Legge 18 marzo 1968, n.
444
Ordinamento della scuola materna statale
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge
Art. 1 - Caratteri e finalità della scuola materna statale
La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'età
prescolastica da tre a sei anni, è disciplinata dalle norme delle
presente legge.
Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della
personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza
della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia.
L'iscrizione è facoltativa; la frequenza gratuita.
Art. 2 - Orientamenti dell'attività educativa
Gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali
sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per la Pubblica Istruzione, sentita la terza sezione del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.
E' garantita ad ogni insegnante piena libertà didattica nell'ambito
degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma.
Art. 3 - Programma annuale di sviluppo
Con decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con
il Ministro per il Tesoro, è determinato, distintamente per ciascuna
provincia, il piano annuale delle nuove istituzioni di sezioni di
scuole materne statali, su motivate proposte formulate dai
Provveditori agli Studi, sentiti i consigli scolastici provinciali e
considerate le richieste dei Comuni.
Le sezioni di scuole materne statali sono istituite con decreto del
Provveditore agli Studi. Ai fini della precedenza nell'istituzione
delle scuole, sarà tenuto conto delle sedi ove si accertino maggiori
condizioni obiettive di bisogno, con particolare riferimento alle zone
depresse o di accelerata urbanizzazione.
Per i bambini dai tre ai sei anni affetti da disturbi
dell'intelligenza o del comportamento o da menomazioni fisiche o
sensoriali, lo Stato istituisce sezioni speciali presso scuole materne
statali e, per i casi più gravi, scuole materne speciali. Ad ogni
sezione non possono essere iscritti più di dodici bambini.
Per il reperimento dei casi da ammettere alle sezioni speciali e alle
scuole materne speciali, e per l'assistenza sanitaria specifica, il
servizio medico scolastico si avvale di gruppi di esperti.
Art. 4 - Sezioni ed orario
Le scuole materne statali sono composte normalmente di tre sezioni
corrispondenti all'età dei bambini; le sezioni non possono comunque
superare il numero di nove.
Le sezioni non possono avere meno di 15 e più di 30 iscritti.
Sono consentite sezioni con bambini di età diverse e, nei centri
minori, scuole costituite di una sola sezione.
L'orario giornaliero delle scuole materne statali non può essere
inferiore a 7 ore; sono consentiti, in relazione ad accertate esigenze
locali, orari speciali. E' consentita la frequenza di un solo turno
antimeridiano o pomeridiano.
Nel caso di scuole materne costituite da un numero di sezioni
inferiore a tre, ad ogni sezione è adibita un'insegnante, ad ogni
scuola un'assistente. Nel caso di scuole materne costituite di tre o
di più sezioni ad ogni sezione è adibita un'insegnante, ad ogni
gruppo di tre sezioni è adibita inoltre un'insegnante aggiunta. Ad
ogni gruppo di tre sezioni o frazione di tre, è adibita
un'assistente.
Le scuole materne statali restano aperte per un periodo non inferiore
a 10 mesi all'anno. Per facilitarne la frequenza sono istituiti
servizi di trasporto gratuiti; possono servire a tale scopo anche i
servizi di trasporto gratuiti funzionanti per la scuola elementare.
Art. 5 - Assistenza
L'assistenza, compresa quella sanitaria e assicurativa, agli alunni
della scuola materna statale è regolata secondo le norme in vigore
per gli alunni della scuola elementare.
Art. 6 - Edilizia
Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale
di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato.
I Comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per
la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo
Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo
rimborso della spesa relativa, in venticinque annualità senza
interessi.
I Comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente
comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.
Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti
dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati
unicamente secondo l'originaria destinazione.
Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi agli
edifici per le scuole elementari statali.
I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati
con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal
precedente art. 3.
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'art. 4 del
provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e
universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio
1965/70, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia
della scuola materna statale ed esprime eventuali osservazioni al
riguardo.
Art. 7 - Oneri dei Comuni
La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la
custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del
Comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del Comune il
personale di custodia.
Il personale di custodia è femminile.
Art. 8 - Rappresentanza presso il Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione
L'attuale terza sezione del Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione viene integrata da un'insegnante di ruolo di scuola materna
statale. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge,
sarà assicurata la rappresentanza elettiva presso il Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione del personale insegnante,
direttivo e ispettivo delle scuole materne statali.
