Legge 10 agosto 1950, n. 648
(in SO alla GU 1 settembre 1950, n. 200)
Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di
guerra
TITOLO I
Del diritto alla pensione di guerra in generale
Art. 1
Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a
Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa
Italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto
infermità, da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità di
lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o
infermità, sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o
indennità di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente
legge.
Le equiparazioni fra i gradi dei personali
appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono
determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di
Stato.
Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od
assunti da Enti pubblici o da privati, ancorché vi abbiano prestato
servizio in qualità di comandanti, si applica il regime delle pensioni
di guerra, quando trattisi di decesso o invalidità direttamente
derivanti da azioni belliche.
Art. 2
La morte o l'invalidità dà diritto a pensione,
assegno o indennità di guerra, quando le ferite, le lesioni o le
malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per
causa del servizio di guerra.
Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo
prova contraria, le ferite, le lesioni o infermità, riportate od
aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in
reparti operanti.
Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali
soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per
particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in
azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero
luogo.
Si presumono dipendenti da causa di servizio le
malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del
servizio militare in tempo di guerra.
Art. 3
La morte o l'invalidità determinate da ferite, lesioni o malattie,
riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si
presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova
contraria.
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, quando risulti che il
militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Per il conferimento di tali pensioni, assegni o
indennità, come pure per la concessione degli acconti, è sempre
necessario il nulla osta del Ministero militare.
Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche
essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente
Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a
lui imputabili.
Art. 4
Spetta la pensione, l'assegno o l'indennità di
guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai
militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi
militarmente occupati o nelle Colonie, alle loro famiglie.
ln questo caso ha sempre luogo la presunzione di cui
al secondo comma dell'art. 2.
Art. 5
Spetta la pensione, l'assegno o la indennità di
guerra, anche quando l'invalidità o la morte sia stata determinata da
ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio
attinente alla guerra.
Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono
soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario
sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o
richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi da
militari richiamati e da quelli che, per ragioni di età o di salute, in
tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di
leva. In tali casi è sempre necessario che i militari siano stati
sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro
condizioni individuali.
Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe
operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla
guerra, salvo nel caso in cui l'invalidità o la morte derivino da azioni
belliche.
Art. 6
Non spetta mai pensione, assegno o indennità, nei casi in cui la
invalidità o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del
militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna
relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o
attinente alla guerra le infermità dovute ai comuni fattori etiologici,
che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate
ancorché il militare non si fosse trovato in servizio.
Art. 7
....omissis....
Art. 8
E' equiparato al servizio militare, agli effetti
della concessione di pensioni, assegni o indennità di guerra, il
servizio prestato da tutti i cittadini che in occasione dello stato di
guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorità e posti al
seguito di truppe operanti.
Art. 9
Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione
di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati
per svolgere un'attività connessa con la preparazione e la difesa
militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte
i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennità di
guerra, soltanto quando trattisi di invalidità o di decesso derivanti da
azioni belliche.
Art. 10
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di
guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei
cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la
causa violenta, diretta ed immediata della invalidità o della morte.
Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della
presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di forze armate
nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed
alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla
preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle
stesse.
Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche
la morte o l'invalidità determinata da ferite o lesioni riportate in
occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa
nemica.
E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidità
e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un
minorenne, nonché da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo
il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
Sono conferite pensioni, assegni o indennità di
guerra, anche nei casi di morte o di invalidità derivanti da privazioni,
sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o
comunque subiti ad opera di forze nemiche.
Art. 11
Le disposizioni di cui all'articolo precedente si
applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza
dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
Qualora però fosse dovuta indennità in base alle
norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, ovvero in virtù di contratto, è in facoltà degli interessati di
optare tra la indennità stessa e la pensione, l'assegno o l'indennità di
guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra, non è cumulabile con
qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che
tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a
favore dell'interessato.
Art. 12
L'opzione è fatta mediante dichiarazione resa davanti
al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed è irretrattabile.
Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate
successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione,
assegno o indennità di guerra venisse a risultare più favorevole di
quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11
in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, gli interessati sono
ammessi ad optare per il trattamento più favorevole, a condizione che la
opzione venga esercitata, con le modalità previste dal presente
articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle
disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del
trattamento di pensione, assegno o indennità di guerra.
Nell'eventualità che, vuoi per effetto di opzione
anteriormente esercitata a' sensi del precedente articolo 11, vuoi per
non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause
indipendenti dalla sua volontà sia già stata liquidata una indennità in
capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro
gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtù di contratto, la somma per
tale titolo corrisposta è considerata come capitalizzazione di una quota
parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta
soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo
per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
Così anche, se l'indennità di infortunio sia stata
già liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la
differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
Copia autentica della dichiarazione di opzione va
allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del
successivo articolo 101.
Art. 13
L'opzione per l'indennità di infortunio implica
rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi
aventi diritto.
Qualora vi siano più aventi diritto a pensione o ad
assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennità di
infortunio, a costui è liquidata la parte di indennità che gli sarebbe
spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od
all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della
pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi
avessero partecipato.
Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia
optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota è
ripartita tra gli altri.
Quando l'interessato opti per le indennità e vi siano
altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente
il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina
se e quale quota della indennità che si corrisponde debba essere
vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
Art. 14
Nei casi di invalidità o di morte di militari per
eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla
pensione o all'assegno di guerra hanno facoltà di optare, con le norme
di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o l'assegno stesso e
l'indennità che possa loro spettare a carico dei Governi di detti
territori.
L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla
indennità. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute
all'Erario.
Art. 15
Le norme dell'articolo precedente si applicano anche
nei casi di morte o di invalidità di cittadini italiani, in dipendenza
di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di
indennità da parte di Governi esteri.
Art. 16
Nel caso di infortunio per causa di guerra che
colpisca equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro,
erano militarizzati, è in facoltà degli interessati di optare fra la
pensione, l'assegno o l'indennità, previsti dalla legge
sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti
alla data del sinistro, nonché dalle disposizioni speciali per gli
equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
Art. 17
Il militare di carriera divenuto invalido per causa
del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in
caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione
privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni
vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base
agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori
annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale
temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, numero
576.
Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con
diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o
trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di
servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o
contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al
servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità
sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene
liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che
spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al
momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori
annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale
temporaneo di cui al precedente comma.
La stessa disposizione si applica anche ai pensionati
civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo
riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto
della cessazione dal servizio civile.
La pensione di guerra sostituisce quella
precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.
La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e
le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla
presente legge.
Le disposizioni di questo articolo e quelle degli
articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti
invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10.
Art. 18
Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni
dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri
bilanci o con fondi speciali, nonché delle Aziende municipalizzate e di
tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento
privilegiato nei casi di inabilità contratta o di morte avvenuta per
causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili
al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono
considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni
agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei
regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta
pensione sia più favorevole di quella di guerra.
La differenza tra gli assegni liquidati in
applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in
base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al
comma stesso, è a carico dello Stato.
Art. 19
Le norme di cui all'articolo precedente si
applicano altresì ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia
ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra
essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo
rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la
previdenza marinara, nonché a tutti gli iscritti ai fondi e trattamenti
di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, in virtù di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di
accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o
l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.
Le stesse norme si applicano alle varie categorie di
personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla
Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale
governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui
all'art. 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere
solamente una indennità per una volta tanto, per gli effetti del
presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita vitalizia
o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai
regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
Art. 20
Con le norme emanate in materia di pensione di guerra
si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che,
per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile
che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto
infermità e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.
Art. 21
Le pensioni, gli assegni o le indennità, di cui alla
presente legge, sono soggetti alle disposizioni generali concernenti le
pensioni civili e militari, in quanto non contrastino con quelle della
presente legge.
Per gli invalidi di guerra restano tuttavia in vigore le eccezioni
stabilite dall'art. 21 della legge 25 marzo 1917, n. 481.
TITOLO II
Dei diritti dei mutilati ed invalidi di guerra
Art. 22
Il militare che, per effetto di ferite, lesioni o
infermità, riportate o aggravate per causa del servizio di guerra o
attinente alla guerra ed il cittadino che, per causa dei fatti di guerra
indicati al precedente art. 10, abbiano subito menomazione della
integrità personale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla
annessa tabella A, hanno diritto a pensione vitalizia, se la menomazione
non è suscettibile col tempo di modificazione, o ad assegno rinnovabile,
se la menomazione non è suscettibile.
Qualora la menomazione fisica sia una di quelle contemplate nella
allegata tabella B, e corrisposta una indennità per una volta tanto, in
una misura pari ad una o più annualità della pensione di ottava
categoria, con un massimo di cinque, secondo la gravità della
menomazione fisica.
Le infermità non esplicitamente elencate nelle
tabelle A e B debbono ascriversi alle categorie che comprendono
infermità equivalenti.
Art. 23
L'assegno rinnovabile è accordato per periodi di
tempo non inferiori a due anni, né superiori a quattro.
Entro i sei mesi anteriori al termine di ciascun periodo, il mutilato o
l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari, e, secondo l'esito di
questi, l'assegno viene o convertito in pensione ovvero in indennità per
una volta tanto, o prorogato per un nuovo periodo, o soppresso.
La somma dei vari periodi per cui è accordato
l'assegno rinnovabile non può eccedere gli otto anni, al termine dei
quali esso deve essere in ogni caso o convertito in pensione ovvero in
indennità per una volta tanto o soppresso.
La somma dei periodi di cui al comma precedente non
può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da tubercolosi o da
altre malattie di cui alla tabella E, e fruenti per la stessa malattia
di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, qualora i
detti invalidi, alla scadenza dell'assegno, vengano riconosciuti
migliorati si da essere ascrivibili ad una categoria inferiore alla
prima, conservano immutato il trattamento economico precedente per un
biennio, ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio
medesimo ove venga riconfermata la ascrivibilità alla categoria
inferiore.
Art. 24
Qualora alla scadenza del periodo di assegno
rinnovabile non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione
dell'invalidità, l'assegno è prorogato per non oltre un anno, in base
agli atti della relativa liquidazione.
Nei casi di riduzione di categoria, la somma
corrisposta per proroga sarà imputata al nuovo assegno, limitatamente
però all'importo degli arretrati costituiti dalle rate maturate della
minore categoria.
Nel caso in cui all'invalido non venga concesso ulteriore assegno per
guarigione, la somma suddetta sarà abbuonata.
Art. 25
Il richiedente la pensione di guerra che, senza
giustificato motivo, dopo due inviti, di cui il secondo ad almeno due
mesi di distanza dal primo, non si presenti alla chiamata per prima
visita sanitaria entro sei mesi dal secondo invito, dovrà produrre nuova
domanda di accertamenti sanitari.
La pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente spettanti,
decorreranno dal primo del mese successivo a quello della presentazione
della domanda stessa.
Anche nel caso in cui l'invalido, senza giustificato
motivo, non si presenti alla visita sanitaria, disposta alla scadenza
dell'assegno rinnovabile, entro un anno dall'invito o entro l'anno di
proroga di cui all'articolo precedente, se tale termine sia più
favorevole, la pensione, l'assegno o l'indennità, eventualmente
spettanti, decorreranno dal primo del mese successivo a quello della
presentazione della relativa domanda.
La domanda non sarà ammessa, in entrambi i casi,
scorsi dieci anni dalla scadenza dei termini predetti.
Le Commissioni mediche, di cui al successivo articolo 103, sono tenute a
comunicare al Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di
guerra) i nominativi degli interessati che non si sono presentati al
primo accertamento sanitario oppure alla visita per la rinnovazione
dell'assegno entro i predetti termini, trasmettendo i documenti
comprovanti la data di notificazione dell'invito.
Art. 26
Per il trattamento di pensione sono istituite due
tabelle, annesse alla presente legge e distinte con le lettere C e D.
Si applica la tabella C, quando le ferite, lesioni od
infermità siano state riportate, contratte o aggravate in una delle
seguenti circostanze:
in servizio presso reparti operanti impiegati in
azioni di combattimento;
in servizio presso reparti non operanti, in
occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;
durante lo stato di prigionia:ovvero quando le mutilazioni siano
state riportate durante operazioni di rastrellamento di ordigni
bellici o di sminamento.
Negli altri casi si applica la tabella D.
