Legge 1
agosto 2003, n. 212
(in SO n. 131 alla GU 11 agosto 2003, n. 185)
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni urgenti in
tema di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di
gare indette dalla Consip S.p.a.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, recante disposizioni
urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni
bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a., è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del
decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59. Sono utili i versamenti effettuati
tra il 21 ed il 25 giugno 2003, ai fini della definizione di cui
all'articolo 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli
effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle
definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1,
della medesima legge n. 289 del 2002, nonché agli articoli 5 e
5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Testo del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,
coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143
All'articolo 1:
al comma 1, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "; nello stesso articolo 16, comma 8, al primo periodo, le
parole: "31 ottobre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo
2004"; al secondo periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero al 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"; al
quarto periodo, le parole: "31 luglio 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2004 ovvero il 30 aprile 2006 per le liti
definite con il pagamento in un massimo di dodici rate trimestrali"";
al comma 2, le parole: "di cui agli articoli 8" sono sostituite dalle
seguenti: "di cui agli articoli 7, 8"; dopo la parola: "11," sono
inserite le seguenti: "comma 4,"; e dopo il primo periodo, è inserito il
seguente: "La proroga è efficace anche per i contribuenti che nei
termini precedentemente fissati hanno aderito ad una sola o a più
definizioni e intendono avvalersi delle fattispecie previste dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni";
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
"2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste
dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, è fissato al 16 ottobre 2003; alla medesima
data è altresì fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per
il contestuale versamento previsto dall'articolo 12, comma 2, primo
periodo, della medesima legge n. 289 del 2002.
2-ter. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della
presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la
parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 di euro,
nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il
predetto importo";
c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: "2-ter.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal
1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il
debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma
2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
comma 1, sulla base di apposita comunicazione
che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003.
Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo".
2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
come modificate dalle lettere a) e b) del comma 2-ter, risulti dovuto un
versamento di importo inferiore a quello già versato in applicazione
delle medesime disposizioni, i contribuenti interessati possono
utilizzare la differenza in compensazione delle imposte e dei contributi
dovuti, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ad eccezione dei contribuenti che hanno presentato in forma
riservata la dichiarazione prevista dal predetto articolo 9, secondo le
modalità stabilite dall'articolo 8, comma 4, della medesima legge n. 289
del 2002, ai quali la somma versata in eccedenza è restituita da parte
dell'intermediario, senza corresponsione di interessi, previa
presentazione di una nuova dichiarazione entro il 16 ottobre 2003;
l'intermediario procede alla relativa compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato
la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto, possono optare per la definizione automatica
prevista dall'articolo 9, comma 2, lettera b), della stessa legge n. 289
del 2002, avvalendosi delle disposizioni introdotte dal comma 2-ter,
lettera a), del presente articolo, a condizione che la somma dovuta per
effetto della nuova opzione risulti non inferiore a quella risultante
dalla dichiarazione integrativa già presentata.
2-sexies. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del
comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003,
versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il termine per la
proposizione del ricorso avverso atti dell'amministrazione finanziaria,
di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 ottobre
2003. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni del
comma 2 del presente articolo, ad effettuare, entro il 16 ottobre 2003,
versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 16 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le rate
trimestrali previste dal medesimo articolo 16, comma 2, decorrono dal 16
maggio
2003; contestualmente all'effettuazione del suddetto versamento utile,
sono pagate le rate scadute a tale data.
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9,
comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, si intendono nel senso che la
esclusione della punibilità opera nei confronti di tutti coloro che
hanno commesso o concorso a commettere i reati ivi indicati anche quando
le procedure di sanatoria, alle quali è riferibile l'effetto di
esclusione della punibilità, riguardano
contribuenti diversi dalle persone fisiche e da questi sono
perfezionate.
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a
ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al
31 dicembre 2005 per le dichiarazioni presentate negli anni 2001 e 2002.
Le amministrazioni statali e gli enti impositori possono sospendere, con
propri provvedimenti, la
riscossione nei confronti dei soggetti che si sono avvalsi delle
definizioni agevolate previste dagli articoli 9-bis, 12, 15 e 16 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché dall'articolo 5-quinquies del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.
2-nonies. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Se i termini per
il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31
dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a
ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo
anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o
ultima rata".
2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statali si
intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria che non
tributaria.