Art. 9 - Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della
scuola materna statale. Requisiti
Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le
direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della
laurea in pedagogia.
Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di
diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti
magistrali. E' prescritta un'abilitazione specifica che si consegue
contestualmente al concorso di cui al successivo art. 14. E' altresì
valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia
istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del
titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di
primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di
frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal
Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 10 - Insegnanti delle scuole e classi speciali. Requisiti
Le insegnanti addette alle scuole ed alle sezioni destinate ai bambini
di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 3 della presente legge
debbono essere fornite di diploma specifico riconosciuto dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Art. 11 - Ruoli
Le direttrici e le ispettrici della scuola materna statale
costituiscono un ruolo organico nazionale.
Le insegnanti e le assistenti della scuola materna statale sono
iscritte in rispettivi ruoli organici provinciali istituiti presso i
Provveditorati agli Studi.
Art. 12 - Ispettrici della scuola materna statale
Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle
scuole materne ed hanno le attribuzioni ad esse devolute per legge e
regolamento.
Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina
mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo
almeno quattro anni di anzianità nella qualifica.
E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna.
Ad esso si accede con le stesse modalità vigenti per il ruolo di
ispettori centrali per l'istruzione elementare.
Art. 13 - Direttrici della scuola materna statale
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attività delle
scuole materne statali del rispettivo circolo.
Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed
esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali
in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'art. 9 che
abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresì
ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur
non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma
dell'art. 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario.
Art. 14 - Insegnanti della scuola materna statale
Le insegnanti hanno la responsabilità educativa della sezione che ad
esse è affidata.
Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo
mediante concorsi provinciali per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.
Art. 15 - Assistenti della scuola materna statale
Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e
nell'assistenza dei bambini.
Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo
mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni.
Art. 16 - Documenti e controlli sanitari per il personale della
scuola materna statale
Il personale di ruolo e non di ruolo della scuola materna statale,
prima dell'assunzione in servizio, deve presentare gli stessi
documenti sanitari richiesti per l'assunzione in servizio del
personale della scuola elementare statale.
Il personale addetto alle scuole materne statali è obbligato,
inoltre, a sottoporsi a controlli medico-legali per prevenire il
contagio di malattie diffusive.
Art. 17 - Carriera e trattamento economico del personale delle
scuole materne statali
Al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna
statale spettano lo svolgimento di carriera e il trattamento economico
del corrispondente personale della scuola elementare.
Al personale assistente della scuola materna statale spetta lo
svolgimento di carriera e il trattamento economico del personale della
carriera esecutiva delle Amministrazioni dello Stato.
Art. 18 - Stato giuridico del personale della scuola materna
statale
Le norme di stato giuridico del personale ispettivo, direttivo ed
insegnante della scuola elementare statale, nonché le norme che
regolano l'assistenza e la previdenza, compresa l'iscrizione
obbligatoria all'Ente Nazionale di assistenza magistrale, sono estese
al personale ispettivo, direttivo ed insegnante della scuola materna
statale. Le norme di stato giuridico del personale della carriera
esecutiva delle Amministrazioni dello Stato sono estese, in quanto
applicabili, al personale assistente della scuola materna statale.
Il personale della scuola materna statale sarà ammesso a frequentare
corsi periodici di aggiornamento istituiti e gestiti dal Ministero
della Pubblica Istruzione.
Alle direttrici ed alle insegnanti delle sezioni speciali presso
scuole materne statali o delle scuole materne speciali, di cui
all'art. 3 della presente legge, è riconosciuta un'indennità pari a
quella spettante ai direttori ed agli insegnanti delle classi e delle
scuole speciali dell'istruzione elementare.
Art. 19 - Direzione didattica
E' posta a disposizione di ogni direzione didattica una segreteria
scelta tra le insegnanti di ruolo della scuola materna statale, che
abbiano seguìto un corso di qualificazione giuridico-amministrativo.
La direttrice si avvale dell'opera di un'assistente sociale designata
dal Provveditore agli Studi; per l'opera di prevenzione sanitaria si
avvale del servizio medico scolastico con i suoi servizi
specialistici.
