IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il
contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice",
iscritta all'albo previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o
più lavoratori, di seguito denominati "prestatori di lavoro
temporaneo", da essa assunti con il contratto previsto
dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la
prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di
carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere
concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non
previste dai normali assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve
le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività
rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia
i contratti di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere
introdotti in via sperimentale previa intesa tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa
le aree e le modalità della sperimentazione.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale,
individuate come tali dai contratti collettivi nazionali della
categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati
dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i
dodici mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano
riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la
fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto
al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione
provinciale del lavoro di aver effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale
e per lavori particolarmente pericolosi individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in
forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro
inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico
nonché del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di
comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti retributivi e
previdenziali applicabili, nonché le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di
durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di
rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del
prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di
inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore
di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa
fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di
assumere il lavoratore al termine del contratto per prestazioni
di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa
fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la
percentuale dei lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice
in forza di contratto a tempo indeterminato, stabilita dai
contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi.
Art. 2.
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego, entro
sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente
all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due anni
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi
rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di
capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro
dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale
delle parole: "società di fornitura di lavoro
temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo,
della predetta attività; l'acquisizione di un capitale versato
non inferiore a un miliardo di lire; la sede legale o una sua
dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali
idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera
nonché la garanzia che . l'attività interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto
di cui all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi
degli enti previdenziali, la disposizione, per i primi due anni,
di un deposito cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto
di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale; a
decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul
valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le
sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689,
per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non
colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni
previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul
lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle
misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche
a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a
soddisfare le condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno
cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio
1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero
di giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e
lavoro possono essere da questa forniti come prestatori di lavoro
temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di
cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia
in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce le modalità della presentazione
della richiesta di autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge
vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla
fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi del
presente articolo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti
dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti
di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità
concedente tutte le informazioni da questa richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e
l'obbligo di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa fornitrice
con riferimento ai lavoratori da assumere con contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono
computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice,
delle predette disposizioni.
Art. 3.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro temporaneo
è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il
lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della
prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo,
per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché
sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima;
nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore
rimane a disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in
cui non svolge la prestazione lavorativa presso un'impresa
utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato
in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore
entro 5 giorni dalla data di inizio della attività presso
l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i seguenti
elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione
all'albo, nonché della cauzione ovvero della fideiussione di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il
relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo
spettante;
g) a data di inizio ed il termine dello svolgimento
dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al
tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva
nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare
l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di
una giusta causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle
attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle
disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di
fornitura può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall'impresa utilizzatrice; in tale caso ne va fatta indicazione
nel contratto di cui al comma 3.
6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma
indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione
da parte dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del
contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 4.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria
attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa
utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di
lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di
legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori
dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un
trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti
di pari livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti
collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione
di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento
economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto
con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è
stabilita la misura dell'indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane
in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è
stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La
predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per
l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo
di riferimento mensile, sia inferiore all'importo della
indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo
corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a
concorrenza del predetto importo.
Art. 5.
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione
professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla
presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel
contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in
mancanza, stabilite dalla commissione prevista dal comma 3, le
predette imprese sono tenute a versare un contributo pari al 5
per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti
con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo
appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, per essere destinati al finanziamento, anche
con il concorso delle regioni, di iniziative mirate al
soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori
assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le
modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al
presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno
priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte,
anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti
bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel
predetto ambito, nonché dagli enti di formazione professionale
di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una
commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La commissione, che opera senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta da un
esperto nella materia della formazione professionale, con
funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in
rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza
delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici,
qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del
contributo previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei
prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al predetto
comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai
lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di
lavoro. All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base delle
previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione
professionale presso strutture pubbliche o private, secondo
modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i
lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative di cui al
comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di
requisiti professionali e fatta salva l'applicazione di criteri
diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione
dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle
imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996,
su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
definisce criteri e modalità di certificazione delle competenze
acquisite al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma 1, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo
di sanzione amministrativa, di importo pari a quella del
contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono
versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le
finalità ivi previste.
Art. 6.
