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Legge 9 aprile 2003, n. 72

Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "è  punito  con  la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire  seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".

Art. 2.

1. All'articolo  189  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo  di  fermarsi  in  caso di incidente, con danno alle sole cose,  è  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  duecentocinquanta  euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto  deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare l'applicazione  della  revisione  di cui all'articolo 80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente  di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.  Chiunque,  nelle  condizioni  di  cui  comma  1,  in  caso di incidente  con  danno  alle  persone,  non  ottempera  all'obbligo di fermarsi,  è  punito  con  la  reclusione  da  tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del  titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure  previste  dagli  articoli  281,  282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280  del  medesimo  codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi  dell'articolo  381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7.  Chiunque,  nelle  condizioni di cui al comma 1, non ottempera all'obbligo  di prestare l'assistenza occorrente alle persone ferite, è  punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  per  un  periodo  non  inferiore  ad  un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis.  Nei  confronti  del conducente che, entro le ventiquattro ore  successive  al  fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".

Art. 3.

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al  comma  1,  lettera  a), le parole: "593, primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al  comma  2,  lettera  q), le parole "e 189, comma 6," sono soppresse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 2003

CIAMPI
Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli


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