Legge 23 dicembre 1994, n. 724
(in SO n. 74 alla GU 30 dicembre 1994, n. 304)
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA
Art. 1
(Esenzioni)
1. Al comma 14 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole "lire 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni".
2. Al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la parola "100.000" è sostituita dalla seguente "70.000".
3. Il comma 16 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:
"16. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a sei anni e di età superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni. Sono altresì esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di patologie neoplastiche maligne, i pazienti in attesa di trapianti di organi e i titolari di pensioni sociali. Sono inoltre esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15, purchè appartenenti ad un nucleo familiare, con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico, i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessanta anni e i disoccupati. Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da apporre sul retro della ricetta. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto.
16-bis. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, comprese le vaccinazioni di comprovata efficacia, di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, come sostituto dal comma 16-quinquies del presente articolo, e all'articolo 5 del citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991.
16-ter. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera b). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 3.000 per prescrizioni di una confezione e di lire 6.000 per prescrizioni di più confezioni nonchè per prescrizioni relative alle prestazioni di cui al comma 15.
16-quater. I direttori generali e i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dispongono verifiche sulla regolarità delle prescrizioni, in regime di esenzione, dei medici convenzionati e dipendenti del Servizio sanitario nazionale, inoltre attivano attraverso gli organi preposti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni di esenzione apposte sul retro delle ricette previste dal comma 16. In caso di violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal codice penale.
16-quinquies. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Sono esenti da ticket tutte le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le prestazioni specialistiche in corso di gravidanza fruite presso le strutture sanitarie pubbliche, convenzionate o accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984"".
4. E' confermata l'esenzione disposta dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, relativamente agli accertamenti del possesso dei requisiti di idoneità da parte dei giovani che si avviano all'attività sportiva agonistica nelle società dilettantistiche.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità provvede con proprio decreto ad aggiornare il protocollo diagnostico predisposto nel decreto del Ministro della sanità 14 aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile 1984.
Art. 2
(Prestazioni specialistiche)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, è sostituito dal seguente:
"3. Le richieste di prestazioni relative a branche specialistiche diverse devono essere formulate su ricette distinte. Ogni ricetta può contenere fino ad un massimo di otto prestazioni della medesima branca. Per le prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione ogni ricetta non può contenere più di sei tipi di prestazioni; per ciascun tipo di prestazione il numero massimo di sedute, anche in caso di cicli terapeutici, è fissato in un numero non superiore a dodici".
Art. 3
(Ospedali)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni provvedono, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla disattivazione o alla riconversione degli ospedali che non raggiungevano alla data del 30 giugno 1994 la dotazione minima di 120 posti letto, esclusi quelli specializzati, e quelli per i quali la regione ha già programmato la strutturazione con dotazione di posti-letto superiore a 120, anche operando le eventuali conseguenti trasformazioni di destinazione in servizi sanitari ambulatoriali e in strutture non ospedaliere. Le regioni, sulla base di criteri di classificazione degli ospedali specializzati stabiliti con decreto del Ministro della sanità da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblicano l'elenco regionale degli ospedali specializzati. Scaduto un ulteriore termine di trenta giorni, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, esercita i poteri sostitutivi. La presente disposizione si applica alle singole strutture ospedaliere, ancorchè accorpate ai fini funzionali ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a condizioni territoriali particolari, in specie delle aree montane e delle isole minori, ed alla densità e distribuzione della popolazione, le regioni possono autorizzare il mantenimento in attività dei suddetti ospedali (1).
2. Qualora le regioni non provvedano, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari "ad acta" per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, individuati sulla base delle rilevazioni ufficiali del sistema informativo sanitario; in tale ultima ipotesi si applica alla regione una riduzione pari al 30 per cento della eventuale quota spettante del fondo di riequilibrio di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
3. Al personale risultato in esubero a seguito delle disattivazioni o delle riconversioni di cui al comma 1 si applicano le misure di mobilità previste dalla normativa vigente, esperite le quali le regioni adottano misure di mobilità di ufficio da applicare prioritariamente all'interno dell'unità sanitaria locale e successivamente nell'ambito del territorio regionale. Il personale che non ottemperi al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure sono completate entro sessanta giorni dalla data delle disattivazioni o delle riconversioni di cui ai commi 1 e 2. Scaduto tale termine il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previo invito alle regioni ad adottare le misure adeguate, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari "ad acta" per l'adozione dei conseguenti provvedimenti (1).
4. Le disposizioni di cui all'allegato A del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1990, sono sospese per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro tale termine, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere degli operatori del settore e delle associazioni dei gestori, sono definiti, anche in relazione alla situazione esistente negli altri Paesi dell'Unione europea, i nuovi requisiti dimensionali per le R.S.A. nonchè i criteri per il graduale adeguamento agli stessi delle strutture esistenti. Le regioni possono prevedere che la gestione delle residenze sanitarie assistenziali sia affidata ad organismi pubblici, privati o misti, disciplinando le modalità di controllo della qualità delle prestazioni e del servizio reso. L'organismo affidatario della gestione della R.S.A. fa fronte in via prioritaria al fabbisogno di personale mediante l'assunzione di personale di corrispondente qualificazione professionale, proveniente, su base volontaria, dai servizi dismessi dell'Unità sanitaria locale, fermo restando il riconoscimento dell'anzianità di servizio e di qualifica (2).
5. Nel quadro delle attivazioni delle strutture residenziali previste dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994, utilizzando se necessario anche le strutture ospedaliere disattivate o riconvertite nell'ambito del processo di ristrutturazione della rete ospedaliera, le regioni provvedono alla chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro il 31 dicembre 1996. I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attività di carattere sanitario, sono destinati dall'Unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli Enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione (3).
6. Per la gestione delle camere a pagamento di cui all'articolo 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono, oltre alla contabilità prevista dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti e indiretti, nonchè delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. Il cittadino dovrà comunque pagare solo le spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio sanitario nazionale.
7. Nel caso in cui la contabilità separata di cui al comma 6 presenti un disavanzo, il direttore generale è obbligato ad assumere tutti i provvedimenti necessari, compresi l'adeguamento delle tariffe o la sospensione del servizio relativo alle erogazioni delle prestazioni sanitarie. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle prestazioni ambulatoriali fornite a pazienti solventi in proprio.
8. Ai fini del diritto di accesso garantito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità sanitarie locali, i presidi ospedalieri e le aziende ospedaliere devono tenere, sotto la personale responsabilità del direttore sanitario, il registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari. Tale registro sarà soggetto a verifiche ed ispezioni da parte dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni. Tutti i cittadini che vi abbiano interesse possono richiedere alle direzioni sanitarie notizie sulle prenotazioni e sui relativi tempi di attesa, con la salvaguardia della riservatezza delle persone.
9. Le regioni definiscono nel proprio piano sanitario, anche mediante aggiornamenti, il tasso minimo di occupazione dei posti letto per singole tipologie di reparto. I direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unità sanitarie locali interessate provvedono alla riduzione del numero dei posti letto in dotazione ai reparti che si discostano in misura superiore al 5 per cento dal tasso regionale di cui al presente comma, provvedendo altresì al ridimensionamento degli organici e alla conseguente mobilità del personale, fermo restando il rispetto delle durate medie di degenza definite nel Piano sanitario nazionale.
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(1) Comma abrogato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), D.L. 17 maggio 1996, n. 280.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), D.L. 17 maggio 1996, n. 280.
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. c), D.L. 17 maggio 1996, n. 280 e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 21, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 4
(Dotazioni organiche)
1. La revisione delle dotazioni organiche ed i processi di mobilità del personale sono in particolare finalizzati all'obiettivo del pieno utilizzo delle strutture pubbliche, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale per il triennio 1994- 1996. I direttori generali ed i commissari straordinari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, avvalendosi anche dei poteri loro attribuiti in materia di definizione dell'orario di servizio e di articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, assicurano l'apertura al pubblico dei servizi per un congruo orario settimanale, il potenziamento delle attività di day hospital e la riduzione dei tempi di attesa per le attività ambulatoriali.
2. Per il primo semestre dell'anno 1995 si applica il divieto di assunzione di cui al comma 6 dell'articolo 22; per il secondo semestre, per la copertura dei posti che si rendono vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1° gennaio 1995, le regioni possono autorizzare nuove assunzioni, entro il limite del 10 per cento delle cessazioni per il ruolo amministrativo e del 30 per cento delle cessazioni per gli altri ruoli, previa verifica dei carichi di lavoro ed esclusivamente dopo aver esperito le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale, secondo tale ordine di priorità, e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione o della riconversione degli ospedali di cui all'articolo 3 ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano al personale sanitario delle unità di terapia intensiva e di rianimazione.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1996 la corresponsione dell'indennità di tempo pieno di cui all'articolo 110, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, è sospesa, limitatamente al 15 per cento del suo importo per il personale dipendente che esercita l'attività libero-professionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, all'esterno delle strutture sanitarie pubbliche. Il direttore generale ed il commissario straordinario dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono responsabili dell'applicazione del presente comma. Al dipendente che illegittimamente percepisce l'indennità di tempo pieno si applicano le disposizioni dell'articolo 2119 del codice civile in materia di risoluzione del contratto di lavoro per giusta causa. La mancata attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, comporta la immediata risoluzione del contratto del direttore generale ai sensi dell'articolo 3, comma 6, penultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed agli istituti zooprofilattici sperimentali. Per gli enti di ricerca e le istituzioni, di cui all'articolo 23 dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, il contingente di personale da assumere a contratto, ai sensi del medesimo articolo, non potrà superare il 10 per cento della rispettiva dotazione organica complessiva, nell'ambito delle risorse di bilancio.
4. I giudizi di idoneità di cui agli articoli 8, commi 1-bis e 8, e 18, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelli di cui all'articolo 26, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si svolgono a partire dal 1° settembre 1995.
Art. 5
(Congedo ordinario aggiuntivo per categoria di
lavoratori esposti a rischio radiologico)
1. A partire dal 1° gennaio 1995 il congedo ordinario aggiuntivo di quindici giorni spetta ai tecnici sanitari di radiologia medica e ai medici specialisti in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.
2. Al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall'impiego, l'esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata.
3. Il predetto congedo ordinario aggiuntivo dovrà essere effettuato con il sistema della turnazione alternata al servizio effettivamente svolto.
4. Fino all'entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l'indennità mensile lorda prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 460.
Art. 6
(Pagamento a tariffa e acquisto di beni e servizi)
1. La spesa per l'acquisto di beni e servizi non può superare, a livello regionale, l'importo registrato nell'esercizio 1993 ridotto del 18 per cento per l'anno 1995, del 16 per cento per l'anno 1996 e del 14 per cento per l'anno 1997. Per l'anno 1995 viene individuato l'ammontare per cassa delle somme destinate all'acquisto di beni e servizi. Le regioni tramite i direttori generali e i commissari straordinari provvedono ad individuare i funzionari responsabili delle somme destinate ai fornitori e ai prestatori di servizi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi agli interessi passivi richiesti dai fornitori o dai prestatori di servizi in caso di ritardato pagamento rientrano nella responsabilità contabile del funzionario delegato e del direttore generale o del commissario straordinario in caso di mancato controllo. In nessun caso è consentito alle regioni di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nè direttamente nè indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime.
