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Legge 6 dicembre 1971, n. 1074 Norme per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per
l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante Art. 1 A partire dall'anno scolastico 1971-72 e fino al 30 settembre 1974, il titolo di abilitazione all'insegnamento secondario si consegue mediante la frequenza a corso di durata non inferiore ad un anno scolastico e subordinatamente all'esito positivo di una valutazione finale. I corsi sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione. Ciascuno corso si articola in
sezioni corrispondenti alle classi e sottoclassi quali risulteranno
definite nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione di cui al
settimo comma del presente articolo. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, saranno rivedute e integrate le tabelle annesse ai D.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni, anche al fine di eliminare dai titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione all'insegnamento delle singole discipline, o di gruppi di discipline, quelli che con esse non abbiano stretta attinenza. Con lo stesso decreto le classi di concorso che comprendono la stessa disciplina, o gruppo di discipline, sono raggruppate in un'unica classe nell'ambito delle scuole dello stesso grado, anche se di diverso tipo e indirizzo, ivi compresi gli istituti professionali e gli istituti di istruzione artistica. Il decreto di cui al comma precedente determinerà anche la corrispondenza delle nuove classi di concorso con ognuna di quelle già esistenti. A partire dall'anno scolastico 1975-76 i nuovi incarichi a tempo indeterminato di cui alla L. 13 giugno 1969, n. 282 , possono essere conferiti unicamente a coloro che siano in possesso di titolo di abilitazione valido per l'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline comprese nella cattedra per cui si chiede l'incarico (1). Il Ministro per la pubblica
istruzione con propria ordinanza stabilisce modalità e criteri per la
formazione della graduatoria per incarichi e supplenze di insegnanti
non abilitati (1). Art. 2 Per le lezioni teoriche, per la
direzione dei gruppi di studio e dei seminari, per la guida del
tirocinio e lo svolgimento delle altre attività previste dai piani di
studio relativi al corsi di cui alla presente legge, si provvede con
docenti universitari, con personale direttivo ed insegnante di
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché con
esperti delle materie comprese nei piani stessi. Art. 3 Il Ministro per la pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito un comitato di quindici esperti, determina, per ciascuna classe o sottoclasse di abilitazione, i relativi piani di studio; fissa i principi ed i criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, che sono di regola nazionali, interregionali e regionali, e ne approva il piano istitutivo annuario; stabilisce le modalità di svolgimento delle prove finali. Art. 4 In ogni sede di capoluogo di regione
è costituita una commissione regionale, presieduta dal sovrintendente
preposto all'ufficio scolastico regionale o interregionale, e
composta:
La commissione viene integrata, per
ogni provincia, con il provveditore agli studi competente. a) formula il piano istitutivo annuale dei corsi per la regione, specificandone l'articolazione territoriale in relazione alle esigenze di decentramento; b) nomina il personale docente; c) approva le proposte per l'attuazione dei piani di studio e di attività formulate dal Corpo docente di ciascun corso. Queste si intendono approvate qualora decorrano inutilmente quindici giorni dalla data in cui sono ricevute. I compiti di segreteria della commissione saranno assolti dal personale degli uffici scolastici regionali o interregionali o, in mancanza, dal personale dell'ufficio scolastico provinciale del capoluogo di regione. Per le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo della commissione di cui al primo comma, sono costituite commissioni provinciali aventi sede nei rispettivi capoluoghi. Art. 5 Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo con incarico a tempo indeterminato, compresi quelli nominati per l'anno scolastico 1973-74, nonché i maestri di ruolo e non di ruolo con incarico triennale, gli insegnanti tecnico-pratici, gli insegnanti di arte applicata e gli assistenti dei licei artistici, se in possesso di titolo di studio valido ai sensi e per gli effetti di cui al settimo comma del precedente articolo 1, o di titolo di studio valido per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento ai sensi dei DD.P.R. 29 aprile 1957, n. 972, e 21 novembre 1966, n. 1298 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammessi a frequentare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina o del gruppo di discipline cui il titolo di studio posseduto può dare accesso, un corso speciale, con orario continuativo della durata di un mese da tenersi al termine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie e di almeno altre cinquanta ore distribuite nel corso dell'anno scolastico. I criteri per l'organizzazione e l'attuazione di tali corsi, le direttive generali per la formulazione dei relativi piani di studio, le modalità di svolgimento della prova finale, sono stabiliti tenuto conto di quanto disposto dai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 1 e dal primo comma dell'articolo 3, con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il comitato di cui all'articolo 3. Valutato il numero degli aspiranti, detta ordinanza prevede altresì, sulla base dell'anzianità di servizio dei medesimi, le modalità per una eventuale distribuzione delle iscrizioni anche nei corsi successivi a quelli del primo anno di attuazione. Il corso istituito con decreto ministeriale del 29 dicembre 1970 per la regione Trentino-Alto Adige, iniziato presso la provincia di Trento, è considerato valido ai sensi dell'articolo 1 della presente legge. Il Ministro per la pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, tenuto conto del carattere sperimentale di detto corso e delle finalità della presente legge, le norme sul termine del corso stesso e sulle modalità delle prove di esame. Art. 6 Al personale incaricato delle lezioni teoriche dei corsi di cui alla presente legge nonché della direzione dei relativi gruppi di studio e dei seminari e della guida del tirocinio, è attribuito, in aggiunta al normale trattamento economico, per ogni giornata di effettiva attività svolta, un compenso pari ad un trentesimo dello stipendio iniziale corrispondente al parametro in godimento. Per coloro che non siano dipendenti della pubblica amministrazione tale compenso è rapportato allo stipendio iniziale del parametro 397 e, qualora si tratti di docenti universitari straordinari ed ordinari esteri, il compenso è rapportato allo stipendio iniziale rispettivamente del parametro 722 e 825. Il compenso in trentesimi di cui al precedente comma spetta anche per la durata degli esami al presidente ed ai componenti della commissione costituita ai sensi del quarto comma dell'articolo 1 della presente legge (2). Art. 7 Coloro che all'entrata in vigore della presente legge abbiano prestato, dopo il conseguimento del titolo di studio, servizio di insegnamento non di ruolo negli istituti e scuole statali di istruzione secondaria, artistica e professionale, per almeno due anni con qualifica non inferiore a «buono», sono inclusi, purché in possesso di abilitazione, in graduatorie nazionali permanenti da utilizzare ai fini dell'immissione in ruolo dopo che siano esaurite le corrispondenti graduatorie compilate agli stessi fini ai sensi di precedenti leggi. Gli insegnanti elementari e gli
insegnanti tecnico-pratici di ruolo da almeno due anni che siano in
possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio nonché gli
insegnanti delle scuole secondarie di ruolo che si trovino nelle
condizioni di cui al primo comma del presente articolo e che siano in
possesso della prescritta abilitazione, sono inclusi a domanda nelle
graduatorie di cui al precedente comma per le classi di concorso
corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso.
