Disegno di Legge
(Approvato dal Consiglio dei Ministri)

RIFORMA FORMAZIONE PROFESSIONALE

 

Relazione

All'interno del processo di modernizzazione del sistema Paese sollecitato anche dalla globalizzazione, non può non riconoscersi un ruolo sempre più incisivo alla formazione professionale, quale fattore strategico per concorrere alla promozione sociale e, al contempo, a realizzare le condizioni per una maggiore competitività internazionale.

Si rende, pertanto, necessario delineare un ampio intervento di riforma del settore formativo capace oltre che a recuperare il ritardo accumulatosi nel nostro Paese rispetto al resto d'Europa ad inserirsi in un più complesso sistema integrato di istruzione, formazione e ricerca, di decentramento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali e di raccordo tra il sistema della formazione e dell'istruzione professionale e l'attività dell’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale di cui all'art. 88 del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Entro tali coordinate, con il provvedimento in esame si delega il Governo ad attuare, nell'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia di formazione professionale, un ampio riordino del sistema formativo in una logica di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse finanziarie e di omogeneizzazione dei criteri di accreditamento e ristrutturazione degli enti formativi, nonché di certificazione delle competenze professionali acquisite e dei crediti formativi.

Tali direttrici sono evidenziate nei principi e criteri cui il Governo si atterrà nell'esercizio della delega, che si sostanziano:

a) nel rendere efficiente e trasparente il procedimento relativo al finanziamento delle iniziative formative;

b) nel predeterminare i requisiti di selezione dei soggetti cui affidare le attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche;

c) nel costruire un sistema di sostegno all'attività di formazione professionale continua mediante la destinazione progressiva a tali attività delle risorse di cui all'articolo 9, comma 5 , della legge n.236 del 1993;

d) nell'adottare misure a sostegno della ristrutturazione degli enti di formazione professionale e della gestione delle eccedenze di manodopera presenti nel settore;

e) nel semplificare le procedure relative al funzionamento del sistema;

f) nel predisporre norme di raccordo tra il sistema della formazione professionale e attività dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale prevista dall'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di formazione professionale nell'ambito delle competenze riservate allo Stato in materia e, in particolare, di individuazione degli standard delle qualifiche professionali e dei crediti formativi e delle loro modalità di certificazione e la definizione dei requisiti minimi per l’accreditamento delle strutture che gestiscono la formazione professionale. Le disposizioni sono intese a: realizzare un più razionale ed efficiente sistema di utilizzo delle risorse vigenti. anche comunitarie; prevedere un sistema di accreditamento delle strutture formative, ai fini dello svolgimento delle attività di formazione professionale; favorire il processo di ristrutturazione degli enti formativi per adeguarli al nuovo sistema; prevedere la costituzione di uno o più fondi interprofessionali per la formazione continua; definire un sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali e dei crediti formativi. Nella attuazione della predetta delega il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione del finanziamento, attraverso risorse comunitarie e nazionali, delle attività di competenza dello Stato nella materia sulla base delle seguenti fasi: programmazione delle risorse e degli interventi; istruttoria e gestione; monitoraggio; valutazione dei risultati;

b) svolgimento da parte di strutture pubbliche o private, delle attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche presso sedi operative che abbiano requisiti predeterminati, salvo per i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative per il proprio personale;

c) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell’ ambito di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione con previsione della partecipazione delle parti sociali alla gestione delle relative risorse;

d) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti dalle regioni, d'intesa con le parti sociali, la formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla formazione professionale, anche attraverso la predisposizione di un fondo nazionale avente le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nonché a favorire la ristrutturazione degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l’integrazione dei sistemi;

e) previsione del concorso al finanziamento degli interventi di cui alla lettera d) nel limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2000 a carico del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236;

f) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali di disposizioni di natura integrativa, esecutiva e organizzatoria;

g) predisposizione di norme funzionali a raccordare il sistema della formazione professionale ai sensi del presente articolo con l'attività dell'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Sul decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro venti giorni dalla data di trasmissione.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni modificative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con le medesime modalità di cui al comma 2.



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