Legge 7 giugno 1989, n. 221
(Pubblicata sulla G.U. n. 132 dell'8 giugno 1989)
Norme per il trattamento di missione del personale del comparto scuola
Art. 1
1. Ai fini della corresponsione del trattamento di missione il personale del comparto scuola può optare tra la disciplina prevista dall'art. 5 del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, e quella vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
2. Il disposto di cui al comma 1 si applica sino alla data di entrata in vigore del D.P.R. recettivo dell'accordo intercompartimentale di cui all'art. 12 della Legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativa al triennio 1991/93.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.