Legge 9 aprile 2003, n. 72
Modifiche al codice penale e al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, in materia di omissione di soccorso
La Camera dei deputati ed
il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 593 del codice penale, le parole: "è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino
a lire seicentomila" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con
la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro".
Art. 2.
1. All'articolo 189 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non
ottempera all'obbligo di fermarsi in caso di
incidente, con danno alle sole cose, è soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
duecentocinquanta euro a mille euro. In tale caso, se dal fatto
deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo
80, comma 7, si applica la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione della patente di guida da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Chiunque, nelle condizioni di cui
comma 1, in caso di incidente con danno
alle persone, non ottempera all'obbligo di
fermarsi, è punito con la reclusione
da tre mesi tre anni. Si applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni,
ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui
al presente comma sono applicabili le misure previste
dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo
280 del medesimo codice, ed è possibile procedere
all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di
procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti";
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1,
non ottempera all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente
alle persone ferite, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
per un periodo non inferiore ad un
anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II,
sezione II, del titolo VI";
d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
"8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le
ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma
6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si
applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6".
Art. 3.
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "593,
primo e secondo comma," sono soppresse;
b) al comma 2, lettera q), le parole "e 189,
comma 6," sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 9 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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