2. Le regioni attivano osservatori di controllo dei prezzi di beni e servizi, con particolare attenzione alle attrezzature tecnico-medicali, ai farmaci e al materiale diagnostico. Le regioni, ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviano una relazione al Ministro della sanità e ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti.
3. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, le regioni possono individuare forme di centralizzazione degli acquisti da parte del Servizio sanitario nazionale, fissare prezzi di riferimento per categorie di beni e servizi e promuovere il pagamento dei fornitori entro il termine massimo di novanta giorni.
4. L'affidamento e il rinnovo a terzi di servizi di pertinenza dell'unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera sono subordinati alla contestuale disattivazione dei corrispondenti servizi direttamente gestiti ed il relativo personale è posto in mobilità d'ufficio. Il personale che non ottempera al trasferimento d'ufficio è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
5. All'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il comma 7 è sostituito dai seguenti:
"7. Le regioni disciplinano entro il 31 gennaio 1995 le modalità di finanziamento delle aziende ospedaliere sulla base dei seguenti principi:
a) prevedere l'attribuzione da parte delle regioni per l'anno 1995 di una quota del fondo sanitario destinata alla copertura parziale delle spese necessarie per la gestione determinata nella misura dell'80 per cento dei costi complessivi dell'anno precedente, decurtati dell'eventuale disavanzo di gestione, compresi gli oneri passivi in ragione di quest'ultimo sostenuti;
b) le prestazioni, sia di degenza che ambulatoriali, da rendere a fronte del finanziamento erogato secondo le modalità di cui alla lettera a) devono formare oggetto di apposito piano annuale preventivo che, tenuto conto della tariffazione, ne stabilisca quantità presunte e tipologia in relazione alle necessità che più convenientemente possono essere soddisfatte nella sede pubblica. Tale preventivo forma oggetto di contrattazione fra regione e unità sanitarie locali, da una parte, e azienda ospedaliera e presidi ospedalieri con autonomia economico- finanziaria, dall'altra. La verifica a consuntivo, da parte, rispettivamente, delle regioni e delle unità sanitarie locali dell'osservanza dello stesso preventivo, tenuto conto di eventuali motivati scostamenti, forma criterio di valutazione per la misura del finanziamento delle singole aziende ospedaliere o dei presidi stessi da erogare nell'anno successivo;
c) prevedere le quote di partecipazione alla spesa eventualmente dovute da parte dei cittadini, gli introiti connessi all'esercizio dell'attività libero-professionale dei diversi operatori ed i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento;
d) prevedere i lasciti, le donazioni e le rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio dell'azienda, ed eventuali altre risorse acquisite per contratti e convenzioni.
7-bis. La remunerazione a tariffa delle prestazioni effettuate rappresenta la base di calcolo ai fini del conguaglio in positivo o in negativo dell'acconto nella misura dell'80 per cento di cui al comma 7. Sulla base delle suddette tariffe sono altresì effettuate le compensazioni della mobilità sanitaria interregionale.
7-ter. Il sistema di finanziamento di cui al comma 7, valido per l'anno 1995, dovrà essere progressivamente superato nell'arco di un triennio, al termine del quale si dovrà accedere esclusivamente al sistema della remunerazione a prestazione degli erogatori pubblici e privati".
6. A decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. La facoltà di libera scelta da parte dell'assistito si esercita nei confronti di tutte le strutture ed i professionisti accreditati dal Servizio sanitario nazionale in quanto risultino effettivamente in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e accettino il sistema della remunerazione a prestazione. Fermo restando il diritto all'accreditamento delle strutture in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per il biennio 1995-1996 l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionati e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe.
7. All'articolo 8, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono soppresse le parole "sulla base di criteri di integrazione con il servizio pubblico".
Art. 7
(Spesa farmaceutica)
1. Fino al 31 dicembre 1995, il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene, a titolo di sconto, una quota pari al 3 per cento dell'importo al lordo dei ticket, fatta eccezione per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza alle quali è trattenuta una quota pari all'1,5 per cento.
2. Per l'anno 1995 il prezzo dei farmaci con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è ridotto del 2,5 per cento rispetto al prezzo medio europeo vigente al 15 ottobre 1994. Tale riduzione è del 5 per cento per le aziende, i cui ricavi relativi ai prodotti collocati nelle classi a), b) e c) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, siano aumentati nel primo semestre dell'anno 1994 in misura pari o superiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 1993. Alla determinazione delle modalità applicative provvede il CIPE entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'effetto della riduzione dei prezzi risulti al 30 giugno 1995 inferiore a 450 miliardi annui sulla base delle proiezioni effettuate sui consumi del primo semestre 1995, il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, determina le ulteriori riduzioni sui prezzi necessarie al conseguimento del predetto risparmio.
3. A decorrere dal 1° giugno 1995 ai farmaci viene applicata l'aliquota IVA del 4 per cento, secondo le indicazioni della Comunità europea. Tale abbattimento dovrà applicarsi direttamente sul prezzo di vendita, riducendolo. A decorrere dalla stessa data l'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi è aumentata in misura tale da compensare il minor gettito IVA.
4. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica per l'anno 1995 è determinato in lire 9.000 miliardi. Qualora la spesa per l'assistenza farmaceutica risulti, sulla base delle proiezioni effettuate al termine del primo semestre del 1995, superiore al predetto limite, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procederà alla riclassificazione di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sulla base dei consumi farmaceutici nell'anno 1994.
5. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 9.000 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997, salvo diversa determinazione adottata con apposita norma della legge finanziaria per gli anni medesimi. Entro il 15 settembre 1995 il Governo trasmette ai Presidenti delle Camere per l'inoltro alle competenti Commissioni permanenti una relazione tecnica sull'andamento, nel primo semestre del 1995, della spesa per l'assistenza farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonchè sull'andamento previsto per l'intero 1995 e per il 1996.
6. Il settimo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è abrogato.
Art. 8
(Norme in materia di classificazione delle specialità medicinali)
1. Al fine di mantenere la spesa farmaceutica nei limiti indicati dall'articolo 7, comma 4, a partire dal 1° gennaio 1995 il Ministro della sanità dispone idonei controlli circa l'applicazione delle norme di cui al comma 10 dell'articolo 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da parte delle unità sanitarie locali e dei medici, curando nel contempo l'applicazione delle norme relative ad un confezionamento ottimale, per ciclo di terapia, dei prodotti farmaceutici. Allo stesso fine il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), avvalendosi della Commissione unica del farmaco e di esperti in economia farmaceutica, fornisce al Governo elementi conoscitivi e criteri classificativi in ordine alla possibile introduzione di un sistema basato sui prezzi di riferimento dei farmaci proponendo, inoltre, al Governo un progetto di sperimentazione nella applicabilità di tale sistema. Eventuali variazioni al sistema vigente potranno intervenire dal 1° gennaio 1996 con specifico provvedimento legislativo.
2. Lo sconto praticato alle aziende ospedaliere e ai presidi ospedalieri nonchè agli istituti di ricovero e cura sulle specialità medicinali e sui prodotti galenici, il cui prezzo al pubblico è inclusivo dell'aliquota IVA sul prezzo base, è stabilito mediante contrattazione tra le parti interessate, e non può essere inferiore a quanto previsto dall'articolo 9, quinto comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386.
Art. 9
(Assistenza farmaceutica)
1. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti generici con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per i prodotti a base di antibiotici in confezione monodose e per i medicinali somministrati esclusivamente per fleboclisi, per i quali si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531. Fino al 31 marzo 1995 per i farmaci indicati dagli articoli 1, 2 e 4 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti affetti dalle forme morbose di cui agli stessi articoli e per i farmaci a base di interferone a favore dei soggetti affetti da epatite cronica, la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta.
2. Entro il 31 marzo 1995 il Ministro della sanità, sentito il parere della Commissione unica del farmaco, provvede, con proprio decreto, a definire per ciascuna categoria di farmaci destinati alla cura delle patologie di cui al citato decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 il confezionamento ottimale per ciclo di terapie, prevedendo fra l'altro standard di confezionamento a posologia limitata destinati ad evidenziare possibili fenomeni di intolleranza nonchè l'efficacia del farmaco; conseguentemente, la prescrizione per tali farmaci è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta.
Art. 10
(Norme finali)
1. Alle Unità sanitarie locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni. Agli eventuali disavanzi di gestione, ferma restando la responsabilità diretta delle predette Unità sanitarie locali, provvedono le regioni con risorse proprie, con conseguente esonero di interventi finanziari da parte dello Stato (1).
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, in quanto costituente fonte di responsabilità patrimoniale, deve essere tempestivamente e circostanziatamente denunciata alla competente procura regionale della Corte dei conti, ai fini di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
3. Il direttore generale o il commissario straordinario della unità sanitaria locale è direttamente responsabile per le somme indebitamente corrisposte ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta convenzionati in caso di omissione o inesatta esecuzione degli obblighi posti a carico degli stessi. E' altresì direttamente responsabile del rispetto dei termini e della regolarità di tutte le spettanze ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta come previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
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(1) La Corte costituzionale con sentenza 28 luglio 1995, n. 416, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui impone alle regioni di provvedere con risorse proprie al ripiano degli eventuali disavanzi di gestione anche in relazione a scelte esclusive o determinanti dello Stato.
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
Art. 11
(Età per il pensionamento di vecchiaia)
1. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.
Art. 12
(Attività usuranti)
1. Entro il 31 gennaio 1995 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, sarà ridefinito l'elenco delle attività cosiddette "usuranti" al fine di ridurre per i lavoratori appartenenti a tali categorie l'età di pensionamento senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.
Art. 13
(Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regime
generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)
1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè dei lavoratori autonomi, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, di accordi collettivi che preveda il diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione opera fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Tale provvedimento unitamente alla predetta disposizione di sospensione, dovrà essere idoneo ad assicurare effetti di contenimento:
a) del saldo netto da finanziare: di almeno lire 1.748 miliardi per l'anno 1995, comprensivi di lire 1.088 miliardi di cui all'articolo 21, lire 258 miliardi per l'anno 1996 e lire 354 miliardi per l'anno 1997;
b) del fabbisogno di cassa del settore statale: di almeno lire 5.107 miliardi per l'anno 1995, lire 4.808 miliardi per l'anno 1996 e lire 5.117 miliardi per l'anno 1997.
2. Qualora entro la data del 30 giugno 1995 non sia stato adottato il provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla predetta data e con effetto dal 1° luglio 1995, sono aumentate, in misura tale da assicurare gli effetti finanziari di cui al comma 1:
a) le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme di previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima;
b) le aliquote contributive dovute, ai sensi della legge 2 agosto 1990, n. 233, dai soggetti iscritti alle gestioni previdenziali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale.
