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Legge 31 dicembre 1962, n. 1866 Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle
Professioni
Art. 1. Sono riattivati gli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo,
chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario,
perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di
abilitazione nelle discipline statistiche. Art. 2. Le commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, o di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3. Art. 3. Gli esami hanno carattere specificamente professionale. I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della sezione 1 dei Consiglio superiore e degli ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami. |
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