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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 5 maggio 1949, n. 178

conversione in Legge del

Regio Decreto Legge 18 agosto 1942, n. 1175
(in GU 22 ottobre 1942, n. 250)

Riforma della L. 25 marzo 1917, numero 481 istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra

Art. 1

L'opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, istituita con la legge 25 marzo 1917, n. 481, assume la denominazione di "Opera nazionale per gli invalidi di guerra". 

Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico; ha sede in Roma; è sottoposta alla tutela e vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed ha i seguenti compiti: 

1° assistenza sanitaria, ortopedica e protesica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; 

2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; 

3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; 

4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; 

5° collocamento al lavoro degli invalidi; 

6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela.  Nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; 

7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra. 

Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà approvato con decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo, di intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le corporazioni.

Art. 2 

Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra. 

Sono, altresì, considerati invalidi di guerra, i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra. 

La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari, ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti del presente decreto, sarà fatta secondo le disposizioni del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Art. 3

L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali. 

Gli uffici provinciali assumono la denominazione di Direzione provinciale dell'O.N.I.G. Per l'assistenza degli invalidi residenti all'estero, quando è giustificata dal numero di essi, possono venire istituite apposite Delegazioni.

Art. 4 

L'Opera nazionale è amministrata da un presidente e da un consiglio di amministrazione, da lui presieduto, nominato con decreto reale su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo. 

Il presidente rappresenta l'ente ed ha tutti i poteri non spettanti al consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere confermato. 

Il presidente, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, prende le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con l'obbligo di informarne il consiglio, nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratifica. 

Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è, inoltre, a capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il presidente.

Art. 5 

Il consiglio di amministrazione è composto come segue: 

dal presidente dell'O.N.I.G.;

da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanità; la designazione del Ministro per la sanità dovrà cadere su un sanitario; 

da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; 

da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra; 

da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio; 

da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto. 

Fa parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G.. 



Art. 6

 Il consiglio di amministrazione delibera su quanto concerne:

1° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

2° l'acquisto dei beni stabili e l'accettazione dei lasciti che importino aumento di patrimonio e delle donazioni; 

3° la trasformazione o diminuzione di patrimonio; 

4° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio; 

5° i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli enti pubblici alle associazioni, ai comitati ed istituti, che hanno per scopo l'assistenza degli invalidi di guerra; 

6° l'istituzione o la soppressione delle rappresentanze provinciali ed all'estero dell'opera; 

7° la delega, e la eventuale revoca, a ciascuno degli enti, delle associazioni, dei comitati ed istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'art. 1 del presente decreto; 

8° la concessione dei sussidi a favore degli enti, comitati ed istituti indicati nel successivo art. 10, lettere a) e b); 

9° il regolamento del personale e quello dei servizi della sede centrale e delle rappresentanze. 
Il consiglio delibera anche su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.

Art. 7

Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale e composto di tre membri, di nomina governativa, rispettivamente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti. 

I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione: essi esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite dal codice civile per i sindaci delle società per azioni, in quanto applicabili. 

I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 8 

L'Opera nazionale provvede ai servizi della sede centrale e delle rappresentanze provinciali od all'estero mediante un proprio personale di ruolo. La dotazione organica; le norme di assunzione e di stato giuridico; il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, compreso il direttore generale, sono stabilite dall'apposito regolamento di cui al n. 9 del precedente art. 6. 

Tale regolamento sarà approvato dal Duce del fascismo, Capo del governo, di intesa col Ministro per le finanze. 

Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, è equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica. 

L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, numero 379. Al personale in servizio alla data del 1° giugno 1972 è data facoltà di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni. 

Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera. 

Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72. 

Il direttore generale e gli altri impiegati, nello esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali. 

Sempre che potranno essere forniti all'Opera nazionale funzionari delle amministrazioni dello Stato, essi vi saranno assegnati in posizione di comando ed, in tal caso, dovranno rimanere vacanti nel ruolo del personale dell'opera i posti da essi occupati. 

Art. 9

E' data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive amministrazioni centrali. 

