Legge
8 novembre 1991, n. 381
(in GU 3
dicembre 1991, n. 283)
Disciplina
delle cooperative sociali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Soci volontari
Art. 3 - Obblighi e divieti
Art. 4 - Persone svantaggiate
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6- Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
Art. 7 - Regime tributario
Art. 8 - Consorzi
Art. 9 - Normativa regionale
Art. 10 - Partecipazione alle cooperative sociali delle persone
esercenti attività di assistenza e di consulenza
Art. 11 - Partecipazioni delle persone giuridiche
Art. 12 - Disciplina transitoria
Art. 1 - Definizione
- Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse
generale della comunità alla promozione umana e
all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate.
- Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la
presente legge, le norme relative al settore in cui le
cooperative stesse operano.
- La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale".
Art. 2 - Soci volontari
Oltre
ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle
cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari
che prestino la loro attività gratuitamente.
- I
soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro
dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero
complessivo dei soci.
- Ai
volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di
legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione
delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. con proprio decreto, determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei
premi e delle prestazioni relative.
- Ai
soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base
di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la
totalità dei soci.
- Nella
gestione dei servivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con
amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e non
sostitutiva rispetto ai parametri d impiego di operatori
professionali previsti dalle disposizioni vigenti Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi
di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi
all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3 - Obblighi e divieti
- Alle
cooperative sociali si applicano le clausole relative al
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n.1577, ratificato. con modificazioni. dalla legge 2 aprile
1951, n. 307. e successive modificazioni.
- Ogni
modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di
cooperativa sociale comporta la cancellazione dalla
"sezione cooperazione sociale" prevista dal secondo
comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente
legge, nonché la cancellazione dall'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1, della presente legge.
- Per
le cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre !947. n. 1577 debbono aver
luogo almeno una volta all'anno.
Art. 4 - Persone svantaggiate
- Nelle
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b)l si considerano persone svantaggiate gli
invalidi fisici. psichici e sensoriali, gli ex degenti di
istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i
tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in
situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,
47-bis, 47-ter e 38 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come
modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.663. Si considerano
inoltre persone svantaggiate soggetti indicati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale
per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n· 1577, e successive modificazioni.
- Le
persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno
il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e,
compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della
cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve
risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla. riservatezza.
- Le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione
obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle
cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta
alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, sono
ridotte a zero.
Note
all'art. 4
Art. 5 - Convenzioni
- Gli
enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in
materia di contratti della pubblica amministrazione, stipulare
convenzioni con le cooperative che svolgono le attività. di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), per la fornitura di beni e
servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, purché
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
- Per
la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le
cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui
all'articolo 9, comma 1.
Art. 6 - Modifiche al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577
- Al
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- all'articolo
10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- "Se
l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del
verbale deve essere trasmessa, a cura del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla data
del verbale stesso. alla regione nel cui territorio la
cooperativa ha sede legale";
- all'articolo
11, è aggiunto. in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al
secondo comma sono disposti previo parere dell'organo
competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale";
- al
secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine, le
parole: "Sezione cooperazione sociale";
- all'articolo
13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione per
esse specificamente prevista. le cooperative sociali sono iscritte
nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse
svolta".
Art. 7 - Regime tributario
- Ai
trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle
cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
637.
- Le
cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula
di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad
immobili destinati all'esercizio dell'attività. sociale.
- Alla
tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, 2 aggiunto
il seguente numero:
"41-bis) prestazioni di carattere socio-sanitario ed
educativo rese da cooperative sociali".
Art. 8 - Consorzi
- Le
disposizioni di cui alle presente legge si applicano ai consorzi
costituiti come società cooperative aventi la base sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da
cooperative sociali.
Art. 9 - Normativa regionale
- Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
regioni emanano le norme di attuazione. A tal fine istituiscono
l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano le
modalità di raccordo con l'attività dei servizi
socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
- Le
regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le
cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i
requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione
delle norme contrattuali vigenti.
- Le
regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al
sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale. Gli oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono
posti a carico delle ordinarie disponibilità delle regioni
medesime.
Art. 10 - Partecipazione alle
cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza
e di consulenza
- Alle
cooperative istituite ai sensi della presente legge non si
applicano le disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n.
1815.
Art. 11 - Partecipazioni delle
persone giuridiche
- Possono
essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone
giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il
finanziamento e lo sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12 - Disciplina
transitoria
- Le
cooperative sociali già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da
tale data alle disposizioni in essa previste.
- Le
deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle
norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma. del codice
civile. essere adottate con le modalità e la maggioranza
dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.
La presente legge. munita del
sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data
a Roma. addì 8 novembre 1991
Cossiga, Presidente della Repubblica
Andreotti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto,
il guardasigilli Martelli
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