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, sono
disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal terzo e quarto
periodo del presente comma, garantendo l’assenza di oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica».
5. Al decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all’articolo 4,
il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. La COVIP disciplina le ipotesi di decadenza
dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia iniziato la propria
attività, ovvero quando, per i fondi di cui all’articolo 3, non sia stata
conseguita la base associativa minima prevista dal fondo stesso»;
b) all’articolo 5,
comma 1, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dei primi
organi collegiali sono nominati in sede di atto costitutivo. Per la successiva
individuazione dei rappresentanti dei lavoratori è previsto il metodo elettivo
secondo modalità e criteri definiti dalle fonti costitutive»;
c) all’articolo 6,
comma 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «i competenti organismi di
amministrazione dei fondi» sono inserite le seguenti: «individuati ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, terzo periodo».
Art. 75.
(Incentivi all’occupazione dei lavoratori anziani)
1. Per favorire l’occupabilità dei lavoratori
anziani, a decorrere dal 1º aprile 2001, ai lavoratori dipendenti del settore
privato che abbiano maturato i requisiti minimi di cui alla tabella B allegata
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell’articolo
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, per l’accesso al pensionamento di anzianità, è attribuita la
facoltà di rinunciare all’accredito contributivo relativo all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza
dell’esercizio della predetta facoltà e per il periodo considerato ai commi 2
e 3, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
lavoro a tali forme assicurative.
2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile a
condizione che:
a) il lavoratore si
impegni, al momento dell’esercizio della facoltà medesima, a posticipare l’accesso
al pensionamento per un periodo di almeno due anni rispetto alla prima scadenza
utile prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio
della predetta facoltà;
b) il lavoratore e il
datore di lavoro stipulino un contratto a tempo determinato di durata pari al
periodo di cui alla lettera a).
3. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile più
volte. Dopo il primo periodo, tale facoltà può essere esercitata anche per
periodi inferiori rispetto a quello indicato al comma 2, lettera a).
4. All’atto del pensionamento il trattamento
liquidato a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto al
pensionamento esercitando la facoltà di cui al comma 1 risulta pari a quello
che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di cui al comma 2, sulla
base dell’anzianità contributiva maturata a tale data. Sono in ogni caso
salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della
rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo di
cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto un’anzianità
contributiva non inferiore ai 40 anni, prima del raggiungimento dell’età di
60 anni se donna e 65 anni se uomo, e che scelgano di restare in attività, il
40 per cento della contribuzione versata sul reddito di attività è destinato
alle regioni di residenza ed è finalizzato al finanziamento di attività di
assistenza agli anziani non autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per
cento concorre all’incremento dell’ammontare della pensione, calcolato
secondo il metodo contributivo, a decorrere dal compimento dell’età di
quiescenza.
6. Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sono stabilite le modalità di attuazione del
presente articolo, con particolare riferimento all’esercizio della facoltà di
cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma
2 e alla reiterabilità della facoltà medesima di cui al comma 3.
Art. 76.
(Previdenza giornalisti)
1. L’articolo 38 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 38. - (INPGI). – 1. L’Istituto
nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola“ (INPGI)
ai sensi delle leggi 20 dicembre 1951, n. 1564, 9 novembre 1955,
n. 1122, e 25 febbraio 1987, n. 67, gestisce in regime di
sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti
professionisti e praticanti e provvede, altresì, ad analoga gestione anche in
favore dei giornalisti pubblicisti di cui all’articolo 1, commi secondo e
quarto, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, titolari di un rapporto di
lavoro subordinato di natura giornalistica. I giornalisti pubblicisti possono
optare per il mantenimento dell’iscrizione presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale. Resta confermata per il personale pubblicista l’applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e
di sgravi contributivi.
2. L’INPGI provvede a corrispondere ai
propri iscritti:
a) il trattamento
straordinario di integrazione salariale previsto dall’articolo 35;
b) la pensione
anticipata di vecchiaia prevista dall’articolo 37.
3. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
cui al comma 2 sono a totale carico dell’INPGI.
4. Le forme previdenziali gestite dall’INPGI
devono essere coordinate con le norme che regolano il regime delle prestazioni e
dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sia generali che
sostitutive».
2. L’opzione di cui all’articolo 38 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
deve essere esercitata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 77.
(Norme in materia di gestione e di bilanci degli enti
previdenziali)
1. Per ottimizzare i costi organizzativi e gestionali
e migliorare la qualità del servizio, gli istituti gestori di forme
obbligatorie di assicurazione sociale realizzano modalità di integrazione dei
processi di acquisizione delle risorse professionali nonché dei beni e servizi
occorrenti per l’esercizio dell’assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1, gli enti, secondo i
criteri generali fissati con decreto del Ministro per la funzione pubblica ed in
base a piani triennali congiuntamente definiti dagli organi di indirizzo
politico, stipulano convenzioni ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto
1990, n. 241, finalizzate, fra l’altro, a:
a) esperire in comune
procedure di selezione di personale delle varie qualifiche;
b) utilizzare, nei
limiti di efficacia previsti dalle vigenti disposizioni, graduatorie di idonei
in prove di selezione effettuate da uno degli enti;
c) concertare l’acquisto
di beni e servizi, anche al fine di ottimizzare l’utilizzazione di strumenti
già messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla vigente
normativa;
d) prevedere, per
procedure di gara di uno degli enti, la possibilità di integrare, entro i
limiti previsti dalle vigenti normative, la fornitura in favore di altro ente.
3. Con le stesse finalità di cui al comma 2, i piani
definiscono obiettivi di cooperazione al servizio dell’utenza, in termini di
utilizzazione comune di strutture funzionali e tecnologiche nella prospettiva di
integrazione con i servizi sociali regionali e territoriali.
4. In sede di prima applicazione i piani per il
triennio 2001-2003 sono approvati dagli organi competenti entro il 30 aprile
2001.
5. Il periodo intercorrente dal 1º gennaio alla data di
approvazione del bilancio è assoggettato alla disciplina normativa dell’esercizio
provvisorio.
Art. 78.
(Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali,
di previdenza e di lavori socialmente utili)
1. La data di presentazione della domanda di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile
2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi
requisiti.
2. Ferma restando la possibilità di stipulare
convenzioni ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione
dell’articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione,
convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non
consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile
2001, di cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000 è differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all’articolo
4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di
otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:
a) la realizzazione,
da parte della Regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l’indicazione
di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per
il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei
soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere
annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai
risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al
citato articolo 2, comma 1;
b) le risorse
finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro
il 31 dicembre 2000, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali
interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il
cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2000, anche la copertura dell’erogazione
della quota di cui all’articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell’assegno per prestazioni in
attività socialmente utili e dell’intero ammontare dell’assegno al nucleo
familiare, che le regioni si impegnano a versare all’INPS; nonché, nell’ambito
delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l’occupazione, un ulteriore
stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare
la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a
tale scopo per l’anno 2001 verranno utilizzate le risorse destinabili alle
regioni, ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall’applicazione
dell’articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che
saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;
c) la possibilità, nei
limiti delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito del Fondo per l’occupazione,
per i soggetti, di cui all’articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo
n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il
cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione
delle attività da parte degli enti utilizzatori, l’assegno per prestazioni in
attività socialmente utili e l’assegno per nucleo familiare, nella misura del
100 per cento, a partire dal 1º gennaio 2001 e sino al 31 dicembre 2001;
d) la possibilità di
impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l’occupazione,
destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di
assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del
lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.
3. A seguito dell’attivazione delle convenzioni di
cui al comma 2, sono trasferite alle regioni le responsabilità di
programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del
medesimo comma 2, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto
legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2001. Ai fini del rinnovo
delle convenzioni di cui al comma 2, lettera a), saranno previste, a
partire dall’anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell’ambito
delle disponibilità del Fondo per l’occupazione, per i soggetti di cui all’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del
bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera c), non
stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.
4. All’articolo 9, comma 11, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è soppressa la parola: «assicurativi».
5. I soggetti impegnati in prestazioni di attività
socialmente utili, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’articolo
1 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e che a quest’ultima data siano
esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso, dei requisiti di
ammissione alla contribuzione volontaria di cui alla lettera a), comma 5,
dell’articolo 12 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad
ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera a) nei limiti e
condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma
5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.
6. In deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma
4, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno
2001, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico e nell’ambito
delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui
all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare
assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. L’incentivo
previsto all’articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81
del 2000, è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia
finanziaria, per le assunzioni ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 468 del 1997.
7. Resta ferma la facoltà di cui all’articolo 45,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
8. In attesa della definizione, tra le parti sociali,
dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e
successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità
di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età
anagrafica e contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall’articolo
1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335, agli assicurati che:
a) per il periodo
successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo
n. 374 del 1993, risultino avere svolto prevalentemente mansioni
particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell’usura
che queste presentano, individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
b) entro il 31
dicembre 2001 potrebbero far valere:
1) i
requisiti per il pensionamento di anzianità tenendo conto della riduzione dei
limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva previsti rispettivamente
dall’articolo 1, comma 36, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dal
secondo periodo del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 11 agosto
1983, n. 374, come introdotto dall’articolo 1, comma 35, della
citata legge n. 335 del 1995;
2) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime retributivo o misto
tenendo conto della riduzione dei limiti di età pensionabile e di anzianità
contributiva previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni;
3) i
requisiti per il pensionamento di vecchiaia nel regime contributivo con la
riduzione del limite di età pensionabile prevista dall’articolo 1, comma 37,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.
9. All’articolo 5, comma 2, primo periodo, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, è soppressa la parola: «pubblico»;
10. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di
cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, come modificato
dai commi 3 e 4 dell’articolo 74, presentino domanda entro il 30 giugno 2001,
la maggiorazione decorre dal 1º gennaio 2001 o dal mese successivo a quello del
compimento dell’età prevista, qualora quest’ultima ipotesi si verifichi in
data successiva.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attestazione dello
svolgimento, da parte dei lavoratori, delle attività di cui al citato decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999 nonché i
criteri per il riconoscimento del beneficio di cui al comma 8 nella misura
determinata dai limiti dello stanziamento di cui al comma 13.
12. La domanda per il riconoscimento del beneficio di
cui al comma 8 deve essere presentata dagli interessati all’ente previdenziale
di appartenenza entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 11, a pena di decadenza.
13. All’onere derivante dal riconoscimento di cui al
comma 8, corrispondente all’incremento delle aliquote contributive di cui all’articolo
1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999,
si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995,
n. 335.
14. All’articolo 8, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall’articolo 17,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole:
«acquisti effettuati tramite moneta elettronica» sono inserite le seguenti:
«o altro mezzo di pagamento»;
b) le parole: «con il
titolare della moneta elettronica e» sono soppresse;
c) al terzo periodo, dopo
le parole: «fondo pensione» è inserita la seguente: «complementare».
15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate
a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per l’anno 2001:
a) sono prorogati, in
attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di
mobilità di cui all’articolo 62, comma 1, lettera g), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attività
commerciali con più di cinquanta addetti. L’onere differenziale tra
prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo è
pari a lire 50 miliardi;
b) all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall’articolo
62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001» e le parole: «per
ciascuno degli anni 1999 e 2000» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001». L’onere derivante dalla presente disposizione
è pari a lire 9 miliardi;
c) all’articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: «31 dicembre
2000» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001». All’onere
derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di
lire 40 miliardi;
d) il comma 5 dell’articolo
16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
«5. A decorrere dal 1º gennaio 1999 all’articolo
49, comma 1, lettera a), della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo le
parole: “trasporti e comunicazioni“ sono inserite le seguenti: “; delle
lavanderie industriali.“»;
e) le disposizioni
previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si
applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del
trattamento di cui all’articolo 11 della citata legge n. 223 del 1991. L’onere
derivante dalla presente disposizione è pari a lire 2 miliardi.
16. I piani di inserimento professionale di cui all’articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modificazioni, avviati
alla data del 30 giugno 2001, possono essere comunque conclusi entro il termine
previsto dagli stessi piani. La relativa dotazione finanziaria per l’anno 2001
è pari a lire 50 miliardi, a valere sul Fondo di cui al comma 15.
17. In relazione a quanto disposto al comma 15,
lettera d), restano comunque validi agli effetti previdenziali e
assistenziali i versamenti contributivi effettuati sulla base dell’articolo 2,
comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L’onere derivante dalla
disposizione di cui al comma 15, lettera d), è pari a lire 525 milioni.
18. All’articolo 68, comma 4, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «e fino a lire 590 miliardi a
decorrere dall’anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «, lire 562
miliardi per il 2001 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall’anno 2002,».
19. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali, la percentuale di commisurazione alla retribuzione dell’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all’articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata al 40 per cento dal 1º gennaio 2001 e per i soggetti
con età anagrafica pari o superiore a 50 anni è estesa fino a nove mesi. Tali
incrementi non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari
e speciali, nè all’indennità ordinaria con requisiti ridotti di cui all’articolo
7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
20. Per il periodo dal 1º gennaio 2001 al 30 giugno
2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e
sostitutive della stessa, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro spettante in
caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante testo unico delle disposizioni
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data
del 31 dicembre 2000, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data
anteriore.
21. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è ridotta di lire 227
miliardi per l’anno 2001 e di lire 317 miliardi a decorrere dall’anno 2002.
22. La contribuzione figurativa accreditata per i
periodi successivi al 31 dicembre 2000 per i quali è corrisposto il trattamento
speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed
affini è utile ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione
della misura del trattamento pensionistico, compreso quello di anzianità.
23. Per i lavoratori già impegnati in lavori di
sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare
a causa della definitiva chiusura delle stesse, e che non hanno maturato i
benefici previsti dall’articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il
numero delle settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa ai periodi
di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche è moltiplicato per un coefficiente pari a 1,2 se l’attività
si è protratta per meno di cinque anni, a 1,225 se l’attività si è
protratta per meno di dieci anni e a 1,25 se superiore a tale limite.
24. Il comma 6 dell’articolo 36 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni contenute nell’articolo
25 si applicano ai contributi e premi non versati e agli accertamenti notificati
successivamente alla data del 1º gennaio 2001».
25. Le risorse finanziarie comunque derivanti dagli
effetti dell’applicazione della decisione 2000/128/CE della Commissione delle
Comunità europee dell’11 maggio 1999 in materia di contratti di formazione e
lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee
n. L042 del 15 febbraio 2000, da accertare con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono assegnate al Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per
essere destinate, nei limiti delle medesime risorse, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, ad interventi in materia di
ammortizzatori sociali, con particolare riferimento all’incremento dell’indennità
di disoccupazione previsto dal comma 19, in caso di indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.
26. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 45,
comma 1, lettera a), numero 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di
quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in
funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con
valorizzazione degli strumenti di informatizzazione»;
b) all’articolo 55,
comma 2, quinto periodo, le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle
seguenti: «entro due anni».
27. Agli agenti temporanei, in servizio presso gli
organismi dell’Unione europea, che hanno chiesto, anteriormente al 13 maggio
1981, data di entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 13 maggio 1981, emanato in
attuazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il
trasferimento dell’equivalente attuariale delle posizioni assicurative al
Fondo per le pensioni CE in base alle disposizioni del regolamento (CEE, Euratom,
CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, e successive
modificazioni, si applica il coefficiente attuariale rideterminato sulla base
delle tariffe del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale del 19 febbraio 1981. Lo Stato concorre alla copertura degli oneri
derivanti dalla presente disposizione e di quella di cui al comma 28 nel limite
massimo di lire 15 miliardi per l’anno 2001; la quota differenziale dei
medesimi oneri è a carico degli organismi di cui al presente comma.
28. Per il calcolo delle quote di pensione relative
alle posizioni assicurative di cui al comma 27, le retribuzioni di riferimento
determinate per ciascun anno solare sono rivalutate in misura corrispondente
alle variazioni dell’articolo 3, undicesimo comma, della legge 29 maggio 1982,
n. 297, per le liquidazioni delle pensioni aventi decorrenza nell’anno
1983.
29. All’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 24
novembre 2000, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro
il 14 febbraio 2000» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2000»;
b) le parole:
«centoquarantacinque unità e nel limite di lire 7 miliardi e 240 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «duecentottantanove unità e nel limite di lire
14 miliardi».
30. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al
comma 16 e ai commi da 22 a 29, valutati in lire 76,5 miliardi per l’anno
2001, in lire 7,4 miliardi per l’anno 2002 e in lire 12,4 miliardi a decorrere
dall’anno 2003, si provvede, per gli anni 2002 e 2003, a valere sulle
disponibilità del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
31. Ai fini della stabilizzazione dell’occupazione
dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli
istituti scolastici, sono definite, in base ai criteri stabiliti ai sensi dell’articolo
10, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, mediante
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, procedure di terziarizzazione, ai sensi della
normativa vigente, secondo criteri e modalità che assicurino la trasparenza e
la competitività degli affidamenti. A tal fine è autorizzata la spesa di lire
287 miliardi per l’anno 2001 e di lire 575 miliardi per l’anno 2002. Al
relativo onere si provvede, quanto a lire 249 miliardi per l’anno 2002,
mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 66,
comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
32. Per l’integrazione dei servizi informativi
catastale e ipotecario e la costituzione dell’Anagrafe dei beni immobiliari,
previsti dall’articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie
finalizzate all’implementazione e all’integrazione dei dati presenti negli
archivi, anche al fine di favorire il processo di decentramento di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Ministero delle finanze e l’agenzia
del territorio, a decorrere dalla data di trasferimento a quest’ultima delle
funzioni del Dipartimento del territorio, possono provvedere, in attesa di una
definitiva stabilizzazione e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo
3, comma 193, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell’articolo 12,
comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla stipulazione di contratti
per l’assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche
rinnovabili, e fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei
lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano».
33. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346. La presente disposizione
acquista efficacia a decorrere dal 27 gennaio 2001.
Art. 79.
(Norme in materia di ENPALS)
1. Al fine di consentire all’ENPALS di adeguare la
propria struttura istituzionale, ordinamentale ed operativa rispetto all’obiettivo
del recupero del lavoro sommerso, anche con riferimento alla convenzione già
sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE relativamente agli obblighi contributivi
di competenza del predetto ente, il competente organo dell’ENPALS può
proporre le modifiche dello statuto e dei regolamenti in coerenza con i
princìpi della legge 9 marzo 1989, n. 88, e del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Su tali proposte si
esprimerà il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro
sessanta giorni dal loro ricevimento.
2. Entro il 28 febbraio 2001 l’INPS stipula con la
SIAE apposita convenzione, per lo scambio, anche mediante collegamento
telematico, dei dati presenti nei rispettivi archivi e per l’acquisizione di
informazioni utili all’accertamento ed alla riscossione dei contributi. Per l’acquisizione
delle informazioni di cui al periodo precedente, nonché per l’acquisizione di
quelle previste nella convenzione sottoscritta tra l’ENPALS e la SIAE, agli
agenti della SIAE con contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima
società è consentito raccogliere e verificare dichiarazioni del lavoratore e
documentazioni riferite al relativo rapporto di lavoro.
Art. 80.
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001
e di lire 430 miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni
individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina prevista dal
predetto decreto legislativo, a proseguire l’attuazione dell’istituto del
reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell’istituto
del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo
n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i
quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali
di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali
hanno aderito e che comprendono comuni già individuati o da individuare ai
sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8
marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente:
«4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa,
il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di
gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima
da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo
33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l’assistenza
del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente
articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo,
il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di
lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è
rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2002, sulla base della
variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le
modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di
maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali
dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori
di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione
per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è
corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma
alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non può superare la
durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i
genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
del medesimo articolo».
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti
di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli
invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità
superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella
A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è
riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il
beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto
alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto
fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«3. L’assegno di cui al comma 1 è
corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per
tredici mensilità, per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali
alla differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto importo
dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE del beneficiario compresi
tra la predetta differenza e il valore dell’ISE di cui al comma 1 l’assegno
è corrisposto in misura pari alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e
quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire».
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente
modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei quali
siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel
territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente,
che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in
affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono
efficaci per gli assegni da concedere per l’anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli
articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o
mediante un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della
stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo; nell’ambito
dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro, i termini per la conclusione
del procedimento, le modalità dell’istruttoria delle domande e dello scambio,
anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione
economica dei richiedenti, nonché le eventuali risorse strumentali e
professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all’INPS
per il più efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà
concessiva dei trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni, può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula di
specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi
possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti conseguenti all’eventuale
estensione della potestà concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle
regioni con risorse proprie, nonché la destinazione all’INPS, per il periodo
dell’esercizio della potestà concessiva da parte dell’Istituto, di risorse
derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto decreto
legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire
l’assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne
abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di
attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti
previdenziali di maternità corrispondono anche i trattamenti economici di
maternità erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonché gli altri
trattamenti economici di maternità corrisposti da datori di lavoro non tenuti
al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni
figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1º
gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite
massimo di cinque mensilità. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell’importo
di cui all’articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo,
dell’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel
senso che l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e
agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste
per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui
all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001
e di lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite
massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato
e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore
dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per
tutto l’anno e l’assistenza alle persone anziane per la fruizione degli
interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del
medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle
famiglie nel cui nucleo siano comprese una o più persone anziane titolari di
assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose
di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota
del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro
il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione
sulle attività e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle
famiglie. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti,
le modalità e i termini per la concessione, l’erogazione e la revoca dei
contributi di cui al presente comma, nonché per la verifica delle attività
svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17,
comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20
miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il
finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la
solidarietà sociale, sentiti i Ministri dell’interno, della giustizia e della
sanità, provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3
agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per l’erogazione dei
finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo
periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione
delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza loro
riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al
40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309;
b) legge 19 luglio
1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991,
n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992,
n. 104;
e) decreto-legge 27
maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio
1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997,
n. 284;
g) legge 28 agosto 1997,
n. 285;
h) legge 23 dicembre
1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998,
n. 162;
m) decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998,
n. 269;
o) legge 15 dicembre
1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre
1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio
1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate
al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in
unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la
solidarietà sociale.
19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze
economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione
vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste
dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione con i
cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri che siano almeno
titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte
salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998,
n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9
dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme
ad essi attribuite sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla
locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di
sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni
predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le
condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21
sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal
decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di
Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte
dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i
piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei contributi il comune procede
ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29
ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23
può essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo
agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla
normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto
di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di lire.
25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria
promossa da parte dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui
alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività
lavorativa antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la
causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti
all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo da parte dell’INPS al
recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti
dei titolari di pensione interessati.
Art. 81.
(Interventi in materia di solidarietà sociale)
1. Ai fini del finanziamento di un programma di
interventi svolti da associazioni di volontariato e da altri organismi senza
scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell’assistenza ai
soggetti con handicap grave di cui all’articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, per la cura e l’assistenza di detti soggetti
successiva alla perdita dei familiari che ad essi provvedevano, il Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell’articolo 59 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, è integrato per l’anno 2001 di un
importo pari a 100 miliardi di lire.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la solidarietà
sociale emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per l’attuazione del presente
articolo, con la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione
dei finanziamenti e per la relativa erogazione, nonché le modalità di verifica
dell’attuazione delle attività svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca
dei finanziamenti concessi.
3. All’articolo 13-bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
sostituito dall’articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «54, comma 1, lettere a), c) ed f)»,
sono sostituite dalle seguenti: «54, comma 1, lettere a), c), f) ed m)».
Art. 82.
(Disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata)
1. Al personale di cui all’articolo 3 della legge
13 agosto 1980, n. 466, ferito nell’adempimento del dovere a causa di
azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime
circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è
assicurata, a decorrere dal 1º gennaio 1990, l’applicazione dei benefìci
previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998,
n. 407. 2. Non sono ripetibili le somme già corrisposte dal
Ministero dell’interno a titolo di risarcimento dei danni, in esecuzione di
sentenze, anche non definitive, in favore delle persone fisiche costituitesi nei
procedimenti penali riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
bianca». Il Ministero dell’interno è autorizzato, fino al limite complessivo
di 6.500 milioni di lire, a definire consensualmente, anche in deroga alle
disposizioni di legge in materia, ogni altra lite in corso con le persone
fisiche danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti al medesimo
gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa è autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, a definire consensualmente, anche in deroga
alle disposizioni di legge in materia, ogni lite in corso con le persone fisiche
che hanno subìto danni a seguito del naufragio della nave «Kaider I Rades
A451» avvenuto nel canale di Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi già corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, ai superstiti di atti di terrorismo, che per effetto di ferite o
lesioni abbiano subito una invalidità permanente non inferiore all’80 per
cento della capacità lavorativa o che comunque abbia comportato la cessazione
dell’attività lavorativa, sono soggetti a riliquidazione tenendo conto dell’aumento
previsto dall’articolo 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I benefìci
di cui alla medesima legge n. 302 del 1990, spettanti ai familiari delle
vittime di atti di terrorismo, in assenza dei soggetti indicati al primo comma
dell’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell’ordine, ai seguenti soggetti in quanto unici
superstiti: orfani, fratelli o sorelle o infine ascendenti in linea retta, anche
se non conviventi e non a carico.
5. I benefìci previsti dalla legge 20 ottobre 1990,
n. 302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore delle
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalità organizzata si applicano le norme vigenti in materia per le vittime
del terrorismo, qualora più favorevoli.
7. All’articolo 11 della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, al comma 1, dopo le parole: «l’eventuale involontario
concorso» sono inserite le seguenti: «, anche di natura colposa,».
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attività di tutela svolte da corpi dello Stato in relazione
al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell’articolo
1 della legge medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2,
comma 1, dopo le parole: «nonché ai superstiti delle vittime di azioni
terroristiche» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata»;
b) all’articolo 4,
comma 1, dopo le parole: «nonché agli orfani e ai figli delle vittime del
terrorismo» sono inserite le seguenti: «e della criminalità organizzata».
Capo XIV
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 83.
(Norme attuative dell’accordo Governo-regioni)
1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è abrogata. Con decorrenza dal 1º
gennaio 2001, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previsto dall’ articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è soppresso.