3. Le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità non si applicano: nei casi di cessazione dal servizio per invalidità derivanti o meno da causa di servizio; nei casi di pensionamento anticipato, specificamente previsti da norme derogatorie, connessi ad esuberi strutturali di manodopera; nei casi di trattamento di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive integrazioni; nei confronti dei lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni, ovvero l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano altresì:
a) per i lavoratori dipendenti del settore privato che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994 come attestato dalla certificazione del datore di lavoro di cui alla successiva lettera b), semprechè dalla predetta data non prestino attività lavorativa. Tale ultima condizione deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza, o in mancanza, dalla dichiarazione di responsabilità dell'interessato rilasciata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, all'atto della presentazione della domanda di pensionamento anticipato;
b) per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno presentato ai rispettivi enti di previdenza domanda di pensionamento anticipato in data antecedente al 28 settembre 1994 e che, in possesso dei requisiti di legge per il pensionamento anticipato, siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994; la cessazione entro il termine anzidetto deve risultare dalla documentazione agli atti degli enti di previdenza ed essere certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
c) per i lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 28 settembre 1994, nonchè per i lavoratori per i quali a tale data sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, semprechè la comunicazione di preavviso risulti certificata dal datore di lavoro mediante espressa dichiarazione di responsabilità;
d) per i lavoratori dipendenti da imprese cui è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in base alle procedure avviate ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, anteriormente alla data del 31 dicembre 1994;
e) per i lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni;
f) per i lavoratori dipendenti dagli enti di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e al decreto-legge 28 ottobre 1994,n. 602; per i lavoratori dipendenti da altri enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative, nonchè per i lavoratori eccedenti degli enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato da parte del Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
g) ai lavoratori privi di vista;
g-bis) per il personale dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti e di arte drammatica cessato dal servizio a decorrere dal 1° novembre 1994 e per il personale dell'Accademia nazionale di danza cessato dal servizio a decorrere dal 1° ottobre 1994 (1).
5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonchè i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianità, accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorchè riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze:
a) dal 1° luglio 1995, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 37 anni;
b) dal 1° gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni;
c) dal 1° gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianità contributiva o di servizio inferiore a 31 anni (2).
6. Ai trattamenti pensionistici di anzianità dei lavoratori di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, se più favorevoli rispetto a quelli in vigore alla data di decorrenza della prestazione.
7. Per i lavoratori di cui al comma 5 che conseguono il requisito contributivo massimo utile previsto nei rispettivi ordinamenti antecedentemente alle date indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 5, il trattamento pensionistico è attribuito con la decorrenza eventualmente anteriore stabilita dalla disciplina prevista dagli ordinamenti predetti in materia di decorrenza delle pensioni di anzianità.
8. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è fatta salva la possibilità di revocare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le domande di pensionamento ancorchè accettate dagli enti di appartenenza. Nei casi di domande di riammissione presentate ai sensi dei decreti di cui al comma 9 da coloro che siano cessati dal servizio dalla data del 28 settembre 1994 la riammissione avviene con la qualifica rivestita e con l'anzianità di servizio maturata all'atto del collocamento a riposo e con esclusione di ogni beneficio economico e di carriera eventualmente attribuito in connessione al collocamento a riposo. Il periodo di interruzione per cessazione dal servizio non ha effetti sulla continuità del rapporto di impiego e viene considerato, ai fini del trattamento economico, equivalente a quello spettante nelle posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad altro analogo istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti.
9. Le disposizioni del decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, sono abrogate fermi restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti in base al decreto medesimo ed al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
10. I lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di trentacinque anni di contribuzione, possono conseguire i trattamenti pensionistici anticipati di cui al comma 1 a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, entro il limite massimo di onere di lire 500 miliardi per l'anno 1995. In sede di definizione del provvedimento legislativo di riordino di cui al comma 1 ovvero del decreto di cui al comma 2 si terrà conto degli effetti derivanti dal presente comma.
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(1) Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2, D.L. 28 agosto 1995, n. 361.
(2) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 30, L. 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 14
(Perequazione automatica delle pensioni)
1. Con effetto dal 1995 il termine stabilito, ai fini della perequazione automatica delle pensioni, dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 1° gennaio successivo di ogni anno.
Art. 15
(Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota
di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione
dei trattamenti di pensione)
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili, con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai dipendenti iscritti a gestioni pensionistiche regolate da ordinamenti che rinviano alle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In attesa dell'armonizzazione delle basi contributive e pensionabili previste dalle diverse gestioni obbligatorie dei settori pubblico e privato, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonchè per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.
4. La pensione di cui al comma 3 è reversibile, con riferimento alle categorie di superstiti aventi diritto, in base all'aliquota in vigore nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
5. Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche ai dipendenti iscritti ai fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
Art. 16
(Modifiche alle norme per la liquidazione dell'indennità di buonuscita)
1. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:
"3. La prestazione deve essere corrisposta entro il 1995 per coloro che siano cessati dal servizio dal 1° dicembre 1984 al 31 dicembre 1986; entro il 1996 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1987 - 31 dicembre 1988; entro il 1997 per coloro che siano cessati dal servizio del biennio 1° gennaio 1989 - 31 dicembre 1990; entro il 1998 per coloro che siano cessati dal servizio nel biennio 1° gennaio 1991 - 31 dicembre 1992 ed entro il 1999 per coloro che siano cessati dal servizio nel periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 novembre 1994".
2. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, è sostituito dal seguente:
"1. L'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1994, in lire 1.400 miliardi per l'anno 1995, in lire 1.900 miliardi per gli anni 1996 e 1997, in lire 2.500 miliardi per gli anni 1998 e 1999 ed in lire 890 miliardi a decorrere dall'anno 2000".
Art. 17
(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime
internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni)
1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trattamenti pensionistici erogati dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, qualora per gli stessi intervenga la privatizzazione ivi prevista.
3. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, come sostituito, da ultimo, dall'articolo 3 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le parole: "a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "a dieci anni".
4. La decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici di cui agli articoli 1, commi 9, 9-bis e 9-ter; 2-bis, comma 3; e 3, comma 3, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, già differita dall'articolo 11, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ulteriormente differita al 1° ottobre 1995.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, da adottarsi entro il 30 giugno 1995 sono stabiliti aumenti delle aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti delle gestioni interessate, tali da assicurare almeno la copertura dei conseguenti maggiori oneri.
Art. 18
(Condono previdenziale ed assistenziale)
1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 31 marzo 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti la anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi scaduti alla data del 31 agosto 1994, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.
3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in cinque rate bimestrali di uguale importo di cui la prima entro il 31 marzo 1995, la seconda entro il 31 maggio 1995, la terza entro il 31 luglio 1995, la quarta entro il 30 settembre 1995 e la quinta entro il 30 novembre 1995. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.
4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi per le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. I soggetti che provvedono al versamento della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 601, alle scadenze, già previste dal decreto stesso, rispettivamente, del 30 settembre e del 30 novembre 1994, non sono tenuti al pagamento della maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento, nè del diritto di mora del 4 per cento, previsti per tali rate dal predetto decreto-legge.
6. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale possono regolarizzare le loro posizioni debitorie relative agli anni 1994 e precedenti, anche nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), tramite il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti (1).
7. Il versamento degli importi dovuti ai sensi del comma 6 è effettuato in rate quadrimestrali consecutive, di importo non inferiore a lire 1.000.000 decorrenti dal 10 giugno 1995, non superiori a 20. La rateizzazione si applica anche per il pagamento o la restituzione dei contributi agricoli unificati dovuti, nel periodo, in base a titolo esecutivo. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento. Nel caso di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro, nei confronti dello SCAU il versamento di cui al presente comma è effettuato in 5 rate trimestrali consecutive.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16 del decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, è ridotta, per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, di lire 20 miliardi.
9. Per avvalersi delle agevolazioni di cui ai commi 6 e 7, gli interessati devono presentare allo SCAU per i contributi agricoli unificati apposita domanda di regolarizzazione, corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento di cui al comma 10, entro il termine perentorio del 31 marzo 1995. Nei casi di omissione contributiva totale o di omessa o incompleta denuncia dei rapporti di lavoro alla domanda di pagamento agevolato deve essere allegata, a pena di decadenza, la denuncia dei rapporti di lavoro intercorsi nel periodo di riferimento (2).
10. I richiedenti, a pena di inammissibilità della domanda, sono tenuti a versare:
a) per le posizioni debitorie fino a lire 3.000.000 una somma pari all'importo totale dei soli contributi omessi in tutto o in parte, che estingue totalmente l'obbligazione contributiva ivi compresi interessi e sanzioni;
b) per le posizioni debitorie superiori a lire 3.000.000, in acconto una somma pari a un decimo del debito totale per i soli contributi omessi, elevata a quattro decimi nei casi di omessa denuncia dei lavoratori agricoli, ed una somma pari ad un quinto del debito residuo alla data del 31 marzo 1995. Per ciascuno dei predetti versamenti l'importo non può essere inferiore a lire 1.000.000.
11. I crediti per contributi di importo non superiore a lire 30.000 dovuti allo SCAU alla data del 31 dicembre 1993 unitamente agli accessori di legge, nonchè gli importi dovuti per accessori di legge dalle ditte per inadempienze degli obblighi contributivi, riferiti a periodi fino al 31 dicembre 1993 e soddisfatti entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla loro riscossione.
12. I contributi omessi sono calcolati in conformità delle somme esposte sui bollettini di versamento inviati, nel periodo, dallo SCAU.
13. Possono essere corrisposti, con le modalità ed i termini previsti dai commi che precedono, anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata, ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito rimasto insoluto.
14. L'omesso versamento totale o parziale delle somme dal corrispondere alle scadenze di cui ai commi 7 e 10, nonchè dei contributi correnti dovuti nell'anno 1995 e nei casi di pagamento rateale, negli anni entro i quali si effettua la rateizzazione, comporta la decadenza dal beneficio della regolarizzazione agevolata disciplinata dal presente articolo.
15. Il pagamento dei debiti contributivi nelle forme di cui ai commi 7, 9, 10, 11 e 12 estingue i reati previsti in materia di accertamento e di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e di avviamento dei lavoratori, nonchè le obbligazioni per sanzioni amministrative. L'accoglimento della domanda di pagamento agevolato sospende i provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, fino al totale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.
16. I datori di lavoro agricolo sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai a tempo determinato ed indeterminato impiegati negli anni 1986 e 1987 nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
17. In attesa di una organica revisione della disciplina dei rapporti di lavoro in agricoltura e, comunque, ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuati le province nelle quali si pratica un orario di lavoro ridotto rispetto a quello praticato nel restante territorio nazionale ed i criteri per la determinazione dei relativi salari medi da valere per la liquidazione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli, in misura proporzionale all'orario di lavoro ridotto.
