TITOLO I
Il servizio sanitario nazionale
Capo I - Principi ed obiettivi
1. (I princìpi). - La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
La tutela della salute fisica e psichica deve
avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della
persona umana.
Il servizio sanitario nazionale è costituito
dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle
attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al
recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione
senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo
modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti
del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale
compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali,
garantendo la partecipazione dei cittadini.
Nel servizio sanitario nazionale è assicurato
il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli
interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e
servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque
incidenti sullo stato di salute degli individui e della
collettività.
Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale
nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
2. (Gli obiettivi). - Il conseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo è assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza
sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria del
cittadino e delle comunità;
2) la prevenzione delle malattie e degli
infortuni in ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi
quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidità
e di inabilità somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della
salubrità e dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di
lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei
prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che
attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la
difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della
loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione,
produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e
dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare
l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del
prodotto;
8) la formazione professionale e permanente
nonché l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito
delle sue competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali
nelle condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la
partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni, per
prevenire ed eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e
per garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro gli
strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di
procreazione e la tutela della maternità e dell'infanzia, per
assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con la
gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di salute per la
madre e la riduzione del tasso di patologia e di mortalità
perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'età
evolutiva, garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici
negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni mezzo
l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attività
sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche
al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando
il momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma di
discriminazione e di segregazione pur nella specificità delle
misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il reinserimento
sociale dei disturbati psichici;
[h) la identificazione e la eliminazione delle
cause degli inquinamenti dell'atmosfera, delle acque e del suolo]
(1).
(1) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato dell'art. 2, secondo
comma, lett. h), di questa legge.
Capo II - Competenze e strutture
3. (Programmazione di obiettivi e di
prestazioni sanitarie). - Lo Stato, nell'ambito della
programmazione economica nazionale, determina, con il concorso
delle regioni, gli obiettivi della programmazione sanitaria
nazionale.
La legge dello Stato, in sede di approvazione
del piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, fissa i
livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, comunque,
garantite a tutti i cittadini.
4. (Uniformità delle condizioni di salute
sul territorio nazionale). - Con legge dello Stato sono dettate
norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute
uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative
sanzioni penali, particolarmente in materia di:
1) inquinamento dell'atmosfera, delle acque e
del suolo;
2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di
lavoro;
3) omologazione, per fini prevenzionali, di
macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di
protezione;
4) tutela igienica degli alimenti e delle
bevande;
5) ricerca e sperimentazione clinica e
sperimentazione sugli animali;
6) raccolta, frazionamento, conservazione e
distribuzione del sangue umano.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente
sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle
concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle
emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e
nell'ambiente esterno.
5. (Indirizzo e coordinamento delle
attività amministrative regionali). - La funzione di indirizzo e
coordinamento delle attività amministrative delle regioni in
materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario,
anche con riferimento agli obiettivi della programmazione
economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della
spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata,
fuori dei casi in cui si provveda con legge o con atto avente
forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Fuori dei casi in cui si provveda con legge o
con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui
al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal
Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri
operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente
del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro della sanità
quando si tratti di affari particolari.
Il Ministro della sanità esercita le
competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le
direttive concernenti le attività delegate alle regioni.
In caso di persistente inattività degli organi
regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora
l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti
da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o
risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della sanità, dispone il
compimento degli atti relativi in sostituzione
dell'amministrazione regionale.
Il Ministro della sanità e le amministrazioni
regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta
ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.
6. (Competenze dello Stato). - Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
a) i rapporti internazionali e la profilassi
internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia
veterinaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri ed agli
apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni
internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti;
b) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione obbligatoria
o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie
e le epizoozie;
c) la produzione, la registrazione, la ricerca,
la sperimentazione, il commercio e l'informazione concernenti i
prodotti chimici usati in medicina, i preparati farmaceutici, i
preparati galenici, le specialità medicinali, i vaccini, gli
immunomodulatori cellulari e virali, i sieri, le anatossine e i
prodotti assimilati, gli emoderivati, i presidi sanitari e
medico-chirurgici ed i prodotti assimilati anche per uso
veterinario;
d) la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio all'ingrosso,
l'esportazione, l'importazione, il transito, l'acquisto, la
vendita e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
salvo che per le attribuzioni già conferite alle regioni dalla
legge 22 dicembre 1975, n. 685;
e) la produzione, la registrazione e il
commercio dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima
infanzia e la cosmesi;
f) l'elencazione e la determinazione delle
modalità di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella
lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione
degli oggetti d'uso personale e domestico; la determinazione delle
caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti
destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande,
nonché degli oggetti destinati comunque a venire a contatto con
sostanze alimentari;
g) gli standars dei prodotti industriali;
h) la determinazione di indici di qualità e di
salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
i) la produzione, la registrazione, il
commercio e l'impiego delle sostanze chimiche e delle forme di
energia capaci di alterare l'equilibrio biologico ed ecologico;
k) i controlli sanitari sulla produzione
dell'energia termoelettrica e nucleare e sulla produzione, il
commercio e l'impiego delle sostanze radioattive;
l) il prelievo di parti di cadavere, la loro
utilizzazione e il trapianto di organi limitatamente alle funzioni
di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644;
m) la disciplina generale del lavoro e della
produzione ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e
delle malattie professionali;
n) l'omologazione di macchine, di impianti e di
mezzi personali di protezione;
o) l'Istituto superiore di sanità, secondo le
norme di cui alla legge 7 agosto 1973, n. 519, ed alla presente
legge;
p) l'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro secondo le norme previste dalla presente
legge;
q) la fissazione dei requisiti per la
determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari;
le disposizioni generali per la durata e la conclusione dei corsi;
la determinazione dei requisiti necessari per l'ammissione alle
scuole, nonché dei requisiti per l'esercizio delle professioni
mediche e sanitarie ausiliarie;
r) il riconoscimento e la equiparazione dei
servizi sanitari prestati in Italia e all'estero dagli operatori
sanitari ai fini dell'ammissione ai concorsi e come titolo nei
concorsi stessi;
s) gli ordini e i collegi professionali;
t) il riconoscimento delle proprietà
terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità
relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
u) la individuazione delle malattie infettive e
diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio
nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso,
la distruzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di
contaminazione; la determinazione degli interventi obbligatori in
materia di zooprofilassi; le prescrizioni inerenti all'impiego dei
principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e
chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione
zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e la
commercializzazione di questi ultimi prodotti;
v) l'organizzazione sanitaria militare;
z) i servizi sanitari istituiti per le Forze
armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di
custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i
servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi
all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale
dipendente.
7. (Funzioni delegate alle regioni). - E'
delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative
concernenti:
a) la profilassi delle malattie infettive e
diffusive, di cui al precedente articolo 6 lettera b);
b) l'attuazione degli adempimenti disposti
dall'autorità sanitaria statale ai sensi della lettera u) del
precedente articolo 6;
c) i controlli della produzione, detenzione,
commercio e impiego dei gas tossici e delle altre sostanze
pericolose;
d) il controllo dell'idoneità dei locali ed
attrezzature per il commercio e il deposito delle sostanze
radioattive naturali ed artificiali e di apparecchi generatori di
radiazioni ionizzanti; il controllo sulla radioattività
ambientale;
e) i controlli sulla produzione e sul commercio
dei prodotti dietetici, degli alimenti per la prima infanzia e la
cosmesi.
Le regioni provvedono all'approvvigionamento di
sieri e vaccini necessari per le vaccinazioni obbligato e in base
ad un programma concordato con il Ministero della sanità.
Il Ministero della sanità provvede, se
necessario, alla costituzione ed alla conservazione di scorte di
sieri, di vaccini, di presidi profilattici e di medicinali di uso
non ricorrente, da destinare alle regioni per esigenze particolari
di profilassi e cura delle malattie infettive, diffusive e
parassitarie.
Le regioni esercitano le funzioni delegate di
cui al presente articolo mediante sub-delega ai comuni.
In relazione alle funzioni esercitate dagli
uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e dagli uffici
veterinari di confine, di porto e di aeroporto, il Governo è
delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti per ristrutturare e potenziare
i relativi uffici nel rispetto dei seguenti criteri:
a) si procederà ad una nuova distribuzione
degli uffici nel territorio, anche attraverso la costituzione di
nuovi uffici, in modo da attuare il più efficiente ed ampio
decentramento delle funzioni;
b) in conseguenza, saranno rideterminate le
dotazioni organiche dei posti previsti dalla Tabella XIX, quadri
B, C e D, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748, nonché le dotazioni organiche dei ruoli
delle carriere direttive, di concetto, esecutive, ausiliarie e
degli operatori, prevedendo, per la copertura dei posti vacanti,
concorsi a base regionale.
L'esercizio della delega alle regioni, per le
funzioni indicate nel quarto comma, in deroga all'articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si
attua a partire dal 1° gennaio 1981.
8. (Consiglio sanitario nazionale). - E'
istituito il Consiglio sanitario nazionale con funzioni di
consulenza e di proposta nei confronti del Governo per la
determinazione delle linee generali della politica sanitaria
nazionale e per l'elaborazione e l'attuazione del piano sanitario
nazionale.
Il Consiglio è sentito obbligatoriamente in
ordine ai programmi globali di prevenzione anche primaria, alla
determinazione dei livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con
le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3 e alla
ripartizione degli stanziamenti di cui all'articolo 51, nonché
alle fasi di attuazione del servizio sanitario nazionale e alla
programmazione del fabbisogno di personale sanitario necessaria
alle esigenze del servizio sanitario nazionale.
