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Legge 5 maggio 1949, n. 178 conversione in Legge del Regio Decreto Legge 18 agosto 1942, n. 1175 Riforma della L. 25 marzo 1917, numero 481 istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra Art. 1 L'opera nazionale per la protezione ed assistenza
degli invalidi della guerra, istituita con la legge 25 marzo 1917, n.
481, assume la denominazione di "Opera nazionale per gli invalidi di
guerra". 1° assistenza sanitaria, ortopedica e protesica, in quanto non sia stata compiuta dall'amministrazione militare e sia resa necessaria da successivi bisogni dell'invalido; 2° assistenza morale e preparazione alla rieducazione dell'invalido; 3° assistenza sociale degli invalidi, curandone la istruzione generale e professionale, al fine di rieducarli, preferibilmente all'antica loro professione agricola od operaia, o di educarli ad una nuova rispondente alle loro attitudini e condizioni sociali od economiche ed alle condizioni e risorse di lavoro delle località in cui risiedono; 4° assistenza materiale, quando sia resa necessaria dalle condizioni peculiari degli invalidi, collocandoli anche presso istituti di ricovero; 5° collocamento al lavoro degli invalidi; 6° assistenza giuridica quando le condizioni personali dell'invalido non lo mettano in grado di far valere le sue ragioni; o quando debba essere assoggettato a tutela o curatela. Nei riguardi degli invalidi minorenni ed eventualmente dei figli minorenni degli invalidi o che si trovino nella incapacità assoluta a lavoro proficuo, l'Opera nazionale ha tutte le attribuzioni e le facoltà stabilite per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra; 7° tutti quei provvedimenti di protezione, di vigilanza, di controllo, che riguardano l'applicazione del presente decreto ed ogni altra disposizione a favore degli invalidi di guerra. Il regolamento esecutivo del presente decreto sarà
approvato con decreto reale, su proposta del Duce del fascismo, Capo del
governo, di intesa coi Ministri per l'interno, per le finanze e per le
corporazioni. Sono considerati invalidi di guerra, agli effetti del presente decreto, i militari e tutti coloro che siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacità al lavoro, in seguito a lesioni o ad infermità incontrate per servizi di guerra o, comunque, per un fatto di guerra. Sono, altresì, considerati invalidi di guerra, i militari la cui invalidità sia stata determinata da infortunio subito in servizio attinente alla guerra. La dichiarazione di invalidità, anche per i non militari, ai quali siano applicabili le disposizioni sulle pensioni di guerra, e la risoluzione delle relative controversie, agli effetti del presente decreto, sarà fatta secondo le disposizioni del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Art. 3 L'Opera nazionale esplica i suoi compiti per mezzo
degli uffici della Direzione generale e di quelli provinciali. Art. 4 L'Opera nazionale è amministrata da un presidente e da un consiglio di amministrazione, da lui presieduto, nominato con decreto reale su proposta del Duce del fascismo, Capo del governo. Il presidente rappresenta l'ente ed ha tutti i poteri non spettanti al consiglio di amministrazione; dura in carica quattro anni e può essere confermato. Il presidente, in caso di urgenza e sotto la sua responsabilità, prende le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione e tutte le misure conservative reclamate dal bisogno, con l'obbligo di informarne il consiglio, nella sua prima adunanza, per ottenerne la ratifica. Un direttore generale esercita i poteri e le funzioni che gli sono delegati dal presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Egli è, inoltre, a capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Opera e risponde del loro andamento verso il presidente. Art. 5 Il consiglio di amministrazione è composto come segue: dal presidente dell'O.N.I.G.; da sei funzionari dello Stato, scelti su designazione, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro per il tesoro, del Ministro per l'interno, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, del Ministro per la difesa, del Ministro per la sanità; la designazione del Ministro per la sanità dovrà cadere su un sanitario; da quattro membri scelti fra le dodici persone designate dalla Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra; da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra; da due membri scelti fra le sei persone designate dall'Unione nazionale mutilati per servizio; da un membro rappresentante del personale dell'O.N.I.G. eletto dal personale stesso a scrutinio segreto. Fa parte altresì del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, il direttore generale dell'O.N.I.G..