Ciascuna regione è tenuta, per il triennio 2001 – 2003, a destinare al
finanziamento della spesa sanitaria regionale risorse non inferiori alle quote
che risultano dal riparto dei fondi destinati per ciascun anno al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
10 della citata legge n. 133 del 1999 le parole: «delle attività degli
istituti di ricovero e cura,» sono soppresse. All’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: «di quelle
spettanti agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico per le
prestazioni e funzioni assistenziali rese nell’anno 2000 strettamente connesse
all’attività di ricerca corrente e finalizzata di cui al programma di ricerca
sanitaria previsto dall’articolo 12-bis, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,» sono
soppresse. L’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000 è abrogato.
3. L’importo di lire 30.000 miliardi di cui all’articolo
20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a lire 34.000
miliardi.
4. Nel rispetto degli adempimenti assunti dal Paese con
l’adesione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2001,
le singole regioni, contestualmente all’accertamento dei conti consuntivi
sulla spesa sanitaria da effettuare entro il 30 giugno dell’anno successivo,
sono tenute a provvedere alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione,
attivando nella misura necessaria l’autonomia impositiva con le procedure e
modalità di cui ai commi 5, 6 e 7.
5. I Ministri della sanità, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, procedono sulla base delle risultanze delle
gestioni sanitarie ad accertare gli eventuali disavanzi delle singole regioni,
ad individuare le basi imponibili dei rispettivi tributi regionali e a
determinare le variazioni in aumento di una o più aliquote dei tributi
medesimi, in misura tale che l’incremento di gettito copra integralmente il
predetto disavanzo.
6. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le regioni
interessate deliberano, con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo, l’aumento
delle aliquote dei tributi di spettanza nei termini stabiliti in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
7. In caso di inerzia delle amministrazioni regionali
nell’adozione delle misure di cui al comma 6, il Governo, previa diffida alle
regioni interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta
giorni, adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme d’intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
8. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «I beni mobili e immobili degli ex ospedali psichiatrici già
assegnati o da destinare alle aziende sanitarie locali o alle aziende
ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla produzione di reddito
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi, con diritto di prelazione
per gli enti pubblici, o la locazione». All’articolo 28, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo periodo è abrogato.
Art. 84.
(Eliminazione progressiva dei ticket sanitari)
1. Alla realizzazione degli obiettivi di spesa
programmati nell’accordo Governo-regioni concorrono le disposizioni contenute
negli articoli 85, 86, 87 e 88.
2. In vista della progressiva eliminazione della
partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal
Servizio sanitario nazionale, è sospesa l’efficacia delle seguenti
disposizioni del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124:
a) articolo 1, comma
2, e comma 3, lettera a);
b) articolo 2, comma
1, lettere c) ed e);
c) articolo 3, comma 1;
comma 2, ad eccezione dell’ultimo periodo; comma 3, primo e secondo periodo;
commi 4, 5, 6, 7 e 8; comma 9, primo periodo;
d) articoli 4 e 6;
e) articolo 7, comma 1,
lettera b), limitatamente alle parole: «sia alla situazione economica
del nucleo familiare, sia» e comma 2;
f) articolo 8, comma 4.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 85,
sono confermate le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie stabilite dall’articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni, e dagli articoli 68 e 70 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, nonché le esenzioni in relazione al reddito
stabilite dallo stesso articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993.
Art. 85.
(Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica)
1. A decorrere dal 1º luglio 2001, è soppressa la
classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera b), della legge 24
dicembre 1993, n. 537. Entro il 31 gennaio 2001 e con effetto dal 1º luglio
2001, la Commissione unica del farmaco provvede ad inserire, per categorie
terapeutiche omogenee, nelle classi di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a)
e lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali
attualmente inseriti nella classe di cui alla lettera b) dello stesso
comma 10, sulla base della valutazione della loro efficacia terapeutica e delle
loro caratteristiche prevalenti.
2. A decorrere dal 1º gennaio 2001 è abolita ogni
forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni farmaceutiche
relative ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all’articolo
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con esclusione di quelle
previste dal comma 26 del presente articolo.
3. A decorrere dal 1º gennaio 2002 l’importo indicato
al comma 15 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1º gennaio 2003 è
abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale.
4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano
sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi,
erogate senza oneri a carico dell’assistito al momento della fruizione, le
seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di
laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell’apparato
genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto:
a) mammografia, ogni
due anni, a favore delle donne in età compresa tra quarantacinque e
sessantanove anni;
b) esame citologico
cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in età
compresa tra venticinque e sessantacinque anni;
c) colonscopia, ogni
cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a quarantacinque anni
e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con
decreto del Ministro della sanità.
5. Sono altresì erogati senza oneri a carico dell’assistito
gli accertamenti diagnostici e strumentali specifici per le patologie
neoplastiche nell’età giovanile in soggetti a rischio di età inferiore a
quarantacinque anni, individuati secondo criteri determinati con decreto del
Ministro della sanità.
6. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 1.900 miliardi per l’anno 2001, di lire 1.875
miliardi per l’anno 2002, di lire 2.375 miliardi per l’anno 2003 e di lire
2.165 miliardi a decorrere dall’anno 2004.
7. Per ciascuno degli anni 2002 e 2003 le politiche
proposte dalle regioni, i comportamenti prescrittivi dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta del distretto relativamente alle
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, nonché
la politica dei prezzi dei farmaci e delle prestazioni convenzionate, dovranno
contenere la crescita della spesa sanitaria nella misura pari, per il 2002,
almeno all’1,3 per cento della spesa relativa nel preconsuntivo nell’anno
2000, ad almeno il 2,3 per cento per il 2003 e ad almeno il 2,5 per cento per il
2004.
8. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7 le previsioni programmatiche della spesa sanitaria previste per gli anni 2002,
2003 e 2004 sono rideterminate, rispettivamente, nella misura del 3,5, del 3,45
e del 2,9 per cento.
9. A decorrere dal 30 marzo 2002, sulla base dei
risultati del monitoraggio è verificato mensilmente l’andamento della spesa
sanitaria. Qualora tale andamento si discosti dall’effettivo conseguimento
degli obiettivi previsti ai commi 7 e 8, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano propone
criteri e strumenti idonei a finanziare lo scostamento. Per la parte dello
scostamento imputabile a responsabilità regionali, le regioni adottano le
deliberazioni per il reintegro dei ticket soppressi ovvero le altre
misure di riequilibrio previste dall’articolo 83, comma 6. In caso di inerzia
delle amministrazioni regionali il Governo, previa diffida alle regioni
interessate a provvedere agli adempimenti di competenza entro trenta giorni,
adotta, entro e non oltre i successivi trenta giorni, le forme di intervento
sostitutivo previste dalla normativa vigente.
10. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede, quanto a lire 120 miliardi per l’anno 2002 e a lire 830
miliardi per l’anno 2003, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie
connesse alle minori detrazioni conseguenti alla progressiva abolizione dei ticket
di cui ai commi 2, 3 e 4.
11. All’articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le parole: «nella misura dell’80
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 40 per cento».
La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2000.
12. Entro il 31 gennaio 2001 la Commissione unica del
farmaco provvede a individuare le categorie di medicinali destinati alla cura
delle patologie di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999,
n. 329, e il loro confezionamento ottimale per ciclo di terapia, prevedendo
standard a posologia limitata per l’avvio delle terapie e standard che
assicurino una copertura terapeutica massima di 28-40 giorni. Il provvedimento
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Sono collocati nella classe di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, i medicinali le cui confezioni non sono adeguate ai predetti standard,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento della
Commissione unica del farmaco. A decorrere dal settimo mese successivo a quello
della data predetta, la prescrivibilità con oneri a carico del Servizio
sanitario nazionale di medicinali appartenenti alle categorie individuate dalla
Commissione unica del farmaco è limitata al numero massimo di due pezzi per
ricetta. Le regioni e le aziende unità sanitarie locali provvedono all’attivazione
di specifici programmi di informazione relativi agli obiettivi e alle modalità
prescrittive delle confezioni ottimali, rivolti ai medici del Servizio sanitario
nazionale, ai farmacisti e ai cittadini.
13. All’articolo 29, comma 4, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, le parole: «è ridotto del 5 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «è ridotto del 10 per cento in due anni, con riduzione del 5
per cento a decorrere dal 31 gennaio di ciascuno degli anni 2000 e 2001». Allo
stesso comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Dalla riduzione di prezzo
decorrente dal 31 gennaio 2001, sono esclusi i medicinali con prezzo non
superiore a lire 10.000».
14. Il Ministro della sanità stabilisce, con proprio
decreto, i requisiti tecnici e le modalità per l’adozione, entro il 31 marzo
2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanità 29
febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5
aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo
alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le
confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono
essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. Con la
stessa decorrenza, i produttori, i depositari ed i grossisti
mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di ciascuno dei
pezzi usciti e della destinazione di questi; i depositari, i grossisti ed i
farmacisti mantengono memoria nei propri archivi del numero identificativo di
ciascuno dei pezzi entrati e della provenienza di questi. La mancata o non
corretta archiviazione dei dati comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
15. All’articolo 68, comma 9, primo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: «onere a carico del
Servizio sanitario nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché i dati
presenti sulla ricetta leggibili otticamente relativi al codice del medico, al
codice dell’assistito ed alla data di emissione della prescrizione».
16. Con decreto del Ministro della sanità, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate procedure standard
per il controllo delle prescrizioni farmaceutiche, anche ai fini degli
adempimenti di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996,
n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425. Ai fini dell’applicazione delle predette procedure, sono
organizzati corsi di formazione per funzionari regionali, a cura del
Dipartimento competente per la valutazione dei farmaci e la farmacovigilanza del
Ministero della sanità, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
17. Il Ministero della sanità trasmette periodicamente
alle regioni i risultati delle valutazioni dell’Osservatorio nazionale sull’impiego
dei medicinali relative al controllo di cui al comma 16.
18. Entro il 28 febbraio 2001 il Ministro della sanità
fissa, con proprio decreto, le modalità per la rilevazione e la
contabilizzazione in forma automatica, in ciascuna farmacia convenzionata con il
Servizio sanitario nazionale, dell’erogazione di ossigeno terapeutico e della
fornitura dei prodotti dietetici di cui al decreto del Ministro
della sanità 1º luglio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 217 del 9 agosto 1982, dei dispositivi
protesici monouso di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999,
n. 332, dei prodotti per soggetti affetti da diabete mellito di cui al
decreto del Ministro della sanità 8 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 46 del 17 febbraio 1982, ed i conseguenti obblighi cui
sono tenuti i farmacisti.
19. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi
previste dall’articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
si applicano sino al 31 dicembre 2001 anche ai medicinali autorizzati in Italia
secondo la procedura del mutuo riconoscimento.
20. La Commissione unica del farmaco può stabilire, con
particolare riferimento ai farmaci innovativi di cui al regolamento (CEE)
n. 2309/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, che la collocazione di un
medicinale nella classe di cui all’articolo 8, comma 10, lettera a),
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sia limitata ad un determinato
periodo di tempo e che la conferma definitiva della sua erogabilità a carico
del Servizio sanitario nazionale sia subordinata all’esito favorevole della
verifica, da parte della stessa Commissione, della sussistenza delle condizioni
dalla medesima indicate.
21. La commissione per la spesa farmaceutica, prevista
dall’articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ricostituita con il compito di monitorare l’andamento della spesa farmaceutica
pubblica e privata e di formulare proposte per il governo della spesa stessa. La
commissione può essere sentita dal Ministro della sanità sui provvedimenti
generali che incidono sulla spesa farmaceutica pubblica e svolge le ulteriori
funzioni consultive attribuite dallo stesso Ministro. Con decreto del Ministro
della sanità sono definiti la composizione e le modalità di funzionamento
della commissione, le specifiche funzioni alla stessa demandate, nonché i
termini per la formulazione dei pareri e delle proposte. Nella composizione
della commissione è comunque assicurata la presenza di un rappresentante degli
uffici di livello dirigenziale e generale competenti nella materia dei
medicinali e della programmazione sanitaria del Ministero
della sanità, nonché di rappresentanti del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, delle regioni, dei produttori
farmaceutici, dei grossisti, dei farmacisti, della federazione nazionale dell’ordine
dei medici. La commissione per la spesa farmaceutica si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, dei dati e delle elaborazioni
forniti dall’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali.
22. Per specifici progetti di ricerca scientifica e
sorveglianza epidemiologica, tesi a garantire una migliore definizione della
sicurezza d’uso di medicinali di particolare rilevanza individuati con
provvedimento della Commissione unica del farmaco, il Ministro della sanità,
per un periodo definito e limitato, e relativamente alla dispensazione di
medicinali con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, può concordare
con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei
distributori intermedi che alle cessioni di tali medicinali non si applichino le
quote di spettanza dei grossisti e delle farmacie nè lo sconto a carico delle
farmacie, previsti dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni. L’accordo è reso esecutivo con
decreto del Ministro della sanità da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
Le cessioni di cui al presente comma non sono soggette al contributo di cui all’articolo
5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1977, n. 395, ed al contributo
previsto dall’articolo 15 della convenzione farmaceutica resa esecutiva con
decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371.
23. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione
della domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione alla pubblicità di un
medicinale di automedicazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, la mancata comunicazione all’interessato
del provvedimento del Ministero della sanità di accoglimento o di reiezione
della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell’autorizzazione
richiesta. Nell’ipotesi prevista dal precedente periodo, l’indicazione del
numero dell’autorizzazione del Ministero della sanità prevista dall’articolo
6, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è
sostituita, ad ogni effetto, dall’indicazione degli estremi della domanda di
autorizzazione. Con decreto non regolamentare del Ministro della sanità, su
proposta della Commissione di esperti di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono approvati criteri e
direttive per la corretta formulazione dei messaggi pubblicitari concernenti
medicinali di automedicazione, ad integrazione di quanto disciplinato dagli
articoli 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo.
24. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e dei produttori di
medicinali di automedicazione, con proprio decreto da emanare entro il 10 luglio
2001, stabilisce criteri per meglio definire le caratteristiche dei medicinali
di automedicazione e meccanismi concorrenziali per i prezzi, ed individua misure
per definire un ricorso corretto ai medicinali di automedicazione in farmacia,
anche attraverso campagne informative rivolte a cittadini ed operatori sanitari.
25. Le variazioni dei prezzi dei medicinali collocati
nella classe c) di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, devono essere comunicate al Ministero della sanità,
al CIPE e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani almeno quindici
giorni prima della data di applicazione dei nuovi prezzi, da indicare nella
comunicazione medesima.
26. A decorrere dal 1º luglio 2001, i medicinali non
coperti da brevetto aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di
unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal
Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei
medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico
secondo la legislazione vigente. Ai fini del presente comma sono considerate
equivalenti tutte le forme farmaceutiche solide orali. Qualora il medico
prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal
Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i
due prezzi è a carico dell’assistito; il medico è, in tale caso, tenuto ad
informare il paziente circa la disponibilità di medicinali integralmente
rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e della loro bioequivalenza con la
specialità medicinale prescritta. Il Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato verifica gli
effetti della disposizione di cui al presente comma e propone le eventuali
modifiche al sistema di rimborso da attuare a decorrere dal 1º settembre 2003.
27. I medici che prescrivono farmaci a carico del
Servizio sanitario nazionale tengono conto, nella scelta del medicinale, di
quanto previsto dal comma 26.
28. Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità,
previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della
bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa
verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella Gazzetta
Ufficiale l’elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del
medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo
di rimborso. L’elenco è aggiornato ogni sei mesi. L’aggiornamento entra in
vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
29. Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale sono aumentate di lire 28 miliardi per l’anno 2001 e di lire 56
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
30. Il Ministero della sanità adotta idonee iniziative
per informare i medici prescrittori, i farmacisti e gli assistiti delle
modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 26 e 28 e delle
finalità della nuova disciplina.
31. Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma
16 e il comma 16-bis dell’articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni. Sono altresì abrogati il comma 1 e il
primo, secondo e terzo periodo del comma 2 dell’articolo 29 della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
32. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall’articolo
7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 185, come modificato
dall’articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, e dall’articolo
5, comma 2, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, è differito al 31
dicembre 2003.
33. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto
legislativo, 17 marzo 1995, n. 185, è sostituito dal seguente:
«2. Alla scadenza del termine di cui al comma
1, si applica a tutti i medicinali omeopatici la cui presenza sul mercato
italiano alla data del 6 giugno 1995 sia stata notificata al Ministero della
sanità ai sensi del comma 1, in sede di primo rinnovo, la procedura
semplificata di registrazione di cui all’articolo 5. Le domande di rinnovo di
autorizzazione, da presentare al Ministero della sanità non oltre il
novantesimo giorno precedente la data di scadenza, devono essere accompagnate da
una dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente,
attestante che presso la stessa è disponibile la documentazione di cui all’articolo
5, comma 2, e dall’attestazione dell’avvenuto versamento delle somme
derivanti dalle tariffe di cui all’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2 e 3,
annesso al decreto del Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998. Qualora si
tratti di medicinali omeopatici importati da uno Stato membro dell’Unione
europea in cui sia già stata concessa la registrazione o l’autorizzazione, la
suddetta dichiarazione del legale rappresentante della società richiedente deve
attestare che presso la stessa è disponibile la documentazione di registrazione
originale. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda senza che il
Ministero della sanità abbia comunicato al richiedente le sue motivate
determinazioni, il rinnovo si intende accordato. Il rinnovo ha durata
quinquennale».
34. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese che hanno provveduto a presentare la
documentazione al Ministero della sanità ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni,
devono versare a favore del Ministero della sanità la somma di lire
quarantamila per ogni medicinale omeopatico notificato, individuato ai sensi
dell’allegato 2, lettera A), numeri 1, 2, 3, annesso al citato decreto del
Ministro della sanità del 22 dicembre 1997, a titolo di contributo per l’attività
di gestione e di controllo del settore omeopatico.
Art. 86.
(Dotazione finanziaria complessiva dei medici di medicina
generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dei medici di continuità assistenziale del distretto)
1. Ciascuna regione individua, entro il 30 giugno
2001, nell’ambito del proprio territorio, uno o più distretti, ai quali
assegnare, in via sperimentale, in accordo con l’azienda sanitaria
interessata, la dotazione finanziaria di cui al presente articolo.
2. La regione assegna al distretto una dotazione
finanziaria virtuale, calcolata sulla base del numero di abitanti moltiplicato
per la parte della quota capitaria concernente le spese per prestazioni
farmaceutiche, diagnostiche, specialistiche, ospedaliere e residenziali, che si
presumono indotte dall’attività prescrittiva dei medici di medicina generale
nonché dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dei medici di continuità assistenziale.
3. La regione comunica ai Ministeri della sanità e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica la metodologia ed i
criteri utilizzati per l’individuazione della quota di spesa indotta di cui al
comma 2.
4. La sperimentazione è costantemente seguita da un
comitato di monitoraggio, composto da un rappresentante regionale, dal
responsabile del distretto e da un rappresentante di ciascuna delle cinque
categorie mediche interessate nominato dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello aziendale. Il comitato procede
trimestralmente alla verifica delle spese indotte dai medici di medicina
generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali e
convenzionati e dai medici di continuità assistenziale, e trasmette, entro
trenta giorni dalla verifica, ai Ministeri della sanità e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alla regione e all’azienda unità
sanitaria locale competente, una relazione sull’andamento della spesa rilevata
e sulla compatibilità tra la proiezione di spesa e la dotazione finanziaria
complessiva annua.
5. La sperimentazione ha durata di dodici mesi, con
decorrenza dalla data individuata dalla regione e resa nota a tutti i soggetti
interessati anche tramite le organizzazioni sindacali. A conclusione della
sperimentazione la regione destina il 60 per cento delle minori spese indotte
dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli
specialisti ambulatoriali e convenzionati e dai medici di continuità
assistenziale rispetto alla dotazione finanziaria complessiva individuata anche
con riferimento a valori di spesa coerenti con gli obiettivi di cui all’accordo
Governo-regioni, all’erogazione di servizi per i medici di medicina generale,
i pediatri di libera scelta, gli specialisti ambulatoriali e convenzionati e i
medici di continuità assistenziale, con esclusione di incentivi di carattere
pecuniario. Qualora le spese siano superiori alla dotazione finanziaria
complessiva, la regione e l’azienda unità sanitaria locale competente ne
verificano le cause ed attivano, in caso di accertamento di comportamenti
irregolari, le misure previste dagli accordi collettivi nazionali e regionali,
fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.
6. Sono fatte comunque salve le autonome iniziative
regionali in materia di sperimentazione di dotazione finanziaria, che siano già
in corso.
Art. 87.
(Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche,
specialistiche e ospedaliere)
1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa
da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle
prestazioni di cura da parte del Ministero della sanità, e nel rispetto dei
compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al fine di migliorare il
monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue componenti farmaceutica,
diagnostica e specialistica, e di semplificare le transazioni tra il cittadino,
gli operatori e le istituzioni preposte, è introdotta la gestione
informatizzata delle prescrizioni relative alle prestazioni farmaceutiche,
diagnostiche, specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e
privati accreditati. Tutte le procedure informatiche devono garantire l’assoluto
anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni, rispettando la
normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto della gestione
informatizzata possono avere accesso solo gli operatori da identificare secondo
quanto disposto dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici
e gli altri operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanità, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le regioni,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie locali e dispone, per la
consultazione in linea e ai diversi livelli di competenza, delle informazioni
relative:
a) ai farmaci del
Servizio sanitario nazionale;
b) alle diverse
prestazioni farmaceutiche, diagnostiche e specialistiche erogabili;
c) all’andamento dei
consumi dei farmaci e delle prestazioni;
d) all’andamento della
spesa relativa.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Ministero della sanità, di concerto con il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, emana i regolamenti e i decreti attuativi,
individuando le risorse finanziarie nell’ambito di quelle indicate dall’articolo
103, definendo le modalità operative e i relativi adempimenti, le modalità di
trasmissione dei dati ed il flusso delle informazioni tra i diversi organismi di
cui al comma 2.
4. Le soluzioni adottate dovranno rispettare le norme
sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e
risultare coerenti con le linee generali del processo di evoluzione dell’utilizzo
dell’informatica nell’amministrazione.
5. Entro il 1º gennaio 2002 o le diverse date stabilite
con i decreti attuativi di cui al comma 3, tutte le prescrizioni citate dovranno
essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
6. Per l’avvio del nuovo sistema informativo nazionale
del Ministero della sanità, nonché per l’estensione dell’impiego
sperimentale della carta sanitaria prevista dal progetto europeo «NETLINK» è
autorizzata per l’anno 2001 la spesa, rispettivamente, di lire 10 miliardi e
di lire 4 miliardi.
7. All’articolo 38, quarto comma, del regolamento per
il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938,
n. 1706, le parole: «I farmacisti debbono conservare per la durata di
cinque anni copia di tutte le ricette spedite» sono sostituite dalle seguenti:
«I farmacisti debbono conservare per sei mesi le ricette spedite concernenti
preparazioni estemporanee».
Art. 88.
(Disposizioni per l’appropriatezza nell’erogazione dell’assistenza sanitaria)
1. Nella definizione delle tariffe delle prestazioni
di assistenza ospedaliera, le regioni ove siano assicurati adeguati programmi di
assistenza domiciliare integrata e centri residenziali per le cure palliative
inseriscono un valore soglia di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei
reparti di lungodegenza, oltre il quale si applica una riduzione della tariffa
giornaliera, fatta salva la garanzia della continuità dell’assistenza. Il
valore soglia è fissato in un massimo di sessanta giorni di degenza; la
riduzione tariffaria è pari ad almeno il 30 per cento della tariffa giornaliera
piena.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all’articolo
72, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo criteri di
appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un
controllo analitico annuo di almeno il 2 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione in conformità a specifici protocolli
di valutazione. L’individuazione delle cartelle e delle schede deve essere
effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali.
3. Le regioni applicano abbattimenti sulla remunerazione
complessiva dei soggetti erogatori presso i quali si registrino frequenze di
ricoveri inappropriati superiori agli standard stabiliti dalla regione
stessa.
Art. 89.
(Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le
prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di veicoli a motore o di
natanti)
1. Sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 38
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Il contributo di cui all’articolo 11-bis
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall’articolo 126 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, relativamente agli intestatari
delle carte di circolazione residenti nella regione Valle d’Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, è attribuito alla rispettiva regione
o provincia. Per gli anni 2001 e 2002 il predetto contributo è attribuito nella
misura rispettivamente di un terzo e due terzi.
3. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale
dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990
del 1969 le somme attribuite alla regione Valle d’Aosta e alle province
autonome di Trento e di Bolzano e ad effettuare distinti versamenti a favore
della regione Valle d’Aosta e di ogni singola provincia autonoma con le stesse
modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998,
n. 457, per il versamento dell’imposta sulle assicurazioni per la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
4. I commi 2 e 3 si applicano alla regione Valle d’Aosta
a decorrere dal 2002. Conseguentemente per l’anno 2002 il contributo di cui al
comma 2 è attribuito alla regione Valle d’Aosta nella misura di due terzi.
Art. 90.
(Sperimentazioni gestionali)
1. Sino al 31 dicembre 2001 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell’ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall’articolo 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dall’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonché il trasferimento disposto nell’ambito degli accordi e forme associative di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti nè comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d’imposta.
Art. 91.
(Disposizioni per l’assolvimento dei compiti del
Ministero della sanità)
1. Al fine di consentire al dipartimento competente
per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della
sanità e all’Osservatorio nazionale sull’impiego dei medicinali l’espletamento
delle funzioni connesse alle attività di promozione, valutazione e controllo
disposte dagli articoli 85 e 87, nonché di permettere l’attiva partecipazione
dell’Italia, quale Paese di riferimento, alle procedure autorizzative e
ispettive nel settore dei medicinali previste dalla normativa dell’Unione
europea, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, per gli anni
2001, 2002 e 2003, del personale non appartenente alla pubblica amministrazione,
in servizio presso lo stesso dipartimento alla data del 30 settembre 2000, entro
il limite massimo di cinquanta unità di medici, chimici, farmacisti,
economisti, informatici, amministrativi. La misura dei compensi per i predetti
incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto
conto della professionalità richiesta. Ai relativi oneri, che non possono
eccedere lire cinque miliardi per anno, si fa fronte mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Per l’effettuazione delle ispezioni alle
officine farmaceutiche e di quelle concernenti le sperimentazioni cliniche dei
medicinali, nonché per altri specifici adempimenti di alta qualificazione
tecnico-scientifica previsti dalla normativa dell’Unione europea, il Ministero
della sanità può stipulare specifiche convenzioni con l’Agenzia europea per
la valutazione dei medicinali (EMEA), con istituti di ricerca, società o
associazioni scientifiche, di verifica o di controllo di qualità o altri
organismi nazionali e internazionali operanti nel settore farmaceutico, nonché
con esperti di elevata professionalità. Agli oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, che non possono eccedere l’importo di due miliardi di lire
per anno, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 68, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
Art. 92.
