Legge 7 agosto 1990, n. 241
(in GU 18 agosto 1990 n. 192)
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi
(Testo
coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla
Legge 2 aprile 2007, n. 40, dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69, dal
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, dal Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104, dal Decreto Legislativo 13 maggio 2011, n. 70, dal Decreto Legge
13 agosto 2011, n. 138, dalla Legge 11 novembre 2011, n. 180 e dal Decreto Legislativo
15 bovembre 2011, n.195)
Capo I
Principi
Articolo 1. (1) (Principi generali dell'attività
amministrativa) 1. L’attività amministrativa persegue i fini
determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento
comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto
privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I
soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1.
2. La
pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento
dell’istruttoria.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n.
69. Articolo 2. (1) (Conclusione del procedimento) 1.
Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il
dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di
cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti
amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti
pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione
normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle
amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono,
secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni
entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità dei tempi
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli
interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del
procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per
la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni
statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3
sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e
previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti
non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola
esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di
quelli riguardanti l'immigrazione.
5. Fatto salvo quanto previsto
da specifiche disposizioni normative, le autorità di garanzia e di
vigilanza disciplinano, in conformità ai propri ordinamenti, i termini
di conclusione dei procedimenti di rispettiva competenza.
6. I
termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del
procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
7. Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un
periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non
attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non
direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si
applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 2.
8. La tutela in
materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del
processo amministrativo. (2)
9. La mancata emanazione del
provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale.
(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15 , dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e
successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così
modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 2-bis. (1) (Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione
nella conclusione del procedimento) 1. Le pubbliche
amministrazioni e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, sono tenuti
al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento.
(...) (2)
(1) Articolo inserito dalla Legge
18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2
luglio 2010, n. 104. Il testo precedente così recitava: "Le controversie
relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla
giusdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in cinque anni."
Articolo 3.
(Motivazione del provvedimento) (1) 1. Ogni provvedimento
amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale,
deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione
alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è
richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla
comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a
norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4.
In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il
termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
(1) Rubrica
aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 3-bis. (1)
(Uso della telematica) 1. Per conseguire maggiore efficienza
nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso
della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e
tra queste e i privati.
(1) Articolo aggiunto dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15. Capo II Responsabile del procedimento
Articolo 4. (Unità organizzativa responsabile del procedimento)
(1) 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per
ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche
secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti.
(1) Rubrica
aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 5.
(Responsabile del procedimento) (1) 1. Il dirigente di ciascuna
unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente
addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia
effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile
del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità
organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a
richiesta, a chiunque vi abbia interesse.
(1) Rubrica aggiunta
dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 6. (1) (Compiti
del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del
procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano
rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di
ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari,
e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o
incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare
esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la
competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia
la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione
del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento,
non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal
responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15. Capo III Partecipazione al procedimento
amministrativo
Articolo 7. (Comunicazione di avvio del
procedimento) (1) 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste
dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge
debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi
dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro,
con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle
comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 8. (1) (Modalità e contenuti della comunicazione di avvio
del procedimento) 1. L'amministrazione provvede a dare notizia
dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione
competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
c-bis) la
data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2
o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di
inerzia dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad
iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3.
Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia
possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede
a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte
può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 9. (Intervento nel
procedimento) (1) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi
pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
(1)
Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo
10. (Diritti dei partecipanti al procedimento) (1) 1. I
soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi
dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti
del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di
presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 10-bis. (1) (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). 1. Nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima
della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica
tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della
domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto
le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La
comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per
concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla
data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato
accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del
provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e
gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi
attribuibili all'amministrazione. (2)
(1) Articolo aggiunto dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) L'ultimo periodo è stato aggiunto
dalla L. 11 novembre 2011, n. 180. Articolo 11. (1) (Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento) 1. In accoglimento
di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10,
l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei
diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico
interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione
di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli
accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali
controinteressati.
2. Gli accordi di cui al presente articolo
debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che
la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e
contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di
provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi
ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo
di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
4-bis. A
garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione
amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione
conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione
dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe
competente per l'adozione del provvedimento.
