|
|
Legge 17 aprile 2003, n. 91 Istituzione del Museo Nazionale della Shoah Art. 1. 1. È istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell’Olocausto. 2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla deportazione degli ebrei italiani; b) promuovere attività didattiche nonché
organizzare manifestazioni, incontri nazionali e internazionali,
convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di
spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e
dell’incontro tra culture e religioni diverse; 3. Per le attività di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano. Art. 2. 1. Il Museo, alla cui gestione provvede una apposita fondazione costituita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001, n. 491, è posto sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Alla fondazione di cui al comma 1, oltre al
Ministero per i beni e le attività culturali, possono partecipare il
comune di Ferrara, la provincia di Ferrara, la regione Emilia-Romagna,
l’Unione delle comunità ebraiche italiane, le comunità ebraiche, il CDEC
e altri soggetti pubblici e privati. Art. 3. 1. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003 per la realizzazione della sede del Museo, nonché la spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2003, quale contributo per le spese di funzionamento. 2. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede, quanto a 15 milioni di euro per l’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
La pagina
- Educazione&Scuola©