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di
firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità
indicate al comma 2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, e successive modificazioni, mediante allegazione degli originali o
di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge, se eseguite
entro il 31 ottobre 2003.
2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al primo periodo, le parole: "di attività in precedenza omesse"
sono sostituite dalle seguenti: "di attività in precedenza omesse o
parzialmente omesse".
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono altresì prodotti nel caso in cui,
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, il processo verbale di constatazione non abbia dato
luogo ad avvio di accertamento o rettifica nei confronti del
contribuente a seguito di provvedimento dell'Amministrazione finanziaria
ovvero nel caso in cui l'avviso di
accertamento emesso dall'ufficio sia stato annullato per autotutela".
All'articolo 2:
il comma 3 è soppresso;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, e successive modificazioni, è applicata anche dagli
intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo
cui sia conferito l'incarico di custodia,
amministrazione, deposito delle attività rimpatriate. L'opzione prevista
dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del
1997, se non è esercitata dagli interessati contestualmente alla
presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata
mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro
il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso
ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461".
All'articolo 3, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle
maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del
"Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato
dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289".
All'articolo 4:
al comma 1, la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005";
al comma 2, alle lettere a) e b), la parola: "2004" è sostituita dalla
seguente: "2005" e, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b-bis) al comma 4, dopo le parole: "imprese strumentali" sono inserite le
seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio"";
al comma 3, la parola: "2004" è sostituita dalla seguente: "2005";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per
cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli
strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni
che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si
tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con
stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della
fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di
quella delle imprese strumentali".
4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la parola: "quadriennale" è soppressa".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"ART. 5. (Gare indette dalla Consip S.p.a.) - 1. All'articolo 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono
inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per
l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta
qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente:
"In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui
all'articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si
applica il comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488";
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di
servizi di cui al primo periodo del comma 3";
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di
pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate
nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, escluse quelle statali per i soli uffici
centrali, possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le
convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.a., qualora il valore dei
costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a
quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla Consip S.p.a. I
contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità
personale, contabile e amministrativa, a carico
del dipendente che li ha sottoscritti, previste al comma 4";
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a.
pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali
attiverà il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il
Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni
di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese
alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni,
anche attraverso specifiche iniziative di
assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti
elettronici".
2. All'articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente
partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e
per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta
qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è
operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni".
3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto,
uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data
del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto
all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede
all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina
alle disposizioni dettate nel presente articolo.
Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese
partecipanti".
Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
"ART. 5-bis. (Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio
dello Stato) - 1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al
demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo
sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi
attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie
o altri titoli legittimanti tali
opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle
interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della
filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante
vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia
richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a
quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti
potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di
pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il
presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a
tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni.
2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del
demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente
documentazione concernente:
a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo
sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante
l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di
inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento
all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo
dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A
allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di
scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte
dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione
dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della
tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei
valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non
superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per
l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo
legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni
precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato
abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al
medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto
legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello
stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la
corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati
nella tabella A allegata al presente decreto,
maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente
il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di
proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.
ART. 5-ter. (Differimento del termine per il versamento del diritto
annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio) -
1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo
18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dovuto per l'anno
2003 è differito al 31 ottobre 2003".
è aggiunta, in fine, la seguente tabella:
"TABELLA A (articolo 5-bis, comma 3)
I valori sono espressi in euro/mq
Classi
Dimensionali
Comuni
Abitanti |
Zone Territoriali Omogenee |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
< 10.000 |
30 |
20 |
15 |
20 |
|
|
10.000 ÷ 100.000 |
60 |
40 |
30 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
15 |
100.001 ÷ 300.000 |
120 |
80 |
60 |
80 |
|
|
> 300.000 |
180 |
120 |
90 |
120 |
|
|
Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da
corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare
la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in
cui il bene è situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del
decreto ministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968".
Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché di
alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello
Stato".
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2343):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal
Ministro dell'economia e delle finanze (Tremonti) il 4 giugno 2003.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il
25 giugno 2003, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 26
giugno 2003.
Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 2, 3, 8, 9, 10, 15
e 16 luglio 2003.
Esaminato in aula il 22 luglio 2003 ed approvato il 23 luglio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 4199):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 24 luglio
2003, con pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni I,
II, V, VIII e X.
Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, il 25 luglio 2003.
Esaminato in aula il 28, 29 luglio 2003 ed approvato il 30 luglio 2003.
Avvertenza:
Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 24 giugno 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e
corredato delle relative note è pubblicato in questo stesso supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 18.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.
1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59 (Proroga di termini in materia
di definizione agevolata di adempimenti tributari) è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2003, n. 82 ed è decaduto per
decorrenza dei termini.
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge finanziaria 2003).
«Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione). - 1. I
soggetti titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e
professioni, nonché i soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, possono effettuare
la definizione automatica dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e
di quelli imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad annualità
per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre
2002, secondo le disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o più periodi d'imposta, ha effetto ai
fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione, dei tributi
derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati sulla base dei
criteri e delle metodologie stabiliti con il decreto di cui al comma 14,
tenendo conto, in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli
studi di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano mi ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base dei
parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche raggruppate in classi
omogenee sulla base dei processi produttivi, dei contribuenti per fasce
di ricavi o di compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui
e di redditività risultanti dalle dichiarazioni, qualora non siano
determinabili i ricavi o compensi con le modalità di cui alle lettere a)
e b).
2. La definizione automatica può altresì essere effettuata, con
riferimento alle medesime annualità di cui al comma 1, dagli
imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario ai
sensi dell'art. 29 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonché dalle imprese di allevamento di cui
all'art. 78 del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ed ha
effetto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta
regionale sulle attività produttive. La definizione automatica da parte
dei soggetti di cui al periodo precedente avviene mediante pagamento
degli importi determinati, per ciascuna annualità, sulla base di una
specifica metodologia di calcolo, approvata con il decreto di cui al
comma 14, che tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 è esclusa per i
soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno
indicato nella medesima reddito di impresa o di lavoro autonomo, ovvero
il reddito agrario di cui all'art. 29 del citato testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a
5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta
sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività
produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è
stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
d) nei cui riguardi è stata esercitata l'azione penale per i reati
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione
automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione
automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa
luogo a rimborso di quanto già pagato. Per i periodi di imposta per i
quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli
di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 il contribuente ha comunque
la facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al comma 1 possono
effettuare la definizione automatica con il versamento entro il 20
giugno 2003 esclusivamente di una somma pari a 300 euro. Per i periodi
di imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il
versamento entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al contribuente.
Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono
essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per
gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti gli
interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte complessivamente dovute a
titolo di definizione automatica sono ridotte nella misura del 50 per
cento per la parte eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone
fisiche e l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli importi
dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati di una somma pari a
300 euro per ciascuna annualità oggetto di definizione aumentati a 600
euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui
all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, escluso il 1997. La sormna di cui al
periodo precedente non è dovuta dai soggetti di cui al comma 2. Qualora
gli importi da versare complessivamente per la definizione automatica
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli
altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono
essere versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003
ed entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei termini indicati
nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione
automatica; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette
scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari al
30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di
versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono
riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché i
soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui
all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e
successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300 euro per
ciascuna annualità. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di
settore di cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993,
e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il
versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualità.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati
non corrispondenti a quelli contenuti nella dichiarazione
originariamente presentata, ovvero se la stessa viene effettuata dai
soggetti che versano nelle ipotesi di cui al comma 3 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni
caso, valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente
dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di lavoro autonomo
esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalla dichiarazione. è pertanto escluso e, comunque,
inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il riporto
delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza
di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di
un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi
e sanzioni.
10. Le società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, nonché i titolari dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalità del presente
articolo, comunicano alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti
in fonna associata l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003. La
definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il versamento
delle somme dovute entro il 16 settembre 2003, secondo le disposizioni
del presente articolo, esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma
5, sesto periodo; gli interessi di cui al comma 5, ottavo periodo,
decorrono dal 17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce titolo per
l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi
prodotti in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle società o associazioni nonché
dai titolari dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria o
dell'impresa familiare rende definitivi anche i redditi prodotti in
forma associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresì, per gli altri periodi d'imposta definiti a norma del
comma 6 dai predetti soggetti che abbiano dichiarato ricavi e compensi
di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi
di settore di cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
e successive modificazioni, nonché qualora abbiano dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo
versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le
disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo, l'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilità delle presunzioni di cessioni
e di acquisto, previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione dell'esercizio
dei poteri e l'esclusione dell'applicabilità delle presunzioni previsti
dal periodo precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di definizione in
suo possesso.
