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Legge 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; il
Presidente della Repubblica promulga la seguente legge: Art.
1 - finalità e oggetto della legge Note alla Legge Art.
1 - finalità e oggetto della legge
Art.
2 - Attività di volontariato
Art.
3 - Organizzazione di volontariato
Art.
4 - Assicurazione degli aderenti ed organizzazioni di
volontariato
Art. 5 - Risorse
economiche
Art.
6 - Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti
dalle regioni e dalle province autonome
Art.
7 - Convenzioni
Art.
8 - Agevolazioni fiscali
Art.
9 - Valutazione dell'imponibile
Art.
10 - Norme regionali e delle province autonome
Art.
11 - Diritto all 'informazione ed accesso ai documenti
amministrativi
Art.
12 - Osservatorio nazionale per il volontariato
Art.
13 - Limiti di applicabilità
Art.
14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria
Art.
15 - Fondi speciali presso le regioni
Art.16
- Norme transitorie e finali
Art.
17 - Flessibilità nell'orario di lavoro
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, addì 11 agosto 1991 Cossiga, Presidente della Repubblica Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il guardasigilli Martelli
Note
alla legge n. 266/91 (legge-quadro sul volontariato)
Avvertenza Avvertenza:
Il
testo delle note qui pubblicato è stato redatto al sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Nota
all'Art. 5: Si
trascrive il testo degli articoli 600, 786, 2659 e 2660 del codice
civile: "Art.
600 (Enti non riconosciuti) - Le disposizioni a favore di un ente
non riconosciuto non hanno efficacia, se entro un anno dal giorno in
cui il testamento è eseguibile non è fatta l'istanza per ottenere
il riconoscimento. Fino a quando l'ente non è costituito possono
essere promossi gli opportuni provvedimenti conservativi". "Art.
786 (Donazione a ente non riconosciuto) - La donazione a favore di
un ente non riconosciuto non ha efficacia, se entro un anno non è
notificata al donante l'istanza per ottenere il riconoscimento. La
notificazione produce gli effetti indicati dall'ultimo comma
dell'art. 782. Salvo diversa disposizione del
donante, i frutti maturati prima del riconoscimento sono riservati
al donatario". "Art. 2659 (Nota di
trascrizione) - Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve
presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la
copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono
essere indicati:
1.
il cognome ed il nome, il luogo e la
data di nascita e il numero di codice fiscale delle parti, nonché
il regime patrimoniale delle stesse, se coniugate, secondo quanto
risulta da loro dichiarazione resa nel titolo o da certificato
dell'ufficiale
2.
il titolo di cui si chiede la
trascrizione e la data del medesimo;
3.
il cognome e il nome del pubblico
ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, o
l'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza;
4.
la natura e la situazione dei beni a
cui si riferisce il titolo, con le indicazioni richieste dall'art.
2826. Se
l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono
sottoposti a termine o a condizione, se ne deve fare menzione nella
nota di trascrizione. Tale menzione non è necessaria se, al momento
in cui l'atto si trascrive, la condizione sospensiva si è
verificata o la condizione risolutiva è mancata ovvero il termine
iniziale è scaduto [Articolo così sostituito dall'art. 1 della
legge 27 febbraio 1985, n. 52]". "Art.
2660 (Trascrizione degli acquisti a causa di morte).- Chi domanda la
trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre
l'atto indicato dall'art. 2648, il certificato di morte dell'autore
della successione e una copia o un estratto autentico del
testamento, se l'acquisto segue in base a esso. Deve
anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti
indicazioni:
1.
il cognome e il nome, il luogo e la
data di nascita dell'erede o legatario e del defunto [Numero così
sostituito dall'art. 2 della legge 27 febbraio 1985, n. 52];
2.
la data di morte;
3.
se la successione è devoluta per
legge, il vincolo che univa all'autore il chiamato e la quota a
questo spettante;
4.
se la successione è devoluta per
testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico
ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5.
la natura e la situazione dei beni
con le indicazioni richieste dall'art. 2826;
6.
la condizione o il termine qualora
siano apposti alla disposizione testamentaria, salve il case
contemplato dal secondo comma del precedente articolo, nonchè la
sostituzione fidecommissoria, qualora sia stata disposta a norma
dell'art. 692. Nota
all'art. 8: Il
testo dell'art. 17 della legge n. 408/1990, (Disposizioni tributarie
in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi di sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), come
modificato dall'art. 1, comma 5, della legge 25 marzo 1991, n.102,
di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 28 gennaio
1991, 27, e dalla presente legge, è il seguente: "Art.
17. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre
1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la
modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di
esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi aventi
carattere agevolativo, che costituiscono comunque deroga al principi
di generalità, di uniformità e di progressività della
imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a.
le esenzioni, le agevolazioni ed i
regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo dovranno essere
sostituiti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire, entro
il Limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un
credito o di buoni di imposta, da far valere al fini del pagamento
di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla
dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;
b.
le esenzioni, le agevolazioni ed i
regimi sostitutivi aventi carattere agevolativo attualmente
esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le
finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione
risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge,
tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura
costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica,
sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità
economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto
particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione
di particolari settori economici o specifiche attività, anche in
relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree
territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere
applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
c.
le esenzioni, le agevolazioni ed i
regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere
applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in
correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli
obiettivi di politica economica nazionale, fatti salvi quelli
conformi a specifici indirizzi costituzionali;
d.
l'ammontare degli stanziamenti
previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al
riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi
sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi
indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del
50 per cento dell'onere chele vigenti agevolazioni comportano,
rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre
1990. 1-bis.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, potrà essere previsto che il credito
o il buono di imposta possa essere concesso anche per l'acquisto o
la sottoscrizione di azioni od obbligazioni convertibili ammesse
alla borsa o al mercato ristretto, di società costituite per
effetto della privatizzazione di imprese pubbliche. Il credito o il
buono di imposta sarà commisurato anche all'ammontare dell'acquisto
o sottoscrizione e non potrà superare, per ciascuna annualità
l'importo di un milione di lire. 1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi
principi e criteri direttivi, saranno introdotte misura volte a
favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle
organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente a fini di
solidarietà , purché le attività siano destinate a finalità di
volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risulteranno iscritte senza interruzioni da almeno due
anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla
disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere
prevista la deducibilità delle predette erogazioni, al sensi degli
articoli 10, 55 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 91 7, e successive modificazioni e integrazioni, per un
ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito
di impresa, nella misura del 50 per cento della somma erogata entro
il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un
massimo di lire 100 milioni. 2.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il
testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica che
dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi
esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità
dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla commissione
parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre
1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4,
della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il
proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando
specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti
al principi e al criteri direttivi della legge di delegazione. Il
Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette
nuovamente con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi
alla Commissione per il parere definitivo che deve essere ti
espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti
legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal lo gennaio
1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste,
entro il termine indicato nel comma 1". il
testo dell'art. 20, primo comma, del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione
e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche),
come sostituito dall'art. 2 del D.P.R. n. 954/1982 è il seguente:
"Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
contributo o quote associative, ad eccezione di quelle corrisposte
per specifiche prestazioni rese a tali soggetti nell'esercizio di
attività commerciali, non concorrono a formare il reddito
imponibile degli enti indicati nella lettera c) dell'art. 2, si
considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali anche le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi al soci, associati o
partecipanti verse pagamento di corrispettivi specifici, o di
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o
diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di
quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose,
assistenziali, culturali e sportive, anche se rese nei confronti di
associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge,
regolamento o statute, fanno parte di una unica organizzazione
locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o
partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali. Nota
all'art. 11: Il
capo V della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso al documenti
amministrativi), reca norme sull' "accesso ai documenti
amministrativi". Nota
all'art. 13: La
legge n. 772/1972 reca: "Norme per il riconoscimento
dell'obiezione di coscienza". Nota
all'art. 15: Il
testo dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 356/1990 (Disposizioni
per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio),
il seguente:
a.
gli enti perseguono fini di
interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori
della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della
sanità. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalità
di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli. Gli
enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali,
immobiliari e mobiliari, salve quanto disposto alla lettera
successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali
scopi;
b.