Art. 27
La pensione, l'assegno o l'indennità di guerra sono liquidati, per
ciascuna categoria di invalidità, in base alla seguente ripartizione per
gruppi di gradi:
a) ufficiali generali;
b) ufficiali superiori;
c) ufficiali inferiori;
d) sottufficiali e truppa.
Il grado è quello che il militare rivestiva al
momento in cui si verificò l'evento di servizio e, nel caso di una
malattia, alla data della prima constatazione sanitaria o comunque non
oltre il giorno del congedo.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana sono equiparate, ai
fini della concessione della pensione o dell'assegno di guerra, al grado
di sottotenente.
Al cittadino divenuto invalido per fatto di guerra,
di cui all'art. 10, la pensione, l'assegno o l'indennità si liquida
nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa. Ove però
egli, al momento dell'evento, risulti in possesso di un grado militare,
anche nelle categorie in congedo, la pensione, l'assegno o l'indennità è
concessa in base a tale grado.
Art. 28
Oltre la pensione o l'assegno rinnovabile, è dovuto
agli invalidi affetti dalle mutilazioni o infermità elencate
nell'allegata tabella E un assegno per superinvalidità, nella misura
indicata nella tabella stessa.
A favore degli invalidi di 1ª categoria che non svolgano comunque
un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri, è concessa
una indennità speciale annua pari ad una mensilità del trattamento
complessivo della pensione in godimento compresi i relativi assegni
accessori. Tale indennità è liquidata con le norme stabilite dalla legge
29 luglio 1949, n. 472. La indennità speciale pari ad un dodicesimo del
trattamento annuo complessivo fruito spetta anche agli invalidi ascritti
alle categorie dalla 2ª all'8ª che non svolgano una attività lavorativa
in proprio o alle dipendenze di altri e che risultino, ai sensi delle
leggi in vigore, non assoggettabili per il loro reddito complessivo
all'imposta complementare.
L'indennità speciale di cui al presente articolo è
corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti in unica
soluzione entro il mese di dicembre di ciascun anno.
Gli assegni suddetti non sono riversibili.
Art. 29
Ai titolari di pensione di guerra di 1ª categoria,
cui spetta un assegno di superinvalidità, ai sensi del precedente art.
28, è concesso un assegno supplementare non riversibile rispettivamente
di annue lire 66.000 per le lettere A, 4-bis, B;
lire 60.000 per lettere C, D ed E; e di lire 54.000
per le lettere F e G della tabella E annessa alla presente legge.
Agli invalidi di prima categoria, i quali non
fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno
supplementare non riversibile di annue lire 160.000 comprensivo della
aggiunta temporanea di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 marzo
1948, n. 257, che si intende assorbito.
Agli invalidi delle categorie dalla 2ª alla 8ª è concesso un assegno
supplementare non reversibile rispettivamente di annue lire 54.000,
36.000, 22.800, 14.400, 12.000, 9.600 e 6.000.
Art. 30
Agli invalidi per infermità tubercolare, o di
sospetta natura tubercolare, che non abbiano assegno di superinvalidità,
è concesso un assegno di cura non reversibile nella misura di annue lire
96.000 se si tratta di infermità ascrivibile ad una delle categorie
dalla 2ª alla 5ª e di annue lire 48.000 se l'infermità stessa sia
ascrivibile alle categorie dalla 6ª alla 8ª dell'annessa tabella A.
Art. 31
Art. 32
Qualora l'invalido fruisca di cura ospedaliera di
ricovero per mezzo dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, di
cui al regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, convertito nella
legge 5 maggio 1949, n. 178, o di altre Amministrazioni, gli assegni di
cui agli articoli 30 e 31 della presente legge, 3 e 4 della legge 26
luglio 1957, n. 616 , sono sottoposti a ritenuta in misura non superiore
ad un quarto per il periodo di tempo corrispondente al ricovero, in
relazione al trattamento che l'invalido riceve, alle spese che l'Opera
nazionale o l'Amministrazione competente deve sostenere presso i singoli
Istituti di ricovero ed alle condizioni di famiglia dell'invalido. Il
relativo importo è versato a favore della detta Opera ovvero delle altre
Amministrazioni interessate.
Art. 33
Il ricovero degli invalidi di guerra di ambedue i
sessi, di età minore, in Istituti appositi che ne curino la rieducazione
e qualificazione professionale in rapporto alle attitudini residue, è
affidato all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. L'Opera si
varrà del concorso di Enti giuridicamente riconosciuti che esplichino
attività rientranti nei fini del presente articolo.
Art. 34
Per i minori invalidi di 1ª categoria la necessità del ricovero è
presunta.
Il trattamento complessivo di pensione di guerra,
detratta la ritenuta di cui all'art. 32, è corrisposto con le cautele di
legge ai legali rappresentanti dei minori medesimi.
Art. 35
Per i minori ascritti a categorie inferiori alla
prima, l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra accerterà la
opportunità del ricovero.
Nel caso affermativo, a favore dei minori invalidi è
istituita una indennità di ricovero comprensiva degli eventuali assegni
supplementari e di cura, dell'importo di lire 10.000 mensili, da
devolvere direttamente all'Opera predetta.
Art. 36
Al ricovero dei minori invalidi non si provvede:
quando, in rapporto alle loro condizioni fisiche,
sia esclusa dall'Opera nazionale invalidi di guerra la opportunità
della rieducazione o qualificazione prevista nell'art. 33;
quando i genitori o tutori dei minori diano
all'Opera nazionale invalidi di guerra la prova di essere in grado
di provvedere essi stessi in modo sufficiente alla rieducazione e
qualificazione dei minori stessi.
Art. 37
Nell'interesse dei minori ricoverati, ascritti a
categorie inferiori alla 1ª, e con le cautele di legge è corrisposta ai
loro legali rappresentanti la quota del trattamento complessivo di
pensione di guerra detratti gli assegni supplementari di cura.
Art. 38
Nel caso in cui i genitori o tutori non siano in
grado di fornire la prova di cui all'articolo 36, lettera b), e si
oppongano al ricovero, gli assegni di superinvalidità, supplementare, di
cura e di cumulo dovuti al minore, anziché alle famiglie saranno versati
all'Opera nazionale invalidi di guerra, che li amministrerà
nell'interesse dei minori, fino all'età maggiore degli stessi.
Art. 39
Contro la decisione dell'Opera nazionale invalidi di guerra,
relativamente al disposto dell'art. 35 e dell'art. 36, lettera b), è
ammesso in prima ed ultima istanza il ricorso al Ministro dell'interno
entro il termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento.
Art. 40
Quando il militare od il civile già affetto da
perdita anatomica o funzionale di uno degli organi per causa estranea
alla guerra, perda in tutto od in parte l'organo superiore per causa di
guerra, la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria
corrispondente alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei
due organi
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo
aver liquidato pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di
uno degli organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in
tutto o in parte l'organo superstite.
Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da
Istituti o da privati per le lesioni non di guerra di cui al comma
precedente sono detratte dall'importo dell'assegno nei modi stabiliti
dall'art. 12.
Nel caso di cui al secondo comma del presente
articolo l'assegno avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo
alla presentazione della domanda.
Art. 41
Ai mutilati ed agli invalidi forniti di pensione o
assegno rinnovabile della 2ª, 3ª e 4ª categoria ed a quelli iscritti
alle categorie dalla 5ª all'8ª, quando abbiano compiuto,
rispettivamente, il 55° od il 60° anno di età, e risulti altresì che il
reddito complessivo netto, definito ai fini dell'imposta complementare,
giusta l'articolo 130 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958,
n. 645, non sia superiore a lire 720.000 annue, è concesso un assegno di
previdenza, non riversibile né sequestrabile, di annue lire 174.000.
I limiti di età previsti nel precedente comma sono
fissati a 55 anni indipendentemente dalla categoria, quando trattasi di
donne mutilate ed invalide fornite di pensione o assegno rinnovabile.
Si prescinde dai suddetti limiti di età quando
trattasi di mutilati od invalidi che, in sede di visita collegiale,
siano riconosciuti comunque inabili a qualsiasi proficuo lavoro.
L'ammontare complessivo del reddito netto di cui al primo comma si
determina sulla scorta delle certificazioni rilasciate dagli Uffici
distrettuali delle imposte dirette in base alle dichiarazioni annuali di
cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645, che siano divenute definitive.
Ai fini della concessione dell'assegno di previdenza
gli interessati devono presentare agli Uffici distrettuali delle imposte
dirette la dichiarazione dei redditi per la imposta complementare, nelle
forme previste dal testo unico delle imposte dirette anche in deroga
alle norme sulla esecuzione dall'obbligo della dichiarazione stessa.
L'Ufficio provinciale del tesoro, che deve comunque acquisire la
certificazione di cui al presente articolo, nel caso in cui ne sia
privo, la richiede al competente Ufficio distrettuale delle imposte
dirette. Questo provvederà a far compilare dagli interessati la
dichiarazione di cui al precedente comma e sulla base di essa a
rimettere all'Ufficio provinciale del tesoro le certificazioni di cui al
precedente comma.
Per titolari di pensione od assegni di guerra
residenti all'estero, la concessione dell'assegno di previdenza, in
deroga al disposto dell'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, è fatta con decreto del Ministro per
il tesoro ed è subordinata alla sussistenza di condizioni economiche non
superiori a quelle corrispondenti ai redditi stabiliti dal primo comma,
avvalendosi ove occorra anche di dichiarazioni delle competenti Autorità
consolari.
Art. 42
L'assegno di previdenza non spetta ai grandi invalidi
ed ai mutilati ed invalidi provvisti di pensione o assegno rinnovabile
di 1ª categoria, nonché a coloro che abbiano ottenuto una indennità una
volta tanto ai sensi dell'art. 22, secondo comma.
Art. 43
Per ottenere la concessione dell'assegno di
previdenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero del
tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra.
L'assegno decorre dal compimento dell'età di cui al primo comma
dell'art. 41.
Qualora la domanda venga presentata oltre un anno dal
compimento dell'età di cui al comma precedente e nei casi di inabilità
indicati nel secondo e terzo comma dell'art. 41 l'assegno decorrerà dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della
domanda.
Art. 44
Ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con diritto a
pensione o ad assegno delle categorie dalla 2ª all'8ª, e che siano
incollocabili ai sensi dell'articolo 3, lettera b) della legge 3 giugno
1950, n. 375, in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità
di guerra, possano riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei
compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che risultino
effettivamente incollocati, è attribuito, in aggiunta alla pensione, e
fino al compimento del 65° anno di età, un assegno di incollocabilità
nella misura pari alla differenza fra il trattamento complessivo
corrispondente alla 1ª categoria senza superinvalidità e quello
complessivo, compresi gli eventuali assegni accessori, di cui sono
titolari. Ove il diritto all'assegno di incollocabilità derivi da
infermità neuro-psichica od epilettica, ascrivibile alla 2ª, 3ª o 4ª
categoria, l'assegno stesso viene liquidato, fino al compimento del 65°
anno di età, in misura pari alla differenza fra il trattamento
complessivo corrispondente alla 1ª categoria con assegno di
superinvalidità di cui alla tabella E, lettera G, esclusa l'indennità di
accompagnamento, e quello complessivo, compresi gli eventuali assegni
accessori, di cui gli invalidi fruiscono.
Gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità
e per la durata di questo, vengono assimilati, a tutti gli effetti, agli
invalidi ascritti alla 1ª categoria. Resta, comunque, ferma la facoltà
di chiedere la revisione della pensione o dell'assegno per aggravamento
dell'invalidità di guerra, ai sensi dell'articolo 53 e successive
modificazioni.
Ai mutilati ed invalidi di guerra che, fino al
compimento del 65° anno di età, abbiano beneficiato dell'assegno di
incollocabilità viene corrisposto, dal giorno successivo alla data
predetta e in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla
quale sono ascritti, un assegno pari alla pensione minima dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 10, lettera a),
della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni,
cumulabile con l'assegno di previdenza.
L'incollocabilità è riconosciuta per periodi di tempo e con le modalità
stabilite dai primi due commi dell'articolo 23, previo parere del
Collegio medico provinciale di cui all'articolo 7 della legge 3 giugno
1950, n. 375, la cui composizione, esclusivamente per l'esame dei casi
di cui al presente articolo, viene integrata con il presidente della
Commissione medica per le pensioni di guerra competente per territorio,
o con un ufficiale medico, componente la predetta Commissione, designato
dal presidente stesso.
