Legge 30 marzo 2001 n.125
(in GU 18 aprile 2001, n. 90)
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto - Definizioni)
1. La presente legge reca norme finalizzate alla
prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli
alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo
del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della
Comunità, della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29
maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della
Organizzazione mondiale della sanità, con particolare riferimento
al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17
settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per
l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea
sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda
alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con
gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda
superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento
di alcol in volume.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge:
a. tutela il diritto delle persone, ed in
particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita
familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze
legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b. favorisce l'accesso delle persone che
abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro
familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c. favorisce l'informazione e l'educazione
sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di
bevande alcoliche e superalcoliche;
d. promuove la ricerca e garantisce
adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del
personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e. favorisce le organizzazioni del privato
sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo
aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi
alcolcorrelati.
Art. 3.
(Attribuzioni dello Stato)
1. Con atto di indirizzo e coordinamento,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle
competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano
sanitario nazionale, sono definiti:
a. i requisiti minimi, strutturali ed
organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo
criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli
stessi;
b. gli standard minimi di attività dei
servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate
alla lettera a);
c. i criteri per il monitoraggio dei dati
relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da
realizzare secondo modalità che garantiscano l'elaborazione e
la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale;
d. le azioni di informazione e di prevenzione
da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie
militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei
luoghi di aggregazione giovanile.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i
provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli
sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di
incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli
addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una
distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attività di
controllo continuativa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta
un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico
del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie
antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali è necessaria la
prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe
H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie territoriali, secondo modalità definite con decreto del
Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle
farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese
distributrici.
4. Per la realizzazione delle attività di
monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa
massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per
la realizzazione delle attività di informazione e di prevenzione di
cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa massima di lire
2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attività di
cui al comma 2 è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)
1. È istituita la Consulta nazionale sull'alcol
e sui problemi alcolcorrelati, di seguito denominata
"Consulta", composta da:
a. il Ministro per la solidarietà sociale,
che la presiede;
b. tre membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
problemi alcolcorrelati;
c. quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
d. il direttore dell'Istituto superiore di
sanità o un suo delegato;
e. un rappresentante del Consiglio nazionale
delle ricerche, designato dal suo presidente;
f. due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta delle associazioni
di volontariato ed uno su proposta delle associazioni di
auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g. due membri designati dal Ministro per la
solidarietà sociale, di cui uno su proposta del Ministro delle
politiche agricole e forestali ed uno su proposta delle
associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande
alcoliche;
h. due membri designati dal Ministro della
sanità;
i. due membri designati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
j. il presidente della Società italiana di
alcologia o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al
comma 1, lettere c), d), e), f) ed h), è designato un membro
supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre anni e
possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono definite le modalità e l'entità
dei rimborsi spese e dei gettoni di presenza assegnati ai componenti
della Consulta di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su
richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle
riunioni è richiesta la presenza della metà dei componenti. Con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla
disciplina del funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a. collabora nella predisposizione della
relazione prevista dall'articolo 8, esaminando, a tale fine, i
dati relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b. formula proposte ai Ministri competenti,
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi definiti
dall'articolo 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c. collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento all'Organizzazione
mondiale della sanità, secondo gli indirizzi definiti dal
Ministro della sanità;
d. fornisce ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri
in ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
alcolcorrelati in riferimento alle finalità della presente
legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della
Consulta è autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.
Art. 5.
(Modifiche agli ordinamenti didattici universitari)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario relativi
alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e
psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia
possono essere modificati allo scopo di assicurare, quale corso di
studio, l'apprendimento dell'alcologia.
Art. 6.
(Modifiche al codice della strada)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. all'articolo 119, comma 8, lettera c),
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Qualora
siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano
comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate,
le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un
medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei
soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati";
b. all'articolo 186, comma 4, le parole:
"In caso di incidente o" sono soppresse.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
con propri decreti, emanati ai sensi dell'articolo 123, comma 10,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvede
all'integrazione dei programmi di esame per l'accertamento
dell'idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori delle
autoscuole per conducenti nonché dei programmi di esame per il
conseguimento della patente di guida al fine di assicurare
un'adeguata informazione sui rischi derivanti dall'assunzione di
bevande alcoliche e superalcoliche prima della guida.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, una modifica al comma 1
dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che preveda la modifica della
concentrazione alcolemica portandola da 0,8 grammi per litro a 0,5
grammi per litro.
Art. 7.