Il consiglio di amministrazione delibera su quanto concerne: 1° il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; 2° l'acquisto dei beni stabili e l'accettazione dei lasciti che importino aumento di patrimonio e delle donazioni; 3° la trasformazione o diminuzione di patrimonio; 4° le azioni da promuovere o da sostenere in giudizio; 5° i provvedimenti di carattere generale da adottare in rapporto agli enti pubblici alle associazioni, ai comitati ed istituti, che hanno per scopo l'assistenza degli invalidi di guerra; 6° l'istituzione o la soppressione delle rappresentanze provinciali ed all'estero dell'opera; 7° la delega, e la eventuale revoca, a ciascuno degli enti, delle associazioni, dei comitati ed istituti suddetti, delle attribuzioni contemplate dall'art. 1 del presente decreto; 8° la concessione dei sussidi a favore degli enti, comitati ed istituti indicati nel successivo art. 10, lettere a) e b); 9° il regolamento del personale e quello dei servizi
della sede centrale e delle rappresentanze. Il collegio dei sindaci dell'Opera nazionale e composto di tre membri, di nomina governativa, rispettivamente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti. I sindaci intervengono alle sedute del consiglio di
amministrazione: essi esercitano le loro funzioni secondo le norme
stabilite dal codice civile per i sindaci delle società per azioni, in
quanto applicabili. Art. 8 L'Opera nazionale provvede ai servizi della sede centrale e delle rappresentanze provinciali od all'estero mediante un proprio personale di ruolo. La dotazione organica; le norme di assunzione e di stato giuridico; il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di previdenza di detto personale, compreso il direttore generale, sono stabilite dall'apposito regolamento di cui al n. 9 del precedente art. 6. Tale regolamento sarà approvato dal Duce del fascismo, Capo del governo, di intesa col Ministro per le finanze. Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del
personale occorrente per i servizi dell'Opera, è equiparato a quello dei
dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica. Il fondo di ogni dipendente sarà rivalutato anno per anno, con le modalità stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72. Il direttore generale e gli altri impiegati, nello
esercizio delle loro funzioni sono considerati pubblici ufficiali.
Art. 9 E' data facoltà all'Opera nazionale di valersi degli organi dipendenti dalle singole amministrazioni dello Stato, previa intesa con le rispettive amministrazioni centrali. Art. 10 All'azione dell'opera concorrono: gli enti pubblici, associazioni, comitati ed istituti che hanno per scopo la protezione, la rieducazione professionale, il ricovero, o, comunque, l'assistenza degli invalidi di guerra; le amministrazioni e gli enti che hanno scopo di istruzione, ricovero, o, comunque, assistenza in genere e gli enti che hanno per scopo la cura degli infermi; il Ministero delle corporazioni, attraverso i suoi organi. Art. 11 L'Opera nazionale, valendosi del concorso delle
istituzioni di cui alla lettera a) del precedente articolo, le coordina,
le indirizza e le integra, provocando, quando occorra, dalle competenti
autorità, ogni provvedimento che valga a questi fini. Ne rispetta
l'autonomia di gestione, ma ne può chiedere e promuovere la riforma
degli statuti o i richiami alla loro osservanza, e anche lo scioglimento
quando esse non rispondano ai fini per i quali sono state costituite, o
non sia regolare la loro amministrazione, esercitando quindi, sovra di
esse, poteri di controllo e di vigilanza. Può anche promuovere dai prefetti la costituzione, d'ufficio, di federazioni provinciali fra gli enti, i comitati e gli istituti di cui al comma a) del precedente articolo. Può richiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la costituzione di federazioni interprovinciali fra i detti enti, comitati ed istituti. Le norme per l'esercizio delle facoltà consentite dal presente articolo saranno stabilite con il regolamento per l'attuazione del presente decreto. Art. 12 Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze verrà annualmente stanziato, in apposito capitolo, un contributo a favore dell'Opera nazionale, nella somma che sarà ritenuta necessaria per sopperire ai fini indicati dal presente decreto. L'Opera nazionale, oltre al contributo statale di cui al comma precedente, potrà disporre dei fondi che ad essa perverranno per lasciti, donazioni o per contributi di altri istituti o di privati. Art. 13 L'esercizio annuale dell'Opera nazionale comincia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Il bilancio comprende: la previsione delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonché l'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti. Il conto consuntivo comprende: le entrate di