Il giudizio del Collegio medico di cui al precedente
comma ha effetto solo per quanto riguarda il riconoscimento o meno del
diritto all'assegno di incollocabilità.
Il Ministro per il tesoro provvede alla concessione
od al diniego dell'assegno di incollocabilità su proposta del Comitato
di liquidazione per le pensioni di guerra di cui all'articolo 99 e
successive modificazioni.
L'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda e non è cumulabile
con l'indennità di disoccupazione, eventualmente spettante. L'assegno di
incollocabilità compete finché sussistano le condizioni che ne
determinarono la concessione.
Il trattamento di incollocabilità può essere in ogni
tempo revocato, nella sede amministrativa, con provvedimento del
Ministro per il tesoro se vengono meno le ragioni per le quali sia stato
concesso.
Gli invalidi, fruenti dell'assegno di incollocabilità, hanno l'obbligo,
qualora esplichino attività lavorativa, in proprio o alle dipendenze
altrui, di denunciare, entro sei mesi dalla data di inizio dell'attività
medesima, il verificarsi di tale circostanza alla competente Direzione
provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale,
datane immediata comunicazione alla Direzione generale delle pensioni di
guerra, predispone gli accertamenti del caso, ai fini dei conseguenti
provvedimenti.
Qualora l'invalido ometta la denuncia di cui al
precedente comma, sono recuperate le somme indebitamente corrisposte e
può essere comminata, sentita l'Opera nazionale per gli invalidi di
guerra, una sanzione pecuniaria a carattere civile fino ad un importo
massimo corrispondente a sei mensilità dell'assegno di incollocabilità.
Art. 44-bis.
Ai mutilati ed invalidi di guerra residenti sul
territorio nazionale, forniti di pensione o di assegno rinnovabile dalla
2ª all'8ª categoria, di età inferiore ai 60 anni compiuti, quando siano
incollocabili, e concesso un assegno di incollocamento di lire 186.000
annue.
La domanda per conseguire detto assegno deve essere
documentata con una attestazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli
invalidi di guerra, dalla quale risulti che gli invalidi siano iscritti
nelle liste dei disoccupati di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264,
tenute dagli Uffici provinciali di lavoro e della massima occupazione, e
siano effettivamente incollocati per circostanze non imputabili ad essi.
L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda; non è cumulabile con l'assegno di
previdenza di cui all'articolo 41, né con l'indennità di disoccupazione.
L'assegno non è dovuto, e la corresponsione ne rimane sospesa, per i
periodi di occupazione o di temporanea cancellazione dalle liste dei
disoccupati; e può essere in ogni tempo revocato con decreto del
direttore del competente Ufficio provinciale del tesoro, quando risulti
che siano venute meno le condizioni che ne determinarono la
concessione.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione ha
effetto dal giorno dell'avvenuta concessione.
Qualora beneficiario dell'assegno di incollocamento sia un lavoratore
agricolo avente diritto all'indennità di disoccupazione prevista
dall'articolo 32, lettera a), della legge 29 aprile 1949, numero 264,
l'importo delle indennità non cumulabili con l'assegno predetto verrà
trattenuto a cura dell'organo erogatore delle indennità medesime e
versato in conto entrate Tesoro senza pregiudizio del beneficio
spettante all'interessato in virtù dell'art. 4, L. 4 aprile 1952, n.
218.
Gli invalidi fruenti dell'assegno di incollocamento hanno l'obbligo di
denunciare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi
delle condizioni che comportino la perdita del diritto all'assegno
stesso.
Art. 45
Ai mutilati ed invalidi di guerra affetti da una
delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E della legge
10 agosto 1950, n. 648, è accordata una indennità per l'assunzione e la
retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di
accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.
L'indennità è concessa nella seguente misura mensile:
Lettera A. |
L. 40.000 |
Lettera D |
L. 20.000 |
A-bis |
35.000 |
E |
15.000 |
B |
31.000 |
F |
15.000 |
C |
22.000 |
G |
12.000 |
L'indennità è ridotta come segue per gli invalidi
residenti in Comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti:
Lettera A |
L. 37.000 |
Lettera D |
L. 17.000 |
A-bis |
32.000 |
E |
12.000 |
B |
28.000 |
E |
12.000 |
C |
19.000 |
G |
9.000 |
Ai pensionati affetti da una delle invalidità
specificate alle lettere A, A-bis, B, punti 1, 2, comma 2°, 3, C, D, E,
punti 1, 2 della tabella stessa, è data facoltà della scelta fra
l'accompagnatore militare e l'indennità di accompagnamento.
In caso di scelta dell'accompagnatore militare,
l'indennità è ridotta della misura prevista dalla lettera G indicata nel
presente articolo.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi
siano ricoverati in ospedali od in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ricoverati in
Istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella
misura di quattro quinti all'Istituto di ricovero e per il rimanente
quinto all'invalido.
L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra dovrà dare comunicazione
dei suddetti ricoveri all'Ufficio provinciale del tesoro che ha in
carico la partita di pensione agli effetti dell'applicazione delle norme
di cui al comma precedente.
L'indennità è concessa con decorrenza dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda.
Art. 46
L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha
diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento
annuo:
a) di lire 18 mila per la moglie che non abbia alcun reddito proprio;
b) di lire 36 mila per ciascuno dei figli, finché minorenni, ed inoltre
nubili, se femmine.
Sono equiparati ai minorenni i figli celibi e le figlie nubili
maggiorenni che siano o divengano inabili a qualsiasi lavoro per una
infermità ascrivibile alla 1ª categoria dell'annessa tabella A, finché
duri tale inabilità.
Se la domanda sia presentata oltre un anno dal giorno in cui è sorto il
diritto, l'aumento integratore decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione.
Art. 47
Agli effetti del precedente articolo sono parificati ai figli legittimi
i figli legittimati per susseguente matrimonio.
L'aumento integratore spetta anche per i figli legittimati con decreto,
per i figli naturali riconosciuti e per i figli adottati nelle forme di
legge purché la legittimazione, il concepimento e l'adozione siano
rispettivamente avvenuti prima dell'evento di servizio o del fatto di
guerra da cui derivò l'invalidità.
Art. 48
Le disposizioni degli articoli 46 e 47 sono estese alla donna provvista
di pensione o di assegno di prima categoria.
Art. 49
Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano
cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od
aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione del
servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra,
compresi tutti gli assegni accessori, con il trattamento ordinario di
quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di
servizio utile, aumentato di quattro anni.
Ai suddetti ufficiali, qualora all'atto della cessazione dal servizio
permanente effettivo non abbiano raggiunto il limite di anzianità per
conseguire il trattamento normale di quiescenza, viene corrisposto, in
aggiunta alla pensione od all'assegno rinnovabile di guerra, compresi
tutti gli assegni accessori, un assegno integratore corrispondente a
tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti sono gli anni di
servizio utile, aumentati di quattro.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai sottufficiali e militari
di carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10,
17, 18, 19, senza l'aggiunta dei quattro anni di cui ai commi
precedenti.
Il trattamento normale di quiescenza è liquidato dagli enti competenti,
secondo le disposizioni sulle pensioni ordinarie, mentre l'assegno
integratore è liquidato dal Ministero del tesoro.
Resta fermo il diritto di opzione per la pensione privilegiata ordinaria
contemplato dall'art. 17.
Art. 50
Le disposizioni di cui al precedente articolo, sono applicabili agli
ufficiali provenienti dal servizio effettivo anche se conseguano od
abbiano conseguito la pensione o l'assegno rinnovabile di guerra dopo
aver cessato dal servizio stesso.
In tal caso, però, resta esclusa la concessione dei quattro anni di
aumento, di cui all'articolo precedente.
Le suddette norme sono applicabili anche a sottufficiali e militari di
carriera, nonché ai personali civili contemplati negli articoli 10, 17,
18, 19.
Art. 51
Per il militare inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di
guerra, la pensione, assegno o indennità, decorre dal giorno in cui
l'interessato fu collocato nella suddetta posizione.
Nei casi di superinvalidità che diano luogo alla concessione di un
trattamento di guerra superiore a quello di attività goduto
dall'interessato dopo la sua dimissione definitiva dal luogo di cura, la
pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della
dimissione.
Gli assegni di attività corrisposti da detto giorno si considerano
concessi a titolo di anticipazione sul trattamento di guerra e saranno
recuperati, sugli importi arretrati del trattamento stesso.
Fuori dei casi indicati nei commi precedenti, la pensione o l'assegno
decorre dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per
riforma o collocato a riposo per invalidità che dia diritto a
liquidazione di pensione od assegno di guerra.
Negli altri casi in cui il militare sia stato inviato in congedo o
collocato a riposo, la pensione o l'assegno decorre dalla data della
visita collegiale di cui all'art. 101 oppure qualora risulti più
favorevole, dal primo del mese successivo alla presentazione della
domanda.
Per i cittadini divenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10
la pensione o l'assegno decorre dalla data dell'evento. Ove la domanda
sia stata presentata oltre un anno dopo la data dell'evento, la
pensione, assegno o indennità decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 52
Ai militari inviati in licenza speciale è in facoltà del Ministro per il
tesoro di concedere, a titolo di anticipazione e qualora vi siano
elementi di presunzione circa la dipendenza da causa di servizio della
invalidità, la pensione o l'assegno corrispondente alla categoria
proposta all'atto dell'invio in licenza speciale, nella misura stabilita
dall'annessa tabella D con gli eventuali assegni accessori.
In caso di denegata pensione o di concessione di pensione o di assegno
in misura inferiore a quella corrisposta a titolo di anticipazione, le
somme non dovute o pagate in più, in base al presente articolo, sono
abbuonate.
Art. 53
Nei casi di aggravamento delle infermità per le quali siasi concessa
pensione od assegno rinnovabile od indennità per una volta tanto,
l'invalido può chiederne la revisione senza limite di tempo. Se,
eseguiti gli opportuni accertamenti sanitari, la domanda è respinta,
essa può essere rinnovata non più di due volte.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando la
Commissione, di cui all'art. 103, dichiari che la invalidità, sebbene
non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a
quella a cui venne prima assegnata, purché tale giudizio sia confermato
dalla Commissione superiore di cui all'art. 104.
Qualora la rivalutazione proposta superi almeno di due categorie la
precedente assegnazione, la Commissione medica superiore dovrà
pronunciarsi su visita diretta.
La nuova pensione od il nuovo assegno rinnovabile decorre dal primo
giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda,
oppure, qualora risulti più favorevole, dalla data della visita
collegiale di cui all'art. 103, e sarà pagato con deduzione delle quote
di pensione o di assegno rinnovabile già riscosse dall'interessato dopo
la detta decorrenza.
Uguale deduzione della somma già liquidata si farà nel caso di nuova
liquidazione dell'indennità per una volta tanto.
Se l'indennità per una volta tanto viene convertita in pensione o in
assegno rinnovabile, le somme pagate in più di quelle che sarebbero
state dovute per una pensione o assegno di 8ª categoria durante il
periodo intercorso tra l'accertamento dell'invalidità e quello
dell'aggravamento, vengono recuperate mediante trattenuta sui ratei
arretrati. Ove residuino altre somme a debito del militare il recupero
sarà effettuato sui ratei successivi secondo le norme stabilite
dall'art. 2 del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180
.
Art. 54
Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli
invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione
professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno
che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo
Stato, da enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di
un assegno di guerra non è ostacolo al conseguimento di una pensione
ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto
indipendentemente dall'invalidità di guerra.
I criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di
guerra, agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria alla
quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della
pensione o dell'assegno di guerra, sono regolati dalle disposizioni
sulle pensioni ordinarie normali.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche agli ufficiali
invalidi di guerra riassunti in servizio nell'Esercito, nella Marina,
nella Aeronautica e nella Guardia di finanza.
Quando l'invalido è costretto ad abbandonare il servizio in conseguenza
dell'infermità di guerra, senza aver conseguito il diritto ad una
pensione ordinaria normale, gli anni di servizio ulteriormente prestati
sono computati in aggiunta a quelli prestati anteriormente alla
infermità per la concessione dell'assegno integratore di cui all'art.
49. Resta salvo il diritto all'opzione per la indennità una volta tanto,
ove sia il caso.
