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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo

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Legge 15 giugno 1990, n.146

Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati
Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge

Titolo I
Norme per garantire il funzionamento
dei servizi pubblici essenziali

Art. 1

1. Ai fini della presente legge sono considerati servizi pubblici essenziali, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto di lavoro, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione.
2. Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo comma, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi, in particolare nei seguenti servizi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2;
a) per quanto concerne la tutela della vita, della salute, della libertà e della sicurezza della persona, dell'ambiente e del patrimonio storico artistico: la sanità; l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali;
b) per quanto concerne la tutela della libertà di circolazione: i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole;
c) per quanto concerne l'assistenza e la previdenza sociale, nonché gli emolumenti retributivi o comunque quanto economicamente necessario al soddisfacimento delle necessità della vita attinenti a diritti della persona costituzionalmente garantiti: i servizi di erogazione dei relativi importi anche effettuati a mezzo del servizio bancario;
d) per quanto riguarda l'istruzione: l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
e) per quanto riguarda la libertà di comunicazione: le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.

Art. 2

1. Nell'ambito dei servizi pubblici essenziali indicati nell'art. 1 il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, con un preavviso minimo non inferiore a quello previsto nel quinto comma del presente articolo e con l' indicazione della durata dell'astensione dal lavoro. Eventuali codici di autoregolamentazione sindacale dell'esercizio del diritto di sciopero debbono comunque prevedere un termine di preavviso non inferiore a quello indicato al quinto comma, nonché contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro ed assicurare in ogni caso un livello di prestazioni compatibile con le finalità di cui al secondo comma dell'art. 1, prevedendo le sanzioni in caso di inosservanza
2. Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalità indicate dal secondo comma dell'art. 1, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, concordano, nei contratti collettivi o negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio, da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o con gli organismi rappresentativi del personale, di cui all'art. 25 della medesima legge, sentite le organizzazioni degli utenti, le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, nell'ambito dei servizi di cui all'art. 1, le modalità e le procedure di erogazione e le altre misure dirette a consentire gli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo. Tali misure possono disporre l'astensione dallo sciopero di quote strettamente necessarie di lavoratori tenuti alle prestazioni ed indicare, in tal caso, le modalità per l'individuazione dei lavoratori interessati, ovvero possono disporre forme di erogazione periodica. Le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari come risultano definiti dagli accordi del presente comma.
3. I soggetti che promuovono lo sciopero con riferimento ai servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1 o che vi aderiscono, i lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi sono tenuti all'effettuazione delle prestazioni indispensabili, nonché al rispetto delle modalità e delle procedure di erogazione e delle altre misure di cui al secondo comma.
4. La commissione di cui all'art. 12 valuta l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi del secondo comma. A tale scopo, le determinazioni pattizie ed i regolamenti di servizio nonché i codici di autoregolamentazione e le regole di condotta vengono comunicati tempestivamente alla commissione a cura delle parti interessate.
5. Al fine di consentire all'amministrazione o all'impresa erogatrice del servizio di predisporre le misure di cui al secondo comma ed allo scopo, altresì, di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione del conflitto e di consentire all'utenza di usufruire di servizi alternativi, il preavviso di cui al primo comma non può essere inferiore a dieci giorni. Nei contratti collettivi, negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, nonché nei regolamenti di servizio da emanarsi in base agli accordi con le rappresentanze sindacali aziendali o gli organismi rappresentativi di cui all'art. 25 della medesima legge possono essere determinati termini superiori.
6. Le amministrazioni o le imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1 sono tenute a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi nel corso dello sciopero e delle misure per la riattivazione degli stessi; debbono, inoltre, garantire e render nota la pronta riattivazione del servizio, quando l'astensione dal lavoro sia terminata. Il servizio pubblico radiotelevisivo è tenuto a dare tempestiva diffusione a tali comunicazioni, fornendo informazioni complete sull'inizio, la durata, le misure alternative e le modalità dello sciopero nel corso di tutti i telegiornali e giornali radio. Sono inoltre tenute a dare le medesime informazioni i giornali quotidiani e le emittenti radiofoniche e televisive che si avvalgono di finanziamenti, o, comunque, di agevolazioni tariffarie, creditizie o fiscali previste dalle leggi dello stato.
7. Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