Art. 20 - Consiglio delle insegnanti e consiglio di direzione
Presso ogni scuola materna statale costituita almeno da tre sezioni è
istituito il consiglio delle insegnanti.
Presso ogni direzione didattica di scuola materna statale è istituito
il consiglio di direzione.
Le modalità di composizione e funzionamento dei due consigli sono
stabilite da apposito regolamento da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 - Contributi dello Stato ai Comuni per le scuole materne
statali
I contributi dello Stato, previsti dall'art. 7 della legge 16
settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza
dei Comuni previste dall'art. 7 della presente legge.
Nella ripartizione dei contributi tra i detti Comuni, ai sensi della
lettera a) dell'art. 8 della citata legge, sarà preso in
considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole
materne statali esistenti nel territorio di ciascun Comune.
Art. 22 - Trasformazione dei giardini d'infanzia e delle scuole
materne annesse alle scuole magistrali in scuole materne statali
I giardini d'infanzia, istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n.
1054, sono trasformati in scuole materne statali, a norma della
presente legge.
Sono parimenti trasformate in scuole materne statali, a norma della
presente legge, le scuole materne annesse alle scuole magistrali
statali.
Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e
nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali è
iscritto nel ruolo delle insegnanti della scuola materna statale,
conservando la sede attuale.
A tale personale assunto in ruolo a norma del regio decreto 9 dicembre
1926, n. 2480, sono attribuite, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le classi di stipendio previste dal ruolo
b) della Tabella B) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, con
successive modificazioni, in base all'anzianità di ordinario
posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli
aumenti periodici eventualmente spettanti senza diritto agli
arretrati.
Le insegnanti non di ruolo incaricate nei giardini d'infanzia di cui
al primo comma, con otto anni di servizio continuativo, ovvero in
possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 16 della legge 28
luglio 1961, n. 831, sono assunte nei ruoli delle insegnanti della
scuola materna statale, previo esame-colloquio, con coefficiente
iniziale di carriera.
Art. 23 - Concorso speciale
Le direttrici e le insegnanti di scuole materne non statali che siano
state assunte per pubblico concorso possono essere ammesse, mediante
concorso speciale, nei ruoli della scuola materna statale, nei limiti
di un quinto dei posti annualmente disponibili, col riconoscimento del
servizio prestato.
Art. 24 - Regolamento di esecuzione
Su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, di concerto con
il Ministro per il Tesoro, il Governo emanerà entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di
esecuzione.
Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalità e i
programmi dei concorsi previsti nella presente legge.
Art. 25 - Spese degli Enti pubblici territoriali
Le spese degli Enti pubblici territoriali per l'istituzione ed il
mantenimento di scuole materne da essi gestite sono obbligatorie.
NORME TRANSITORIE
Art. 26 - Vigilanza delle scuole materne statali
Fino a quando non siano costituiti i ruoli previsti dall'art. 11,
primo comma, della presente legge, la vigilanza delle scuole materne
statali è affidata, nell'ambito della propria circoscrizione,
all'ispettore scolastico e la direzione delle scuole materne statali,
nell'ambito del proprio circolo, al direttore didattico della scuola
elementare.
Art. 27 - Concorso speciale direttivo
Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso
speciale per l'immissione nel ruolo delle direttrici delle scuole
materne statali riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini
d'infanzia di cui al primo comma dell'art. 22, sia alle insegnanti di
ruolo delle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali, che
abbiano prestato non meno di 10 anni di servizio di ruolo.
Art. 28 - Concorsi
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e
all'art. 27, sarà bandito per tutti i posti istituiti in organico
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'art. 14,
nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti è
comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e
siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.
Art. 29 - Prima applicazione della legge
L'entrata in funzione della scuola materna statale è stabilita a
decorrere dal 1° ottobre successivo all'entrata in vigore della
presente legge.
Nella prima applicazione della presente legge:
a) i Comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di
scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori,
sempreché idonei alle esigenze di funzionamento della scuola;
b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le
modalità previste dal secondo comma dell'art. 28.
Art. 30 - Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima
applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e
gestione di scuole materne statali
Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge
graveranno sui fondi previsti per l'istituzione e la gestione della
scuola materna statale dall'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n.
