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Legge 26 luglio 1988, n. 291 Revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti Art.1. (Il primo articolo della presente Legge ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 ) Art.2. 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, sentite le competenti commissioni permanenti delle Camere, norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti previste dalle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonché, per tali categorie, dei benefici previsti dalla legislazione vigente. Tali norme devono ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:
2. Il Ministro della sanità, entro due mesi dall'emanazione delle norme delegate di cui al comma 1, approva, con proprio decreto, una nuova tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti previste da tali norme delegate. Decreto Legge 30 maggio 1988, n. 173 Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (omissis) Art.3. Norme per il riconoscimento della invalidità civile.
D.L. 30 maggio 1988, n. 173 pubblicato nella Gazz. Uff. 30 maggio 1988, n. 125 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 1988, n. 291, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988 (1). Artt. 1-2 ...omissis... Art. 3 Norme per il riconoscimento della invalidità civile. 1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra - che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» - di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita». Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti. 2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore - che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» - di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario. 3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. 4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal medico di fiducia. 5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'art. 22 del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia. Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo. 6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro del tesoro previsto dal comma 5. Sino a tale data gli organi esistenti continuano ad operare dando la precedenza, nell'esame delle domande, a quelle relative alle più gravi forme di invalidità. Le domande giacenti presso le unità sanitarie locali e le prefetture, non ancora definite alla data predetta, sono trasmesse a cura dell'amministrazione suddetta alle commissioni mediche territorialmente competenti. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile si considerano validamente costituite e possono operare anche in assenza dei membri integratori ove questi non siano stati designati dai competenti enti ed associazioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 7. Per garantire il supporto amministrativo necessario alle commissioni di cui al comma 5, il personale delle unità sanitarie locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, svolge tale attività nelle commissioni di prima istanza, può essere comandato presso le commissioni istituite con il presente articolo, con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte nelle unità sanitarie locali di appartenenza. 8. Restano in vigore le disposizioni delle leggi richiamate al comma 1, non sostituite o modificate dalle disposizioni del presente decreto, come modificato dalla legge di conversione. 9. Con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo. 10. Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità (2) (3). Art. 4 ...omissis... Art. 5 1. L'agevolazione di cui all'art. 3, comma 6, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 1984, n. 863, trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto da imprese artigiane e dalle imprese ubicate nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (4). 2. Nei casi in cui non trova applicazione il comma 1, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro sono applicati nella misura del 50 per cento. Art. 6 Modifiche della misura del versamento di acconto. 1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. E' altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. 1-bis. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: «All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unico» sono aggiunte le seguenti: «con effetto dal 17 luglio 1986,» (5). Art. 7 Anticipazione del termine per le liquidazioni ed i versamenti mensili ai fini dell'IVA. 1 ..................(6). 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di settembre 1988. Art. 8 ...omissis... Art. 9 Modifica delle aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica. 1. Le aliquote dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 391, come modificato dall'articolo 1 della legge 27 aprile 1981, n. 160, sono stabilite, per ogni kWh di energia impiegata, nelle seguenti misure: a) lire 4,10 per qualsiasi applicazione nelle abitazioni; b) lire 4,10 fino a 200 mila kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile, per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. 2. Le aliquote stabilite nel comma 1 si applicano a partire dalle fatturazioni effettuate dalle aziende fornitrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le ditte non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data. 3. Continuano ad applicarsi le aliquote vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per i consumi di energia elettrica che, per effetto del provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 3 del 27 gennaio 1988, sono esonerati dalla applicazione del sovrapprezzo termico. Art. 10 ...omissis...
(1) Vedi, anche, l'art. 6-bis, D.L. 25 novembre 1989, n. 382. (2) Così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291. Vedi, inoltre, il DD.MM. 20 luglio 1989, nn. 292 e 293. Vedi, anche, l'art. 6-bis, D.L. 25 novembre 1989, n. 382. (3) Vedi, anche, la L. 15 ottobre 1990, n. 295. (4) Comma così sostituito dall'art. 1 della legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291. (5) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 26 luglio 1988, n. 291. (6) Il comma, che si omette, sostituisce il primo comma dell'art. 27, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. |
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