Art. 3

1. Quando lo sciopero riguardi i servizi di trasporto da e per le isole, le imprese erogatrici dei servizi sono tenute a garantire, d'intesa con le organizzazioni sindacali e in osservanza di quanto previsto al secondo comma dell'art. 2, le prestazioni indispensabili per la circolazione delle persone nel territorio nazionale e per il rifornimento delle merci necessarie per l'approvvigionamento delle popolazioni, nonché per la continuità delle attività produttive nei servizi pubblici essenziali relativamente alle prestazioni indispensabili di cui all'art. 2, dandone comunicazione agli utenti con le modalità di cui al sesto comma dell'art. 2.

Art. 4

1. I lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell'art. 2 o che, richiesti dell'effettuazione delle prestazioni di cui al secondo comma del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso. In caso di sanzioni disciplinari di carattere pecuniario, il relativo importo è versato dal datore di lavoro all' Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria, per la disoccupazione involontaria.
2. Nei confronti delle organizzazioni dei lavoratori che proclamano uno sciopero, o ad esso aderiscono in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, sono sospesi, per la durata dell'azione stessa e, in ogni caso, per un periodo non inferiore ad un mese, i benefici di ordine patrimoniale derivanti dagli artt. 23 e 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dalle norme di legge regolamentari o contrattuali, che disciplinano le stesse materie per i pubblici dipendenti. I contributi sindacali trattenuti sulla retribuzione sono devoluti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione, obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
3. I soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, in violazione dell'art. 2, sono esclusi dalle trattative, in quanto vi partecipino, su indicazione della Commissione di cui all'art. 12, per un periodo di due mesi dalla cessazione del comportamento.
4. I preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e i legali rappresentanti, o i preposti ad unità produttive da essi formalmente delegati degli enti e delle imprese erogatrici dei servizi di cui all'art. 1, comma uno, i quali non osservino le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 2, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata con decreto del ministro per la Funzione pubblica o, rispettivamente, del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, su denunzia dell'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, consistente nel pagamento di una somma di denaro, rapportata alla gravità del comportamento, non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000 e, in caso di reiterata violazione, alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a 6 mesi. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli, 6, comma terzo e quarto, 7, 11, 14, 16, primo comma, 18, terzo, quarto e quinto comma, 26, 27 e 28 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2 del presente articolo.

Art. 5

1. Le amministrazioni o le imprese erogatrici di servizi di cui all'art. 1 sono tenute a rendere pubblico tempestivamente il numero dei lavoratori che hanno partecipato allo sciopero, la durata dello stesso e la misura delle trattenute effettuate secondo la disciplina vigente.

Art. 6

1. All'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
<<Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è preposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.
Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità di cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva>>.

Art. 7

1. La disciplina di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attività del sindacato contenute negli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.

Art. 8

1. Quando esiste un fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti, a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente all'astensione collettiva dal lavoro, il presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato, se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il prefetto o il corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale, negli altri casi, invitano le parti a desistere dai comportamenti che determinano tale situazione di pericolo e propongono alle stesse un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile, invitando le parti in caso di esito negativo del medesimo, ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a).
2. Qualora tale situazione permanga, l'autorità di cui al primo comma, sentite, ove possibile, le organizzazioni dei lavoratori che promuovono l'azione e le amministrazioni o le imprese erogatrici del servizio, sentiti inoltre il presidente della giunta regionale, nonché i sindaci competenti per territorio, qualora il conflitto abbia rilevanza locale, emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Tale ordinanza può essere emanata, ove necessario, anche nei confronti di lavoratori autonomi e di soggetti di rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur se non a carattere subordinato.
3. L'ordinanza di cui al secondo comma deve altresì specificare il periodo di tempo durante il quale i provvedimenti dovranno essere osservati dalle parti e può anche limitarsi ad imporre un differimento dell'azione, tale da evitare la concomitanza con astensioni collettive dal lavoro riguardanti altri servizi del medesimo settore.
4. L'ordinanza viene portata a conoscenza dei destinatari mediante comunicazione da effettuarsi, a cura, dell'autorità che l'ha emanata ai soggetti che promuovono l'azione, alle amministrazioni o alle imprese erogatrici del servizio ed alle persone fisiche i cui nominativi siano eventualmente indicati nella stessa, nonché mediante affissione nei luoghi di lavoro, da compiersi a cura dell'amministrazione o dell'impresa erogatrice. Dell'ordinanza viene altresì data notizia mediante adeguate forme di pubblicazione sugli organi di stampa, nazionali o locali, o mediante diffusione attraverso la radio e la televisione pubblica.
5. Dei provvedimenti adottati ai sensi del secondo e terzo comma il presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere.