(...) (2)
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2)
Comma abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo
precedente così recitava: "5. Le controversie in materia di formazione,
conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."
Articolo 12. (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)
(1) 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri
e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1
deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui
al medesimo comma 1.
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio
2005, n. 15. Articolo 13. (Ambito di applicazione delle norme
sulla partecipazione) (1) 1. Le disposizioni contenute nel
presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti
tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che
li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni.
(1) Rubrica
aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Capo IV
Semplificazione dell'azione amministrativa
Articolo 14. (1)
(Conferenza di servizi) 1. Qualora sia opportuno effettuare un
esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente può indire (2)
una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre
indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla
ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso
termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni
interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione
procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni
delle amministrazioni competenti. (2)
3. La conferenza di servizi
può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta
dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad
atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più
amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche
su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per
l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario
entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali
in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la
conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso
al concedente il diritto di voto.
5-bis. Previo accordo tra le
amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta
avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2)
Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 14-bis. (1) (Conferenza di servizi preliminare) 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi,
su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un
progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della
presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di
verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza
si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi
costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di
realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza
di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali
siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli
assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale
sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per
quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della
realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro
quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di
consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase
preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto
ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui
al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità
competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del
progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che
costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero,
e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di
eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non
sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni
per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
3-bis. Il dissenso espresso in sede
di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con
riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di
cui all'articolo 14-quater, comma 3".
4. Nei casi di cui ai commi
1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a
sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito
delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel
caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla
base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di
conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza
tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.
In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori
pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di
servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto
previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15. Articolo 14-ter. (1) (Lavori della
conferenza di servizi) 01. La prima riunione della conferenza di
servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare
complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di
indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni
relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti
e può svolgersi per via telematica.
2. La convocazione della
prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica,
almeno almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i
successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della
riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente
concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla
prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici
giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli
unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i
Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Sopraintendeti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle
riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o
consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e
le attività culturali. (2)
2-bis. Alla conferenza di servizi di
cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il
progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza
diritto di voto.
2-ter. Alla conferenza possono partecipare,
senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi,
nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in
conferenza implichi loro adempiementi ovvero abbia effetto diretto o
indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via
telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione
della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare
inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla
gestione delle aventuali misure pubbliche di agevolazione.
3.
Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto
definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi
partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta
giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali
termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis
e 9 del presente articolo.
3-bis. In caso di opera o attività
sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si
esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove
convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (3)
4. Fermo
restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta
la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la
valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia
sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine
previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione
competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si
conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a
richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di
servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è
prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità
di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi,
l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia
ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione
pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività
tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici
diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto
committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. (2)
5.
Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione
concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma
2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della
salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica
incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla
conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato,
dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto
il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso
di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006,
n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella
sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento
che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione
alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della
determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai
fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa,
nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi
degli articoli 2 e 2-bis. (2)
7. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della
salute e della pubblica incolumità, alla tutela
paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i
provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante,
all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso
definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. (2)
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per
una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti
o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta
sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del
provvedimento.
(...) (4)
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.
(1) Articolo
così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente
dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così modificato dal
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dalla relativa
legge di conversione. (3) Comma aggiunto dal Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78. (4) Comma abrogato dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n.
78. Il testo precedente così prevedeva: "9. Il provvedimento finale
conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza."
Articolo 14-quater.
(1) (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni vi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate
alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere
manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente
motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono
oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
(2)
(...) (3)
3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo
117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed
insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale,
di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché
dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga
espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica
incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di
leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la
Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di
dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più
amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli
enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione
statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa
non è raggiunta entro (4) trenta giorni, la deliberazione del Consiglio
dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è
espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie
di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio
del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti
delle Regioni o delle Province autonome interessate. (2)
(...)
(5)
3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative
norme di attuazione.
