Art. 1 - Finalità generali
1. La scuola elementare, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e ne1la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo, promuovendone la prima alfabetizzazione culturale.
2. La scuola elementare, anche mediante forme di raccordo pedagogico
curricolare ed organizzativo con la scuota materna e con la scuola
media, contribuisce a realizzare la continuità del processo
educativo.
Art. 2 - Continuità educativa
1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, definisce nel rispetto delle competenze degli organi collegiali della scuo1a, le forme e le moda1ità del raccordo di cui al comma 2 dell'articolo 1 in particolare in ordine a:
a) la comunicazione di dati sull'alunno;
b) la comunicazione di informazioni sull'alunno in collaborazione con la famiglio o con chi comunque esercita sull'alunno, anche temporaneamente, la potestà parentale;
c) il coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali;
d) la formazione delle classi iniziali;
2. Le condizioni della continuità educativa, anche al fine
di favorire opportune armonizzazioni della programmazione didattica,
sono garantite da incontri periodici tra direttori didattici e
presidi e tra docenti delle classi iniziali e terminali dei gradi
di scuola interessati.
Art. 3 - Composizione delle classi
1. Il numero di alunni in ciascuna classe non può essere
superiore a venticinque, salvo il limite di venti per le classi
che accolgano alunni portatori di handicap.
Art. 4 - Organici del personale docente
1. L'organico provinciale è annualmente determinato sulla base del fabbisogno di personale docente derivante dalla applicazione dei successivi commi e dalle esigenze di integrazione dei soggetti portatori di handicap e di funzionamento delle scuole o istituzioni con finalità speciali o ad indirizzo didattico differenziato, nonché da quanto previsto dall'articolo 8.
2. Al fine di consentire la realizzazione degli obiettivi educativi indicati dai programmi vigenti, l'organico di ciascun circolo è costituito:
a) da un numero di posti pari al numero delle classi e delle pluriclassi;
b) da un ulteriore numero di posti in ragione di uno ogni due classi e, ove possibile, pluriclassi.
3. Gli insegnanti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre insegnanti su due classi nell'ambito del plesso di titolarità o di plessi diversi del circolo; qualora ciò non sia possibile sono utilizzati nel plesso di titolarità secondo moduli costituiti da quattro insegnanti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attività didattica di cui all'articolo 7.
4. I posti di sostegno, sono determinati nell'organico di diritto in modo da assicurare un rapporto medio di un insegnante ogni quattro alunni portatori di handicap; deroghe a tale rapporto potranno essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda interventi maggiormente individualizzati, e nel caso di alunni portatori di handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole isole.
5. Gli insegnanti di sostegno fanno parte integrante dell'organico
di circolo ed in esso assumono la titolarità. Essi, dopo
cinque anni di appartenenza al ruolo degli insegnanti (11 sostegno,
possono chiedere il trasferimento al ruolo comune, nel limite
dei posti disponibili e vacanti delle dotazioni organiche derivanti
dall'applicazione dei commi 5, 7 e 8 dell'articolo 15.
Art. 5 - Programmazione e organizzazione didattica
1. La programmazione dell'attività didattica, nella salvaguardia della libertà di insegnamento, è di competenza degli insegnanti che vi provvedono sulla base della programmazione dell'azione educativa approvata dal collegio dei docenti in attuazione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n 416, e degli articoli 2 e 11 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
2. Essa si propone:
a) il perseguimento degli obiettivi stabiliti dai programmi vigenti predisponendo un'organizzazione didattica adeguata alle effettive capacità e esigenze di apprendimento degli alunni;
b) la verifica e la valutazione dei risultati;
c) l'unitarietà dell'insegnamento;
d) il rispetto di un'adeguata ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curriculo, in relazione alle finalità e agli obiettivi previsti dai programmi.
3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 4 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.
4. Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, gli insegnanti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.
5. Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo, di cui all'articolo 4, è di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo insegnante in ognuna delle classi.
6. La pluralità degli interventi e articolata di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle più ampie opportunità formative.
7. Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonché alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministero della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto:
a) dell'affinità delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di non ragguppare da sole o in un unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.
8. La valutazione in itinere dei risultati dell'insegnamento nelle singole classi e del rendimento degli alunni impegna collegialmente gli insegnanti corresponsabili nella attività didattica.
9. Il direttore didattico coordina l'attività di programmazione
dell'azione educativa e didattica, anche mediante incontri collegiali
periodici degli insegnanti
Art. 6 - Interventi in favore degli alunni portatori di handicap
1. Al fine di realizzare interventi atti a superare particolari situazioni di difficoltà di apprendimento determinate da handicap si utilizzano gli insegnanti di sostegno di cui, all'art. 4, i cui compiti devono essere coordinati, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, con l'attività didattica generale.
2. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui operano e collaborano con gli insegnanti del modulo organizzativo, di cui all'articolo 4, con i genitori e se necessario, con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati.
3. Nell'ambito dell'organico di circolo può essere prevista l'utilizzazione fino ad un massimo di 24 ore di un insegnante fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, per intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficoltà e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentatività del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.
4. L'esperienza di integrazione degli alunni portatori di handicap
è oggetto di verifiche biennali compiute dal Ministro della
pubblica istruzione che riferisce al Parlamento e, sulla base
delle stesse, impartisce adeguate disposizioni.
Art. 7 - Orario delle attività didattiche
1. L'orario delle attività didattiche nella scuola elementare ha la durata di 27 ore settimanali elevabili fino ad un massimo di 30 ore in relazione a quanto previsto da1 comma 7.
2. Per le classi terze, quarte e quinte l'adozione di un orario delle attività didattiche superiore alle ventisette ore settimanali, ma comunque entro il limite delle trenta ore, può essere disposta, oltre che in relazione a quanto previsto dal comma 7, anche per motivate esigenze didattiche ed in presenza delle necessarie condizioni organizzative, sempre che la scelta effettuata riguardi tutte le predette classi del plesso.
3. Dall'orario delle attività didattiche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è escluso il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al trasporto.
4. Nell'organizzazione dell'orario settimanale, i criteri della programmazione dell'attività didattica devono, in ogni caso, rispettare una congrua ripartizione del tempo dedicato ai diversi ambiti disciplinari senza sacrificarne alcuno.
5. I consigli di circolo definiscono le modalità di svolgimento dell'orario delle attività didattiche scegliendo, sulla base delle disponibilità strutturali, dei servizi funzionanti, delle condizioni socio-economiche delle famiglie, fatta salva comunque la qualità dell'insegnamento/apprendimento fra le seguenti soluzioni:
a) orario antimeridiano e pomeridiano, ripartito in sei giorni della settimana;
b) orario antimeridiano e pomeridiano, ripartito in cinque giorni della settimana.
6. Fino alla predisposizione delle necessarie strutture e servizi è consentito adottare l'orario antimeridiano continuato in sei giorni della settimana.
7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e disposto
un ulteriore aumento di orario in relazione alla graduale attivazione
dell'insegnamento della lingua straniera.
Art. 8 - Progetti formativi di tempo lungo
1. A decorrere dall'anno scolastico 1990-l99l potranno realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:
a) che l'orario, complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il "tempo-mensa";
b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti.
c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;
d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle c1assi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con la utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale,
2. Le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico l988/89, alle seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il "tempo-mensa", sia stabilito in 40 ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dalla presente legge.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette
attività di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente
per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo
4.
Art. 9 - Orario di insegnamento
1. L'orario di insegnamento per gli insegnanti elementari è costituito di 24 ore settimanali di attività didattica di cui 22 ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.
2. Nell'anitito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.
3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.
4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.
5. Nell'ambito del piano annuale di attività, il collegio dei decenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e delle due ore previste dal comma 1 per la programmazione didattica.