Art. 9

1. L'inosservanza da parte dei prestatori di lavoro subordinato o autonomo delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 è assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria per ogni giorno di mancata ottemperanza, determinabile, con riguardo alla gravità dell'infrazione ed alle condizioni economiche dell'agente, da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 400. 000.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'art. 8 i preposti al settore nell'ambito delle amministrazioni, degli enti o delle imprese erogatrici di servizi sono soggetti alla sanzione amministrativa della sospensione dall'incarico, ai sensi dell'art. 20, comma primo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a un anno.
3. Le somme percepite ai sensi del primo comma sono devolute all'Istituto nazionale della previdenza sociale, gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
4. Le sanzioni sono irrogate con decreto dalla stessa autorità che ha emanato l'ordinanza. Avverso il decreto è proponibile l'impugnazione ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 10

1. I soggetti che promuovono lo sciopero, le amministrazioni, le imprese ed i singoli prestatori di lavoro destinatari del provvedimento, che ne abbiano interesse, possono proporre ricorso contro l'ordinanza prevista dall'art. 8, secondo comma, nel termine di sette giorni dal giorno successivo a quello della sua affissione nei luoghi di lavoro davanti al Tribunale amministrativo regionale competente. La proposizione del ricorso non sospende l'immediata esecutività dell'ordinanza.
2. Se ricorrono fondati motivi, il Tribunale amministrativo regionale acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede le esigenze di salvaguardia di cui all'art. 8, primo comma.

Art. 11

1. Sono abrogati gli artt. 330 e 333 del codice penale.

TITOLO II
Istituzione della Commissione
per le relazioni sindacali nei servizi pubblici

Art. 12

1. È istituita una Commissione di garanzia dell'attuazione della legge, al fine di valutare l'idoneità delle misure volte ad assicurare il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo comma dell'art. 1.
2. La Commissione è composta da nove membri, scelti, su designazione dei presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del presidente della Repubblica; essa può avvalersi della consulenza di esperti di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dal conflitto nonché di esperti che si siano particolarmente distinti nella tutela degli utenti. Non possono far parte della Commissione i parlamentari e le persone che rivestono altre cariche pubbliche elettive ovvero cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro, nonché coloro che abbiano comunque con i suddetti organismi ovvero con amministrazioni od imprese di erogazione di servizi pubblici rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
3. La Commissione elegge nel suo seno il presidente; è nominata per un triennio e i suoi membri possono essere confermati una sola volta.
4. La Commissione stabilisce le modalità del proprio funzionamento. Acquisisce, anche mediante audizioni, dati e informazioni dalle pubbliche amministrazioni, dalle organizzazioni sindacali e dalle imprese, nonché dalle associazioni degli utenti dei servizi pubblici essenziali. Può avvalersi, altresì, delle attività del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel), nonché di quelle degli Osservatori del mercato del lavoro e dell'Osservatorio sul pubblico impiego.
5. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste a carico dello stato di previsione della spesa della presidenza del consiglio dei Ministri.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2.300 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1990 all'uopo utilizzando l'accantonamento <<Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali, nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici>>. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13