Artt. 55-90
....omissis....
TITOLO VI
Perdita, sospensione e revoca delle pensioni e degli assegni
Art. 91
....................................................
Art. 92
....omissis....
Art. 93
Il diritto a pensione, assegno od indennità che sia stato perduto
definitivamente per una qualunque delle cause contemplate dai precedenti
articoli, può essere ripristinato quando sia intervenuta amnistia,
grazia o riabilitazione.
Quando il diritto sia stato semplicemente sospeso per condanna a pena
che importi interdizione temporanea dai pubblici uffici, il godimento
della pensione o dell'assegno è ripristinato non appena espiata la pena
e cessata la interdizione.
Ripristinato il diritto del titolare, cessano in tutti i casi di aver
effetto i provvedimenti per la devoluzione della pensione o dell'assegno
a favore degli altri aventi diritto.
Art. 94
Durante l'espiazione di qualsiasi pena restrittiva della libertà
personale di durata superiore ad un anno, derivante da condanna che non
importi perdita della pensione e dell'assegno già conseguiti dal
militare o dal civile, gli assegni stessi sono soggetti alla ritenuta
della metà.
Se il condannato ha moglie, dalla quale non sia separato con sentenza
passata in giudicato, ovvero ha figlie nubili o figli minorenni celibi a
suo carico, la ritenuta è soltanto di un terzo e la quota residua viene
ripartita nelle proporzioni stabilite dall'art. 142 del regolamento
approvato con regio decreto 5 settembre 1895, numero 603 .
Se il condannato è il coniuge o uno dei figli, dei genitori, dei
collaterali o degli assimilati, la pensione o l'assegno si devolve,
durante l'espiazione della pena, agli altri aventi diritto, ai quali
spetterebbe qualora egli fosse morto.
Art. 95
Chi acquista o ha acquistato per propria volontà una cittadinanza
straniera, decade dal diritto a conseguire od a godere pensioni, assegni
o indennità di guerra.
I minori che abbiano acquistato una cittadinanza straniera col concorso
della volontà propria o di quella del genitore esercente la patria
potestà o del tutore, decadono in ogni caso dal diritto a conseguire od
a godere pensioni, assegni o indennità di guerra se, al raggiungimento
della maggiore età, conservino, tacitamente o per espressa dichiarazione
di volontà, la cittadinanza straniera.
Art. 96
Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano:
a) a coloro che, già residenti all'estero, siano rimpatriati per
compiere il servizio militare durante la guerra in cui riportarono
l'invalidità;
b) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione permetta la conservazione della cittadinanza italiana;
c) a chi abbia acquistato la cittadinanza di uno Stato estero la cui
legislazione ne permetta la perdita senza condizionarla in nessun caso
ad autorizzazione o ad altro atto di autorità;
d) a chi non aveva la cittadinanza italiana al momento della concessione
del beneficio;
e) a chi, risiedendo stabilmente all'estero per ragioni di lavoro, abbia
dovuto acquistare la cittadinanza straniera per ottenere il posto di
lavoro.
Art. 97
Il diritto a pensione, assegno od indennità, che sia stato perduto in
applicazione dell'art. 95 può essere ripristinato qualora l'interessato
provi di aver riacquistato la cittadinanza italiana.
Il ripristino ha effetto dal giorno della pronuncia del relativo
provvedimento da parte della competente autorità italiana.
Art. 98
I provvedimenti concessivi di pensione di guerra possono essere, in
qualsiasi tempo, revocati o modificati quando:
a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di
elementi risultanti dallo stato di servizio;
b) vi sia stato errore nel calcolo della pensione, assegno o indennità,
nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono l'ammontare delle
pensioni, assegni od indennità;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del decreto;
d) la liquidazione sia stata effettuata od il decreto sia stato emesso
sulla base di documenti falsi.
Nei casi di revoca per dolo, la soppressione della pensione o
dell'assegno ha effetto dal giorno della concessione; negli altri casi,
la soppressione o la riduzione hanno effetto dal giorno della denuncia
al Comitato di liquidazione ai sensi dell'art. 110 della presente legge.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo, gli interessati
già provvisti di pensione o di assegno e quelli per i quali siano già
eseguiti accertamenti sanitari potranno essere sottoposti a nuova visita
sanitaria; ma perché possa farsi luogo a revoca od a riduzione della
pensione o dell'assegno è sempre necessario il parere della Commissione
medica superiore di cui al successivo art. 104, previa visita diretta.
A chiunque, senza giustificato motivo, rifiuti di presentarsi alle
visite di cui al precedente comma o non si presenti nel tempo
assegnatogli, la pensione o l'assegno saranno sospesi e non potranno
essere ripristinati sino a quando l'invalido non si sia presentato.
Il miglioramento clinico conseguito per cure effettuate dall'invalido
successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di
guerra non può mai costituire motivo di modificazione dei trattamento di
pensione, né di riduzione o soppressione di assegni, salvo quanto
disposto dal precedente art. 44 per i casi di revoca o sospensione del
trattamento di incollocabilità.
TITOLO VII
Procedura per la liquidazione e la revoca delle pensioni e degli assegni
Art. 99
Le pensioni, gli assegni e le indennità previsti dalla presente legge
sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
Al Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al
riparto delle pensioni, assegni od indennità anche per la quota che
debba far carico ad altri Enti, in concorso con lo Stato, i quali,
pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al
provvedimento del Ministro suddetto, notificato nelle forme di legge.
Il Ministro delibera su proposta del Comitato di liquidazione, nominato
con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio dei Ministri e
composto di un presidente di sezione della Corte dei conti, che lo
presiede, e di un numero di membri da trentacinque a settantasei, a
seconda delle esigenze delle sue funzioni.
I membri del Comitato sono scelti tra gli appartenenti alle seguenti
categorie, anche se a riposo: magistrati dell'ordine giudiziario con
funzioni non inferiori a quelle di magistrato di Corte d'appello o
equiparati, magistrati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti
con funzioni non inferiori a quelle di referendario, ufficiali generali
e superiori medici, professori ordinari straordinari e liberi docenti di
Università - a preferenza delle Facoltà di medicina - direttori generali
o equiparati e funzionari di qualifica immediatamente inferiore.
Il Ministro per il tesoro designa non oltre dieci membri anche al di
fuori delle categorie suindicate, su proposta dell'Associazione
nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
designa, altresì, sei membri su proposta dell'Associazione nazionale
famiglie dei caduti in guerra, tre membri su proposta dell'Associazione
nazionale vittime civili di guerra, un membro appartenente alla
categoria degli invalidi per la lotta di liberazione, un membro scelto
fra i congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e non più di
quindici membri scelti fra i funzionari, in attività di servizio o a
riposo, della carriera direttiva dei servizi amministrativi del
Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a quella di ispettore
generale.
E' in facoltà del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni di vice
presidente del Comitato a tre membri di esso, scelti tra i magistrati in
servizio della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere od
equiparati.
Tutti i membri durano in carica due anni e possono essere riconfermati.
I membri del Comitato di liquidazione non possono essere nominati o
confermati nell'incarico quando abbiano superato il 75° anno di età.
Alla direzione della segreteria del Comitato è preposto un funzionario
del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a quella di
direttore di divisione.
Art. 100
Il Comitato di liquidazione può funzionare anche suddividendosi in
sezioni.
Le sezioni decidono con l'intervento di un numero di votanti non
inferiore a cinque, di cui almeno due magistrati della Corte dei conti
ed un sanitario e sono costituite in modo che vi possa intervenire
almeno uno dei membri nominati su proposta delle Associazioni di cui
all'articolo 99.
Le sezioni sono presiedute dal presidente o dai vice presidenti. Il
presidente del Comitato può tuttavia, in relazione alle esigenze di
servizio, conferire annualmente l'incarico di presiedere alle singole
sezioni a non oltre dodici membri, scelti tra i magistrati in servizio o
a riposo della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte
dei conti, con funzioni non inferiori a quelle di consigliere o
equiparati.
Alle adunanze di ciascuna sezione assiste, in qualità di segretario, un
funzionario nominato con decreto del Ministro per il tesoro, su proposta
del presidente del Comitato.
Spetta al Ministro per il tesoro provvedere, con suo decreto,
all'approvazione delle norme relative al funzionamento ed alla procedura
del Comitato di liquidazione.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per
il tesoro, stabilisce l'indennità mensile spettante al presidente ed ai
vice presidenti del Comitato di liquidazione nonché ai magistrati
incaricati di presiedere alle sezioni.
In aggiunta al normale gettone di presenza ai componenti del Comitato è
dovuta una indennità integrativa per ogni pratica esaminata definita, di
cui ciascun componente del Comitato sia stato relatore. Per l'intervento
alle adunanze, al segretario del Comitato è dovuta, in aggiunta al
normale gettone di presenza, una indennità integrativa per ogni pratica
definita nell'adunanza cui si riferisce il gettone medesimo.
Il Ministro per il tesoro stabilisce, con proprio decreto, le misure
delle indennità di cui al precedente comma.
L'articolo 36 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, è abrogato.
Art. 101
Il procedimento per la liquidazione si inizia a domanda dell'interessato
o di ufficio.
La domanda, diretta al Ministro per il tesoro, è esente da tassa di
bollo, salvo che abbia per oggetto la concessione della pensione o
dell'assegno di reversibilità ordinaria regolato dall'articolo 69. Anche
i documenti relativi alla domanda sono esenti da tassa di bollo, e la
legalizzazione delle copie degli atti dello stato civile viene eseguita
gratuitamente.
Art. 102
Il procedimento per la liquidazione si inizia d'ufficio quando la
ferita, lesione o infermità, riportata dal militare sia stata
riconosciuta dipendente da causa di servizio dalle competenti autorità
amministrative e sanitarie.
In tal caso, se il militare al termine della eventuale degenza
ospedaliera o della licenza di convalescenza è giudicato inidoneo a
qualsiasi servizio, perché affetto da menomazioni che lasciano presumere
diritto a pensione od assegno di guerra, l'ospedale o l'istituto che
effettua la visita di controllo deve rimettere d'ufficio la rispettiva
pratica sanitaria alla competente Commissione medica per le pensioni di
guerra per gli accertamenti sanitari. Contemporaneamente il militare è
inviato in licenza speciale in attesa del trattamento di quiescenza.
Art. 103
Gli accertamenti sanitari relativi alle cause ed all'entità delle
menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono
eseguiti mediante visita diretta da parte di una Commissione composta di
ufficiali medici di cui almeno un ufficiale superiore con funzioni di
presidente, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di
ruolo o a contratto, e di sanitari civili scelti fra quelli designati
dalla Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché di un
sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di
liberazione, di uno avente la qualifica di partigiano combattente e di
uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino ex deportati di
sesso femminile, della Commissione medica di cui al precedente comma
farà parte, altresì, un sanitario specialista in ginecologia.
La Commissione giudica con l'intervento di tre membri di cui almeno uno
militare con funzioni di presidente.
Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati
dall'Associazione nazionale fra i mutilati e invalidi di guerra.
Il Ministro per il tesoro, con suo decreto, d'intesa con il Ministro per
la difesa, determina le sedi delle Commissioni e ne nomina i componenti,
di concerto con i Ministri interessati.
Qualora il militare od il civile da sottoporre a visita sia internato in
manicomio, la Commissione può pronunciare il suo parere in base ad un
certificato del direttore dello stabilimento.
La Commissione redige un verbale della visita eseguita formulando il
proprio giudizio diagnostico e procedendo alla classificazione
dell'invalidità secondo le annesse tabelle.
Il componente della Commissione eventualmente dissenziente dichiara nel
verbale i motivi del dissenso.
Un estratto del verbale viene consegnato all'interessato, che deve
dichiarare se accetta il parere.
Ai lavori di segreteria della Commissione si provvede con personale
dipendente dai Ministeri della difesa e del tesoro.
Art. 104
Il parere della Commissione, qualora non sia accettato dall'interessato,
è sottoposto alla revisione di una Commissione superiore nominata dal
Ministro per il tesoro, d'intesa con il Ministro per la difesa, composta
di ufficiali generali e superiori medici del servizio permanente o delle
categorie in congedo di cui almeno due docenti universitari nella
specialità relativa alle lesioni o infermità in esame, nonché di un
sanitario avente la qualifica di mutilato od invalido per la lotta di
liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Per
i docenti universitari è sufficiente il grado di capitano.