(Interventi vari di interesse sanitario)
1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale
di adroterapia oncologica è istituito un ente non commerciale dotato di
personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di
ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, e
soggetti pubblici e privati. Al predetto ente è assegnato un contributo di lire
20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Per l’attività del Centro nazionale per i
trapianti è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento è utilizzabile anche per la
stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con le modalità
previste dall’articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. All’articolo 8, comma 7, della
legge 1º aprile 1999, n. 91, le parole: «, di cui lire 240 milioni per la
copertura delle spese relative al direttore generale e lire 500 milioni per le
spese di funzionamento» sono soppresse.
3. Per l’attivazione e la gestione, ivi comprese l’acquisizione
o l’utilizzazione di specifiche risorse umane e strumentali, del sistema
informativo per la formazione continua, per l’attribuzione dei crediti
formativi e per l’accreditamento delle società scientifiche e dei soggetti
pubblici e privati che svolgono attività formative di cui all’articolo 16-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonché della sperimentazione della formazione a distanza del
personale dirigente del Servizio sanitario nazionale, è autorizzata la spesa di
lire 20 miliardi per l’anno 2001.
4. È istituito un fondo dell’ammontare di lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, per attività formative di
alta specializzazione da individuare con decreto emanato dal Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le competenti Commissoni parlamentari.
5. I soggetti pubblici e privati e le società
scientifiche che chiedono, ai sensi dell’articolo 16-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il loro
accreditamento per lo svolgimento di attività di formazione continua ovvero l’accreditamento
di specifiche attività formative promosse o organizzate dagli stessi ai fini
dell’attribuzione dei crediti formativi sono tenuti al preventivo versamento
all’entrata del bilancio dello Stato di un contributo alle spese fissato dalla
Commissione nazionale per la formazione continua di cui al citato articolo 16-ter,
nella misura da un minimo di lire 500.000 ad un massimo di lire 5.000.000,
in base a criteri oggettivi determinati con decreto del Ministro della sanità
su proposta della Commissione stessa. Il contributo per l’accreditamento dei
soggetti e delle società è annuale. Tali somme sono riassegnate ad apposita
unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
sanità per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione, ivi
compresi i compensi ai componenti ed il rimborso delle spese sostenute dagli
stessi per la partecipazione ai lavori della Commissione, nonché per far fronte
alle spese per l’acquisto di apparecchiature informatiche e per lo
svolgimento, anche attraverso l’utilizzazione di esperti esterni, dell’attività
di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dei soggetti accreditati e
di valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi di
formazione.
6. Per l’attuazione di un programma nazionale di
ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali è
istituito un fondo dell’ammontare di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni
2001, 2002 e 2003. Il programma nazionale sulle cellule staminali è gestito
secondo le modalità del programma di ricerca sulla terapia dei tumori di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531.
7. Per consentire all’Istituto superiore di sanità di
fare fronte, con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il coordinamento delle
attività di ricerca per la tutela della salute pubblica, la sorveglianza dei
fattori critici che incidono sulla salute, nonché la gestione dei registri
nazionali, è autorizzato lo stanziamento di lire 15 miliardi per gli anni 2001
e 2002.
8. Al fine di potenziare l’azione di monitoraggio e
sorveglianza dei coadiutori veterinari sul territorio nazionale a seguito dell’epidemia
di «lingua blu» sulla specie ovina è autorizzato lo stanziamento di lire 3
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Al fine di garantire l’erogazione, da parte del
Servizio sanitario nazionale, di medicinali essenziali non altrimenti
reperibili, tenuto conto dei compiti attribuiti allo Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della difesa, emana, entro il 30 giugno 2001, un decreto che stabilisce
le modalità e le procedure connesse alla produzione, all’autorizzazione all’immissione
in commercio e alla distribuzione dei medicinali predetti. Al finanziamento
delle attività necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui al presente
comma, quantificato in 5 miliardi di lire, si provvede mediante l’utilizzazione
di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all’immissione
in commercio previste dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
10. Le specifiche tecniche, le progettazioni e le
procedure finalizzate alla realizzazione della tessera sanitaria di cui all’articolo
59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
utilizzate ai fini della predisposizione della carta d’identità elettronica
con le opzioni di carattere sanitario di cui all’articolo 2, comma 10, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni. Sono
conseguentemente abrogati l’articolo 59, comma 50, lettera i), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e il comma 1 dell’articolo 2 del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
11. Al fine di provvedere al finanziamento degli
interventi di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 9, sono utilizzate
le disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2,
comma 1, penultimo periodo, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39.
12. I benefici di cui all’articolo 7 della legge 14
ottobre 1999, n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo
sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità, sono estesi anche
al personale in servizio presso l’Istituto superiore di sanità e l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. Agli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma si fa fronte con le economie di gestione e
le quote delle entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, di rispettiva
pertinenza, a valere dall’esercizio 2000.
13. Per le attrezzature dei centri di riferimento
interregionali per i trapianti è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue
per gli anni 2001 e 2002; le somme sono suddivise con decreto del Ministro della
sanità in proporzione ai rispettivi bacini di utenza.
14. A decorrere dal 1º gennaio 2001 le disposizioni
di cui all’articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
modificazioni, e agli articoli 37, 39, 40 e 41 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, non si
applicano al personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre,
fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico.
15. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, al
Ministero della sanità è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 3
miliardi, per il finanziamento di un programma di tutela sanitaria dei
consumatori, concernente:
a) indagini dell’Istituto
superiore di sanità in merito ad eventuali effetti cumulativi sull’organismo
umano, derivanti dalle sinergie tra diverse sostanze attive dei prodotti
fitosanitari, a causa della presenza simultanea di residui di due o più
sostanze attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare riferimento
agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all’articolo 17, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) indagini,
coordinate dall’Istituto superiore di sanità, in merito ad eventuali effetti
derivanti dall’utilizzazione dei prodotti fitosanitari sulla salute degli
operatori e della popolazione, con particolare riferimento alla fascia di età
compresa tra zero e diciotto anni, a seguito dell’esposizione a residui di
sostanze attive di prodotti fitosanitari negli alimenti, nelle bevande e nell’ambiente,
di cui all’articolo 17, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 194;
c) la valutazione del
rischio di esposizione della popolazione a quantità, superiori alla dose
giornaliera accettabile, di residui negli alimenti o nelle bevande di sostanze
attive di prodotti fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o
prodotti di degradazione o di reazione, tenuto conto della vulnerabilità della
popolazione differenziata per diverse fasce di età e con particolare
riferimento alla fascia di età compresa tra zero e diciotto anni;
d) la pubblicazione dei
risultati degli studi di cui alle lettere a), b), e c), quale base
scientifica per iniziative del Ministero della sanità finalizzate a una
corretta informazione degli operatori e dei consumatori, nonché ad incentivare
i produttori agricoli e le industrie alimentari ad intraprendere iniziative di
informazione dei consumatori in merito ai trattamenti con i prodotti
fitosanitari subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio e ai
residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio.
16. Il termine di cui all’articolo 8-septies,
comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, per la erogabilità di prestazioni sanitarie in regime
di assistenza indiretta, è prorogato al 31 dicembre 2001 con l’esclusione
delle prestazioni assistenziali erogate in regime di attività
libero-professionale extramuraria.
17. Per l’attivazione o la realizzazione delle
strutture di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 39, le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e organismi
a scopo non lucrativo che dispongano di strutture dedicate all’assistenza
palliativa e di supporto prioritariamente per i pazienti affetti da patologia
neoplastica terminale. Alla assegnazione delle risorse finanziarie previste dal
decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000, in applicazione del predetto
decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla citata
legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati da
istituzioni e organismi a scopo non lucrativo che svolgono attività nel settore
dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In entrambi i casi, i
finanziamenti assegnati alle regioni possono essere finalizzati alla
realizzazione, alla ristrutturazione e all’adeguamento di strutture con
vincolo di destinazione trentennale agli scopi di cui al primo periodo.
Art. 93.
(Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva)
1. Al fine di razionalizzare alcuni interventi di
medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri Stati membri dell’Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l’articolo 10, comma
1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; all’articolo 22, primo
comma, le parole da: «eseguire le reazioni» fino a: «della scuola media»,
nonché l’articolo 49 del regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; l’articolo 5 ed il capo
I del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962,
n. 2056; l’articolo 2, quarto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 1965, n. 1301; l’articolo 1 del decreto del
Capo del Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 14 dicembre 1926. Sono altresì abrogate le disposizioni
di cui all’articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, che
prevedono l’obbligatorietà dell’esecuzione dell’accertamento sierologico
della lue ai fini del rilascio del certificato di sana e robusta costituzione e
di altri adempimenti amministrativi.
2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno
2001 ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuate, in relazione alle mutate condizioni
sanitarie del Paese, le condizioni nelle quali è obbligatoria la vaccinazione
contro la tubercolosi nonché le modalità di esecuzione delle rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica.
3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta
necessità e sulla base della situazione epidemiologica locale, disporre l’esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.
Art. 94.
(Disposizioni in materia di oneri di utilità sociale)
1. All’articolo 65, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, concernente oneri
di utilità sociale, dopo la lettera c-decies), introdotta dall’articolo
6 della presente legge, è aggiunta la seguente:
«c-undecies) le
erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti
territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni
legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca
scientifica nel settore della sanità autorizzate dal Ministro della sanità con
apposito decreto che individua annualmente, sulla base di criteri che saranno
definiti sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i soggetti che possono
beneficiare delle predette erogazioni liberali. Il predetto decreto determina
altresì, fino a concorrenza delle somme allo scopo indicate, l’ammontare
delle erogazioni deducibili per ciascun soggetto erogatore, nonché definisce
gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti
beneficiari. Il Ministero della sanità vigila sull’impiego delle erogazioni e
comunica, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l’elenco
dei soggetti erogatori e l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili da
essi effettuate».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2001.
3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Ministro
della sanità determina l’ammontare delle erogazioni deducibili in misura
complessivamente non superiore a 50 miliardi di lire per l’anno 2001 e a 200
miliardi di lire a decorrere dall’anno 2002.
Art. 95.
(Disposizioni in materia di tutela sanitaria degli
infortuni sul lavoro)
1. Per realizzare l’effettiva garanzia, di cui all’articolo
57, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per gli infortunati sul
lavoro ed i tecnopatici di compiuto recupero della integrità psico-fisica,
comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, ai sensi degli articoli 86 ed 89
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dell’articolo
13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le regioni
possono definire con l’INAIL convenzioni per disciplinare la tempestiva
erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili, nel rispetto del principio
di continuità assistenziale previsto dalla normativa del Servizio sanitario
nazionale.
2. Le convenzioni, stipulate secondo uno schema tipo
approvato dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, su proposta dell’INAIL e della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, inquadrano l’erogazione delle prestazioni di cui al comma 1 nell’ambito
della programmazione sanitaria, nazionale e regionale, garantendo la piena
integrazione fra i livelli di tutela a carico del Servizio sanitario nazionale e
quelli a carico dell’INAIL, ferme restando la non duplicazione delle strutture
sanitarie e la disciplina dell’autorizzazione e dell’accreditamento per i
servizi sanitari.
Art. 96.
(Potenziamento delle strutture di radioterapia)
1. Al fine di consentire la prosecuzione di quanto
previsto dall’articolo 28, comma 12, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, per le strutture di radioterapia è riservato, nell’ambito dei
programmi previsti dal citato articolo, un finanziamento di lire 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. Al fine di consentire al Centro internazionale
radio-medico (CIRM), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
1950, n. 553, lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell’attività svolta, è autorizzata la concessione al CIRM di
un contributo di lire 360 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 97.
(Interventi a favore dei cittadini affetti dal morbo di
Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le misure del
sussidio spettante ai cittadini affetti dal morbo di Hansen, previste dall’articolo
1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, sono rideterminate con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro i limiti delle autorizzazioni
di spesa recate dalla stessa legge n. 433 del 1993 e dalle leggi 31 marzo
1980, n. 126, e 24 gennaio 1986, n. 31.
2. I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i
soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti
disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite
mediche, finalizzate all’accertamento della disabilità, ad esclusione dei
casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia.
3. In attuazione dell’articolo 24 della legge 8
novembre 2000, n. 328, a favore delle persone con disabilità fisica,
psichica o sensoriale associata alla sindrome di Down, è istituito il Fondo per
il riordino dell’indennità di accompagnamento. Per l’anno 2001 è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi.
Art. 98.
(Interventi per la tutela della salute mentale)
1. Per l’anno 2001, al fine di promuovere la
realizzazione del progetto obiettivo «Tutela salute mentale 1998-2000»,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre 1999, è
istituito presso il Ministero della sanità un fondo di lire tre miliardi per la
realizzazione di un programma nazionale, adottato dal Ministro della sanità
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione in
ciascuna regione o provincia autonoma di progetti di prevenzione per la salute
mentale, aventi ad oggetto, in particolare, interventi in ambiente scolastico e
interventi di promozione per la collaborazione stabile tra medici di base e
dipartimenti di salute mentale.
2. Per l’anno 2001, il fondo di cui al comma 1 è
integrato di lire un miliardo per la realizzazione di un programma nazionale di
comunicazione e di informazione contro lo stigma e il pregiudizio sulla salute
mentale.
3. All’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni, il secondo, il terzo e il quarto
periodo sono sostituiti dai seguenti: «I beni mobili e immobili degli ex
ospedali psichiatrici, già assegnati o da destinare alle aziende sanitarie
locali o alle aziende ospedaliere, sono da esse a loro volta destinati alla
produzione di reddito attraverso la vendita anche parziale degli stessi, con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti
sono utilizzati prioritariamente per la realizzazione di strutture territoriali,
in particolare residenziali, nonché di centri diurni con attività
riabilitative destinate ai malati mentali, in attuazione degli interventi
previsti dal piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, e dal progetto obiettivo “Tutela
della salute mentale 1998-2000“, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 274 del 22 novembre 1999. Qualora risultino disponibili ulteriori somme,
dopo l’attuazione di quanto previsto dal terzo periodo del presente comma, le
aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere
sanitario».
Art. 99.
(Misure per la profilassi internazionale)
1. Per l’assolvimento dei maggiori compiti di profilassi internazionale, il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi, fino al 30 giugno 2002, delle unità di personale medico, tecnico-sanitario ed amministrativo di cui all’articolo 12, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, nel limite massimo di lire 7.200 milioni, si provvede mediante la quota dello stanziamento previsto dal comma 4 dell’articolo 12 della citata legge n. 494 del 1999, non ancora utilizzata alla data del 30 giugno 2001.
Art. 100.
(Provvidenze in favore degli allevamenti ovini e degli
impianti avicoli)
1. La dotazione finanziaria del Fondo sanitario nazionale relativa all’applicazione delle misure di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, è incrementata di lire 25 miliardi per l’anno 2001 al fine di fare fronte ai danni provocati dalla malattia della «lingua blu» negli allevamenti ovini e dell’influenza aviaria negli impianti avicoli.
Art. 101.
(Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, è attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di lire 25 miliardi annue per ogni anno fino al raggiungimento dell’importo di lire 200 miliardi, a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di lire 200 miliardi. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione è autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.
Capo XV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art. 102.
(Cartolarizzazione dei crediti e altre misure)
1. L’articolo 15 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 6 settembre
1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999,
n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 15. – (Società per l’acquisto e la
cartolarizzazione dei crediti). – 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato a costituire una società per
azioni, con capitale sociale iniziale di 200 milioni di lire, avente ad oggetto
esclusivo l’acquisto e la cartolarizzazione dei crediti d’imposta e
contributivi maturati e maturandi dallo Stato e dagli enti pubblici
previdenziali.
2. Alle operazioni di cessione e di
cartolarizzazione dei crediti nonché alla società di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dell’articolo 13. I richiami ivi contenuti all’INPS
devono intendersi riferiti, in quanto compatibili, al Ministero delle finanze e
agli enti pubblici previdenziali cedenti i crediti. Nel caso di cessione di
crediti di imposta, i richiami ai decreti interministeriali ivi contenuti,
devono intendersi riferiti ad uno o più decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze.
3. Il ricavo delle operazioni di cessione dei
crediti di imposta viene destinato al rimborso dei debiti di imposta o in
alternativa secondo modalità da definire con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle
finanze».
2. Il comma 3, dell’articolo 48 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:
«3. Fatti comunque salvi accordi tra le parti
conformi alle condizioni economiche normalmente definite sul mercato, a
decorrere dal 1º gennaio 2000, su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di
altri enti pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al tasso
ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo
2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213».
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, cessa per gli enti cessionari la facoltà prevista dall’articolo
1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, di trasferire i crediti
ad essi ceduti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, a conguaglio delle anticipazioni di cui all’articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370.
4. All’articolo 13, comma 1, terzo periodo, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppresse
le seguenti parole: «tra primarie società operanti in esclusiva nel settore
del monitoraggio e della valutazione».
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, concorda con l’INAIL appropriate forme di remunerazione
dei proventi della cartolarizzazione dei crediti del medesimo istituto nei
limiti delle eventuali maggiori economie rispetto alle previsioni iniziali per
il 2001.
Capo XVI
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE L’INNOVAZIONE
Art. 103.
(Utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS e norme
in materia di carta di credito formativa e di commercio elettronico)
1. Nello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo
destinato al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del Programma
nazionale della ricerca ed anche con riferimento al settore delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonché per il finanziamento di progetti per lo sviluppo della società dell’informazione
relativi all’introduzione delle nuove tecnologie nella pubblica
amministrazione, all’informatizzazione della pubblica amministrazione,
compreso il monitoraggio della spesa, allo sviluppo tecnologico delle imprese,
alla formazione all’utilizzo dei relativi strumenti, alla riduzione delle
emissioni elettromagnetiche, alla alfabetizzazione informatica e delle nuove
tecnologie, alle ricerche e studi nel settore delle telecomunicazioni. La
dotazione del fondo è determinata in misura pari al 10 per cento dei proventi
derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni
mobili di terza generazione. Alla ripartizione del fondo tra le diverse
finalizzazioni, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
e dall’articolo 112 provvede il Consiglio dei ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro competente, d’intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono determinati
procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei fondi assegnati.
3. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire 50
miliardi nell’anno 2001, è destinata all’istituzione della carta di credito
formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del
2001. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato promuove
la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, al fine di
ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito
formativa per l’acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche
in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della
informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un
ammontare pari a lire 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione
identifica i prodotti e servizi ammissibili all’acquisto, e prevede le
condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre
che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e
della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito
contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia
garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di
insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine
dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono determinate le procedure e le modalità per l’esercizio delle
funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
4. È istituito, presso il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, un Fondo di garanzia, la cui
dotazione è stabilita in lire 55 miliardi per l’anno 2001 ed in lire 125
miliardi per l’anno 2002, destinato alla copertura dei rischi sui crediti
erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari, di cui all’articolo 107
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che effettuino
operazioni di credito al consumo in attuazione dell’accordo firmato in data 17
marzo 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l’Associazione
bancaria italiana relativo al programma denominato «PC per gli studenti»
diretto alla diffusione delle tecnologie informatiche tra gli studenti del primo
anno della scuola secondaria superiore. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità di
istituzione e funzionamento del Fondo. Le eventuali disponibilità del Fondo non
utilizzate negli anni 2001 e 2002 sono conservate nel conto dei residui per
essere utilizzate per le medesime finalità.
5. Per lo sviluppo delle attività di commercio
elettronico, di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
provvede alla concessione, nei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per
gli aiuti de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
può essere utilizzato dal soggetto beneficiario in una o più soluzioni, per i
versamenti di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, entro il termine massimo di tre anni
dalla ricezione del provvedimento di concessione. Per il settore produttivo
tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato adotta specifiche misure per la concessione di
contributi in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
6. Alla selezione delle iniziative finanziabili ai sensi
del comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei quali sono indicate le
tipologie dei soggetti destinatari degli interventi, con priorità verso forme
associative e consortili tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
iniziative comuni delle stesse, nonché le spese ammissibili e le misure delle
agevolazioni. Tra le spese ammissibili dovranno essere incluse le spese per
interventi di formazione e per i portali internet. I contributi in conto
capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il credito di imposta di cui
allo stesso comma. Potranno essere altresì previste azioni di monitoraggio e di
promozione del mercato nell’ambito delle attività degli osservatori
permanenti nel limite di lire 500 milioni per ciascuno dei medesimi anni. Per la
gestione dei predetti interventi il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
pubblici, ovvero di altri soggetti individuati con le procedure di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri sono
posti a carico degli stanziamenti cui le convenzioni si riferiscono. Con decreto
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottato di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono determinate, nel limite delle risorse
appositamente stanziate, le modalità di controllo e regolazione contabile del
credito di imposta concesso a ciascun soggetto beneficiario. Per gli interventi
di cui al comma 5 è conferita al fondo di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, la somma di lire 110 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003, di cui lire 80 miliardi per la concessione di crediti di imposta e
lire 30 miliardi per contributi in conto capitale.
Art. 104.
(Fondo per gli investimenti della ricerca di base e norme sul programma Antartide)
1. Al fine di favorire l’accrescimento delle
competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a
livello internazionale, è istituito presso il Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall’esercizio 2001, il
Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB).
2. Il FIRB finanzia, in particolare:
a) progetti di
potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca pubbliche o
pubblico-private;
b) progetti di ricerca
di base di alto contenuto scientifico o tecnologico, anche a valenza
internazionale, proposti da università, istituzioni pubbliche e private di
ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
c) progetti strategici di
sviluppo di tecnologie pervasive e multisettoriali;
d) costituzione,
potenziamento e messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica,
pubblici o privati, anche su scala internazionale.
3. Con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalità procedurali per l’assegnazione delle relative risorse finanziarie.
4. Gli oneri di cui al presente articolo gravano
sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come sostituito dall’articolo
105 della presente legge, nella misura di lire 20 miliardi per l’esercizio
2001, 25 miliardi per l’esercizio 2002 e 30 miliardi per l’esercizio 2003.
5. All’articolo 5, comma 3, quarto periodo, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, le parole da:
«fermi restando» fino a: «sono rideterminati» sono sostituite dalle
seguenti: «sono rideterminati il soggetto o i soggetti incaricati dell’attuazione,
le strutture operative, nonché».
Art. 105.
(Modifiche ai decreti legislativi 27 luglio 1999, n. 297 e 29 ottobre 1999, n. 419)
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2,
comma 1, lettera f), dopo le parole: «enti di ricerca» sono inserite le
seguenti: «anche a carattere regionale» e sono aggiunte, in fine, le parole:
«e per attività, proposte in collaborazione con i soggetti di cui alle lettere
a), b), c), d), e), di ricerca e di alta formazione tecnologica
finalizzate agli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1»;
b) all’articolo 2,
comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis)
i parchi scientifici e tecnologici istituiti con legge regionale»;
c) l’articolo 5, comma
1, è sostituito dal seguente:
«1. Le attività di cui all’articolo 3 sono
sostenute mediante gli strumenti di cui all’articolo 4 a valere sul Fondo per
le agevolazioni alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che opera con le
modalità contabili di cui al soppresso Fondo speciale per la ricerca applicata.
La gestione del FAR è articolata in una sezione relativa agli interventi nel
territorio nazionale e in una sezione relativa ad interventi nelle aree
depresse. Al FAR affluiscono, a decorrere dall’anno 2000, gli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica all’unità previsionale di base 4.2.1.2. “Ricerca
applicata“».
2. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, le parole da: «mediante» fino a: «a rete»
sono sostituite dalla seguente: «strutturale» e le parole da: «decreti
legislativi» fino a: «coerenza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nel rispetto dei princìpi generali indicati dall’articolo 14,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto
compatibili,».
3. All’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, all’alinea, le parole da: «degli enti» fino a:
«statuti» sono sostituite dalle seguenti: «della o delle strutture derivanti
dalla fusione o unificazione, anche mediante inserimento in sistema strutturato
a rete, degli istituti ed enti operanti nel campo della ricerca storica, sono
determinati».
Art. 106.
(Promozione e sviluppo di nuove imprese innovative)
1. Gli interventi del Fondo di cui all’articolo 14
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento dei
programmi di investimento per la nascita e il consolidamento delle imprese
operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico, e delle
iniziative di promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi qualificati
per favorirne l’avvio. Il predetto Fondo può altresì erogare agevolazioni in
forme integrate per i programmi comportanti una pluralità di interventi
connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo pre-competitivo, formazione
del personale e acquisizione di servizi specializzati. Con direttiva del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, adottata entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emanata ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, sono stabilite le modalità di gestione degli interventi, ivi
compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione di investitori
qualificati nel capitale di rischio delle imprese, le forme e le misure delle
agevolazioni nei limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di
Stato.
2. Con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato è determinata entro il 31 gennaio di ogni anno
la quota delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.
Art. 107.
(Informatizzazione della normativa vigente)
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo destinato al finanziamento di iniziative volte a promuovere l’informatizzazione e la classificazione della normativa vigente al fine di facilitarne la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei cittadini, nonché di fornire strumenti per l’attività di riordino normativo. A favore del fondo è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi per il quinquennio 2001-2005 nella misura di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2001 al 2005. Il programma, le forme organizzative e le modalità di funzionamento del fondo sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati. Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da soggetti pubblici e privati, con le modalità stabilite dallo stesso decreto.
Art. 108.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese
industriali)
1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai
sensi dell’articolo 2195, primo comma, del codice civile, è concesso dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato un credito di
imposta nella misura massima del 75 per cento dell’incremento delle spese di
ricerca e sviluppo sostenute a decorrere dall’esercizio 2001 rispetto alla
media delle analoghe spese sostenute nei tre esercizi precedenti.
2. Gli investimenti devono riguardare spese per l’innovazione
tecnologica effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in
progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana.