Il cinquanta per cento delle
cattedre e dei posti orario vacanti all'inizio di ciascun anno
scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei
licei artistici, da conferire ai sensi del precedente comma, è
riservato agli insegnanti incaricati, in possesso degli altri
requisiti che siano in servizio rispettivamente nelle suddette scuole
alla data di entrata in vigore della presente legge. Ogni anno, successivamente al 30
settembre coloro che avranno conseguito comunque il titolo di
abilitazione e maturato i requisiti di servizio nell'anno
immediatamente precedente verranno iscritti in apposite graduatorie
che non potranno essere utilizzate ai fini dell'immissione in ruolo se
non dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate
nell'anno precedente. Il cinquanta per cento dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici, da conferire ai sensi del quarto comma del presente articolo, è riservato agli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, agli insegnanti d'arte applicata negli istituti d'arte e agli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso degli altri requisiti di cui al precedente comma del presente articolo. Per l'immissione in ruolo ai sensi del presente articolo, si prescinde dal limite massimo di età previsto per l'ammissione ai concorsi a cattedre. Alla copertura delle cattedre e dei posti compresi nell'aliquota del trenta per cento, non riservata, a norma del quarto comma del presente articolo, alle immissioni in ruolo ivi considerate, si provvede mediante concorso annuale per titoli ed esami. A partire dal 1° ottobre 1975 l'aliquota delle cattedre vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico da destinare ai normali concorsi per titoli ed esami viene elevata al 50 per cento. In conseguenza sarà ridotta l'aliquota riservata all'assorbimento in ruolo di coloro che siano iscritti nelle graduatorie compilate ai sensi del presente articolo. Fino al 30 settembre 1974, ai concorsi per titoli ed esami previsti dai precedenti commi potranno partecipare anche gli insegnanti non abilitati, forniti del prescritto titolo di studio, al duplice fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e della cattedra. Entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto di cui al settimo comma dell'articolo 1 della presente legge con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le competenti sezioni dei Consigli superiori, saranno stabilite le prove d'esame ed i relativi programmi per le nuove classi di concorso istituite ai sensi dell'articolo 1 e saranno aggiornati i programmi d'esame per le classi già esistenti (3). L'inclusione nelle graduatorie nazionali di cui al primo comma del presente articolo può essere richiesta anche dai lettori di italiano abilitati all'insegnamento dopo il 1968, che abbiano prestato servizio per due anni presso università straniere e istituti italiani di cultura all'estero dall'anno scolastico 1961-62 a quello 1971-72 con qualifica non inferiore a «buono» rilasciata con certificazione del Ministero degli affari esteri (4). Art. 8 Al corso di cui al precedente articolo 5 sono ammessi anche gli insegnanti degli istituti professionali, incaricati ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 354 , nonché gli insegnanti incaricati degli istituti d'arte e dei licei artistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se in possesso di titolo di studio non compreso fra quelli che saranno previsti, per le singole classi di abilitazione, dal decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1, ma di grado pari ad essi, nonché gli insegnanti incaricati di materie tecnico-professionali negli istituti professionali, in possesso di un titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto, sempreché alla data di inizio del corso abbiano prestato il corrispondente insegnamento, per almeno cinque anni, con qualifica non inferiore a «buono», in seguito a nomina conferita ai sensi della richiamata legge 15 febbraio 1963, n. 354 , e in base a graduatorie formate con i criteri di cui ai commi primo, secondo e quarto dell'articolo 1 della stessa legge. Art. 9 Per l'insegnamento delle materie artistico-professionali negli istituti d'arte e nei licei artistici e tecnico-professionali negli istituti professionali, per le quali non possono essere previsti nel decreto ministeriale di cui al settimo comma del precedente articolo 1 specifici titoli di studio, l'ammissione al corso per il conseguimento dell'abilitazione avviene previo accertamento dei titoli artistici e professionali da parte della commissione di cui all'articolo 4 della presente legge. Art. 10 Nella prima applicazione della presente legge, ai fini dell'iscrizione nella graduatoria di cui all'ottavo comma dell'articolo 7, nei confronti degli insegnanti tecnico-pratici negli istituti professionali, degli insegnanti