Un quarto degli ufficiali medici predetti è scelto fra quelli proposti
dall'Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra,
dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti di guerra e
dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
Gli ufficiali in congedo saranno richiamati in servizio per
l'espletamento del loro incarico. La relativa spesa per stipendi ed
indennità graverà sul bilancio delle pensioni.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale medico.
Art. 105
La Commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in
Sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale
più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non
meno cinque membri, fra i quali almeno uno dei designati
dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi di guerra, uno dei
designati dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, uno
dei designati dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra ed
uno avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di
liberazione o di partigiano combattente.
Essa esprime di regola il proprio parere sui documenti; ma qualora lo
ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella
Commissione di cui all'art. 103, esprime il suo giudizio dopo la visita
diretta dell'interessato. La Commissione può delegare per la visita uno
dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.
La Commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal
Ministro per il tesoro.
Art. 106
Le ferite, lesioni o infermità dalle quali sia derivata l'invalidità o
la morte del militare o del civile debbono essere constatate dagli Enti
sanitari o dalle altre competenti autorità militari o civili, in ogni
caso non oltre i cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra o
attinente alla guerra oppure dagli eventi bellici indicati nell'art. 10.
Per i minori e i dementi il termine predetto rimane sospeso finché duri
la incapacità giuridica.
Nei confronti degli ex internati militari e degli ex deportati per
ragioni politiche, razziali, religiose ed ideologiche la constatazione
sanitaria di cui al precedente comma è validamente eseguita in qualunque
momento anche se trattisi di malattia manifestatasi dopo la scadenza del
suddetto termine di cinque anni, purché per le sue peculiari
caratteristiche cliniche possa causalmente e direttamente collegarsi
alle pregresse condizioni particolari dello stato di cattività sofferto.
Per gli invalidi affetti da parkinsonismo conseguente ad una infezione
encefalitica che risulti contratta in modo non dubbio durante il
servizio di guerra o attinente alla guerra, o comunque in occasione
della guerra, o conseguente ad altre cause di servizio alle quali il
parkinsonismo sia direttamente riportabile, il termine di cui al primo
comma è di anni dieci.
Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o
durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, è sufficiente a
darne prova, agli effetti della presente legge, la partecipazione
rilasciata dalla competente Amministrazione, ferme restando, per quanto
riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli artt. 2, 3, 4
della presente legge.
Nei casi di scomparsa del militare, la prova è data mediante una
dichiarazione di irreperibilità, che deve essere redatta dalla
competente autorità, appena trascorsi i termini stabiliti nell'art. 7, e
trasmessa al sindaco del Comune di ultimo domicilio dello scomparso, per
la consegna agli interessati.
Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte.
Per i civili la scomparsa è accertata mediante atto giudiziale di
notorietà, senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.
Lo stesso procedimento può essere seguito per i militari, quando non sia
possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilità.
La pensione o l'assegno decorre dal giorno successivo a quello della
presunta morte.
Art. 107
Le domande per conseguire il trattamento pensionistico sono ammesse
senza limite di tempo purché si verifichino le condizioni stabilite
all'art. 106 e successive modificazioni.
Art. 108
Il militare che presenti la domanda dopo un anno dalla effettiva
cessazione del servizio od il civile dalla data dell'evento dannoso,
sono ammessi a godere della pensione o dell'assegno dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
I congiunti dei militari o dei civili, deceduti o dispersi a causa della
guerra, che presentino la domanda trascorso un anno dalla trascrizione
dell'atto di morte nei registri di stato civile o dalla partecipazione
della dichiarazione di irreperibilità al Comune dell'ultimo domicilio,
conseguono il trattamento pensionistico di guerra dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione della domanda.
Nei casi in cui le condizioni di età o di incapacità a qualsiasi
proficuo lavoro per il padre e per l'assimilato e di vedovanza per la
madre e per l'assimilata, si verifichino dopo la morte o la scomparsa
del militare o del civile, il computo dell'anno di cui al precedente
comma si effettua a decorrere dal verificarsi di tali avvenimenti.
Quando le condizioni previste dall'art. 73 si verifichino dopo la morte
o la scomparsa del militare o del civile, nei confronti del genitore,
dell'assimilato o del collaterale il suddetto termine di un anno decorre
dal verificarsi di tali condizioni.
Art. 109
Quando il Ministro per il tesoro, per insufficiente documentazione o per
altro motivo, non ritenga di poter deliberare definitivamente sulla
concessione della pensione o dell'assegno da conferire, può procedere a
liquidazione provvisoria allo stato degli atti.
Art. 110
Nel caso di perdita, di sospensione o di riduzione della pensione o
dell'assegno per condanna penale, il Ministro per il tesoro provvede,
dopo la passata in giudicato la sentenza, a sopprimere, sospendere o
ridurre gli assegni già liquidati.
Nel caso di perdita per condotta immorale della vedova ai termini
dell'art. 92, comma terzo, e nei casi di cui all'art. 98, il Ministro
del tesoro provvede alla revoca totale o parziale della pensione od
assegno, su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno
speciale, del quale devono far parte almeno due membri della Corte dei
conti ed un rappresentante delle Associazioni interessate di cui
all'art. 99, quinto comma.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro, dopo
raccolte le necessarie informazioni e su denuncia del Procuratore
generale della Corte dei conti, trasmette al Comitato di liquidazione,
costituito in turno speciale, una relazione motivata con i documenti su
cui si fonda e provvede all'immediata sospensione dei pagamenti già
autorizzati.
Copia della relazione medesima deve essere notificata a cura del
Comitato agli interessati, con l'assegnazione di un termine, non minore
di un mese, per la presentazione di memorie e documenti.
Ove lo richieda, l'interessato può essere udito personalmente (od a
mezzo di procuratore). La mancata presentazione, qualunque ne sia la
causa, non costituisce impedimento alla deliberazione del Comitato.
Sulla proposta del Comitato, il Ministro decide in via definitiva con
provvedimento da notificarsi agli interessati ed al Procuratore generale
della Corte dei conti.
Avverso tale decisione è ammesso, da parte degli interessati e del
Procuratore generale, ricorso alla Corte dei conti, nei modi e termini
stabiliti dal successivo art. 114.
Art. 111
Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di
guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello
stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno
dei motivi di perdita o riduzione della pensione o dell'assegno previsti
negli artt. 98, primo e secondo comma e 110, secondo comma, della
presente legge, il Ministro per il tesoro decide con la procedura
stabilita dal predetto art. 110.
Art. 112
Quando la Corte dei conti, nei giudizi sui ricorsi contro decreti
ministeriali relativi a pensioni od assegni di guerra, ritenga possa
farsi luogo a provvedimento di revoca, ai sensi degli artt. 98 e 110,
rinvia gli atti al Ministro per il tesoro, salvo l'eventuale corso dei
giudizi medesimi.
Art. 113
Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni od alle
indennità regolati dalla presente legge, devono essere notificati agli
interessati a mezzo dell'ufficiale giudiziario o del messo comunale nel
territorio della Repubblica, od a cura degli agenti consolari all'estero
ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a
mezzo del servizio postale.
E' data facoltà al Ministro per il tesoro di omettere la notificazione
ai concessionari dei decreti di liquidazione di pensioni, assegni od
indennità, che a termini di legge siano di pieno accoglimento delle
richieste delle parti interessate. In tal caso, i sindaci, entro cinque
giorni dalla data di ricevimento dei certificati di iscrizione (libretti
di pensione), debbono informare i concessionari con invito a presentarsi
per la consegna.
Dell'avvenuta consegna il concessionario rilascia, su apposito registro
del municipio, ricevuta autenticata dal segretario.
Qualora i sindaci contravvengano a tale disposizione o, comunque, si
verifichino ritardi o irregolarità, nella consegna degli atti suddetti,
provvede d'ufficio il prefetto della Provincia, valendosi, ove occorra,
dell'opera di Commissari prefettizi.
Le spese sono a carico dei comuni inadempienti.
Art. 114
Contro il provvedimento del Ministro per il tesoro è ammesso il ricorso
alla Corte dei conti, da presentarsi entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla notificazione del provvedimento e, nei casi in cui
questa venga omessa, di novanta giorni dalla data di consegna del
certificato di iscrizione (libretto di pensione) risultante
dall'apposito registro.
Qualora la notifica del provvedimento impugnato sia stata eseguita a
mezzo del servizio postale, il termine per la presentazione del ricorso
decorrerà dalla data di consegna risultante dall'avviso di ricevimento.
La riscossione dell'indennità una volta tanto non implica decadenza dal
ricorso alla Corte dei conti.
Il ricorso provvisto della sottoscrizione del ricorrente o di un suo
procuratore speciale, o anche del semplice segno di croce vistato dalla
autorità comunale o da un notaio o dal dirigente locale delle rispettive
Associazioni assistenziali erette in Enti morali, è esente da spese di
bollo e nel termine anzidetto deve essere depositato alla segreteria
della Corte dei conti o a questa spedito mediante raccomandata. In
questo secondo caso, della data di spedizione fa fede il bollo d'ufficio
postale mittente e qualora questo sia illeggibile, la ricevuta della
raccomandata.
Nel caso di decesso del ricorrente, il ricorso potrà essere riassunto
dagli eredi o anche da uno di essi, nelle stesse forme consentite dal
presente articolo, anche per quanto riguarda la delega in calce o a
margine per l'avvocato difensore.
Per l'infermo di mente, cui non sia stato ancora nominato il legale
rappresentante o l'amministratore provvisorio, il ricorso è validamente
sottoscritto dalla moglie o da un figlio maggiorenne o, in loro
mancanza, da uno dei genitori, ovvero da chi ne abbia la custodia o
comunque lo assista. La persona che validamente sottoscrive il ricorso a
sensi della presente disposizione può anche nominare l'avvocato
difensore sia con procura notarile sia con delega in calce allo stesso
ricorso.
Art. 115
Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio,
siano negate la pensione di guerra dal Ministero del tesoro e la
pensione privilegiata ordinaria dal competente Ministero e l'interessato
impugni entrambi i provvedimenti negativi, la decisione, anche sul
diritto alla pensione di guerra, spetta alla Sezione della Corte dei
conti competente per la pensione privilegiata ordinaria.
Il ricorso può essere prodotto entro 90 giorni dalla più recente data di
notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi
o anche esclusivamente contro il primo di essi, purché la seconda
pronuncia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza dalla prima
notificazione.
Art. 116
I ricorsi in materia di pensioni di guerra sono decisi da tre Sezioni
speciali della Corte dei conti composte ciascuna di un presidente di
Sezione, un presidente di Sezione aggiunto ed un congruo numero di
consiglieri, primi referendari e referendari assegnati con ordinanza del
Presidente della Corte dei conti.
Le predette Sezioni decidono con numero di cinque votanti, dei quali non
più di due primi referendari o referendari.
I ricorsi sono assegnati a ciascuna Sezione dal Presidente della Corte o
da un presidente di Sezione da lui delegato.
Il personale di magistratura della Corte è aumentato, nel ruolo organico
per i servizi di carattere transitorio, di due Presidenti di Sezione e
sei consiglieri.
TITOLO VIII
Disposizioni generali e transitorie
Art. 117
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i casi
avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi, salvo il disposto del successivo
art. 122, ma il godimento dei nuovi e maggiori benefici che esse
accordano decorre dal 1° marzo 1950.
Agli aumenti stabiliti dalla presente legge nei confronti delle pensioni
ed assegni già concessi per eguale titolo dalle leggi precedenti viene
provveduto d'ufficio.
Ogni altro nuovo beneficio previsto dalla legge stessa deve essere
richiesto con domanda, in carta libera, al Ministero del tesoro -
Direzione generale delle pensioni di guerra - entro il termine
perentorio di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge.
Se la domanda è presentata oltre il termine di un anno dalla data
suddetta i maggiori e nuovi benefici decorreranno dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
E' conservato il diritto alla pensione e agli assegni a termini della
legislazione anteriore, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto
prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Dopo un anno dalla pubblicazione della presente legge scade il termine
per la presentazione della domanda di pensione da parte degli invalidi
affetti da parkinsonismo, manifestatosi non oltre il 31 dicembre 1949,
conseguente ad una infezione encefalitica contratta in occasione della
campagna in Africa orientale 1935-38.
Le pensioni di reversibilità ordinaria concesse ai sensi dell'art. 35
del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno riesaminate in base
alle disposizioni ed alle tabelle di cui alla presente legge.