3. Per la concessione e la fruizione delle agevolazioni
di cui al comma 1 nonché per la regolazione contabile dei mancati o minori
versamenti effettuati dai contribuenti che fruiscono del credito di imposta si
applicano per quanto compatibili le norme e le disposizioni di attuazione di cui
all’articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. A tale fine il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato si avvale per la gestione
degli interventi della convenzione stipulata in applicazione del citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
4. Fatta salva la misura massima di cui al comma 1, l’agevolazione
è concessa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, tenuto conto della
disciplina comunitaria degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo. L’agevolazione
non è cumulabile con quelle di cui al citato decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, nonché, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni
previste per attività di ricerca e sviluppo da norme statali, regionali o
comunitarie o comunque concesse da enti ed istituzioni pubblici.
5. Qualora all’atto della domanda dell’impresa non
siano maturati i tre esercizi di cui al comma 1, l’agevolazione è concessa a
fronte del valore complessivo dei costi sostenuti nell’esercizio cui la
domanda stessa si riferisce nella misura percentuale definita dal citato
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
d’intesa con il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, con propria circolare, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede alla rapida attivazione
degli interventi, fissando anche il termine iniziale di presentazione delle
domande nonché le ulteriori informazioni e documentazioni necessarie.
7. Il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente
articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel
territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a
maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo
previsto dall’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonché
sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è
conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma
di lire 90 miliardi.
Capo XVII
INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 109.
(Interventi in materia di promozione dello sviluppo sostenibile)
1. Al fine di incentivare misure ed interventi di
promozione dello sviluppo sostenibile è istituito presso il Ministero dell’ambiente
un apposito fondo, con dotazione complessiva di lire 150 miliardi per l’anno
2001, 50 miliardi per l’anno 2002 e 50 miliardi per l’anno 2003. Per le
annualità successive si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 25 giugno
1999, n. 208.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono
prioritariamente destinate al finanziamento di misure ed interventi nelle
seguenti materie:
a) riduzione della
quantità e della pericolosità dei rifiuti;
b) raccolta
differenziata dei rifiuti, loro riuso e riutilizzo;
c) minore uso delle
risorse naturali non riproducibili nei processi produttivi;
d) riduzione del consumo
di risorsa idrica e sua restituzione, dopo il processo di depurazione, con
caratteristiche che ne consentano il riutilizzo;
e) minore consumo
energetico e maggiore utilizzo di fonti energetiche riproducibili e non
derivanti dal consumo di combustibili fossili, e per quanto concerne i
finanziamenti relativi a risparmi energetici riferiti ad attività produttive,
tenendo in particolare conto le richieste delle aziende la cui attività si
svolge nei territori interessati dai patti territoriali approvati;
f) innovazione
tecnologica finalizzata alla protezione dell’ambiente;
g) azioni di
sperimentazione della contabilità ambientale territoriale;
h) promozione presso i
comuni, le province e le regioni dell’adozione delle procedure e dei programmi
denominati Agende XXI ovvero certificazioni di qualità ambientale territoriale;
i) attività agricole
multifunzionali e di forestazione finalizzate alla promozione dello sviluppo
sostenibile;
l) interventi per il
miglioramento della qualità dell’ambiente urbano;
m) promozione di
tecnologie ed interventi per la mitigazione degli impatti prodotti dalla
navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri interessati, sentite le competenti Commissioni
parlamentari avuto riguardo anche agli effetti economici derivanti dall’attuazione
degli interventi di cui al comma 2, sono definiti i criteri e le disposizioni
per l’attuazione del presente articolo, i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi, anche mediante credito di imposta, e la relativa
erogazione, nonché le modalità di verifica dell’attuazione delle attività
svolte e la disciplina delle ipotesi di revoca dei contributi stessi.
Art. 110.
(Fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la promozione
dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia)
1. Per il finanziamento degli interventi attuativi
del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998,
e successive modificazioni, è istituito, a decorrere dall’anno 2001, nell’ambito
di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’ambiente, un fondo per la riduzione delle emissioni in atmosfera e per la
promozione dell’efficienza energetica e delle fonti sostenibili di energia.
2. Ai fini del comma 1, una quota di risorse pari al
3 per cento delle entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 8, commi da 1 a 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
accertate al 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 2001, è destinata al
fondo di cui al comma 1. La predetta quota affluisce annualmente al fondo
stesso.
3. Le disponibilità finanziarie del fondo di cui al
comma 1 sono destinate al finanziamento di programmi di rilievo nazionale e
regionale finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera, alla
promozione dell’efficienza energetica ed alla diffusione delle fonti
rinnovabili di energia, definiti ai sensi della citata deliberazione del CIPE
del 3 dicembre 1997, nonché al finanziamento di programmi agricoli e forestali
finalizzati all’assorbimento dell’anidride carbonica, e sono ripartite, con
deliberazione dello stesso Comitato, su proposta del Ministro dell’ambiente,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
4. Fra i programmi di rilievo nazionale da sottoporre
alla deliberazione del Comitato di cui al comma 3, è inserito, su proposta del
Ministro dell’ambiente, un piano di installazione con priorità nel
Mezzogiorno di pannelli solari, che preveda, in una logica sistemica integrata e
per il superamento della dipendenza dalla tecnologia estera:
a) l’incentivazione,
mediante finanziamenti nella misura dell’80 per cento dei costi totali, alla
installazione di pannelli solari in abitazioni private;
b) il sostegno allo
sviluppo tecnologico delle imprese nazionali di produzione di collettori solari;
c) la predisposizione da
parte dell’ENEA di parametri tecnici di standardizzazione dei collettori e
delle attrezzature ad essi collegate, nonché la revisione e il raccordo con le
iniziative in atto di formazione di tecnici per l’installazione e la
manutenzione degli impianti solari termici nell’ambito del progetto
interregionale «Comune solarizzato».
Art. 111.
(Contributo straordinario all’ENEA)
1. L’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente
(ENEA), anche in cooperazione con altri soggetti, attua un programma di ricerca,
sviluppo e produzione dimostrativa alla scala industriale di energia elettrica a
partire dall’energia solare utilizzata come sorgente di calore ad alta
temperatura. L’ENEA attua altresì un programma di ricerca per lo sviluppo
delle tecnologie delle celle combustibili ad alto rendimento, al fine di
sviluppare e di sperimentare, in collaborazione con produttori di impianti, con
produttori di energia e con soggetti utilizzatori della stessa, prototipi a
scala industriale e per le applicazioni stazionarie.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è assegnato
all’ENEA un contributo straordinario di complessive 200 miliardi di lire,
attribuito nella misura di lire 40 miliardi per il 2001, 70 miliardi per il 2002
e 90 miliardi per il 2003. Il programma può beneficiare degli incentivi
previsti dalla legislazione vigente in materia di ricerca scientifica e
tecnologica e di produzione di energia rinnovabile. Il costo complessivo degli
investimenti realizzati nell’ambito del programma può essere coperto sino e
non oltre il 40 per cento con il contributo di cui al presente comma. L’ENEA
presenta entro il 31 agosto 2001 al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato il progetto di massima che definisce le caratteristiche
tecniche dell’impianto, la localizzazione e la stima dei costi di
realizzazione e di gestione dello stesso impianto e indica, altresì, i soggetti
con i quali sarà sviluppato il programma.
3. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentito il Ministro dell’ambiente, valuta il progetto di massima, liquida l’importo
di 30 miliardi di lire quale corrispettivo per il progetto di massima e liquida
il contributo residuo entro il 30 settembre per l’anno 2001 ed entro il 31
luglio per gli anni 2002 e 2003. L’ENEA presenta ogni sei mesi una relazione
sull’andamento delle attività di ricerca, sperimentazione, progettazione,
esecuzione del progetto e profittabilità della gestione.
4. L’ENEA è tenuto a predisporre un piano di
ristrutturazione della propria organizzazione e della propria attività
finalizzato alla concentrazione su un numero limitato di rilevanti progetti di
ricerca, di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell’innovazione.
Art. 112.
(Disposizioni in materia di inquinamento elettromagnetico)
1. Una quota non inferiore al 10 per cento della
dotazione del fondo di cui all’articolo 103 è destinata alla prevenzione ed
alla riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, con particolare riferimento
alle seguenti finalità:
a) sostegno ad
attività di studio e di ricerca per approfondire la conoscenza dei rischi
connessi all’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
b) realizzazione del
catasto nazionale delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, nonché adeguamento delle strutture e formazione del personale
degli istituti pubblici addetti ai controlli sull’inquinamento
elettromagnetico;
c) incentivi per la
promozione di nuove tecnologie a basso impatto ambientale in grado di
minimizzare le esposizioni e di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti
dal decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 113.
(Compartecipazione degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo definisce, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale
da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di
prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotta le conseguenti iniziative,
anche legislative, di propria competenza.
2. L’entità delle compartecipazioni è commisurata
agli oneri degli enti locali interessati, necessari per la gestione del
territorio compatibile con la utilizzazione industriale.
3. Le entrate degli enti locali derivanti dalle
compartecipazioni non hanno carattere di compensazione del rischio ambientale e
sanitario, e sono utilizzabili per programmi di salvaguardia e di sviluppo
ecocompatibile del territorio. Sono fatti salvi tutti gli obblighi di protezione
della salute e dell’ambiente e di rispetto della sicurezza, posti a carico
delle aziende.
Art. 114.
(Disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale)
1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
«9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione
dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma
1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione
da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via
di anticipazione:
a) interventi urgenti di
perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con
priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
b) interventi di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia
avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica
e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il
recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione».
2. Il decreto di cui al comma 9-ter dell’articolo
18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. L’accantonamento per gli oneri a fronte degli
interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente
25 ottobre 1999, n. 471, costituisce un onere pluriennale da ammortizzare,
ai soli fini civilistici, in un periodo non superiore a dieci anni. Restano
fermi i tempi di realizzazione delle bonifiche previsti nel progetto approvato
ed i criteri per la deducibilità dei costi sostenuti, anche se non imputati a
conto economico.
4. Al fine di assicurare l’ottimale ripristino
ambientale e di incrementare il livello di sicurezza contro gli infortuni
mediante la ristrutturazione e la modifica strutturale degli ambienti di lavoro
nelle cave localizzate in giacimenti di calcare metamorfico con sviluppo a quote
di oltre 300 metri, che per i loro sistemi di fratturazione e per la elevata
pendenza presentino situazioni di pericolosità potenziale di particolare
rilevanza ai fini della sicurezza dei lavoratori, sono concessi finanziamenti in
conto capitale riservati a programmi di particolare valenza e qualità ai fini
del ripristino e ai fini di prevenzione, approvati dal comune in conformità al
parere dell’azienda sanitaria locale, nei limiti di una disponibilità pari a
lire 8 miliardi per il 2001, 15 miliardi per il 2002 e 15 miliardi per il 2003.
5. All’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, al
primo comma, dopo le parole: «laureato in ingegneria» sono inserite le
seguenti: «ovvero in geologia» e al secondo comma, dopo le parole: «in
Ingegneria Ambiente - Risorse» sono inserite le seguenti: «ovvero in
geologia,».
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, provvede a definire le modalità e i criteri di accesso al beneficio di
cui al comma 4.
7. Chiunque abbia adottato o adotti le procedure di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successive modificazioni, e di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25
ottobre 1999, n. 471, o che abbia stipulato o stipuli accordi di programma
previsti nell’ambito delle medesime normative, non è punibile per i reati
direttamente connessi all’inquinamento del sito posti in essere anteriormente
alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 22 del
1997 che siano accertati a seguito dell’attività svolta, su notifica dell’interessato,
ai sensi dell’articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 22 del
1997, e successive modificazioni, qualora la realizzazione e il completamento
degli interventi ambientali si realizzino in conformità alle predette procedure
o ai predetti accordi di programma ed alla normativa vigente in materia.
8. La disposizione di cui al comma 7 non è applicabile
quando i fatti di inquinamento siano stati commessi a titolo di dolo o comunque
nell’ambito di attività criminali organizzate volte a realizzare illeciti
guadagni in violazione delle norme ambientali.
9. Per costi sopportabili di cui al comma 6 dell’articolo
17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e di cui alle
lettere f) ed i) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto del
Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, si intendono, con
riferimento ad impianti in esercizio, quelli derivanti da una bonifica che non
comporti un arresto prolungato delle attività produttive o che comunque non
siano sproporzionati rispetto al fatturato annuo prodotto dall’impianto in
questione.
10. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire 3 miliardi per l’anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall’anno
2002 al Parco geominerario della Sardegna, istituito entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e
di intesa con la regione Sardegna e gestito da un consorzio assimilato agli enti
di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, costituito dai Ministeri
dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, dalla regione Sardegna, dai comuni
interessati ed, eventualmente, da altri soggetti interessati. Al fine di
garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità
sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore
ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di
lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle
acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti
con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri per i beni
e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche
agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e gestiti da un
consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal Ministero per i beni e
le attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle
associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui ai periodi precedenti
stabiliscono altresì le attività incompatibili con le finalità previste dal
presente comma, alla cui violazione si applicano le sanzioni previste dall’articolo
30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
11. È istituito con decreto del Ministero dell’ambiente,
d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, con il
Ministero delle politiche agricole e forestali, con le regioni Abruzzo,
Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Puglia, nonché con gli Enti parco
nazionali interessati, il coordinamento nazionale dei tratturi e della civiltà
della transumanza, all’interno del programma d’azione per lo sviluppo
sostenibile dell’Appennino, denominato «Appennino Parco d’Europa». In tale
intesa sono individuati:
a) i siti, gli
itinerari, le attività antropiche e i beni che hanno rilevanza naturale,
ambientale, storica, culturale, archeologica, economica, sociale e connessi con
la civiltà della transumanza;
b) gli obiettivi per
il recupero, la tutela e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla
lettera a) anche ai fini dello sviluppo integrato sostenibile delle aree
del coordinamento di cui al presente comma.
12. Il coordinamento nazionale di cui al comma 11 è
gestito da un consorzio formato dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti parco
di cui al medesimo comma 11, nonché dalle province, dai comuni e dalle
comunità montane interessati. Alle attività di promozione e programmazione
dello sviluppo del coordinamento partecipano soggetti pubblici e privati, quali
università, associazioni ambientalistiche e culturali, enti economici e di
volontariato, organizzazioni sociali.
13. L’istituzione e il funzionamento del
coordinamento di cui ai commi 11 e 12 sono finanziati nei limiti massimi di
spesa di lire 1.000 milioni nel 2001, di lire 1.000 milioni nel 2002 e di lire
1.000 milioni nel 2003.
14. Al fine di conservare e valorizzare, anche per
finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell’attività mineraria con
rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento
di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco
museo delle miniere dell’Amiata, istituiti con decreto del Ministro dell’ambiente,
d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione
Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal
Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana e dagli
enti locali. Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di
ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per l’anno 2001 a favore dell’Ente parco naturale del fiume Sile.
15. Al fine di conservare e valorizzare gli antichi siti
di escavazione ed i beni di rilevante testimonianza storica, culturale e
ambientale connessi con l’attività estrattiva, è assegnato un finanziamento
di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco
archeologico delle Alpi Apuane, istituito con decreto del Ministro dell’ambiente,
d’intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con la regione
Toscana e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell’ambiente, dal
ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione Toscana, dagli enti
locali e dall’Ente parco delle Alpi Apuane. Nell’intesa, previo parere dei
comuni interessati, sono individuati:
a) i siti ed i beni
che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale
connessi con l’attività estrattiva;
b) gli obiettivi per
il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei siti e dei beni di cui
alla lettera a).
16. I siti ed i beni di cui alla lettera a)
del comma 15 compresi nell’area del Parco regionale delle Alpi Apuane e gli
obiettivi di cui alla lettera b) dello stesso comma 15 ad essi correlati
sono individuati dal Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero per
i beni e le attività culturali e con l’Ente parco delle Alpi Apuane.
17. Con decreto del Ministro dell’ambiente, emanato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, è approvato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano
di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell’area
industriale di Bagnoli. Il piano è predisposto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, dal soggetto attuatore previsto dall’articolo
1, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, sulla base e nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti relativi all’area interessata e
comprende il completamento delle azioni già previste dal citato articolo 1,
comma 1, del decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996, nonché la conservazione degli elementi di
archeologia industriale previsti dagli ultimi due periodi del predetto articolo
1, comma 1, introdotti dall’articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre
1998, n. 448. Al piano, che fissa un termine per la conclusione dei lavori
finanziati, sono allegati una relazione tecnico-economica sullo stato degli
interventi già realizzati ed un cronoprogramma relativo alla esecuzione dei
lavori futuri, nonché un motivato parere del comune di Napoli. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.
18. Sono abrogati i commi 1, da 3 a 13 e 15 dell’articolo
1 del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 582 del 1996.
19. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza e
la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all’articolo 1,
comma 4, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996, cessano le loro funzioni alla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’ambiente di cui al
comma 17, con la presentazione di un documento conclusivo riepilogativo delle
opere effettuate e dei costi sostenuti. La funzione di vigilanza e controllo
sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è
attribuita al Ministero dell’ambiente, il quale, in caso di inosservanza delle
prescrizioni e dei tempi stabiliti nel piano stesso, può, previa diffida a
conformarsi alle previsioni entro congruo termine, disporre l’affidamento a
terzi per l’esecuzione dei lavori in danno, ai sensi dell’articolo 17, commi
2, 9, 10 e 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive
modificazioni. Il Ministro dell’ambiente presenta annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato di avanzamento delle attività di cui all’articolo
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 486 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 582 del 1996. In considerazione del pubblico
interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell’area di
Bagnoli, è attribuita facoltà al comune di Napoli, entro il 31 dicembre 2001,
di acquisire la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica anche
attraverso una società di trasformazione urbana. In tale caso possono
partecipare al capitale sociale, fino alla completa acquisizione della
proprietà delle aree al patrimonio della società medesima, esclusivamente il
comune di Napoli, la provincia di Napoli e la regione Campania. Il comune di
Napoli, a seguito del trasferimento di proprietà, subentra nelle attività di
bonifica attualmente gestite dalla società Bagnoli spa con il trasferimento dei
contratti in essere, dei finanziamenti specifici ad essi riferiti e di quelli
non ancora utilizzati, ivi compresi i finanziamenti per il completamento della
bonifica; gli affidamenti dei lavori avverranno secondo le norme vigenti per la
pubblica amministrazione con riferimento alla legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, e altresì secondo modalità e
procedure che assicurino il mantenimento dell’occupazione dei lavoratori
dipendenti della società Bagnoli spa nelle attività di bonifica. Ai fini dell’acquisizione
da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree oggetto dei progetti
di bonifica, il corrispettivo è calcolato dall’ufficio tecnico erariale in
base al valore effettivo dei terreni e degli immobili che, secondo il progetto
di completamento approvato, devono rimanere nell’area oggetto di cessione;
dall’importo così determinato è detratto, ai fini dell’ottenimento della
cifra di cessione, il 30 per cento dell’intervento statale utilizzato sino al
momento della cessione nelle attività di bonifica. In caso di rinuncia
esplicita da parte del comune di Napoli all’acquisto delle aree soggette ad
interventi di bonifica, l’IRI o altro proprietario, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, provvede all’alienazione mediante
asta pubblica, il cui prezzo base è determinato dall’ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al periodo precedente, senza alcuna detrazione. Dal
prezzo di aggiudicazione è detratto a favore dello Stato il valore delle
migliorie apportate alle aree interessate sino al momento della cessione.
20. Il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare un
elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive
minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero
ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di
recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il
recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003.
21. Salvo quanto disposto dai commi 17 e 19 del presente
articolo, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il medesimo termine di cui al comma 17,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, è dettata la
disciplina per l’acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da
parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e
il recupero ambientale, con l’obiettivo di attribuire al comune la facoltà di
acquisire, entro un termine definito, la proprietà delle aree oggetto degli
interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune
stesso, di alienare le aree stesse mediante asta pubblica con assunzione da
parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.
22. Al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli
standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in materia di rifiuti e bonifiche e di
tutela delle acque interne, nonché programmare iniziative di supporto alle
azioni in tali settori delle amministrazioni pubbliche per aumentare l’efficienza
dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione
delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell’Unione europea, sono istituite
presso il Servizio per la gestione dei rifiuti e per le bonifiche e il Servizio
per la tutela delle acque interne del Ministero dell’ambiente apposite
segreterie tecniche composte ciascuna da non più di dodici esperti di elevata
qualificazione nominati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
il quale ne è stabilito il funzionamento. Per la costituzione e il
funzionamento delle predette segreterie è autorizzata la spesa di lire 1.800
milioni annue per gli anni 2001 e 2002.
23. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, introdotto dall’articolo 7 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, le parole: «31 dicembre 2000»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2001».
24. Ferme restando le disposizioni di cui al
decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, all’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«p-bis) Sesto San
Giovanni (aree industriali e relative discariche);
p-ter) Napoli
Bagnoli-Coroglio (aree industriali)».
25. All’articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«p-quater) Pioltello e
Rodano».
26. All’articolo 29 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il trasferimento della proprietà e degli altri
diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue
qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la
possibilità prevista dal penultimo comma dell’articolo 28 per coloro che
dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali
diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti
accertati dall’autorità giudiziaria».
27. Al fine di completare la bonifica e la realizzazione
del Parco naturale Molentargius-Saline, istituito con la legge della regione
Sardegna 26 febbraio 1999, n. 5, i beni immobili compresi nelle saline di
Cagliari, già in uso all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
previa intesa con la regione autonoma della Sardegna, sono trasferiti a titolo
gratuito al demanio regionale.
28. All’articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio
1999, n. 144, dopo le parole: «Malpensa 2000», sono inserite le seguenti:
«nonché alla realizzazione di attività di monitoraggio ambientale e di
interventi di delocalizzazione o finalizzati alla compensazione e mitigazione
ambientale degli effetti conseguenti alle attività di Malpensa 2000».
Art. 115.
(Ente geopaleontologico di Pietraroia)
1. È istituito, con decreto del Ministero dell’ambiente,
d’intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con la regione
Campania, l’Ente geopaleontologico di Pietraroia, in provincia di Benevento;
nell’ambito di tale intesa sono individuati i siti geologici, paleontologici,
naturalistici e paesaggistici che hanno rilevante valenza di testimonianza
scientifica, culturale ed ambientale connessi con l’attività di ricerca
scientifica e gli obiettivi di conservazione e valorizzazione del geosito e di
sviluppo socioeconomico in termini ecosostenibili.
2. L’Ente di cui al comma 1 è gestito da un
consorzio formato dai Ministeri di cui al medesimo comma 1, dalla regione
Campania, dalla provincia di Benevento, dal comune di Pietraroia, dall’università
del Sannio, dall’università «Federico II» di Napoli e dalle associazioni
locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata
una spesa nel limite massimo di lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno
2001.
Capo XVIII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 116.
(Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare)
1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla
decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto
di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle
condizioni dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di
riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno
sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati
secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell’articolo 5 del
citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo 75 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.
2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1,
determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per
cento per il primo anno, dell’80 per cento per il secondo anno, del 60 per
cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento
per il quinto anno.
3. Per i lavoratori già denunciati agli enti
previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1
per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo
pari alla metà delle misure di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano
applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi
dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive
modificazioni, secondo le seguenti modalità:
a) per il periodo
successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai
commi 1, 2 e 3;
b) per il periodo del
contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di
conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori
interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3. L’importo
del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di
riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui
alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti
previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies
dell’articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall’articolo
75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati
nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per l’occupazione di
cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
6. All’articolo 63 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, il comma 3 è abrogato.
7. All’articolo 78 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola:
«nove» è sostituita dalla seguente: «dieci», dopo le parole: «della
programmazione economica,» è inserita la seguente: «due» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la
spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall’anno 2001»;
b) al comma 4, dopo il
primo periodo, è inserito il seguente: «A tale fine le commissioni possono
affidare l’incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una
sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre
il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere
favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì, a
verificare e valutare periodicamente l’attività svolta dal tutore,
segnalandone l’esito alla rispettiva commissione per l’adozione delle
conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di
lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la
commissione non sia costituita od operante, all’affidamento dell’incarico e
all’adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il
Comitato di cui al comma 3»;
c) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«5-bis. All’onere per il funzionamento del
Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui
al comma 4 si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme
occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale».
8. I soggetti che non provvedono entro il termine
stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali
ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono
tenuti:
a) nel caso di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle
denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in
ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5
punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo
dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione
connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero,
cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non
versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le
retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno,
pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per
cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di
legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata
spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori
e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei
contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia
effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al
pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale
di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere
superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti
entro la scadenza di legge.
9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle
sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del
comma 8 senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul
debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di
cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti
orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa,
sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine
fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno,
pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione
civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o
premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni
disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui
ai commi 8, 9 e 10.
12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite
tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza
e assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione totale o parziale del
versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l’omissione
totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell’articolo
35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a
violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo
all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al
comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia
sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo
1282 del codice civile.
14. I pagamenti effettuati per contributi sociali
obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza ed assistenza non sono soggetti all’azione revocatoria di cui all’articolo
67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
15. Fermo restando l’integrale pagamento dei
contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i
consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite
direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di
cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:
a) nei casi di mancato
o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive
incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti
giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell’obbligo
contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o
amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze
interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o
ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo
denunciato, entro il termine di cui all’articolo 124, primo comma, del codice
penale, all’autorità giudiziaria;
b) per le aziende in
crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12
agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e
comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale
che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla
situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore,
comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del
lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non
superiori a quelli stabiliti dall’articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge
n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi
aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi
consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle
sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b)
del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall’articolo 3, commi da 1 a 3,
del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla
legge 1º giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo
quanto stabilito dall’articolo 1, commi 220 e 221, della citata legge
n. 662 del 1996 in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al
comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di
omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non
economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.
17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a),
il pagamento rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa
autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.
18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre
2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai
commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza
fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 e quanto calcolato in base all’applicazione dei commi
da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei
confronti dell’ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio
ratealmente nell’arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali
previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo
modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.
19. L’articolo 37 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, è sostituito dal seguente:
«Art. 37 – (Omissione o falsità di registrazione
o denuncia obbligatoria) – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte
contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza
obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero
esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero,
è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l’omesso
versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e
assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo
fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi
complessivamente dovuti.
2. Fermo restando l’obbligo dell’organo di
vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l’evasione
accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento
penale è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel
registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, fino al
momento della decisione dell’organo amministrativo o giudiziario di primo
grado.
3. La regolarizzazione dell’inadempienza
accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.