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di
lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa
il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni
ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice osserva, altresì, nei
confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza
individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il
prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne
immediata comunicazione scritta all'impresa fornitrice,
consegnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite
della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c),
dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi
contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa
utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di
informazione previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per
le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di
tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i
dipendenti dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità
produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato
nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini
dell'applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia
dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte
dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla
prima gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai
sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei
danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo
nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 7.
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del
suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l'impresa
utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale
nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente
delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa
fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici,
compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa
vigente e con le modalità specifiche determinate dalla
contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza,
alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle
confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima
della stipula del contratto di fornitura di cui all'articolo 1;
ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le
predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei
datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il
numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 8.
1. Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo
3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare
dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita
dal lavoratore per la prestazione di lavoro temporaneo presso
l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo dell'indennità
di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al
medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto,
rispettivamente, percepito a titolo di retribuzione ovvero di
indennità di disponibilità e l'indennità di mobilità. Tale
differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo di
fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto
dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle
liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari
dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui
all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni e integrazioni, è determinato
complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità
di indennità di mobilità non fruite dal lavoratore anche ai
sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere del periodo di
fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i
soggetti di cui all'articolo 2, convenzioni che prevedano lo
svolgimento da parte di questi ultimi di attività mirate a
promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di
prestazioni di lavoro temporaneo nel rispetto delle condizioni
previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9 della
citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e
integrazioni. La convenzione può prevedere lo svolgimento di
attività formative che possono essere finanziate a carico del
Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da
parte dell'impresa fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3,
la Direzione provinciale del lavoro, su segnalazione della
sezione circoscrizionale, dispone la sospensione dell'indennità
di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e
comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è
ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione regionale
del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti
giorni.
Art. 9.
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico
delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate
nel settore terziario. Sull'indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per il loro
effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni,
sono a carico dell'impresa fornitrice. I premi ed i contributi
sono determinati in relazione al tipo ed al rischio delle
lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i
lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo
5, comma 2, nonché per i periodi intercorrenti fra i contratti
per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a tempo
determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene
stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di
cui all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli
oneri contributivi a carico del lavoratore previsti dagli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza
contributiva per i periodi in cui abbiano percepito una
retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui
all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della medesima
misura.
Art. 10.
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra alla
fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché
nei confronti dei soggetti che forniscono prestatori di lavoro
dipendente senza essere iscritti all'albo di cui all'articolo 2,
comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre 1960
n. 1169.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore
dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di
mancanza di forma scritta del contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma
5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto per
prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero
degli elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g),
il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa
fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la
scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione pari al
20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni giorno di
continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La
predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la
prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la
prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si
considera assunto a tempo indeterminato dall'impresa
utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è
punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un
anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In
aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione
dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle
norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso
i propri organi periferici.
Art. 11
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non
trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma
2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono
all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non
imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non
trovano comunque applicazione le previsioni relative alla
trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi
previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono
essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e
promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti
collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi
alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua in via sperimentale, con proprio decreto, i
predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo
per i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo, stipulato dalle associazioni rappresentative delle
predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un
accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo procede ad una verifica, con le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento
entro sei mesi.
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile
1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno
successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di
contratto di durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il
trentesimo negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora il
lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci
giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
di durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il
secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si
tratti di due assunzioni successive a termine, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di
stipulazione del primo contratto".
Art. 13.
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire
una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media
delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore
all'anno. In attesa della nuova normativa in materia di tempi di
lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi
secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n.
