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Legge 28 febbraio 1961,
n. 128 Perequazione del trattamento e dello sviluppo di carriera degli insegnanti di lingue straniere provenienti dal vecchio ruolo del ginnasio Art. 1. L'art. 3 del regio decreto-legge 1° maggio 1924, n. 653, è abrogato
Art. 2. Gli insegnanti di lingue straniere di ruolo B, attualmente in servizio nei ginnasi e inquadrati nei ruoli transitori ordinari o nei ruoli ordinari, sono assegnati, a decorrere dal 1° luglio 1961, al ruolo A col diritto alla ricostruzione della carriera (escluso il conguaglio degli arretrati di stipendio), se provengono dal ruolo dei ginnasi o se nei ginnasi prestino servizio da un numero di anni pari a quello richiesto per la concessione dell'abilitazione didattica agli insegnanti fuori ruolo.
Art. 3. All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62. |
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