gli enti amministrano la
partecipazione nella società per azioni conferitaria dell'azienda
bancaria finché ne sono titolari. Gli enti non possono esercitare
direttamente l'impresa bancaria, nonché possedere partecipazioni di
controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse
dalla società per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e
cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese
bancarie e finanziarie;
c.
in via transitoria la continuità
operativa tra l'ente conferente e la società conferitaria
controllata b assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di
membri dei comitato di gestione ed organo equivalente dell'ente nel
consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo
nel collegio sindacale della suddetta società;
d.
gli enti, con una quota prefissata
dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle società per
azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla
sottoscrizione di aumenti di capitale delle società medesime. La
relativa riserva può essere investita in titoli della partecipata
ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e.
vanno previste norme che
disciplinano il cumulo delle cariche e dei compensi;
f.
gli enti possono contrarre debiti
con le società in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie
dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo
dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio;
g.
i proventi di natura straordinaria
non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero
a finalità gestionali dell'ente possono essere utilizzati
esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti
alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanità;
h.
gli enti indicano la destinazione
dell'eventuale residue netto del patrimonio in case di liquidazione.
il
testo dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 356/1990 è il seguente: "Art.
1 (Fusioni, trasformazioni e conferimenti) - 1. Gli enti creditizi
pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e
integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di
credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio
tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con
altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di
successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino
comunque società per azioni operanti nel settore del credito, nel
rispetto della distinzione tra gli enti che raccolgono il risparmio
a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo
termine. 2. Le operazioni di cui al comma
precedente nonché i conferimenti d'azienda effettuati dal medesimi
enti in una o più società per azioni, già iscritte nell'albo
suddetto ovvero appositamente costituito anche con atto unilaterale
e aventi per oggetto l'attività svolta dall'ente conferente o rami
di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente
decreto". Si
trascrivono i primi tre commi dell'art. 35 del testo unico delle
leggi sulle Casse di risparmio e sui Monti di pietà di prima
categoria, approvato con R.D. n. 967/1929, come sostituiti
dall'articolo unico della legge 26 maggio 1966, n. 371:
1.
"Le Casse di risparmio ed i
Monti di credito su pegno di prima categoria debbono sempre
destinare cinque decimi degli utili netti annuali alla formazione ed
all'aumento di una massa di rispetto.
2.
Ove gli istituti facenti parte di
una federazione non abbiano costituito tutto il proprio patrimonio
quale fondo comune di garanzia della federazione, due dei predetti
cinque decimi dovranno sempre essere accantonati quale fondo di
garanzia della federazione al sensi dell'art. 18 precedente, salvo
il caso previsto dal penultimo comma dello stesso art. 18.
3.
Gli altri cinque decimi possono
essere assegnati ad opere di beneficenza e di pubblica
utilità".
Nota
all'art. 17: il
testo dell'art. 3 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico
impiego), come modificato dalla presente legge, è il seguente: "Art.
3 (Disciplina in base ad accordi).- Nell'osservanza dei principi di
cui all'art. 97 della Costituzione e di quanto previsto dal
precedente art. 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli
accordi contemplati dalla presente legge, in ogni case, i seguenti
aspetti dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1.
il regime retributivo di attività,
ad eccezione del trattamento accessorio per servizi che si prestano
all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici
consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2.
i criteri per l'organizzazione del
lavoro nell'ambito della disciplina fissata al sensi dell'art. 2, n.
1;
3.
l'identificazione delle qualifiche
funzionali, in rapporto al profili professionali ed alle mansioni;
4.
i criteri per la disciplina dei
carichi di lavoro e le altre misure volte ad assicurare l'efficienza
degli uffici;
5.
l'orario di lavoro, la sua durata e
distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6.
il lavoro straordinario;
7.
i criteri per l'attuazione degli
istituti concernenti la formazione professionale e l'addestramento;
8.
le procedure relative
all'attuazione·delle garanzie del personale;
9.
i criteri per l'attuazione della
mobilità del personale, nel rispetto delle inamovibilità previste
dalla legge. Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire al lavoratori, che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza". |
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