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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
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Legge 2 aprile 2003, n. 56
(in GU 5 Aprile 2003, n. 80)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti  in  favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 2003

CIAMPI

Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Decreto-Legge 4 febbraio 2003, n. 13
(in GU 5 febbraio 2003, n. 29)

coordinato con

Legge di conversione 2 aprile 2003, n. 56
(in GU 5 Aprile 2003, n. 80)

Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Art. 1.
Modifiche all’articolo 7 della legge 20 ottobre 1990, n. 302

1.  All’articolo  7  della  legge  20  ottobre  1990,  n. 302, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al  comma  3 le parole: “pari al 20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 90 per cento”; b) al  comma 4 dopo le parole: “Non si dà luogo a ripetizione di quanto già erogato” sono aggiunte le seguenti: “limitatamente ad una quota pari al 20 per cento.”.

Art. 2.
Modalità  di  concessione dell’assegno vitalizio di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1. All’articolo  2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis.  L’assegno  vitalizio  di  cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, anche   in   assenza  di  sentenza,  qualora  i  presupposti  per  la concessione  siano  di  chiara  evidenza  risultando  univocamente  e concordemente  dalle informazioni acquisite e dalle indagini eseguite la   natura  terroristica  o  eversiva  dell’azione,  ovvero  la  sua connotazione  di  fatto  ascrivibile  alla  criminalità organizzata, nonchè  il  nesso  di  causalità  tra  l’azione  stessa  e l’evento invalidante o mortale.”.

Art. 3.
Norme  per  la  concessione di borse di studio di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407

1.  All’articolo  4,  comma  1,  primo  periodo,  della  legge 23 novembre  1998,  n. 407, le parole da: “scuola secondaria superiore e di  corso universitario”, fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle   seguenti:   “scuola  elementare  e  secondaria,  inferiore  e superiore, e di corso universitario.

Art. 4.
Disposizioni transitorie

1.  Gli importi già corrisposti a titolo di provvisionale ai sensi dell’articolo  7,  comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono soggetti  a  rideterminazione  in base a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 5.
Copertura finanziaria

1.  Per le finalità di cui al presente decreto la spesa prevista è  valutata  in  2.934.745  euro  a decorrere dall’anno 2003, di cui 1.000.000   di   euro  relativamente  all’articolo  1,  626.745  euro relativamente  all’articolo 2, 50.000 euro relativamente all’articolo 3  e  1.258.000  euro  relativamente  all’articolo 4, cui si provvede mediante   corrispondente   riduzione  dell’autorizzazione  di  spesa prevista dall’articolo 18 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

2.   Il   Ministro   dell’economia  e  delle  finanze  provvede  al monitoraggio  dell’attuazione  del  presente  articolo, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,  n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati  da  apposite  relazioni,  gli eventuali decreti emanati ai sensi  dell’articolo 7,  secondo comma, n. 2), della legge n. 468 del 1978.”.

Art. 6.
Entrata in vigore

1. Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


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