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LEGGE 23 maggio 1997, n. 135 (GAZZETTA UFFICIALE del 24.05.97)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.


ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67

All'articolo 1:
al comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da ripartire con deliberazione del CIPE, è destinata alla copertura di mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «465 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «515 miliardi» e le parole: «1.465 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «1.515 miliardi»;
al comma 3 sono premesse le seguenti parole: «Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni,».

All'articolo 2, al comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato».

All'articolo 3:
al comma 1, secondo periodo, le parole da: «L'erogazione del contributo» fino a: «per l'anno 1997» sono sostituite dalle seguenti: «All'erogazione del contributo provvede il Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997»; al comma 3, primo periodo, le parole: «nel limite complessivo di lire 40 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè i trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25 marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di lire 43 miliardi»;
al comma 4, capoverso 21, le parole: «sessanta» e «venti» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «quaranta» e «quaranta»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilità ai sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 390, e del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parità di punteggio, titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31 dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta la medesima professionalità»;
al comma 7, ultimo periodo, le parole: «dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1»;
al comma 8, dopo le parole: «Ministero per i beni culturali e ambientali» sono inserite le seguenti: «nonchè ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana»;
al comma 9, primo periodo, le parole: «con priorità per» sono sostituite dalle seguenti: «destinando non meno dei due terzi del totale a»;

al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa criteri e modalità di concessione delle agevolazioni».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) - 1. Al fine di accelerare le procedure relative agli ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del provvedimento di assoggettamento della società ad una delle procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge n. 223 del 1991».

All'articolo 6, al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «interventi di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «già appaltati o affidati in concessione e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di entrata in vigore del presente decreto»; al secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dei lavori pubblici».

All'articolo 7: al comma 1, lettera l), dopo le parole: «e capitoli» è inserita la seguente: «1109,»; dopo le parole: «l'evasione fiscale,» sono inserite le seguenti: «ad assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,»;
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è prorogato al 31 dicembre 1997.
1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo 17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è prorogato al 31 dicembre 1997».

All'articolo 8:
al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «montane» sono inserite le seguenti: «, dei consorzi di bonifica e consorzi di irrigazione»;
al comma 1, lettera b), secondo periodo, dopo la parola: «ricorso» è inserita la seguente: «anche».

All'articolo 9:
il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le amministrazioni aggiudicatrici avviano le attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del 1994, e successive modificazioni»;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati specifici dei progetti e delle spese anticipate».

All'articolo 11, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente comma:

8-bis. La denuncia di inizio attività di cui al comma 7 deve essere corredata dall'indicazione dell'impresa a cui si intende affidare i lavori».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). - 1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, è raddoppiato il termine di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed è ridotta della metà la somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 758 del 1994».

All'articolo 13:
al comma 2, è soppresso il secondo periodo;
dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonchè dei princìpi generali dell'ordinamento. 4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivati»;
dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si farà fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al predetto comma 1».

All'articolo 14:
al comma 2, le parole da: «edilizia agevolata» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «edilizia agevolata in locazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento delle disponibilità»;
al comma 5, le parole: «quindici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dieci per cento».

L'articolo 16 è soppresso.

All'articolo 17, al comma 1, le parole: «all'attività di gestione aeroportuale» sono sostituite dalle seguenti: «alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonchè all'attività di gestione aeroportuale».

All'articolo 19:
al comma 1, dopo le parole: «aventi ad oggetto» sono inserite le seguenti: «provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e»;
al comma 2, le parole: «, quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso» sono soppresse;
al comma 3, è premessa la parola: «Tutti».
Dopo l'articolo 19, è inserito il seguente:

«Art. 19-bis. - (Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali). - 1. Per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 2, comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione del tratto Agliò-Canova e il potenziamento del tratto Firenze Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, è concesso un ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il periodo 1997-1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis. - (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). - 1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono svolte secondo le procedure già regolanti l'attività dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 304; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335; dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443; dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 670»;

«Art. 20-ter. - (Disposizioni in materia di indennità di mobilità). - 1. Il diritto all'indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, è riconosciuto a coloro che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbiano presentato oltre i termini previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari.
2. Senza ulteriori oneri, è erogata l'indennità spettante al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per l'anno 1997».


DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997.

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto legge:

Articolo 1.

(Interventi per lo sviluppo economico
delle aree depresse del territorio nazionale)


1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del tesoro é autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con istituti di credito, il cui ammortamento é a totale carico dello Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalità, fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono altresí versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche, recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con effetto dall'anno 1996, le disponibilità destinate all'ammortamento dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, é destinata alla copertura di mutui finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure e modalità previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, é destinata, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, alla copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia universitaria.
2. Per l'attuazione del presente articolo é autorizzata la spesa di lire 465 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.465 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998 e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Al fine di accelerare il completamento, l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di sistemazione dei terreni necessari per la funzionalità delle opere, con priorità per quelle localizzate nelle aree depresse del territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione, concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato permanente per le politiche agro-alimentari, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a. o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui é correlato al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998, autorizzato a tale scopo. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, le modalità, i termini e le condizioni per la concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Articolo 2.

(Regime contributivo delle erogazioni previste
dai contratti di secondo livello)


1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, nonché dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo comma di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.
2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 é stabilito entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita, nell'anno solare di riferimento, dai lavoratori che ne godono. In fase di prima applicazione, tale limite non puó superare la misura dell'uno per cento sino al 31 dicembre 1997 e del due per cento dal 1º gennaio 1998. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti i successivi incrementi sino al raggiungimento del predetto limite massimo del tre per cento, in funzione delle risorse finanziarie all'uopo disponibili.
3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del dieci per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non é dovuto quando tali erogazioni sono destinate ai trattamenti pensionistici complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. Se é destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
5. Il regime contributivo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Ai fini dell'applicazione del regime contributivo previsto dal presente articolo, i contratti di cui al comma 1 sono depositati presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce; i contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro trenta giorni da quest'ultima data.
7. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi evasi, é tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 53 miliardi per l'anno 1997, a lire 277 miliardi per l'anno 1998, a lire 476 miliardi per l'anno 1999, a lire 703 miliardi per l'anno 2000 e a lire 763 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) quanto a lire 37 miliardi per l'anno 1997 e a lire 108 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tale fine parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) quanto a lire 86 miliardi per l'anno 1998, a lire 224 miliardi per l'anno 1999, a lire 383 miliardi per l'anno 2000, a lire 424 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
c) quanto a lire 16 miliardi per l'anno 1997, a lire 83 miliardi per l'anno 1998, a lire 144 miliardi per l'anno 1999, a lire 212 miliardi per l'anno 2000 e a lire 231 miliardi per l'anno 2001, mediante utilizzo delle maggiori entrate fiscali derivanti dal presente articolo.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
integrazione salariale e formazione professionale)


1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, é autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore del comune di Palermo. L'erogazione del contributo, da effettuarsi a cura del Ministero dell'interno entro il mese di aprile 1997, é subordinata alla presentazione da parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integra zione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b) , del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nel limite complessivo di lire 40 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei trattamenti di integrazione salariale prorogati é ridotta del dieci per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, é sostituito dal seguente:

" 21 . Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunità occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire società miste ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a condizione che il personale dipendente delle predette società sia costituito nella misura del sessanta per cento da lavoratori già impegnati nei predetti progetti e nella misura del venti per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione alle predette società miste é, comunque, consentita a cooperative formate da lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili. Con tali società, in via straordinaria e limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto, convenzioni o contratti, di durata non superiore a sessanta mesi, aventi esclusivamente ad oggetto attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti promotori.".

5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h) , e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non é richiesto l'accesso al Fondo sociale europeo.
6. Gli oneri relativi alle quote di indennità di anzianità, di cui al quinto comma, lettera a) , dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, maturate sino alla data del 21 maggio 1988, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire l'espletamento delle relative attività di valutazione e certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate alle potenzialità del mercato del lavoro locale. I relativi oneri sono posti a carico dei Fondi di cui al comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per l'anno 1997.
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, é autorizzata l'apertura di contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilità si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo articolo 10. L'apertura delle contabilità é disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata.
9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, con priorità per quelli residenti nelle zone di cui all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in età compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma si applicano i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni previste dalle norme di attuazione del citato decreto-legge n. 26 del 1995.