(...) (3)
5. Nell'ipotesi in cui
l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
(1) Articolo così modificato
dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma così modificato dal
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. (3) Commi abrogati dalla Legge
11 febbraio 2005, n. 15. Il testo precedente così recitava: "2. Se una o
più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il
proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente,
quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter,
comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in
sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente
esecutiva. "4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le
determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al
comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta
regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di
invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto
di voto." (4) Le parole "nei successivi" sono stati così sostituiti
dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. (5) Commi abrogati dal
Decreto Legge 3 1 maggio 2010, n. 78. Il testo previgente così
recitava:"3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da
una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la
determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente,
entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di
dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale.
Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini
istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il
Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata,
valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale
termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza
Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su
iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio
dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e
dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale
ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi
trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine
predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera
con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e
3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate
abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del
dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione,
anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via
generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso."
Articolo 14-quinquies. (1) (Conferenza di servizi in materia di
finanza di progetto) 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi
finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla
quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e
seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla
conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di
concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo
37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di
cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.
(1) Articolo
aggiunto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 15.
(Accordi fra pubbliche amministrazioni) (1) 1. Anche al di fuori
delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2.
Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. (2)
(1) Rubrica aggiunta
dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma così modificato dal
Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
Articolo 16.
(Attività consultiva) (1) 1. Gli organi consultivi delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a
essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti
del termine entro il quale il parere sarà reso, che comunque non può
superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere
obbligatorio o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie, è in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall’espressione del parere. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere facoltativo o senza che
l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie,
l’amministrazione richiedente procede indipendentemente dall’espressione
del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il
responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli
eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al
presente comma.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui
al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli
organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6-bis. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.
(1) Articolo modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e
successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Articolo 17.
(Valutazioni tecniche) (1) 1. Ove per disposizione espressa di
legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano
o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le
suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e
capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di
valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od argano adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
(1) Rubrica
aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo 18. (1)
(Autocertificazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti
e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui
alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e
integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2. I
documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari
per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono
in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione
procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per
la ricerca dei documenti.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio
dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la
stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Articolo 19. (1) (Dichiarazione di inizio attività Scia) 1.
Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva,
permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le
iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività
imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o
di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione
settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una
segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze,
ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito,
anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per
le costruzioni in zone sismiche e di quelli (2) imposti dalla normativa
comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive
di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di
tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte
dell’Agenzia delle imprese di cui all’ articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per
consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. Nei casi in
cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi,
ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque
sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive
degli organi e delle amministrazioni competenti. La segnalazione,
corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonchè dei
relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta
raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezioni dei procedimenti
per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in
tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della
ricezione da parte dell'amministrazione. (3)
2. L'attività
oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di
presentazione della presentazione della segnalazione all'amministrazione
competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata
carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa,
salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine
fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta
giorni. È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente
di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di
certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci,
l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali
di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo
periodo.
4. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti
di cui al primo periodo del comma 3 ovvero di cui al comma 6-bis, (4)
all’amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del
pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per
l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare
comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati
alla normativa vigente.
4-bis. Il presente articolo non si
applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi
comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(...) (5)
6.
Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle
dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la
segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente
l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito
con la reclusione da uno a tre anni.
6-bis. Nei casi di Scia in
materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo
del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 4 e (6) 6, restano altresì ferme le
disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia,
alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e dalle leggi regionali. (7)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e
la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti
taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare
l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di
inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2
e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (8)
(1)
Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal
Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18
giugno 2009, n. 69, dal Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dal
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. (2) Parole aggiunte dal Decreto
Legge 13 maggio 2011, n. 70. (3) Periodo aggiunto dal Decreto Legge
13 maggio 2011, n. 70. (4) Le parole: "ovvero di cui al comma 6-bis"
sono state aggiunte dal D.L. 13 agosto 2011, n 138. (5) Comma
abrogato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo
previgente così recitava: "5. Ogni controversia relativa
all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso
giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di
legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle
norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20." (6) Le parole:
"al comma 4 e" sono state aggiunte dal D.L. 13 agosto 2011, n 138.
(7) Comma aggiunto dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70. (8) Comma
aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n 138. Articolo 20. (1)
(Silenzio assenso) 1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo
19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di
provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità
di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non
comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o
3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni
dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di
servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni
giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui
il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di
autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico,
l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione,
l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi
in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti
amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio
dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e
procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano
gli articoli 2, comma 7, e 10-bis.
(...) (2)
(1) Articolo
così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge
14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n.
69. (2) Il comma che così recitava: "5-bis. Ogni controversia
relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo." è stato aggiunto
dal Decreto Legge 5 agosto 2010, n. 125 e successivamente abrogato
dall'allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal
comma 3 dell’art. 1, D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195.
Articolo
21. (1) (Disposizioni sanzionatorie) 1. Con la denuncia o con
la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso
di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la
conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria
prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la
sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il
fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente
previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di
assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche
nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in
contrasto con la normativa vigente.
2-bis. Restano ferme le
attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette
ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da
leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli
articoli 19 e 20.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15 e dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
Capo IV-bis (1) Efficacia ed invalidità del provvedimento
amministrativo. Revoca e recesso
(1) Capo aggiunto dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15 e comprendente gli articoli da 21-bis a 21-nonies.
Articolo 21-bis. (Efficacia del provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati) 1. Il provvedimento limitativo della
sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun
destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle
forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal
codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il
provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente
carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata
efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati
aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.
Articolo 21-ter. (Esecutorietà) 1. Nei casi e con le
modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono
imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti.
Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità
dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato
non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono
provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità
previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle
obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le
disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Articolo 21-quater. (Efficacia ed esecutività del provvedimento) 1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti
immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal
provvedimento medesimo.
2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del
provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per
il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato
ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può
essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per
sopravvenute esigenze. Articolo 21-quinquies. (Revoca del
provvedimento) 1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla
legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a
produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno
dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di
provvedere al loro indennizzo. (1)
1-bis. Ove la revoca di un
atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia
dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della
contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse
pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti
all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse
pubblico. (2)
1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad
efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali,
l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati è
parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale
conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà
dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia
dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea
valutazione della compatibilità di tale atto con l’interesse pubblico.
(3)
(1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104. (2) Comma inserito dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.
(3) Comma aggiunto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112.
Articolo 21-sexies. (Recesso dai contratti) 1. Il recesso
unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei
casi previsti dalla legge o dal contratto.
Articolo 21-septies.
(Nullità del provvedimento) 1. È nullo il provvedimento
amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da
difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o
elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti
dalla legge.
(...) (1)
(1) Comma abrogato dal Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Il testo previgente così recitava:
"2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi
in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo."
Articolo
21-octies. (Annullabilità del provvedimento) 1. È annullabile
il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è
annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul
procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata
del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il
provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata
comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione
dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Articolo
21-nonies. (Annullamento d'ufficio) 1. Il provvedimento
amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere
annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico,
entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei
destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato,
ovvero da altro organo previsto dalla legge.
2. È fatta salva la
possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le
ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole".
Capo V Accesso ai documenti amministrativi
Articolo 22. (1)
(Definizioni e princípi in materia di accesso) 1. Ai fini del
presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto
degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti
amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati,
compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano
un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è
chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti,
individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il
loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento
amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti,
anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da
una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica
della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica
amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai
documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico
interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa
al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e
la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono
accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1,
2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso
di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della
persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti
amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella
previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica
amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai
quali si chiede di accedere.
(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Articolo 23. (Ambito di applicazione del diritto di accesso) (1) 1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e
speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il
diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo
quanto previsto dall'articolo 24.
(1) Rubrica aggiunta dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 24. (1) (Esclusione
dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge
24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge,
dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche
amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b)
nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari
norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della
pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i
quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti
amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale
relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni
individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del
comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate
ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche
amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può
essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di
differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse
agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo
nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche
amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche
l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti
all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può
prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa
derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla
difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla
continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con
particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle
relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare
pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione
della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti
riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni
strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla
prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare
riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di
informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte,
all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza
di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario,
professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in
concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e)
quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione
collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi
all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere
garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi
giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile
e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale".
