Legge 15 giugno 1990, n.146
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
Titolo I
Norme per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali
Art. 1
1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici
essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di
lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante
convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla
libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione,
all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà
di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati,
di cui al primo comma, la presente legge dispone le regole da
rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo,
per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei
diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente
all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi
dell'art. 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della
libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del
patrimonio storico artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la
protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e
di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al
controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di
energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima
necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi
impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi;
l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai
provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli
cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato
di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui
beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i
trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari,
ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al
collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché
gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario
al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti
della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione
dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con
particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei
servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole
elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli
esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli
esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le
telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.
Art. 2
1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1
il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a
consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire
le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, con un preavviso
minimo non inferiore a quello previsto nel quinto comma del presente
articolo e con l' indicazione della durata dell'astensione dal lavoro.
Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del
diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso
non inferiore a quello indicato al quinto comma, nonché contenere
l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal
lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni
compatibile con le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1,
prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel
rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal
secondo comma dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed
alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o
negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei
regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi
del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le
organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono
tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le
modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a
consentire gli adempimenti di cui al primo comma del presente
articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di
quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed
indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei
lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione
periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi di
trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla
pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi
che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari
come risultano definiti dagli accordi del presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi
pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e
le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle
prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e
delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al secondo
comma.
4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle
prestazioni individuate ai sensi del secondo comma. A tale scopo, le
determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici
di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati
tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice
del servizio di predisporre le misure di cui al secondo comma ed allo
scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di
servizi alternativi, il preavviso di cui al primo comma non può
essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli
accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei
regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le
rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di
cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati
termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme
adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei
modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e
delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre,
garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando
l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico
radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali
comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata,
le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti
i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenute a dare le
medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti
radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti, o,
comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste
dalle leggi dello stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e
di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione
dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per
gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Art. 3
1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le
isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire,
d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto
previsto al secondo comma dell'art. 2, le prestazioni indispensabili
per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il
rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle
popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei
servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni
indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli utenti
con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 2.
Art. 4
1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle
disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che,
richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma
del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività,
sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità
dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o
di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di
sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è
versato dal datore di lavoro all' Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria, per la
disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano
uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di
cui all'art. 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in
ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di
ordine patrimoniale derivanti dagli artt. 23 e 26, secondo comma,
della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge
regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i
pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla
retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la
disoccupazione involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in
violazione dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi
partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per
un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e
i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi
formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi
di cui all'art. 1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di
cui al comma 2 dell'art. 2, sono soggetti ad una sanzione
amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del ministro per la
Funzione pubblica o, rispettivamente, del ministro del Lavoro e della
previdenza sociale, su denunzia dell'Ispettorato provinciale del
lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una
somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non
inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso
di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della
sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a 6 mesi. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli, 6, comma terzo e
quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma,
26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per la devoluzione
dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la
disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente
articolo.
Art. 5
1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui
all'art. 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero
dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello
stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina
vigente.
Art. 6
1. All'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti,
infine, i seguenti commi:
<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere
da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non
economico, l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore
competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni
soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni
sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la
rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni,
propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale
competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le
modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul
ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del
decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che
decide con sentenza immediatamente esecutiva>>.
Art. 7
1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n.
300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i
diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui
alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro,
che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla
presente legge.
Art. 8
1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e
imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a
causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse
generale, conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il
presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato,
se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il
prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale,
negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che
determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un
tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo
possibile, invitando le parti in caso di esito negativo del medesimo,
ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla
commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al primo
comma, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che
promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del
servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché
i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia
rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le
prestazioni indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare
adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando
l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della
persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere
emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e
di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una
prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente
personale, pur se non a carattere subordinato.