Art. 118
Dopo due anni dalla pubblicazione della presente legge scadono i
termini:
a) di cui agli artt. 107 e 108 per gli eventi verificatisi dal 1°
settembre 1939 in poi nei casi in cui erano scaduti i termini a norma
della legislazione precedente;
b) di cui al primo e secondo comma dell'art. 107 per le invalidità
derivanti da ferite o lesioni riportate anteriormente al 1° settembre
1939 nelle circostanze di cui al secondo comma dell'art. 26;
c) per una sola domanda di aggravamento consentita, agli effetti del
primo comma dell'art. 53, relativamente agli eventi verificatisi
anteriormente al 1° settembre 1939 nei casi in cui era scaduto il
termine a norma della legislazione precedente.
Art. 119
Su richiesta degli interessati, sono sottoposte a revisione le pratiche
di pensione comunque definite negativamente, relative ad infortuni
subiti, senza colpa dell'infortunato, per esplosione di ordigni bellici.
L'Amministrazione dello Stato può rivalersi, per le somme liquidate,
contro il responsabile o i responsabili dell'evento dannoso che siano
imputabili per colpa, secondo le norme comuni della responsabilità
civile.
La istanza di revisione deve essere presentata al Ministero del tesoro
entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sotto pena
di decadenza.
Art. 120
Quando il trattamento stabilito dalla presente legge risulti più
favorevole per i pensionati che in precedenza avevano optato per la
pensione privilegiata ordinaria, gli interessati dovranno presentare la
domanda entro il termine di cui all'articolo precedente.
Art. 121
I congiunti dei militari e dei civili morti per causa della guerra
aventi diritto a pensione od assegno di guerra in base alle norme
vigenti anteriormente, con esclusione di altri congiunti ammessi al
diritto dalla presente legge, ne conservano il godimento e gli esclusi
non subentrano se non quando vengono a mancare i primi concessionari.
Se però la pensione o l'assegno di cui sono in godimento i primi
concessionari è inferiore, per qualsiasi motivo, a quello che potrebbe
spettare agli esclusi, a costoro viene liquidata la differenza a
decorrere dal giorno dal quale avrebbero avuto diritto alla pensione o
all'assegno, qualora non fossero esistiti gli attuali titolari.
Art. 122
Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli operai che
durante la guerra 1915-18, essendo addetti ad opere e servizi per conto
dell'Amministrazione militare, hanno riportato per offesa di armi o di
mezzi bellici del nemico ovvero nella zona delle operazioni di guerra,
in occasione del lavoro e per causa violenta, lesioni o ferite dalle
quali sia derivata una invalidità ascrivibile alle prime due categorie
della annessa tabella A ed alle loro famiglie in caso di morte.
Non sono compresi tra le persone aventi diritto a pensione od assegno di
guerra i militari addetti quali operai in stabilimenti, cantieri, o
lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o dai privati, ancorché vi
abbiano prestato servizio in qualità di comandanti durante la guerra
1915-18, e i cittadini italiani che abbiano riportato in conseguenza
della stessa guerra una invalidità dovuta a qualsiasi fatto di guerra
che ne sia stato la causa violenta, diretta ed immediata, ed in caso di
morte le loro famiglie, qualora l'invalidità o la morte si siano
verificate in occasione della prestazione di servizio obbligatorio o
volontario tale da esporre la persona a rischio di guerra.
Art. 123
Nulla è innovato alla concessione della indennità di contingenza
prevista dall'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 29 aprile 1946,
numero 299, nonché alla concessione, per le pensioni dirette,
dell'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto
legislativo 1° settembre 1947, n. 1108.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 1 del decreto legislativo
14 aprile 1948, n. 530, dovuto alla vedova ed agli orfani, è elevato a
lire 40.000 annue.
L'assegno speciale temporaneo di cui all'art. 11 del decreto legislativo
1° settembre 1947, n. 1108, spettante ai genitori, collaterali e
assimilati, è elevato a lire 14.000 annue.
Art. 124
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie o con essa non compatibili.
Art. 125
L'onere derivante al bilancio dello Stato, per il corrente esercizio
finanziario 1949-50, dalla attuazione della presente legge, sarà
fronteggiato per sei miliardi con le maggiori entrate previste dalla
legge 18 aprile 1950, n. 254, recante variazioni allo stato di
previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (terzo
provvedimento), e per 5 miliardi con le maggiori entrate previste dalla
legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di
previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto
provvedimento).
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della
presente legge.
TABELLA A
Tabella A) regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
(Tabella A) legge 19 febbraio 1942, n. 137.
Lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia o ad
assegno rinnovabile
PRIMA CATEGORIA
1. La perdita dei quattro arti, fino al limite della perdita totale
delle due mani e dei due piedi insieme.
2. La perdita dei tre arti, e quella totale delle due mani e di un piede
insieme.
3. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che
abbiano prodotto cecità bilaterale, assoluta e permanente.
4. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
riduzione della acutezza visiva da permettere appena il conteggio delle
dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
5. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con l'acutezza visiva dell'altro
ridotto tra 1/50 e 1/25 della normale. Vedansi avvertenze alle tabelle A
e B - c).
6. La perdita di ambo gli arti superiori, fino al limite della perdita
totale delle due mani.
7. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc.), che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attività.
8. Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale)
con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da portare, o
isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili
perturbamenti alle funzioni più necessarie alla vita organica e sociale.
9. La perdita di ambo gli arti inferiori (disarticolazione o amputazione
delle cosce).
10. La perdita di due arti, superiore ed inferiore dello stesso lato
(disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
11. La perdita di un arto inferiore e di uno superiore non dello stesso
lato (disarticolazione o amputazione del braccio e della coscia).
12. La perdita totale di una mano e di due piedi.
13. La perdita totale di una mano e di un piede.
14. La perdita totale di tutte le dita delle due mani, ovvero la perdita
totale dei due pollici e di altre sette o sei dita.
15. La perdita totale di un pollice e di altre otto dita delle mani.
16. La perdita totale delle cinque dita di una mano e delle prime due
dell'altra mano.
17. La perdita totale di ambo i piedi.
18. Le cachessie ed il marasma dimostratisi ribelli a cura.
19. Le alterazioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare e
tutte le altre infermità e le lesioni organiche e funzionali permanenti
e gravi al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo
lavoro.
20. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali
da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e
da costringere a speciale alimentazione con conseguente notevole
deperimento organico.
21. L'anchilosi temporo-mascellare permanente e completa.
22. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo e del tronco,
quando per sede e volume, o grado di evoluzione, determinano assoluta
incapacità lavorativa o imminente pericolo di vita.
23. L'ano preternaturale.
24. La perdita totale anatomica di sei dita delle mani, compresi anche i
pollici e gli indici, o la perdita totale anatomica di otto dita delle
mani, compreso o non uno dei pollici.
25. La disarticolazione di un'anca e l'anchilosi completa della stessa,
se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente.
26. L'amputazione di una coscia o gamba con moncone residuo tale da non
permettere in modo assoluto e permanente l'applicazione dell'apparecchio
protesico.
27. Sordità bilaterale organica assoluta e permanente, quando si
accompagni alla perdita o disturbi gravi e permanenti della favella.
SECONDA CATEGORIA
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare fra 1/50 ed 1/25 della normale.
2. La sordità bilaterale organica assoluta e permanente (Vedansi
avvertenze alle tabelle A e B - d).
3. Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari e tutti
gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca tali
da ostacolare la masticazione, la deglutizione o la favella, oppure da
apportare notevoli deformità, nonostante la protesi.
4. L'anchilosi temporo-mascellare incompleta, ma grave e permanente con
notevole ostacolo alla masticazione.
5. Le lesioni gravi e permanenti dell'apparecchio respiratorio, o di
altri apparecchi e sistemi organici, determinate dall'azione di gas o di
vapori comunque nocivi.
6. Tutte le altre lesioni od affezioni organiche della laringe, della
trachea e dei polmoni, che arrechino grave e permanente dissesto alla
funzione respiratoria.
7. Le gravi malattie del cuore con sintomi palesi di scompenso, e le
gravi e permanenti affezioni del pericardio, quando per la loro gravità
non siano da ascriversi al numero 19 della prima categoria.
8. Le affezioni polmonari ed extra polmonari di natura tubercolare
accertate clinicamente, o radiologicamente o batteriologicamente, o con
tutti i convenienti mezzi scientifici, che per la loro gravità non siano
tali da doversi ascrivere alla prima categoria (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B - e).
9. Le lesioni od affezioni del tubo gastroenterico e delle glandole
annesse con grave e permanente deperimento della costituzione.
10. Le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi
e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specificato ai nn. 7 e
8 della prima categoria.
11. L'immobilità del capo in completa flessione od estensione da causa
inamovibile, oppure la rigidità totale e permanente, o l'incurvamento
notevole permanente della colonna vertebrale.
12. Le paralisi permanenti, sia di origine centrale, che periferiche,
interessanti i muscoli o gruppi muscolari, che presiedono a funzioni
essenziali della vita, e che per i caratteri e la durata, si giudicano
inguaribili.
13. Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi deltronco e del collo,
quando per la loro gravità non debbano ascriversi al n. 22 della prima
categoria.
14. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti degli organi emopoietici.
15. Le lesioni ed affezioni gravi e permanenti dell'apparecchio
genito-urinario.
16. La evirazione (perdita completa del pene e dei testicoli).
17. La incontinenza delle feci grave e permanente, da lesione organica,
la fistola rettovescicale, la fistola uretrale posteriore e le fistole
epatica, pancreatica, splenica, gastrica ed intestinale ribelli ad ogni
cura.
18. L'artrite cronica che, per la molteplicità e l'importanza delle
articolazioni colpite, abbia menomato gravemente la funzione di due o
più arti.
19. La perdita del braccio o avambraccio destro sopra il terzo
inferiore. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B b).
20. La perdita totale delle cinque dita della mano destra e di due delle
ultime quattro dita della mano sinistra. (Vedansi avvertenze alle
tabelle A e B b).
21. La perdita di una coscia a qualunque altezza.
22. L'anchilosi completa dell'anca o quella in flessione del ginocchio.
23. L'amputazione medio-tarsica, o la sotto-astragalica, dei due piedi.
TERZA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche e irreparabili di un occhio che abbiano
prodotta cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta da meno di 1/25 a 1/12 della normale.
2. Le vertigini labirintiche gravi e permanenti. (Vedansi avvertenze
alle tabelle A e B d).
3. La perdita della lingua o le lesioni gravi e permanenti di essa, tali
da ostacolare notevolmente la favella e la deglutizione.
4. La perdita o i disturbi gravi e permanenti della favella.
5. La perdita del braccio o dell'avambraccio sinistro (disarticolazione
od amputazione sopra il terzo inferiore dell'uno o dell'altro).
6. La perdita totale della mano destra, o la perdita totale delle dita
di essa.
7. La perdita totale di cinque dita, fra le due mani, compresi ambo i
pollici.
8. La perdita totale delle cinque dita della mano sinistra, insieme con
quella di due delle ultime quattro dita della mano destra.
9. La perdita totale del pollice e dell'indice delle due mani.
10. La perdita totale di un pollice insieme con quella di un indice e di
altre quattro dita fra le due mani con integrità dell'altro pollice.
11. La perdita totale di ambo gli indici e di altre cinque dita fra le
due mani, che non siano i pollici.
12. La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
13. La perdita totale o quasi del pene.
14. La perdita di ambo i testicoli.
15. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione viziata e non
parallela all'asse del corpo.
QUARTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/25 a 1/12 della
normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente con l'acutezza visiva dell'altro
ridotta da meno di 1/12 a 1/4 della normale.
3. L'anchilosi totale della spalla destra in posizione parallela
all'asse del corpo, o della spalla sinistra in posizione viziata e non
parallela all'asse del corpo.
4. La perdita della mano sinistra o la perdita totale delle dita di
essa.
5. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano destra o delle
prime tre dita di essa.
6. La perdita totale d i tre dita, tra le due mani, compresi ambo i
pollici.
7. La perdita totale di un pollice e dei due indici.
8. La perdita totale di uno dei pollici e di altre quattro dita fra le
due mani, esclusi gli indici e l'altro pollice.
9. La perdita totale di un indice e di altre sei o cinque dita fra le
due mani, che non siano i pollici.
