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Legge 14 luglio 1993, n.
235 Norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate Art. 1 1. I comuni hanno facoltà di consentire l'esposizione, all'interno della cabina degli ascensori in servizio pubblico, di insegne o iscrizioni recanti messaggi pubblicitari, purché non effettuati a mezzo di proiezioni luminose, anche se intermittenti o successive, o a mezzo di apparecchi sonori. Art. 2 1. Alla pubblicità di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni. 2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , per la pubblicità di cui all'articolo 1 i limiti della tariffa dell'imposta di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639 , e successive modificazioni, sono aumentati del dieci per cento. Art. 3 1. Le somme derivanti dalle imposte sulla pubblicità di cui all'articolo 2 riscosse dai comuni sono dagli stessi utilizzate esclusivamente per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di loro proprietà, aperti al pubblico, nonché nelle strutture urbane. Art. 4 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato, è emanato il regolamento di attuazione della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . |
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