3. L'ordinanza di cui al secondo comma deve altresì specificare il
periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere
osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un
differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con
astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del
medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante
comunicazione da effettuarsi, a cura, dell'autorità che l'ha emanata
ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle
imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui
nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante
affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura
dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene
altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli
organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso
la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo e terzo comma il
presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.
Art. 9
1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o
autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8
è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni
giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla
gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da
un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400. 000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza
di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle
amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono
soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico,
ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un
anno.
3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione
dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha
emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione
ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981,
n.689.
Art. 10
1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le
imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del
provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso
contro l'ordinanza prevista dall'art. 8, secondo comma, nel termine di
sette giorni dal giorno successivo a quello della sua affissione nei
luoghi di lavoro davanti al Tribunale amministrativo regionale
competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata
esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi, il Tribunale amministrativo regionale
acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile,
sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla
parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'art. 8,
primo comma.
Art. 11
1. Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale.
TITOLO II
Istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici
Art. 12
1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della
legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad
assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al primo comma dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione
dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di
diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto
del presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza
di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali
interessati dal conflitto nonché di esperti che si siano
particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far
parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono
altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici,
in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro,
nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero
con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per
un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento.
Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle
pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle
imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici
essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli
Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico
impiego.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico
dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio
dei Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a
lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo
utilizzando l'accantonamento <<Norme dirette a garantire il
funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nell'ambito della
tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici>>. Il ministro del
Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 13
1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni
individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'art. 2, a
garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero
con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente
tutelati, di cui al primo comma dell'art. 1, e qualora non le giudichi
idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle
prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo
tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di
svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa,
un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del
medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi
sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica;
su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può
inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o
applicative dei contenuti degli accordi di cui al secondo comma
dell'art. 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle
Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi
o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano
state istituite, su richiesta congiunta dalle parti o di propria
iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di
una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti
interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di
cui al comma 2 dell'art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio
nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche
le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei
soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando
eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti
dal terzo comma dell'art. 4;
d) formula la proposta di cui all'art. 14 e può indire le
consultazioni previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o
di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei
conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali,
valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi
ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di
autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili;
a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale,
può acquisire i termini economici e normativi della controversia e
sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano
l'interesse degli utenti;
f) trasmette ai presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza
del Parlamento e del governo, e ne assicurano la divulgazione tramite
i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.
Art. 14
1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le
modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al
secondo comma dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di
propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni
sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta
motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o
impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee
al fine di cui al secondo comma dell'art. 1, le clausole o le modalità
controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il
numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una
consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si
riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma
restando la valutazione di cui all'art. 13, primo comma, lettera a).
La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua
indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o
dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro
competente per territorio sovraintende allo svolgimento della
consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che
assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di
prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula,
per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo
l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni
sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure
individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la
consultazione stessa.
TITOLO III
Modifiche alla legge 29 marzo 1983, n. 93
Art. 15
1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è
sostituito dal seguente:
<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per
l'inizio delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le
organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi
artt. 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del
diritto di sciopero>>.
Art. 16
1. Le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente
legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta
comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi
o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.
Art. 17
1. Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29
marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426,
possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi
rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata legge
n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti
derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma
dell'art. 23 della stessa legge.
Art. 18
1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n.
93, sono sostituiti dai seguenti:
<<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni
dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità
finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche
le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei
conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità
ai sensi del testo unico approvato con Rd 12 luglio 1934, n. 1214. La
Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla
ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti
formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa
al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il
termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti
dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con
Dpr, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura
è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del
presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di
Conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al
precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato
Testo unico, approvato con Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque
salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo
unico. Decorsi 15 giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il
controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene
produttivo a tutti gli effetti>>.
2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica di cui al comma ottavo dell'art, 6 della legge 23 marzo
1983, n. 93, così come sostituito dal comma primo del presente
articolo, non è previsto il parere del Consiglio di stato.
Art. 19
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a
sottoscrivere gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso
di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a
quanto previsto dal primo comma dell'art. 2.
