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Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 1 agosto 2003, n. 212
(in SO n. 131 alla GU 11 agosto 2003, n. 185)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212


Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143

 All'articolo 1:
 al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"";
 al comma 2, le parole: "di cui agli articoli 8" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 7, 8"; dopo la parola: "11," sono inserite le seguenti: "comma 4,"; e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni";
 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 "2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
 2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
 b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";
 c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione
che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo".
 2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289 del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003; l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
 2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289 del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter, lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante dalla dichiarazione integrativa già presentata.
 2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre 2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16 maggio
2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile, sono pagate le rate scadute a tale data.
 2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di esclusione della punibilità, riguardano
contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono perfezionate.
 2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002. Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con propri provvedimenti, la
riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
 2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata".
 2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non tributaria.
 2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite entro il 31 ottobre 2003.
 2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse" sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o parzialmente omesse".
 2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui, prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria ovvero nel caso in cui l'avviso di
accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela".
 All'articolo 2:
 il comma 3 è soppresso;
 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
 "3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia,
amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".
 All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
 "5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
 All'articolo 4:
 al comma 1, la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005";
 al comma 2, alle lettere a) e b), la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005" e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
 "b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"";
 al comma 3, la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005";
 dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
 "4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
 "3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali".
 4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa".
 L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
 "ART. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) - 1. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
 b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488";
 c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
 "3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";
 d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
 "4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico
del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";
 e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
 "6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
 6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".
 2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
 b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
 "1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni".
 3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo.
Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti".
 Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
 "ART. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato) - 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali
opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni.
 2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:
 a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
 b) il frazionamento catastale;
 c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
 3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
 4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
 5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
 6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto,
maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.
 ART. 5-ter. (Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio) - 1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno 2003 è differito al 31 ottobre 2003".
 è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

"TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)

I valori sono espressi in euro/mq

Classi
Dimensionali
Comuni
Abitanti
Zone Territoriali Omogenee
  A B C D E F
< 10.000 30 20 15 20    
10.000 ÷ 100.000 60 40 30 40    
          10 15
100.001 ÷ 300.000 120 80 60 80    
> 300.000 180 120 90 120    

Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.
 Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".
 Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato".


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2343):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 4 giugno 2003.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 25 giugno 2003, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26 giugno 2003.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2, 3, 8, 9, 10, 15 e 16 luglio 2003.
Esaminato in aula il 22 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4199):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 24 luglio 2003, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, V, VIII e X.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 luglio 2003.
Esaminato in aula il 28, 29 luglio 2003 ed approvato il 30 luglio 2003.

Avvertenza:
Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59 (Proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2003, n. 82 ed è decaduto per decorrenza dei termini.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2003).
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto, in alternativa:
 a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano mi ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
 b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
 c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i soggetti:
 a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;
 b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro;
 c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
 d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il contribuente ha comunque la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La sormna di cui al periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. è pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in fonna associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'anagrafe tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche, le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze,» e le parole: «entro il 30 novembre 2002» sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.
- Si riporta il testo degli artt. 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17 della citata legge n. 289 del 2002:
«4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità omesse entro il 16 aprile 2003».
«Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
 a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
 b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dati costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione.».
«Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:
 a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
 b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
 c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
 a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
 b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;
 b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;
 b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso;
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dati costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle modalità di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. è altresì esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.».
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
 a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
 b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
 1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
 2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
 3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il tennine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
 a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato;
 b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;
 c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle già versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono sospese fino al 30 novembre 2003; qualora sia stata già fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì sospesi, sino al 30 novembre 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.
«Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale). - 1. Le violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa annessa al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il versamento è effettuato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a restituzione di quanto già versato».
- Si riporta il testo degli artt. 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 febbraio 2003, n. 27:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive). - 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonché le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA.
2-bis. All'art. 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 33, dopo le parole: «di cui all'art. 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,», sono inserite le seguenti: «nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Art. 5-quinquies. (Definizione della tassa automobilistica erariale). - 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data».


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