1073 e dall'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonché per i
giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del
Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 31 - Finanziamenti per l'istituzione e la gestione di scuole
materne statali dal 1966 al 1970
Per l'istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna
statale, gli stanziamenti iscritti allo stesso fine nello stato di
previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione
nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al
1970, delle seguenti somme:
- per il 1966 L. 1.370 milioni
- per il 1967 L. 4.300 milioni
- per il 1968 L. 5.900 milioni
- per il 1969 L. 7.640 milioni
- per il 1970 L. 9.300 milioni
Una somma pari al 12 per cento degli stanziamenti annui sarà
corrisposta ai Patronati scolastici, a titolo di contributo, per
l'assistenza agli alunni bisognosi.
Alla ripartizione delle somme indicate al secondo comma tra le diverse
province si provvede, annualmente, con decreto del Ministro per la
Pubblica Istruzione, avuto riguardo al numero degli alunni
frequentanti la scuola materna statale e alle condizioni
economico-sociali delle province stesse.
Art. 32 - Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi
alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970
Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'art. 31 della
legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e
contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle
condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni
economiche, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970,
delle seguenti somme:
- per il 1966 L. 1.500 milioni
- per il 1967 L. 5.300 milioni
- per il 1968 L. 7.300 milioni
- per il 1969 L. 9.370 milioni
- per il 1970 L. 11.400 milioni
Alle scuole materne statali gestite dagli Enti autarchici
territoriali e dagli Enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli
stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma
precedente, le seguenti somme:
- per il 1966 L. 900 milioni
- per il 1967 L. 1.850 milioni
- per il 1968 L. 2.250 milioni
- per il 1969 L. 2.750 milioni
- per il 1970 L. 3.250 milioni
Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si
osservano i criteri e le modalità stabiliti dai commi terzo e
seguenti nell'art. 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 33 - Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna
statale, nella prima applicazione della presente legge
Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per
la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati
dall'art. 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n.
1073, nonché dal primo comma dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965,
n. 874, secondo le norme previste dall'art. 5 della soprarichiamata
legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Art. 34 - Finanziamenti per l'edilizia delle scuole materne dal
1966 al 1970
Per la costruzione di edifici di scuole materne gestite dagli Enti
autarchici territoriali, dagli istituti pubblici di assistenza,
beneficenza e loro consorzi, nonché da Enti ed Istituzioni, lo Stato
accorda contributi nelle misure stabilite dal secondo comma dell'art.
15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.
Nulla è innovato per quanto attiene alla proprietà degli edifici
costruiti con il concorso finanziario dello Stato, agli oneri di
manutenzione, al riscatto del contributo nonché alle modalità per la
presentazione delle domande per l'ammissione al finanziamento.
Alla costruzione di edifici per scuole materne statali e alla
realizzazione delle opere indicate nel primo comma è assegnata una
somma pari al 5 per cento dello stanziamento previsto per ciascun anno
dall'art. 32 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia
scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il
quinquennio 1966/70.
La somma annuale disponibile è destinata, per il 2 per cento alla
costruzione di edifici per la scuola materna statale e per il restante
3 per cento alla concessione di contributi agli Enti ed alle
Istituzioni indicate al primo comma, assicurando, tuttavia, agli Enti
autarchici territoriali, agli Enti comunali di assistenza, all'ESMAS e
alla ONAIRC nel complesso una quota pari all'1 per cento dell'intera
somma disponibile.
Art. 35 - Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari
1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali
e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle
scuole materne non statali
All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente
negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art. 31 della presente legge
per l'istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna
statale, nonché all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire
previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'art.
32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle
scuole materne non statali, è fatto fronte - per 2.870 milioni di
lire, nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno
1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'art. 39 della legge
31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno
finanziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1967.
Art. 36 - Utilizzazione degli stanziamenti
Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, non utilizzati
nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni
successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono
stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere
utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge
24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non
utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.
Art. 37 - Relazione sull'applicazione annuale della presente legge
Il Ministro per la Pubblica Istruzione presenterà ogni anno,
unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero,
una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente
legge.
Art. 38 - Variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione della
presente legge
Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |