Legge 21 dicembre 1999, n. 513
(in GU 11 gennaio 1999, n. 7)
Interventi straordinari nel settore dei beni e delle attività culturali
Articolo 1
1. Per la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali e per la concessione dei relativi contributi, ivi compresi quelli destinati alla realizzazione dei musei, sono autorizzati:
a) per i beni non statali un limite di impegno quindicennale di lire 6 miliardi a decorrere dal 1999 da assegnare ai destinatari dei contributi;
b) per i beni statali una spesa di lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e di lire 5 miliardi per l’anno 2001.
2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i criteri per l’accesso ai contributi di cui al comma 1, lettera a), nonchè gli interventi da finanziare ai sensi del predetto comma 1, lettera b).
3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, a lire 11 miliardi per l’anno 2001 e a lire 6 miliardi annue a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 19 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 e a lire 5 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Articolo 2
1. Per la realizzazione del programma straordinario di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili di proprietà degli enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo, di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 444, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 1 miliardo a decorrere dall’anno 1999 e di lire 3 miliardi a decorrere dall’anno 2000. È altresì autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per il 1999, di lire 25 miliardi per il 2000 e di lire 15 miliardi per il 2001, da destinare alla realizzazione di un piano straordinario di interventi di potenziamento delle attrezzature delle biblioteche, di acquisizione e restauro del patrimonio librario, di sostegno alla promozione del libro, adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 11 miliardi per l’anno 1999, a lire 29 miliardi per l’anno 2000, a lire 19 miliardi per l’anno 2001, a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni dal 2002 al 2013 e a lire 3 miliardi per l’anno 2014, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, utilizzando, quanto a lire 1 miliardo per l’anno 1999 e a lire 16 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 10 miliardi per l’anno 1999, a lire 13 miliardi per l’anno 2000 e a lire 3 miliardi per l’anno 2001, l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato ad erogare la somma di lire 3 miliardi per l’anno 1999 in favore della fondazione Istituto nazionale del dramma antico, a tale fine utilizzando le disponibilità del conto speciale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonché le procedure ivi previste. Il Ministro presenta al Parlamento una relazione illustrativa dell’attività dell’Istituto e delle spese da questo sostenute a carico dello stanziamento di cui al presente comma.
4. All’articolo 11 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. In sede di prima applicazione, il consiglio di amministrazione provvede, entro trenta giorni dalla sua costituzione, a nominare il collegio dei revisori, composto di tre membri effettivi e due supplenti, che cessano dalla carica con l’insediamento del collegio dei revisori nella composizione prevista dallo statuto".
5. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, è abrogato.
Articolo 3
1. È autorizzata la spesa di lire 11.600 milioni per l’anno 1999, di lire 10.400 milioni per l’anno 2000 e di lire 26.900 milioni per l’anno 2001, per interventi a favore degli enti ed istituti culturali vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali, secondo modalità e criteri fissati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. È altresì autorizzata la spesa di lire 5.820 milioni per l’anno 1999 e di lire 11.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2000 da destinare al potenziamento organico del Comando dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a lire 17.420 milioni per l’anno 1999, a lire 21.400 milioni per l’anno 2000 e a lire 37.900 milioni per l’anno 2001, nonché a lire 11.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione della presente legge.
Articolo 4
1. All’articolo 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, i primi due periodi del comma 1 sono sostituiti dai seguenti: "Il Ministero per i beni e le attività culturali svolge un pubblico servizio di educazione storico-artistica. Le soprintendenze e le scuole di ogni ordine e grado possono stipulare apposite convenzioni per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico-artistico, scientifico e culturale da parte degli studenti. Le convenzioni fissano le modalità attraverso le quali le istituzioni museali si impegnano ad elaborare percorsi didattici e a preparare materiali e sussidi audiovisivi, che tengano conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili".
Articolo 5
1. Al comma 11 dell’articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, le parole: "Per il funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "Per l’organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento".
Articolo 6
1. Al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) del comma 1 degli articoli 8, 9 e 10 sono aggiunte, in fine, le parole: ", sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
b) all’articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 4 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto.";
c) alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 12, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonché, a decorrere dal 1° gennaio 2000, i commi secondo, terzo e settimo dell’articolo 28 della medesima legge".