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Legge
29 agosto 1941, n. 1058 Istituzione di scuole, presso le Università e gli Istituti universitari, per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne Art. 1. Presso le università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Trieste, e presso il Regio istituto universitario di economia e commercio di Venezia è istituita, a carico del bilancio dello Stato, la scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne. A tali scuole dovranno iscriversi tutti gli studenti che eseguono corsi di laurea o di diploma per cui siano previsti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne; vi si potranno iscrivere anche coloro che seguono corsi di laurea e di diploma per i quali non siano previsti insegnamenti linguistici. Gli studenti del Regio politecnico di Torino e del Regio politecnico di Milano si iscriveranno alla scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne istituita, rispettivamente, presso la locale Regia università; quelli del Regio istituto universitario di architettura di Venezia si iscriveranno alla scuola istituita presso il locale Regio istituto universitario di economia e commercio.
Art. 2. Presso ciascuna delle scuole anzidette l'insegnamento sarà impartito per le lingue francese, tedesca, inglese, spagnola, e sarà diretto a preparare i giovani alla sicura e piena conoscenza della lingue stesse, intese come lingue viventi. L'insegnamento sarà svolto in corsi di lezioni e di esercitazioni orali e scritte.
Art. 3. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, numero 100, saranno determinati l'ordinamento didattico delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne, la durata dei vari corsi in relazione ai corsi di laurea o di diploma cui gli interessati siano iscritti, nonché‚ gli esami, annuali e finali, che dovranno essere sostenuti e superati (2). Lo stesso decreto stabilirà anche i criteri e le modalità per il rilascio dell'attestato finale. Gli iscritti ai corsi di laurea o di diploma per i quali siano prescritti dall'ordinamento didattico vigente esami in lingue straniere moderne non potranno essere ammessi all'esame di laurea o di diploma se non avranno conseguito l'attestato di cui al comma precedente. Per gli studenti iscritti al corso di laurea in economia e commercio l'insegnamento delle lingue straniere moderne, che si impartisce nel corso stesso, avrà la durata di un biennio, anziché‚ di un triennio, e sarà opportunamente integrato con quello, di carattere pratico, delle scuole suddette secondo modalità e norme che saranno stabilite dal decreto Reale di cui al presente articolo. Gli studenti iscritti al corso di laurea in architettura e al corso per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari seguiranno il corso di lingua straniera moderna presso le scuole istituite ai sensi del precedente art. 1.
Art. 4. Ad ogni scuola per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne saranno assegnati, per ciascuna lingua, un posto di professore e due posti di lettore.
Art. 5. I professori terranno normalmente i corsi di lezione e dirigeranno e coordineranno i corsi stessi e tutti i relativi corsi di esercitazione. Essi saranno assunti in seguito a concorso, secondo le stesse norme che regolano i concorsi a cattedre universitarie. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno composte di tre soli professori o cultori della materia. All'atto della nomina i professori anzidetti saranno inquadrati nel grado 8° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato. Dopo cinque anni di permanenza nel grado 8°, previo giudizio favorevole reso sulla loro attività didattica, sentite le Facoltà interessate, dal Senato accademico dell'Università o Istituto cui appartengono, essi saranno promossi al grado 7ø; dopo otto anni di permanenza nel grado 7° conseguiranno il grado 6°. Qualora il sopra accennato giudizio del Senato accademico non sia favorevole, i professori anzidetti potranno essere mantenuti in servizio, per un altro biennio, dopo di che il Senato accademico, con la stessa procedura di cui al comma precedente, si pronunzierà nuovamente sulla loro attività didattica. Nel caso che anche il secondo giudizio sia sfavorevole essi saranno dispensati dal servizio. Nei riguardi dei professori delle scuole istituite ai sensi del precedente art. 1 si osserveranno, in quanto applicabili, perché si riferisce allo stato giuridico, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.
Art. 6. I lettori saranno assunti nei ruoli delle singole Università e dei singoli Istituti universitari in seguito a concorso, secondo le norme che regolano i concorsi per posti di aiuto e assistente nelle Università e negli Istituti universitari. Essi saranno inquadrati, all'atto della nomina, nel grado 11° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni civili dello Stato e potranno conseguire la promozione al grado 10° in base alle stesse disposizioni vigenti per gli aiuti e assistenti universitari. Nei loro riguardi si applicheranno le disposizioni, di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933, e successive modificazioni, concernenti il personale aiuto e assistente universitario e i lettori. |
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