18. Qualora le competenti autorità regionali non abbiano proceduto all'accertamento dei danni subiti dalle singole aziende agricole, il diritto alle agevolazioni contributive in favore dei soggetti di cui al comma 6, disposte dall'articolo 7-ter del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 286, e all'articolo 9 del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, è definitivamente riconosciuto sulla base delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, a suo tempo prodotte dalle ditte interessate.
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(1) Comma così modificato dall'art. 14 bis, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
(2) Comma così modificato dall'art. 21, comma 4, D.L. 25 febbraio 1995, n. 55.
Art. 19
(Soppressione dello SCAU e trasferimento delle relative
funzioni all'INPS e all'INAIL)
1. Con decorrenza 1° luglio 1995 lo SCAU è soppresso e tutte le strutture, le funzioni e il personale sono trasferiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro (INAIL), secondo le rispettive competenze, in apposite strutture, salvaguardando le esperienze e le professionalità specifiche, con tempi e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. I contributi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, sono riscossi dall'INPS, conformemente alle modalità stabilite dall'autonomia contrattuale collettiva in via generalizzata ed automatica nei confronti dei soggetti che applicano o recepiscono i contratti collettivi di lavoro del settore agricolo.
Art. 20
(Interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro)
1. L'accertamento definito con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, rileva ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS, nei casi in cui l'IRPEF costituisce base di riferimento ai fini dei versamenti contributivi.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le parti sociali, le somme derivanti all'INPS dall'accertamento definitivo per adesione di cui al comma 1, valutate in lire 1.050 miliardi per il 1995, sono utilizzate, sulla base delle somme effettivamente introitate, per interventi in materia di occupazione e mercato del lavoro definiti dalla vigente normativa fino alla concorrenza di lire 1.000 miliardi. A tal fine è istituita nell'ambito del bilancio INPS apposita evidenziazione contabile.
3. Tenuto conto dell'esigenza di assicurare ai fini dell'invarianza del gettito un adeguato numero di accertamenti con adesione ai sensi degli articoli 2-bis e 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, è stabilita la misura con la quale, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, l'accertamento predetto rileva, ai fini dei contributi previdenziali dovuti all'INPS.
Art. 21
(Norma finanziaria)
1. In conseguenza delle disposizioni contenute nel presente capo, sono ridotti di 1.088 miliardi di lire, per l'anno 1995, gli importi dei trasferimenti destinati alle gestioni previdenziali interessate.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 22
(Personale)
1. L'orario di servizio nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, si articola su cinque giorni settimanali, anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I del predetto decreto legislativo. Sono fatte salve in ogni caso le particolari esigenze dei servizi pubblici da erogarsi con carattere di continuità e che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana, quelle delle istituzioni scolastiche, nonchè quelle derivanti dalla necessità di assicurare comunque la funzionalità delle strutture di altri uffici pubblici con un ampliamento dell'orario di servizio anche nei giorni non lavorativi.
2. Nelle amministrazioni pubbliche indicate nel comma 1 l'orario settimanale di lavoro ordinario, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio e si articola su cinque giorni, anche nelle ore pomeridiane, fatte salve le particolari esigenze dei servizi pubblici indicati nel comma 1.
3. L'articolazione dell'orario di servizio, dell'orario di apertura al pubblico e dell'orario di lavoro è definita, con le procedure di cui all'articolo 10, all'articolo 16, comma 1, lettera d), ed all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze dell'utenza. L'orario di lavoro, comunque articolato, è accertato mediante forme di controlli obiettivi e di tipo automatizzato.
4. In relazione all'articolazione dell'orario di servizio su cinque giorni lavorativi, gli stanziamenti ed i fondi comunque utilizzati nell'anno 1994 per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario al personale del comparto ministeriale, ivi compreso quello addetto agli uffici cui si applicano i criteri previsti dall'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 5 per cento per il secondo semestre dell'anno 1995 e per gli anni 1996 e 1997. Le altre amministrazioni pubbliche provvedono, contestualmente all'applicazione dell'orario previsto dai precedenti commi, alla riduzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
5. E' abrogato l'articolo 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Fino al 30 giugno 1995, e comunque fino a quando non sono definite le dotazioni organiche previa verifica dei carichi di lavoro, è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, di assumere personale di ruolo ed a tempo indeterminato, ivi compreso quello appartenente alle categorie protette.
7. Successivamente al 30 giugno 1995 e fino al 31 dicembre 1997, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 9 dicembre 1994, n. 676, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fatta eccezione per la mobilità che può avvenire per la copertura del 50 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio. Continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di mobilità nelle amministrazioni pubbliche. Il personale docente di ruolo nelle scuole di ogni ordine e grado in soprannumero o appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive può essere utilizzato, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, negli istituti di istruzione secondaria superiore per il sostegno ai portatori di handicap purchè risulti in possesso del prescritto titolo di specializzazione.
8. Per il triennio 1995-1997 le amministrazioni indicate nel comma 6 possono assumere personale di ruolo e a tempo indeterminato, esclusivamente in applicazione delle disposizioni del presente articolo, anche utilizzando gli idonei delle graduatorie di concorsi, approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1992, la cui validità è prorogata al 31 dicembre 1997. Fino al 31 dicembre 1997, in relazione all'attuazione dell'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, possono essere banditi concorsi e attuate assunzioni di personale per i ruoli locali delle amministrazioni pubbliche nella provincia di Bolzano, nei limiti delle dotazioni organiche di ciascun profilo professionale.
9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè al personale del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato. Per il personale del comparto scuola continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di organici e di assunzione del personale di ruolo e non di ruolo. Per gli anni scolastici 1995-96 e 1996-97 i criteri di programmazione delle nuove nomine in ruolo del personale docente sono determinati con il decreto interministeriale previsto dal comma 15 del suddetto articolo 4, in modo tale da contenere le assunzioni del personale docente sui posti delle dotazioni organiche provinciali, preordinate alle finalità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1994, entro il limite del 50 per cento delle predette dotazioni.
10. Alle istituzioni e agli enti di ricerca continua ad applicarsi il comma 26 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
11. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano agli enti locali territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 non si applicano, altresì, alle camere di commercio che non versino in condizioni di squilibrio finanziario, e che abbiano rideterminato la propria dotazione organica, le quali possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti e delle relative disponibilità di bilancio, utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.
13. Al fine di consentire l'assegnazione di personale in mobilità, a decorrere dal 1° luglio 1995, le camere di commercio danno comunicazione dei posti vacanti alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Dipartimento trasmette a ciascuna camera di commercio l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante le procedure di mobilità. In mancanza di tale trasmissione nel termine, la camera di commercio può avviare le procedure di assunzione ai sensi del comma 12.
14. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 24, comma 9, lettera a), del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali della regione, che hanno dichiarato il dissesto e che abbiano ottenuto l'approvazione della pianta organica, del piano di risanamento e del bilancio riequilibrato, nei quali vi siano posti vacanti in organico non ricopribili con la riammissione di proprio personale messo in mobilità, danno parimenti comunicazione di tali vacanze alla Presidenza del consiglio - dipartimento della funzione pubblica, ai fini del trasferimento, mediante la procedura di mobilità di ufficio, di dipendenti di identico livello posti in mobilità da altri enti della regione. Qualora non risultasse possibile, entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione, operare tali trasferimenti, detti enti possono procedere alla copertura dei posti vacanti mediante concorsi pubblici con facoltà di riservare una quota non superiore al 25 per cento dei posti messi a concorso a dipendenti già in servizio presso gli enti medesimi. In deroga ad ogni contraria disposizione, la quota del 25 per cento può essere superata fino a concorrenza del numero totale di posti vacanti in organico per i concorsi a posti della qualifica di dirigente. Per tali concorsi si applicano le disposizioni concernenti le prove, i requisiti per l'ammissione e le commissioni di concorso di cui all'articolo 19, comma 2, ultima parte, all'articolo 19, comma 3, ed agli articoli 3 e 20 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 aprile 1994, n. 439 (1).
15. La verifica dei carichi di lavoro di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è preordinata:
a) alla definizione delle dotazioni organiche occorrenti alle singole strutture delle pubbliche amministrazioni;
b) all'individuazione delle procedure;
c) alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione, se necessario, delle procedure medesime.
16. Le dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni, previa verifica dei carichi di lavoro, sono definite entro il 30 giugno 1995. Decorso tale termine la Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, procede d'ufficio per le amministrazioni indicate nel comma 18.
17. L'individuazione delle procedure, la loro razionalizzazione, semplificazione ed eventuale riduzione di cui alle lettere b) e c) del comma 15, sono effettuate e comunicate al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro prima della successiva verifica biennale dei carichi di lavoro, così da pervenire, nell'arco del primo anno, all'individuazione delle procedure o procedimenti e, entro l'anno successivo, alla razionalizzazione, semplificazione e riduzione degli stessi. Resta, in ogni caso, ferma la cadenza triennale prevista dall'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni.
18. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero del tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità.
19. Il dipartimento della funzione pubblica utilizza i dati della rilevazione dei carichi di lavoro delle amministrazioni di cui al comma 18 per monitorare le linee di attività omogenee allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche.
20. I contingenti di personale da destinare a tempo parziale previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117, non possono superare il limite percentuale del 25 per cento.
21. Le amministrazioni pubbliche determinano, sulla base delle domande degli interessati, i contingenti di cui al comma 20 entro il 30 giugno di ogni anno. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117.
22. Il primo comma dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 39 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, va interpretato nel senso che l'espressione "primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario", ivi contenuta, si riferisce anche all'assenza di un solo giorno.
23. Al comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: "le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano" sono inserite le seguenti: "nei casi di congedo straordinario previsti dall'articolo 37, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè".
24. Dopo il comma 40 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è inserito il seguente:
"40-bis. Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo straordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni, soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi".
25. Il comma 42 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche".
26. Il comma 41 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che devono ritenersi implicitamente abrogate, o comunque modificate, tutte le disposizioni normative che disciplinano per i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in modo difforme il congedo straordinario o istituti analoghi comunque denominati. Resta salvo, comunque, quanto disposto dall'articolo 454 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per lo svolgimento di attività artistiche e sportive da parte, rispettivamente, del personale ispettivo, direttivo e docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica e dei docenti di educazione fisica.
27. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica ai sensi dell'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda o dell'avvio del procedimento d'ufficio.
28. La misura dell'equo indennizzo per le menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è pari a due volte l'importo dello stipendio tabellare determinato a norma del comma 27 del presente articolo.
29. Restano ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di prima categoria.
30. Le disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29 si applicano per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 1995.
31. E' abrogato l'articolo 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
32. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si interpreta nel senso che gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali, ivi previsti, non producono effetti sull'indennità di servizio all'estero che, fino alla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, rimane stabilita secondo le misure di base previste nella tabella n. 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione al posto-funzione conferito con provvedimento formale al personale in servizio all'estero a decorrere dal 1° luglio 1978.
33. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di riordino della disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, i coefficienti di maggiorazione dell'indennità di sede previsti dall'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, non possono subire variazioni in aumento rispetto alle misure stabilite al 1° gennaio 1994, fatta eccezione per quelle compensative connesse alle eventuali modifiche dei tassi fissi di ragguaglio di cui all'articolo 209 del medesimo decreto.