(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 25. (1) (Modalità di
esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di
accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni
vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa
deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o
che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento
dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può
presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del
comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli
atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al
difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che
sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia
stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico
competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei
confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di
cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il
difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente
tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o
la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità
disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il
richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla
Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di
ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al
difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o
differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a
soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di
dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si
intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I
del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo
decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di
dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi
l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei
dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di
parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino
all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria
decisione".
5. Le controversie relative all’accesso ai documenti
amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
(2)
(...) (3)
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11
febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e
successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) Comma così
modificato dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. (3) Commi
abrogati dal Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104. "5-bis. Nei
giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio
personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può
essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in
possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante
legale dell'ente. 6. Il giudice amministrativo, sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti."
Articolo 26. (Obbligo di pubblicazione) (1) 1. Fermo restando
quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità
previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le
istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una
pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di
esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in
generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative
della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a
rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione
di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
(1)
Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15.
Articolo
27. (1) (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi). 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è
composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati,
designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il
personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in
materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti
pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura
della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto
organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può
avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati
ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3.
La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si
procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato
delle Camere nel corso del triennio.
(...) (2)
5. La
Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4;
vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti
fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al
Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili
a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui
all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a
comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli
coperti da segreto di Stato.
(...) (3)
(1) Articolo così
modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. (2) Comma abrogato
dal D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157. Il testo previgente così recitava: "4.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004,
sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al
comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri." (3) Comma abrogato dal D.P.R.
2 agosto 2007, n. 157. Il testo previgente così recitava: "7. In caso di
prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18,
le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al
presente articolo." Articolo 28. (Modifica dell'articolo 15
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio) (1) 1.
L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:
"Art. 15 ( Segreto d'ufficio ). - 1. L'impiegato deve mantenere il
segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto
informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in
corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa
delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste
dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie
attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed
estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati
dall'ordinamento".
(1) Rubrica aggiunta dalla Legge 11 febbraio
2005, n. 15. Capo VI Disposizioni finali
Articolo 29.
(1) (Ambito di applicazione della legge) 1. Le disposizioni
della presente legge si applicano alle amministrazioni statali e agli
enti pubblici nazionali. Le disposizioni della presente legge si
applicano, altresì, alle società con totale o prevalente capitale
pubblico, limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative. Le
disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 11, 15 e 25, commi 5, 5-bis e
6, nonché quelle del capo IV-bis si applicano a tutte le amministrazioni
pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle
rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del
cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite
dai principi stabiliti dalla presente legge.
2-bis. Attengono ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione le disposizioni della presente
legge concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di
garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di
individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato
e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché
quelle relative alla durata massima dei procedimenti.
2-ter.
Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui
all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione le
disposizioni della presente legge concernenti la dichiarazione di inizio
attività (2) e il silenzio assenso, salva la possibilità di individuare,
con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano.
2-quater. Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti
amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai
livelli essenziali delle prestazioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter, ma
possono prevedere livelli ulteriori di tutela.
2-quinquies. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente
articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
(1) Articolo così modificato dalla Legge 11 febbraio
2005, n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. (2) A norma del
Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, le espressioni «segnalazione
certificata di inizio attività» e «Scia» sostituiscono, rispettivamente,
quelle di «dichiarazione di inizio attività» e «Dia», ovunque ricorrano,
anche come parte di una espressione più ampia, e la disciplina di cui al
citato Decreto Legge sostituisce direttamente, dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del suddetto Decreto Legge 31 maggio
2010, n. 78 quella della dichiarazione di inizio attività recata da ogni
normativa statale e regionale. Articolo 30. (Atti di
notorietà) (1) 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti
prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.
2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese
esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere
atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a
diretta conoscenza dell'interessato.
(1) Rubrica aggiunta dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15. Articolo 31. (1) [(-) 1.
Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui
all'articolo 24.]
(1) Articolo abrogato dalla Legge 11 febbraio
2005, n. 15. |