473, e successive modificazioni e integrazioni, continuano a
trovare applicazione solo in caso di superamento delle 48 ore
settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto,
anche attraverso processi concordati di riduzione dell'orario di
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di
riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive in funzione
dell'entità della riduzione e rimodulazione dell'orario di
lavoro determinate contrattualmente. Tali misure verranno attuate
secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con
particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote
contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a
ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre
trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta
ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando
l'orario medio settimanale sia compreso nelle fasce suddette,
anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale
verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
gli interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il
contratto di cui al primo periodo preveda assunzioni a tempo
indeterminato di nuovo personale ad incremento dell'organico o la
trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di
personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con
quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, per i quali si provvede ad incrementare le risorse
preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7 le
parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore
misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al
comma 2, nei seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese
situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, ad incremento degli organici esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori
inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e
residenti nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati
i contratti di lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono
nei successivi tre anni i requisiti di accesso al trattamento
pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo
non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro
dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego
di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi
urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che
abbiano provveduto ad attuare interventi volti al risparmio
energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della legge
9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2
il Governo procede ad una valutazione, con le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti degli
interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle
imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione
dei contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di
rideterminare l'impegno finanziario di cui al presente articolo,
e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere
attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella misura di lire 868 miliardi
per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno 1998 e di lire
739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai sensi
dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
tale limite non potrà superare 400 miliardi di lire. Per i
successivi anni il limite è determinato con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del
Fondo, ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla
riduzione e rimodulazione degli orari di lavoro e gli incentivi
per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno
ad estendere al settore agricolo le disposizioni in materia di
lavoro a tempo parziale.
Art. 14.
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da
determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza
della medesima amministrazione e a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai provvedimenti: legge 17 febbraio 1982, n.
46, e successive modificazioni; legge lo marzo 1986, n. 64, e
successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346;
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre
1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22 novembre 1994,
n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge
di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n.
104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 548, e relativa legge di conversione 20 dicembre 1996, n. 641;
può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a
piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di
cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di
contributi finalizzati all'avviamento di titolari di diploma
universitario, di laureati e di dottori di ricerca ad attività
di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro
subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di
ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti
pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del
settore, è consentito agli enti medesimi, in via sperimentale,
nell'ambito di attività per il trasferimento tecnologico, di
assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e tecnici
di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n.
67, presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di
cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del
rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso
trattamento economico e contributivo. E' disposta su richiesta
dell'impresa o del soggetto di cui al comma 2, previo assenso
dell'interessato e per un periodo non superiore a quattro anni,
rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti,
che regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei
lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto
assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a
titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto
dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di
ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime
risorse di cui alla predetta disposizione, nonché, per l'anno
1998, a valere su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere
altresì concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali
procedano alle assegnazioni in distacco temporaneo di cui al
comma 2, eventuali integrazioni dei contributi ordinari
finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi
decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione
del personale distaccato, di titolari di diploma universitario,
di laureati o di dottori di ricerca con contratto a termine di
lavoro subordinato anche a tempo parziale, di durata non
superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di
presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e
dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche in
relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle
finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e
relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla
possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione
del contributo e dell'integrazione in relazione al livello di
qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore
disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di
monitoraggio e di verifica.
Art. 15.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono
inserite le seguenti: "enti pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE)
n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di
cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i
successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e
quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in
cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi,
venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel
predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai
sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge lo ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con
contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di
handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti
collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60
miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.
Art. 16
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a
sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei
anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive
modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni
previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata
superiore a quella stabilita per categorie professionali dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore
a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista
sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente
comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione
che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione
esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali
di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla
decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette
iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare
anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del
lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e
della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo
per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie
annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso
di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il
predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per
la certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni
contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore
nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra
questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano
attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati le
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di
concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti
dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di
apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla
vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo
di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo
criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente
utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai
fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche
tipologie contrattuali, nonché di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove
occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito,
nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema
organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul
reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa,
con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per
l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano
state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma
del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla
modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi
scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire
185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno
1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunità di formazione ed elevazione professionale anche
attraverso l'integrazione del sistema di formazione professionale
con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro e un più
razionale utilizzo delle risorse vigenti, anche comunitarie,
destinate alla formazione professionale e al fine di realizzare
la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili
formativi di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e
il contratto di formazione e lavoro, il presente articolo
definisce i seguenti principi e criteri generali, nel rispetto
dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti
la prima fase di un più generale, ampio processo di riforma
della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento
per migliorare la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le
capacità competitive del sistema produttivo, in particolare con
riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane
e incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione
professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle
diverse realtà produttive locali nonché di promozione e
aggiornamento professionale degli imprenditori, dei lavoratori
autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate
alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso
il ricorso generalizzato a stages, in grado di realizzare il
raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare
pienamente il momento dell'orientamento nonché a favorire un
primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da
parte delle regioni e/o delle province anche in convenzione con
istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi
requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5
dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito di
piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti
sociali, con specifico riferimento alla formazione di lavoratori
in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività
formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali,
articolati regionalmente e territorialmente aventi configurazione
giuridica di tipo privatistico e gestiti con partecipazione delle
parti sociali; dovranno altresì essere definiti i meccanismi di
integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di funzioni propositive ai fini della definizione da parte del
comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri e delle