34. Per l'anno 1995 è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato o comunque divenute esecutive nella materia del pubblico impiego.
35. Il comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"18. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonchè quelle di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e all'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applicano ai soli trasferimenti d'ufficio che comportano un effettivo spostamento da una ad altra sede di servizio sita in diversa località, purchè il cambiamento di sede comporti un effettivo disagio da comprovare, mediante idonea documentazione, secondo i criteri e le modalità previsti in apposito regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del tesoro. Sulle indennità di trasferimento previste dalle citate leggi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni".
36. Il regolamento di cui al comma 18 dell'articolo 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 35, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994, spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
37. Le disposizioni riguardanti la gestione del rapporto di lavoro costituiscono norme di indirizzo per le regioni che provvedono nell'ambito della propria autonomia e capacità di spesa. Le regioni si avvalgono altresì della disciplina sulle assunzioni prevista per gli enti locali non in dissesto.
38. Le norme sull'aspettativa per mandato parlamentare per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si interpretano autenticamente nel senso della loro applicabilità anche ai professori e ricercatori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto. La restituzione delle somme indebitamente percepite, ivi compresi gli interessi legali dovrà essere effettuata secondo un programma di rientro stabilito dalle amministrazioni eroganti e comunque non oltre la data del 30 giugno 1995.
39. La normativa prevista dall'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, si interpreta autenticamente nel senso della sua applicabilità ai dipendenti pubblici eletti nel Parlamento nazionale, nel Parlamento europeo e nei consigli regionali.
40. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, nella provincia di Bolzano si applica alle assunzioni di personale in tutte le aziende, società ed enti che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità escluso il personale stagionale di linee di trasporto funicolare.
41. Il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, si applica altresì ai trasferimenti di personale delle società di cui al comma 40 da sedi o uffici situati in altre province a sedi o uffici situati in provincia di Bolzano.
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(1) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.
Art. 23
(Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle
procedure di pagamento del personale della scuola. Università)
1. Al comma 5 dell'articolo 198 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Dall'anno scolastico 1994-95 e fino all'entrata in vigore della riforma dell'istruzione secondaria di secondo grado e degli esami di maturità, i membri delle commissioni giudicatrici, con esclusione del membro interno, sono scelti tra il personale docente di altre scuole o istituti statali ubicati nella provincia di cui fa parte il comune sede di esame e tra il personale docente che abbia l'abituale dimora nella medesima provincia e, per le specifiche discipline per le quali non sia possibile effettuare nomine in ambito provinciale, tra il personale proveniente da provincia limitrofa e, in subordine, da altra provincia della stessa regione o, ulteriormente in subordine, di altra regione. Delle commissioni giudicatrici non possono comunque far parte i docenti appartenenti alla stessa scuola sede di esame, ad eccezione del membro interno".
2. Con decorrenza dall'anno scolastico 1994-1995, i compensi forfettari per gli esami di maturità sono stabiliti entro il limite di spesa complessiva di lire 116 miliardi, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I compensi sono onnicomprensivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni. La misura dei compensi è differenziata per i presidenti delle commissioni, per i componenti e per i membri interni e tiene conto delle rispettive provenienze. Agli ispettori tecnici incaricati della vigilanza è attribuito il compenso stabilito per i presidenti provenienti dalla stessa provincia del comune sede di esame.
3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.
4. A decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio negli istituti tecnici, professionali e d'arte è disposto dalle Direzioni provinciali del tesoro a mezzo di ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa.
5. Tutti i provvedimenti riguardanti il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonchè i provvedimenti di accettazione di dimissioni volontarie ovvero di collocamento a riposo per anzianità di servizio e per limiti di età del medesimo personale, sono devoluti alla competenza dei capi di istituto, sentiti i coordinatori amministrativi, in aggiunta a quelle già ad essi attribuite. Con regolamento ministeriale, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuati i singoli provvedimenti che, per effetto della presente disposizione, sono di competenza del capo di istituto. Gli analoghi provvedimenti riguardanti il personale direttivo della scuola restano di competenza dei provveditori agli studi. Il predetto decentramento degli atti di stato giuridico ed economico non può comportare comunque incrementi delle dotazioni organiche del personale amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado.
6. Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della pubblica istruzione, determina la data mensile di pagamento degli stipendi al personale di cui al comma 4.
7. Entro il 31 ottobre 1995 sono versate in entrata al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilità speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari con provenienza dai capitoli 1498, 1499, 1500, nonchè le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai capitoli 1042, 1043, 1044, 2400, 2401 e 2602.
8. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le procedure di erogazione delle spese diverse da quelle di cui al comma 4. Le predette procedure dovranno essere improntate a criteri di semplificazione e snellimento con particolare riguardo all'utilizzo dei sistemi informatici.
9. Per le eventuali gestioni di fondi mediante aperture di credito, il regolamento di cui al comma 8 del presente articolo può prevedere l'applicazione dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
10. Al fine di consentire l'acquisizione delle competenze professionali necessarie per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, per gli anni scolastici 1995-96, 1996-97 e 1997-98 una quota delle dotazioni organiche provinciali per la scuola elementare può essere utilizzata per la formazione dei docenti da destinare a tale insegnamento.
11. La destinazione dei docenti alle attività indicate nel comma 10 non deve comunque determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
12. I criteri per la determinazione annuale dei contingenti provinciali di personale di cui al comma 10, i limiti per la concessione dei periodi di esonero dal servizio, nonchè le modalità per l'attuazione delle relative iniziative sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.
13. L'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, va interpretato nel senso che i benefici ivi previsti sono destinati esclusivamente al personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge medesima.
Art. 24
(Emolumenti, compensi e indennità)
1. I commi 2 e 3 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli emolumenti, compensi, indennità percepiti in ragione della loro funzione, condizione e professionalità dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'espletamento di incarichi affidati dall'amministrazione di appartenenza ovvero da altre amministrazioni ovvero da società e imprese controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato o da altro ente pubblico, anche territoriale, devono essere riversati al netto delle imposte, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3, entro e non oltre il 30 luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione annuale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, a pena della sanzione pari al 20 per cento del reddito stesso.
3. L'obbligo sussiste, nei limiti dell'eventuale parte eccedente l'importo di cui al presente comma che dovesse risultare in sede di dichiarazione annuale, in capo ai soggetti di cui al comma 1 che hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo, ove consentito, nonchè redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente per un importo lordo superiore a 200 milioni di lire.
4. Il presente articolo non si applica ai redditi derivanti dall'esercizio di attività libero-professionali, ove consentite ai pubblici dipendenti dalla normativa vigente.
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N.B.: Articolo abrogato dall'art. 1, comma 129, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 25
(Incarichi di consulenza)
1. Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell'amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.
2. In deroga al comma 1, gli incarichi conferiti e i rapporti stabiliti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla prima data di scadenza o fino alla cessazione, per qualsiasi causa, dell'incarico o del rapporto stesso.
3. I soggetti e le amministrazioni interessati sono tenuti a comunicare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica tutte le notizie relative agli incarichi e ai rapporti di cui alla presente disposizione. In caso di inottemperanza per i soggetti di cui al comma 1 viene disposta la decadenza dell'incarico o la fine del rapporto con provvedimento dell'autorità amministrativa competente e viene comminata una sanzione pari al 100 per cento della controprestazione pecuniaria gravante in capo all'amministrazione stessa.
Capo IV
DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 26
(Soppressione di regimi fiscali particolari)
1. Sono soppressi i regimi fiscali particolari concernenti:
a) le indennità percepite dai membri del Parlamento e del Governo nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, nonchè dai titolari di cariche elettive negli enti locali e dagli amministratori locali;
b) gli assegni vitalizi spettanti ai membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, della Corte costituzionale e dei consigli regionali per la quota parte che non derivi da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali.
2. Conseguentemente, sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili con quelle di cui al comma 1 e, in particolare, sono abrogati l'articolo 48, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.
Art. 27
(Neutralità fiscale delle operazioni societarie di fusione e scissione)
1. Le fusioni e le scissioni di società sono, agli effetti delle imposte sui redditi, neutrali. Conseguentemente, il disavanzo di fusione e di scissione non è utilizzabile per iscrizioni di valori in franchigia d'imposta, a qualsiasi voce, forma o titolo operate. Ai Fondi di sospensione d'imposta continuano, per neutralità, ad essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 123, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se istituiti per effetto di operazioni di concentrazione poste in essere in precedenza dalle società incorporate. La fusione tra società che hanno posto in essere operazioni di concentrazione ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, dell'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e dell'articolo 79 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, non costituisce realizzo della plusvalenza ancora in sospensione di imposta, a condizione che detta plusvalenza trovi evidenza in una riserva che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite (1).
2. Le disposizioni del comma 1, relative ai disavanzi di fusione, si applicano alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
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(1) Comma così modificato dall'art. 22, comma 8, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Art. 28
(Norma contro l'elusione)
1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, è sostituito dal seguente:
"1. E' consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in operazioni di concentrazione, trasformazione, scorporo, riduzione di capitale, liquidazione, valutazione di partecipazioni, cessione di crediti e cessione o valutazione di valori mobiliari poste in essere senza valide ragioni economiche allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio d'imposta".
2. Le disposizioni del comma 1, limitatamente alle operazioni di liquidazione, alla valutazione di partecipazioni, alle cessioni di crediti e alle cessioni o valutazioni di valori mobiliari, si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente al 30 settembre 1994.
Art. 29
(Lettori a scheda magnetica)
1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni per l'obbligo di installazione di lettori a scheda magnetica o qualsiasi altro dispositivo idoneo a certificare gli incassi sugli apparecchi di gioco elettromagnetici od elettronici, nonchè sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in qualsiasi locale in cui abbia accesso il pubblico, nei luoghi di lavoro e nelle mense aziendali (1).
2. Le schede magnetiche necessarie all'utilizzo delle apparecchiature indicate al comma 1 devono essere vendute dai gestori in conformità alle normative fiscali vigenti al momento.
3. Il Ministro delle finanze provvede, inoltre, entro i termini di cui al comma 1, ad effettuare il censimento di tutti gli apparecchi da gioco elettromagnetici od elettronici dovunque essi siano installati e posti a disposizione del pubblico.
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(1) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 5, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415.
Art. 30
(Società di comodo. Valutazione dei titoli)
1. Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonchè le società e gli Enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano, salva la prova contraria, non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando: a) l'1 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 53, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 4 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. La prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta dalle disposizioni del presente comma. Le disposizioni dei precedenti periodi non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali; 2) ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività; 3) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 4) alle società in amministrazione controllata o straordinaria; 5) alle società ed Enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani; 6) alle società esercenti pubblici servizi di trasporto; 6-bis) alle società con un numero di soci non inferiore a 100 (1).
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonchè i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto (2).
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le società e per gli Enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) lo 0,75 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 3 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria; c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma (2).
