Legge 30 aprile 1999, n. 120
(in GU 3 maggio 1999, n. 101)

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

 

Art. 1.
(Premio di maggioranza per l'elezione del sindaco e modalità di voto per l'elezione del presidente della provincia)

1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente: "Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi".

2. All'articolo 8 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  "5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia".

Art. 2.
(Successione dei mandati elettivi del sindaco)

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie".

Art. 3.
(Sottoscrizione dei gruppi di candidati e delle liste)

1. Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"La dichiarazione di presentazione del gruppo deve essere sottoscritta:

a) da almeno 200 e da non più di 400 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province fino a 100 mila abitanti;

b) da almeno 350 e da non più di 700 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 100 mila abitanti e fino a 500 mila abitanti;

c) da almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di 500 mila abitanti e fino a un milione di abitanti;

d) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle province con più di un milione di abitanti".

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

"1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco per ogni comune deve essere sottoscritta:

a) da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;

b) da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 500.001 e un milione di abitanti;

c) da non meno di 350 e da non più di 700 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 500.000 abitanti;

d) da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti;

e) da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti;

f) da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti;

g) da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti;

h) da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti;

i) da non meno di 25 e da non più di 50 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 2.000 abitanti".

Art. 4.
(Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53)

1. Al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, le parole: "o del tribunale" sono sostituite dalle seguenti: ", del tribunale o della corte di appello".

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: "i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie" sono inserite le seguenti: "delle corti di appello,"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco".

Art. 5.
(Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi)

 1. Dopo l'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è inserito il seguente:

"Art. 7-bis. (Liste non ammesse all'assegnazione dei seggi). - 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia".

Art. 6.
(Integrazione dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81)

1. All'articolo 9 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia".

Art. 7.
(Durata degli organi elettivi di comunie province)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "per un periodo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo di cinque anni".

2. Le disposizioni del comma 1 si attuano con effetto dal primo rinnovo degli organi degli enti locali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Modifica di termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative - Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

 1. Alla legge 7 giugno 1991, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1 e 2, come modificati dal decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120, e dalla legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 1. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.

2. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 2. - 1. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all'articolo 1 se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all'articolo 1 dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data";

b) all'articolo 3, comma 1, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quarantacinquesimo" è sostituita dalla seguente: "cinquantacinquesimo".

2. All'articolo 18, primo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, come modificato da ultimo dall'articolo 4, comma 2, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, la parola: "quaranta" è sostituita dalla seguente: "quarantacinque".

3. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, è abrogato.

4. All'articolo 37-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "dimissioni," è soppressa;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario".

5. All'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: "dimissioni," è soppressa;

b) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente:

"1-bis) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia".

 Art. 9.
(Albo degli scrutatori)

1. L'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) essere elettore del comune;

b) avere assolto gli obblighi scolastici".

2. In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989.

3. L'articolo 3 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come modificato dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. L'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale".

4. L'articolo 4 della legge 8 marzo 1989, n. 95, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco".

5. L'articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95, introdotto dall'articolo 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

6. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dall'articolo 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni".

Art. 10.
(Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale)

1. L'articolo 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

"Art. 24. - 1. A ciascun componente ed al segretario della commissione elettorale circondariale può essere corrisposto, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, un gettone di presenza pari a lire 60.000, al lordo delle ritenute di legge, in luogo di quello previsto dalle disposizioni in vigore per i componenti delle commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

2. L'importo del gettone di presenza è rivalutato, a partire dal mese di aprile dell'anno 2000, con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

  Art. 11.
(Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali)

 1. L'articolo 2 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 2. - 1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonchè a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 e, se dovuto, il trattamento di missione previsto all'articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

2. L'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - 1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, nonchè degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000.

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 nonchè, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita".

3. Dopo l'articolo 3 della legge 13 marzo 1980, n. 70, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis. - 1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117".

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 12.
(Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea)

1. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come modificato dal primo comma dell'articolo 10 della legge 9 aprile 1984, n. 61, le parole: "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "tre scrutatori".

Art. 13.
(Istituzione della tessera elettorale)

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonchè il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei princìpi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Art. 14.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



LE FastCounter