Legge 27 marzo 2001, n.133
(in GU 20 aprile 2001, n. 92)
Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.
2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le universita' presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, e' autorizzato l'utilizzo dei postiriservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non e' pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le universita' consentono, altresi', l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.
3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.
4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e' consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
5. Sono nulle le deliberazioni delle universita' in contrasto con la presente legge.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 7011):
Presentato dall'on. Jervolino Russo il 23 maggio 2000. Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienze e
istruzione), in sede referente, il 5 giugno 2000 con pareri delle commissioni I e
II. Esaminato dalla VII commissione il 26 e 28 settembre 2000. Esaminato in aula il 2, 11 e 25 ottobre 2000 ed
approvato il 26 ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4864):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, l'8 novembre 2000 con
pareri delle commissioni 1a, 2a e 12a. Esaminato dalla 7a commissione, in sede referente, il
6, 13, 14, 15 e 16 dicembre 2000; 10, 16, 18 e 25 gennaio 2001. Relazione scritta presentata il 30 gennaio 2001 (atto
n. 4864/A - relatore sen. Pagano). Esaminato in aula ed approvato il 13 febbraio 2001.
Camera dei deputati (atto n. 7011/B):
Assegnato alla VII commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 febbraio 2001 con
parere delle commissioni I, V e XII. Esaminato dalla VII commissione il 21 e 22 febbraio
2001. Esaminato in aula il 26 febbraio 2001 ed approvato il 27 febbraio 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 4864/B):
Assegnato alla 7a commissione (Istruzione pubblica, beni culturali), in sede deliberante, il 28 febbraio 2001.
Esaminato dalla 7a commissione ed approvato il 6 marzo 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari):
"Art. 1. - 1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
a) ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria,
in architettura, nonche' ai corsi di diploma universitario, ovvero individuati come di primo livello in applicazione
dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformita' alla normativa comunitaria
vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che determinano standard formativi tali da richiedere il
possesso di specifici requisiti;
b) ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341;
c) ai corsi di formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257;
d) alle scuole di specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'art. 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle universita' e nell'ambito
della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del
corso".
"Art. 2. - 1. Sono programmati dalle universita' gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta
specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), per i quali
l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso
strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui
all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Sono programmati dall'Universita' di Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e
diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di collaborazione transfrontaliera e
internazionale adempiuti da tale corso".
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291, prevede:
"Norme sul diritto agli studi universitari".