Legge 13 luglio 1967, n. 584
Riconoscimento del diritto a una giornata di
riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per
trasfusione e alla corresponsione della retribuzione
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
Chiunque ceda il suo sangue per trasfusioni dirette e indirette o per
l'elaborazione dei derivati del sangue, ad uso terapeutico, ha diritto
ad astenersi dal lavoro e al riposo nel giorno di salasso.
Art. 2
Ai lavoratori dipendenti, i quali cedano il loro sangue gratuitamente,
compete la corresponsione della normale retribuzione per la giornata
di riposo di cui all'articolo precedente. La retribuzione viene
corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di
chiedere il rimborso all'Istituto di assicurazione contro le malattie
al quale è iscritto al donatore, anche in deroga alle vigenti norme
che prevedano limitazioni dell'indennità economica di malattia per
durata e ammontare.
Art. 3
All'onere derivante dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori
donatori di sangue concorre lo Stato con un contributo annuo di lire
100 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il contributo statale di cui sopra viene ripartito annualmente tra gli
enti di assicurazione di malattia dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in proporzione ai rimborsi effettuati dagli enti
medesimi ai datori di lavoro.
Art. 4
Alla spesa derivante dall'attuazione del precedente articolo si
provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1967, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti
legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare
le norme di attuazione della presente legge, anche per quanto concerne
l'accertamento dell'avvenuta donazione di sangue, i limiti
quantitativi che essa deve raggiungere per dare diritto alla giornata
di riposo, le modalità e i termini per le richieste di rimborso. |