Esso predispone una relazione annuale sullo
stato sanitario del paese, sulla quale il Ministro della sanità
riferisce al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno.
Il Consiglio sanitario nazionale, nominato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
della sanità, per la durata di un quinquennio, è presieduto dal
Ministro della sanità ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuna regione e,
per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, da un
rappresentante della provincia di Trento e da un rappresentante
della provincia di Bolzano;
b) da tre rappresentanti del Ministero della
sanità e da un rappresentante per ciascuno dei seguenti
Ministeri: lavoro e previdenza sociale; pubblica istruzione;
interno; difesa; tesoro; bilancio e programmazione economica;
agricoltura e foreste; industria, commercio e artigianato; marina
mercantile; da un rappresentante designato dal Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica;
c) dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità, dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, da un rappresentante del Consiglio
nazionale delle ricerche e da dieci esperti in materia sanitaria
designati dal CNEL, tenendo presenti i criteri di
rappresentatività e competenze funzionali al servizio sanitario
nazionale.
Per ogni membro effettivo deve essere nominato,
con le stesse modalità sopra previste, un membro supplente che
subentra in caso di assistenza o impedimento del titolare.
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un
vicepresidente.
L'articolazione in sezioni, le modalità di
funzionamento e le funzioni di segreteria del Consiglio sono
disciplinate con regolamento emanato dal Ministro della sanità,
sentito il Consiglio stesso.
9. (Istituto superiore di sanità). -
L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del
servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti
particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro
della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite
le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste
ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le
informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso
esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello
Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad
eccezione di quelle previste dalle lettere g), k), m) e n). Le
modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto
superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività
governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto per l'assolvimento dei propri
compiti istituzionali, ha facoltà di accedere agli impianti
produttivi nonché ai presidi e servizi sanitari per compiervi gli
accertamenti e i controlli previsti dall'articolo 1 della legge 7
agosto 1973, n. 519. Tale facoltà è inoltre consentita
all'Istituto su richiesta delle regioni.
L'Istituto, in attuazione di un programma
predisposto dal Ministro della sanità, organizza, in
collaborazione con le regioni, le università e le altre
istituzioni pubbliche a carattere scientifico, corsi di
specializzazione ed aggiornamemto in materia di sanità pubblica
per gli operatori sanitari con esclusione del personale
tecnico-infermieristico; esso inoltre appronta ed aggiorna
periodicamente l'Inventario nazionale delle sostanze chimiche
corredato dalle caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche
necessarie per la valutazione del rischio sanitario connesso alla
loro presenza nell'ambiente; predispone i propri programmi di
ricerca tenendo conto degli obiettivi della programmazione
sanitaria nazionale e delle proposte avanzate dalle regioni. Tali
programmi sono approvati dal Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale.
L'Istituto svolge l'attività di ricerca
avvalendosi degli istituti pubblici a carattere scientifico e
delle altre istituzioni pubbliche operanti nel settore; possono
inoltre esser chiamati a collaborare istituti privati di
riconosciuto valore scientifico.
[Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro del tesoro, verranno determinati gli
organici e i contingenti dell'Istituto superiore di sanità] (2).
(omissis)
(2) Si ricorda che questo comma è stato
abrogato dall'art. 24-bis del D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
10. (L'organizzazione territoriale). - Alla
gestione unitaria della tutela della salute si provvede in modo
uniforme sull'intero territorio nazionale mediante una rete
completa di unità sanitarie locali.
L'unità sanitaria locale è il complesso dei
presidi, degli uffici e dei servizi dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane i quali in un ambito
territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio
sanitario nazionale di cui alla presente legge.
Sulla base dei criteri stabiliti con legge
regionale i comuni, singoli o associati, o le comunità montane
articolano le unità sanitarie locali in distretti sanitari di
base, quali strutture tecnico-funzionali per l'erogazione dei
servizi di primo livello e di pronto intervento.
11. (Competenze regionali). - Le regioni
esercitano le funzioni legislative in materia di assistenza
sanitaria ed ospedaliera nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato ed esercitano le funzioni
amministrative proprie o loro delegate.
Le leggi regionali devono in particolare
conformarsi ai seguenti principi:
a) coordinare l'intervento sanitario con gli
interventi negli altri settori economici, sociali e di
organizzazione del territorio di competenza delle regioni;
b) unificare l'organizzazione sanitaria su base
territoriale e funzionale adeguando la normativa alle esigenze
delle singole situazioni regionali;
c) assicurare la corrispondenza tra costi dei
servizi e relativi benefici.
Le regioni svolgono la loro attività secondo
il metodo della programmazione pluriennale e della più ampia
partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme
statutarie. A tal fine, nell'ambito dei programmi regionali di
sviluppo, predispongono piani sanitari regionali, previa
consultazione degli enti locali, delle università presenti nel
territorio regionale, delle organizzazioni maggiormente
rappresentative delle forze sociali e degli operatori della
sanità, nonché degli organi della sanità militare territoriale
competenti.
Con questi ultimi le regioni possono
concordare:
a) l'uso delle strutture ospedaliere militari
in favore delle popolazioni civili nei casi di calamità, epidemie
e per altri scopi che si ritengano necessari;
b) l'uso dei servizi di prevenzione delle
unità sanitarie locali al fine di contribuire al miglioramento
delle condizioni igienico-sanitarie dei militari.
Le regioni, sentiti i comuni interessati,
determinano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali,
che debbono coincidere con gli ambiti territoriali di gestione dei
servizi sociali.
All'atto della determinazione degli ambiti di
cui al comma precedente, le regioni provvedono altresì ad
adeguare la delimitazione dei distretti scolastici e di altre
unità di servizio in modo che essi, di regola, coincidano.
12. (Attribuzione delle province). - Fino
all'entrata in vigore della legge di riforma delle autonomie
locali spetta alle province approvare, nell'ambito dei piani
sanitari regionali, la localizzazione dei presidi e servizi
sanitari ed esprimere parere sulle delimitazioni territoriali di
cui al quinto comma del precedente articolo 11.
13. (Attribuzione dei comuni). - Sono
attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia
di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente
riservate allo Stato ed alle regioni.
I comuni esercitano le funzioni di cui alla
presente legge in forma singola o associata mediante le unità
sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun
sindaco quale autorità sanitaria locale.
I comuni, singoli o associati, assicurano,
anche con riferimento alla L. 8 aprile 1976, n. 278, e alle leggi
regionali, la più ampia partecipazione degli operatori della
sanità, delle formazioni sociali esistenti sul territorio, dei
rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della
L. 12 febbraio 1968, n. 132 , e dei cittadini, a tutte le fasi
della programmazione dell'attività delle unità sanitarie locali
e alla gestione sociale dei servizi sanitari, nonché al controllo
della loro funzionalità e rispondenza alle finalità del servizio
sanitario nazionale agli obiettivi dei piani sanitari triennali
delle regioni di cui all'art. 55. Disciplinano inoltre, anche ai
fini dei compiti di educazione sanitaria propri dell'unità
sanitaria locale, la partecipazione degli utenti direttamente
interessati all'attuazione dei singoli servizi.
14. (Unità sanitarie locali). - L'ambito
territoriale di attività di ciascuna unità sanitaria locale è
delimitato in base a gruppi di popolazione di regola compresi tra
50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche
geomorfologiche e socio-economiche della zona.
Nel caso di aree a popolazione particolarmente
concentrata o sparsa e anche al fine di consentire la coincidenza
con un territorio comunale adeguato, sono consentiti limiti più
elevati o, in casi particolari, più ristretti.
Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità
sanitaria locale provvede in particolare:
a) all'educazione sanitaria;
b) [all'igiene dell'ambiente] (3);
c) alla prevenzione individuale e collettiva
delle malattie fisiche e psichiche;
d) alla protezione sanitaria materno-infantile,
all'assistenza pediatrica e alla tutela del diritto alla
procreazione cosciente e responsabile;
e) all'igiene e medicina scolastica negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;
f) all'igiene e medicina del lavoro, nonché
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali;
g) alla medicina dello sport e alla tutela
sanitaria delle attività sportive;
h) all'assistenza medico-generica e
infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;
i) all'assistenza medico-specialistica e
infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, per le malattie
fisiche e psichiche;
l) all'assistenza ospedaliera per le malattie
fisiche e psichiche;
m) alla riabilitazione;
n) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza
sulle farmacie;
o) all'igiene della produzione, lavorazione,
distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
p) alla profilassi e alla polizia veterinaria;
alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali
destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e
di trasformazione, sugli alimenti di origine animale,
sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli
animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità
animale, sui farmaci di uso veterinario;
q) agli accertamenti, alle certificazioni ed a
ogni altra prestazione medico-legale spettanti al servizio
sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi
di cui alla lettera z) dell'articolo 6.
(3) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato dell'art. 2, secondo
comma, lett. h), di questa legge
15. (Struttura e funzionamento delle unità
sanitarie locali. - L'unità sanitaria locale, di cui all'articolo
10, secondo comma, della presente legge, è una struttura
operativa dei comuni, singoli o associati, e delle comunità
montane.
Organi della unità sanitaria locale sono:
1) l'assemblea generale;
2) il comitato di gestione e il suo presidente;
3) il collegio dei revisori, composto di tre
membri, uno dei quali designato dal Ministro del tesoro e uno
dalla regione (4).
La legge regionale disciplina i compiti e le
modalità di funzionamento del collegio (4).
Il collegio dei revisori è tenuto a
sottoscrivere i rendiconti di cui all'art. 50, secondo comma, e a
redigere una relazione trimestrale sulla gestione
amministrativo-contabile delle unità sanitarie locali da
trasmettere alla regione e ai Ministeri della sanità e del tesoro
(4).