6. A tal fine si può provvedere anche mediante la prestazione di ore di insegnamento in eccedenza all'orario obbligatorio di ventiquattro ore settimanali, da retribuire secondo le disposizioni vigenti.
7. E' abrogato l'articolo 12, sesto comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820.
8. Nell'orario di cui al comma 1 è compresa l'assistenza
educativa svolta nel tempo dedicato alla mensa.
Art. 10 - Insegnamento di una lingua straniera
1. Nella scuola elementare è impartito l'insegnamento di una lingua straniera.
2. Le modalità per l'introduzione generalizzata dell'insegnamento della lingua straniera, i criteri per la scelta di detta lingua, per la utilizzazione dei docenti e la definizione delle competenze e dei requisititi di cui gli stessi docenti debbono essere forniti ad integrazione di quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 5, sono definiti con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nelle scuole elementari in cui, per disposizioni legislative
speciali, l'insegnamento di più lingue è obbligatorio,
l'introduzione dell'insegnamento della lingua straniera può
essere disposto previa intesa con gli enti locali competenti
Art. 11 - Valutazione degli alunni
1. In relazione ai contenuti ed agli obiettivi dei programmi didattici
in vigore, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina,
con propria ordinanza, le modalità, i tempi ed i criteri
per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione di
tale valutazione alle famiglie.
Art. 12 - Piano straordinario pluriennale di aggiornamento
1. Ad integrazione dei normali programmi di attività di aggiornamento, in relazione all'attuazione del nuovo ordinamento e dei nuovi programmi, il Ministro della pubblica istruzione attua, con la collaborazione delle università e degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento (IRRSAE), un programma straordinario di attività di aggiornamento con durata pluriennale per tutto il personale ispettivo, direttivo e docente, da realizzarsi nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
2. A tal fine i provveditori agli studi, avvalendosi anche degli ispettori tecnici e dei direttori didattici, collaborano alla gestione dei piani di cui al comma 1 e determinano i periodi di esonero dal servizio eventualmente necessari.
3. Le iniziative di aggiornamento, opportunamente articolate per ambiti disciplinari onde consentire la migliore rispondenza a quanto stabilito dall'articolo 5, devono assicurare la complessiva acquisizione degli obiettivi fissati dai nuovi programmi ed offrire ai docenti momenti di approfondimento della programmazione e dello svolgimento dell'attività didattica. In una fase successiva del piano saranno attivati corsi di aggiornamento sulle singole discipline per consentire ai docenti approfondimenti ulteriori, in base alle loro propensioni o attitudini professionali.
4. Ad integrazione di quanto previsto nei commi 1, 2 e 3, università, associazioni professionali e scientifiche, enti e istituzioni a carattere nazionale e che abbiano, fra gli scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti, possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano pluriennale. Il Ministero della pubblica istruzione, con propria ordinanza, stabilisce le modalità per la stipula delle convenzioni nonché i requisiti tecnico-scientifici e operativi che devono essere posseduti dalle associazioni, dagli enti ed istituzioni.
5. Qualora non sussista la possibilità di provvedere alle esigenze di servizio, conseguenti all'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento, nell'ambito del circolo, con personale disponibile ai sensi. dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si procede alla nomina di supplenti temporanei in sostituzione degli insegnanti impegnati nelle attività di aggiornamento.
6. Analogamente è consentito procedere alla nomina di supplenti
temporanei, verificandosi le condizioni di cui al comma 5, in
sostituzione degli insegnanti chiamati a prestare 1a loro opera
per l'attuazione del piano pluriennale di aggiornamento in qualità
di docenti, di esperti, di animatori, di conduttori dei gruppi
o per qualsiasi altra funzione prevista dal progetto approvato.
Art. 13 - Verifica e adeguamento dei programmi didattici
1. Il Ministro della pubblicai istruzione procede periodicamente alla verifica e all'eventuale adeguamento dei programmi didattici sulla base di sistematiche rilevazioni da effettuare avvalendosi degli ispettori tecnici e degli IRRSSAE.