Articolo 4.

(Intervento su immobili adibiti a teatri)

1. In attesa dell'adozione della legge di disciplina generale dell'attività teatrale, é istituito, nell'ambito del Fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, il conto speciale per l'apertura dei teatri, avente ad oggetto il finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro, di proprietà dei comuni o di altri soggetti. Il finanziamento é compatibile con eventuali contributi in conto capitale ed é erogato sulla base di criteri predeterminati dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale di cui al comma 1 é definito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con l'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.
3. Alla costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale del Fondo d'intervento sono inizialmente destinate lire 25 miliardi, me diante individuazione nell'ambito delle disponibilità esistenti nel Fondo d'intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819. A tale individuazione, nonché per ulteriori individuazioni nell'ambito del Fondo predetto, connesse ad esigenze dei settori dello spettacolo, si provvede con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

Articolo 5.

(Interventi nel settore del trasporto aereo)

1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine, il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con priorità per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, é autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione, da parte delle società di gestione costituite secondo le previsioni dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti, di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno 1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 é affidata alle società di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Articolo 6.

(Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue)

1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le risorse assegnate dal C.I.P.E. per il finanziamento di progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché le ulteriori risorse attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, sono destinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue, adottato dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1 sono assegnate, anche in deroga alle finalità previste per dette risorse dalle rispettive disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le risorse già trasferite alle regioni, si procede al recupero mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed alla successiva riassegnazione ai capitoli del Ministero dell'ambiente con decreto del Ministro del tesoro. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:

a) una quota pari al venticinque per cento delle somme complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni decorrenti dalla effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla lettera a) , proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilità delle risorse in bilancio.

4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto, intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Decorso il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera senza che ne sia avvenuta l'attivazione, il Ministro dell'ambiente puó individuare un gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio dell'impianto. A tale fine il gestore provvisorio puó utilizzare, a titolo di anticipazioni, l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano all'intervento in parola, nonché le risorse derivanti da canoni o tariffe in materia di acquedotto, fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al comma 1, determina le modalità per il monitoraggio ed il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti preliminari degli interventi previsti dal piano, puó avvalersi di soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del personale. Per il suddetto rimborso é autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi interventi, anche sotto il profilo della capacità di utilizzazione delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, é istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un apposito gruppo tecnico, composto da non piú di venti esperti di elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto gruppo tecnico é autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

Articolo 7.

(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in corso di attuazione:

a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonché l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti acquedottistici;
b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di interventi di costruzione, completamento, sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprietà statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici, compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente incentivi alle attività produttive e agevolazioni alle attività di ricerca;
d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto ambientale;
e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata e Puglia;
f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano, Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilità o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonché la realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attività di salvaguardia della laguna di Venezia;
g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché degli interventi in favore delle sue vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorché riferiti a fatti verificatisi anteriormente al 1º gennaio 1996;
h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della difesa, concernente la realizzazione di interventi di ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da adibire a Scuola allievi carabinieri;
i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente, la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo a Bari;
l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla allocazione delle attività dell'amministrazione finanziaria orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, nonché l'attività produttiva della predetta amministrazione autonoma.

Articolo 8.

(Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo
per la progettualità presso la Cassa depositi e prestiti)


1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:

a) " 54 . Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle comunità montane, delle società per la gestione di servizi pubblici cui partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti, é istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli studi di fattibilità, per l'elaborazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo é stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse é riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";
b) " 56 . I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare, allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalità, la localizzazione, la conformità allo strumento urbanistico vigente o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto dell'opera da realizzare, nonché la prevista copertura finanziaria. Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da espletare mediante il ricorso a società partecipate dalla Cassa medesima. L'anticipazione é concessa dalla Cassa depositi e prestiti a valere sulle disponibilità del Fondo, con determinazione del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del costo presunto dell'opera.";
c) " 57 . L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di valutazione, é rimborsata, secondo le modalità concordate con la Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) " 58 . Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, é riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".

Articolo 9.

(Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo di rotazione
presso il Ministero dei lavori pubblici)


1. L'inserimento dei lavori nel programma triennale di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, determina, ove possibile, per le amministrazioni aggiudicatrici l'immediato avvio delle attività di progettazione anche definitiva ed esecutiva.
2. É istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Fondo di rotazione destinato al finanziamento delle spese per l'attività di progettazione di cui al comma 1, da eseguirsi a cura delle amministrazioni aggiudicatrici statali. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, fissa i criteri di assegnazione del Fondo. Per la dotazione di quest'ultimo é autorizzata la spesa di lire 7 miliardi annui dal 1997 al 2000, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 10.

(Modalità di ridestinazione dei finanziamenti per interventi
su strutture di assistenza a malati di AIDS)


1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, é effettuata, anche per interventi di edilizia extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1º dicembre 1995, n. 509, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.

Articolo 11.

(Centri storici)

1. Al comma 7, lettera e) , dell'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le parole: "e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;".
2. Al comma 8, lettera a) , dell'articolo 4 di cui al comma 1, sono soppresse le parole: "non siano compresi nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,".

Articolo 12.

(Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri)

1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, i termini previsti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, sono raddoppiati e la somma di cui all'articolo 21, comma 2, dello stesso decreto é ridotta della metà.

Articolo 13.

(Commissari straordinari e interventi sostitutivi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le opere e i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte o cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono nominati uno o piú commissari straordinari. In prima applicazione, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri é adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva, necessari perché l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono altresí nominare commissari straordinari per le opere di loro competenza.
3. La pronuncia sulla compatibilità ambientale delle opere di cui al comma 1, ove non ancora intervenuta, é emessa entro sessanta giorni dalla richiesta.
4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione che, entro quindici giorni dalla ricezione, puó disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puó disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operatività del servizio tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente, di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997 ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997 l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Articolo 14.

(Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi
programmati in agricoltura e per iniziative produttive)


1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi agli anni dal 1978 al 1991, già ripartiti tra le regioni, in relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di cui all'articolo 31, lettere b), c) e d) , della legge 5 agosto 1978, n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di programmazione, di progettazione e concessori eventualmente già impiegati per i programmi originari.
2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al quadriennio 1992-1995, nonché quelli ricavati dalla alienazione degli alloggi di proprietà pubblica in base alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto capitale in regime di edilizia agevolata per la locazione, fino ad un massimo del venticinque per cento delle disponibilità.
3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al fine di assicurare la necessaria continuità nella programmazione e nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, é autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi secondo le finalità e con le modalità stabilite nel decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 578. Per concorrere al suddetto fine, il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649, é ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine é autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. é autorizzata ad impiegare sino al quindici per cento delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui all'articolo 6- ter del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.

Articolo 15.

(Snellimento delle procedure in materia di informazioni
e comunicazioni antimafia)


1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

" 2-bis . Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le modalità necessarie per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quello di servizio di una o piú prefetture, in modo da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla lettera b).BFT .

2-ter . Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater . Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".

2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1990, n. 490, é aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva.".

Articolo 16.

(Snellimento delle procedure di controllo)

1. Per le opere individuate ai sensi dell'articolo 13, il controllo della Corte dei conti é esercitato in via successiva ed é finalizzato esclusivamente alla verifica del perseguimento degli obiettivi per i quali le opere stesse sono state programmate, nonché della corrispondenza delle spese sostenute dall'amministrazione alla disponibilità delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

Articolo 17.

(Anticipata occupazione del demanio aeroportuale)

1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei trasporti e della navigazione puó autorizzare, su richiesta, i soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed urgenti necessari all'attività di gestione aeroportuale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a) , della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati, da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria detenzione e per le migliorie apportate.

Articolo 18.

(Rimborso delle spese di patrocinio legale)

1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Articolo 19.

(Norme sul processo amministrativo)

1. Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il tribunale amministrativo regionale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, puó definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata, quando accerta l'irricevibilità o l'inammissibilità o l'infondatezza del ricorso. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
3. I termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza é pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria.
4. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare.
6. La parte interessata ha facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Articolo 20.

(Norme finali)

1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosí come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addí 25 marzo 1997.

SCALFARO


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