Legge 24 maggio 2002, n.103
(in GU 01 giugno 2002, n. 127)
Norme in materia di docenti di
scuole e università straniere operanti in Italia
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I docenti con contratto di lavoro presso le istituzioni
scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge 30 ottobre
1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di
istituzioni culturali straniere in Italia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia
da almeno cinque anni e che abbiano permanentemente attivato tutte le
annualita' dei rispettivi curricoli, nonche' i docenti con contratto
di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa presso le
filiazioni in Italia di universita' o istituti superiori di
insegnamento a livello universitario stranieri di cui all'articolo 2
della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel territorio dello
Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 maggio 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1028):
Presentato dal sen. Asciutti ed altri il 18 gennaio 2002.
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede
deliberante, il 29 gennaio 2002, con pareri delle commissioni 1a,
3a, 5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione il 5 febbraio 2002 e approvato il 6
febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2301):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede referente,
il 19 febbraio 2002, con pareri delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il 5, 6 e 12
marzo 2002.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 17 aprile 2002, con il parere delle
commissioni I e XI.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e approvato,
con modificazioni, il 23 aprile 2002.
Senato della Repubblica (atto n. 1028-B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica), in sede
deliberante, il 6 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1a, 3a,
5a e 11a.
Esaminato dalla 7a commissione, in sede deliberante e approvato il
15 maggio 2002.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e'
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 30 ottobre 1940, n. 1636, reca: "Disciplina delle
scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389,
reca: "Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni culturali
straniere in Italia".
- Il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4
(Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca
scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole), e' il
seguente: "Art. 2 (Filiazioni in Italia di
universita' e istituti superiori di insegnamento
a livello universitario stranieri). - 1. Alle filiazioni
in Italia di universita' o istituti superiori di insegnamento a
livello universitario aventi sedi nel territorio di
Stati esteri ed ivi riconosciuti giuridicamente quali enti senza
scopo di lucro si applicano le disposizioni del presente articolo a
condizione che: a) abbiano per
scopo ed attivita' lo studio decentrato in Italia
di materie che fanno parte di programmi didattici
o di ricerca delle rispettive universita' o istituti
superiori; b) gli insegnamenti siano impartiti
solo a studenti che siano iscritti alle rispettive universita' o
istituti superiori. 2. Le filiazioni di cui al comma 1,
prima dell'inizio della loro attivita' in Italia, trasmettono al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari
esteri copia dell'atto con il quale e' stato deliberato
l'insediamento in Italia, copia dello statuto ed ogni altra
documentazione legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o
consolare italiana competente per territorio, idonea a comprovare
l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'attivita'
delle filiazioni e' autorizzata con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica. L'autorizzazione si
intende comunque concessa trascorsi novanta giorni dal ricevimento
della comunicazione di cui al comma 2. 4.
L'autorizzazione determina l'applicazione delle esenzioni
previste dall'art. 34, comma 8-bis, del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154. 5. Le
universita' e gli istituti superiori di cui al comma 1
possono stipulare, per le attivita' di
insegnamento, contratti di diritto privato in conformita' alle norme
sui contratti di insegnamento previste per le universita' statali,
nonche' ai sensi dell'art. 2222 del codice civile".
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