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Legge Coppino 15 luglio 1877 Art. 1. I fanciulli e le
fanciulle che abbiano compiuta l'età di sei anni, e ai quali i genitori
o quelli che ne tengono il luogo non procaccino la necessaria
istruzione, o per mezzo di scuole private ai termini degli articoli 355
e 356 della legge 13 novembre 1859, o coll'insegnamento in famiglia,
dovranno essere inviati alla scuola elementare del comune. Art.2. L'obbligo di cui all'articolo 1 rimane limitato al corso elementare inferiore, il quale dura di regola fino ai nove anni, e comprende le prime nozioni dei doveri dell'uomo e del cittadino, la lettura, la calligrafia, i rudimenti della lingua italiana, dell'aritmetica e del sistema metrico; può cessare anche prima se il fanciullo sostenga con buon esito sulle predette materie un esperimento che avrà luogo o nella scuola o innanzi al delegato scolastico, presenti i genitori od altri parenti. Se l'esperimento fallisce obbligo è protratto fino ai dieci anni compiuti. Art. 3. Il sindaco dovrà
far compilare d'anno in anno, e almeno un mese prima della riapertura
delle scuole, l'elenco dei fanciulli per ragione di età obbligati a
frequentarle, aggiungendovi l'indicazione dei genitori o di chi ne tiene
il luogo. Questo elenco riscontrato poscia col registro dei fanciulli
iscritti nelle scuole, servirà a constatare i mancanti. Art. 4. L'ammenda è di
centesimi 50, ma dopo di essere stata applicata inutilmente due volte,
può elevarsi a lire 3, e da lire 3 a 6 fino al massimo di lire 10, a
seconda della continuata renitenza. Art. 5. L'ammenda sarà
inflitta tanto per la trascuranza dell'iscrizione, quanto per le
mancanze abituali, quando non siano giustificate. A questo scopo il
maestro notificherà al municipio di mese in mese i mancanti
abitualmente. Art. 6. La somma riscossa per le ammende, sarà impiegata dal comune in premi e soccorsi agli alunni. Art. 7. Le Giunte comunali hanno facoltà di stabilire, di consenso col Consiglio scolastico provinciale, la data dell'apertura e della chiusura dei corsi nelle scuole elementari. Durante l'epoca delle vacanze gli alunni avranno obbligo di frequentare le scuole festive colà dove queste si trovassero istituite. Compiuto il corso elementare inferiore, gli alunni dovranno frequentare per un anno le scuole serali nei comuni in cui queste saranno istituite. Art. 8. Le precedenti disposizioni penali si applicano in tutti i capoluoghi dei comuni ed in quelle frazioni nelle quali esiste una scuola comunale, e la popolazione è riunita od abita in case sparse distanti dalla scuola non più di due chilometri. Disposizioni transitorie. Art. 9. La presente legge
andrà in vigore col principiare dell'anno scolastico 1877-78: Art. 10. I padri di famiglia, o coloro che ne tengono le veci nel senso e per gli effetti voluti dall'articolo 1. e che al giorno dell'attuazione della presente legge hanno figliuoli della età di 8 a 10 anni, saranno obbligati a giustificare l'istruzione di questi quando abbiano raggiunto l'età di 12 anni: e soltanto allora se non vi avranno provveduto saranno passibili delle pene sancite dagli articoli 3 e 4. Art. 11. Il Consiglio scolastico farà ogni anno, e al più tardi un mese prima dell'apertura delle scuole, la classificazioni dei comuni nei quali si riscontrano le condizioni volute per l'applicazione di questa legge, e ne pubblicherà i nomi nei modi in uso per le altre pubblicazioni ufficiali. Art. 12. Il Consiglio scolastico richiamerà i municipi allo adempimento di quanto è prescritto dalle leggi vigenti circa l'obbligo di istituire e di mantenere le scuole. Quando ciò riesca inefficace, ne informerà la deputazione provinciale, che dovrà provvedere perché i comuni renitenti si uniformino alla legge nel più breve termine possibile, invitandoli a stanziare nei loro bilanci i fondi occorrenti. Qualora quelli vi si ricusassero, e sempreché la economia del bilancio possa conservarsi stornandone i fondi destinati a spese facoltative e aumentando le entrate nelle forme prescritte dalla legge, dovrà la stessa deputazione provinciale procedere allo stanziamento di ufficio, secondo il disposto delle legge comunale e del titolo 5 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, che viene esteso a tutte le provincie del regno senza portare variazione alle tabelle degli stipendi dei maestri. Art. 13. I sussidi da
accordarsi dallo Stato saranno principalmente destinati, pei comuni nei
quali l'applicazione di questa legge rimane sospesa, ad aumentare il
numero delle scuole, ad ampliare e migliorarne i locali, a fornirli
degli arredi necessari, e ad accrescere il numero dei maestri.
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