di arte applicata negli istituti d'arte e degli assistenti nei licei artistici in servizio nei corrispondenti istituti alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera equivalente al titolo valido di studio il servizio prestato per non meno di cinque anni con qualifica non inferiore a «buono», purché con il possesso, almeno, laddove prevista, della dichiarazione di equipollenza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277 , ratificato con legge 11 dicembre 1952, n. 2528. Art. 11 I vice rettori aggiunti dei convitti nazionali e le maestre istitutrici laureate di ruolo degli educandati femminili statali forniti di abilitazione possono a domanda essere inclusi nelle graduatorie nazionali permanenti di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge. Art. 12 L'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150 , va interpretato nel senso che hanno diritto a fruire dei benefici da esso previsti coloro i quali, trovandosi nelle prescritte condizioni di servizio hanno conseguito la abilitazione all'insegnamento nella scuola media in una delle sessioni di esami indette entro un triennio dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Art. 13 Il diploma conseguito a seguito dei corsi di specializzazione promossi dall'istituto statale Augusto Romagnoli ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734 , ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola media statale dell'obbligo per alunni ciechi. Il programma dei corsi, fatta salva la specifica finalità degli stessi, dovrà essere uniformato a quanto disposto nei commi secondo e terzo dell'articolo 1 della presente legge nonché ai principi ed ai criteri stabiliti dal comitato di cui all'articolo 3. Per l'ammissione ai corsi valgono le
norme generali stabilite dalla presente legge. Gli insegnanti elementari di ruolo da almeno due anni nelle scuole elementari statali per alunni ciechi, che siano in possesso di abilitazione e del prescritto titolo di studio, sono inclusi a domanda nelle graduatorie di cui al comma precedente per le classi di concorso corrispondenti all'abilitazione di cui sono in possesso. Per la compilazione e l'utilizzazione di dette graduatorie si applicano le norme stabilite all'articolo 7 della presente legge. Tutti i posti disponibili nelle scuole medie statali per alunni ciechi sono conferiti agli insegnanti iscritti nelle graduatorie di cui al presente articolo. Le norme contenute nel decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 571, concernenti la istituzione delle cattedre, si intendono estese anche alle scuole medie statali per alunni ciechi. Gli insegnanti di lingua straniera, educazione artistica ed educazione fisica sono tenuti a completare l'orario con attività integrative parascolastiche ai sensi del decreto-legge di cui al comma precedente. L'insegnamento dell'educazione artistica e quello dell'educazione fisica sono riservati a personale vedente. Art. 14 Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche nei confronti degli istituti professionali di Stato preposti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione professionale dei ciechi a norma dell'articolo 32 del regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449 . L'attestato conseguito nei corsi di
formazione per insegnanti ed insegnanti tecnico-pratici di cui ai
decreti 1° giugno 1070, n. 1399, e n. 1400, nonché il diploma di
abilitazione all'insegnamento ai ciechi di cui agli articoli 25 e 28
del citato decreto n. 1449 e all'articolo 5 della legge 14 dicembre
1955, n. 1293 , hanno valore di abilitazione all'insegnamento presso
istituti professionali di Stato per ciechi e ad insegnamenti tecnici,
pratici e grafici in ogni altra scuola per minorati della vista. Art. 15 Il diploma di specializzazione ottenuto a conclusione dei corsi di formazione organizzati dall'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «Antonio Magarotto» per sordomuti, previsti dagli articoli 3 e 1, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996 (5), e della legge 2 aprile 1968, n. 472 (6), ha valore di abilitazione limitatamente all'insegnamento nella scuola secondaria per sordomuti. Per quanto riguarda il programma dei
corsi promossi dal suddetto istituto, l'ammissione, la promozione di
corsi speciali riservati agli insegnanti in servizio nonché
l'utilizzazione dei posti disponibili e il completamento dell'orario,