L'assemblea generale è costituita:
a) dal consiglio comunale se l'ambito
territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del
comune o di parte di esso;
b) dall'assemblea generale dell'associazione
dei comuni, costituita ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 27 luglio
1977, n. 616, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria
locale corrisponde a quello complessivo dei comuni associati;
c) dall'assemblea generale della comunità
montana se il suo ambito territoriale coincide con quello
dell'unità sanitaria locale. Qualora il territorio dell'unità
sanitaria locale comprenda anche comuni non facenti parte della
comunità montana, l'assemblea sarà integrata da rappresentanti
di tali comuni.
In armonia con la legge 8 aprile 1976, n. 278,
il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli
circoscrizionali dell'attività delle unità sanitarie locali e
quando il territorio di queste coincide con quello delle
circoscrizioni può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri
che gli sono conferiti dalla presente legge.
L'assemblea generale dell'associazione dei
comuni di cui alla lettera b) del presente articolo è formata da
rappresentanti dei comuni associati, eletti con criteri di
proporzionalità. Il numero dei rappresentanti viene determinato
con legge regionale.
La legge regionale detta norme per assicurare
forme di preventiva consultazione dei singoli comuni sulle
decisioni di particolare rilievo dell'associazione dei comuni.
L'assemblea generale elegge, con voto limitato,
il comitato di gestione, il quale nomina il proprio presidente.
Il comitato di gestione compie tutti gli atti
di amministrazione dell'unità sanitaria locale. Gli atti relativi
all'approvazione dei bilanci e dei conti consuntivi, dei piani e
programmi che impegnino più esercizi, della pianta organica del
personale, dei regolamenti, delle convenzioni, sono predisposti
dal comitato di gestione e vengono approvati dalle competenti
assemblee generali.
Le competenze del comitato di gestione e del
suo presidente sono attribuite rispettivamente, alla giunta e al
presidente della comunità montana, quando il territorio di questa
coincide con l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale.
La legge regionale detta norme per l'organizzazione, la gestione e
il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi e,
in particolare per:
1) assicurare l'autonomia tecnico-funzionale
dei servizi dell'unità sanitaria locale, il loro coordinamento e
la partecipazione degli operatori, anche mediante l'istituzione di
specifici organi di consultazione tecnica;
2) prevedere un ufficio di direzione
dell'unità sanitaria locale, articolato distintamente per le
responsabilità sanitaria ed amministrativa e collegiale preposto
all'organizzazione, al coordinamento e al funzionamento di tutti i
servizi e alla direzione del personale. Per il personale preposto
all'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale le norme
delegate di cui al terzo comma del successivo articolo 47, devono
prevedere specifici requisiti di professionalità e di esperienza
in materia di tutela della salute e di organizzazione sanitaria;
3) predisporre bilanci e conti consuntivi da
parte delle unità sanitarie locali, secondo quanto previsto dal
primo comma dell'articolo 50;
4) emanare il regolamento organico del
personale dell'unità sanitaria locale e le piante organiche dei
diversi presidi e servizi, anche con riferimento alle norme di cui
all'articolo 47;
5) predisporre l'organizzazione e la gestione
dei presidi e dei servizi multizonali di cui al successivo
articolo 18, fermo il principio dell'intesa con i comuni
interessati. Il segretario della comunità montana assolve anche
alle funzioni di segretario per gli atti svolti dalla comunità
montana in funzione di unità sanitaria locale ai sensi del terzo
comma, punto c), del presente articolo (5).
La legge regionale stabilisce altresì norme
per la gestione coordinata ed integrata dei servizi dell'unità
sanitaria locale con i servizi sociali esistenti nel territorio.
(4) L'originario secondo comma è stato
sostituto con gli attuali commi secondo e terzo per effetto
dell'articolo 13 della legge 26 aprile 1982.
(5) Frase aggiunta dall'art. 8, della Legge 23
marzo 1981, n. 93.
16. (Servizi veterinari). - La legge
regionale stabilisce norme per il riordino dei servizi veterinari
a livello regionale nell'ambito di ciascuna unità sanitaria
locale o in un ambito territoriale più ampio, tenendo conto della
distribuzione e delle attitudini produttive del patrimonio
zootecnico, della riproduzione animale, della dislocazione e del
potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di
conservazione delle carni e degli altri prodotti di origine
animale, della produzione dei mangimi e degli integratori, delle
esigenze della zooprofilassi, della lotta contro le zoonosi e
della vigilanza sugli alimenti di origine animale. La legge
regionale individua anche le relative strutture multizonali e ne
regola il funzionamento ai sensi dell'articolo 18.
17. (Requisiti e struttura interna degli
ospedali). - Gli stabilimenti ospedalieri sono strutture delle
unità sanitarie locali, dotate dei requisiti minimi di cui
all'articolo 19, primo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132.
Le Regioni nell'ambito della programmazione
sanitaria disciplinano con legge l'articolazione dell'ordinamento
degli ospedali in dipartimenti, in base al principio
dell'integrazione tra le divisioni, sezioni e servizi affini e
complementari, a quello del collegamento tra servizi ospedalieri
ed extra ospedalieri in rapporto alle esigenze di definiti ambiti
territoriali, nonché a quello della gestione dei dipartimenti
stessi sulla base della integrazione delle competenze in modo da
valorizzare anche il lavoro di gruppo. Tale disciplina tiene conto
di quanto previsto all'articolo 34 della presente legge.
18. (Presidi e servizi multizonali). - La
legge regionale individua, nell'ambito della programmazione
sanitaria, i presidi e i servizi sanitari ospedalieri ed
extra-ospedalieri che, per le finalità specifiche perseguite e
per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono
attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione
includa più di una unità sanitaria locale e ne disciplina
l'organizzazione.
La stessa legge attribuisce la gestione dei
presidi e dei servizi di cui al precedente comma alla unità
sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati e stabilisce
norme particolari per definire:
a) il collocamento funzionale ed il
coordinamento di tali presidi e servizi con quelli delle unità
sanitarie locali interessate, attraverso idonee forme di
consultazione dei rispettivi organi di gestione;
b) gli indirizzi di gestione dei predetti
presidi e servizi e le procedure per l'acquisizione degli elementi
idonei ad accertarne l'efficienza operativa;
c) la tenuta di uno specifico conto di gestione
allegato al conto di gestione generale dell'unità sanitaria
locale competente per territorio;
d) la composizione dell'organo di gestione
dell'unità sanitaria locale competente per territorio e la sua
eventuale articolazione in riferimento alle specifiche esigenze
della gestione.
Capo III - Prestazioni e funzioni
19. (Prestazioni delle unità sanitarie
locali). - Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare le
prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di
prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma
dell'art. 3.
Ai cittadini è assicurato il diritto alla
libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi
dell'organizzazione dei servizi sanitari.
Gli utenti del servizio sanitario nazionale
sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso
l'unità sanitaria locale nel cui territorio hanno la residenza.
Gli utenti hanno diritto di accedere, per
motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in
luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di
qualsiasi unità sanitaria locale.
I militari hanno diritto di accedere ai servizi
di assistenza delle località ove prestano servizio con le
modalità stabilite nei regolamenti di sanità militare.
Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in
patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della
località in cui si trovano.
20. (Attività di prevenzione). - Le
attività di prevenzione comprendono:
a) la individuazione, l'accertamento ed il
controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di
deterioramento negli ambienti [di vita e] di lavoro, in
applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di
garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui
all'ultimo comma dell'articolo 4, nonché al fine della tenuta dei
registri di cui al penultimo comma dell'articolo 27; i predetti
compiti sono realizzati anche mediante collaudi e verifiche di
macchine, impianti e mezzi di protezione prodotti, installati o
utilizzati nel territorio dell'unità sanitaria locale in
attuazione delle funzioni definite dall'articolo 14 (6);
b) la comunicazione dei dati accertati e la
diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di
lavoro e di ambiente di residenza, sia direttamente che tramite
gli organi del decentramento comunale, ai fini anche di una
corretta gestione degli strumenti informativi di cui al successivo
articolo 27, e le rappresentanze sindacali;
c) l'indicazione delle misure idonee
all'eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di
ambienti [di vita e] di lavoro, in applicazione delle norme di
legge vigenti in materia, e l'esercizio delle attività delegate
ai sensi del primo comma, lettere a), b), c), d) ed e)
dell'articolo 7 (6);
d) la formulazione di mappe di rischio con
l'obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel
ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i
possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente;
e) la profilassi degli eventi morbosi,
attraverso l'adozione delle misure idonee a prevenirne
l'insorgenza;
f) la verifica, secondo le modalità previste
dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani
urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di
attività produttive in genere con le esigenze di tutela
dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario e di difesa
della salute della popolazione e dei lavoratori interessati.
Nell'esercizio delle funzioni ad esse
attribuite per l'attività di prevenzione le unità sanitarie
locali, garantendo per quanto alla lettera d) del precedente comma
la tutela del segreto industriale, si avvalgono degli operatori
sia dei propri servizi di igiene sia dei presidi specialistici
multizonali di cui al successivo articolo 22, sia degli operatori
che, nell'ambito delle loro competenze tecniche e funzionali,
erogano le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione.
Gli interventi di prevenzione all'interno degli
ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità
del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono
effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le
rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le
modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati
nell'unità produttiva.
(6) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G.U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum indetto
con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato l'articolo 20 primo
comma, della presente legge, alla lettera a) e c) limitatamente ai
termini "di vita e".
