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Legge 16
novembre 1950, n. 1093 Concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 1. Possono essere conferiti diplomi alle persone ed agli enti che con opere di riconosciuto valore, con segnalati servigi o con cospicue elargizioni, abbiano acquistato titoli di particolare benemerenza nel campo dell'educazione, della scuola e nella diffusione ed elevazione della cultura. 2. I diplomi di benemerenza di cui al precedente articolo sono di prima, di seconda e di terza classe, e danno facoltà, a coloro cui saranno conferiti, di fregiarsi rispettivamente di medaglia d'oro, d'argento e di bronzo. 3. Tali medaglie, del diametro di 32 millimetri, avranno nel "recto" il simbolo della Repubblica e nel "verso" una corona di quercia racchiudente la leggenda "Ai benemeriti della cultura". 4. Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 384 e seguenti del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, per quanto riguarda il conferimento dei diplomi di benemerenza per l'istruzione popolare; il numero dei diplomi di cui all'art.387 è raddoppiato per ogni categoria. 5. Il conferimento dei diplomi sarà fatto per decreto presidenziale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. 6. Il Ministro per la pubblica istruzione farà le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una Commissione da lui nominata e presieduta, e costituita:
La Commissione darà parere anche sulle
segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della
Commissione stessa. 7. La concessione dei diplomi avviene una volta all'anno, alla data del 2 giugno. 8. Con apposito regolamento saranno stabilite le modalità relative al conferimento dei diplomi. Nel frattempo rimane in vigore, in quanto compatibile con la presente legge, il regolamento approvato con regio decreto 15 febbraio 1940, n. 133. 9. Sono abrogate la legge 22 giugno 1939, numero 975, e la legge 25 giugno 1940, n. 844. Disposizione transitoria 10. Nella prima applicazione della presente legge, la Commissione di cui all'art. 6 è costituita soltanto dalle persone di cui alle lettere a), b), e c) dello stesso articolo. Decreto
Presidente Repubblica 18 dicembre 1952, n. 4553 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 novembre 1950, n. 1093, per il conferimento dei diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte È approvato il regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, nel testo allegato al presente decreto e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro ad interim per il tesoro. Regolamento per la concessione di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte 1. Le proposte per la concessione di diplomi ai benemeriti dell'educazione, della scuola e della diffusione ed elevazione della cultura di cui all'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, sono fatte:
2. Le proposte di concessione di diplomi a cittadini italiani residenti all'estero o a cittadini stranieri saranno fatte dal Ministero degli affari esteri. 3. Le proposte di concessione di diplomi dovranno
essere inviate agli uffici del Ministero della pubblica istruzione di
cui al successivo art. 4 nel mese di ottobre di ciascun anno. 4. L'istruttoria su ogni proposta è affidata alla direzione che risulti specificatamente competente in vista dell'attività svolta dal designato. 5. Le proposte, istruite e corredate del parere della direzione generale rispettivamente competente, dovranno essere trasmesse al presidente della Commissione costituita in base all'art. 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093, non oltre il giorno 15 febbraio di ciascun anno. 6. Indipendentemente dalla procedura stabilita nei precedenti articoli la Commissione dà parere sulle proposte fatte direttamente per iniziativa del Ministro o di membri della Commissione stessa. 7. Le adunanze della Commissione incaricata
dell'esame dei titoli delle persone proposte per la concessione di
diplomi saranno valide quando intervengano almeno due terzi dei
componenti. 8. Le medaglie previste dall'art. 3 della legge
16 novembre 1950, n. 1093, si porteranno alla parte sinistra del petto,
appese ad un nastro di seta dai colori nazionali della lunghezza di 32
millimetri, bordato da una banda di colore viola larga 4 millimetri. |
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