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Legge 2 aprile 2003, n. 56 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Decreto-Legge 4 febbraio 2003, n. 13
coordinato con Legge di conversione 2 aprile 2003,
n. 56 Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata Art. 1. 1. All’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 le parole: “pari al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 90 per cento”; b) al comma 4 dopo le parole: “Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.”. Art. 2. 1. All’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
Art. 3. 1. All’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole da: “scuola secondaria superiore e di corso universitario”, fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: “scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Art. 4. 1. Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti a rideterminazione in base a quanto previsto dal presente decreto. Art. 5. 1. Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall’anno 2003, di cui 1.000.000 di euro relativamente all’articolo 1, 626.745 euro relativamente all’articolo 2, 50.000 euro relativamente all’articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all’articolo 4, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.”. Art. 6. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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