Legge 26 luglio 1978, n. 417
Adeguamento del trattamento economico di missione
e di trasferimento dei dipendenti statali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
A decorrere dal 1° dicembre 1977 le indennità di trasferta dovute ai
magistrati, agli avvocati, ai procuratori dello Stato, agli
appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente,
ai professori universitari ed ai dirigenti statali comandati in
missione fuori dalla ordinaria sede di servizio in località distanti
almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:
1) qualifiche indicate al punto 1) della tabella A allegata alla
legge 18 dicembre 1973, n. 836 .................... L. 27.200
2) qualifiche indicate al punto 2) della stessa tabella A
..........................................................................
» 22.700
3) qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della stessa tabella A e
1)della successiva tabella D ..................... » 19.100
4) gradi militari indicati ai punti 2), 3), 4), e 5) della stessa
tabella D ........................................................ »
14.000
5) rimante personale militare
................................................................................................................»
10.000
Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località
isolata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il
dipendente presta abitualmente servizio.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo cessa
dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nelle medesima
località.
L'aumento dell'indennità di trasferta previsto dall'art. 7, primo
comma, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni con la legge 30 ottobre 1976, n. 730, resta assorbito
dalle nuove misure di cui al primo comma del presente articolo.
L'indennità spetta soltanto per i giorni strettamente necessari allo
svolgimento delle funzioni o dei servizi pubblici nel luogo nel quale
siano stati inviati in missione i soggetti di cui al primo comma.
A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata
in vigore della presente legge le misure dell'indennità di trasferta
possono essere rideterminate annualmente con decreto del Ministro del
tesoro in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione
dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della
legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed
integrazioni.
La disposizione di cui al coma precedente si applica anche ai
dipendenti delle aziende autonome dello Stato.
L'eventuale aumento non può comunque eccedere il limite del 10% delle
misure in atto nell'anno precedente.
Sulle misure risultanti dall'aumento e dai successivi adeguamenti va
operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Art. 2
Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro
presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa
dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato ai punti 1),
2) e 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836,
e di 2ª categoria per il rimante personale. In tali casi le misure
dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo ai sensi
dell'art. 9, comma terzo, della suindicata legge n. 836.
Art. 3
In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, con impegno
sull'apposito capitolo degli stati di previsione della spesa dei
rispettivi Ministeri, a richiesta dell'interessato, sarà autorizzata
l'anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle
spese di viaggio ed ai due terzi delle indennità presunte.
Il rimborso delle spese di viaggio e le indennità spettanti sono
interamente corrisposte al termine della missione e, comunque, non
oltre trenta giorni dall'espletamento dell'incarico.
Art. 4
Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata
deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che
esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta
e la località della missione non disti, dalla sede di servizio, più
di novanta minuti di viaggio, con il mezzo più veloce desumibile
dagli orari ufficiali dei servizi di linea.
Art. 5
L'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è sostituito dal
seguente:
«Art. 3 - Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore
l'indennità di trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo
della diaria intera per ogni ora di missione. Sulle misure orarie
risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lire intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora
inferiori a 30 minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate ad
ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle quattro ore. Agli
effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata
interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 10
chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia
svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o
di custodia, quali, in particolare, ufficiali e guardiani idraulici,
ufficiali e guardiani di bonifica, cantonieri stradali;
d) nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del
comune in cui ha sede l'ufficio».
Art. 6
Sono abrogati i commi secondo e quinto dell'art. 1, il secondo comma
dell'art. 5, l'art. 7, nonché la seconda parte del primo comma e
l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 7
All'art. 12 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il terzo comma è
sostituito dal seguente:
«Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente
superiore o equiparata spetta altresì il rimborso della eventuale
spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con
letti. Per i primi dirigenti è consentito il rimborso dell'eventuale
spesa sostenuta per l'uso di un posto letto. Per il personale delle
qualifiche inferiori è consentito il rimborso della eventuale spesa
sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe».
