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Legge 3 aprile 2001, n. 142 Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratoreElenco
delle deleghe e dei decreti legislativi emanati
Art.
1. 1. Le disposizioni della presente legge si riferiscono
alle cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad
oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio,
sulla base di previsioni di regolamento che definiscono
l'organizzazione del lavoro dei soci. 2.
I soci lavoratori di cooperativa: 3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con
la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.
Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in
qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e
previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente
previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra
fonte. Art.
2. 1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di
lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con
esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare, col
rapporto di lavoro, anche quello associativo. Si applicano altresí
tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del
lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8,
14 e 15 della medesima legge n. 300 del 1970, nonché le
disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le
modalità della prestazione lavorativa. In relazione alle
peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio
dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi
collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e
le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più
rappresentative. Art.
3. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36
della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono
tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro
prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per
prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del
settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro
diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi
collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni
analoghe rese in forma di lavoro autonomo. 2. Trattamenti economici ulteriori possono essere
deliberati dall'assemblea e possono essere erogati:
b) in sede di approvazione del
bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore
al 30 per cento dei trattamenti retributivi complessivi di cui al
comma 1 e alla lettera a), mediante integrazioni delle
retribuzioni medesime, mediante aumento gratuito del capitale
sociale sottoscritto e versato, in deroga ai limiti stabiliti
dall'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni,
ovvero mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui
all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Art.
4. 1. Ai fini della contribuzione previdenziale ed
assicurativa si fa riferimento alle normative vigenti previste per
le diverse tipologie di rapporti di lavoro adottabili dal
regolamento delle società cooperative nei limiti di quanto previsto
dall'articolo 6. 2. I trattamenti economici dei soci lavoratori con i
quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, ad eccezione
di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, lettera b), sono
considerati, agli effetti previdenziali, reddito da lavoro
dipendente. 3. Il Governo, sentite le parti sociali interessate,
è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a
riformare la disciplina recata dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e successive modificazioni,
secondo i seguenti criteri e princípi direttivi:
a)
equiparazione della contribuzione previdenziale e
assistenziale dei soci lavoratori di cooperativa a quella dei
lavoratori dipendenti da impresa;
b)
gradualità, da attuarsi anche tenendo conto delle
differenze settoriali e territoriali, nell'equiparazione di cui alla
lettera a) in un periodo non superiore a cinque anni; Art.
5. 1. Il riferimento alle retribuzioni ed ai trattamenti
dovuti ai prestatori di lavoro, previsti dall'articolo 2751-bis,
numero 1), del codice civile, si intende applicabile anche ai soci
lavoratori di cooperative di lavoro nei limiti del trattamento
economico di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, lettera a). La
presente norma costituisce interpretazione autentica delle
disposizioni medesime. 2. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in
qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1 rientrano nella
competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del
codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di
lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le
procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni, e 29
ottobre 1998, n. 387. Restano di competenza del giudice civile
ordinario le controversie tra soci e cooperative inerenti al rapporto
associativo. Art.
6. 1.Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono
un regolamento, approvato dall'assemblea, sulla tipologia dei rapporti
che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori.
Il regolamento deve essere depositato entro trenta giorni
dall'approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro
competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso: a) il richiamo ai contratti
collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con
rapporto di lavoro subordinato; 2. Salvo quanto previsto alle lettere d), e) ed
f) del comma 1, il regolamento non può contenere disposizioni
derogatorie in pejus rispetto ai trattamenti retributivi ed
alle condizioni di lavoro previsti dai contratti collettivi nazionali
di cui all'articolo 3. Nel caso in cui violi la disposizione di cui al
primo periodo, la clausola è nulla. Art.
