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Legge 22 dicembre 1979, n. 682 Indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti Art.1. L'indennità di accompagnamento, goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni, a partire dal 10 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella E, lettera A-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'indennità attualmente goduta dai ciechi assoluti civili viene rispettivamente elevata a lire 120 mila, a lire 180 mila ed a lire 232 mila mensili. (1) (2) (1) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1, L. 4 maggio 1983, n. 165 (2) Successivamente gli importi citati sono stati ripetutamente aggiornati Art.2. Al maggior onere conseguente all'applicazione della presente legge, valutato in lire 29 miliardi nell'anno finanziario 1979 e in lire 55 miliardi nell'anno finanziario 1980, si fa fronte, quanto al 1979, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: interessi sulle obbligazioni da emettere per il consolidamento delle passività a breve delle aziende del gruppo IRI, e quanto al 1980, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando una quota dell'accantonamento destinato a: precariato universitario. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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