21. (Organizzazione dei servizi di
prevenzione). - In relazione agli standards fissati in sede
nazionale, all'unità sanitaria locale sono attribuiti, con
decorrenza 1° gennaio 1980, i compiti attualmente svolti
dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e
di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione
di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Per la tutela della salute dei lavoratori [e la
salvaguardia dell'ambiente] le unità sanitarie locali organizzano
propri servizi [di igiene ambientale e] di medicina del lavoro
anche prevedendo, ove essi non esistano, presidi all'interno delle
unità produttive (7).
In applicazione di quanto disposto nell'ultimo
comma dell'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, spetta al
prefetto stabilire su proposta del presidente della regione, quali
addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale, nonché ai
presidi e servizi di cui al successivo articolo 22 assumano ai
sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo
da essi esercitate relativamente all'applicazione della
legislazione sulla sicurezza del lavoro.
Al personale di cui al comma precedente è
esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro
dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida
prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.
Contro i provvedimenti adottati dal personale
ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è
ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide,
sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il presidente della giunta può sospendere
l'esecuzione dell'atto impugnato.
(7) Si ricorda che il D.P.R. 5 giugno 1993, n.
177 (G. U. 5 giugno 1993, n. 130), in seguito al referendum
indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993, ha abrogato l'art. 21,
secondo comma, della presente legge, limitatamente alle parole
"e la salvaguardia dell'ambiente", e alle parole
"di igiene ambientale e".
22. (Presidi e servizi multizonali di
prevenzione). - La legge regionale, in relazione alla ubicazione
ed alla consistenza degli impianti industriali ed alle
peculiarità dei processi produttivi agricoli, artigianali e di
lavoro a domicilio:
a) individua le unità sanitarie locali in cui
sono istituiti presidi e servizi multizonali per il controllo e la
tutela dell'igiene ambientale e per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e delle malattie professionali;
b) definisce le caratteristiche funzionali e
interdisciplinari di tali presidi e servizi multizonali;
c) prevede le forme di coordinamento degli
stessi con i servizi di igiene ambientale e di igiene e medicina
del lavoro di ciascuna unità sanitaria locale.
I presidi e i servizi multizonali di cui al
comma precedente sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel
territorio sono ubicati, secondo le modalità di cui all'articolo
18.
23. (Delega per la istituzione
dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro). - Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
1979, su proposta del Ministero della sanità, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria,
commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste, un decreto
avente valore di legge ordinaria per la istituzione dell'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, da porre
alle dipendenze del Ministro della sanità. Nel suo organo di
amministrazione, sono rappresentati i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e
dell'agricoltura e foreste ed i suoi programmi di attività sono
approvati dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la collocazione dell'Istituto nel
servizio sanitario nazionale per tutte le attività
tecnico-scientifiche e tutte le funzioni consultive che riguardano
la prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni sul
lavoro;
b) prevedere le attività di consulenza
tecnico-scientifica che competono all'Istituto nei confronti degli
organi centrali dello Stato preposti ai settori del lavoro e della
produzione.
All'istituto sono affidati compiti di ricerca,
di studio, di sperimentazione e di elaborazione delle tecniche per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro in stretta connessione
con l'evoluzione tecnologica degli impianti, dei materiali, delle
attrezzature e dei processi produttivi, nonché di determinazione
dei criteri di sicurezza e dei relativi metodi di rilevazione ai
fini della omologazione di macchine, di impianti, di apparecchi,
di strumenti e di mezzi personali di protezione e dei prototipi.
L'Istituto svolge, nell'ambito delle proprie
attribuzioni istituzionali, attività di consulenza nelle materie
di competenza dello Stato di cui all'art. 6, lettere g), i), k),
m), n), della presente legge, e in tutte le materie di competenza
dello Stato e collabora con le unità sanitarie locali tramite le
regioni e con le regioni stesse, su richieste di queste ultime,
fornendo, le informazioni e le consulenze necessarie per
l'attività dei servizi di cui agli articoli 21 e 22.
Le modalità della collaborazione delle regioni
con l'Istituto sono disciplinate nell'ambito dell'attività
governativa di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 5.
L'Istituto ha facoltà di accedere nei luoghi
di lavoro per compiervi rilevamenti e sperimentazioni per
l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. L'accesso nei
luoghi di lavoro, è inoltre consentito, su richiesta delle
regioni, per l'espletamento dei compiti previsti dal precedente
comma.
L'Istituto organizza la propria attività
secondo criteri di programmazione. I programmi di ricerca
dell'Istituto relativi alla prevenzione delle malattie e degli
infortuni sul lavoro sono predisposti tenendo conto degli
obiettivi della programmazione sanitaria nazionale e delle
proposte delle regioni.
L'Istituto, anche ai fini dei programmi di
ricerca e di sperimentazione, opera in stretto collegamento con
l'Istituto superiore di sanità e coordina le sue attività con il
Consiglio nazionale delle ricerche e con il Comitato nazionale per
l'energia nucleare. Esso si avvale inoltre della collaborazione
degli istituti di ricerca delle università e di altre istituzioni
pubbliche. Possono essere chiamati a collaborare all'attuazione
dei suddetti programmi istituti privati di riconosciuto valore
scientifico. L'Istituto cura altresì i collegamenti con
istituzioni estere che operano nel medesimo settore.
Le qualifiche professionali del corpo dei
tecnici e ricercatori dell'Istituto e la sua organizzazione
interna, devono mirare a realizzare l'obiettivo delle unitarietà
della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari.
L'Istituto collabora alla formazione ed all'aggiornamento degli
operatori dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie
locali.
L'Istituto provvede altresì ad elaborare i
criteri per le norme di prevenzione degli incendi interessanti le
macchine, gli impianti e le attrezzature soggette ad omologazione,
di concerto con i servizi di protezione civile del Ministero
dell'interno.
Nulla è innovato per quanto concerne le
disposizioni riguardanti le attività connesse con l'impiego
pacifico dell'energia nucleare.
24. (Norme in materia di igiene e sicurezza
negli ambienti di lavoro e di vita e di omologazioni). - Il
Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanità con il decreto dei Ministri
competenti, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, che
riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al
fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e
innovando la legislazione vigente tenendo conto delle
caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori, secondo i principi generali
indicati nella presente legge.
L'esercizio della delega deve uniformarsi ai
seguenti criteri direttivi:
1) assicurare l'unitarietà degli obiettivi
della sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita, tenendo conto
anche delle indicazioni della CEE e degli altri organismi
internazionali riconosciuti;
2) prevedere l'emanazione di norme per
assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa
ai progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dalla
esperienza diretta dei lavoratori;
3) prevedere l'istituzione di specifici corsi,
anche obbligatori, di formazione antinfortunistica e prevenzionale;
4) prevedere la determinazione dei requisiti
fisici e di età per attività e lavorazioni che presentino
particolare rischio, nonché le cautele alle quali occorre
attenersi e le relative misure di controllo;
5) definire le procedure per il controllo delle
condizioni ambientali, per gli accertamenti preventivi e periodici
sullo stato di sicurezza nonché di salute dei lavoratori esposti
a rischio e per l'acquisizione delle informazioni epidemiologiche
al fine di seguire sistematicamente l'evoluzione del rapporto
salute-ambiente di lavoro;
6) stabilire:
a) gli obblighi e le responsabilità per la
progettazione, la realizzazione, la vendita, il noleggio, la
concessione in uso e l'impiego di macchine, componenti e parti di
macchine utensili, apparecchiature varie, attrezzature di lavoro e
di sicurezza, dispositivi di sicurezza, mezzi personali di
protezione, apparecchiature, prodotti e mezzi protettivi per uso
lavorativo ed extra lavorativo, anche domestico;
b) i criteri e le modalità per i collaudi e
per le verifiche periodiche dei prodotti di cui alla precedente
lettera a);
7) stabilire i requisiti ai quali devono
corrispondere gli ambienti di lavoro al fine di consentirne
l'agibilità, nonché l'obbligo di notifica all'autorità
competente dei progetti di costruzione, di ampliamento, di
trasformazione e di modifica di destinazione di impianti e di
edifici destinati ad attività lavorative, per controllarne la
rispondenza alle condizioni di sicurezza;
8) prevedere l'obbligo del datore di lavoro di
programmare il processo produttivo in modo che esso risulti
rispondente alle esigenze della sicurezza del lavoro, in
particolare per quanto riguarda la dislocazione degli impianti e
la determinazione dei rischi e dei mezzi per diminuirli;
9) stabilire le procedure di vigilanza allo
scopo di garantire la osservanza delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
10) stabilire le precauzioni e le cautele da
adottare per evitare l'inquinamento, sia interno che esterno,
derivante da fattori di nocività chimici, fisici e biologici;
11) indicare i criteri e le modalità per
procedere, in presenza di rischio grave ed imminente, alla
sospensione dell'attività in stabilimenti, cantieri o reparti o
al divieto d'uso di impianti, macchine, utensili, apparecchiature
varie, attrezzature e prodotti, sino alla eliminazione delle
condizioni di nocività o di rischio accertate;
12) determinare le modalità per la produzione,
l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di prodotti
pericolosi;
13) prevedere disposizioni particolari per
settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi
specifici;
14) stabilire le modalità per la
determinazione e per l'aggiornamento dei valori-limite dei fattori
di nocività di origine chimica, fisica e biologica di cui
all'ultimo comma dell'art. 4, anche in relazione alla
localizzazione degli impianti;
15) prevedere le norme transitorie per
conseguire condizioni di sicurezza negli ambienti di lavoro
esistenti e le provvidenze da adottare nei confronti delle piccole
e medie aziende per facilitare l'adeguamento degli impianti ai
requisiti di sicurezza e di igiene previsti dal testo unico;
16) prevedere il riordinamento degli uffici e
servizi della pubblica amministrazione preposti all'esercizio
delle funzioni riservate allo Stato in materia di sicurezza del
lavoro;
17) garantire il necessario coordinamento fra
le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella
materia dalle regioni e dai comuni al fine di assicurare unità di
indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio
nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di
sicurezza del lavoro;
18) definire per quanto concerne le
omologazioni:
a) i criteri direttivi, le modalità e le forme
per l'omologazione dei prototipi di serie e degli esemplari unici
non di serie dei prodotti di cui al precedente numero 6), lettera
a), sulla base di specifiche tecniche predeterminate, al fine di
garantire le necessarie caratteristiche di sicurezza;
b) i requisiti costruttivi dei prodotti da
omologare;
c) le procedure e le metodologie per i
controlli di conformità dei prodotti al tipo omologato.
