Legge 21 novembre 1988, n. 508
(in GU 25 novembre 1988, n. 277)
Norme integrative in materia di assistenza economica
agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti
Art.1. Aventi diritto alla indennità di
accompagnamento
La disciplina della indennità di
accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11
febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni,
è modificata come segue.
L'indennità di accompagnamento è concessa: a)
ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti; b) ai cittadini nei cui
confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni
fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di
deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non
essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
abbisognamo di una assistenza continua.
Fermi restando i requisiti sanitari previsti
dalla presente legge, l'indennità di accompagnamento non è
incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è
concessa anche ai minorati nei cui confronti l'accertamento delle
prescritte condizioni sanitarie sia intervenuto a seguito di
istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno
di età.
L'indennità di accompagnamento di cui alla
presente legge non è compatibile con analoghe prestazioni
concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro
o di servizio.
5. Resta salva per l'interesato la facoltà di optare per il
trattamento più favorevole.
6. L'indennità di accompagnamento è concessa ai cittadini
residenti nel territorio nazionale.
Art.2. Misura e periodicità delle indennità di
accompagnamento
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo
della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili
assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria
equiparata, è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo
dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2
dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Per gli anni successivi, sempre alle condizioni
di cui al comma 1, tale adeguamento sarà calcolato con
riferimento all'importo della indennità di accompagnamento
percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'articolo
3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai ciechi di guerra
ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge
medesima.
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l'importo
della indennità di accompagnamento erogata agli invalidi civili
di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, è stabilito in L.
539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per
l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 6
ottobre 1986, n. 656.
Per gli anni successivi detto adeguamento sarà
calcolato con riferimento all'importo della indennità di
accompagnamento percepita, al 1° gennaio 1986, ai sensi del comma
2 dell'articolo 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dai grandi
invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis,
allegata alla legge medesima. 5. L'indennità di accompagnamento
è corrisposta per dodici mensilità.
Art.3. Istituzione, misura e periodicità di una
speciale indennità in favore dei ciechi parziali
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini
riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un
ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, è
concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo
della minorazione di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.
Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio
agli attuali beneficiari della pensione non reversibile di cui
all'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese
successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
L'indennità speciale di cui al comma 1 non si
applica alle altre categorie di minorati civili. 4. Per gli anni
successivi, l'adeguamento automatico della indennità di cui al
comma 1 sarà calcolato, sulla base degli importi sopra indicati
con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 1 della legge
6 ottobre 1986, n. 656.
Art.4. Istituzione, misura e periodicità di una
indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti
come definiti nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 26
maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità di comunicazione
non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell'importo di
L. 200.000 mensili per dodici mensilità.
Detta indennità sarà corrisposta d'ufficio ai
sordomuti titolari dell'assegno mensile di cui alla legge 26
maggio 1970, n. 381, trasformato in pensione non reversibile
dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e a domanda negli altri casi con decorrenza dal primo mese
successivo alla data di presentazione della domanda stessa.
Per gli anni successivi, l'adeguamento
automatico della indennità di cui al comma 1 sarà calcolato,
sulla base degli importi sopra indicati, con le modalità previste
al comma 2 dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.
Art.5. Norme transitorie
Ai ciechi assoluti, di età inferiore ai 18
anni, titolari della pensione di cui al terzo comma dell'articolo
14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, verrà
erogata, in sostituzione della medesima, l'indennità di
accompagnamento secondo le disposizioni della presente legge, a
decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata
in vigore della stessa.
Le domande pendenti presso i comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica all'atto della
data di entrata in vigore della presente legge sono definite
secondo le disposizioni della medesima. Per i minori ciechi
assoluti la richiesta diretta al conseguimento della pensione si
intende rivolta all'ottenimento dell'indennità di
accompagnamento.
I titolari dell'assegno mensile di cui
all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui
confronti non sia stata accertata una riduzione della capacità
lavorativa superiore all'80 per cento continuano a percepirlo
nella misura erogata alla data di entrata in vigore della presente
legge; tale importo non sarà soggetto a rivalutazioni periodiche
o straordinarie, né ad ulteriori aumenti.
Art.5-bis. Indennità di accompagnamento per i
minori ciechi assoluti pluriminorati
Per i minori ciechi assoluti pluriminorati
l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 è aumentata del
45 per cento.(1) (1) Articolo aggiunto dall'art. 5, L. 11 ottobre
1990, n. 289, Art.6. Abrogazioni
1. E' abrogato l'articolo 17 della legge 30
marzo 1971, n. 118. 2. Sono fatte salve le domande presentate sino
alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere
le provvidenze di cui all'articolo 17 della citata legge n. 118
del 1971 (2).La Corte costituzionale, con sentenza del 4-18 marzo
1992, n. 106 (G. U. 25 marzo 1992, n. 13 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, per la
parte che riguarda l'abrogazione dell'assegno di accompagnamento
fino alla data di entrata in vigore della legge 11 ottobre 1990,
n. 289.
Art.7. Copertura finanziaria
All'onere derivante dall'applicazione della
presente legge, valutato in lire 400 miliardi a decorrere
dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1988-90, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito
accantonamento "Adeguamento delle indennità di
accompagnamento dei ciechi assoluti, dei sordomuti e degli
invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche ed
integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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