Art. 20
1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente
disciplinati, quanto già previsto in materia dal Dpr 13 febbraio
1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre
fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1deg.
aprile 1981, n. 121.
Roma, addì 15 giugno 1990
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI
PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE,
DELLE COMUNITA' MONTANE,
LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI. (ART. 4 D.P.R. 68/1986)
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL
DIRITTO DI SCIOPERO
CONFEDERAZIONI SINDACALI:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR.
ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/ENTI LOCALI
CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FIDEL
UIL/UNDEL.
Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di
regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto del
Personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse
dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane,loro
Consorzi o Associazioni, individuato ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395,
il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme
contenute nella legge n. 93/1983.
CAPO I
ART. 1
Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione -
costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si
esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma
5, della legge n. 93/1983, salvo quanto previsto dal successivo art. 3
e le modifiche legislative che dovessero intervenire.
ART. 2
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto
di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni
successive.
ART. 3
Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui
fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e
sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere
generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.
ART. 4
Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui
all'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data
dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le
procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto
del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal
contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura
non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale
proclamata.
ART. 5
Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione
delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali,
provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e
locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.
CAPO II
ART. 6
La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è
di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali,
territoriali, e aziendali del comparto contrattuale delle singole
organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna
organizzazione.
ART. 7
Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può
superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la
durata di una intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non
potrà superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero
si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno
di lavoro.
ART. 8
La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture
nazionali va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello
sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.
ART. 9
Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della
proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i
contenuti dell'azione collettiva.
CAPO III
ART. 10
La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver
riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti
e dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che
incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente
- con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla
partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei
quali si rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la
sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le
parti a livello decentrato.
ART. 11
Il presente codice, vincola le strutture sindacali a tutti i
livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo
e i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme, costituisce violazione degli statuti ed
è come tale, soggetto alle relative sanzioni.
CONFED. SINDACALI ------------- ORGANIZZAZ. SINDACALI
C.G.I.L. ___________________ CGIL-FUNZIONE PUBBLICA-ENTI LOCALI
C.I.S.L. ___________________ CISL-FUNZIONE PUBBLICA-FIDEL
U.I.L. _____________________ UIL-UNDEL
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
C.O.N.F.E.D.I.R.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PARTE PUBBLICA - SINDACATI
Le parti si impegnano a concordare nel prosieguo della trattativa
del comparti "Regioni - Enti Locali" per il triennio 1988-90
un sistema di "Relazioni Sindacali" da considerarsi parte
necessaria e complementare della disciplina relativa alle norme di
"Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali"
in ordine a:
a) Tempi, modalità, procedure di recepimento e applicazione
dell'accordo in tutti gli enti del comparto;
b) Tempi e procedura per la contrattazione decentrata;
c) Forme di verifica al fine di risolvere eventuali casi di
inadempienza.
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA
La Parte Pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la
continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il
rispetto dei valori e diritti costituzionalmente tutelati e preso atto
della presentazione da parte delle Confederazioni ed Organizzazioni
Sindacali del codice unificato di autoregolamentazione dell'esercizio
del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle Regioni e
degli Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei Comuni,
delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi o Associazioni
- si impegna all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:
1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei
termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e
decentrati riguardanti il personale del Comparto "Regioni-Enti
Locali";
2) intrattenere corrette relazioni sindacali definite nell'accordo di
Comparto, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più
idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni
pregiudizievoli del corretto funzionamento sei servizi demandati alle
Amministrazioni ricomprese nel Comparto "Regioni-Enti
Locali";
3) demendare alle valutazioni della istituenda Commissione per le
relazioni sindacali nei servizi pubblici l'eventuale comportamento
della Parte Pubblica difforme dagli impegni di cui ai punti precedenti
e convocare, entro 10 giorni dal giudizio di difformità, le
Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo per valutare
eventuali danni provocati dai comportamenti difformi delle
Amministrazioni;
4) escludere dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati le
Confederazioni e le Organizzazioni sindacali che adottino
comportamenti in violazione dei codici di autoregolamentazione
dell'esercizio del diritto di sciopero. |