competenza accertate, riscosse o rimaste da riscuotere; le spese di
competenze accertate, pagate o rimaste da pagare; la gestione dei
residui attivi e passivi dei precedenti esercizi ed il conto totale dei
residui che si trasferiscono all'esercizio successivo. Agli effetti della riscossione delle entrate,
accertate entro il 30 giugno, e della liquidazione e pagamento delle
spese, impegnate entro la stessa data, la chiusura del conto è protratta
fino al 31 luglio. Art. 14 L'Opera nazionale, e le istituzioni con essa collegate erette in enti morali che hanno per scopo principale l'assistenza agli invalidi di guerra, non sono soggette alla legge e ai regolamenti che disciplinano le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza: sono, però, estese ad esse tutte le disposizioni di favore vigenti per dette istituzioni, nonché quelle della legge 1° aprile 1915, n. 462, e dell'art. 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e modificato con la legge 4 settembre 1940, n. 1662. L'Opera nazionale e le istituzioni suddette saranno esenti da qualsiasi tributo fondiario erariale, provinciale e comunale. Tutte le liberalità disposte, sia per atto tra vivi che di ultima volontà, a favore dell'Opera nazionale e delle istituzioni medesime, saranno altresì esenti da qualsiasi tassa o diritto. Per l'acquisto di beni stabili e l'accettazione di lasciti o donazioni da parte dell'Opera nazionale e delle altre istituzioni legalmente riconosciute aventi per iscopo l'assistenza degli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1442. Nel regolamento saranno stabilite le norme relative
alla vigilanza ed alla contabilità degli enti sopraindicati. I militari dichiarati invalidi di guerra, a norma
delle vigenti disposizioni, potranno, quando la infermità consenta loro
di prestare ancora utile servizio, a giudizio dell'autorità militare,
rimanere in servizio. Nelle norme da stabilirsi, in applicazione
dell'ultimo comma dell'art. 1, saranno indicate le categorie di impiego
che, derogando dalle leggi esistenti, il governo del Re potrà conferire
agli invalidi di guerra senza concorso, esclusi i posti di gruppo A e B
od equiparabili. Gli invalidi idonei all'antica professione, che si trovano nelle condizioni indicate dagli articoli 1 e 10 del decreto luogotenenziale 1° maggio 1916, n. 490, hanno diritto di essere riassunti nelle aziende di cui all'art. 1 del decreto stesso, purché ne facciano domanda al rappresentante della azienda non oltre un anno dalla cessazione dello stato di guerra, e purché, dalla visita del collegio medico provinciale di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, risulti che essi abbiano riacquistato la capacità di prestare utile servizio nel posto che prima occupavano. Ogni eventuale controversia sarà decisa nei modi stabiliti dagli artt. 11 a 16 del citato decreto, e saranno altresì applicabili le disposizioni degli artt. 2 a 9 del decreto stesso. Art. 18 Tutte le istituzioni pubbliche che hanno per iscopo il mantenimento, la cura, l'istruzione e l'educazione di invalidi sono obbligate - quando abbiano posti disponibili - al ricovero e alla assistenza degli invalidi di guerra designati dall'Opera nazionale. Tale obbligo permane ancorché gli invalidi non
appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termini delle
proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a
favore degli invalidi appartenenti al detto territorio e salvo il
rimborso della relativa spesa da parte dell'Opera nazionale. Gli istituti ospedalieri di qualunque tipo, i sanatori e le case di cura, che abbiano fissato una tariffa di ricovero, dovranno applicare agli invalidi di guerra ricoverati a carico dell'Opera nazionale la retta minima ed, ove esista, quella stabilita per i poveri. Art. 19 I mutilati e gli storpi, quando abbiano completate le cure chirurgiche e le cure fisiche ortopediche e abbiano raggiunto quel grado di restaurazione funzionale che assicuri il recupero del massimo possibile di capacità al lavoro, saranno avviati alla rieducazione professionale con la loro ammissione in appositi istituti o scuole. Art. 20 Gli invalidi ammessi negli istituti o scuole di rieducazione professionale vi potranno rimanere per un termine massimo di sei mesi, a spese dell'amministrazione militare, in quella misura che sarà prestabilita, ancora che sia, nel frattempo, pronunciato il congedo, a meno che, dichiarato il congedo, sia stata constatata dall'amministrazione dell'istituto o della scuola, la inefficacia o l'impossibilità della rieducazione. Se la dichiarazione di riforma e il relativo congedo dell'invalido non sono stati ancora pronunciati allo spirare dei sei mesi, gli invalidi potranno continuare a rimanere nell'istituto o scuola di rieducazione, e l'amministrazione militare continuerà a sostenere le spese della loro permanenza fino alla data del congedo. L'Opera nazionale potrà continuare a trattenere a suo