4. Entro novanta giorni l’ente impositore è
tenuto a dare comunicazione all’autorità giudiziaria dell’avvenuta
regolarizzazione o dell’esito del ricorso amministrativo o giudiziario».
20. Il pagamento della contribuzione previdenziale,
effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare,
ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l’ente
che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme
incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione.
Art. 117.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo. Modifiche
all’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469)
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2,
comma 2:
1) alla
lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o di altro Stato membro
dell’Unione europea»;
2)
alla lettera c), dopo le parole: «dipendenza nel territorio nazionale»
sono inserite le seguenti: «o di altro Stato membro dell’Unione europea»;
b) all’articolo 9,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui i contratti collettivi
prevedano la fornitura a persone fisiche o a nuclei familiari di lavoratori
temporanei domestici, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti
secondo le misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. L’Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) determina le modalità ed i termini di
versamento.
3-ter. Le imprese fornitrici autorizzate ai
sensi dell’articolo 2 non sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2001, al
versamento dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 25, quarto comma,
della legge 21 dicembre 1978, n. 845»;
c) all’articolo 10,
comma 2, secondo periodo, le parole: «a tempo indeterminato» sono sostituite
dalle seguenti: «a tempo determinato»;
d) all’articolo 16,
comma 3, secondo periodo, le parole: «derivanti dal contributo di cui all’articolo
5, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «da preordinare allo scopo, a
valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236».
2. All’articolo 2751-bis del codice civile,
dopo il numero 5-bis) è aggiunto il seguente:
«5-ter. i crediti delle imprese fornitrici di
lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, per gli oneri
retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici».
3. All’articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le
parole: «idonee strutture organizzative» sono aggiunte le seguenti: «nonché
le modalità di accreditamento dell’attività di ricerca e selezione del
personale e di supporto alla ricollocazione professionale»;
b) dopo il comma 1,
sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Per mediazione tra domanda ed offerta
di lavoro si intende l’attività, anche estesa all’inserimento lavorativo
dei disabili e delle fasce svantaggiate, di: raccolta di curricula dei
potenziali lavoratori, preselezione e costituzione di relativa banca dati;
orientamento professionale dei lavoratori; ricerca e selezione dei lavoratori;
promozione e gestione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro anche
nella ricollocazione professionale; effettuazione, su richiesta dell’azienda,
di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito dell’iniziativa
della stessa società di mediazione; gestione di attività dei servizi all’impiego
a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte, per il cui
svolgimento il possesso dell’autorizzazione alla mediazione costituisce
criterio preferenziale.
1-ter. Per ricerca e selezione del personale
si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico di
consulenza ottenuto dal datore di lavoro cliente, consistente nel ricercare,
selezionare e valutare i candidati sulla base del profilo professionale e con le
modalità concordate con il datore di lavoro cliente, approntando i mezzi ed i
supporti idonei allo scopo.
1-quater. Per supporto alla ricollocazione
professionale si intende l’attività effettuata su specifico ed esclusivo
incarico del datore di lavoro cliente, ovvero in base ad accordi sindacali da
soggetti surroganti il datore di lavoro, al fine di facilitare la rioccupazione
nel mercato di prestatori di lavoro, singoli o collettivi, attraverso la
preparazione, l’accompagnamento della persona e l’affiancamento della stessa
nell’inserimento della nuova attività.»;
c) al comma 2, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando forme societarie anche
non di capitali, per lo svolgimento di attività di ricerca e selezione nonché
di supporto alla ricollocazione professionale, il limite di capitale versato
ammonta a lire 50 milioni.»;
d) al comma 3, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero l’attività di ricerca e
selezione ovvero di supporto alla ricollocazione professionale, ciascuna
attraverso la specifica procedura di cui al comma 4»;
e) il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia, entro novanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 7, l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività di mediazione nonché l’accreditamento per le
attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione
professionale, provvedendo contestualmente all’iscrizione delle società nei
rispettivi elenchi.»;
f) al comma 5, dopo le
parole: «di autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero di
accreditamento», la parola: «trenta», ovunque ricorra, sostituita dalla
seguente: «quindici» e, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero
dell’accreditamento»;
g) al comma 6, all’alinea,
dopo le parole: «dell’autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell’accreditamento» e alle lettere a) e c) sono premesse le
seguenti parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
h) al comma 7, lettera a),
dopo la parola: «biennale» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero da
titoli di studio adeguati»;
i) ai commi 8 e 10, la
parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»;
l) al comma 11, la
parola: «mediazione» è sostituita dalle seguenti: «cui ai commi da 1 a 1-ter»
e dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accreditamento»;
m) al comma 12, alla
lettera b) dopo la parola: «autorizzazione» sono inserite le seguenti:
«ovvero dell’accreditamento» e alla lettera d) sono premesse le
parole: «con riferimento alle società di mediazione,»;
n) al comma 13, le
parole: «alla mediazione di manodopera» sono sostituite dalle seguenti:
«ovvero accreditati»;
4. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
emana entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il decreto di cui all’articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dal comma 3 del presente articolo,
relativamente ai criteri per l’accreditamento. I soggetti che esercitano, alla
data di entrata in vigore della presente legge, attività di ricerca e selezione
nonché di sopporto alla ricollocazione professionale possono svolgere la
medesima alle condizioni di cui al comma 13 dell’articolo 10 del citato
decreto n. 469 del 1997, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
cui al presente comma, formulando una domanda contenente la dichiarazione circa
il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 del predetto
articolo 10.
5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per
l’impiego assicurando l’esercizio delle funzioni esplicitate nell’Accordo
in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l’impiego
tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province,
le province autonome, i comuni e le comunità montane sancito il 16 dicembre
1999 dalla Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, è stanziata, nell’esercizio finanziario 2001, la
somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l’occupazione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Art. 118.
(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di
Fondo sociale europeo)
1. Al fine di promuovere, in coerenza con la
programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo sviluppo della formazione
professionale continua, in un’ottica di competitività delle imprese e di
garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno
dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato,
nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per
la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono
prevedere la istituzione di fondi anche per settori diversi. Il fondo relativo
ai dirigenti può essere istituito con accordi stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più
rappresentative. I fondi finanziano piani formativi aziendali, territoriali o
settoriali concordati tra le parti sociali, nella misura del 100 per cento del
progetto nelle aree depresse di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 e nella misura del 50 per cento
nelle altre aree. Ai fondi afferiscono, progressivamente e secondo le
disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del
contributo integrativo stabilito dall’articolo 25, quarto comma, della legge
21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di
lavoro che aderiscono a ciascun fondo.
2. L’attivazione dei fondi è subordinata al
rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei
criteri di gestione delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della
professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
esercita altresì la vigilanza sulla gestione dei fondi.
3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano
il versamento del contributo integrativo di cui al comma 1 all’INPS, che
provvede bimestralmente a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro.
4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del
comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell’articolo
25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.
5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono
ai fondi l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui al
quarto comma dell’articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e
successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi
interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
alternativamente:
a) come soggetto
giuridico di natura associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto
dotato di personalità giuridica ai sensi dell’articolo 12 del codice civile,
con un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
7. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono
articolare regionalmente o territorialmente.
8. In caso di omissione, anche parziale, del
contributo integrativo di cui al comma 1, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere, oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una
ulteriore sanzione amministrativa di importo pari a quello del contributo
omesso. Gli importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il
concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti
di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l’anno 2001,
nell’ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le
disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli
enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con
priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i
requisiti previsti per l’accreditamento delle strutture formative ai sensi
dell’accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio
2000, e sue eventuali modifiche.
10. A decorrere dall’anno 2001 è stabilita al 20 per
cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo
delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all’articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Tale quota è stabilita al 30 per
cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003. Si applicano le disposizioni di
cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al
finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dell’importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l’anno
2001.
12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall’articolo
66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:
a) per il 75 per cento
assegnati al Fondo di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;
b) per il restante 25
per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro
istituzione, secondo criteri di ripartizione determinati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alla consistenza
numerica degli aderenti ai settori interessati dai singoli fondi e degli
aderenti a ciascuno di essi.
13. Per le annualità di cui al comma 12, l’INPS
continua ad effettuare il versamento stabilito dall’articolo 1, comma 72,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, ed il versamento stabilito dall’articolo 9, comma 5, del citato
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.
14. Nell’esecuzione di programmi o di attività, i
cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono
autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo
determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si
applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle
risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la
programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo
di rotazione istituito dall’articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura
di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi
della normativa comunitaria in materia.
16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
con proprio decreto, destina nell’ambito delle risorse di cui all’articolo
68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una
quota fino a lire 200 miliardi, per l’anno 2001, per le attività di
formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all’articolo
16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 119.
(Potenziamento dell’attività ispettiva del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale)
1. Al fine di potenziare l’attività ispettiva
nelle materie di competenza con particolare riferimento alle disposizioni
concernenti la sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è autorizzato ad assumere mille unità di personale nei ruoli
ispettivi di cui seicento nel 2001 e quattrocento nel 2002.
2. È prorogata di ulteriori dodici mesi la validità
della graduatoria del concorso espletato dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale di cui al decreto dirigenziale 3 giugno 1997 per il profilo
professionale di ispettore del lavoro.
3. L’articolo 79, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
«2. Al medesimo fine di cui al comma 1 una quota
pari al 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione delle sanzioni
penali e amministrative comminate dalle Direzioni provinciali del lavoro –
servizio ispezione del lavoro per le violazioni delle leggi sul lavoro è
destinata per il 50 per cento a corsi di formazione e di aggiornamento del
personale da assegnare al predetto servizio e per l’acquisto dei dispositivi
di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti e degli
apparecchi indispensabili per lo svolgimento dell’attività ispettiva e delle
relative procedure ad essa connesse. Il restante 50 per cento della quota
predetta è destinato all’incremento del Fondo unico di amministrazione, di
cui al contratto collettivo integrativo di lavoro relativo al personale del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’incentivazione dell’attività
ispettiva di controllo sulle condizioni di lavoro nelle aziende».
4. La tenuta dei libri matricola e paga può altresì
avvenire mediante l’utilizzo di fogli mobili. Le condizioni e le modalità di
detta tenuta sono stabilite con apposito decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 120.
(Riduzione degli oneri sociali)
1. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relative alle prestazioni temporanee a
carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e in attuazione del programma di riduzione del costo del lavoro
stabilito dal Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione del dicembre 1998,
a decorrere dal 1º febbraio 2001 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero
dal versamento dei contributi sociali per assegni per il nucleo familiare dovuti
dai medesimi alla predetta gestione pari a 0,8 punti percentuali.
2. In via aggiuntiva rispetto a quanto riconosciuto
in applicazione del comma 1, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei
settori per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo
familiare è dovuta in misura inferiore a 0,8 punti percentuali, è riconosciuto
un ulteriore esonero nella misura di 0,4 punti percentuali a valere sui
versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla
gestione di cui al medesimo comma 1, prioritariamente considerando i contributi
per maternità e per disoccupazione. In ogni caso il complessivo esonero non
può superare la misura di 0,8 punti percentuali.
3. All’articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2000» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2001».
Capo XIX
INTERVENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 121.
(Interventi per la ristrutturazione delle imprese agricole in difficoltà)
1. A favore delle imprese agricole, singole ed
associate e cooperative, iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamità o da
eventi eccezionali conseguenti a gravi crisi di mercato ovvero in difficoltà,
è istituito un programma di interventi per il salvataggio e la ristrutturazione
in grado di favorire il ripristino della redditività, in conformità con gli
orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la
ristrutturazione di imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della
Commissione delle Comunità europee 97/C283/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C283 del 19 settembre 1997, e successive
modificazioni.
2. Alle imprese di cui al comma 1 è concesso il
concorso nel pagamento degli interessi, nella misura massima del 3 per cento ed
entro il limite di impegno di lire 40 miliardi, sui mutui di ammortamento a
quindici anni, di cui tre di preammortamento, contratti per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese medesime, anche in relazione ad esposizioni
debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell’assistenza e della
previdenza.
3. I mutui di cui al comma 2 sono considerati operazioni
di credito agrario ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e possono essere assistiti dalla garanzia
fideiussoria della sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia di cui
all’articolo 45 dello stesso decreto legislativo, ad integrazione delle
garanzie ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta garanzia fideiussoria
potrà impegnare una quota non superiore all’80 per cento delle dotazioni
finanziarie della sezione speciale.
4. I mutui sono concessi a condizione che il richiedente
presenti alla banca un piano finalizzato al ripristino della redditività dell’impresa,
e che comprenda i seguenti elementi: riorganizzazione, razionalizzazione e
riqualificazione delle attività aziendali, con abbandono di quelle non
redditizie; riduzione delle produzioni soggette al ritiro; riconversione verso
produzioni di qualità che tutelino e migliorino l’ambiente naturale.
5. L’importo dei mutui può essere ragguagliato all’intera
spesa ritenuta ammissibile dalla banca a seguito della compiuta istruttoria. Gli
interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle
singole rate di ammortamento.
6. Gli interventi per la ristrutturazione delle
imprese agricole, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, possono
assumere, inoltre, le seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare ai
beneficiari prospettive di redditività a lungo termine:
a) conferimenti di
capitale, cancellazione di esposizioni debitorie, erogazione di crediti, ovvero
concessioni di garanzie su operazioni creditizie, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
b) riduzione della
base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta
sul reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;
c) esonero parziale dal
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per
cento.
7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo
stato della difficoltà finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti
ai soggetti che esercitano l’attività di impresa, anche quando tali beni non
riguardino l’esercizio di attività agricola.
8. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1,
sono sospesi, sino alla stipula dei mutui ovvero della concessione delle misure
di ristrutturazione, i termini di pagamento delle rate delle operazioni
creditizie in scadenza entro il 30 giugno 2001.
Art. 122.
(Interventi per agevolare la raccolta di prodotti agricoli)
1. In sede di sperimentazione e per un periodo non superiore a due anni, i coltivatori diretti iscritti agli elenchi provinciali possono avvalersi per la raccolta di prodotti agricoli, in deroga alla normativa vigente, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro il quinto grado per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a tre mesi.
Art. 123.
(Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche)
1. All’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è
sostituito dai seguenti:
«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una
produzione agricola di qualità ed ecocompatibile e di perseguire l’obiettivo
prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e
per l’ambiente, a decorrere dal 1º gennaio 2001 è istituito un contributo
annuale per la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato
dell’anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari,
autorizzati ai sensi degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di
cui al presente comma, e dei presidi sanitari di cui all’articolo 1 del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,
n. 1255, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33,
R28, R,27, R26, R25, R24, R23. Con decreti dei Ministri della sanità e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno,
è determinato ed aggiornato l’elenco dei prodotti di cui al presente comma.
1-bis. Sono tenuti al versamento del
contributo di cui al comma 1 i titolari delle autorizzazioni all’immissione in
commercio dei prodotti di cui al medesimo comma 1, in base al relativo fatturato
di vendita.
1-ter. È vietata la somministrazione agli
animali da allevamento di mangimi contenenti proteine derivanti da tessuti
animali incompatibili con l’alimentazione naturale ed etologica delle singole
specie. Negli allevamenti ittici è consentita la somministrazione di mangimi
contenenti proteine di pesce. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, da emanare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i criteri e le disposizioni per l’attuazione del presente comma»;
b) il comma 2 è
sostituito dai seguenti:
«2. È istituito il fondo per lo sviluppo dell’agricoltura
biologica e di qualità, alimentato dalle entrate derivanti dai contributi di
cui al comma 1, nonché da un contributo statale pari a lire 15 miliardi per
ciascun anno del triennio 2001-2003. Detto fondo è finalizzato al finanziamento
di programmi annuali, nazionali e regionali, concernenti:
a) il sostegno allo
sviluppo della produzione agricola biologica mediante incentivi agli agricoltori
e agli allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione, nonché
mediante adeguate misure di assistenza tecnica e codici di buona pratica
agricola per un corretto uso dei prodotti fitosanitari; il Ministro delle
politiche agricole e forestali, con decreto da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, determina le
modalità di erogazione degli incentivi e la tipologia delle spese ammissibili;
b) il potenziamento
dell’attività di ricerca e di sperimentazione in materia di agricoltura
biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti;
c) l’informazione dei
consumatori sugli alimenti ottenuti con metodi di produzione biologica, sugli
alimenti tipici e tradizionali, nonché su quelli a denominazione di origine
protetta.
2-bis. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito
annualmente, entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentiti gli assessori all’agricoltura
delle regioni nell’ambito di un’apposita conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, sulla base:
a) delle proposte di
programmi regionali che gli assessori all’agricoltura possono presentare al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 30 ottobre di ciascun
anno;
b) delle priorità
stabilite al comma 2»;
c) dopo il comma 3
sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le attività di ricezione e di
ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione
di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito
della diffusione di prodotti agricoli biologici o di qualità, possono essere
equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all’articolo
2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i princìpi in essa
contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province
autonome.
3-ter. In deroga alle disposizioni vigenti è
consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protette (DOP),
a indicazione geografica protette (IGP) e con attenzione di specificità (AS),
cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14
luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la
presentazione, la degustazione e la vendita, anche per via telematica, secondo
disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell’articolo
10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole “la vendita
diretta“ sono inserite le seguenti: “anche per via telematica“»;
d) dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
«4-bis. Presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali è istituito un comitato per la valorizzazione e la tutela
del patrimonio alimentare italiano, con il compito di censire le lavorazioni
alimentari tipiche italiane, nonché di tutelarle, valorizzarle e diffonderne la
conoscenza in Italia e nel mondo. Del comitato fanno parte esperti di settore,
rappresentanti delle categorie produttive, delle regioni e delle amministrazioni
interessate. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono
dettate le regole relative alla composizione ed al funzionamento del Comitato,
che svolge anche le funzioni e le attività del comitato di cui ai commi 3, 4 e
5 dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che è
soppresso».
2. In sede di prima applicazione il primo decreto di cui
al comma 1, secondo periodo, dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 124.
(Patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura
e della pesca)
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica approva i patti territoriali specializzati nei settori dell’agricoltura e della pesca pervenuti entro la scadenza del bando del 15 maggio 2000, che hanno positivamente superato l’istruttoria, e ne finanzia le iniziative imprenditoriali nell’ambito delle risorse per le aree depresse e per le intese istituzionali di programma. Le regioni possono finanziare le iniziative infrastrutturali proposte negli stessi patti.
Art. 125.
(Disposizioni per il settore agricolo)
1. All’articolo 4, comma 11, del decreto-legge 7
settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
novembre 1987, n. 460, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dai seguenti: «L’inosservanza dell’obbligo di consegna del vino
alla distillazione previsto dall’articolo 39 del regolamento (CEE)
n. 822/87, del Consiglio, del 16 marzo 1987, e dal regolamento (CEE)
n. 854/86 della Commissione, del 24 marzo 1986, e successive modificazioni,
comporta, a decorrere dalla campagna 1988-1989, l’applicazione della sanzione
amministrativa di lire diciottomila per quintale, o frazione di quintale, di
vino da avviare alla distillazione obbligatoria. Gli importi della sanzione di
cui al periodo precedente possono essere versati in non più di dieci rate
semestrali. Nell’ambito delle risorse recuperate ai sensi del periodo
precedente, e comunque nel limite massimo di un onere per il bilancio dello
Stato non superiore a lire 5 miliardi, ai produttori di vino che, non avendo
conferito alla distillazione obbligatoria i quantitativi cui erano tenuti, hanno
pagato le sanzioni in misura maggiore del citato importo di lire diciottomila,
sono restituite le somme versate in eccedenza, maggiorate degli interessi
legali. Non si dà seguito alle riscossioni coattive su ruoli esattoriali e i
pignoramenti in essere, derivanti da precedenti sanzioni comminate ma non
pagate, qualora il produttore versi la predetta sanzione, ai sensi del presente
comma».
2. All’articolo 53, comma 18, della legge 24 aprile
1998, n. 128, come sostituito dall’articolo 14 della legge 21 dicembre
1999, n. 526, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti:
«due anni».
Art. 126.
(Garanzie a favore di cooperative agricole)
1. A titolo di riconoscimento di somme già maturate
e dovute per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di lire 230 miliardi
per l’anno 2001, fermo restando lo stanziamento finanziario già previsto dal
citato articolo 1, comma 1-bis.
2. Il pagamento da parte dello Stato delle garanzie
ammesse per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 237, è effettuato secondo l’ordine stabilito
nell’elenco n. 1 di cui al decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 18 dicembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 1996, e sulla
base dei criteri contenuti nel decreto del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali 2 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 39 del 17 febbraio 1994, salve le successive modifiche conseguenti a
pronunce definitive in sede amministrativa o giurisdizionale.
3. L’intervento dello Stato, ai sensi dell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei
confronti di soci, come individuati ai sensi del comma 2 del presente articolo,
che abbiano rilasciato garanzie, individualmente o in solido con altri soci di
una stessa cooperativa, determina la liberazione di tutti i soci garanti.
4. Le procedure esecutive nei confronti dei soci
garanti, inseriti nell’elenco di cui al comma 2, per l’escussione delle
garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
5. Subordinatamente alle cooperative ammesse a godere
dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237, possono essere ammessi a godere degli stessi benefici
le cooperative ed i consorzi tra cooperative che alla data del 19 luglio 1993 si
trovavano nelle condizioni previste dal suddetto articolo, che abbiano
presentato domanda entro i termini previsti dalla citata legge, per i quali sia
intervenuta, almeno in primo grado, la pronuncia da parte del tribunale
attestante lo stato di insolvenza oppure che si trovino in stato di
liquidazione. Le procedure esecutive nei confronti dei soci garanti per l’escussione
delle garanzie sono sospese sino alla comunicazione da parte dell’amministrazione
della messa a disposizione della somma spettante.
Art. 127.
(Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni
agricole agevolate)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio
1992, n. 185, e successive modificazioni, il terzo periodo è sostituito
dai seguenti: «Nel calcolo della percentuale dei danni sono comprese le perdite
derivanti da precedenti eventi calamitosi, subiti dalla stessa azienda, nel
corso dell’annata agraria, che non siano stati oggetto di precedenti benefìci.
La produzione lorda vendibile per il calcolo dell’incidenza di danno non è
comprensiva dei contributi o delle altre integrazioni concessi dall’Unione
europea».
2. I contratti di assicurazione di cui all’articolo
1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che
possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle
regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della
produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme delle avversità
atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle
previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualità ed assumere
iniziative per azioni di mutualità e solidarietà da attivare in caso di danni
alle produzioni degli associati. Il contributo dello Stato è contenuto nei
limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi
agevolati.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno
successivo sulla base delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e informazioni sul
mercato agricolo (ISMEA). Al fine di sostenere la competitività delle imprese e
favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, è istituito
presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione dei rischi. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono fissate le modalità operative del fondo.
4. Le modalità di erogazione del contributo dello Stato
per il pagamento del premio delle polizze stipulate singolarmente dal
produttore, sono stabilite con decreto del Ministero delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Per le polizze multirischio e globali delle
produzioni aziendali, ammesse all’assicurazione agevolata, il contributo dello
Stato per il pagamento del premio è determinato nella misura massima dell’80
per cento conformemente alle disposizioni della comunicazione della Commissione
europea 2000/C28/02 in materia di aiuti di Stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee serie C n. 28 del 1º febbraio 2000.
6. La riscossione dei contributi consortili può essere
eseguita mediante ruolo in base alle disposizioni vigenti in materia di esazione
dei contributi non erariali.
7. Con le maggioranze previste dagli statuti per le
assemblee ordinarie i consorzi devono adottare delibere per:
a) la soppressione
della cassa sociale;
b) la contabilità
separata dei contributi, associativi e pubblici, relativi alla difesa attiva e
passiva dalle calamità e alle iniziative mutualistiche.
8. All’articolo 17, quarto comma, della legge 25
maggio 1970, n. 364, e successive modificazioni, la lettera f) è
sostituita dalla seguente:
«f) la nomina del
collegio sindacale, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nel quale deve essere presente anche un rappresentante
della regione o provincia autonoma in cui ha sede il consorzio;».
9. Le spese derivanti dall’attuazione del presente
articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti annuali di cui alla
legge 14 febbraio 1992, n. 185.
Art. 128.
(Disposizioni in materia di credito agrario)
1. Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, è sostituito dal seguente:
«3. I mutui di miglioramento agrario e fondiari
stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo a
favore di imprese agricole singole o associate, cooperative, consorzi ed
associazioni di produttori costituite nelle forme giuridiche societarie, e per i
quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continuano a
beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati,
anche in caso di estinzione anticipata dell’operazione. È facoltà del
mutuatario richiedere la rinegoziazione dei mutui senza effetti novativi, con la
riduzione dell’ipoteca originaria, ovvero l’estinzione anticipata all’istituto
mutuante. Quest’ultimo, all’accoglimento dell’istanza, assicura al
mutuatario la ricontrattazione con il beneficio della attualizzazione delle rate
di concorso non ancora scadute. Il contributo in conto interessi già
accreditato agli istituti mutuanti in forma attualizzata ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985, sarà comunque
riconosciuto al mutuatario nella misura residuata a suo credito. Per i suddetti
contratti, il periodo vincolativo della destinazione d’uso dei beni immobili
oggetto del finanziamento è stabilito in cinque anni. Il valore massimo del
tasso da prendere in considerazione, nella procedura di attualizzazione o di
ricontrattazione, è quello di riferimento, vigente per le operazioni a lungo
termine al momento dell’estinzione anticipata o della ricontrattazione del
mutuo».
2. Per le operazioni di finanziamento in essere della
Cassa per la formazione della proprietà contadina e per i finanziamenti
concessi ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700, e successive
modificazioni, per i quali sia iniziato il periodo di ammortamento, il tasso e
le condizioni applicati, a valere sulle rate di ammortamento in scadenza
successivamente al 1º gennaio 1999, sono quelli stabiliti per le nuove
operazioni.
3. A favore delle imprese di cui al comma 3 dell’articolo
5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, come sostituito dal comma
1 del presente articolo, e di quelle agroalimentari danneggiate da avversità
atmosferiche dichiarate eccezionali a decorrere dal 1990, ai sensi delle leggi
15 ottobre 1981, n. 590, e 14 febbraio 1992, n. 185, è prorogato di
ventiquattro mesi il pagamento delle rate in scadenza dovute per il rimborso
delle esposizioni debitorie relative all’esercizio dell’attività aziendale
e sono sospese per il medesimo periodo le procedure di riscossione delle rate
già scadute e non pagate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il tasso di interesse rinegoziato si applica anche alle rate prorogate.