2. Sulle proposte di modifica il Ministro della pubblica istruzione
acquisisce il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
e ne dà preventiva informazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
Art. 14 - Scuola elementare non statale
1. La scuola elementare parificata è tenuta ad adottare per i programmi e gli orari, l'ordinamento delle scuole elementari statali.
2. La scuola elementare autorizzata è tenuta ad uniformarsi di massima agli obiettivi indicati dai programmi vigenti.
3. Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza,
impartisce disposizioni in materia.
Art. 15. - Disposizioni per la gradualità e la fattibilità
1. Al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento e di garantire la necessaria disponibilità di organico di cui all'articolo 4, i provveditori agli studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e presi gli opportuni contatti con gli enti locali, curano l'apprestamento delle condizioni di fattibilità della riforma, predisponendo un apposito piano.
2. Il piano, da redigersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve fondarsi sulla preliminare ricognizione delle risorse disponibili e sulla conseguente individuazione delle esigenze; sulla valutazione dell'andamento demografico e sui suoi effetti in ordine alla popolazione scolastica di ciascun circolo; sullo stato delle strutture e dei servizi e sulle possibilità di provvedere da parte degli enti locali interessati alle relative esigenze.
3. Compatibilmente con le capacità edilizie, sono operati opportuni accorpamenti di plessi e conseguente concentrazione di alunni nelle classi.
4. Il numero complessivo di alunni per ciascun plesso dovrà essere superiore a venti, ad eccezione dei plessi ubicati nelle piccole isole e nelle zone di montagna, nelle quali le difficoltà di collegamento non consentano la possibilità di accorpamento o di trasporto degli alunni in altre scuole.
5. Al fine di assicurare la disponibilità necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di ci l'articolo 4 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono consolidati per la utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.
6. Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 4, 5 e 8 si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle leggi vigenti.
7. Soddisfatte le esigenze relative alla copertura dell'organico di cui all'articolo 4, i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti le province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità per l'attivazione del modulo organizzativo.
8. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono impartite disposizioni al fine di consentire il trasferimento, a domanda, di insegnanti elementari dalle province nelle quali risulti coperto l'organico di cui all'articolo 4 alle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilità di personale.
9. Entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del nuovo ordinamento della scuola elementare, il Ministro della pubblica istruzione riferisce al Parlamento sui risultati conseguiti anche al fine di apportare eventuali modifiche.
10. L'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 10 non deve comunque comportare incremento di posti rispetto a quelli esistenti alla data di entrata vigore della presente legge, compresi i posti delle dotazioni organiche aggiuntive. A partire dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata ogni altra disposizione per la determinazione delle dotazioni organiche, ivi comprese quelle aggiuntive, in materia di ruoli provinciali della scuola elementare. E' fatto comunque divieto di assumere, sotto qualsiasi forma, personale non di ruolo oltre i limiti posti dalla consistenza dell'organico consolidato, di cui al comma 5.
11. Al termine di ogni quadriennio, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, con detreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonché all'attuazione del programma, del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale che cessa dal servizio.
12. Entro il mese di marzo di ciascun anno, i provveditori agli
studi trasmettono al Ministro della pubblica istruzione ed alla
Corte dei conti una relazione finanziaria sugli oneri sostenuti
nella provincia di propria competenza nell'ultimo anno scolastico,
per l'attuazione del nuovo ordinamento. La Corte dei conti, in
sede di relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello
Stato, riferisce in apposita relazione sui profili finanziari,
a livello provinciale, connessi all'attuazione della presente
legge.
Art. 16 - Norma finanziaria
1. All'onere derivante dalla realizzazione delle attività di aggiornamento di cui all'articolo l2, valutato complessivamente, per il triennio l990-1992, in 350.000 milioni di lire, di cui 90.000 milioni nell'anno 1990, 130.000 milioni nell'anno 1991 e 130.000 milioni nell'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Riforma della scuola elementare e contributi alla scuola elementare parificata per i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge di riforma".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 giugno 1990