modalità di certificazione delle competenze acquisite con la
formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di
intervento predisposti d'intesa con le regioni, la formazione e
la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla
formazione professionale nonché la ristrutturazione degli enti
di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative
al fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare
l'integrazione dei sistemi; le risorse finanziarie da destinare a
tali interventi saranno individuate con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale
anche attraverso parametri standard, con deferimento ad atti
delle Amministrazioni competenti e a strumenti convenzionali
oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei
casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi
del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate,
a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di
acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei
relativi cofinanziamenti nazionali è istituito presso il
Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione
per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a
carico dei soggetti privati attuatori degli interventi
finanziati, nonché, per l'anno 1997, da un contributo di lire 30
miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti dal terzo
del gettito della maggiorazione contributiva prevista
dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che
affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo
previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del
1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al
comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali,
erogatori dei finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità
sussidiaria dello Stato membro, ai sensi dell'articolo 23 del
regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio 1993,
accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce con
proprio decreto le norme di amministrazione e di gestione del
fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata
l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al
comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso,
che può essere rideterminata con successivo decreto per
assicurare l'equilibrio finanziario del predetto fondo. Il
contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.
Art. 18.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di
tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già
assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre
1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel
rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle
risorse rese disponibili dalla vigente legislazione, anche su
proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici
o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi
scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie
all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare:
agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale; università;
provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e
istituzioni scolastiche non statali che rilascino titoli di
studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o
orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21
dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e
cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi
regionali, ove esistenti; servizi di inserimento lavorativo per
disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di
orientamento e di formazione, con priorità per quelli definiti
all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni
intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di
lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti
di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi, ovvero a
ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da
modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di
utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i
tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo
delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori siano le
agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il datore di
lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con
l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività
svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio
pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente
certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso
totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione
di progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei
giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da
quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in
cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati
nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, purché gli stessi tirocini siano
oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge
28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli
16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il
Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la
spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili
trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti
e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad
utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o
hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di
mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego
in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non
fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere
prevista una durata del progetto fino ad un massimo di
ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio
di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti
delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29
marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche
con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4
del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e per la
realizzazione delle attività da affidare alle società medesime,
è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in
favore del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui
una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla partecipazione al
capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al
periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non
impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno
esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608
del 1996 è inserito il seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste
regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23
luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da
parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego.
L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione
regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente
i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori
impegnati in lavori socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510
del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del
1996 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I predetti
nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale alla Commissione regionale per
l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I
predetti nominativi vengono altresì comunicati dalle imprese
alla Commissione regionale per l'impiego".
Art. 22.
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori
socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è
delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un
decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti
settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili
con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione
e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad
interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di
impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali
dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò
intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti
inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori
dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori
socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti
previdenziali tra le diverse figure impegnate in progetti di
lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di
società miste operanti nel settore dei lavori socialmente utili
e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni protette
in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte
delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle
società miste di cui alla lettera f) successivamente alla
conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse in
regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì
prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa
finalizzata al coordinamento in materia di lavori socialmente
utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle
competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del
parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di
consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le
imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della
legge 1 marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6,
comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di
fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di leggi
speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse
relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"I provvedimenti di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e
grado, sono sospesi fino alla data del riallineamento. L'avvenuto
riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali in
materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti
salvi i giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del
riconoscimento della parità di trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato
gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di soggetti
indicati nel titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme
o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa
dichiarazione ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono
ammesse a versare, entro sessanta giorni dalla scadenza del
termine finale concesso dal comma 2 per la stipula degli accordi,
senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori ritenute
relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi,
effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso
termine, detti soggetti sono ammessi a presentare, per ciascun
periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute
relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni,
dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate
utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi
periodi di imposta con decreto del Ministro delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al
comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la
punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione
integrativa di cui al comma 3-bis non può essere esercitata la
rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in
precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non
costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte
sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater
e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già
state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e
interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano
sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni
integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis,
corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente
alla presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla
segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale
pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della
dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la
consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di
trasmissione della dichiarazione stessa, nonché della ricevuta
ed attestato di versamento delle ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
"La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo
dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle
imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è
quella fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al
25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50 per
cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali
di retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle
norme relative alla corresponsione retributiva ed alla
determinazione contributiva di cui al combinato disposto
dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a),
b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del
minimale di cui al citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono
essere accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e
della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nel limite massimo delle risorse preordinate a tale
scopo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento
dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo
ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al
comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli
accordi di recepimento, gli incentivi previsti per i casi di
nuova occupazione dalle norme vigenti alla data della completa
applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare
di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da
quelli di cui all'articolo 1 della legge lo marzo 1986, n. 64,
fino al completo riallineamento.