Le norme delegate determinano le sanzioni per i
casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel testo unico,
da graduare in relazione alla gravità delle violazioni e
comportanti comunque, nei casi più gravi, l'arresto fino a sei
mesi e l'ammenda fino a lire 10 milioni.
Sono escluse dalla delega le norme in materia
di prevenzione contro gli infortuni relative: all'esercizio di
servizi ed impianti gestiti dalle ferrovie dello Stato,
all'esercizio di servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle
poste e delle telecomunicazioni, all'esercizio dei trasporti
terrestri pubblici e all'esercizio della navigazione marittima,
aerea ed interna; nonché le norme in materia di igiene del lavoro
relative al lavoro a bordo delle navi mercantili e degli
aeromobili.
25. (Prestazioni di cura). - Le prestazioni
curative comprendono l'assistenza medico-generica, specialistica,
infermieristica, ospedaliera e farmaceutica.
Le prestazioni medico-generiche, pediatriche,
specialistiche e infermieristiche vengono erogate sia in forma
ambulatoriale che domiciliare.
L'assistenza medico-generica e pediatrica è
prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio
sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel
comune di residenza del cittadino.
La scelta del medico di fiducia deve avvenire
fra i sanitari di cui al comma precedente.
Il rapporto fiduciario può cessare in ogni
momento, a richiesta dell'assistito o del medico; in quest'ultimo
caso la richiesta deve essere motivata.
Le prestazioni medico-specialistiche, ivi
comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono
fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità
sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli
istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge
(8).
Le stesse prestazioni possono essere fornite da
gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati
ai sensi della presente legge (8).
L'utente può accedere agli ambulatori e
strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre
giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la
richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unità
sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con
apposita annotazione sulla richiesta stessa. L'autorizzazione non
è dovuta per le prescrizioni, relative a prestazioni il cui
costo, in base alla normativa vigente, è a totale carico
dell'assistito (8) (9).
Nei casi di richiesta urgente motivata da parte
del medico in relazione a particolari condizioni di salute del
paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta
presso le strutture pubbliche di cui al sesto comma equivale ad
autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture
convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla
richiesta la relativa annotazione (8).
Le unità sanitarie locali attuano misure
idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con
priorità nell'ambito delle loro strutture (8).
Le prestazioni specialistiche possono essere
erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la
riduzione dei ricoveri ospedalieri (8).
I presidi di diagnostica strumentale e di
laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di
strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale
del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il
territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del
primo comma dell'art. 5 della presente legge (8).
L'assistenza ospedaliera è prestata di norma
attraverso gli ospedali pubblici e gli altri istituti
convenzionati esistenti nel territorio della regione di residenza
dell'utente.
Nell'osservanza del principio della libera
scelta del cittadino al ricovero presso gli ospedali pubblici e
gli altri istituti convenzionati, la legge regionale, in rapporto
ai criteri di programmazione stabiliti nel piano sanitario
nazionale, disciplina i casi in cui è ammesso il ricovero in
ospedali pubblici, in istituti convenzionati o in strutture
ospedaliere ad alta specializzazione ubicate fuori del proprio
territorio, nonché i casi nei quali potranno essere consentite
forme straordinarie di assistenza indiretta.
(8) Si ricorda che per effetto dell'art. 3 del
D.L. 26 novembre 1981, n. 678,
gli attuali commi dal sesto al dodicesimo comma
così sostituiscono gli originari commi sesto e settimo.
(9) Si ricorda che 'ultima frase è stata
aggiunta dall'art. 1, D.L. 30 maggio 1994, n. 325
26. (Prestazioni di riabilitazione). - Le
prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei
soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali,
dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie
locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale,
quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi
provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione
in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti
indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo
approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale.
Sono altresì garantite le prestazioni
protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di
cui al secondo comma dell'art. 3.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un
nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua
revisione periodica.
27. (Strumenti informativi). - Le unità
sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un
libretto sanitario personale. Il libretto sanitario riporta i dati
caratteristici principali sulla salute dell'assistito esclusi i
provvedimenti relativi a trattamenti sanitari obbligatori di cui
al successivo articolo 33. L'unità sanitaria locale provvede alla
compilazione ed all'aggiornamento del libretto sanitario
personale, i cui dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale. Tali dati conservano valore ai fini dell'anamnesi
richiesta dalla visita di leva. Nel libretto sanitario sono
riportati a cura della sanità militare gli accertamenti e le cure
praticate durante il servizio di leva.
Il libretto è custodito dall'interessato o da
chi esercita la potestà o la tutela e può essere richiesto solo
dal medico nell'esclusivo interesse della protezione della salute
dell'intestatario.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, è approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le indicazioni relative
all'eventuale esposizione a rischi in relazione alle condizioni di
vita e di lavoro.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le
modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini del
libretto sanitario, a partire dai nuovi nati.
Con decreto del Ministro della sanità, sentiti
il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e
le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri
in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione
previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i
registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di
pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.
I dati complessivi derivanti dai suindicati
strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto
professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico
dall'Istituto superiore di sanità oltre che per l'aggiornamento
ed il miglioramento dell'attività sanitaria da parte delle unità
sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
28. (Assistenza farmaceutica). - L'unità
sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui
sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e
le modalità di cui agli articoli 43 e 48.
Gli assistiti possono ottenere dalle farmacie
di cui al precedente comma, su presentazione di ricetta compilata
dal medico curante, la fornitura di preparati galenici e di
specialità medicinali compresi nel prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale.
L'unità sanitaria locale, i suoi presidi e
servizi, compresi quelli di cui all'articolo 18, e gli istituti ed
enti convenzionati di cui ai successivi articoli 41, 42, 43,
possono acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche di
cui al secondo comma per la distribuzione agli assistiti nelle
farmacie di cui sono titolari enti pubblici e per l'impiego negli
ospedali, negli ambulatori e in tutti gli altri presidi sanitari.
La legge regionale disciplina l'acquisto di detti medicinali e del
restante materiale sanitario da parte delle unità sanitarie
locali e dei loro presidi e servizi, nonché il coordinamento
dell'attività delle farmacie comunali con i servizi dell'unità
sanitaria locale.
29. (Disciplina dei farmaci). - La
produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate
secondo criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
nazionale, con la funzione sociale del farmaco e con la prevalente
finalità pubblica della produzione.
Con legge dello Stato sono dettate norme:
a) per la disciplina dell'autorizzazione alla
produzione e alla immissione in commercio dei farmaci, per i
controlli di qualità e per indirizzare la produzione farmaceutica
alle finalità del servizio sanitario nazionale;
b) per la revisione programmata delle
autorizzazioni già concesse per le specialità medicinali in
armonia con le norme a tal fine previste dalle direttive della
Comunità economica europea;
c) per la disciplina dei prezzi dei farmaci,
mediante una corretta metodologia per la valutazione dei costi;
d) per la individuazione dei presidi
autorizzati e per la definizione delle modalità della
sperimentazione clinica precedente l'autorizzazione alla
immissione in commercio;
e) per la brevettabilità dei farmaci;
f) per definire le caratteristiche e
disciplinare la immissione in commercio dei farmaci da banco;
g) per la regolamentazione del servizio di
informazione scientifica sui farmaci e dell'attività degli
informatori scientifici;
h) per la revisione e la pubblicazione
periodica della farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, in
armonia con le norme previste dalla farmacopea europea di cui alla
legge del 22 ottobre 1973, n. 752.
30. (Prontuario farmaceutico). - Il
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale,
approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale, previa proposta di un comitato composto:
dal Ministro della sanità, che lo presiede;
dal direttore generale del servizio
farmaceutico del Ministero della sanità;
dal direttore dell'Istituto superiore di
sanità;
dai direttori dei laboratori di farmacologia e
di chimica del farmaco dell'Istituto superiore di sanità;
da sette esperti designati dal Ministro della
sanità, scelti fra docenti universitari di farmacologia, di
chimica farmaceutica o materie affini, di patologia o clinica
medica e fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le
strutture del servizio sanitario nazionale;
da un rappresentante del Ministero
dell'industria, commercio e artigianato;
da due esperti di economia sanitaria designati
dal Ministro della sanità, su proposta del Consiglio nazionale
delle ricerche;
da cinque esperti della materia designati dalle
regioni. Essi vengono scelti dal Presidente del Consiglio dei
ministri tra gli esperti designati uno ciascuno dalle regioni, e
per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige, uno dalla
provincia di Trento e uno dalla provincia di Bolzano.
Il comitato di cui al precedente comma è
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, ed è rinnovato ogni tre
anni.
Il prontuario terapeutico del servizio
sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell'efficacia
terapeutica, dell'economicità del prodotto, della semplicità e
chiarezza nella classificazione dell'esclusione dei prodotti da
banco.
Il Ministro della sanità provvede entro il 31
dicembre di ogni anno ad aggiornare il prontuario terapeutico con
la procedura di cui al primo comma.