carico gli invalidi negli istituti di rieducazione oltre i periodi di
tempo sopraccennati, quando lo reputi necessario per completarne la
rieducazione professionale. In ogni caso, per lo svolgimento delle pratiche mediche e legali per la dichiarazione di riforma dal servizio militare degli invalidi ammessi negli istituti o case di convalescenza o rieducazione, sono competenti le autorità militari del luogo dove gli istituti hanno sede. Art. 21 L'autorità militare fornirà, se richiesta, medici per
le cure; ufficiali e sottufficiali per la disciplina; e, quando sia
possibile, personale militare per l'assistenza e la rieducazione
professionale. In casi eccezionali, e quando ne risulti giustificato il motivo, il comando del corpo di armata territoriale avente giurisdizione sul territorio nel quale ha sede l'istituto o la scuola di rieducazione professionale, su proposta dei dirigenti l'istituto o la scuola stessa, o su richiesta dell'invalido e sentito il parere delle competenti autorità sanitarie militari, potrà autorizzare la dimissione temporanea (breve licenza) o definitiva (licenza straordinaria) dei militari invalidi dalle scuole e dagli istituti medesimi prima della decorrenza del congedo assoluto. Dette licenze potranno sempre consentirsi, quando sia ritenuto opportuno, anche prima, a cure fisiche esaurite, e specialmente allorché gli invalidi siano in attesa dell'applicazione dell'apparecchio di protesi definitiva. Art. 23 Le spese per la prima fornitura degli apparecchi
tutori, degli apparecchi provvisori di protesi, degli apparecchi
definitivi e dei piloni o fittoni, saranno a carico dell'amministrazione
militare la quale si varrà dell'industria nazionale, secondo i tipi che
saranno scelti d'accordo con l'opera nazionale. Il presente decreto non implica nessuna mutazione nel
trattamento di pensione fatto agli invalidi di guerra, qualunque sia il
grado della rieducazione conseguita e l'impiego che essi vadano ad
occupare. Sono estese, in quanto applicabili, ai figli dei militari e dei cittadini invalidi di guerra aventi pensione od assegno rinnovabile di prima categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra. Art. 26 Gli invalidi pensionati potranno ottenere dagli istituti di credito fondiario e agrario, dalle casse di risparmio e da altri istituti che concedono mutui per costruzioni di case economiche, speciali agevolezze di saggio d'interesse e di ammortamento, di modalità e di limiti del credito per l'acquisto o costruzione di una casa popolare o economica, dando in garanzia, per il pagamento degli interessi e delle quote di ammortamento, la pensione ottenuta. Gli istituti vi rimangono autorizzati, col presente decreto. Alle case popolari o economiche, acquistate o
costruite da invalidi a tenore di questo articolo, sono estese le
agevolazioni fiscali di cui nei capi I e II del titolo IX del testo
unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato
con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 . La pensione degli invalidi potrà anche essere accettata come cauzione per ottenere quegli impieghi nelle pubbliche amministrazioni per i quali essa sia richiesta. Le modalità e i limiti di queste concessioni saranno
determinati nel regolamento. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli invalidi di guerra, reimpiegati in qualsiasi impresa, sarà obbligatoriamente assunta dagli istituti assicuratori, e dell'impiego degli stessi invalidi si potrà tener conto soltanto quando superino un certo numero come elemento per la valutazione del rischio di cui si chiede l'assicurazione e ciò colle norme che saranno stabilite dal regolamento. Art. 28 Nell'anno solare 1943, l'esercizio finanziario avrà
la durata di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno. Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle assemblee legislative per la conversione in legge. Dal detto giorno cesserà di avere effetto la legge 25 marzo 1917, n. 481, e sue successive modificazioni, nonché qualsiasi disposizione incompatibile con questo decreto. |
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