1. La Commissione:
a) valuta, anche di propria iniziativa, l'idoneità delle prestazioni individuate ai sensi dei commi 1, secondo periodo e 2 dell'art. 2, a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al primo comma dell'art. 1, e qualora non le giudichi idonee, sottopone alle parti una proposta sull'insieme delle prestazioni da considerarsi indispensabili. In caso di mancato accordo tra le parti sulle prestazioni medesime o sulle loro modalità di svolgimento, compie, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, un tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo del medesimo, formula la propria proposta. Le parti devono pronunciarsi sulla proposta della Commissione entro quindici giorni dalla notifica; su richiesta congiunta delle parti interessate, la Commissione può inoltre emanare un lodo sul merito del conflitto;
b) esprime il proprio giudizio sulle questioni interpretative o applicative dei contenuti degli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2, per la parte di propria competenza, su richiesta delle Commissioni di valutazione istituite da contratti o accordi collettivi o da codici di autoregolamentazione ovvero, qualora queste non siano state istituite, su richiesta congiunta dalle parti o di propria iniziativa. Nel caso in cui il servizio sia svolto con il concorso di una pluralità di amministrazioni ed imprese, formula alle parti interessate una proposta intesa a rendere omogenei i regolamenti di cui al comma 2 dell'art. 2, tenuto conto delle esigenze del servizio nella sua globalità;
c) su richiesta delle parti o di propria iniziativa, considerate anche le cause di insorgenza del conflitto, valuta il comportamento dei soggetti che proclamano lo sciopero, o vi aderiscono, rilevando eventuali inadempienze o violazioni, e segnalandole ai fini previsti dal terzo comma dell'art. 4;
d) formula la proposta di cui all'art. 14 e può indire le consultazioni previste dal medesimo articolo;
e) riferisce ai presidenti delle Camere, su richiesta dei medesimi o di propria iniziativa, sugli aspetti di propria competenza dei conflitti nazionali e locali relativi a servizi pubblici essenziali, valutando la conformità della condotta tenuta dai soggetti collettivi ed individuali, dalle amministrazioni e dalle imprese, alle norme di autoregolamentazione o alle clausole sulle prestazioni indispensabili; a tale scopo, nei casi di conflitto di particolare rilievo nazionale, può acquisire i termini economici e normativi della controversia e sentire le parti interessate, chiarendo gli aspetti che riguardano l'interesse degli utenti;
f) trasmette ai presidenti delle Camere, che li portano a conoscenza del Parlamento e del governo, e ne assicurano la divulgazione tramite i mezzi di informazione, gli atti e le pronunce di propria competenza.

Art. 14

1. Nell'ipotesi di dissenso tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori su clausole specifiche concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni indispensabili di cui al secondo comma dell'art. 2, la Commissione di cui all'art. 12, di propria iniziativa ovvero su proposta di una delle organizzazioni sindacali che hanno preso parte alle trattative, o su richiesta motivata dei prestatori di lavoro dipendenti dall'amministrazione o impresa erogatrice del servizio, può indire, sempre che valuti idonee al fine di cui al secondo comma dell'art. 1, le clausole o le modalità controverse oggetto della consultazione e particolarmente rilevante il numero dei lavoratori interessati che ne fanno richiesta, una consultazione tra i lavoratori interessati sulle clausole cui si riferisce il dissenso, indicando le modalità di svolgimento, ferma restando la valutazione di cui all'art. 13, primo comma, lettera a). La consultazione si svolge entro i quindici giorni successivi alla sua indizione, fuori dell'orario di lavoro, nei locali dell'impresa o dell'amministrazione interessata. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio sovraintende allo svolgimento della consultazione e cura che essa venga svolta con modalità che assicurino la segretezza del voto e garantiscano la possibilità di prendervi parte a tutti gli aventi diritto. La Commissione formula, per altro, la propria proposta sia nell'ipotesi in cui persista, dopo l'esito della consultazione, il disaccordo tra le organizzazioni sindacali, sia nel caso in cui valuti non adeguate le misure individuate nel contratto od accordo eventualmente stipulato dopo la consultazione stessa.

TITOLO III
Modifiche alla legge 29 marzo 1983, n. 93

Art. 15

1. All'art. 11 della legge 29 marzo 1983, n. 93, il comma quinto è sostituito dal seguente:
<<Il governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 6 ed ai successivi artt. 12 e 14 abbiano adottato codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero>>.

Art. 16

1. Le clausole di cui al secondo comma dell'art. 2 della presente legge restano in vigore fino ad eventuale specifica disdetta comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti collettivi o degli accordi di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 17

1. Gli accordi di cui agli artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come modificata dalla legge 8 agosto 1985, n. 426, possono disciplinare le modalità di elezione degli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui all' art. 25 della citata legge n. 93 del 1983 e le conseguenti modalità di utilizzazione dei diritti derivanti dall'applicazione dei principi richiamati nel secondo comma dell'art. 23 della stessa legge.

