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Legge 5 febbraio 2003, n. 17 Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Art. 1. 1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica". 2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 febbraio 2003 Visto, il Guardasigilli: Castelli
-------------------------------------------------------------------------------- Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente
per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla
promulgazione delle
leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. - L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto. I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un
altro elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. I presidenti di
seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. L'annotazione del diritto al voto assistito, di
cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
corredata della relativa documentazione, a cura del comune di
iscrizione elettorale, mediante apposizione di
un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale
personale, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di riservatezza personale ed in
particolare della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e
successive modificazioni.". I ciechi, gli amputati delle
mani, gli affetti da paralisi o da altro
impedimento di analoga gravità esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria
famiglia o, in mancanza, di un altro
elettore, che sia stato
volontariamente scelto come accompagnatore, purché
l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica. I presidenti di
seggio devono richiedere agli accompagnatori il
certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza
esercitato la funzione predetta. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale. I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unita' sanitaria locale; i designati non possono essere candidati ne' parenti fino al quarto grado di candidati. Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.". |
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