4. Se il reddito dichiarato dalle società o dagli Enti che si presumono non operativi risulta inferiore a quello minimo di cui al comma 3, il reddito può essere determinato induttivamente in misura pari a quella presunta, anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, riguardante il potere di procedere ad accertamento parziale. Tale accertamento è effettuato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente, anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nella risposta devono essere indicati i motivi posti a fondamento della prova contraria di cui al comma 1. I motivi non addotti in risposta alla richiesta di chiarimenti non possono essere fatti valere in sede di impugnazione dell'atto di accertamento; di ciò l'amministrazione finanziaria deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (2).
8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.
10. A decorrere dal 1° gennaio 1995, nel calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche le perdite derivanti da partecipazione in società di persone ed equiparate non sono utilizzabili per abbattere redditi diversi da quello derivante da partecipazioni in società (3).
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(1) Gli originari commi da 1 a 7 sono stati sostituiti con i commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed il presente comma è stato così modificato dall'art. 4, comma 1-ter, D.L. 11 marzo 1997, n. 50.
(2) Gli originari commi da 1 a 7 sono stati sostituiti con i commi 1, 2, 3 e 4 dall'art. 3, comma 37, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma abrogato dall'art. 29, comma 3, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Art. 31
(Rivalutazione delle rendite dei terreni. Coltivazioni di vegetali
produttive di reddito d'impresa. Crediti IVA)
1. Fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo, ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, i vigenti redditi dominicali sono rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1995 del 55 per cento e i vigenti redditi agrari sono rivalutati del 45 per cento.
2. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1994, le percentuali di cui al comma 1 sono rispettivamente ridotte al 37 per cento e al 32 per cento.
3. Le norme in materia di tassazione del reddito d'impresa si applicano in caso di coltivazione industriale di vegetali. Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "dal terreno" sono aggiunte le seguenti: "e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione è coltivata per almeno la metà del terreno su cui la produzione insiste. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto con il Ministro delle finanze, sono definiti le coltivazioni industriali di vegetali e i requisiti delle strutture fisse e mobili".
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30, secondo comma, e 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono intendersi non applicabili nei confronti dell'AIMA e dell'EIMA. Non si fa, comunque, luogo a ripetizioni di somme già rimborsate a detti enti a titolo d'imposta sul valore aggiunto.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 1994.
Art. 32
(Beni patrimoniali e demaniali)
1. A decorrere dall'anno 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l'anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, uguale o superiore ad ottanta milioni di lire. Ai fini del calcolo dell'aumento di cui al presente comma non si tiene conto dell'eventuale incremento del canone relativo all'anno 1994, conseguente alla emanazione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, dei decreti ministeriali previsti dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. I soggetti assegnatari sono, comunque, tenuti a corrispondere il canone determinato sulla base dei predetti decreti ministeriali, quando lo stesso sia superiore a quello derivante dall'applicazione del presente comma.
3. Sono esclusi dall'incremento di cui al comma 2 gli alloggi di servizio, quelli in godimento alle vedove o alle persone già a carico, e finchè mantengano i requisiti per essere considerate tali, di pubblici dipendenti deceduti per causa di servizio, a soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno di imposta 1993, non superiore a quaranta milioni di lire, e alle associazioni e fondazioni con finalità culturali, sociali, sportive, assistenziali e religiose senza fini di lucro, individuate con apposito decreto del Ministro delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i beni patrimoniali adibiti ad abitazione e gestiti dagli Istituti autonomi case popolari, già assoggettati al regime dell'equo canone.
4. Le maggiorazioni dei canoni previste dai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1995, indipendentemente dalla data di scadenza dei rapporti in corso.
5. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi del presente articolo siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
6. Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità di interesse pubblico all'utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità. La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all'utilizzazione del bene. Con apposito decreto del Ministro della difesa sono disposti le modalità e i tempi di attuazione dell'obbligo dell'Amministrazione della difesa di trasmettere, ad integrazione di quanto stabilito dal presente comma, l'elenco dei beni patrimoniali e demaniali, in uso a qualunque titolo alle Forze Armate, dismessi o dismissibili perchè non più necessari alla difesa del Paese ed altresì in quanto immediatamente alienabili, permutabili o trasferibili per altri impegni, comunque nel rispetto della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Le somme rinvenienti dalla dismissione dei predetti beni patrimoniali e demaniali della Difesa sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria, rispettando le esigenze prioritarie di ammodernamento della difesa, anche in riferimento agli impegni assunti nelle sedi istituzionali (1).
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le superfici destinate ad attraversamento di torrenti o fiumi, che costituiscono un necessario ed insostituibile accesso a case di civile abitazione sul fondo intercluso, sono soggette al pagamento di un canone meramente ricognitorio.
8. A decorrere dal 1° gennaio 1995 i canoni annui per i beni appartenenti al patrimonio indisponibile dei comuni sono, in deroga alle disposizioni di legge in vigore, determinati dai comuni in rapporto alle caratteristiche dei beni, ad un valore comunque non inferiore a quello di mercato, fatti salvi gli scopi sociali.
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(1) Comma abrogato dall'art. 3, comma 97, L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 33
(Gioco del lotto)
1. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai richiedenti, purchè sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenze di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Per conseguire tali obiettivi, la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto prevista come requisito dal decreto del Ministro delle finanze 6 maggio 1987 e dalla legge 19 aprile 1990, n. 85, è ridotta a 200 metri, seguendo il percorso pedonale più breve. Tale requisito è soppresso dal 31 dicembre 1998.
2. Il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire 1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
3. Il Ministro delle finanze, ad invarianza di gettito complessivo, provvede con proprio decreto a riordinare l'imposta di concessione governativa dovuta per l'esclusiva di vendita di tabacco ai sensi della legge 6 giugno 1973, n. 312, e del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 26 gennaio 1976, e successive modificazioni, e per la gestione di una ricevitoria del lotto, ai sensi della legge 19 aprile 1990, n. 85, perequando gli importi relativi in funzione della redditività media delle rispettive attività.
Capo V
FINANZA REGIONALE E LOCALE
Art. 34
(Trasferimenti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
1. A decorrere dall'anno 1995 la quota del 3,10 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli olii minerali, loro derivati e prodotti analoghi di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è ridotta al 2,3 per cento.
2. Le norme di attuazione per il completamento del trasferimento delle competenze previste dagli statuti di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono emanate entro il 30 aprile 1995; le spese sostenute a decorrere dall'anno 1995 dallo Stato, per le funzioni da trasferire, determinate d'intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono poste a carico degli enti interessati, a condizione che il trasferimento venga completato entro il 30 settembre 1995. Al fine di rendere possibile l'esercizio organico delle funzioni trasferite con le medesime norme di attuazione viene altresì delegato alle regioni e alle province stesse, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative che, esercitate dagli uffici statali soppressi, residuano alla competenza dello Stato; al finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni delegate provvedono gli enti interessati, avvalendosi a tal fine delle risorse che sono determinate di intesa con il Governo in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato.
3. Le misure del concorso delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia al finanziamento del Servizio sanitario nazionale previste dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono elevate rispettivamente al 25 per cento, al 21 per cento e al 19,50 per cento. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci; per i predetti enti cessa l'applicazione dell'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non si provvede alle compensazioni di cui all'articolo 11, comma 15, del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, anche con riferimento agli esercizi precedenti. Di conseguenza non si applicano, alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano, gli articoli 3, 4 e 6 della presente legge.
4. Per gli anni 1995, 1996 e 1997, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al processo di contenimento del fabbisogno del settore statale, nel rispetto dello statuto di autonomia e delle relative norme di attuazione.
5. A decorrere dall'anno 1995 gli oneri previsti a carico dello Stato derivanti dai mutui non ancora stipulati dalla regione Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, a copertura dei disavanzi delle unità sanitarie locali per gli anni dal 1987 al 1991, sono fronteggiati dalla regione e dalle province medesime.
6. Per il triennio 1995-1997 l'assegnazione di fondi alla regione Trentino-Alto Adige di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569, è stabilita in lire 6 miliardi annui. Alle ulteriori occorrenze finanziarie per l'esercizio delle funzioni delegate la regione provvede a titolo di concorso al processo di risanamento della finanza pubblica.
7. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 14 giugno 1990, n. 158, sono sostituiti dai seguenti:
"2. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), da destinare esclusivamente al finanziamento dei programmi regionali di sviluppo delle regioni a statuto ordinario, si provvede con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con delibera del CIPE, su proposta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione fra le regioni della quota variabile nell'ambito di comparti funzionali individuati con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 2.
4. Le regioni sono tenute a presentare annualmente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una relazione sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo finanziati con la quota variabile".
8. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le parole da: "; le procedure di riparto" fino alla fine del comma sono soppresse. E' abrogato il comma 4 del medesimo articolo 12 della citata legge n. 537 del 1993. Le verifiche per l'attuazione degli obiettivi indicate al comma 3 del citato articolo 12 non si applicano agli stanziamenti dei capitoli del bilancio dello Stato già ricompresi nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
9. Nell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonchè l'istituzione dell'imposta regionale sulla benzina prevista dal capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398".
Art. 35
(Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali)
1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come modificato dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziarie spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunità montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fano parte, l'autorizzazione all'emissione dei prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monitoraggio previsto nel predetto articolo 46 sarà a totale carico dell'ente emittente.
2. L'emissione dei prestiti obbligazionari è subordinata alle seguenti condizioni:
a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. Nessun prestito può comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui è prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato ad investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali è finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale o prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti.
4. La durata del prestito obbligazionario non può essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non può essere successiva a quella in cui è previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito è trasferito al nuovo ente.
5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di società possedute dagli enti locali.
6. Il prestito obbligazionario verrà collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovrà essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stato di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie si farà riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua più vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi od altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG (1).
7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalità di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attività. L'ente remittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti.
8. Il rimborso del prestito è assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. IL rimborso del prestito emesso dalle regioni è assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; è vietata altresì ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali.
9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministro del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio.
10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonchè i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisce altresì i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
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(1) Comma così modificato dall’art. 3 bis, D.L. 27 ottobre 1995, n. 444.
Art. 36
(Competenze della regione Valle d'Aosta)
1. Rimangono salve le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dalla legge 26 novembre 1981, n. 690.
Art. 37
(Indebitamento degli enti locali dissestati)
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purchè:
a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito;
b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonchè gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito.
2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'articolo 35.
3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti all'assunzione di mutui disposti dall'articolo 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale è stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Capo VI
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 38
(Disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti)
1. Le annualità da corrispondere per il 1995 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualità dei rispettivi limiti di impegno.
Art. 39
(Definizione agevolata delle violazioni edilizie)
1. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria. I termini contenuti nelle disposizioni richiamate al presente comma e decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o delle leggi di successiva modificazione o integrazione, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in vigore del presente articolo. I predetti limiti di cubatura non trovano applicazione nel caso di annullamento della concessione edilizia. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi se interviene sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale (1).
2. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi (2).
3. Per gli abusi edilizi commessi fino al 15 marzo 1985 e dal 16 marzo 1985 al 31 dicembre 1993, la misura dell'oblazione, prevista nella tabella allegata alla legge di cui al comma 1, in relazione al periodo dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983, è moltiplicata rispettivamente per 2 e per 3. La misura dell'oblazione, come determinata ai sensi del presente comma, è elevata di un importo pari alla metà, nei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.
4. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La documentazione di cui all'articolo 35, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituita da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Resta fermo l'obbligo di allegazione della documentazione fotografica e, ove prescritto, quello di presentazione della perizia giurata, della certificazione di cui alla lettera b) del predetto terzo comma, nonchè del progetto di adeguamento statico di cui al quinto comma dello stesso articolo 35. Il pagamento dell'oblazione dovuta ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dell'eventuale integrazione di cui al comma 6, degli oneri di concessione di cui al comma 9, nonchè la documentazione di cui al presente comma e la denuncia in catasto nel termine di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo prorogato dall'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed il decorso del termine di un anno e di due anni per i comuni con più di 500.000 abitanti dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivale a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria salvo il disposto del periodo successivo; ai fini del rispetto del suddetto termine la ricevuta attestante il pagamento degli oneri concessori e la documentazione di denuncia al catasto può essere depositata entro la data di compimento dell'anno. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e palesemente doloso, le costruzioni realizzate senza licenza o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini per errore ad ufficio incompetente alla riscossione dello stesso. La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione. Si fanno salvi i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione (3).
5. L'oblazione prevista dal presente articolo deve essere corrisposta a mezzo di versamento, entro il 15 dicembre 1995, purchè la domanda sia stata presentata nei termini, dell'importo fisso indicato nella tabella B allegata alla presente legge e della restante parte in quattro rate di pari importo da effettuarsi rispettivamente il 15 aprile 1995, il 15 luglio 1995, il 15 settembre 1995 ed il 15 dicembre 1995. E' consentito il versamento della restante parte dell'oblazione, in una unica soluzione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il termine di scadenza di una delle suindicate rate. Ove l'intera oblazione da corrispondere sia di importo minore o pari rispetto a quello indicato nella tabella di cui sopra ovvero l'oblazione stessa, pari a lire 2.000.000, sia riferita alle opere di cui al numero 7 della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il versamento dell'intera somma, dovuta a titolo di oblazione per ciascuna unità immobiliare, deve essere effettuato in unica soluzione, entro il 31 marzo 1995. Per le opere di cui ai numeri 4, 5 e 6 della tabella allegata alla stessa legge, l'oblazione, pari a lire 5.000.000, deve essere pagata con la medesima modalità di cui sopra. Le somme già versate, in adempimento di norme contenute nei decreti-legge 26 luglio 1994, n. 468, 27 settembre 1994, n. 551, e 25 novembre 1994, n. 649, che siano di importo superiore a quello indicato nel presente comma sono portate in riduzione dell'importo complessivo della oblazione da versare entro il 15 dicembre 1995 (4).
6. I soggetti che hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, o i loro aventi causa, se non è stata interamente corrisposta l'oblazione dovuta ai sensi della stessa legge devono, a pena di improcedibilità della domanda, versare, in luogo della somma residua, il triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata, in unica soluzione entro il 31 marzo 1996. La disposizione di cui sopra non trova applicazione nel caso in cui a seguito dell'intero pagamento dell'oblazione sia dovuto unicamente il conguaglio purchè sia stato richiesto nei termini di cui all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (5).
7. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è inserito il seguente:
"Per le opere eseguite su immobili soggetti alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relative ad ampliamento o tipologie d'abuso che non comportano aumento di superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni; trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole".
8. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso.
9. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere altresì allegata una ricevuta comprovante il pagamento al comune, nel cui territorio è ubicata la costruzione, di una somma a titolo di anticipazione degli oneri concessori, se dovuti, calcolata nella misura indicata nella tabella C allegata alla presente legge, rispettivamente per le nuove costruzioni e gli ampliamenti e per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, primo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonchè per le modifiche di destinazione d'uso, ove soggette a sanatoria. Per il pagamento dell'anticipo degli oneri concessori si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione. Coloro che in proprio o in forme consortili abbiano eseguito o intendano eseguire parte delle opere di urbanizzazione primaria, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono invocare lo scorporo delle aliquote, da loro sostenute, che riguardino le parti di interesse pubblico. Le modalità di pagamento del conguaglio sono definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal comune in cui l'abuso è stato realizzato. Qualora l'importo finale degli oneri concessori applicati nel comune di ubicazione dell'immobile risulti inferiore alla somma indicata nella predetta tabella C, la somma da versare, in unica soluzione, deve essere pari a detto minore importo.
10. Le domande di concessione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 e non definite per il mancato pagamento dell'oblazione, secondo quanto previsto dall'articolo 40, primo comma, ultimo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, devono essere integrate dalla presentazione di una ricevuta attestante il pagamento al comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una quota pari al 70 per cento delle somme di cui al comma 9, se dovute. Qualora gli oneri concessori siano stati determinati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalla legislazione regionale e dai conseguenti provvedimenti attuativi di questa, gli importi dovuti devono essere pari, in deroga a quanto previsto dal presente comma, all'intera somma calcolata, in applicazione dei parametri in vigore alla data del 30 giugno 1989. Il mancato pagamento degli oneri concessori, di cui al comma 9 ed al presente comma, entro il termine di cui al primo periodo del presente comma comporta l'applicazione dell'interesse del 10 per cento annuo sulle somme dovute.
10-bis. Per le domande di concessione o autorizzazione in sanatoria presentate entro il 30 giugno 1987 sulle quali il sindaco abbia espresso provvedimento di diniego successivamente al 31 marzo 1995, sanabili a norma del presente articolo, gli interessati possono chiederne la rideterminazione sulla base delle disposizioni della presente legge (6).
11. I soggetti che hanno presentato entro il 31 dicembre 1993 istanza di concessione ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono chiedere, nel rispetto dei termini e degli obblighi previsti dal presente articolo, che l'istanza sia considerata domanda di concessione in sanatoria. Entro il 31 dicembre 1997, i comuni determinano in via definitiva i contributi di concessione e l'importo, da richiedere a titolo di conguaglio dei versamenti di cui ai commi 9 e 10. L'interessato provvede agli adempimenti conseguenti entro 60 giorni dalla notifica della richiesta. Per il pagamento degli oneri dovuti, il proprietario può accedere al credito fondiario, compresa l'anticipazione bancaria, o ad altre forme di finanziamento offrendo in garanzia gli immobili oggetto della domanda di sanatoria (7).
12. Per le opere oggetto degli abusi edilizi posti in essere dai soggetti di cui al comma 1, ultimo periodo, la sentenza del giudice penale che irroga le sanzioni di cui all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dispone la confisca. Per effetto di tale confisca, le opere sono acquisite di diritto e gratuitamente al patrimonio indisponibile del comune sul cui territorio insistono. La sentenza di cui al presente comma è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.
13. Per le opere realizzate al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo, la misura dell'oblazione è ridotta percentualmente in relazione ai limiti, alla tipologia del reddito ed all'ubicazione delle stesse opere secondo quanto previsto dalla tabella D allegata alla presente legge. Per il pagamento dell'oblazione si applicano le modalità di cui al comma 5 del presente articolo. Le regioni possono modificare, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, le norme di attuazione degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. La misura del contributo di concessione, in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d'uso ed alla loro localizzazione in riferimento all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni nonchè alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore al 70 per cento di quello determinato secondo le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il potere di legiferare in tal senso è esercitabile entro novanta giorni dalla predetta data; decorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni vigenti alla medesima data (8).
14. Per l'applicazione della riduzione dell'oblazione è in ogni caso richiesto che l'opera abusiva risulti adibita ad abitazione principale, ovvero destinata ad abitazione principale del proprietario residente all'estero, del possessore dell'immobile o di altro componente del nucleo familiare in relazione di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, e che vi sia convivenza da almeno due anni; è necessario inoltre che le opere abusive risultino di consistenza non superiore a quella indicata al comma 1 del presente articolo. La riduzione dell'oblazione si applica anche nei casi di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457. La riduzione dell'oblazione non si applica nel caso di presentazione di più di una richiesta di sanatoria da parte dello stesso soggetto (9).
15. Il reddito di riferimento di cui al comma 13 è quello dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1993 dal nucleo familiare del possessore ovvero, nel caso di più aventi titolo, è quello derivante dalla somma della quota proporzionale dei redditi dichiarati per l'anno precedente dai nuclei familiari dei possessori dell'immobile. A tali fini si considera la natura del reddito prevalente qualora ricorrano diversi tipi di reddito. Ove l'immobile sanato, ai sensi del comma 14, venga trasferito, con atto "inter vivos" a titolo oneroso a terzi, entro dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dovuta la differenza tra l'oblazione corrisposta in misura ridotta e l'oblazione come determinata ai sensi del comma 3, maggiorata degli interessi nella misura legale. La ricevuta del versamento della somma eccedente deve essere allegata a pena di nullità all'atto di trasferimento dell'immobile.
16. All'oblazione calcolata ai sensi del presente articolo continuano ad applicarsi le riduzioni di cui all'articolo 34, terzo, quarto e settimo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero, anche in deroga ai limiti di cubatura di cui al comma 1 del presente articolo, le riduzioni di cui al settimo comma dello stesso articolo 34. Ai fini dell'applicazione del presente comma la domanda di cui al comma 4 è integrata dal certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della suddetta legge, in quanto richiesto. La riduzione di un terzo dell'oblazione di cui alla lettera c) del settimo comma dell'articolo 34 della predetta legge n. 47 del 1985 è aumentata al 50 per cento. Se l'opera è da completare, il certificato di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera d), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere sostituito da dichiarazione del richiedente resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (10).
17. Ai fini della determinazione delle norme tecniche per l'adeguamento antisismico dei fabbricati oggetto di sanatoria edilizia si applicano le norme di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, dei successivi decreti di attuazione, delle ordinanze, nonchè dei decreti del Ministro dei lavori pubblici. In deroga ad ogni altra disposizione il progetto di adeguamento per le costruzioni nelle zone sottoposte a vincolo sismico di cui all'ottavo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere predisposto secondo le prescrizioni relative al miglioramento ed adeguamento degli edifici esistenti di cui al punto C.9 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, allegate al decreto del Ministro dei lavori pubblici 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986. A tal fine la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, deve essere integrata da idonei accertamenti e verifiche.
18. Il presente articolo sostituisce le norme in materia incompatibili, salvo le disposizioni riferite ai termini di versamento dell'oblazione, degli oneri di concessione e di presentazione delle domande, che si intendono come modificative di quelle sopra indicate (11).
19. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate disposte in attuazione dell'articolo 7, terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico registro immobiliare dietro esibizione di certificazione comunale attestante l'avvenuta presentazione della domanda di sanatoria. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti dei terzi e del comune nel caso in cui le opere stesse siano state destinate ad attività di pubblica utilità entro la data del 1° dicembre 1994.
20. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, i vincoli di inedificabilità richiamati dall'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, non comprendono il divieto transitorio di edificare previsto dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, fermo restando il rispetto dell'articolo 12 del decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68.
21. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti delle stesse e dalle relative norme di attuazione ad esclusione di quelle relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa.
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(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. a) e b), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 37, lett. c), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. d), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Comma modificato dall'art. 14, comma 1 bis, lett. b), c) e d), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. e), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(5) Comma modificato dall'art. 14, comma 1 bis, lett. e), D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. f), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 37, lett. g), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. h), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(8) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. i), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(9) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. l), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(10) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. m), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
(11) Comma così modificato dall'art. 2, comma 37, lett. n), L. 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 40
(Sistema di finanziamento CONSOB)
1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonchè la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di cui al comma 3.
2. Sulla base della segnalazione della CONSOB, il Ministro del tesoro, determina, con proprio decreto, l'ammontare annuo del fondo di cui all'articolo 1, settimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, necessario per assicurare la copertura degli oneri di funzionamento della CONSOB, non finanziati con i corrispettivi di cui al comma 3.
3. Entro i limiti dei fabbisogni finanziari di cui al comma 1, e, limitatamente all'esercizio 1995, nei limiti della spesa prevista nel suo bilancio preventivo, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare dei corrispettivi per i servizi da essa resi in base a disposizioni di legge, quali la tenuta degli albi, lo svolgimento di esami di abilitazione, la vigilanza sull'adempimento degli obblighi informativi verso il mercato, i controlli sulle attività di revisione dei bilanci, di promozione di servizi finanziari, di intermediazione mobiliare, di sollecitazione del pubblico risparmio e di quotazione e di permanenza nei mercati regolamentati, nonchè l'accesso alle informazioni organizzate in sistemi gestiti dalla CONSOB stessa. Nella determinazione delle predette contribuzioni, la CONSOB adotterà criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dalle diverse attività di vigilanza, nonchè della equa redistribuzione degli oneri di contribuzione già esistenti per il funzionamento e il mantenimento delle strutture di mercato.
4. Le determinazioni della CONSOB di cui al comma 3 sono rese esecutive con le procedure indicate dall'articolo 1, nono comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.
5. I corrispettivi di cui al comma 3 sono versati direttamente alla CONSOB in deroga alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e vengono iscritti in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
Art. 41
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1991, n. 1)
1. All'articolo 24 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:
a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Il consiglio di borsa ha personalità giuridica";
b) al comma 3, dopo le parole: "riservatezza anche con riferimento al personale addetto.", è inserito il seguente periodo: "Il consiglio di borsa provvede alla dotazione del personale necessario con gli strumenti e le forme del diritto privato.";
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le spese necessarie per il funzionamento del consiglio di borsa, ivi comprese quelle per la dotazione del personale e per le attività di promozione della borsa, sono coperte dalle entrate previste dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340";
d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Le deliberazioni relative alla determinazione delle tariffe dei diritti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 1° agosto 1988, n. 340, e di quelle di cui all'articolo 20, comma 3, della presente legge, sono assunte dal consiglio di borsa e divengono definitive dopo l'approvazione del Ministero del tesoro, sentita la CONSOB.
4-ter. La titolarità dei beni acquisiti con l'impiego del fondo di dotazione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 1° agosto 1988, n. 340, o dei diritti rivenienti da atti di disposizione di cui siano stati oggetto, nonchè le residue disponibilità liquide del fondo non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferite al consiglio di borsa per l'esercizio delle funzioni proprie di cui al comma 1. Al trasferimento si applicano le disposizioni in materia di contributi di cui all'articolo 55, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni".
Art. 42
(Prefinanziamenti per interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno per gli obiettivi, 1, 2 e 5-b di cui al regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per il triennio 1994-1996, le regioni possono richiedere agli istituti di credito prefinanziamenti, di durata non superiore a ventiquattro mesi, nel limite complessivo delle risorse di cofinanziamento nazionale poste a carico del bilancio dello Stato; tali prefinanziamenti dovranno essere vincolati all'esecuzione di opere inserite nel quadro comunitario di sostegno.
2. Una convenzione quadro, stipulata tra il Ministero del tesoro e l'Associazione bancaria italiana, definisce costi e modalità di funzionamento di tali prefinanziamenti a carico delle regioni.
3. Nella convenzione di cui al comma 2 può essere previsto che gli istituti finanziatori siano rimborsati direttamente dal Ministero del tesoro tramite il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, a valere sui Fondi del quadro comunitario di sostegno, presentando la documentazione prevista nei regolamenti comunitari relativi all'uso dei Fondi strutturali.
Art. 43
(Alloggi militari e delle Forze di polizia)
1. Ai fini dell'adeguamento dei canoni di concessione degli alloggi costituenti il patrimonio abitativo della Difesa, fermo restando la gratuità degli alloggi di cui al n. 1) dell'articolo 6 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e l'esclusione di quelli di cui al n. 2) del medesimo articolo, il cui importo sarà determinato dal Ministro della difesa con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applica un canone determinato su base nazionale ai sensi dell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, ovvero, se più favorevole all'utente, un canone pari a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone. Alla data di entrata in vigore della presente legge, agli utenti non aventi titolo alla concessione dell'alloggio, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio, viene applicato, anche se in regime di proroga, un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone maggiorato del 20 per cento per un reddito annuo lordo complessivo del nucleo familiare fino a 60 milioni di lire e del 50 per cento per un reddito lordo annuo complessivo del nucleo familiare oltre i 60 milioni di lire. L'Amministrazione della difesa ha facoltà di concedere proroghe temporanee secondo le modalità che saranno definite con apposito regolamento da emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa. Agli utenti, che si trovano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale attuativo dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull'equo canone senza maggiorazioni.
2. Nell'articolo 13 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e nell'articolo 7, comma 3, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, le parole: "sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione dell'equo canone".
3. La determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1 trova applicazione anche per gli alloggi di servizio delle Forze di polizia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 1° dicembre 1986, n. 831. Gli alloggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 1° dicembre 1986, n. 831, rientrano nella previsione dell'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
4. Le misure del 20 per cento e dell'80 per cento e relative destinazioni, indicate dall'articolo 14 della legge 18 agosto 1978, n. 497, e successive modificazioni, dall'articolo 8 della legge 1° dicembre 1986, n. 831, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e successive modificazioni, sono rideterminate: nel 5 per cento per il ripristino di immobili non riassegnabili in quanto in attesa di manutenzioni; nel 10 per cento per la manutenzione straordinaria; nel 15 per cento per la costituzione di un fondo-casa e nel 20 per cento per la realizzazione ed il reperimento da parte del Ministero della difesa di altri alloggi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana con proprio decreto, il regolamento di gestione ed utilizzo del fondo-casa, sentito il parere delle sezioni del Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) interessate.
Art. 44
(Contratti pubblici)
1. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"Art. 6. (Contratti pubblici). 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli. Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
3. Alle finalità previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.
5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilità previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.
6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi del mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, per la prima volta entro il 31 marzo 1995 e successivamente, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
7. Con riferimento ai prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni saranno operate dall'ISTAT di concerto con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
8. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 6 definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni pubbliche degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
9. Al fine di favorire la massima trasparenza delle transazioni, il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, per i beni di propria competenza, provvede alla pubblicazione di schemi di capitolato.
10. I dati elaborati ai sensi del comma 6 costituiscono elementi per i nuclei di valutazione dei dirigenti e per gli organi di controllo interni, nonchè per l'analisi dei costi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.
11. Ove non ricorrano alle procedure concorsuali per la scelta del contraente ed in assenza dei dati orientativi di cui al comma 6, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare, almeno annualmente, ricognizioni dei prezzi di mercato ai fini dell'applicazione del comma 2.
12. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuano, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, dirigenti responsabili delle acquisizioni di beni e servizi, alle cui dipendenze sono posti i consegnatari.
13. Presso ciascun Commissariato del Governo nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano è costituito, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, un "comitato per l'acquisizione di beni e servizi", con il compito di curare ed espletare, a richiesta e per conto delle amministrazioni interessate, procedure per l'acquisizione di beni e servizi. La richiesta può essere avanzata anche congiuntamente da più amministrazioni allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed economie procedimentali.
14. I comitati di cui al comma 13 sono composti da un funzionario con qualifica dirigenziale della Presidenza del consiglio dei ministri, che lo presiede, e da quattro funzionari designati, rispettivamente, dal Ministero dell'interno, dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Provveditorato generale dello Stato, e dalla regione o dalla provincia autonoma. I componenti sono scelti prioritariamente tra il personale che presta servizio nella sede ove opera il comitato.
15. Ai lavori del comitato partecipa un rappresentante dell'amministrazione direttamente interessata alle acquisizioni.
16. La partecipazione dei componenti ai lavori del comitato rientra nei compiti di istituto e non dà titolo a compensi aggiuntivi a quelli corrisposti dall'amministrazione di appartenenza.
17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il funzionamento dei comitati di cui al comma 13 ed i rapporti con le amministrazioni interessate all'acquisizione di beni e servizi.
18. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è aggiunto il seguente:
"2-bis. L'Autorità, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, può stipulare convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni di cui all'articolo 1. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al prescritto parere di congruità economica".
19. Le controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.
20. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, e l'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni".
2. Il regolamento di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45
(Fiscalizzazione degli oneri sociali)
1. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, adottato di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell'Unione europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Art. 46
(Riduzione delle spese per l'acquisto di beni e servizi)
1. Per l'anno 1995, i capitoli della categoria "acquisto di beni e servizi" del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria, sono ridotti di 471 miliardi di lire. Corrispondente riduzione viene operata, sulla medesima categoria, per gli anni 1996 e 1997.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi incluso l'incremento, per l'anno 1995, e sui corrispondenti capitoli degli anni 1996 e 1997, della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente per un importo pari a lire 150 miliardi.
Art. 47
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
Tabella A
(articolo 11, comma 1)
Età richiesta per il pensionamento di vecchiaia
Tabella B
(articolo 39, comma 5)
Importo fisso da versare entro il 31 dicembre 1994
Tabella C
(articolo 39, comma 9)
Contributi di concessione ripartiti
per popolazione del Comune
Tabella D
(articolo 39, comma 13)
Modalità di determinazione dell'oblazione dovuta nei casi
di abusivismo determinato da situazioni
di estremo disagio abitativo
a) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi diversi da quelli da lavoro dipendente):
b) Riduzione dell'oblazione in relazione ai limiti di reddito.
Per nucleo familiare (redditi da lavoro dipendente):
c) Correlazione percentuale dell'oblazione in relazione all'ubicazione dell'immobile (da applicare agli importi calcolati sulla base di quanto previsto sub a) e b):
1) Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti:
2) Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti:
3) Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti:
Valore di calcolo 1 per tutte le zone del territorio comunale.
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