Art. 18

1. I commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, sono sostituiti dai seguenti:
<<Il Consiglio dei ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con Rd 12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al Consiglio dei ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con Dpr, previa delibera del Consiglio dei ministri. La stessa procedura è adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato.
Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del presidente della Repubblica di cui al comma precedente la Corte di Conti controlla la conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla registrazione ai sensi del citato Testo unico, approvato con Rd. 12 luglio 1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli articoli 25 e seguenti del medesimo testo unico. Decorsi 15 giorni senza che sia intervenuta una pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo a tutti gli effetti>>.
2. In deroga all'art. 17, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma ottavo dell'art, 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93, così come sostituito dal comma primo del presente articolo, non è previsto il parere del Consiglio di stato.

Art. 19

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le parti provvedono a stipulare i contratti collettivi e a sottoscrivere gli accordi di cui al secondo comma dell'art. 2.
2. Fino a quando non vi abbiano provveduto, le parti stesse, in caso di astensione collettiva dal lavoro, devono comunque attenersi a quanto previsto dal primo comma dell'art. 2.

Art. 20

1. Resta in ogni caso fermo, per gli aspetti ivi diversamente disciplinati, quanto già previsto in materia dal Dpr 13 febbraio 1964, n. 185, e dalla legge 23 maggio 1980, n. 242. Resta inoltre fermo quanto previsto dalle leggi 11 luglio 1978, n. 382, e 1deg. aprile 1981, n. 121.

Roma, addì 15 giugno 1990


COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITA' MONTANE,
LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI. (ART. 4 D.P.R. 68/1986)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO

CONFEDERAZIONI SINDACALI:
CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISNAL - CISAL - CONFSAL - CONFEDIR.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
CGIL/FUNZIONE PUBBLICA/ENTI LOCALI
CISL/FUNZIONE PUBBLICA/FIDEL
UIL/UNDEL.

Le sottoscritte organizzazioni sindacali allo scopo di regolamentare l'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane,loro Consorzi o Associazioni, individuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986, assumono, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988 n. 395, il presente codice di comportamento, tenute presenti anche le norme contenute nella legge n. 93/1983.

CAPO I

ART. 1

Il diritto di sciopero - sancito dall'art. 40 della Costituzione - costituisce diritto fondamentale di ciascun lavoratore. Esso si esercita nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 11, comma 5, della legge n. 93/1983, salvo quanto previsto dal successivo art. 3 e le modifiche legislative che dovessero intervenire.

ART. 2

Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto di sciopero secondo le modalità contenute nelle disposizioni successive.

ART. 3

Il presente codice non si applica - oltre che nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace - nelle vertenze di carattere generale che interessano la generalità del mondo del lavoro.

ART. 4

Si conferma il termine di preavviso di giorni quindici di cui all'art. 11, comma 5, lettera a), della legge n. 93/1983.
Nel periodo che intercorre fra il giorno della proclamazione e la data dell'azione collettiva di astensione dal lavoro, si attiveranno le procedure di cui alle disposizioni contenute nel capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 13/1986 e da quelle definite dal contratto di comparto; in ogni caso l'attivazione di tale procedura non interrompe i termini di preavviso dell'azione sindacale proclamata.

ART. 5

Sono escluse manifestazioni di sciopero nei periodi seguenti:
- cinque giorni prima e cinque giorni dopo la data di effettuazione delle consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali;
- dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo;
- dal 10 al 20 agosto;
- tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti;
- il giorno di pagamento degli stipendi.
Scioperi proclamati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o di calamità naturali.

CAPO II

ART. 6

La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è di competenza delle strutture sindacali nazionali, regionali, territoriali, e aziendali del comparto contrattuale delle singole organizzazioni sindacali secondo regole interne di ciascuna organizzazione.