(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 540)
1. All'articolo 2, comma 1, lettera g), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, sono aggiunte, in
fine, le parole: "con particolare riferimento alle
controindicazioni provocate dalla interazione del medicinale con
bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale
pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso
medicinale".
Art. 8.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della sanità trasmette al
Parlamento una relazione sugli interventi realizzati ai sensi della
presente legge, predisposta sulla base delle relazioni inviate dalle
regioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
Capo II
COMPETENZE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO
Art. 9.
(Attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono, nell'ambito delle risorse destinate
all'assistenza sanitaria rese disponibili dal Fondo sanitario
nazionale, alla programmazione degli interventi di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati, all'individuazione dei servizi
e delle strutture, anche ospedaliere e universitarie, incaricati
della realizzazione degli interventi stessi, compresi quelli per il
trattamento in fase acuta dei soggetti con problemi e patologie
alcolcorrelati, nonché alla formazione ed all'aggiornamento degli
operatori del settore, in base ai principi stabiliti dalla presente
legge ed alle previsioni dell'atto di indirizzo e coordinamento di
cui all'articolo 3.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano trasmettono entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
al Ministero della sanità sugli interventi realizzati ai sensi
della presente legge.
Art. 10.
(Intervento ospedaliero)
1. Il trattamento dei soggetti con problemi e
patologie alcolcorrelati è svolto nelle apposite unità operative
collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie
pubbliche e private appositamente accreditate, ai sensi
dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, introdotto dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, nonché presso le aziende ospedaliero-universitarie di
cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
Art. 11.
(Strutture di accoglienza)
1. Nell'ambito della loro programmazione
socio-sanitaria, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, fatte salve le strutture esistenti, possono realizzare, a
seconda delle esigenze del territorio definite dalle regioni e dalle
province stesse, strutture di accoglienza per pazienti
alcoldipendenti che, nella fase successiva a quella acuta,
necessitano di osservazione e cure prima dell'invio al trattamento
domiciliare o in day-hospital.
2. La permanenza presso le strutture di cui al
comma 1 non può essere superiore a trenta giorni.
Art. 12.
(Collaborazione con enti ed associazioni)
1. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali
ed i servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione,
cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con
problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro
attività avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti
ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICITÀ E SUL CONSUMO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Art. 13.
(Disposizioni in materia di pubblicità)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private e le agenzie pubblicitarie, unitariamente ai rappresentanti
della produzione, tenuto conto anche dell'esigenza di valorizzare le
produzioni tipiche ed a denominazione di origine controllata,
adottano un codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui
contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche
e superalcoliche.
2. È vietata la pubblicità di bevande alcoliche
e superalcoliche che:
a. sia trasmessa all'interno di programmi
rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi
alla trasmissione degli stessi;
b. attribuisca efficacia o indicazioni
terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal
Ministero della sanità;
c. rappresenti minori intenti al consumo di
alcol ovvero rappresenti in modo positivo l'assunzione di
bevande alcoliche o superalcoliche.
3. È vietata la pubblicità diretta o indiretta
delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati
prevalentemente dai minori di 18 anni di età.
4. È vietata la pubblicità radiotelevisiva di
bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19.
5. È inoltre vietata in qualsiasi forma la
pubblicità di bevande superalcoliche:
a. sulla stampa giornaliera e periodica
destinata ai minori;
b. nelle sale cinematografiche in occasione
della proiezione di film destinati prevalentemente alla visione
dei minori.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4 è punita con la sanzione amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 20 milioni. La
sanzione è raddoppiata per ogni ulteriore trasgressione.
7. La sanzione di cui al comma 6 si applica
altresì alle industrie produttrici ed ai responsabili delle
emittenti radiotelevisive e degli organi di stampa nonché ai
proprietari delle sale cinematografiche.
Art. 14.
(Vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade)
1. È vietata la vendita al banco di bevande
superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade
dalle ore 22 alle ore 6.
2. La violazione della disposizione di cui al
comma 1 è punita con la zione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
Art. 15.
(Disposizioni per la sicurezza sul lavoro)
1. Nelle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza,
l'incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente
articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai
medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza
negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per
territorio delle aziende unità sanitarie locali.
3. Ai lavoratori affetti da patologie
alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di
riabilitazione presso i servizi di cui all'articolo 9, comma 1, o
presso altre strutture riabilitative, si applica l'articolo 124 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
4. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui
al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel
pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.
Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 16.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 4.125 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2001, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge dello Stato. |