10. La perdita di una gamba al terzo inferiore.
11. L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
12. Gli esiti permanenti delle fratture di ossa principali (pseudoartrosi,
calli molto deformi, ecc.), che ledano notevolmente la funzione di un
arto.
13. Le malattie di cuore senza sintomi di scompenso evidenti, ma con
stato di latente insufficienza del miocardio.
14. L'epilessia a meno che, per la frequenza e gravità delle sue
manifestazioni non sia da equipararsi alle infermità di cui alle
categorie precedenti.
QUINTA CATEGORIA.
1. Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da
ridurre l'acutezza visiva binoculare da meno di 1/2 a 1/4 della
normale.
1-bis. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro ridotta da meno di 1/4 a meno di 2/3 della
normale.
2. Le alterazioni organiche ed irreparabili di un occhio che ne abbiano
prodotto cecità assoluta e permanente, con alterazioni pure irreparabili
della visione periferica dell'altro, sotto forma di restringimento
concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera soltanto
la zona centrale o le zone più prossime al centro, oppure sotto forma di
lacune di tale ampiezza da occupare una metà del campo visivo stesso o
settori equivalenti.
3. Le affezioni purulente dell' orecchio medio
(bilaterali o unilaterali) permanenti, che siano accompagnate da gravi
complicazioni, od abbiano prodotto una diminuzione della funzione
uditiva tale da ridurre la audizione della voce di conversazione alla
distanza di 50 centimetri.
4. L'anchilosi totale della spalla sinistra.
5. L'anchilosi totale del gomito destro in estensione completa, o quasi.
6. La perdita totale del pollice e dell'indice della mano destra.
7. La perdita totale delle ultime quattro dita della mano sinistra o
delle prime tre dita di essa.
8. La perdita totale di ambo i pollici.
9. La perdita totale di uno dei pollici e di altre
tre dita tra le due mani, che non siano gli indici e l'altro pollice.
10. La perdita totale di uno degli indici e di altre
quattro dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
11. La perdita delle due falangi di otto o sette
dita, tra le due mani, che non siano quelle dei pollici.
12. La perdita della falange ungueale di dieci e di nove dita delle
mani, ovvero la perdita della falange ungueale di otto dita, compresa
quella dei pollici.
13. La perdita di un piede ovvero l'amputazione
unilaterale medio-tarsica, o la sottoastragalica.
14. La perdita totale delle dita dei piedi, o di nove od otto dita,
compresi gli alluci.
15. Le malattie di cuore, senza sintomi di scompenso.
16. La arterio-sclerosi diffusa e manifesta.
17. Gli aneurismi arteriosi ed arteriovenosi degli
arti, che ne ostacolano notevolmente la funzione.
18. Gli esiti delle affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura
tubercolare accertata clinicamente, o radiologicamente, o
batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici, che,
per la loro gravità, non possono essere ascritti ad alcuna delle
categorie precedenti. (Vedansi avvertenze alle tabelle A e B e).
19. L'ernia viscerale molto voluminosa, o che, a
prescindere dal suo volume, sia accompagnata da gravi e permanenti
complicazioni.
20. La lussazione non riducibile di una delle grandi
articolazioni che menomi notevolmente la funzione dell'arto.
SESTA CATEGORIA.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio che ne abbiano prodotto cecità assoluta e permanente, con
l'acutezza visiva dell'altro normale, o ridotta fino a 2/3 della
normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di entrambi gli occhi, sotto forma di
restringimento concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne
libera soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro,
oppure sotto forma di lacune di tale ampiezza da occupare una metà del
campo visivo stesso o settori equivalenti.
L'anchilosi totale del gomito sinistro in
estensione completa o quasi.
L'anchilosi totale del gomito destro in flessione
completa o quasi.
La perdita totale del pollice e dell'indice della
mano sinistra.
La perdita totale di cinque dita, tra le due mani,
che siano le ultime tre dell'una e due delle ultime tre dell'altra.
La perdita totale di uno dei pollici, insieme con
quella di 8 due altre dita tra le due mani, esclusi gli indici e
l'altro pollice.
La perdita totale del pollice destro insieme con
quella del corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
La perdita totale di uno degli indici e di altre
tre dita tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
La perdita delle due ultime falangi delle ultime
quattro dita della mano destra ovvero la perdita delle due ultime
falangi di sei o cinque dita, fra le due mani, che non siano quelle
dei pollici.
La perdita della falange ungueale di sette o sei
dita, tra le due mani, compresa quella dei due pollici, oppure la
perdita della falange ungueale di otto dita, tra le due mani, compresa
quella di uno dei due pollici.
La amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
La perdita totale di sette o sei dita dei piedi,
compresi i due alluci.
La perdita totale di nove od otto dita del piedi,
compreso un alluce.
Le nevriti ed i loro esiti permanenti dimostratisi
ribelli ad ogni cura.
SETTIMA CATEGORIA.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio essendo l'altro integro che ne riducano l'acutezza visiva fra
1/50 ed 1/12 della normale.
La diminuzione bilaterale permanente dello udito
non accompagnata da affezioni purulente dell'orecchio medio, quando la
udizione della voce di conversazione sia ridotta alla distanza di 50
centimetri.
Le cicatrici estese e profonde del cranio, con
perdita di sostanza delle ossa in tutto il loro spessore, senza
disturbi funzionali del cervello.
L'anchilosi totale del gomito sinistro in flessione
completa o quasi.
L'anchilosi completa dell'articolazione della mano
destra (radio carpica).
La perdita totale di quattro dita tra le due mani
che non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale delle tre ultime dita di una
mano.
La perdita totale dei due indici.
La perdita totale del pollice destro.
La perdita totale del pollice della mano sinistra
insieme con quella del corrispondente metacarpo o di una delle ultime
tre dita della stessa mano.
La perdita totale di uno degli indici e di due
altre dita, tra le due mani, che non siano i pollici e l'altro indice.
La perdita delle due ultime falangi dell'indice e
di quelle di altre tre dita, fra le due mani, che non siano quelle dei
pollici, o la perdita delle stesse falangi delle ultime quattro dita
della mano sinistra.
La perdita della falange ungueale di cinque,
quattro o tre dita delle mani, compresa quella dei due pollici.
La perdita della falange ungueale di tutte le dita
di una mano, oppure la perdita della falange ungueale di sette o sei
dita fra le due mani, compresa quella di un pollice.
La perdita della falange ungueale di otto o sette
dita, tra le due mani, che non sia quella dei pollici.
La perdita totale di cinque o tre dita dei piedi,
compreso i due alluci.
La perdita totale di sette o sei dita, tra i due
piedi, compreso un alluce oppure di tutte o delle prime quattro dita
di un solo piede.
La perdita totale di otto o sette dita, fra i due
piedi, che non siano gli alluci.
La perdita totale dei due alluci e dei
corrispondenti metatarsi.
La perdita delle due falangi o quella ungueale dei
due alluci insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto
a cinque dita dei piedi.
L'anchilosi completa dei due piedi (tibiotarsica),
senza deviazione di essi e senza notevole disturbo della
deambulazione.
Le varici molto voluminose con molteplici e grossi
nodi, ed i loro esiti, nonché i reliquati delle flebiti, dimostratisi
ribelli a cure.
L'anchilosi in estensione del ginocchio.
OTTAVA CATEGORIA.
Le alterazioni organiche ed irreparabili di un
occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza visiva da
meno di 1/12 e 1/4 della normale.
Le alterazioni organiche ed irreparabili della
visione periferica di un occhio (avendo l'altro occhio visione
centrale o periferica normale), sotto forma di restringimento
concentrico del campo visivo di tale grado da lasciarne libera
soltanto la zona centrale, o le zone più prossime al centro, oppure
sotto forma di lacune di tale ampiezza di occupare una metà del campo
visivo stesso, o settori equivalenti.
Le cicatrici della faccia, che costituiscono
notevole deformità. La perdita o la grave deformità del padiglione di
un orecchio. Le cicatrici di qualsiasi altra parte del corpo estese, o
dolorose, o aderenti, o retratte che siano facili ad ulcerarsi o
comportino apprezzabili disturbi funzionali, a meno che, per la loro
gravità non siano da equipararsi alle infermità di cui alle categorie
precedenti.
Gli esiti delle lesioni boccali, che producano
disturbi della masticazione, della deglutizione o della parola,
congiuntamente o separatamente, senza che raggiungano il grado di cui
al n. 3 della seconda categoria ed ai nn. 3 e 4 della terza.
L'anchilosi completa dell'articolazione della mano
sinistra (radio-carpica).
La perdita totale di tre dita fra le due mani, che
non siano i pollici né gli indici.
La perdita totale di uno degli indici e di un dito
della stessa mano escluso il pollice.
La perdita totale del pollice sinistro.
La perdita delle due ultime falangi dell'indice
insieme a quella delle due ultime falangi di altre due dita della
stessa mano, escluso il pollice.
La perdita totale di cinque o quattro dita, fra i
due piedi, compreso un alluce, o delle ultime quattro dita di un solo
piede.
La perdita totale di sei o cinque dita, tra i due
piedi che non siano gli alluci.
La perdita di un alluce o della falange ungueale di
esso, insieme con la perdita della falange ungueale di altre otto a
sei dita fra i due piedi.
L'anchilosi tibio-tarsica completa di un solo
piede, senza deviazione di esso e senza notevole disturbo della
deambulazione.
L'accorciamento notevole (non minore di 4
centimetri) di un arto inferiore, a meno che non apporti disturbi tali
nella statica o nella deambulazione da essere compreso nelle categorie
precedenti.
Le aderenze parziali o totali diaframmatiche,
postumi di pleuriti tubercolari, senza altre lesioni dell'apparato
respiratorio. (Vedasi tabella B, n. 17).
Tabella B
Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità
per una volta tanto
Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
gli occhi che riducono l'acutezza visiva binoculare fra 1/4 e 2/3
della normale.
La perdita di uno dei testicoli.
La sordità assoluta, permanente unilaterale.
La perdita totale di due delle ultime tre dita di
una mano, o tra le due mani.
La perdita totale di uno degli indici,
accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita
dell'altra mano.
La perdita delle ultime due falangi di uno degli
indici e di quelle di altre due dita, fra le due mani, che non siano
quelle dei pollici e dell'altro indice, oppure la perdita delle
stesse falangi delle tre ultime dita di una mano, o di quattro tra
le due mani.
La perdita delle due ultime falangi dei due
indici.
La perdita della falange ungueale dei due
pollici.
La perdita della falange ungueale di uno dei due
pollici, insieme con quella della falange ungueale di un altro dito
delle mani.
La perdita della falange ungueale di sei o cinque
dita, tra le due mani, che non siano i pollici, oppure della stessa
falange di quattro dita, tra le due mani, compreso uno degli indici.
La perdita di un alluce e del corrispondente
metatarso.
La perdita totale di tre o due dita di uno o dei
due piedi, compreso un alluce (con integrità del corrispondente
metatarso), ovvero la perdita totale di quattro dita, fra i due
piedi, che non siano gli alluci.
La perdita totale dei due alluci, accompagnata o
non da quella della falange ungueale di due o di un solo dito dello
stesso o dell'altro piede.
La perdita di uno degli alluci, o della falange
ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della
falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi.
La perdita totale della falange ungueale di otto
o sette dita, fra i due piedi che non siano gli alluci.
Le comuni nevrosi e le sindromi neuroasteniche o
neuroasteniformi, a meno che non presentino tale gravità da
rientrare in una delle categorie della tabella A.
Le aderenze parziali diaframmatiche, consecutive
a pleuriti, quando da tempo persistano buone condizioni generali ed
assenza di altre lesioni dell'apparato respiratorio.
AVVERTENZE ALLE TABELLE A e B
a) Le parole "grave, notevole, ecc." usate per
caratterizzare il grado di talune infermità, debbono intendersi in
relazione al grado di invalidità corrispondente alla categoria cui
l'infermità è ascritta.
Con la espressione "assoluta, totale, completa" applicata alla perdita
di organi o di funzioni, si intende denotare la perdita intera senza
tener calcolo di quei residui di organi o di funzioni che non presentino
veruna utilità agli effetti della capacità a proficuo lavoro.
Quando coesistano più infermità si terrà conto del
grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità
stesse.
b) Gli arti destro e sinistro, ed i segmenti di essi
devono considerarsi nel loro proprio senso anatomico o fisiologico, come
appartenenti, cioè, alla metà destra o alla metà sinistra del corpo.
