Prima Pagina
Reg. Tribunale Lecce n. 662 del 01.07.1997
Direttore responsabile: Dario Cillo


 

Legge 27 dicembre 2002, n. 284
(in GU 28 dicembre 2002, n. 303)

Conversione in Legge del Decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236
(Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione)

Art. 1.
(Proroga del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, le parole: "31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005".

Art. 2.
(Disciplina transitoria in materia di collocamento obbligatorio)

1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori gia' occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999. L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, e' abrogato.

Art. 3.
(Soppresso)

Art. 4.
(Proroga del termine in materia di realizzazione di immobili per l'edilizia universitaria)

1. All'articolo 1, comma 17, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005".

Art. 5.
(Proroga della sperimentazione del reddito minimo di inserimento)

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti gia' previsti".

Art. 6.
(Proroga di termini in materia di privatizzazione trasformazione e fusione di enti pubblici)

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, gia' differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6-bis.
(Disposizioni relative all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna)

1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 7.
(Proroga dei termini di efficacia dei decreti di occupazione di urgenza)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, le parole: "sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2003.".

Art. 7-bis.
(Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture ed insediamenti produttivi)

1. All'articolo 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "entro il 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2003.". 2. All'articolo 5, comma 4, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "Entro il termine del 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il termine del 30 giugno 2003.".

Art. 8.
(Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione gia' espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.
(Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario di interesse regionale e locale)

1. All'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: "31 dicembre 2000" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".

Art. 9-bis.
(Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006")

1. All'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "regionali o di enti locali" sono inserite le seguenti: ", nonche' quelli ricompresi nell'elenco, di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n. 96 del 12 novembre 2002, delle opere connesse allo svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006 ".

Art. 10.
(Proroga del termine di entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9)

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, il termine del 1 gennaio 2003 previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e' prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 10-bis.
(Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia)

1. Il termine previsto dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e' prorogato al 30 giugno 2003.

Art. 11.
(Disposizioni in materia di definizione transattiva delle controversie per opere pubbliche di competenza dell'ex Agensud)

1. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 agosto 2002, n. 166, le parole: "30 giugno 2002" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

Art. 12.
(Disposizioni in materia di reclutamento di uditori giudiziari)

1. All'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: "da bandire entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "da bandire entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Art. 13.
(Disposizioni in materia di durata massima delle indagini preliminari per i delitti di strage)

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Art. 13-bis.
(Proroga di termini relativi ad opere fognarie a Venezia)

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, gia' sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e' sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".

2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003.

Art. 13-ter.
(Proroga di termini relativi a strumenti di pubblicita')

1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita' indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalita', verificata la regolarita' formale della documentazione".

Art. 13-quater.
(Proroga di un termine relativo all'attivita' di vendita e trasporto di gas naturale)

1. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "1 gennaio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2003".

Art. 13-quinquies.
(Proroga di termini relativi alle tariffe postali agevolate)

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, relativo all'introduzione del regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, e' prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2003, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla societa' per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni e i prodotti editoriali esclusi dalla tariffa agevolata sono individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463.

Art. 13-sexies.
(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio)

1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".

2. All'ultimo periodo dell'art. 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003".

Art. 13-septies.
(Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione)

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' prorogato di dodici mesi.

Art. 13-octies
(Proroga di termini per la valutazione annuale dei dirigenti)

1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianita' dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, e' prorogato di un anno.

2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attivita' svolta nell'anno 2003".

Art. 13-nonies.
(Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il completamento dell'attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 13-decies
(Proroga di un termine concernente i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "sono confermati fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "sono confermati fino al 31 dicembre 2003".

Art. 13-undecies
(Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari)

1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 16 maggio 2001, n. 306, e' prorogato al 1 settembre 2005.

Art. 13-duodecies.
(Proroga di un termine relativo alla disciplina del prezzo dei libri)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, convertito dalla legge 9 maggio 2001, n. 198, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 2 settembre 2002, n. 192, convertito dalla legge 23 ottobre 2002, n. 234, le parole: "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 settembre 2003".

Art. 14.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.


La pagina
- Educazione&ScuolaŠ