7. 1.Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per l'ammodernamento e il riordino delle norme in
materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, con
particolare riferimento agli oggetti di cui alle lettere da a)
a q) e sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a)
revisione della disciplina dei collegi sindacali delle
società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7
agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola
società cooperativa, e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58;
b)
esercizio ordinario della vigilanza in materia di
cooperazione mediante la revisione cooperativa, finalizzata:
1)
a
fornire agli amministratori e agli impiegati delle società
cooperative suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed
elevare la democrazia cooperativa;
2)
a
verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con
particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello
scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto
delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la
consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del
bilancio consuntivo d'esercizio e delle relazioni del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della
certificazione di bilancio
c)
esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica
dei regolamenti adottati dalle cooperative e della correttezza dei
rapporti instaurati con i soci lavoratori;
d)
effettuazione della vigilanza, fermi restando i
compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche da
parte delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 5 del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, secondo i princípi e i criteri direttivi della presente
legge e con finalità di sostegno, autotutela e autogoverno del
movimento cooperativo;
e)
svolgimento della vigilanza nei termini e nel contesto
di cui alla lettera d), anche mediante revisioni cooperative
per le società cooperative non aderenti alle associazioni nazionali
di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo,
riconosciute ai sensi del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, con le stesse finalità di quelle di cui alle lettere b)
e d), a cura del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, che puó affidarne l'esecuzione, sulla base di apposite
convenzioni, alle stesse associazioni nazionali riconosciute,
nell'ambito di un piano operativo biennale predisposto dalla Direzione
generale della cooperazione del medesimo Ministero, d'intesa con le
associazioni medesime, fermi restando gli attuali meccanismi di
finanziamento;
f)
facoltà del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di disporre e far eseguire da propri funzionari ispezioni
straordinarie, per accertamenti a campione o sulla base di esigenze di
approfondimento derivanti dalle revisioni cooperative e qualora se ne
ravvisi l'opportunità, finalizzate ad accertare principalmente:
1)
l'esatta
osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e
mutualistiche;
2)
la
sussistenza dei requisiti richiesti da leggi generali e speciali per
il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;
3)
il
regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;
4)
l'esatta
impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività
specifiche promosse o assunte dall'ente;
5)
la
consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle
passività;
6)
la
correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori e
l'effettiva rispondenza di tali rapporti rispetto al regolamento ed
alla contrattazione collettiva di settore;
g)
adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria
del bilancio in relazione all'esigenza di una effettiva congruità
dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e
patrimoniale della società cooperativa;
h)
definizione delle funzioni dell'addetto alle revisioni
delle cooperative, nominato dalle associazioni nazionali di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, quale
incaricato di pubblico servizio e definizione dei requisiti per
l'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
i)
distinzione di finalità, compiti e funzioni tra le
revisioni cooperative, le ispezioni straordinarie e la certificazione
di bilancio, evitando la sovrapposizione e la duplicazione di
adempimenti tra le varie tipologie di controllo, nonché tra esse e la
vigilanza prevista da altre norme per la generalità delle imprese;
j)
corrispondenza, in coerenza con l'articolo 45, primo
comma, della Costituzione, tra l'intensità e l'onerosità dei
controlli e l'entità delle agevolazioni assegnate alle cooperative
per promuoverne lo sviluppo;
k)
adeguamento dei requisiti per il riconoscimento delle
associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, allo scopo di assicurare maggiormente le
condizioni per l'efficiente ed efficace esecuzione delle revisioni
cooperative, tenuto conto anche di quanto previsto alla lettera e)
circa i compiti di vigilanza che possono essere affidati alle
associazioni nazionali di cui all'articolo 5 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
l)
istituzione dell'Albo nazionale delle società
cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni
provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di
natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo
con le competenze specifiche delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. L'Albo va tenuto distintamente per sezioni,
definite sulla base del rapporto mutualistico di cui alla lettera b);
m)
unificazione
di tutti i codici identificativi delle singole società cooperative;
n)
cancellazione dall'Albo nazionale delle società
cooperative, e conseguente perdita dei benefici connessi
all'iscrizione, delle cooperative che si sottraggono all'attività di
vigilanza o che non rispettano le finalità mutualistiche, nonché
applicazione dell'articolo 2543 del codice civile in caso di reiterate
e gravi violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della
presente legge;
o)
abrogazione del Capo II del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da
abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con i
decreti legislativi di cui al presente comma. 2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio
della delega. Le Commissioni parlamentari competenti si esprimono
entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Qualora il
termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato
di sessanta giorni. 3. Entro tre mesi dal termine del primo biennio di
attuazione della nuova normativa, il Governo può emanare eventuali
disposizioni modificative e correttive dei decreti legislativi sulla
base dei medesimi princípi e criteri direttivi di cui al comma 1 e
con le medesime modalità di cui al comma 2. 4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. |
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