ART. 7

Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse e organizzate per turni, la durata di una intera giornata di lavoro.
Ciascuno di quello successivo al primo - per la stessa vertenza - non potrà superare le due giornate di lavoro.
Nel caso di scioperi della durata inferiore alla giornata, lo sciopero si svolge in un unico e continuativo periodo riferito a ciascun turno di lavoro.

ART. 8

La proclamazione dello sciopero di competenza delle strutture nazionali va comunicata:
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- alle associazioni degli enti;
- ai rappresentanti degli enti;
- ai rappresentanti delle Regioni.
Per tutti gli altri livelli di competenza la proclamazione dello sciopero va comunicata alle rispettive controparti interessate.

ART. 9

Alla cittadinanza va data notizia all'atto stesso della proclamazione di sciopero, divulgando anche per iscritto i motivi ed i contenuti dell'azione collettiva.

CAPO III

ART. 10

La effettuazione di ogni azione di autotutela collettiva deve aver riguardo alla sicurezza dei cittadini, dei dipendenti, degli impianti e dei mezzi a disposizione delle pubbliche amministrazioni.
Saranno assicurate condizioni di funzionalità delle attività che incidono sui bisogni essenziali degli utenti.
A tal fine saranno assicurati - a cura dell'amministrazione competente - con appositi presidi costituiti da lavoratori esonerati dalla partecipazione allo sciopero, i servizi essenziali nei settori nei quali si rivela impossibile, senza grave giudizio per gli utenti, la sospensione totale delle attività.
L'applicazione concreta di dette norme e demandata ad accordi tra le parti a livello decentrato.

ART. 11

Il presente codice, vincola le strutture sindacali a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente protocollo e i lavoratori ad essa iscritti.
Ogni comportamento difforme, costituisce violazione degli statuti ed è come tale, soggetto alle relative sanzioni.

CONFED. SINDACALI ------------- ORGANIZZAZ. SINDACALI

C.G.I.L. ___________________ CGIL-FUNZIONE PUBBLICA-ENTI LOCALI
C.I.S.L. ___________________ CISL-FUNZIONE PUBBLICA-FIDEL
U.I.L. _____________________ UIL-UNDEL
C.I.D.A.
C.I.S.N.A.L.
C.I.S.A.L.
CONF.S.A.L.
C.O.N.F.E.D.I.R.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA
PARTE PUBBLICA - SINDACATI

Le parti si impegnano a concordare nel prosieguo della trattativa del comparti "Regioni - Enti Locali" per il triennio 1988-90 un sistema di "Relazioni Sindacali" da considerarsi parte necessaria e complementare della disciplina relativa alle norme di "Garanzia del Funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali" in ordine a:
a) Tempi, modalità, procedure di recepimento e applicazione dell'accordo in tutti gli enti del comparto;
b) Tempi e procedura per la contrattazione decentrata;
c) Forme di verifica al fine di risolvere eventuali casi di inadempienza.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DELLA PARTE PUBBLICA

La Parte Pubblica - preso atto delle norme intese a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e diritti costituzionalmente tutelati e preso atto della presentazione da parte delle Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali del codice unificato di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nel Comparto del Personale delle Regioni e degli Enti Pubblici non Economici da esse dipendenti, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, loro Consorzi o Associazioni - si impegna all'osservanza delle seguenti norme di comportamento:
1) realizzare ed attuare nella loro interezza, e nell'osservanza dei termini prescritti, le norme risultanti dagli accordi di comparto e decentrati riguardanti il personale del Comparto "Regioni-Enti Locali";
2) intrattenere corrette relazioni sindacali definite nell'accordo di Comparto, anche ricercando preventivamente tutti gli strumenti più idonei per comporre le controversie al fine di evitare agitazioni pregiudizievoli del corretto funzionamento sei servizi demandati alle Amministrazioni ricomprese nel Comparto "Regioni-Enti Locali";
3) demendare alle valutazioni della istituenda Commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici l'eventuale comportamento della Parte Pubblica difforme dagli impegni di cui ai punti precedenti e convocare, entro 10 giorni dal giudizio di difformità, le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo per valutare eventuali danni provocati dai comportamenti difformi delle Amministrazioni;
4) escludere dai procedimenti contrattuali di comparto e decentrati le Confederazioni e le Organizzazioni sindacali che adottino comportamenti in violazione dei codici di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero.


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