si applicano le norme previste dal precedente articolo 13. Art. 16 Per gli insegnanti non di ruolo di educazione fisica con incarico a tempo indeterminato che, a norma della legge 19 ottobre 1970, n. 832 , conseguiranno il prescritto titolo di studio, saranno organizzati, per un triennio a partire dall'anno scolastico 1973-74, corsi abilitanti analoghi a quelli contemplati dall'articolo 5. A titolo di sanatoria, sono considerati validi ai fini di quanto disposto dalla presente legge i diplomi conseguiti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 , in seguito alla frequenza ai corsi tenuti dagli istituti superiori di educazione fisica, statali o pareggiati, anche se siano stati conferiti ad insegnanti che, in possesso di diploma rilasciato da istituto d'arte, siano privi del prescritto titolo di scuola secondaria superiore. Art. 17 Al personale non di ruolo di segreteria, tecnico e ausiliario, di categorie corrispondenti alle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria e artistica statali, in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, l'incarico viene conferito nel limite dei posti disponibili nella qualifica iniziale di ciascun ruolo, sulla base di graduatorie provinciali compilate nei modi stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282 . A tal fine, la commissione provinciale di cui all'articolo 3 della citata legge n. 282 del 1969 viene integrata con tre rappresentanti del personale non insegnante, nominati secondo le modalità previste dal medesimo articolo. Tali rappresentanti dovranno curare, insieme con il funzionario del provveditorato a ciò delegato, tutte le operazioni relative alle assunzioni del personale non insegnante (7). Contro i provvedimenti adottati in applicazione delle norme di cui al precedente comma, è ammesso ricorso, entro 30 giorni, alla commissione di cui all'articolo 11 della predetta legge 13 giugno 1969, n. 282 , la quale, per la decisione dei ricorsi predetti, è integrata con due rappresentanti del personale non insegnante in servizio in scuole o istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, nominati dal provveditore agli studi, su designazione delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria. La Commissione decide con provvedimento definitivo. Salvo quanto stabilito dall'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775 , gli impiegati non di ruolo di categorie corrispondenti alle carriere esecutive ed ausiliarie assunti a norma del primo comma del presente articolo che abbiano compiuto o compiano un periodo di lodevole servizio di almeno tre anni, ridotto ad un anno per gli ex combattenti e categorie equiparate, sono collocati, a domanda, nei corrispondenti ruoli ordinari ed assegnati alla qualifica iniziale della rispettiva carriera in base a graduatorie ad esaurimento. Il Ministro per la pubblica istruzione con propria ordinanza fissa i tempi, i modi e i titoli valutabili per l'iscrizione nelle predette graduatorie (8). Art. 18 Nella prima applicazione della presente legge, il personale di ruolo delle carriere esecutiva ed ausiliaria, compreso quello di educazione fisica, delle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica statali, che abbia svolto per almeno due anni le mansioni proprie, rispettivamente, delle carriere di concetto ed esecutiva, è inquadrato, previo superamento di un esame-colloquio sui servizi di istituto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni (Per una estensione delle norme, vedi l'art. 21, L. 30 luglio 1973, n. 477). Art. 19 Il personale di cui all'articolo precedente è inquadrato, con graduatoria ad esaurimento e previo superamento di un esame colloquio sui servizi di istituto, purché fornito del titolo di studio prescritto, nella qualifica iniziale della carriera di cui ha esercitato le mansioni . Art. 20 Il titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana si consegue mediante la frequenza di appositi corsi per i quali, ferme restando le norme di cui ai precedenti articoli, si osservano le disposizioni contenute nel presente articolo. I corsi di cui al primo comma, si svolgono nella lingua di insegnamento di tali scuole, salvo quelli per l'insegnamento della lingua e letteratura italiana, che sono integrati da lezioni ed esercitazioni nella lingua di insegnamento. Nelle regioni dove sono istituiti scuole ed istituti di istruzione secondaria con lingua di insegnamento diversa da quella italiana e nella provincia di Bolzano, vengono costituite commissioni speciali con le funzioni, per i corsi di cui al primo comma del presente articolo, indicate dall'articolo 4. Tali commissioni speciali possono
servirsi della collaborazione di università italiane, le quali
potranno, ai fini considerati, avvalersi anche di docenti di
università straniere. Ai corsi di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie con lingua d'insegnamento
tedesca in provincia di Bolzano sono ammessi anche coloro che siano in
possesso di uno dei corrispondenti titoli accademici austriaci
ritenuti equivalenti ai titoli accademici italiani di cui al decreto
del Ministro per la pubblica istruzione del 4 settembre 1956
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 14 settembre 1956 e