Art. 24.
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la
loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i contributi
versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli
organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di
oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo
comma, numero 7, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155, e successive modificazioni, i lavoratori soci di
cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai fini
dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento
ordinario di tale assicurazione e del trattamento speciale di
disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del
trattamento ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle
leggi 8 agosto 1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I
contributi relativi alla predetta assicurazione, versati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge, restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini
della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2,
la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa,
ivi compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa,
ovvero del singolo socio, è equiparata, rispettivamente, al
licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di
lavoro svolgenti le attività comprese nei settori produttivi
rientranti nel campo di applicazione della disciplina relativa
all'indennità di mobilità stessa soggette agli obblighi della
correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve essere
preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini
delle relative prestazioni i contributi versati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma
2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602, nonché dei soci di categorie di cooperative espressamente
escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione
fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società
cooperative.
Art. 25.
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in
particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, e del Fondo di cui all'articolo 1-ter del medesimo
decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui
ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998.
Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreto del
Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con
deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di
previsione delle Amministrazioni interessate.
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,
può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli
interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è
autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse
derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime
finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale
aventi identica ragione sociale, conservando la maggioranza
assoluta del capitale sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere
ad oggetto anche interventi nel settore turistico.
Art. 26.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano
straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di
lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997 nei territori delle
regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata,
Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il
tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione
allargata ISTAT, rilevato per il 1996, è superiore alla media
nazionale risultante dalla medesima rilevazione, con l'osservanza
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa
tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da
più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando
le condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di
rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso
di disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle
risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di lavori di
pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre
1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta
delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della
verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire
comunque il raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle
borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario
con modalità e tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro
di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al presente comma
entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i
seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei
settori dei servizi alla persona, della salvaguardia e della cura
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della
riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali,
mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di
ricorso ad interventi sostitutivi in caso di inerzia
nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione degli
stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al
comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori interessati,
l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche
nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi ad
esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di
promozione di lavoro e di impresa incaricate dell'attività di
assistenza tecnico-progettuale agli enti proponenti, con il
rilascio di un'apposita attestazione, valida come requisito per
la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo
di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese
appartenenti ai settori di attività individuati dalle classi D,
H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività
economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi
precedenti, con almeno due dipendenti e non più di cento, in
misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci
e a condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro
siano ad incremento del personale occupato mediamente
dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità
e alle medesime condizioni è consentita alle imprese
appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G
della predetta classificazione, con almeno cinque dipendenti e
non più di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo
restando il termine di cui alla lettera c) del comma 1, in
rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità,
e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4,
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), subordinatamente
all'attestazione mensile da parte dell'impresa della effettiva
partecipazione alle attività previste, con predisposizione di
procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al
comma 7, da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano
presentato apposita dichiarazione di disponibilità all'INPS
entro termini prefissati, anche tramite le organizzazioni
datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al
termine della borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi
di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data
dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere
entro quindici giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non trova
applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori
di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui
al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano
attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di
disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono
preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, lire 300
miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme
non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono
esserlo in quello successivo.
Art. 27.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire
271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno
1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1997, n. 30;
c) dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed
a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si
provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
utilizzando, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire
140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 giugno 1997 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick