Legge 31 dicembre 1996, n. 676
(in GU n. 5 dell'8 gennaio 1997 - Supplemento
Ordinario n. 3)
Delega al Governo in materia di tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
Art. 1
(Delega per l'emanazione di disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificare le modalita' di trattamento dei dati personali
utilizzati a fini storici, di ricerca e di statistica, tenendo conto
dei principi contenuti nella raccomandazione n. R. (83) 10, adottata
il 23 settembre 1983 dal Consiglio d'Europa, e successive
modificazioni, con particolare riferimento alla durata della loro
conservazione ed alle garanzie adeguate prescritte dalla normativa
comunitaria riguardo ai dati raccolti per scopi diversi da quelli
statistici, storici o scientifici e successivamente conservati per
tali, diverse, finalita';
b) garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla
legislazione in materia di dati personali nell'ambito dei diversi
settori di attivita', nel rispetto dei criteri direttivi e dei
principi della normativa comunitaria e delle seguenti raccomandazioni
adottate dal Consiglio d'Europa:
1) n. R. (81)1, del 23 gennaio 1981, in materia di dati sanitari, e
successive modificazioni;
2) n. R. (85) 20, del 25 ottobre 1985, sui dati utilizzati per fini di
direct marketing;
3) n. R. (86) 1, del 23 gennaio 1986, sui dati impiegati per scopi di
sicurezza sociale;
4) n. R. (89) 2, del 18 gennaio 1989, sui dati utilizzati per
finalita' di lavoro;
5) n. R. (90) 19, del 13 settembre 1990, in materia di dati personali
utilizzati per finalita' di pagamento e di altre operazioni connesse;
6) n. R. (91) 10, del 9 settembre 1991, sulla comunicazione a terzi
dei dati personali detenuti da organi pubblici;
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati
personali nel settore dei servizi di telecomunicazione, con
particolare riguardo ai servizi telefonici;
c) razionalizzare il trattamento economico del personale del Garante
per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali in relazione a quello previsto
dall'ordinamento per ogni altra Autorita' di garanzia secondo il
tendenziale criterio dell'uniformita' a parita' di responsabilita'
costituzionale;
d) individuare i presupposti per l'attribuzione di un numero di
identificazione personale, ivi compreso il codice fiscale, e per il
trattamento del medesimo e delle informazioni ad esso connesse,
nonche' per il collegamento con altri dati, sentita l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, prevedendo adeguate
garanzie con riferimento ai numeri di identificazione personale
connessi a dati di carattere sensibile o idonei a rivelare i
provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3
del codice di procedura penale;
e) stabilire le modalita' e i termini per l'aggiornamento, per la
rettificazione e per le altre modificazioni dei dati effettuati in
conseguenza dell'esercizio dei diritti dell'interessato o di un
provvedimento del Garante per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, quando i dati
personali sono riprodotti su disco ottico;
f) prevedere forme semplificate di notificazione del trattamento dei
dati personali e del loro trasferimento all'estero, con particolare
riguardo ai trattamenti non automatizzati di dati diversi da quelli
sensibili e da quellidi cui all'articolo 686 del codice di procedura
penale, ed ulteriori casi di esonero dal relativo obbligo per
trattamenti da individuare preventivamente che, in ragione delle
relative modalita' o della natura dei dati personali, non presentino
rischi di un danno all'interessato, ferma restando l'applicabilita'
delle altre disposizioni di legge;
g) prevedere forme di semplificazione degli adempimenti a carico delle
piccole imprese e di coloro che esercitano imprese artigiane;
h) estendere l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento
dei dati da parte di chi esercita la professione di giornalista, ad
eccezione delle disposizioni concernenti i dati sensibili, ai soggetti
che esercitano con carattere di continuita' l'attivita' di pubblicista
o di praticante giornalista iscritti, rispettivamente, negli elenchi
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
i) adattare, ai trattamenti in ambito pubblico esclusi
dall'applicazione della legislazione in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, i principi desumibili dalla medesima legislazione, sulla
base dei seguenti criteri:
1) pieno recepimento dei principi medesimi;
2) rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione n. 108 sulla
protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati
di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e
resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, nonche' della
normativa comunitaria, tenendo conto dei criteri di cui alla
raccomandazione n. R. (87) 15, adottata il 17 settembre 1987 dal
Consiglio d'Europa;
3) ricognizione puntuale dei soggetti pubblici titolari dei
trattamenti esclusi, nonche' dei medesimi trattamenti;
4) introduzione degli adattamenti resi indispensabili dalla
specificita' degli interessi perseguiti dai suddetti trattamenti in
ambito pubblico;
5) particolare considerazione per trattamenti di dati che implichino
maggiori rischi di un danno all'interessato;
6) specificazione delle modalita' attraverso le quali si svolge il
controllo sul rispetto delle disposizioni di legge che presiedono ai
suddetti trattamenti in ambito pubblico;
l) prevedere norme che favoriscano lo sviluppo dell'informatica
giuridica e le modalita' di collegamento, per l'autorita' giudiziaria
e per l'autorita' di pubblica sicurezza, con le banche dati della
pubblica amministrazione;
m) mantenere il raccordo tra le attivita' del Garante per la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e quelle dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, anche modificando le disposizioni della legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e successive modificazioni, nonche' l'armonizzazione
dello stato giuridico del relativo personale;
n) stabilire le modalita' applicative della legislazione in materia di
protezione dei dati personali ai servizi di comunicazione e di
informazione offerti per via telematica, individuando i titolari del
trattamento di dati inerenti i servizi accessibili al pubblico e la
corrispondenza privata, nonche' i compiti del gestore anche in
rapporto alle connessioni con reti sviluppate su base internazionale;
o) individuare i casi in cui, all'atto della comunicazione o della
diffusione di dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, debba
essere indicata la fonte di acquisizione dei dati.
Art. 2.
(Delega per l'emanazione di disposizioni correttive della legislazione
in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali).
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni correttive della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) rispetto dei principi e della impostazione sistematica della
legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
b) introduzione delle sole correzioni a tale legislazione che, dopo il
primo periodo di applicazione della medesima, sentiti il Garante per
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali e nelle materie di sua competenza l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione, si dimostrino necessarie
per realizzarne pienamente i principi o per assicurarne la migliore
attuazione o per adeguarla all'evoluzione tecnica del settore.
Art. 3.
(Esercizio della delega).
I decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono adottati ai
sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400. |