Art. 10

 All'azione dell'opera concorrono: 

gli enti pubblici, associazioni, comitati ed istituti che hanno per scopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra; 

le amministrazioni e gli enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli enti che hanno per scopo la cura degli infermi; 

il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi.

Art. 11

L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle istituzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo, le coordina, le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti autorità, ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta l'autonomia di gestione, ma ne può chiedere e promuovere la riforma degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di esse, poteri di controllo e di vigilanza. 

L'Opera nazionale può creare o promuovere la costituzione di speciali comitati o istituti, là dove non ne siano sorti; e, dove lo ritenga opportuno, può nominare speciali delegati con l'incarico di provvedere a quanto all'uopo è necessario. 

Può anche promuovere dai prefetti la costituzione, d'ufficio, di federazioni provinciali fra gli enti, i comitati e gli istituti di cui al comma a) del precedente articolo.

 Può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti enti, comitati ed istituti. 

Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite con il regolamento per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12 

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze verrà annualmente stanziato, in apposito capitolo, un contributo a favore dell'Opera nazionale, nella somma che sarà ritenuta necessaria per sopperire ai fini indicati dal presente decreto. 

L'Opera nazionale, oltre al contributo statale di cui al comma precedente, potrà disporre dei fondi che ad essa perverranno per lasciti, donazioni o per contributi di altri istituti o di privati.

Art. 13 

L'esercizio annuale dell'Opera nazionale comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. 

Il bilancio comprende: la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti. 

Il conto consuntivo comprende: le entrate di competenza accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di competenze accertate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei residui attivi e passivi dei precedenti esercizi ed il conto totale dei residui che si trasferiscono all'esercizio successivo. 

Al conto consuntivo è allegato il conto patrimoniale dimostrante la consistenza del patrimonio dell'opera all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni avvenute durante l'esercizio e la consistenza alla fine dell'esercizio stesso. 

Agli effetti della riscossione delle entrate, accertate entro il 30 giugno, e della liquidazione e pagamento delle spese, impegnate entro la stessa data, la chiusura del conto è protratta fino al 31 luglio. 

Per le modalità e termini dell'invio e approvazione del bilancio e del conto consuntivo della opera, si applicheranno le disposizioni del regio decreto 8 aprile 1939, n. 720, modificato col regio decreto 30 marzo 1942, n. 442.

Art. 14 

L'Opera nazionale, e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non sono soggette alla legge e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: sono, però, estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni, nonché quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462, e dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e modificato con la legge 4 settembre 1940, n. 1662. 

L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale. 

Tutte le liberalità disposte, sia per atto tra vivi che di ultima volontà, a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime, saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto.

Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442. 

Nel regolamento saranno stabilite le norme relative alla vigilanza ed alla contabilità degli enti sopraindicati. 


Art. 15 

I militari dichiarati invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni, potranno, quando la infermità consenta loro di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare, rimanere in servizio. 

Gli invalidi saranno riammessi negli uffici pubblici nei quali già si trovavano al momento della loro chiamata alle armi per la guerra, e per i non militari, al momento del fatto di guerra che ha determinato la loro lesione, purché abbiano riacquistata la capacità di prestare utile servizio. 

Tale idoneità, in caso di contestazione, sarà accertata, d'ufficio, dall'amministrazione interessata in unione a un sanitario delegato dall'Opera nazionale, con le norme da stabilirsi nel regolamento. 

L'invalido riconosciuto idoneo sarà invitato dall'amministrazione ad occupare il posto che prima copriva od altro adatto alle sue condizioni fisiche e di grado corrispondente; e, qualora egli non aderisca a tale invito, il posto medesimo sarà conferito secondo le norme in vigore.


Art. 16

 Nelle norme da stabilirsi, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 1, saranno indicate le categorie di impiego che, derogando dalle leggi esistenti, il governo del Re potrà conferire agli invalidi di guerra senza concorso, esclusi i posti di gruppo A e B od equiparabili.


Art. 17 

Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purché ne facciano domanda al rappresentante della azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purché, dalla visita del collegio medico provinciale di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulti che essi abbiano riacquistato la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano.  Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli artt. 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli artt. 2 a 9 del decreto stesso.