12. La definizione automatica non è revocabile nè soggetta a
impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, e non rileva ai fini penali ed
extratributari, fatto salvo quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende
definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilità di esclusioni. Sono fatti salvi gli
effetti della liquidazione delle imposte e del controllo formale in base
rispettivamente all'art. 36-bis ed all'art. 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonché gli effetti derivanti dal controllo delle
dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori imposte
dovute ai sensi del presente articolo. La definizione automatica non
modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle
dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e delle
relative addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché
dell'imposta regionale sulle attività produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, tenuto anche conto delle informazioni dell'anagrafe
tributaria, sono definite le classi omogenee delle categorie economiche,
le metodologie di calcolo per la individuazione degli importi previsti
al comma 1, nonché i criteri per la determinazione delle relative
maggiori imposte, mediante l'applicazione delle ordinarie aliquote
vigenti in ciascun periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
definite le modalità tecniche per l'utilizzo esclusivo del sistema
telematico per la presentazione delle comunicazioni delle definizioni da
parte dei contribuenti, da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003,
ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalità di versamento, secondo quanto previsto
dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002,
n. 10, sono premesse le parole: «Ferma la disciplina riguardante le
trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle
finanze,» e le parole: «entro il 30 novembre 2002» sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente al 30 settembre
2002 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8-bis,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al
presente articolo sulla base delle dichiarazioni originarie presentate.
L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce
rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
- Si riporta il testo degli artt. 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17 della
citata legge n. 289 del 2002:
«4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi
i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce
o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui
al comma 3 dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si
provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalità
omesse entro il 16 aprile 2003».
«Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1.
Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino
al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza
corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese
sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo
stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio
1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui
al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito
atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal
citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle
somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il
16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio
pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dati
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è
approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento
in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme
riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei
rapporti contabili connessi all'operazione.».
«Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione,
degli avvisi di irrogazione delle sanzioni degli inviti al
contraddittorio e dei processi verbali di constatazione). - 1. Gli
avvisi di accertamento per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la
definizione, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato
notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al
contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste
dal presente articolo, senza applicazione di interessi, indennità di
mora e sanzioni salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La
definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti è stata
esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza
entro la data di perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al
contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto
dell'applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento
a ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi
complessivamente accertati ovvero indicati negli inviti al
contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
3. La definizione di cui al comma 2 è altresì ammessa nelle ipotesi di
rettifiche relative a perdite dichiarate, qualora dagli atti di cui al
medesimo comma 2 emergano imposte o contributi dovuti. In tal caso la
sola perdita risultante dall'atto è riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso
possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione di cui al comma
1 si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, di un
importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali ed imposte
sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei
maggiori componenti positivi e minori componenti negativi
complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'imposta sul valore
aggiunto e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la
maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura
di irrogazione immediata prevista dall'art. 17 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90
per cento le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e
il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta,
riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso;
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente
articolo, le violazioni di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dati
costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente articolo sono
effettuati entro 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalità previste
per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro,
gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso
versamento delle predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali. Entro dieci
giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la quietanza
dell'avvenuto pagamento unitamente ad un prospetto esplicativo delle
modalità di calcolo seguite.
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su dati non
corrispondenti a quelli contenuti negli atti indicati al comma 1, ovvero
se la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle ipotesi di
cui all'ultimo periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli
importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta l'esclusione, ad ogni
effetto, della punibilità per i reati tributari di cui agli articoli 2,
3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonché per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e
492 del codice penale, nonché dagli articoli 2621, 2622 e 2623 del
codice civile, quando tali reati siano stati commessi per eseguire od
occultare i citati reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e
siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. è altresì
esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni
accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di
esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18
aprile 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso
avverso gli avvisi di accertamento di cui al comma 1, gli atti di cui al
comma 3-bis, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di
cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli
inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma 1.».
«Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1. Le liti fiscali
pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al
giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio
possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto
introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite è di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite in caso di soccombenza
dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica
pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, alla data di
presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del
contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del
giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima
data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata
già resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito
ovvero sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate entro il 16 aprile
2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto
dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la
compensazione prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme possono essere
versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il
tennine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali sono calcolati
dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate successive. L'omesso
versamento delle rate successive alla prima entro le date indicate non
determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme
non corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art.
14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta
alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni
successivi alla scadenza medesima, e gli interessi legali.
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui è parte l'Amministrazione finanziaria
dello Stato avente ad oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato proposto
l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella per la quale l'atto
introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non
passata in giudicato. Si intende, comunque, pendente la lite per la
quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza
passata in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno degli atti indicati alla
lettera a) e comunque quella relativa all'imposta sull'incremento del
valore degli immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del calcolo per la
definizione, l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di
contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità
di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se
irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene
conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è determinato
con riferimento a ciascun atto introduttivo del giudizio,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in
esso indicati.
4. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il termine di cui al
comma 2, un separato versamento, se dovuto ai sensi del presente
articolo ed è presentata, entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda
di definizione in carta libera, secondo le modalità stabilite con
provvedimento del direttore del competente ufficio dell'Amministrazione
finanziaria dello Stato parte nel giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano
quelle già versate prima della presentazione della domanda di
definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di
riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1,
lettera b), la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle
somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per il
perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per
intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente
articolo sono sospese fino al 30 novembre 2003; qualora sia stata già
fissata la trattazione della lite nel suddetto periodo, i giudizi sono
sospesi a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere
delle disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che
possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresì
sospesi, sino al 30 novembre 2003, i termini per la proposizione di
ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi
e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in
giudizio.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai
tribunali e alle corti di appello nonché alla Corte di cassazione, entro
il 31 ottobre 2003, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata
presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 31
luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata a seguito di
comunicazione degli uffici di cui al comma 1 attestante la regolarità
della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto.
La predetta comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari entro il 31
luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale diniego della definizione,
oltre ad essere comunicato alla segreteria della commissione o alla
cancelleria degli uffici giudiziari, viene notificato, con le modalità
di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro sessanta giorni
lo può impugnare dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale
pende la lite.
Nel caso in cui la definizione della lite è richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza può essere impugnata unitamente al
diniego della definizione entro sessanta giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora sia
riconosciuta la scusabilità dell'errore, è consentita la
regolarizzazione del pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data
di ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione
tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova
applicazione l'art. 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il
Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale è
stato assegnato il ricorso può delegare un membro della Commissione a
dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di
ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza
alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze è di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da parte di uno dei
coobbligati esplica efficacia a favore degli altri, inclusi quelli per i
quali la lite non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del
comma 5.
«Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale). - 1. Le
violazioni relative al canone previsto dal regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e
successive modificazioni, nonché alla tassa di concessione governativa
prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa annessa al decreto
ministeriale 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 30 dicembre 1995, e successive
modificazioni, commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere
definite, entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia un
procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso, con il
versamento di una somma pari a 10 euro per ogni annualità dovuta. Il
versamento è effettuato con le modalità di cui all'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa comunque luogo a
restituzione di quanto già versato».
- Si riporta il testo degli artt. 5 e 5-quinquies del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia di adempimenti
comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 21 febbraio
2003, n. 27:
«Art. 5 (Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA
inattive). - 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita
IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione
imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarità
derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché
delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di
lavoro autonomi, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei
quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non
imponibile, nonché le violazioni di cui all'art. 5, comma 6, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro
entro il 16 aprile 2003. Tali versamenti sono effettuati secondo le
modalità previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono
definite le modalità per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche
mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attività e
degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai
fini della cancellazione delle partite IVA.
2-bis. All'art. 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 33, dopo le parole: «di
cui all'art. 49 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597,», sono inserite le seguenti: «nonché le prestazioni di
lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera c),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Art. 5-quinquies. (Definizione della tassa automobilistica erariale). -
1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato
pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite
mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003,
secondo le ordinarie modalità di versamento. In tale caso non sono
dovuti interessi e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla
tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante
il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle
somme eccedenti pagate entro la medesima data». |