4. Le rate già assistite dal concorso pubblico nel
pagamento degli interessi conservano l’agevolazione anche nel periodo di
proroga e di sospensione. L’onere finanziario è coperto dalle economie
accertate nella rinegoziazione dei tassi e comunque nel limite di queste, senza
ulteriore onere per il bilancio dello Stato.
5. Le regioni possono deliberare il consolidamento delle
posizioni debitorie delle aziende di cui al comma 3 scadute e non pagate, già
assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite delle
economie derivanti dalla rinegoziazione dei tassi, senza oneri ulteriori a
carico dei bilanci regionali. La durata delle operazioni di consolidamento è
variabile in relazione alle disponibilità finanziarie.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali, emana con proprio decreto le norme di attuazione del presente
articolo.
Art. 129.
(Emergenze nel settore agricolo e zootecnico)
1. Per fare fronte alle emergenze determinatesi nel
settore agricolo e zootecnico a seguito delle malattie e della crisi di mercato
da esse determinata, con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità per l’attivazione degli interventi
in base ai seguenti tetti di spesa:
a) interventi
strutturali e di prevenzione negli allevamenti degli ovini colpiti dalla
malattia della «lingua blu»: lire 15 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) interventi
strutturali e di prevenzione dalla encefalopatia spongiforme bovina negli
allevamenti anche con riguardo al sostegno dei sistemi di tracciabilità,
nonché delle razze da carne italiana e delle popolazioni bovine autoctone: lire
10 miliardi per il 2001 e 20 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
c) interventi strutturali
e di prevenzione negli impianti avicoli e di fauna selvatica colpiti dall’influenza
aviaria: lire 20 miliardi per il 2001 e 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
d) interventi strutturali
negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata: lire 20 miliardi per il
2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
e) interventi per
fronteggiare gli eventi eccezionali conseguenti alla grave crisi di mercato
degli agrumi: lire 6 miliardi per il 2001 e 25 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
f) interventi strutturali
negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia della sharka: lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
2. All’articolo 1 del decreto-legge 4 febbraio
2000, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000,
n. 79, il quarto periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «Gli
acquirenti, in luogo della materiale trattenuta del prelievo supplementare sul
prezzo del latte, possono avvalersi di idonee garanzie immediatamente esigibili
con i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pena le sanzioni previste dall’articolo 11, comma 2, della legge 26
novembre 1992, n. 468, e l’eventuale revoca del riconoscimento di primo
acquirente, ferma restando la responsabilità dello stesso per il versamento del
prelievo».
Art. 130.
(Modifiche alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, ed
altre disposizioni in materia di consorzi agrari)
1. Alla legge 28 ottobre 1999, n. 410, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4,
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale è tenuto ad inviare una informativa semestrale al
Ministero delle politiche agricole e forestali sulla gestione dei consorzi
agrari, anche ai fini di cui all’articolo 11»;
b) all’articolo 8,
comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi di cui al
presente comma sono calcolati: fino al 31 dicembre 1995 sulla base del tasso
ufficiale di sconto maggiorato di 4,40 punti, con capitalizzazione annuale; per
gli anni 1996 e 1997 sulla base dei soli interessi legali».
2. I trattamenti recante sussidi al reddito per i
lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari possono essere prorogati nel limite
massimo di lire 30 miliardi, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto
del Minitero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 31 dicembre 2001.
Capo XX
INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI INFRASTRUTTURE VIARIE
Art. 131.
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di
applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)
1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe
e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il
Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori
ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli
articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese
aventi sede all’estero o loro controllate; può altresì autorizzare la
società Ferrovie dello Stato Spa e le aziende in concessione ad effettuare
operazioni in leasing per l’approvvigionamento d’uso di materiale
rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si
applicano per la parte concernente l’infrastruttura ferroviaria e cessano di
applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato Spa
delibera le conseguenti modifiche statutarie.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, fatto
comunque salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito dalla legge 29 gennaio
1994, n. 78, e successive modificazioni, ai lavori di costruzione di cui
all’articolo 2, lettera h), della legge 17 maggio 1985, n. 210,
come modificata dall’articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 98, non ancora
iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui
corrispettivi ancorché determinabili non siano stati ancora definiti, e alle
connesse opere di competenza della società Ferrovie dello Stato Spa, si
applica, in conformità alla vigente normativa dell’Unione europea, la
disciplina di cui alle leggi 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e 18 novembre 1998, n. 415, nonché al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni. Sono
revocate le concessioni per la parte concernente i lavori di cui al presente
comma rilasciate alla TAV Spa dall’ente Ferrovie dello Stato il 7 agosto 1991
e il 16 marzo 1992, ivi comprese le successive modificazioni e integrazioni, ad
eccezione di quelli per i quali sia stata applicata o sia applicabile la
predetta normativa di cui alle leggi n. 109 del 1994, e successive
modificazioni, e n. 415 del 1998, e al decreto legislativo n. 158 del
1995, e successive modificazioni. La società Ferrovie dello Stato Spa provvede,
direttamente o a mezzo della TAV Spa, all’accertamento e al rimborso, anche in
deroga alla normativa vigente, degli oneri relativi alle attività preliminari
ai lavori di costruzione, oggetto della revoca predetta, nei limiti dei costi
effettivamente sostenuti alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei
lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano
approvati nella conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il
contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze
connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei
trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge istituisce l’Osservatorio permanente
per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria,
composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei
trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro
medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione
Piemonte, dalla TAV Spa e dal General Contractor affidatario della
progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta
alcun compenso. I servizi di segreteria dell’Osservatorio sono assicurati dal
Ministero dei trasporti e della navigazione nell’ambito delle ordinarie
dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si
applicano le disposizioni del comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione alle convenzioni stipulate tra le aziende
ferroviarie in concessione ed in gestione commissariale governativa e i soggetti
esecutori, per la realizzazione degli interventi di ammodernamento e
potenziamento finanziati con la legge 22 dicembre 1986, n. 910, non
possono essere sottoscritti atti integrativi se non relativi a progetti
esecutivi già approvati a tale data. A decorrere dalla medesima data possono
essere autorizzate ed approvate solo perizie di variante in corso d’opera
secondo quanto previsto dall’articolo 25 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni. Per le opere da finanziare con le
risorse che si rendono disponibili per effetto del primo e del secondo comma
sono revocate le concessioni e le aziende procederanno ad espletare gare d’appalto
per l’affidamento dei lavori secondo la normativa vigente.
5. Tutte le operazioni di ristrutturazione della
società Ferrovie dello Stato Spa effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2000 in
esecuzione delle direttive comunitarie 91/440/CEE, 95/18/CE e 95/19/CE, così
come recepite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998,
n. 277, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, nonché della direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1999, sono effettuate in regime di
neutralità fiscale e pertanto escluse da ogni imposta e tassa. Gli eventuali
maggiori valori realizzati o iscritti, in conseguenza delle predette operazioni,
nei bilanci delle società interessate non sono riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 132.
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
1. L’articolo 12 della legge 12 agosto 1982,
n. 531, è abrogato.
2. La garanzia dello Stato sui mutui contratti e le
obbligazioni emesse dalle società per azioni concessionarie per la costruzione
e l’esercizio di autostrade di cui all’articolo 3 della legge 24 luglio
1961, n. 729, e successive modificazioni, deve intendersi riconosciuta solo
per quei periodi nei quali è risultata prevalente la partecipazione pubblica e
per quelli in cui tale prevalenza è venuta temporaneamente a mancare a causa
delle trasformazioni o modificazioni di istituti di credito soci conseguenti
alla applicazione della legge 30 luglio 1990, n. 218, nei limiti delle
disponibilità di bilancio del Fondo centrale di garanzia.
3. In sede di revisione delle concessioni autostradali,
ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, il
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, è autorizzato a consentire, nel
rispetto dei princìpi di diritto comunitario, senza oneri per lo Stato, la
rimodulazione dei debiti conseguenti ad interventi in qualsiasi epoca
effettuati, con eventuali aumenti controllati delle tariffe e con una
determinazione negoziata degli interessi, dal Fondo centrale di garanzia.
Capo XXI
INTERVENTI PER LA CONTINUITÀ TERRITORIALE CON LA SICILIA
Art. 133.
(Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane)
1. È concesso alle piccole e medie imprese agricole,
estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento
operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di
distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d’imposta, per le
spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei limiti
stabiliti dall’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo è
concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti
dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante
territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento
complessivo di cui al comma 2 è riservato al contributo per le spese di
trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale è diminuita del 5 per
cento per ciascun anno.
2. L’attuazione delle disposizioni di cui al comma
1 è affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro
delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente
della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalità per il
trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l’entità
del cofinanziamento regionale dell’agevolazione di cui al presente articolo,
che non dovrà comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale.
L’onere complessivo per il bilancio dello Stato non può superare l’importo
di lire 25 miliardi per l’anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno
2002.
Art. 134.
(Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia)
1. È assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l’anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale è erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovrà essere inferiore al 30 per cento del contributo statale.
Art. 135.
(Continuità territoriale per la Sicilia)
1. Al fine di realizzare la continuità territoriale
per la Sicilia, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e
della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dispone con proprio decreto:
a) l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti
nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori
siciliane in conformità alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai
commi 2 e 3;
b) qualora nessun
vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio
pubblico, una gara di appalto europea per l’assegnazione delle rotte tra gli
scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal
Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi.
3. La conferenza di servizi di cui al comma 2
definisce i contenuti dell’onere di servizio in relazione:
a) alle
tipologie e ai livelli tariffari;
b) ai
soggetti che usufruiscono di agevolazioni;
c) al numero
dei voli;
d) agli orari
dei voli;
e) alle
tipologie degli aeromobili;
f) alla
capacità dell’offerta;
g) all’entità
dell’eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello
Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea.
4. Qualora nessun vettore accetti l’imposizione
degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il
Ministro dei trasporti e della navigazione, d’intesa con il Presidente della
regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure
previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h),
del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992.
5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione
di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte
tra gli scali siciliani e nazionali è comunicata all’Unione europea.
6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico
accettati dai vettori conseguentemente all’esito della gara di appalto di cui
al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l’anno 2001 e lire 100
miliardi a decorrere dall’anno 2002.
7. L’entità del cofinanziamento regionale alle
agevolazioni di cui al presente articolo non potrà essere inferiore al 50 per
cento del contributo statale.
Art. 136.
(Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea)
1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le
diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei
trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l’imposizione di
oneri di pubblico servizio in conformità alle disposizioni del regolamento
(CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui
all’obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del
21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare
una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette
regioni.
2. I contenuti dell’onere di pubblico servizio di
cui al comma 1 sono determinati secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo
36 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 137.
(Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia)
1. Alla regione Sicilia è assegnato un limite di
impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a
un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a:
a) contenere
i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese;
b) fronteggiare
la crisi del settore agrumicolo;
c) sostenere
iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione,
estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi.
Capo XXII
INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE, DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO,
DI TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
Art. 138.
(Disposizioni relative a eventi calamitosi)
1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme
dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria
posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, a prescindere dall’avvenuta
presentazione di qualsiasi istanza, versando l’ammontare dovuto a titolo di
capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre
2001.
2. Dalle somme dovute ai sensi del comma 1, sono
scomputati i versamenti già eseguiti a titolo di capitale e di interessi.
3. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere
versate fino ad un massimo di dieci rate semestrali, di pari importo, con l’applicazione
degli interessi legali. La prima rata deve essere versata entro il termine di
cui al comma 1.
4. Le somme dovute, anche sulla base delle dichiarazioni
presentate, dai contribuenti di cui al comma 1 e non versate, sono recuperate
mediante iscrizione in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno
successivo alla scadenza dell’ultima rata utile.
5. Alla procedura di cui ai commi da 1 a 4 non si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 11 della legge 7 agosto
1997, n. 266.
6. Le modalità di versamento delle somme di cui al
comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero delle finanze.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano
anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalità di
versamento sono fissate dagli enti impositori.
8. I soggetti residenti alla data delle calamità di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni
principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di
sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale e permangono in questa
condizione all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 9,
possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 5 della citata
legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle
Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per
le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a
fronteggiare gli eventi calamitosi.
9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni
di cui al comma 8 devono presentare domanda al distretto militare di
appartenenza al momento dell’arruolamento ovvero, in caso di avvenuto
arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga
dello stato di emergenza. Se il soggetto è alle armi, la domanda deve essere
presentata ai rispettivi Comandi di corpo. I comandi militari competenti, sulla
base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato,
delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, assegnano,
previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalità
richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i
previsti interventi. Per il vitto e l’alloggio di tali soggetti si provvede
tenendo conto della ricettività delle caserme e della disponibilità dei
comuni, nonché autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso
le rispettive abitazioni. L’assegnazione dei militari di leva alle
amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni
dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di
ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di
assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con
proprio decreto, può sospendere temporaneamente la applicazione delle
disposizioni del comma 8 ovvero di quelle sul servizio di leva recate da norme
di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi
calamitosi.
11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell’articolo 1-ter
del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive
modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate
dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze
connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30
giugno 2001.
12. Nell’ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999,
n. 226, i termini previsti dal decreto del Ministro dell’interno delegato
per il coordinamento della protezione civile 28 settembre 1998, n. 499,
già prorogati con l’articolo 5, comma 2, dell’ordinanza del Ministro dell’interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.
13. Al fine di consentire il recupero delle minori
entrate dell’imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti
dal sisma del 1998 nell’area del Lagonegrese-Senisese, è concesso, per il
2001, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalità di cui
agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226.
14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai
sensi dell’articolo 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in
denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità
pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati,
eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si
intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in
denaro effettuate nell’anno precedente.
15. Il Magistrato per il Po può utilizzare gli enti
locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul
territorio di competenza.
16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle
province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti
per le calamità naturali di livello b) di cui all’articolo 108 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il
sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, è istituito il
«Fondo regionale di protezione civile». Il Fondo è alimentato per il triennio
2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui
versamento è subordinato al versamento al Fondo stesso da parte di ciascuna
regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate
accertate nell’anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso
complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente,
al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate
su un conto corrente di tesoreria centrale denominato «Fondo regionale di
protezione civile». L’utilizzo delle risorse del Fondo è disposto dal
Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, d’intesa con il direttore dell’Agenzia di protezione civile e con
le competenti autorità di bacino in caso di calamità naturali di carattere
idraulico ed idrogeologico, ed è comunicato tempestivamente alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
17. In sede di prima applicazione per il triennio
2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16 è assicurato
mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997,
n. 59, per l’importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con
corrispondente riduzione delle somme indicate all’articolo 57, comma 6, della
presente legge.
18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l’Ente
nazionale per le strade (ANAS) è tenuto a riservare la somma di lire 600
miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di
ripristino della viabilità statale nelle regioni danneggiate dagli eventi
alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali è
intervenuta, da parte del Consiglio dei ministri, la dichiarazione dello stato
di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. A valere su tali somme, l’ANAS provvede anche alle prime opere
necessarie d’intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei
versanti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la
instabilità rappresenti un pericolo per la circolazione.
Art. 139.
(Differimento dei termini e altre disposizioni per la
ultimazione dei lavori nelle zone colpite dalla catastrofe del Vajont)
1. I termini per la ultimazione dei lavori previsti
dall’articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 190, sono differiti al 31
dicembre 2001 anche per quegli assegnatari la cui pratica contributiva sia già
stata oggetto di formale revoca alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. I contributi previsti dai commi primo, secondo,
terzo, sesto e settimo dell’articolo 4 della legge 4 novembre 1963,
n. 1457, e successive modificazioni, possono essere concessi, anche in
unica soluzione, a richiesta di tutti i comproprietari anche nel caso di
rinuncia alla ricostruzione su aree rese disponibili dallo Stato, sino alla
concorrenza delle spese sostenute da dimostrare con idonei documenti fiscali.
3. I provvedimenti di assegnazione definitiva delle aree
già assegnate in via provvisoria agli aventi diritto dovranno essere definiti
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso inutilmente tale termine l’assegnazione dell’area, già provvisoria,
diventa definitiva.
4. Per garantire l’erogazione di contributi necessari
per la ricostruzione delle abitazioni, nonché per il completamento della
ricostruzione dei centri abitati di Erto, Casso e Vajont, di cui alla legge 4
novembre 1963, n. 1457, è autorizzato, per l’anno 2001, a favore del
Ministero dei lavori pubblici, lo stanziamento di lire 10 miliardi.
Art. 140.
(Riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia)
1. Al fine di consentire il riordino fondiario nelle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni, già prorogate dall’articolo 1 della legge 23 gennaio 1992, n. 34, e dall’articolo 3, comma 157, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 2003. I termini stabiliti per il compimento delle procedure sono prorogati, in via di sanatoria, al 31 dicembre 2003 per le amministrazioni comunali che abbiano avviato le procedure previste per i piani di ricomposizione parcellare ai sensi delle citate disposizioni.
Art. 141.
(Patrimonio idrico nazionale)
1. Al fine di assicurare il recupero di risorse
idriche disponibili in aree di crisi del territorio nazionale e per il
miglioramento e la protezione ambientale, mediante eliminazione di perdite,
incremento di efficienza della distribuzione e risanamento delle gestioni, nonché mediante la razionalizzazione e il completamento di opere e di
interconnessioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede alla concessione, ed alla conseguente erogazione direttamente
agli istituti mutuanti, di contributi pari agli oneri, per capitale ed
interessi, di ammortamento di mutui o altre operazioni finanziarie che i
seguenti soggetti sono autorizzati a contrarre in rapporto alle rispettive quote
di limiti di impegno quindicennali con decorrenza dagli anni 2002 e 2003:
a) Consorzio Ovest
Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese, per la quota di lire 8
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
b) Consorzio
Irrigazione Est Sesia di Novara, per la quota di lire 8 miliardi per ciascuno
degli anni 2002 e 2003;
c) Canale
Emiliano-Romagnolo, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
d) Ente Irriguo
Umbro-Toscano, per la quota di lire 7,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003;
e) Complessi Irrigui
della Campania Centrale e Piana del Sele, per la quota di lire 4 miliardi per
ciascuno degli anni 2002 e 2003;
f) Ente per lo sviluppo
dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia,
per la quota di lire 4,5 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003;
g) Sistema Lentini,
Simeto e Ogliastro, per la quota di lire 3,5 miliardi per ciascuno degli anni
2002 e 2003;
h) Consorzio di bonifica
Medio Astico Bacchiglione, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli
anni 2002 e 2003;
i) Consorzi di bonifica
dell’oristanese, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 2002
e 2003;
l) Consorzio bacini del
Trebbia e del Tidone, per la quota di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni
2002 e 2003.
2. Gli enti indicati al comma 1 presentano entro il
31 dicembre 2001 progetti esecutivi e cantierabili per la realizzazione delle
opere necessarie al recupero di risorse idriche. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica provvede alla revoca della concessione
degli enti inadempienti a ripartire le connesse risorse tra i rimanenti.
3. Per assicurare altresì il perseguimento delle
finalità di cui al comma 2 nelle restanti aree del territorio nazionale, sono
autorizzati gli ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi
per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali per la concessione di contributi
pluriennali per la realizzazione degli interventi da parte dei soggetti
interessati.
4. Per l’adempimento degli obblighi comunitari in
materia di fognatura, collettamento e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e
32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive
modificazioni, le autorità istituite per gli ambiti territoriali ottimali di
cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, ovvero, nel caso in
cui queste non siano ancora operative, le province, predispongono, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed attuano un
programma di interventi urgenti, a stralcio e con gli stessi effetti di quello
previsto dall’articolo 11, comma 3, della medesima legge 5 gennaio 1994,
n. 36. Ove le predette autorità e province risultino inadempienti, sono
sostituite, anche ai sensi dell’articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 152 del 1999, come modificato dall’articolo 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 258, dai presidenti delle giunte regionali, su delega
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 142.
(Fondo per il finanziamento dei piani stralcio di assetto idrogeologico)
1. Per gli interventi relativi al finanziamento delle
opere previste dai piani stralcio di assetto idrogeologico, per l’individuazione
delle aree a rischio e per le relative misure di salvaguardia è istituito un
apposito fondo.
2. Ai fini di cui al comma 1, per gli anni 2002 e
2003 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi annue.
Art. 143.
(Interventi in materia di patrimonio storico-artistico)
1. Al Ministero per i beni e le attività culturali è attribuita, per l’anno 2001, la somma di lire 100 miliardi aggiuntiva rispetto a quanto disposto dall’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La predetta somma è attribuita con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attività culturali, per il recupero e la conservazione dei beni culturali archeologici, storici, artistici, archivistici, delle librerie storiche, delle biblioteche e dei beni librari.
Capo XXIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art. 144.
(Limiti di impegno)
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e
dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno
di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l’anno
terminale ivi indicati.
2. Il comune di Venezia è autorizzato a destinare
parte del ricavato dei mutui contratti utilizzando le quote di limiti di impegno
ad esso attribuite per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia ai sensi dell’articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, alla copertura dei costi aggiuntivi derivanti dalla perdurante
inagibilità del Teatro «La Fenice», mediante trasferimento da effettuare alla
Fondazione Teatro La Fenice di Venezia fino ad un importo massimo di lire 4,5
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
3. Per le finalità di sviluppo da parte dell’industria
a tecnologia avanzata, ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 421, di sistemi ad architettura complessa, ritenuti tecnologicamente
prioritari dal Comitato di cui all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1985,
n. 808, e per l’acquisizione degli stessi al Ministero della difesa
secondo le procedure di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 23
settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
novembre 1994, n. 644, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di
lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e di lire 42 miliardi a decorrere
dall’anno 2003.
4. Per il completamento degli interventi urgenti a
seguito degli eventi sismici e idrogeologici avvenuti tra il settembre 1997 e l’agosto
2000, esclusi gli eventi sismici delle regioni Marche e Umbria, e per i quali è
intervenuta da parte del Consiglio dei ministri la dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con
contributi quindicennali ai mutui che le regioni stipulano mediante un limite di
impegno di lire 35 miliardi decorrente dall’anno 2002, da ripartire da parte
del medesimo Dipartimento tra le regioni interessate in base alle esigenze. Per
disciplinare gli interventi infrastrutturali di emergenza e a favore dei
soggetti privati danneggiati sono emanate ordinanze ai sensi dell’articolo 5
della citata legge n. 225 del 1992, d’intesa con le regioni interessate.
5. Per fronteggiare le esigenze derivanti da eventi
calamitosi o da eccezionali avversità atmosferiche verificatisi nell’anno
2000 sul territorio nazionale, nelle zone definite dalle ordinanze del Ministro
dell’interno delegato per il coordinamento della protezione civile, il
Dipartimento della protezione civile provvede con le modalità e le procedure di
cui al comma 4 ed è autorizzato a concorrere con contributi in favore delle
regioni che contraggono mutui allo scopo. A tale fine, in aggiunta alle risorse
già a disposizione del Dipartimento medesimo, sono autorizzati due limiti di
impegno quindicennali: di lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2001 e di
lire 100 miliardi decorrente dall’anno 2002. Per gli interventi nelle zone
colpite dall’alluvione in Calabria nei mesi di settembre e ottobre 2000 sono
inoltre autorizzati due limiti di impegno quindicennali di lire 10 miliardi a
decorrere dall’anno 2002 e di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2003.
6. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al
terremoto della Campania di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 116, è
autorizzato un limite di impegno quindicennale decorrente dall’anno 2002 di
lire 1 miliardo. Per la prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto
di Foggia di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, la regione Puglia è
autorizzata a contrarre mutui assistiti da contributo statale, da erogare
tramite il Dipartimento della protezione civile, pari ad un limite di impegno
quindicennale di lire 2 miliardi, decorrente dall’anno 2002. Per la
prosecuzione degli interventi conseguenti al terremoto di cui al decreto-legge
26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1984, n. 363, è autorizzato un limite d’impegno quindicennale
decorrente dall’anno 2002 di lire 1 miliardo, ai fini della stipula di un
mutuo da parte della regione Lazio, su indicazione del Dipartimento della
protezione civile.
7. Al fine di garantire il miglioramento della
viabilità e dei trasporti, sono attribuiti all’ANAS stanziamenti destinati
alle seguenti iniziative, nei limiti finanziari indicati:
a) strada
trans-polesana: lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000
milioni per l’anno 2003;
b) pedemontana-lombarda:
lire 30.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e lire 40.000 milioni per l’anno
2003;
c) ionica: lire 10.000
milioni per l’anno 2001, lire 20.000 milioni per l’anno 2002, e lire 30.000
milioni per l’anno 2003;
d) tirreno-adriatica
(strada statale n. 652): lire 20.000 milioni per gli anni 2001 e 2002, e
lire 30.000 milioni per l’anno 2003;
e) collegamento aeroporto
Malpensa 2000, strade statali n. 32 e n. 527; lire 10.000 milioni per
gli anni 2001, 2002 e 2003;
f) strada trasversale “Delle
Serre“, in provincia di Vibo Valentia: lire 10.000 milioni per l’anno 2002 e
lire 10.000 milioni per l’anno 2003;
g) strada a scorrimento
veloce Caltanissetta-Gela: lire 5.000 milioni per l’anno 2002 e lire 10.000
milioni per l’anno 2003.
8. Per il completamento della dorsale appenninica
Atina-Isernia, tronco Atina-confine della regione Lazio, è attribuita alla
provincia di Frosinone la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003.
9. Per interventi relativi al miglioramento del nodo
stradale Venezia-Mestre è autorizzata per l’anno 2001 l’erogazione di lire
2.000 milioni a favore della provincia di Venezia.
10. Per interventi relativi alla superstrada Noce
Rivello-Colla Maratea nella regione Basilicata è autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per il 2001 e di lire 2.000 milioni per il 2002. Nell’ambito
degli interventi per la risoluzione dei problemi della viabilità dell’area
centrale veneta la regione Veneto è autorizzata a contrarre mutui quindicennali
con onere per capitale ed interessi a carico del bilancio dello Stato. A tal
fine è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 7 miliardi a
decorrere dal 2002.
11. L’ANAS è inoltre autorizzato, nell’ambito delle
risorse esistenti, a contrarre mutui quindicennali assistiti da contributi
erariali, nei limiti finanziari indicati:
a) strada Termoli-San
Vittore, A1-A14: lire 3.000 milioni per l’anno 2002 e lire 4.000 milioni per l’anno
2003;
b) strada
Ragusa-Catania: lire 3.000 milioni per gli anni 2002 e 2003.
12. Per la progettazione definitiva del raddoppio
dell’intero tracciato, con priorità per la nuova galleria di valico, della
linea ferroviaria Parma-La Spezia (Pontremolese), è autorizzata la spesa di
lire 4.000 milioni nell’anno 2002 e di lire 5.000 milioni nell’anno 2003.
13. Sono autorizzati limiti di impegno quindicennali
di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 2002 e di lire 1 miliardo a decorrere
dall’anno 2003, in corrispondenza dei mutui che la regione Sicilia stipulerà
per il completamento della ferrovia Siracusa-Ragusa-Gela.
14. Per la realizzazione della strada medio
Adriatico-medio Tirreno (adeguamento strada statale n. 4, Salaria) sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 7 miliardi a decorrere dall’anno
2002 e di lire 9 miliardi a decorrere dall’anno 2003; è altresì autorizzata
la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 2001-2003.
15. Al fine di assicurare il finanziamento del programma
triennale di intervento contenuto nel piano di bacino adottato dall’autorità
di bacino del fiume Arno, secondo le procedure previste dagli articoli 17 e 18
della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché al fine della realizzazione di
interventi urgenti per la difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, le
regioni che insistono sul bacino dell’Arno sono autorizzate a contrarre mutui
con ammortamento a carico del bilancio dello Stato pari a un limite di impegno
quindicennale di lire 2 miliardi a decorrere dall’anno 2002 e un limite di
impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno 2003.
16. Per interventi infrastrutturali di collegamento con
la Val d’Aosta, è concesso alla comunità montana Valsesia un limite di
impegno quindicennale di lire 3 miliardi decorrente dall’anno 2002, da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
17. È autorizzato un limite di impegno quindicennale di
lire 20 miliardi annue a decorrere dal 2002 e di lire 15 miliardi annue a
decorrere dal 2003 destinato alla copertura finanziaria di un programma
finalizzato all’avvio della gestione del servizio idrico integrato di cui alla
legge 5 gennaio 1994, n. 36, attraverso il finanziamento di interventi
diretti con particolare riguardo all’ottimizzazione dell’uso idropotabile di
invasi artificiali e di reti. Gli interventi sono riferiti a progetti compresi
nel programma e nel piano finanziario di cui all’articolo 11, comma 3, della
citata legge n. 36 del 1994, approvati dal soggetto competente per l’ambito
territoriale ottimale, individuato ai sensi dell’articolo 9 della medesima
legge n. 36 del 1994, per i quali il soggetto gestore si impegna ad
anticipare almeno il 30 per cento dell’investimento necessario. Le richieste
di finanziamento sono predisposte dalle regioni interessate ed indicano i
benefici prodotti sulla dinamica tariffaria contemplata nel piano dell’ambito
territoriale ottimale. Il finanziamento delle opere, a valere sugli stanziamenti
di cui al presente comma, è approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l’Unità
tecnica-finanza di progetto di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
18. Per il cofinanziamento di interventi per alloggi e
residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 338, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, al fine di consentire la contrazione di mutui con la Cassa depositi
e prestiti. Gli interventi di cui alla stessa legge possono essere effettuati
anche da fondazioni e istituzioni senza scopo di lucro operanti nel settore del
diritto allo studio.
Art. 145.
(Altri interventi)
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 18 giugno
1998, n. 194, dopo le parole: «con tributo dodecennale», le parole: «del
10 per cento della spesa di investimento, nel limite» sono sostituite dalle
seguenti: «per la spesa di investimento, per un importo».
2. Le infrastrutture ferroviarie delle aziende
concessionarie ed in regime di gestione commissariale governativa, per le quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati conclusi
specifici accordi di programma, nei termini e nei modi previsti dall’articolo
8, comma 6-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera d) decreto legislativo 20
settembre 1999, n. 400, sono trasferite, a titolo gratuito, in proprietà
alla società Ferrovie dello Stato Spa.
3. La legge 5 luglio 1964, n. 548, recante la
concessione di un contributo annuo a favore dell’Istituto per la contabilità
nazionale, e la legge 29 novembre 1961, n. 1329, relativa alla concessione
di un contributo annuo alla Fondazione per lo sviluppo degli studi sul bilancio
statale, sono abrogate.
4. Per il finanziamento di programmi interforze ad
elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa nel contesto
dell’Unione europea, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi annue a
decorrere dall’anno 2001, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero della difesa.
5. I progetti nel settore spaziale con particolari
ricadute commerciali sono individuati dal Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministero della difesa. Per
tali progetti il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
concede finanziamenti con le modalità e nelle misure di cui alla legge 24
dicembre 1985, n. 808, allo scopo utilizzando la quota degli stanziamenti
definita dal CIPE nel quadro delle disponibilità di cui alla citata legge
n. 808 del 1985.
6. Per le finalità previste dall’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernenti la concessione di
contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa di
lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, finalizzata all’acquisto
o alla trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici, a
metano e a GPL, di biciclette a pedalata assistita, nonché all’istallazione
sui veicoli a benzina esistenti di un impianto di alimentazione a metano o GPL
secondo definizioni adottate con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. All’articolo 20, primo comma, del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «Gli autoveicoli» sono
inserite le seguenti: «, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro
ruote,».
8. All’articolo 4, comma 19, primo periodo, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: «tipologie di autoveicoli a
minimo impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «tipologie di
veicoli a minimo impatto ambientale»; dopo le parole: «nel territorio dei
comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti» sono inserite le
seguenti: «, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono
presenti aree marine protette, nonché dei comuni che fanno parte delle aree
naturali protette iscritte nell’elenco ufficiale di cui alla deliberazione del
Ministro dell’ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997».
9. Per le finalità previste dall’articolo 6 della
legge 31 marzo 1998, n. 73, concernenti il programma di metanizzazione
della Sardegna, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l’anno 2001.
Al fine di evitare che le imprese interessate, a causa dei ritardi nella
notifica alla Commissione delle Comunità europee, perdano i benefici previsti
dalla citata legge n. 73 del 1998 per l’esercizio 2000, il credito di
imposta maturato e non compensato nello stesso esercizio è compensabile nel
corso dell’esercizio 2001 secondo le modalità previste dalla stessa legge.
10. Per fare fronte alle esigenze connesse all’avvio
del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’articolo 1
della legge 17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al
funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici ed al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del
fondo previsto dal comma 7 del predetto articolo 1 è incrementata di lire 30
miliardi, per una autorizzazione complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue
a decorrere dall’anno 2001. Tali risorse potranno altresì cofinanziare anche
i costi di funzionamento dei predetti nuclei relativamente ai compensi per gli
esperti interni ed esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota
del predetto fondo sarà destinata al finanziamento delle attività di raccordo,
indirizzo e coordinamento della rete da parte del nucleo di valutazione e
verifica del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
11. Ai fini della trasformazione in società per azioni
dell’Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) ai sensi delle
leggi 21 dicembre 1996, n. 665, e 17 maggio 1999, n. 144,
si applica l’articolo 45, comma 25, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
12. I dipendenti dell’ENAV, aventi diritto all’indennità
di buonuscita alla data del 31 dicembre 2000, possono optare per il mantenimento
del trattamento di fine servizio secondo le regole per loro vigenti alla
medesima data.
13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il
potenziamento dell’attività sportiva è autorizzata la concessione al CONI
medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l’anno 2001
di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nell’anno 2001
e nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l’addestramento
e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i quattordici ed i
diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell’articolo 33 del regolamento
interno della Federazione italiana gioco calcio «giovani di serie», alle
società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che
stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti,
per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un
milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito
di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire
dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del
3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di
competenza. È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del
ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o
provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto
professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente
comma.
14. Per le stesse finalità di cui al comma 13 è
autorizzata la concessione alla Cassa di previdenza per l’assicurazione degli
sportivi della somma di lire 15 miliardi per l’anno 2001. L’erogazione è
preceduta da una verifica, effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sulle risultanze contabili e sulle prospettive
finanziarie della stessa Cassa, da completare entro il 30 giugno 2001.
15. Per consentire lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali agli enti di promozione sportiva sono destinate lire 10 miliardi
per il potenziamento e finanziamento dei programmi relativi allo sport sociale
per l’anno 2001.
16. Per la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva delle persone disabili è autorizzata la concessione alla Federazione
italiana sport disabili (FISD) di un contributo straordinario di lire 500
milioni per l’anno 2001.
17. A decorrere dall’anno 2001, sono concessi un
contributo annuo di lire 800 milioni al Club alpino italiano, per le attività
del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), e un contributo
annuo di lire 1.500 milioni complessivamente al Forum permanente per le
comunicazioni, di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, nonché al Forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni
del Mediterraneo.
18. Al comma 10 dell’articolo 27 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, nel sesto periodo, la parola: «Quaranta» è
sostituita dalla seguente «Ottantadue».
19. L’erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto
periodo, dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come
modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di
ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti
dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero,
se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi,
è erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo
conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto,
calcolato sul totale di competenza dell’anno di erogazione. Il bando di
concorso previsto dall’articolo 1, comma 1, del regolamento adottato con
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, per la
concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall’articolo
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è emanato entro il 31
gennaio di ciascun anno. È abrogata la lettera a) del comma 1 dell’articolo
2 del citato regolamento adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni
n. 378 del 1999.
20. È autorizzata l’ulteriore spesa di lire 15
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,
stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998,
n. 224.
21. Gli oneri per il completamento del programma di
metanizzazione del Mezzogiorno, di cui all’articolo 11 della legge 28 novembre
1980, n. 784, sono posti a carico delle risorse stanziate dalla presente
legge per la prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui all’articolo
1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, in misura pari a lire 150
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
22. All’articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Per le concessioni e gli affidamenti
in essere per la realizzazione delle reti e la gestione della distribuzione del
gas metano ai sensi dell’articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni, e dell’articolo 9 della legge 7
agosto 1997, n. 266, come modificato dall’articolo 28 della legge 17
maggio 1999, n. 144, il periodo transitorio disciplinato dal comma 7
decorre, tenuto conto del tempo necessario alla costruzione delle reti, decorsi
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica di concessione del contributo».
23. All’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per l’ammissibilità ai contributi di
cui all’articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come modificato
dall’articolo 28 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti titolari
di una concessione per la costruzione degli impianti e per la gestione del
servizio di distribuzione del gas sono tenuti a dare conferma ai comuni dell’esecuzione
della concessione stessa entro due mesi dalla data di pubblicazione delle nuove
tariffe di distribuzione del gas determinate dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ai sensi dell’articolo 23, comma 2. Decorso tale termine,
la concessione si intende risolta e i comuni possono procedere ad una gara per l’affidamento
ad altro concessionario, fermi restando la validità delle domande di contributo
presentate per l’ottenimento dei benefici di cui alle leggi citate e l’ammontare
dei contributi eventualmente già determinati. Nel caso di bacini di utenza non
sono ammissibili rinunce parziali da parte del concessionario. Il termine per la
presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 2001».
24. Al comma 8 dell’articolo 6 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, le parole: «al netto delle rinfuse liquide» sono sostituite
dalle seguenti: «al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide».
25. Le disponibilità del Fondo di solidarietà per
le vittime delle richieste estorsive di cui all’articolo 18 della legge 23
febbraio 1999, n. 44, e del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura
di cui all’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, possono essere
destinate per gli anni 2001 e 2002 con decreto del Ministro dell’interno,
adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per il finanziamento del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15, comma 1, della predetta legge
n. 108 del 1996.
26. Le disposizioni dell’articolo 24, commi 1, 2 e 3,
della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si
applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7
marzo 1996, n. 108. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande
di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di
decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche
alle domande di concessione dell’elargizione e del mutuo presentate dopo la
data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di
entrata in vigore del regolamento di attuazione emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi
dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande
di concessione dell’elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione
nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente,
nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora per gli
eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande
indicati dall’articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall’articolo
14 della citata legge n. 108 del 1996 siano in corso o già scaduti alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento di attuazione emanato con
decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative
istanze di concessione dell’elargizione e del mutuo, ove non siano state
tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro
centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
27. All’articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, la parola: «quinquennio» è sostituita dalla seguente:
«decennio». Tale modifica opera anche per i mutui concessi precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente alle somme
non ancora restituite dal beneficiario.
28. Il comma 3 dell’articolo 40 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è sostituito dal seguente:
«3. Entro il limite del fabbisogno
finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l’ammontare
delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella
determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle
attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti».
29. Nei commi 1, 2, 3, primo periodo, e 5 dell’articolo
40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dei corrispettivi»,
«i corrispettivi», «dei corrispettivi», «i corrispettivi di cui al comma 3
sono versati», sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «delle
contribuzioni», «le contribuzioni», «delle contribuzioni», «le
contribuzioni di cui al comma 3 sono versate». Al comma 5 del predetto articolo
40 le parole: «vengono iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «vengono
iscritte».
30. Per le regolazioni debitorie dei disavanzi delle
ferrovie concesse e in ex gestione commissariale governativa, comprensivi degli
oneri di trattamento di fine rapporto, maturati alla data del 31 dicembre 2000,
ad esclusione della società Ferrovie dello Stato Spa, e per il ripiano dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale relativi all’anno
1999, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con decreto emanato di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede nell’anno 2001 all’erogazione di lire 1.500 miliardi,
nonché di ulteriori lire 300 miliardi, in relazione agli oneri finanziari
connessi all’allineamento di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge
28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40.
31. Sui fondi delle contabilità speciali aperte presso
le sezioni di tesoreria riguardanti il versamento, da parte dei produttori, del
prelievo supplementare sulle produzioni lattiere, ai sensi del regolamento (CEE)
n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, non sono ammessi atti di
sequestro o pignoramento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Gli
atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati si considerano
inesistenti e non determinano obbligo di accantonamento da parte del tesoriere.
32. Per il finanziamento dei programmi di
riqualificazione urbana, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di lire 30
miliardi per l’anno 2001, lire 205 miliardi per l’anno 2002 e lire 295
miliardi per l’anno 2003.
33. Per il finanziamento delle iniziative relative a
studi, ricerche e sperimentazioni in materia di edilizia residenziale e all’anagrafe
degli assegnatari di abitazioni, di cui all’articolo 2, comma 63, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per il finanziamento di
interventi a favore di categorie sociali svantaggiate, di cui all’articolo 2,
comma 63, lettera c), della medesima legge, è autorizzata la spesa di
lire 80 miliardi per l’anno 2001. Per l’attuazione delle iniziative di cui
alla citata lettera b) è altresì autorizzato un limite di impegno
quindicennale di lire 80 miliardi per l’anno 2002.
34. Il Ministro della giustizia:
a) entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone l’elenco
degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione
propria e per i quali risulti necessaria o conveniente la dismissione;
b) promuove le intese
necessarie con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le
suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi
istituti;
c) può valersi, ai fini
delle acquisizioni dei nuovi istituti, degli strumenti della locazione
finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
35. Al primo comma, dell’articolo 19 della legge 30
marzo 1981, n. 119, dopo le parole: «completamenti, ampliamenti o
restauri» sono inserite le seguenti: «di edifici pubblici, nonché».
36. Per l’assegnazione dei contributi relativi all’acquisto
di macchine agricole, di cui all’articolo 17, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi nell’anno
2001, 10 miliardi nell’anno 2002 e 10 miliardi nell’anno 2003.
37. Per le attività di competenza del Ministero delle
politiche agricole e forestali, di cui all’articolo 4 della legge 23 dicembre
1999, n. 499, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi nel 2001, 75
miliardi nel 2002 e 90 miliardi nel 2003.
38. Per la realizzazione dei programmi del settore
aeronautico, di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997,
n. 266, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi nel 2001 e 225
miliardi nel 2002.
39. Il primo e il secondo comma dell’articolo 2 della
legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono sostituiti dai seguenti:
«Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla
concessione di mutui per la costruzione, la riattivazione, la trasformazione, l’ammodernamento
e l’ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per
costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative
necessarie allo sviluppo industriale, con esclusione dei lavori pubblici, nonché, per una quota fino al 20 per cento della consistenza patrimoniale del
Fondo, per il finanziamento della costruzione di alloggi di tipo popolare,
realizzati da parte degli enti previsti dall’articolo 16 del testo unico
approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e dei soggetti di cui
all’articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Salvo quanto previsto nell’ultimo comma del
presente articolo, i mutui sono ammortizzabili nel periodo massimo di quindici
anni e non possono superare il 50 per cento della spesa necessaria per la
realizzazione dei progetti finanziati; i finanziamenti per iniziative
industriali e artigiane e per attività turistico-alberghiere possono essere
concessi al 70 per cento della spesa necessaria per la realizzazione dei
progetti; le eventuali perdite sono a carico del Fondo e degli istituti
incaricati dei finanziamenti ai sensi dell’articolo 3 nella misura,
rispettivamente, dell’80 e del 20 per cento».
40. È istituito un fondo straordinario di lire 1,5
miliardi nel 2001 e lire 1,5 miliardi nel 2002, per la promozione di trasporti
marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche.
41. I diritti speciali di prelievo disciplinati dall’articolo
8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, relativi al
commercio e alla detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
estinzione, sono aumentati del 50 per cento.
42. Le autorizzazioni di spesa relative agli interventi
di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi agli interessi
ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni.
43. Per l’anno finanziario 2001 i ricavi delle
operazioni di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, concluse dall’Istituto per i servizi assicurativi del
commercio estero (SACE), detratta la quota spettante agli operatori economici
indennizzati dal SACE, affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per
essere contestualmente riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per le finalità di cui all’articolo 8, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 143 del 1998.
44. Per promuovere la presenza delle imprese italiane
nell’ambito della rassegna «Italia in Giappone 2001», di cui alla legge 10
agosto 2000, n. 252, è riconosciuto un contributo straordinario:
a) in favore del
Ministero per i beni e le attività culturali nella misura di lire 5.500 milioni
per l’anno 2001 e di lire 1.000 milioni per l’anno 2002;
b) in favore del
Ministero del commercio con l’estero al fine di finanziare le iniziative
promozionali realizzate dai consorzi alle esportazioni, nella misura di lire
4.500 milioni per l’anno 2001 e di lire 4.000 milioni per l’anno 2002.
45. Il contributo annuo previsto dall’articolo 8,
comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, è concesso nel limite dell’intensità
di aiuto autorizzata dalla Commissione delle Comunità europee. Per i progetti
ammissibili alle agevolazioni, sulla base dei criteri e delle risorse già
assegnate a ciascuna regione ai sensi del medesimo comma 3 dell’articolo 8
della legge 11 maggio 1999, n. 140, il contributo, su richiesta dell’impresa,
può essere erogato a titolo di anticipazione, purché i relativi investimenti
siano stati avviati a realizzazione, con le modalità e i criteri degli aiuti de
minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.
46. Gli impianti di cui si prevede l’ammodernamento
con i benefici di cui all’articolo 8, comma 3, della legge 21 maggio 1999,
n. 140, potranno godere, previa verifica da parte degli organi di controllo
della loro idoneità al funzionamento e della loro sicurezza, di una proroga di
un anno dei termini relativi alle scadenze temporali fissate al paragrafo 3
delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2
gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31
gennaio 1985 e riguardanti la durata della vita tecnica, le revisioni speciali e
le revisioni generali.
47. Allo scopo di potenziare l’informatica di
servizio, con specifico riferimento alle esigenze connesse alle funzioni del
giudice di pace, è disposto un finanziamento di 30 miliardi di lire per l’anno
2001.
48. Per l’avvio di interventi di tipo infrastrutturale
inerenti il canale navigabile dei Navicelli è autorizzata una spesa di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
49. Il Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica è autorizzato ad utilizzare nel 2001 una somma pari a
7 miliardi di lire per sostenere i programmi della fondazione IDIS relativi al
progetto «Città della scienza» volti, in collaborazione con le istituzioni
europee, ad incentivare le sinergie fra il Mezzogiorno d’Italia e le aree del
Mediterraneo, lo sviluppo di un polo di eccellenza sulle nuove tecnologie dell’informazione
e della comunicazione, il trasferimento tecnologico e la creazione di imprese.
50. All’articolo 30, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «da prestare
anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa» sono inserite le seguenti:
«o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a
ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica,».
51. Al fine di favorire gli investimenti nei parchi
nazionali è istituito un apposito fondo dell’ammontare di lire 20 miliardi
per ciascun anno del triennio 2001-2003. Con decreto del Ministro dell’ambiente,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione del presente
comma con la determinazione dei criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i
parchi nazionali.
52. Il programma speciale di reindustrializzazione di
cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, è integrato con la
previsione dello sviluppo di un polo di attività industriali ad alta tecnologia
nel territorio del comune di Genova. Per finanziare gli interventi previsti da
tale integrazione è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli
anni 2001, 2002 e 2003.
53. Al fine di un più adeguato utilizzo dei
finanziamenti per la preparazione del Vertice G-8 a Genova, all’articolo 1,
comma 1, della legge 8 giugno 2000, n. 149, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole:
«(G8),», sono inserite le seguenti: «nonché per quelle connesse con gli
oneri conseguenti ad eventuali ricollocazioni di attività produttive»;
b) le parole: «beni
del demanio marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «beni del demanio»;
c) le parole: «detti
beni rimangono, anche successivamente all’evento di cui al presente comma,
affidati in concessione al comune di Genova» sono sostituite dalle seguenti:
«detti beni, successivamente all’evento, ove abbiano subito un definitivo
mutamento nella destinazione d’uso, con l’aggiunta dei sedimi e dei
manufatti della Fiera del mare, sono ceduti al comune di Genova ad un prezzo
complessivo di lire un miliardo».
54. L’area demaniale di circa 56.200 metri quadrati
su piazza dell’umanità nel comune di Chiavari, è ceduta al comune di
Chiavari ad un prezzo complessivo di 300 milioni di lire.
55. Al comma 7 dell’articolo 9 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo le parole: «di concessione»
sono aggiunte le seguenti: «commisurati, questi ultimi, alla effettiva
occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario».
56. Al comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole: «dal comma 1», sono
sostituire dalle seguenti: «dai commi 1 e 2».
57. All’articolo 32, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota
pari al 5 per cento delle somme stanziate per l’attuazione del Piano è
destinata a interventi volti alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e
al miglioramento dell’impiantistica pubblicitaria sulle strade, di cui all’articolo
23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
Conseguentemente, al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3,
comma 3, sono soppresse le parole: «comunque diversi dal concessionario del
pubblico servizio»;
b) all’articolo 18,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il comune ha
facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere
servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario
e al miglioramento dell’impiantistica»;
c) all’articolo 24,
comma 2, le parole: «da lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «da lire quattrocentomila a lire tre milioni».
58. A valere sulle disponibilità di tesoreria del fondo
rotativo di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n 394, è autorizzato
il trasferimento di 100 miliardi di lire, in ragione di 50 miliardi nel 2001 e
50 miliardi nel 2002, al fondo contributi agli interessi di cui al secondo comma
dell’articolo 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, per la prosecuzione degli interventi a favore dell’esportazione
e dell’internazionalizzazione.
59. È assegnato alla regione Sardegna un contributo
dello Stato pari a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e pari a
lire 40 miliardi per l’anno 2003, per l’attuazione degli interventi del
piano per la soluzione dell’emergenza idrica.
60. Per le spese di funzionamento in relazione all’attività
degli advisors nominati per l’esame del progetto del ponte sullo
stretto di Messina è autorizzata la concessione alla società Stretto di
Messina di un contributo straordinario di lire 2 miliardi per l’anno 2001.
61. Per l’anno 2001 sono stanziate lire 50 miliardi
per investimenti nelle sedi di Autorità portuali. Con proprio decreto, da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ripartisce i
fondi fra le Autorità portuali che hanno presentato domanda documentata entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 29 della
legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso effettivo globale medio per le
medesime operazioni di cui al comma 1 del citato articolo 29 è da intendersi
come il tasso effettivo globale medio dei mutui all’edilizia in corso di
ammortamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica provvede, con proprio decreto, alle opportune integrazioni del decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22
settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26
settembre 1998, recante classificazione delle operazioni creditizie per
categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dagli intermediari finanziari.
63. La società di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 1994, n. 403, può definire gli impegni derivanti dalle
obbligazioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 2, anche mediante
transazioni con le imprese di assicurazioni, previa autorizzazione del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
64. Una parte, stabilita nella misura del 25 per cento,
del valore complessivo dei beni provenienti da reato, oggetto di confisca ai
sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, e dell’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero una parte, stabilita nella stessa misura, dei fondi provenienti
dalla loro vendita, è destinata per il triennio 2001-2003 all’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) Office for Drug Control and Crime Prevention,
per il conseguimento delle sue finalità istituzionali. L’importo complessivo
dello stanziamento è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
65. È abrogato l’articolo 11 della legge 21 febbraio
1963, n. 244.
66. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell’applicazione del
trattamento fiscale previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30, nel reddito derivante dall’utilizzazione di navi
iscritte nel registro internazionale è compresa la plusvalenza realizzata
mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta
nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo
ininterrotto di almeno tre anni.
67. Per il potenziamento delle attività ispettive, di
controllo dei traffici marittimi, nonché di prevenzione degli inquinamenti del
mare causati dal trasporto marittimo di sostanze pericolose, svolte da parte
delle Capitanerie di porto, è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, dotato di lire 5
miliardi per l’anno 2001 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
68. Per il finanziamento di opere di ampliamento,
ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad
istituti penitenziari è autorizzata la spesa di lire 60.000 milioni per l’anno
2001 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
69. Alla tabella III di cui alla legge 10 ottobre 1996,
n. 525, è aggiunta la seguente voce: «per ogni compact disc...
500.000».
70. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge 10
ottobre 1996, n. 525, è inserito il seguente:
«3-bis. Gli importi relativi ai diritti
forfettizzati di cui alle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge,
sono aggiornati periodicamente, almeno ogni cinque anni, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze».
71. Per la realizzazione delle infrastrutture per la
mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano è
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per il 2002 e di lire 50 miliardi per
il 2003.
