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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 29 agosto 1941, n. 1058
(in GU 4 ottobre 1941, n. 235)

Istituzione di scuole, presso le Università  e gli Istituti universitari, per  l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne

Art.   1. Presso le università di Bari, Bologna,  Cagliari,  Catania,  Firenze,  Genova, Messina,  Milano,  Napoli,  Padova,  Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso  il  Regio  istituto universitario di economia  e  commercio  di  Venezia  è istituita, a carico del bilancio  dello  Stato,  la  scuola  per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne.

A tali scuole  dovranno  iscriversi  tutti  gli  studenti  che eseguono corsi di laurea o di diploma  per  cui  siano  previsti dall'ordinamento didattico vigente  esami  in  lingue  straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di  laurea  e  di  diploma  per  i  quali  non  siano   previsti insegnamenti linguistici.

Gli studenti del Regio  politecnico  di  Torino  e  del  Regio politecnico  di  Milano  si   iscriveranno   alla   scuola   per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia università;  quelli  del Regio istituto  universitario  di  architettura  di  Venezia  si iscriveranno  alla  scuola  istituita  presso  il  locale  Regio istituto universitario di economia e commercio.

 

Art.   2. Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento  sarà impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola,  e sarà  diretto  a  preparare  i  giovani  alla  sicura  e   piena conoscenza della lingue stesse, intese come lingue viventi. L'insegnamento  sarà  svolto  in  corsi  di   lezioni   e   di esercitazioni orali e scritte.

 

Art.   3. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  31 gennaio 1926,  numero  100,  saranno  determinati  l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico  delle  lingue straniere moderne, la durata dei  vari  corsi  in  relazione  ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonché‚  gli  esami,  annuali  e  finali,  che  dovranno   essere sostenuti e superati (2).

 Lo stesso decreto stabilirà anche i criteri e le modalità  per il rilascio dell'attestato finale. Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigente  esami  in  lingue  straniere moderne  non  potranno  essere  ammessi  all'esame  di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente. Per gli studenti iscritti al corso di  laurea  in  economia  e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne,  che  si impartisce nel corso stesso,  avrà  la  durata  di  un  biennio, anziché‚ di un triennio,  e  sarà  opportunamente  integrato  con quello, di carattere  pratico,  delle  scuole  suddette  secondo modalità e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di  cui al presente articolo.

Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e  al corso per il conseguimento  del  diploma  di  abilitazione  alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di  lingua

straniera moderna  presso  le  scuole  istituite  ai  sensi  del precedente art. 1.

 

Art.   4. Ad ogni scuola  per  l'insegnamento  pratico  delle  lingue straniere moderne saranno assegnati,  per  ciascuna  lingua,  un posto di professore e due posti di lettore.

 

Art.   5. I professori terranno normalmente  i  corsi  di  lezione  e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e  tutti  i  relativi corsi di esercitazione. Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le  stesse norme che regolano  i  concorsi  a  cattedre  universitarie.  Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno composte di tre soli professori o cultori della materia.

All'atto  della  nomina   i   professori   anzidetti   saranno inquadrati  nel  grado  8°  dell'ordinamento  gerarchico   delle Amministrazioni  civili  dello  Stato.  Dopo  cinque   anni   di  permanenza nel grado 8°, previo giudizio favorevole  reso  sulla loro attività didattica, sentite  le  Facoltà  interessate,  dal Senato accademico dell'Università o Istituto  cui  appartengono, essi saranno promossi al grado 7ø; dopo otto anni di  permanenza nel grado 7° conseguiranno il grado 6°. Qualora il sopra accennato giudizio del Senato accademico  non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio, per  un  altro  biennio,  dopo  di  che  il  Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma  precedente, si pronunzierà nuovamente sulla  loro  attività  didattica.  Nel caso che anche il secondo giudizio sia sfavorevole essi  saranno dispensati dal servizio.

Nei riguardi dei professori delle scuole  istituite  ai  sensi del precedente art. 1 si osserveranno,  in  quanto  applicabili, perché si riferisce allo  stato  giuridico,  le  norme  del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con  R.  decreto  31  agosto  1933,  n.   1592,   e   successive modificazioni.

 

Art.   6.  I  lettori  saranno  assunti  nei  ruoli   delle   singole Università e dei singoli  Istituti  universitari  in  seguito  a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti  di

aiuto  e  assistente   nelle   Università   e   negli   Istituti universitari. Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado  11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni  civili  dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado 10°  in  base alle stesse disposizioni vigenti  per  gli  aiuti  e  assistenti universitari. Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui  al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto  31  agosto  1933,  e  successive  modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente  universitario  e  i lettori.


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