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Legge 21 dicembre 1955, n. 1363
 (in GU 16 gennaio 1956, n. 12)

Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

Art. 1

previsti ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata tabella.

Per coloro i quali, essendo in servizio al 1° maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non č richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.

Tabella Titolo di studio prescritto per l'ammissione nei ruoli transitori per gli insegnamenti speciali esistenti nelle scuole elementari ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786.

Insegnamento del canto:

diploma di abilitazione all'insegnamento della musica e canto;

diploma di musica corale e direzione dei cori;

diploma di composizione;

diploma di organo;

diploma di pianoforte;

diploma di violino;

diploma di viola;

diploma di violoncello;

diploma di arpa;

diploma di canto (ramo didattico);

diploma di strumentazione per banda;

diploma di musica e canto rilasciato da un Conservatorio musicale;

diploma di direzione di orchestra;

diploma di composizione polifonica vocale.

Insegnamento della musica:

come sopra.

Insegnamento della educazione fisica:

attestato della scuola superiore di educazione fisica di Bologna;

certificato di specializzazione nell'insegnamento della educazione fisica;

frequenza di corso di educazione fisica;

diploma di abilitazione magistrale.

Insegnamento del disegno:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della legatoria e cartonaggio:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento della falegnameria:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori femminili:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavori artistici:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di agraria:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di intreccio e di vimini:

diploma di Istituto medio di 2° grado.

Insegnamento di lavoro manuale e professionale:

diploma di Istituto medio di 2° grado.


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