Fino all'approvazione del prontuario
terapeutico del servizio sanitario nazionale di cui al presente
articolo, resta in vigore il prontuario di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con
modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
31. (Pubblicità ed informazione
scientifica sui farmaci). - Al servizio sanitario nazionale
spettano compiti di informazione scientifica sui farmaci e di
controllo sull'attività di informazione scientifica delle imprese
titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio di
farmaci.
E' vietata ogni forma di propaganda e di
pubblicità presso il pubblico dei farmaci sottoposti all'obbligo
della presentazione di ricetta medica e comunque di quelli
contenuti nel prontuario terapeutico approvato ai sensi
dell'articolo 30.
Sino all'entrata in vigore della nuova
disciplina generale dei farmaci di cui all'articolo 29, il
Ministro della sanità determina con proprio decreto i limiti e le
modalità per la propaganda e la pubblicità presso il pubblico
dei farmaci diversi da quelli indicati nel precedente comma,
tenuto conto degli obiettivi di educazione sanitaria di cui al
comma successivo e delle direttive in materia della Comunità
economica europea.
Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, viste le proposte delle regioni, tenuto conto
delle direttive comunitarie e valutate le osservazioni e proposte
che perverranno dall'Istituto superiore di sanità e dagli
istituti universitari e di ricerca, nonché dall'industria
farmaceutica, predispone un programma pluriennale per
l'informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad
iniziative di educazione sanitaria e detta norme per la
regolamentazione del predetto servizio e dell'attività degli
informatori scientifici.
Nell'ambito del programma di cui al precedente
comma, le unità sanitarie locali e le imprese di cui al primo
comma, nel rispetto delle proprie competenze, svolgono
informazione scientifica sotto il controllo del Ministero della
sanità.
Il programma per l'informazione scientifica
deve, altresì, prevedere i limiti e le modalità per la fornitura
ai medici chirurghi di campioni gratuiti di farmaci.
32. (Funzioni di igiene e sanità pubblica
e di polizia veterinaria). - Il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia
di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con
efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni.
La legge regionale stabilisce norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità
pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria,
ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico
provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali
sanitari e veterinari comunali o consortili, e disciplina il
trasferimento dei beni e del personale relativi.
Nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di
carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa
rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale.
Sono fatte salve in materia di ordinanze, di
accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei
relativi provvedimenti le attività di istituto delle forze armate
che, nel quadro delle suddette misure sanitarie, ricadono sotto la
responsabilità delle competenti autorità.
Sono altresì fatti salvi i poteri degli organi
dello Stato preposti in base alle leggi vigenti alla tutela
dell'ordine pubblico.
33. (Norme per gli accertamenti ed i
trattamenti sanitari volontari e obbligatori). - Gli accertamenti
ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere
disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione,
nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e
politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari
obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua
qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un
medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici
territoriali e, ove, necessiti la degenza, nelle strutture
ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati
da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria
locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti
sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e
di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e
comunità.
Nel corso del trattamento sanitario
obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga
opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di
revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato
disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il
sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di
modifica sono adottati con lo stesso procedimento del
provvedimento revocato o modificato.
34. (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale). - La legge
regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel
complesso dei servizi generali per la tutela della salute,
disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che
svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative
alla salute mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo
precedente possono essere disposte nei confronti di persone
affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e
riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di
norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui
al primo comma.
Il trattamento sanitario obbligatorio per
malattia mentale può prevedere che le cure vengano prestate in
condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni
psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se
gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le
condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive
ed idonee misure sanitarie extraospedaliere. Il provvedimento che
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della
proposta di cui al terzo comma dell'articolo 33 da parte di un
medico della unità sanitaria locale e deve essere motivato in
relazione a quanto previsto nel presente comma.
Nei casi di cui al precedente comma il ricovero
deve essere attuato presso gli ospedali generali, in specifici
servizi psichiatrici di diagnosi e cura all'interno delle
strutture dipartimentali per la salute mentale comprendenti anche
i presidi e i servizi extraospedalieri, al fine di garantire la
continuità terapeutica. I servizi ospedalieri di cui al presente
comma sono dotati di posti letto nel numero fissato dal piano
sanitario regionale.
35. (Procedimento relativo agli
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di
degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela
giurisdizionale). - Il provvedimento con il quale il sindaco
dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di
cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica
motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta
convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero,
tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui
circoscrizione rientra il comune.
Il giudice tutelare, entro le successive 48
ore, assunte le informazioni e disposti gli eventuali
accertamenti, provvede con decreto motivato a convalidare o non
convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al sindaco. In
caso di mancata convalida il sindaco dispone la cessazione del
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera.
Se il provvedimento di cui al primo comma del
presente articolo è disposto dal sindaco di un comune diverso da
quello di residenza dell'infermo, ne va data comunicazione al
sindaco di questo ultimo comune, nonché al giudice tutelare nella
cui circoscrizione rientra il comune di residenza. Se il
provvedimento di cui al primo comma del presente articolo è
adottato nei confronti di cittadini stranieri o di apolidi, ne va
data comunicazione al Ministero dell'interno, e al consolato
competente, tramite il prefetto.
Nei casi in cui il trattamento sanitario
obbligatorio debba protrarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli
di ulteriore prolungamento, il sanitario responsabile del servizio
psichiatrico della unità sanitaria locale è tenuto a formulare,
in tempo utile, una proposta motivata al sindaco che ha disposto
il ricovero, il quale ne dà comunicazione al giudice tutelare,
con le modalità e per gli adempimenti di cui al primo e secondo
comma del presente articolo, indicando la ulteriore durata
presumibile del trattamento stesso.
Il sanitario di cui al comma precedente è
tenuto a comunicare al sindaco, sia in caso di dimissione del
ricoverato che in continuità di degenza, la cessazione delle
condizioni che richiedono l'obbligo del trattamento sanitario;
comunica altresì la eventuale sopravvenuta impossibilità a
proseguire il trattamento stesso. Il sindaco, entro 48 ore dal
ricevimento della comunicazione del sanitario, ne dà notizia al
giudice tutelare.
Qualora ne sussista la necessità il giudice
tutelare adotta i provvedimenti urgenti che possono occorrere per
conservare e per amministrare il patrimonio dell'infermo.
La omissione delle comunicazioni di cui al
primo, quarto e quinto comma del presente articolo determina la
cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo
che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato
di omissione di atti di ufficio.
Chi è sottoposto a trattamento sanitario
obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, può proporre al
tribunale competente per territorio ricorso contro il
provvedimento convalidato dal giudice tutelare.
Entro il termine di trenta giorni, decorrente
dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente
articolo, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone il trattamento
sanitario obbligatorio.
Nel processo davanti al tribunale le parti
possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi
rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al
ricorso o in atto separato. Il ricorso può essere presentato al
tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presidente del tribunale fissa l'udienza di
comparizione delle parti con decreto in calce al ricorso che, a
cura del cancelliere, è notificato alle parti nonché al pubblico
ministero.
Il presidente del tribunale, acquisito il
provvedimento che ha disposto il trattamento sanitario
obbligatorio e sentito il pubblico ministero, può sospendere il
trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di
comparizione.
Sulla richiesta di sospensiva il presidente del
tribunale provvede entro dieci giorni.
Il tribunale provvede in camera di consiglio,
sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le informazioni
e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste dalle parti.
I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono
esenti da imposta di bollo. La decisione del processo non è
soggetta a registrazione.
36. (Termalismo terapeutico). - Le
prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, da
erogarsi presso gli appositi presidi di servizi di cui al presente
articolo, nonché presso aziende termali di enti pubblici e
privati, riconosciute ai sensi dell'art. 6, lett. t), e
convenzionate ai sensi dell'art. 44 sono garantite nei limiti
previsti dal piano sanitario nazionale di cui all'art. 53 e nelle
forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'art.
3 (10).
La legge regionale promuove la integrazione e
la qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali pubblici,
in particolare nel settore della riabilitazione, e favorisce
altresì la valorizzazione sotto il profilo sanitario delle altre
aziende termali.
[Gli stabilimenti termali gestiti dall'INPS ai
sensi dell'art. 83 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito
con modificazioni, nella L. 6 aprile 1936, n. 1155, per la cura e
la prevenzione della invalidità pensionabile in base agli artt.
45 e 81 del citato R.D.L., sono costituiti in presidi e servizi
sanitari delle unità sanitarie locali in cui sono ubicati e sono
disciplinati a norma dell'art. 18] (11).
Le aziende termali già facenti capo all'EAGT e
che saranno assegnate alle regioni, per l'ulteriore destinazione
agli enti locali, in base alla procedura prevista dall'art. 113
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall'art. 1-quinquies della
L. 21 ottobre 1978, n. 641, sono dichiarate presidi e servizi
multizonali delle unità sanitarie locali nel cui territorio sono
ubicate.
La destinazione agli enti locali delle
attività, patrimoni, pertinenze e personale delle suddette
aziende dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1979, adottando, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui ai successivi articoli
65 e 67.
(10) Si ricorda che il D.M. 19 maggio 1986
(G.U. 17 giugno 1986, n. 138) ha approvato lo schema-tipo di
convenzione tra le U.S.L. e le aziende termali.
(11) Si ricorda che l'art. 15 della Legge 31
dicembre 1991, n. 412 ha abrogato questo comma
37. (Delega per la disciplina
dell'assistenza sanitaria agli italiani all'estero, ai cittadini
del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante). - Il
Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o
più decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare
l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovrà essere assicurata attraverso forme di
assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei
lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per
i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo
di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attività
lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni
assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano
palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie
stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo
3;
b) dovranno essere previste particolari forme e
procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione
dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai
loro familiari aventi diritto, nonché ai contrattisti stranieri,
che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche,
uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in
delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di
assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme
per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che,
pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo
3, non possono essere erogati dall'unità sanitaria locale di cui
fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione
geografica.
Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto
all'assistenza stessa in virtù di trattati e accordi
internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia, nonché in attuazione della legge 2
maggio 1969, n. 302.
Entro il termine di cui al primo comma il
Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della
sanità, di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei
trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge
ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria
al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo
i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi
indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni
specifiche di detto personale.
38. (Servizio di assistenza religiosa). -
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale
è assicurata l'assistenza religiosa nel rispetto della volontà e
della libertà di coscienza del cittadino.
A tal fine l'unità sanitaria locale provvede
per l'ordinamento del servizio di assistenza religiosa cattolica
d'intesa con gli ordinari diocesani competenti per territorio; per
gli altri culti d'intesa con le rispettive autorità religiose
competenti per territorio.
39. (Cliniche universitarie e relative
convenzioni. - Fino alla riforma dell'ordinamento universitario e
della facoltà di medicina, per i rapporti tra regioni ed
università relativamente alle attività del servizio sanitario
nazionale, si applicano le disposizioni di cui ai successivi
commi.
Al fine di realizzare un idoneo coordinamento
delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e
l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto
l'aspetto finanziario:
1) l'apporto nel settore assistenziale delle
facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della
programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di
medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee
strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste
ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università.
Tali convenzioni una volta definite fanno parte
dei piani sanitari regionali di cui al terzo comma dell'articolo
11.
Con tali convenzioni:
a) saranno indicate le strutture delle unità
sanitarie locali da utilizzare ai fini didattici e di ricerca, in
quanto rispondano ai requisiti di idoneità fissati con decreto
interministeriale adottato di concerto tra i Ministri della
pubblica istruzione e della sanità;
b) al fine di assicurare il miglior
funzionamento dell'attività didattica e di ricerca mediante la
completa utilizzazione del personale docente delle facoltà di
medicina e l'apporto all'insegnamento di personale ospedaliero
laureato e di altro personale laureato e qualificato sul piano
didattico, saranno indicate le strutture a direzione universitaria
e quelle a direzione ospedaliera alle quali affidare funzioni
didattiche integrative di quelle universitarie. Le strutture a
direzione ospedaliera cui vengono affidate le suddette funzioni
didattiche non possono superare il numero di quelle a direzione
universitaria.
Le indicazioni previste nelle lettere a) e b)
del precedente comma sono formulate previo parere espresso da una
commissione di esperti composta da tre rappresentanti della
università e tre rappresentanti della regione.
Le convenzioni devono altresì prevedere:
1) che le cliniche e gli istituti universitari
di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente
dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento,
rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza
sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali;
2) che l'istituzione di nuove divisioni,
sezioni e servizi per sopravvenute esigenze didattiche e di
ricerca che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a
carico delle regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
università.
In caso di mancato accordo tra regioni ed
università in ordine alla stipula della convenzione o in ordine
alla istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
comma precedente si applica la procedura di cui all'art. 50, L. 12
febbraio 1968, n. 132, sentiti il Consiglio sanitario nazionale e
la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Le convenzioni di cui al secondo comma vanno
attuate, per quanto concerne la utilizzazione delle strutture
assistenziali delle unità sanitarie locali, con specifiche
convenzioni, da stipulare tra l'università e l'unità sanitaria
locale, che disciplineranno sulla base della legislazione vigente
le materie indicate nell'art. 4 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
Le convenzioni previste dal presente articolo
sono stipulate sulla base di schemi tipo da emanare entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, approvati di concerto
tra i Ministri della pubblica istruzione e della sanità, sentite
le regioni, il Consiglio sanitario nazionale e la 1ª Sezione del
Consiglio superiore della pubblica istruzione.
40. (Enti di ricerca e relative
convenzioni). - Convenzioni analoghe a quelle previste per le
cliniche universitarie, e di cui all'articolo 39 della presente
legge, potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti di
ricerca i cui organi svolgano attività finalizzata agli obiettivi
del servizio sanitario nazionale, al fine di disciplinare la
erogazione da parte di tali organi di prestazioni sanitarie a
livello preventivo, assistenziale e riabilitativo, nonché la
utilizzazione del personale degli enti di ricerca secondo i fini
della presente legge.
41. (Convenzioni con istituzioni sanitarie
riconosciute che erogano assistenza pubblica). - Salva la
vigilanza tecnico-sanitaria spettante all'unità sanitaria locale
competente per territorio, nulla è innovato alle disposizioni
vigenti per quanto concerne il regime giuridico-amministrativo
degli istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che
esercitano l'assistenza ospedaliera, nonché degli ospedali di cui
all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
Salva la vigilanza tecnico-sanitaria spettante
all'unità sanitaria locale competente per territorio, nulla è
innovato alla disciplina vigente per quanto concerne l'ospedale
Galliera di Genova. Con legge dello Stato entro il 31 dicembre
1979, si provvede al nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano, ai
sensi della XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione ed in conformità, sentite le regioni interessate,
per quanto attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui
alla presente legge.
I rapporti delle unità sanitarie locali
competenti per territorio con gli istituti, enti ed ospedali di
cui al primo comma che abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonché l'ospedale
Galliera di Genova e con il Sovrano Ordine militare di Malta, sono
regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al terzo comma del
presente articolo devono essere stipulate in conformità a schemi
tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le regioni, nell'assicurare la dotazione
finanziaria alle unità sanitarie locali, devono tener conto delle
convenzioni di cui al presente articolo.
42. (Istituti di ricovero e di cura a
carattere scientifico). - Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie di
ricovero e cura svolgono specifiche attività di ricerca
scientifica biomedica.
Il riconoscimento del carattere scientifico di
detti istituti è effettuato con decreto del Ministro della
sanità di intesa con il Ministro della pubblica istruzione,
sentite le regioni interessate e il Consiglio sanitario nazionale.
Detti istituti per la parte assistenziale sono
considerati presìdi ospedalieri multizonali delle unità
sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
Nei confronti di detti istituti, per la parte
assistenziale, spettano alle regioni le funzioni che esse
esercitano nei confronti dei presìdi ospedalieri delle unità
sanitarie locali o delle case di cura private a seconda che si
tratti di istituti aventi personalità giuridica di diritto
pubblico o di istituti aventi personalità giuridica di diritto
privato. Continuano ad essere esercitate dai competenti organi
dello Stato le funzioni attinenti al regime
giuridico-amministrativo degli istituti.
Per gli istituti aventi personalità giuridica
di diritto privato sono stipulate dalle regioni convenzioni per
assistenza sanitaria, sulla base di schemi tipo approvati dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, che tengano conto della
particolarità di detti istituti. I rapporti tra detti istituti e
le regioni sono regolati secondo quanto previsto dagli articoli
41, 43 e 44 della presente legge.
Il controllo sulle deliberazioni degli istituti
aventi personalità giuridica di diritto pubblico, per quanto
attiene alle attività assistenziali è esercitato nelle forme
indicate dal primo comma dell'articolo 49. L'annullamento delle
deliberazioni adottate in deroga alle disposizioni regionali non
è consentito ove la deroga sia stata autorizzata con specifico
riguardo alle finalità scientifiche dell'istituto, mediante
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
della ricerca scientifica.
[Il Governo è delegato ad emanare, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge uno o più
decreti aventi valore di legge, per disciplinare:
a) la composizione degli organi di
amministrazione degli istituti con personalità giuridica di
diritto pubblico, che dovrà prevedere la presenza di
rappresentanti delle regioni e delle unità sanitarie locali
competenti per territorio;
b) i sistemi di controllo sugli atti relativi
all'attività non assistenziale, sia per gli istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico che per quelli aventi
personalità giuridica di diritto privato, nel rispetto della loro
autonomia;
c) le procedure per la formazione dei programmi
di ricerca biomedica degli istituti di diritto pubblico e le
modalità di finanziamento dei programmi stessi, prevedendo in
particolare il loro inserimento in piani di ricerca, coordinati a
livello nazionale e articolati per settore di ricerca, definiti di
intesa tra i Ministri della sanità, della pubblica istruzione e
per la ricerca scientifica, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, anche con riferimento agli obiettivi indicati nel piano
sanitario nazionale; con riferimento a detti piani, il Ministro
della sanità potrà stipulare apposite convenzioni con gli
istituti di diritto privato per l'attuazione dei programmi di
ricerca;
d) la disciplina dello stato giuridico e del
trattamento economico del personale degli istituti aventi
personalità giuridica di diritto pubblico in coerenza con quello
del personale del servizio sanitario nazionale] (12).
[Sino all'adozione dei decreti ministeriali di
cui ai successivi commi non è consentito il riconoscimento di
nuovi istituti di ricovero e cura a carattere scientifico] (12).
[Entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione, previa verifica dell'attività
di ricerca scientifica svolta, sentiti il Consiglio sanitario
nazionale e la Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori
prevista all'art. 79, provvede con proprio decreto al riordino
degli istituti di cui al presente articolo in relazione alle
finalità e agli obiettivi del servizio sanitario nazionale,
confermando o meno gli attuali riconoscimenti] (12).
[Gli istituti a carattere scientifico aventi
personalità giuridica di diritto pubblico, ai quali non viene
confermato il riconoscimento, perdono la personalità giuridica;
con lo stesso decreto di cui al precedente comma i beni, le
attrezzature ed il personale, nonché i rapporti giuridici in
atto, sono trasferiti ai sensi degli articoli 66 e 68. Ove gli
istituti ai quali non è confermato il riconoscimento abbiano
personalità giuridica di diritto privato, gli stessi sono
disciplinati ai sensi del successivo articolo 43] (12).