Tuttavia in caso di constatato mancinismo la misura dell'inabilità
stabilita per l'arto superiore destro si intende applicata all'arto
sinistro e analogamente quella del sinistro al destro. Le mutilazioni
sono classificate nella tabella A nella presunzione che siano
sufficienti la funzionalità ed il trofismo delle parti residue dell'arto
offeso, di tutto l'arto controlaterale, e, per gli arti inferiori, anche
della colonna vertebrale. Si intende che la classificazione sarà più
elevata, proporzionalmente all'entità della deficienza funzionale
derivante da cicatrici, postumi di frattura, lesioni nervose delle parti
sopra dette. Per perdita totale di un dito qualsiasi delle mani e dei
piedi si deve intendere la perdita di tutte le falangi che lo
compongono.
Se insieme alle falangi siasi perduto il
corrispondente metacarpo o metatarso, allora il perito dovrà considerare
il danno funzionale che ne deriva alla mano o al piede, deducendo così
il grado di invalidità per l'ascrizione dell'infermità stessa a quella
delle categorie che comprende la infermità equivalente, a meno che il
caso non sia espressamente contemplato dalla tabella.
c) L'acutezza visiva dovrà sempre essere determinata a distanza, ossia
nello stato di riposo, dell'accomodazione, correggendo gli eventuali
vizi di refrazione preesistenti e tenendo conto, per quanto riguarda la
riduzione dell'acutezza visiva dopo la correzione, dell'aggravamento che
possa ragionevolmente attribuirsi alla lesione riportata.
La necessità di procedere, in tutti i casi di lesione oculare, alla
determinazione dell'acutezza visiva, rende opportuni alcuni chiarimenti,
che riusciranno indispensabili a quei periti, che non si siano dedicati
in modo speciale all'olftalmologia. Le frazioni di visus (acutezza
visiva) indicate nei vari numeri delle categorie delle infermità, si
riferiscono ai risultati che si ottengono usando le scale murali del
tipo De Weckre e Baroffio fondate sul principio delle Snellen, le quali
sono tuttora le più note e le più diffuse, specialmente nei nostri
Ospedali militari.
Con le tavole di questo tipo determinandosi come
sempre si suole l'acutezza visiva (V) alla distanza costante di cinque
metri fra l'ottotipo e l'individuo in esame si hanno le seguenti
gradazioni:
A 5 metri V = 5/5 ossia V = 1 (normale) " 7,5 " V =
5/7,5 " V = 2/3 " 10 " V = 5/10 " V = 1/2 " 15 " V = 5/15 " V = 1/3 " 20
" V = 5/20 " V = 1/4 " 30 " V = 5/30 " V = 1/6 " 40 " V = 5/40 " V = 1/8
" 50 " V = 5/50 " V = 1/10
Nelle suddette frazioni, dunque, il numeratore cinque
rappresenta la distanza costante tra il soggetto in esame e l'ottotipo;
e il denominatore esprime la distanza in metri, a cui le lettere, o i
segni corrispondenti, d'una data linea delle scale sono percepiti da un
occhio normale. Se, per esempio, l'individuo in esame distingue, a
cinque metri, le sole lettere o i soli segni, che un occhio normale vede
a 40 metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 5/40, ossia V = 1/8.
Quando l'acutezza visiva risulti inferiore a 5/50 (V = 1/10), ossia
quando a cinque metri non vengono più distinte neppure le lettere o i
segni di maggiori dimensioni, che un occhio normale vede a cinquanta
metri, occorrerà fare avvicinare il soggetto in esame all'ottotipo (o
viceversa) e perciò sostituire al numeratore 5 (distanza costante) i
numeratori 4, 3, 2, 1 che rappresentano la distanza non più costante, ma
variabile - a cui l'individuo distingue la linea delle lettere o dei
segni più grossi della scala murale. Se per esempio, il soggetto in
esame distingue a soli due metri le lettere o i segni che un occhio
normale vede a cinquanta metri, la sua acutezza visiva è ridotta a 2/50:
ossia V = 1/25.
Al disotto di un 1/50 frazione che esprime un visus con cui è soltanto
possibile di distinguere a un metro le lettere, o i segni, che un occhio
normale vede a 50 metri - la acutezza visiva non si può determinare se
non nel conteggio delle dita a piccola distanza dall'occhio (V = dita a
50, 30, 20, 10 centimetri).
Ad un grado inferiore, il visus è ridotto alla pura e semplice
percezione dei movimenti della mano, o di oggetti di maggiore
dimensione.
Per cecità assoluta si deve intendere l'abolizione
totale del senso della forma (visus); conseguentemente si considerano
come casi di cecità assoluta anche quelli in cui, abolito il senso
suddetto, sussista la sola percezione del movimento delle mani e dei
grossi oggetti, oppure rimanga, in tutto o in parte, la sola sensibilità
luminosa.
Nell'afachia bilaterale o nell'afachia unilaterale
quando l'altro occhio è cieco deve essere considerato il visus corretto,
mentre nell'afachia unilaterale con l'altro occhio in buone condizioni
la correzione non è tollerata e pertanto deve essere considerato il
visus non corretto.
d) Le affezioni dell'orecchio debbono essere sempre
accertate con il metodismo più rigoroso, specialmente quelle che
riguardano le alterazioni della funzione auditiva.
Perciò il giudizio di sordità assoluta o del grado di
diminuzione dell'udito dovrà risultare da accurato e completo esame
funzionale e otoscopico.
Nell'apprezzamento delle affezioni purulente
dell'orecchio medio è da ritenersi come grave complicazione la
coesistenza di fungosità della cassa timpanica, di polipi, delle carie
degli ossicini e delle pareti di colesteatoma.
Nelle vertigini labirintiche il giudizio non sarà
pronunziato che dopo fatti tutti gli accertamenti per dedurre il
carattere di gravità e di permanenza della lesione e, in genere, dopo
una osservazione di sei mesi, almeno, per avere la sicurezza che le
vertigini non siano dipendenti da semplice commozione labirintica.
e) Le affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura
tubercolare, che per la minore gravità non possono essere ascritte alle
due prime categorie, saranno classificate nella categoria terza o quarta
secondo la diminuzione della capacità lavorativa, presunta dalla sede,
dall'estensione e dallo stadio evolutivo dei processi specifici e dalle
condizioni generali.
Gli esiti delle affezioni polmonari ed extrapolmonari di natura
tubercolare, quando siano di lieve entità, potranno essere ascritti ad
una categoria inferiore alla quinta.
f) Quando il militare od il civile, già affetto da perdita anatomica o
funzionale di uno degli organi pari, per causa estranea alla guerra,
perda in tutto od in parte l'organo superstite per causa della guerra,
la pensione o l'assegno si liquida in base alla categoria corrispondente
alla invalidità complessiva risultante dalle lesioni dei due organi.
Lo stesso trattamento compete all'invalido che dopo aver liquidato la
pensione di guerra per perdita anatomica o funzionale di uno degli
organi, venga a perdere per causa estranea alla guerra in tutto o in
parte l'organo superstite.
TABELLA C
|
CATEGORIA |
GRADO |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Ufficiali generali |
81.630 |
77.153 |
71.817 |
68.678 |
Ufficiali superiori |
71.601 |
57.678 |
52.977 |
48.464 |
Ufficiali inferiori |
57.497 |
46.207 |
42.099 |
38.183 |
Sottufficiali e truppa |
36.846 |
29.020 |
25.029 |
22.596 |
segue TABELLA C
|
CATEGORIA |
|
GRADO |
|
|
5 |
6 |
7 |
8 |
Ufficiali generali |
59.150 |
49.139 |
38.016 |
29.477 |
Ufficiali superiori |
39.849 |
32.454 |
25.375 |
18.324 |
Ufficiali inferiori |
30.628 |
24.938 |
19.278 |
13.954 |
Sottufficiali e truppa |
18.291 |
15.671 |
12.032 |
8.483 |
TABELLA D
|
CATEGORIA |
|
GRADO |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Ufficiali generali |
77.015 |
74.610 |
68.868 |
66.088 |
Ufficiali superiori |
68.376 |
55.603 |
51.168 |
47.005 |
Ufficiali inferiori |
53.580 |
43.687 |
39.996 |
36.376 |
Sottufficiali e truppa |
32.023 |
26.069 |
22.609 |
20.463 |
segue TABELLA D
|
CATEGORIA |
|
GRADO |
|
|
5 |
6 |
7 |
8 |
Ufficiali generali |
57.678 |
47.317 |
36.543 |
27.889 |
Ufficiali superiori |
38.613 |
31.374 |
24.553 |
17.837 |
Ufficiali inferiori |
29.252 |
23.820 |
18.509 |
13.447 |
Sottufficiali e truppa |
16.811 |
14.473 |
11.116 |
7.964 |
TABELLA E
Assegni di superinvalidità
A)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente,
quando siano accompagnate a mancanza degli arti superiori o dei due
inferiori (fino al limite della perdita totale delle due mani o dei due
piedi) o a sordità bilaterale assoluta e permanente.
2. Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della
perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
Annue L. 984.000
A-bis)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi, che abbiano
prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente, quando vi sia una
altra infermità ascrivibile ad una delle prime cinque categorie
dell'annessa tabella A.
2. Alterazioni delle facoltà mentali gravi al punto da rendere
l'individuo, oltre che incapace a qualsiasi lavoro, socialmente
pericoloso e da richiedere quindi l'internamento in ospedali
psichiatrici od istituti assimilati.
In caso di dimissione dai detti luoghi di cura,
l'assegno sarà conservato quando il demente sia ancora socialmente
pericoloso e risulti affidato, per la custodia e la vigilanza, alla
famiglia con la necessaria autorizzazione del Tribunale.
3. Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti
inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici
retto-vescicali).
Annue L. 840.000
B)
Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli
occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente.
Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e
midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale
da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed
irreparabili perturbamenti alla vita organica e sociale.
Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da
determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi
attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua
degenza a letto.
La perdita delle due mani e di un piede o la
perdita di ambo gli arti superiori fino al limite totale della
perdita delle due mani.
La disarticolazione di ambo le cosce o
l'amputazione di esse con impossibilità assoluta e permanente
dell'applicazione di apparecchio di protesi.
Annue ..............................................L. 667.400
C)
1. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso
lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della
coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di
protesi.
Annue ..............................................L. 412.900
D)
1. Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza.
Annue ..............................................L.
384.000
E)
1. Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi con tale
diminuzione dell'acutezza visiva da permettere appena il conteggio
delle dita alla distanza della visione ordinaria da vicino.
2. Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo
inferiore rispettivamente del braccio e della coscia.
3. Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i
pollici.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba.
Annue ..............................................L. 344.600
F)
1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore amputati
rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore
della gamba.
3. Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati
rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo
inferiore della coscia.
4. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore
della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza.
7. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale.
8. Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non
tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
Annue ..............................................L. 264.100
G)
1. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
2. La disarticolazione di un'anca.
3. Tutte le alterazioni delle facoltà mentali (schizofrenia e sindromi
schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche, demenza
epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a
qualsiasi attività.
4. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a
proficuo lavoro.
Annue ..............................................L. 227.400
F)
1. Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme.
2. Perdita dei due arti, uno superiore e l'altro inferiore, di cui uno
sopra il terzo inferiore del braccio e della coscia e l'altro sopra il
terzo inferiore dell'avambraccio e della gamba.
3. Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi
perturbamenti alla vita organica e sociale.
4. Tubercolosi o altra infermità grave al punto da determinare una
assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non
tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto.
5. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno sopra il terzo
inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba.
6. Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo inferiore
della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba.
7. Perdita delle due gambe a qualunque altezza.
Annue ...............................................L. 24.100
Con l'aggiunta di annue ..........................156.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
G)
1. Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a
proficuo lavoro.
2. Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme.
3. La disarticolazione di un'anca.
Annue ...............................................L. 11.400
Con l'aggiunta di annue ..........................156.000
(art. 1 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 257).
Tabella F
Cumulo
Tabella G
Vedove ed orfani
Tabella H
Vedove ed orfani
Tabella I
Vedove ed orfani
Tabella L
Vedove ed orfani
Tabella M
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella N
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella O
Genitori, collaterali ed assimilati
Tabella P
Genitori, collaterali ed assimilati
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