successive modificazioni e integrazioni. Le graduatorie permanenti di cui all'articolo 7 della presente legge per l'immissione nei ruoli delle scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana, saranno compilate su base regionale e, per la provincia di Bolzano, su base provinciale, rispettivamente dal provveditore agli studi del capoluogo di regione e da quello competente per la provincia di Bolzano. La validità dei titoli di abilitazione conseguiti ai sensi del presente articolo potrà essere estesa alle scuole con lingua di insegnamento italiana e viceversa, previo accertamento della rispettiva conoscenza linguistica, da effettuarsi in un colloquio le cui modalità saranno stabilite con decreto emanato dal Ministro per la pubblica istruzione contemporaneamente al decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 7, sempreché l'insegnante sia in possesso degli altri requisiti e titoli normalmente prescritti. Le abilitazioni all'insegnamento
conseguite, da cittadini di lingua materna tedesca, ai sensi del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1957, n. 972, fino alla data del 15 giugno 1964 e quelle
conseguite in concorsi a cattedre ed esami di abilitazione indetti
anteriormente all'entrata in vigore del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica n. 972 del 1957, sono valide per
l'insegnamento nelle scuole con lingua tedesca della provincia di
Bolzano. Art. 21 Alla spesa di lire 3.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Note Successivamente, l'art. 33, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato le disposizioni della presente legge che disciplinano il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. (1) Gli attuali commi terzultimo e penultimo così sostituiscono l'originario penultimo comma per effetto dell'art. 5, L. 14 agosto 1974, n. 358. (2) Articolo così sostituito dall'art. 7, L. 14 agosto 1974, n. 358. (3) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6, L. 14 agosto 1974, n. 358. (4) Comma aggiunto dall'articolo unico, L. 9 agosto 1973, n. 523 (Gazz. Uff. 28 agosto 1973, n. 221). (5) Recante «Istituzione di un Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti in Roma». (6) La L. 2 aprile 1968, n. 472 (Gazz. Uff. 26 aprile 1968, n. 106), recante «Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti», ha così disposto: «Art. 1. Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996, gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) art. 3 del decreto sopra citato. Art. 2. Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti da almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al D.P.R. 11 agosto 1966, n. 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici. Il personale insegnante, compreso
quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se
sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o
abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un
minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il
trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione
del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di
ruolo a cui detto personale è assegnato. Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f), art. 3 del D.P.R. 22 giugno 1960, n. 1996. Art. 3. L'indennità speciale di cui
al D.C.P.S. 3 settembre 1947, n. 1002, è estesa al personale
insegnante e non insegnante dell'istituto professionale di Stato per
l'industria e l'artigianato per sordomuti. Art. 4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi». (7) L'art. 3, L. 9 agosto 1978, n. 463, ha abrogato il presente primo comma per la parte in cui fa riferimento, integrandola, alla commissione di cui all'art. 3, L. 13 giugno 1969, n. 282. (8) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 3, D.L. 6 settembre 1972, n. 504.
********************************************* Pronuncia n. 0112 del 1988 ORD. 112/88. ISTRUZIONE PUBBLICA - CORSI ABILITANTI ALL'INSEGNAMENTO - COMPENSO AGGIUNTIVO - PREVISIONE PER I DOCENTI INCARICATI DELLO SVOLGIMENTO DI LEZIONI TEORICHE E NON ANCHE PER I DOCENTI DEGLI ISTITUTI PRESCELTI PER IL TIROCINIO DEGLI ABILITANDI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1074, ART. 6, COME SOSTITUITO DALLA LEGGE 14 AGOSTO 1974, N. 358, ART. 7. - COST., ARTT. 3, 36. Non appare arbitraria la previsione di un compenso aggiuntivo solo per i docenti incaricati di svolgere lezioni teoriche ai partecipanti ai corsi di abilitazione per l'insegnamento e non anche per gli insegnanti delle classi prescelte per il tirocinio degli abilitandi, considerato il ruolo obiettivamente diverso dei secondi rispetto ai primi e la non apprezzabile incidenza sui loro compiti di istituto della presenza nelle classi dei tirocinanti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 della l. 6 dicembre 1971, n. 1074, come sostituito dall'art. 7 l. 14 agosto 1974, n. 358, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.). |
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