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Legge 23 giugno 2001, n. 240 Conversione in legge, com modificazioni del decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, recante: "Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili" La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2001, N. 150 All'art. 1: al comma 1, le parole: "In via transitoria e" sono sostituite dalle seguenti: "In via transitoria, "; e dopo le parole: "e successive modifiche," sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2002,"; al comma 2, dopo le parole: "del codice civile," sono inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 giugno 2002,".
DECRETO LEGGE 24 aprile 2001 n.150 (coordinato e modificato dalla legge di conversione n. 240/2001) ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001e ripubblicato con le modifiche nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno2001) DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI PROCEDIMENTI CIVILI DAVANTI AL TRIBUNALE PER IL MINORENNI.
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante la disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori;
Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina
sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello
stato di adottabilità e fino alla revisione del procedimento per
l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice
civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 aprile 2001; Art. 1. 1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi: Il capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) reca: "Della dichiarazione di adottobilità". Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile: "Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero, e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il
provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere
sentito. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge". Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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