Art. 18 

Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate - quando abbiano posti disponibili - al ricovero e alla assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale. 

Tale obbligo permane ancorché gli invalidi non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termini delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale. 

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, non aventi destinazione a pro di determinate famiglie, che le istituzioni anzidette abbiano obbligo di conferire in virtù delle norme che le regolano, sono preferiti gli invalidi di guerra, e, a parità di titoli con gli altri concorrenti, i loro figli. 

Nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, la preferenza accordata agli invalidi prende grado prima di quella concessa agli orfani di guerra: quella ai figli degli invalidi subito dopo quella concessa agli orfani suddetti.

Gli istituti ospedalieri di qualunque tipo, i sanatori e le case di cura, che abbiano fissato una tariffa di ricovero, dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera nazionale la retta minima ed, ove esista, quella stabilita per i poveri.

Art. 19

 I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il recupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole.

Art. 20 

Gli invalidi ammessi negli istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi, a spese dell'amministrazione militare, in quella misura che sarà prestabilita, ancora che sia, nel frattempo, pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'istituto o della scuola, la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione. 

Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo. 

L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo carico gli invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di tempo sopraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la rieducazione professionale. 

Gli invalidi completamente ciechi, i sordi e i muti, i mutilati della faccia e i nevropatici, quando non abbiano più bisogno della cura ospedaliera, saranno trasferiti agli istituti specialmente adatti per la loro particolare forma di invalidità, o a case di convalescenza e di lavoro, che provvedano alla loro rieducazione funzionale e professionale. 

In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli istituti hanno sede.

Art. 21

L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per le cure; ufficiali e sottufficiali per la disciplina; e, quando sia possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione professionale.


Art. 22 

In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo di armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto. 

Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorché gli invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva.

Art. 23

 Le spese per la prima fornitura degli apparecchi tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi definitivi e dei piloni o fittoni, saranno a carico dell'amministrazione militare la quale si varrà dell'industria nazionale, secondo i tipi che saranno scelti d'accordo con l'opera nazionale. 

Le successive spese di riparazione o di ricambio degli apparecchi di protesi saranno sostenute dall'Opera nazionale, nei limiti e alle condizioni che saranno eventualmente da essa stabilite. 

Sarà pure a carico dell'Opera nazionale la spesa per gli apparecchi di protesi d'uso lavorativo, da fornirsi dagli istituti di rieducazione, in aggiunta agli apparecchi già forniti dall'amministrazione militare.

Art. 24

Il presente decreto non implica nessuna mutazione nel trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad occupare.

Art. 25 

Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra.

Art. 26

Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli istituti di credito fondiario e agrario, dalle casse di risparmio e da altri istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta. 

Gli istituti vi rimangono autorizzati, col presente decreto. 

Alle case popolari o economiche, acquistate o costruite da invalidi a tenore di questo articolo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui nei capi I e II del titolo IX del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 . 

I terreni coltivabili, le proprietà rustiche, le case popolari o economiche così acquistate o costruite, sono insequestrabili e inalienabili a tenore dell'art. 60 del suddetto testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , sino a che non siano estinti i mutui coi quali gli invalidi hanno provveduto all'acquisto o alla costruzione, o non avvenga la morte dell'invalido, nel qual caso la vedova o i figli o gli eredi, hanno facoltà di optare fra la alienazione del fondo o della casa; col saldo del residuo debito, o l'applicazione degli artt. 114, 115, 116 e 117 del suddetto testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 , proseguendo il pagamento rateale del residuo ammontare del mutuo. 

La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta. 

Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno determinati nel regolamento.


Art. 27 

L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi di guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori, e dell'impiego degli stessi invalidi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite dal regolamento.

Art. 28

Nell'anno solare 1943, l'esercizio finanziario avrà la durata di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. 

Art. 29 

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Dal detto giorno cesserà di avere effetto la legge 25 marzo 1917, n. 481, e sue successive modificazioni, nonché qualsiasi disposizione incompatibile con questo decreto.


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