72. Per la realizzazione di uno studio di
fattibilità della ferrovia Martigny-Aosta è autorizzata la spesa di lire 2
miliardi per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
73. Per l’eliminazione dei fattori di pericolosità e
di criticità viaria denominati «punti neri» delle strade statali 52 e 52bis
nella regione Friuli-Venezia Giulia, è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi
per l’anno 2001, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
74. All’articolo 11, comma 9, secondo periodo, della
legge 27 dicembre 1999, n. 449, come modificato dall’articolo 7, comma
17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003
finalizzata alla fruizione del credito di imposta di cui al comma 1 per l’acquisto
di beni strumentali alle attività di impresa indicate nel predetto comma
destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
individuati ai sensi del comma 1-bis del presente articolo».
75. L’infrastruttura di cui all’articolo 50, comma
1, lettera g), secondo periodo, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, può essere realizzata anche come superstrada. In tal caso sono
applicabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, il pedaggiamento e la concessione di costruzione e gestione, ferme
restando le procedure stabilite dall’articolo 10 della legge 17 maggio 1999,
n. 144. Ai fini dell’esercizio dell’opzione di cui al presente comma e
della valutazione delle alternative progettuali, finanziarie e gestionali, di
sostenibilità ambientale e di efficienza di servizio al territorio, il
Ministero dei lavori pubblici conclude entro il 31 marzo 2001 una conferenza di
servizi con il Ministero dell’ambiente, la regione Veneto, gli enti locali e
gli altri enti e soggetti pubblici interessati. Trascorso il termine predetto
senza che sia stabilita la realizzazione di una superstrada a pedaggio, riprende
la procedura di cui all’articolo 10 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
76. Per la realizzazione del secondo accesso alla città
di Amelia è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da erogare alla regione
Umbria per gli anni 2001, 2002 e 2003; per la conservazione della foresta
fossile di Dunarobba, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l’anno
2001, da erogare al comune di Avigliano Umbro; per la conservazione del campo di
concentramento di Fossoli è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo.
77. Al fine di garantire la realizzazione dei centri
visitatori e di strutture didattiche di educazione ambientale e di
sensibilizzazione ecologica presso il Parco nazionale dello Stelvio, di cui all’articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, è
autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
78. Le risorse finanziarie conferite alla società
Ferrovie dello Stato spa come contributi alla realizzazione di opere specifiche
di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30; all’articolo 3, comma 2, della legge 18 luglio 1998,
n. 194; all’articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998,
n. 354, come specificatamente ripartite dal decreto ministeriale
n. 110/I del 20 ottobre 1998; all’articolo 3, commi 5 e 7 e all’articolo
6, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 sono attribuite alla
società Ferrovie dello Stato spa in conto aumento di capitale sociale per le
finalità previste dalle medesime leggi.
79. I termini di cui all’articolo 1 del decreto-legge
27 settembre 2000, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 344, restano applicabili anche in materia di
agevolazioni postali elettorali. Gli oneri differenziali derivanti dall’agevolazione,
che rimangono a carico del Tesoro, sono rimborsabili sulla base del rendiconto
predisposto dalla società Poste italiane spa entro il limite massimo di lire 40
miliardi.
80. La disposizione dettata dall’articolo 29, comma 2,
del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito
dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213, in materia di ridenominazione in euro del valore
nominale delle azioni delle banche popolari si applica altresì alle società
cooperative autorizzate all’esercizio dell’assicurazione.
81. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di
centoventi giorni, previsti rispettivamente dall’articolo 11, comma 2, e dall’articolo
12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita al 31
ottobre 2000 dall’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 25 febbraio 2000,
n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2000,
n. 97, è ulteriormente differita al 31 ottobre 2001.
82. La carica di sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale non è incompatibile con lo
svolgimento di funzioni di amministrazione di società di capitale a
partecipazione mista, costituite, in conformità alla deliberazione CIPE del 21
marzo 1997, come soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi
previsti dal comma 203 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662.
83. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di contenere i costi di
trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla
regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di
stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce
uno schema di contratto di servizio di cui all’articolo 4 del regolamento
(CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai
vettori interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i noli in
relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore
accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto
si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati
e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio
dello Stato l’importo di lire 20 miliardi per l’anno 1999 e di lire 30
miliardi a decorrere dall’anno 2000. L’onere di compartecipazione a carico
della regione non può essere inferiore al 50 per cento del contributo
statale».
84. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto,
emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
85. Al fine di favorire la conclusione dell’iter
di risarcimento ai lavoratori coatti italiani nella Germania nazista negli anni
1943-1945, il Ministero degli interni è autorizzato ad erogare contributi per
complessive lire 1.000 milioni nel biennio 2001-2002 agli enti e associazioni
che predispongono gli atti richiesti per le procedure di risarcimento.
86. A titolo di concorso per l’attuazione dei
progetti collocati nella graduatoria dei programmi di iniziativa comunitaria
URBAN II di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici, del 19 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214
del 13 settembre 2000, viene concesso ai primi venti progetti non ammessi al
finanziamento comunitario, con procedure e modalità da definire con decreto dei
Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, un contributo fino a lire 10 miliardi, per una spesa complessiva
massima di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
87. A decorrere dall’anno 2001, il fondo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato, in favore dei soggetti
disciplinati dall’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 367, della somma di lire 10 miliardi nonché
dell’ulteriore somma di lire 15 miliardi per le specifiche finalità di cui
agli articoli 6, terzo comma, e 7 della legge 14 agosto 1967, n. 800, con
ripartizione tra le predette finalità effettuata con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali.
88. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 4
della legge 8 novembre 1991, n. 360, si applicano anche ai canali di Marano
Lagunare e di Grado.
89. All’articolo 17, comma 3, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «il regolamento
definisce i limiti e le modalità per la stipulazione», sono inserite le
seguenti: «per intero».
90. Al fine di rendere più agevole e rapida la
revisione statutaria degli enti e istituti operanti in agricoltura, per i quali
si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, e sottoposti a gestione commissariale, possono essere nominati, con
le procedure previste dalle norme vigenti, gli organi di ordinaria
amministrazione.
91. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare
entro il 28 febbraio di ogni anno è prorogato il periodo di applicazione degli
imponibili medi forfettari da applicare agli apparecchi da divertimento e
intrattenimento previsti dall’articolo 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, introdotto dall’articolo
9 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, diversi da quelli
indicati dall’articolo 38, comma 2, della presente legge, non muniti di schede
magnetiche a deconto o strumenti similari e sono determinati, con esclusione
degli apparecchi e attrazioni per bambini, i nuovi imponibili medi forfettari in
misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a lire dieci miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003.
92. I redditi di pensione estera di cui sono titolari
minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del
Belgio e per i quali sia riscontrata la malattia professionale sono equiparati
ai fini fiscali alla rendite INAIL.
93. Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha
operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di
salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto
dell’articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si
applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all’articolo 9
della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di
comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750
metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già
presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai
sensi dell’articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
94. All’insieme dei comuni sedi delle comunità
terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 è concesso un
contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi, da erogare negli anni 2002 e
2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’interno.
95. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
14, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i soggetti indicati
alla lettera f) del medesimo comma, si applica anche per le spese
sostenute nel periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2001. In questo caso la
deducibilità delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
ristrutturazione ivi indicate è consentita in quote costanti nel periodo di
imposta di sostenimento e nei tre successivi.
96. Gli atti di aggiornamento geometrico di cui all’articolo
8 della legge 1º ottobre 1969, n. 679, ed agli articoli 5 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e le denunce di
variazione di cui all’articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, resi dai soggetti di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 giugno 1990, n. 165, sono redatti conformemente alle disposizioni
di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
97. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può
autorizzare i concessionari di autostrade e trafori a destinare risorse, ai
sensi e per gli effetti e nei limiti di cui all’articolo 65 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per investimenti volti al recupero di monumenti,
edifici e manufatti di valore storico-artistico e alla valorizzazione delle aree
che costituiscono sistemi urbani e territoriali di pregio storico-culturale e
ambientale.
98. All’articolo 62, comma 1-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i fabbricati di cui al primo periodo siano concessi in uso a
dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di
lavoro nel comune in cui prestano l’attività, per il periodo d’imposta in
cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni
e spese sono integralmente deducibili».
99. All’articolo 40, comma 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si
considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all’ultimo periodo del
comma 1-bis dell’articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi
indicato».
Capo XXIV
DISPOSIZIONI IN SETTORI DIVERSI
Art. 146
(Erogazioni a favore delle emittenti televisive locali)
1. Nell’ambito degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo ed al fine di incentivare la produzione televisiva
destinata al mercato nazionale ed internazionale da parte delle emittenti
televisive locali, è stanziata la somma di lire 10 miliardi per il 2001 da
prelevare dagli stanziamenti di competenza del Ministero per i beni e le
attività culturali, secondo quanto previsto dalla legge 30 aprile 1985,
n. 163, e dall’articolo 30, comma 7, della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata entro il 30
giugno 2001 dal Ministero per i beni e le attività culturali alle emittenti
televisive locali titolari di concessione che trasmettano programmi autoprodotti,
in base ad apposito regolamento adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge dal Ministro per i beni e le attività
culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
Art. 147.
(Norme in materia di esecuzione forzata nei confronti di
pubbliche amministrazioni)
1. All’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997,
n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le
parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi
giorni»;
b) dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis. Gli atti di pignoramento e sequestro
devono essere a pena di nullità notificati presso la struttura territoriale
dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati
interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale
e il domicilio. L’ente comunque risponde con tutto il patrimonio».
Art. 148.
(Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato)
1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato sono destinate
ad iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per essere destinate alle iniziative di cui
al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentite le competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 149.
(Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale)
1. Nei confronti di coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, si fa luogo all’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale anche nel caso in cui la cancellazione dal registro degli esercenti il commercio sia stata effettuata in data successiva alla presentazione della domanda di indennizzo e comunque prima della concessione dell’indennizzo stesso.
Art. 150.
(Attività dell’Ufficio italiano dei cambi in materia di
prevenzione e contrasto della criminalità economica)
1. L’Ufficio italiano dei cambi svolge attività
consultiva nei confronti del Parlamento e del Governo in materia di prevenzione
e contrasto sul piano finanziario della criminalità economica. Allo scopo di
contribuire ad una più completa attività di prevenzione del riciclaggio, l’Ufficio
italiano dei cambi individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di
legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale
possono introdurre condizioni favorevoli all’attività di riciclaggio e li
segnala al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
alle Commissioni parlamentari competenti e al Procuratore nazionale antimafia,
esprimendo, ove ne ravvisi l’opportunità, pareri circa le iniziative da
adottare.
2. Nello svolgimento delle proprie funzioni in
materia di usura ed antiriciclaggio, l’Ufficio italiano dei cambi, anche sulla
base delle informazioni trasmesse dagli organi investigativi ai sensi dell’articolo
3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituito dall’articolo
1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisce agli
intermediari tenuti alle segnalazioni di cui all’articolo 3 dello stesso
decreto-legge indicazioni per la rilevazione di operazioni sospette.
3. Le autorità di vigilanza indicate nell’articolo 11
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, informano l’Ufficio italiano dei cambi
delle operazioni, rilevate nello svolgimento dell’attività di vigilanza,
riconducibili ad ipotesi di riciclaggio.
4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
1991, n. 197, come sostituito dall’articolo 1 del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investigativi informano
altresì» sono sostituite dalle seguenti: «Le autorità inquirenti
informano».
Art. 151.
(Costituzione delle unità di informazione finanziaria e
modifiche al decreto-legge n. 143 del 1991)
1. Per ottemperare al disposto dell’articolo 2,
comma 3, della decisione 2000/642/GAI, del Consiglio dell’Unione europea del
17 ottobre 2000, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di
informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di
informazioni, l’unità di informazione finanziaria di cui alla predetta
decisione è costituita, per l’Italia, presso l’Ufficio italiano dei cambi.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica comunica
per iscritto l’avvenuta costituzione della predetta unità al Segretario
generale del Consiglio dell’Unione europea.
2. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al
comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualora siano attinenti alla
criminalità organizzata» sono inserite le seguenti: «ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi»;
b) al
comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli organi investigativi
di cui al comma 4, lettera f), forniscono all’Ufficio italiano dei
cambi le notizie in proprio possesso necessarie per integrare le informazioni da
trasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al di fuori dei casi di cui
al presente comma, restano applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e
12 della legge 1º aprile 1981, n. 121».
Art. 152.
(Modifiche alla legge n. 217 del 1990, in materia di
patrocinio per i non abbienti)
1. Alla legge 30 luglio 1990, n. 217, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6,
comma 1, primo periodo, prima delle parole: «verificata l’ammissibilità dell’istanza»
sono inserite le seguenti: «sentito il pubblico ministero, esaminati gli atti e
i documenti da quest’ultimo prodotti, e»;
b) all’articolo 6,
comma 1, secondo periodo, prima delle parole: «depositato nella cancelleria del
giudice» sono inserite le seguenti: «notificato al pubblico ministero e»;
c) all’articolo 6,
comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «Il ricorso è notificato» sono
inserite le seguenti: «al pubblico ministero e»;
d) all’articolo 6,
comma 5, primo periodo, dopo le parole: «a cura della cancelleria,» sono
inserite le seguenti: «al pubblico ministero,»;
e) all’articolo 7,
comma 1, prima delle parole: «se l’istanza è accolta» sono inserite le
seguenti: «sentito il pubblico ministero ed esaminati gli atti e i documenti da
quest’ultimo prodotti,»;
f) all’articolo 10,
comma 1, primo periodo, prima delle parole: «con decreto motivato» sono
inserite le seguenti: «, sentito il pubblico ministero,»;
g) all’articolo 10,
comma 2, primo periodo, dopo le parole: «su richiesta» sono inserite le
seguenti: «del pubblico ministero e»;
h) all’articolo 10,
comma 3, dopo le parole: «non possono più essere richieste» sono inserite le
seguenti: «dal pubblico ministero e»;
i) all’articolo 18,
comma 1, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni
anno».
2. Al fine di impedire e prevenire danni erariali
nella erogazione delle risorse finalizzate ad attuare la legge 30 luglio 1990,
n. 217, gli organi preposti a decidere l’ammissione al gratuito
patrocinio devono chiedere preventivamente al questore, alla Direzione
investigativa antimafia (DIA) e alla Direzione nazionale antimafia (DNA) le
informazioni necessarie e utili sui soggetti richiedenti relative alle loro
condizioni patrimoniali, al loro tenore di vita e ai possibili profitti tratti
dalle loro attività delittuose.
3. Le direzioni delle entrate e i nuclei della
polizia tributaria svolgono indagini sulle effettive condizioni patrimoniali e
disponibilità economiche dei soggetti richiedenti o già beneficiari anche ai
fini di una proposta di revoca della ammissione al gratuito patrocinio. Le
direzioni delle entrate trasmettono al Ministro delle finanze, che annualmente
ne informa il Parlamento, una relazione trimestrale sullo stato e sui risultati
degli atti di propria competenza in merito alle condizioni legittimanti la
ammissione al gratuito patrocinio.
Art. 153.
(Imprese editrici di quotidiani e periodici)
1. Gli stanziamenti relativi ai contributi di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono, per l’anno
2001, incrementati di lire 40 miliardi.
2. La normativa di cui all’articolo 3, comma 10,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applica
esclusivamente alle imprese editrici di quotidiani e periodici, anche telematici,
che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino
essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo
parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano
espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un
rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell’anno di riferimento dei
contributi.
3. I quotidiani e i periodici telematici organi di
movimenti politici di cui al comma 2 debbono essere comunque registrati presso i
tribunali. Le richieste di contributi, ai sensi del presente articolo, per tali
testate non sono cumulabili con nessuna altra richiesta analoga, che viene
automaticamente annullata. Il contributo è pari al 60 per cento dei costi del
bilancio d’esercizio dell’impresa editrice, certificati ai sensi di legge e
riferiti alla testata.
4. Entro e non oltre il 1º dicembre 2001 le imprese
editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici, in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, possono costituirsi in società
cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione
di quotidiani o periodici organi di movimenti politici. A tali cooperative sono
attribuiti i contributi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni.
5. Le imprese di cui al comma 5, per accedere ai
contributi debbono, fermi restando i requisiti di cui alla vigente normativa:
a) aver sottoposto l’intero
bilancio di esercizio al quale si riferiscono i contributi alla certificazione
di una società di revisione scelta tra quelle di cui all’elenco apposito
previsto dalla CONSOB;
b) editare testate con
una diffusione formalmente certificata pari ad almeno il 25 per cento della
tiratura complessiva se nazionali ovvero almeno al 40 per cento se locali. Ai
fini del presente articolo, si intende per diffusione l’insieme delle vendite
e degli abbonamenti e per testata locale quella la cui diffusione complessiva è
concentrata per almeno l’80 per cento in una sola regione;
c) adottare una norma
statutaria che introduca il divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio
di riscossione dei contributi e nei cinque successivi.
Art. 154.
(Ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato)
1. Il contributo ventennale previsto dall’articolo
22 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni sulla
ristrutturazione finanziaria dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato,
deve considerarsi ad incremento del fondo di dotazione dell’Istituto di cui
all’articolo 22 della legge 13 luglio 1966, n. 559.
2. Al primo comma dell’articolo 22 della legge 13
luglio 1966, n. 559, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«5-bis) dal contributo previsto dall’articolo
22 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
Art. 155.
(Norme per la sostituzione della lira
con l’euro)
1. Le banconote e le monete metalliche denominate in
lire continuano ad avere corso legale fino al 28 febbraio 2002.
2. Il secondo comma dell’articolo 11 della legge 20
aprile 1978, n. 154, è sostituito dal seguente:
«La cassa speciale:
a) custodisce le monete
metalliche fornite dall’Istituto poligrafico e zecca dello Stato per l’immissione
in circolazione;
b) custodisce i
biglietti di Stato fuori corso legale sino a che non si provveda alla loro
distruzione;
c) ritira dalla
circolazione le monete metalliche dichiarate fuori corso legale da demonetizzare
a cura della sezione zecca;
d) ritira dalla
circolazione le monete metalliche aventi corso legale eccedenti le esigenze di
mercato».
3. Sono prorogati di diritto al 2 gennaio 2002 tutti
i termini scadenti il 31 dicembre 2001, anche se di prescrizione e di decadenza,
cui sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione, da effettuare
per il tramite della Banca d’Italia, delle banche, della società Poste
italiane spa, delle imprese di investimento degli agenti di cambio, delle
società di gestione del risparmio, delle società di investimento a capitale
variabile (SICAV), delle società fiduciarie, delle imprese assicurative, degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 106 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
e degli organismi che svolgono i servizi e le attività di cui agli articoli 69,
70 e 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o che sono
disciplinati dalle disposizioni della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) e della Banca d’Italia del 16 marzo 1992, e successive
modificazioni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27
marzo 1992, concernenti l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento
della Cassa di compensazione e garanzia prevista dagli articoli 22 e 23 della
legge 2 gennaio 1991, n. 1, nonché degli altri soggetti, abilitati al
regolamento di operazioni finanziarie nell’ambito del sistema di pagamenti
denominato «TARGET», eventualmente individuati con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
4. I crediti della Banca d’Italia e i crediti dello
Stato rispettivamente derivanti dalla consegna antecedentemente al 1º gennaio
2002, di banconote e di monete metalliche denominate in euro alle banche e ad
altri soggetti hanno privilegio generale sui beni mobili, anche risultanti da
annotazioni elettroniche, delle banche e degli altri soggetti consegnatari con
preferenza su ogni altro credito. Il privilegio generale è esercitato
direttamente dalla Banca d’Italia anche nell’interesse dello Stato,
considerato che la somministrazione di monete metalliche denominate in euro alle
banche ed agli altri soggetti consegnatari avviene esclusivamente per il tramite
della Tesoreria centrale e delle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato,
ai sensi del comma terzo dell’articolo 11 della legge 20 aprile 1978,
n. 154. La Banca d’Italia può ritenere, anche nell’interesse dello
Stato, i beni delle banche e degli altri soggetti che hanno ricevuto banconote e
monete metalliche in euro antecedentemente al 1º gennaio 2002, da essa comunque
detenuti, anche mediante annotazioni elettroniche, fino all’integrale
soddisfacimento dei crediti derivanti dalle operazioni indicate nei commi
precedenti.
Capo XXV
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE
Art. 156.
(Razionalizzazione e accelerazione delle procedure di
liquidazione delle società del gruppo EFIM)
1. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Alucasa Spa, Alutekna Spa, Alures Spa, Almax
Italia Spa, Comsal Spa, Nuova Comsal Spa, Sardal Spa, Sistemi e Spazio Spa, sono
trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti
costituiscono, ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra
di loro, sia dal patrimonio della società Alumix Spa in liquidazione coatta
amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società sono chiuse alla
data di entrata in vigore della presente legge e gli organi delle stesse
presentano il rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa
della società Alumix Spa.
2. I patrimoni delle seguenti società in
liquidazione coatta amministrativa: Breda Progetti e Costruzioni Spa, Ecosafe
Spa, Edina Spa, Efimdata Spa, Etnea Vini Spa, Istituto Ricerche Breda Spa,
Metallotecnica Veneta Spa, Nuova Safim Spa, Nuova Sopal Spa, Olisud Spa,
Reggiane OMI Spa, Safimgest Spa, Termomeccanica Italiana Spa, sono trasferiti,
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni componente attiva
e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società Efimpianti Spa in
liquidazione coatta amministrativa. I compendi così trasferiti costituiscono,
ad ogni effetto di legge, altrettanti patrimoni separati sia tra di loro, sia
dal patrimonio della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Le liquidazioni coatte amministrative delle predette società, il cui patrimonio
è trasferito, sono chiuse alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano il loro
rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della società
Efimpianti Spa. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a quello in carica alla
società Efimpianti Spa.
3. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro le
società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2, sono
proseguite direttamente ed a cura della società Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa, che, nella veste di società subentranti nei patrimoni
trasferiti, devono, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi nella
udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei
procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella sua qualità di
autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge
22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo impartendo direttive ai commissari
liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie
e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti,
ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l’accertamento di responsabilità ed
il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle
predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in
liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di
certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti
patrimoniali con le medesime società. Alla gestione delle disponibilità
finanziarie della società Alumix Spa in liquidazione coatta amministrativa e
della società Efimpianti Spa in liquidazione coatta amministrativa si applica l’articolo
5, comma 7, secondo e terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,
n. 33, sostituendosi al conto infruttifero intestato ad EFIM in
liquidazione coatta amministrativa il conto aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestato, rispettivamente, alla società Alumix Spa in liquidazione
coatta amministrativa e alla società Efimpianti Spa in liquidazione coatta
amministrativa.
4. I patrimoni delle seguenti società in liquidazione
coatta amministrativa: Breda Energia Spa, Bredafin Innovazione Spa, Breda Fucine
Meridionali Spa, CESIS Spa, C.T.O. Spa, Efimservizi Spa, Oto Breda Finanziaria
Spa, Oto Trasm Spa, Sistemi e Tecnologie Speciali Spa, Safim Leasing Spa, sono
trasferiti, dalla data di entrata in vigore della presente legge, con ogni
componente attiva e passiva, ivi compresi i rapporti in corso, alla società
Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta amministrativa. I patrimoni
trasferiti alla società Nuova Breda Fucine Spa in liquidazione coatta
amministrativa, ad ogni effetto di legge, costituiscono altrettanti patrimoni
separati sia tra di loro, sia dal patrimonio della società Nuova Breda Fucine
Spa in liquidazione coatta amministrativa, esistente alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche allo scopo di garantire ai creditori il
mantenimento delle posizioni giuridiche. Le liquidazioni coatte amministrative
delle predette società sono chiuse alla data di entrata in vigore della
presente legge. Gli organi di tali liquidazioni coatte amministrative presentano
il loro rendiconto agli organi della liquidazione coatta amministrativa della
società Nuova Breda Fucine Spa. Tutte le cause pendenti, promosse da e contro
le società i cui patrimoni sono trasferiti ai sensi del presente comma, sono
proseguite direttamente ed a cura della società Nuova Breda Fucine Spa in
liquidazione coatta amministrativa che, nella veste di società subentrante nei
patrimoni trasferiti, deve, ai fini della prosecuzione, costituirsi nei giudizi
nella udienza immediatamente successiva al trentesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza farsi luogo alla interruzione dei
procedimenti. Il commissario liquidatore dell’EFIM, nella sua qualità di
autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1993, n. 33, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge
22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1994, n. 738, vigila sulla piena applicazione e attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo, impartendo direttive ai commissari
liquidatori confermati o di nuova nomina affinché assumano tutte le necessarie
e opportune iniziative per la sollecita cura e definizione dei giudizi pendenti,
ivi compresi quelli che hanno ad oggetto l’accertamento di responsabilità ed
il risarcimento dei danni, già promossi nei confronti di ex amministratori, di
direttori generali investiti formalmente di poteri gestionali diretti nelle
predette società e di componenti dei collegi sindacali delle società in
liquidazione, nonché nei confronti delle società di revisione incaricate di
certificare i bilanci precedenti, e di terzi che comunque abbiano avuto rapporti
patrimoniali con le medesime società. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica nomina due commissari liquidatori in aggiunta a
quello in carica nella società Nuova Breda Fucine Spa.
5. Alle società F.E.B. Spa e Safim Factor Spa in
liquidazione coatta amministrativa si applica il comma 4, ad esclusione dell’ultimo
periodo, qualora non abbiano presentato, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, la proposta di concordato di cui all’articolo 214
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o non
abbiano altrimenti chiuso la liquidazione coatta amministrativa.
6. Le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, non si applicano all’impianto previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, recante il piano di sviluppo
minerario ed energetico del Sulcis-Iglesiente.
7. I trasferimenti dei patrimoni e dei rapporti di cui
al presente articolo sono effettuati a titolo gratuito. Tutti gli atti compiuti
in attuazione delle norme contenute nel presente articolo sono esenti da
qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato.
8. In applicazione dell’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni, i crediti
e debiti dell’EFIM e delle società elencate nei commi 1 e 2 nei confronti
delle amministrazioni dello Stato sono estinti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Capo XXVI
NORME FINALI
Art. 157.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2001-2003, restano determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e
2003, nelle misure indicate nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2001 e triennale 2001-2003, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono
indicate nella tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma
16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell’economia
classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate nella tabella D allegata
alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle
leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli
importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, nelle misure indicate
nella tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui
al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell’anno
2001, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati
per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
Art. 158.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore)
1. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili
nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra il vigore il 1º gennaio
2001. Le disposizioni di cui all’articolo 35, comma 9, acquistano efficacia il
giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
Tabelle del Prospetto di copertura