Art. 8
La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art.
15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto
del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira
intera.
Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di
mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e
previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi
diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con
una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale
superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i
mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio. Il
rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente
sostenuta e documentata.
Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per
pedaggio autostradale.
L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti
da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi
effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12,
settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n.
836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.
L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge
è elevata a L. 150 a chilometro.
Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente
articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art.
1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di
trasferta.
Art. 9
Quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti
economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto
può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i
limiti della circoscrizione provinciale.
Art. 10
Il massimale previsto, dal secondo comma dell'art. 13 della legge 18
dicembre 1973, n. 836, ai fini dell'assicurazione sulla vita per l'uso
di mezzi di trasporto aerei è ragguagliato allo stipendio annuo lordo
e indennità di funzione, o l'assegno perequativo pensionabile o altro
analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente
10.
In conformità si intendono ragguagliati i massimali previsti, per il
personale ferroviario e postelegrafonico, dalle rispettive norme sul
trattamento di missione.
Art. 11
Le misure dei rimborsi per spese di imballaggio, presa a resa a
domicilio, nei casi di trasferimento, di cui al primo comma dell'art.
20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, vengono unificate e elevate a
L. 6.000 a quintale.
Nei casi onerosi per il personale, ove l'amministrazione valuti
l'opportunità di intervenire con idonei mezzi propri per il movimento
dei mobili e delle masserizie, il rimborso di cui al precedente comma
non è dovuto.
Il secondo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è
abrogato.
L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è
sostituito dai seguenti:
«Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una
indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo comma
dell'art. 15 della presente legge.
Per il trasferimento della famiglia con la stessa autovettura, ove non
ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente art. 19, in
aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia, compete per
ciascuno dei familiari, quella di cui al comma terzo dell'art. 14».
Art. 12
L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata nella misura di:
- L. 200.000 per il personale con qualifica di dirigente generale e
qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 per tutto il rimante personale .
Le suddette misure sono aumentate di un importo pari a tre
mensilità dell'indennità integrativa speciale di godimento.
Anche per il personale ferroviario e postelegrafonico l'indennità di
prima sistemazione viene aumentata dell'importo di cui al comma
precedente.
Art. 13
Le misure di cui all'art. 1 della presente legge non si applicano nei
casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione
del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e
di durata stabiliti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 14
Il secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è abrogato.
Art. 15
Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota
dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della
legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo
le tariffe vigenti anteriormente alla data della entrata in vigore
della legge 18 dicembre 1973, n. 836.
Art. 16
L'indennità prevista dall'art. 24 della legge 18 dicembre 1973, n.
836, a titolo di rimborso spese imballaggio, presa e resa a domicilio
di mobili e masserizie nell'ambito di uno stesso comune è elevata a
L. 1.600 per ogni quintale.
Art. 17
Salvo quanto previsto negli articoli 1, settimo comma, 10 e 12, terzo
comma, la presente legge non si applica al personale ferroviario ed a
quello postelegrafonico.
Art. 18
Al terzo comma dell'art. 48 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'art. 10,
lettera f), della legge 2 dicembre 1975, n. 576, le parole
«diciottomila» e «ventitremila» sono sostituiti rispettivamente,
con le seguenti: «trentamila» e «quarantamila».
Art. 19
Per gli anni finanziari 1977 e 1978 la spesa annua, per missioni e
trasferimenti da effettuare all'interno del territorio nazionale, non
può superare quella prevista nei rispettivi stati di previsione della
spesa.
Art. 20
La potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario nella
materia regolata dalla presente legge è esercitata nei limiti dei
principi stabiliti nella legge stessa.
Il trattamenti economico di missione e di trasferimento per i
dipendenti delle regioni, delle province e dei comuni non dovrà
comunque superare gli importi applicabili nei singoli casi, fissati
dalla presente legge.
Art. 21
Sono abrogate le norme di contrasto o incompatibili con la presente
legge. |