Legge 28 febbraio 1990, n. 37
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti
in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle
categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni
urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato
e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'art. 1
- al comma 1, dopo le parole: «dirigenti civili», sono aggiunte le
seguenti «e militari»;
- il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del
personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui
lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della
dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza
1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai
ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere
dal 1° gennaio 1990»;
- il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai
dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate
e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art.
14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88»;
- sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del
personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del
Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire
dall'ano 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis.
Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione
delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non
possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al
tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e
programmatica.
4-quater. Le disposizioni previste dall'art. 4, commi da 1 a 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in
materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e
modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad
essi collegato ed equiparato.
4-quinques. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, comma 6, del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili
dello Stato».
- All'art. 4, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire
90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990,
si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5
miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento
previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico
impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento
"Riforma della dirigenza", nonché, per il triennio
1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo
utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento
"Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e
disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire
314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento
"Riforma della dirigenza".
1- bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 con
riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla
legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali,
provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio». |