(12) Si ricorda che questo comma è stato
abrogato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n.
26.
43. (Autorizzazione e vigilanza su
istituzioni sanitarie). - La legge regionale disciplina
l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di
carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'articolo 41,
primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle
convenzionate di cui all'articolo 26, e sulle aziende termali e
definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e
aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di
prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali.
Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 5.
Gli istituti, enti ed ospedali di cui
all'articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la
classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e
le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei
servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti
direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla
regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con
legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle
caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai
fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi
dell'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati,
sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I
rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unità
sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.
Le convenzioni di cui al comma precedente
devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra
l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei
relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.
Sino all'emanazione della legge regionale di
cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53,
primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il
decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato
ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli
artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi
sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico
provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale.
44. (Convenzioni con istituzioni sanitarie). - Il piano
sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità
di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo
precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già
convenzionate.
La legge regionale stabilisce norme per:
a) le convenzioni fra le unità sanitarie
locali e le istituzioni private di cui all'articolo precedente, da
stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo
la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle
erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità
sanitarie locali;
b) le convenzioni fra le unità sanitarie
locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
Dette convenzioni sono stipulate dalle unità
sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
Le Convenzioni stipulate a norma del presente
articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio
hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali
del territorio nazionale.
45. (Associazioni di volontariato). - E'
riconosciuta la funzione delle associazioni di volontariato
liberamente costituite aventi la finalità di concorrere al
conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale.
Tra le associazioni di volontariato di cui al
comma precedente sono ricomprese anche le istituzioni a carattere
associativo, le cui attività si fondano, a norma di statuto, su
prestazioni volontarie e personali dei soci. Dette istituzioni, se
attualmente riconosciute come istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza (IPAB), sono escluse dal trasferimento di cui
all'art. 25 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
A tal fine le predette istituzioni avanzano
documentata istanza al presidente della giunta regionale che con
proprio decreto procede, sentito il consiglio comunale ove ha sede
l'istituzione, a dichiarare l'esistenza delle condizioni previste
nel comma precedente. Di tale decreto viene data notizia alla
commissione di cui al sesto comma dell'art. 25 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616.
Sino all'entrata in vigore della legge di
riforma dell'assistenza pubblica dette istituzioni restano
disciplinate dalla L. 17 luglio 1890, n. 6972, e successive
modifiche e integrazioni.
I rapporti fra le unità sanitarie locali e le
associazioni del volontariato ai fini del loro concorso alle
attività sanitarie pubbliche sono regolati da apposite
convenzioni nell'ambito della programmazione e della legislazione
sanitaria regionale (13).
(13) Si ricorda che il D.M. 3 febbraio 1986 (Gazz.
Uff. 1° marzo 1986, n. 50) ha approvato lo schema-tipo di
convenzione tra unità sanitarie locali ed associazioni di
volontariato o società cooperative che svolgono attività
riabilitative a favore di soggetti dipendenti da sostanze
stupefacenti o psicotrope.
46. (Mutualità volontaria). - La
mutualità volontaria è libera.
E' vietato agli enti, imprese ed aziende
pubbliche contribuire sotto qualsiasi forma al finanziamento di
associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità
di erogare prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria
prestata dal servizio sanitario nazionale.
Capo IV - Personale
47. (Personale dipendente). - Lo stato
giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali
è disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente
articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di
pubblico impiego.
In relazione a quanto disposto dal secondo
comma dell'articolo 13, la gestione amministrativa del personale
delle unità sanitarie locali è demandata all'organo di gestione
delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il
profilo funzionale, disciplinare e retributivo.
Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30
giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle
categorie interessate uno o più decreti aventi valore di legge
ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo
comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
1) assicurare un unico ordinamento del
personale in tutto il territorio nazionale;
2) disciplinare i ruoli del personale
sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo;
3) definire le tabelle di equiparazione per il
personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui
funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante
le unità sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti
di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti
integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n.
70;
4) garantire con criteri uniformi il diritto
all'esercizio della libera attività professionale per i medici e
veterinari dipendenti dalle unità sanitarie locali, degli
istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli
istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'articolo 42.
Con legge regionale sono stabiliti le modalità e i limiti per
l'esercizio di tale attività;
5) prevedere misure rivolte a favorire
particolarmente per i medici a tempo pieno l'esercizio delle
attività didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta,
il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
6) fissare le modalità per l'aggiornamento
obbligatorio professionale del personale;
7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo
il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti
normativi aventi carattere economico del personale sanitario
universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli
del personale delle unità sanitarie locali.
Ai fini di una efficace organizzazione dei
servizi delle unità sanitarie locali, le norme delegate di cui al
comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di
emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'articolo 117,
ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
1) criteri generali per la istituzione e la
gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali
del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi,
servizi ed uffici delle unità sanitarie locali. Il personale in
servizio presso le unità sanitarie locali sarà collocato nei
diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto
del Ministro della sanità. Tali ruoli hanno valore anche ai fini
dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi;
2) criteri generali per i comandi o per i
trasferimenti nell'ambito del territorio regionale;
3) criteri generali per la regolamentazione, in
sede di accordo nazionale unico, della mobilità del personale;
4) disposizioni per disciplinare i concorsi
pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta
delle unità sanitarie locali, e per la efficacia delle
graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta i
posti messi a concorso;
5) disposizioni volte a stabilire che
nell'ambito delle singole unità sanitarie locali l'assunzione
avviene nella qualifica funzionale e non nel posto.
I decreti delegati di cui al terzo comma del
presente articolo prevedono altresì norme riguardanti:
a) i criteri per la valutazione, anche ai fini
di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che
hanno svolto la loro attività o nelle strutture sanitarie degli
enti di cui all'articolo 41 o in quelle convenzionate a norma
dell'articolo 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi
dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica
numero 130 del 26 marzo 1969;
b) la quota massima dei posti vacanti che le
regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale
in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture
convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonché le
modalità ed i criteri per i relativi concorsi;
c) le modalità ed i criteri per l'immissione
nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma, previo
concorso riservato, del personale non di ruolo addetto
esclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in
data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto
dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni,
comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere
pubbliche.
Le unità sanitarie locali, per l'attuazione
del proprio programma di attività e in relazione a comprovate ed
effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa
autorizzazione della regione, individuano le strutture, le
divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo
pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta
degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture,
divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
In riferimento al comma precedente, i relativi
bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di
lavoro a tempo pieno.
Il trattamento economico e gli istituti
normativi di carattere economico del rapporto di impiego di tutto
il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico,
di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo
nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo,
delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti,
è costituita rispettivamente: da un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da
cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente
è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti
organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
E' fatto divieto di concedere al personale
delle unità sanitarie locali compensi, indennità o assegni di
qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o
indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di
cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione
delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, è fatta
salva l'indennità di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli
atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di
diritto e comportano la responsabilità personale degli
amministratori.
Il Ministero della difesa può stipulare
convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni
professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte
del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario
previsto per detto personale.
48. (Personale a rapporto convenzionale). -
L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale
sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero
territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del
tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il
Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del
Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi
anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da
cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16
maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.
L'accordo nazionale di cui al comma precedente
è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I competenti
organi locali adottano entro 30 giorni dalla pubblicazione del
suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.
Gli accordi collettivi nazionali di cui al
primo comma devono prevedere:
1) il rapporto ottimale medico-assistibili per
la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine
di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che
hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria
locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per
ogni cittadino;
2) l'istituzione e i criteri di formazione di
elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli
specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e
generici ambulatoriali;
3) l'accesso alla convenzione, che è
consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo
definito;
4) la disciplina delle incompatibilità e delle
limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività
mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro
medico e la qualificazione delle prestazioni;
5) il numero massimo degli assistiti per
ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di
fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali
specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri
impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi
che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o
delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei
confronti dei propri convenzionati; le attività
libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella
convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli
assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere
autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un
tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla
unità sanitaria locale;
6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di
cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di
interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per
quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme
previste dal precedente punto 4);
7) la differenziazione del trattamento
economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato
in relazione alle funzioni esercitate nei settori della
prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine
tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i
pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per
assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da
distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli
ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni
effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i
pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse
dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
8) le forme di controllo sull'attività dei
medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte
dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto
convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione,
salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e
fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;
9) le forme di incentivazione in favore dei
medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate,
anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione
territoriale dei medici;
10) le modalità per assicurare l'aggiornamento
obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
11) le modalità per assicurare la continuità
dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto
alla prestazione;
12) le forme di collaborazione fra i medici, il
lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di
educazione sanitaria;
13) la collaborazione dei medici per la parte
di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari
personali di rischio.
I criteri di cui al comma precedente, in quanto
applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie
non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le
modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.
Gli stessi criteri, per la parte compatibile,
si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni
specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da
enti o istituti privati convenzionati con la regione.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle
unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'articolo
28.
E' nullo qualsiasi atto, anche avente carattere
integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o
sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la
facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di
stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di
servizi nelle rispettive strutture.
E' altresì nulla qualsiasi convenzione con
singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo.
Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la
responsabilità personale degli amministratori.
Le federazioni degli ordini nazionali, nonché
i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula
degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive
categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli
aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno
ad essi affidati dalle convenzioni uniche.
Gli ordini e collegi professionali sono tenuti
a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle
convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il
profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi
professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi
convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a
norma di convenzione.
In caso di grave inosservanza delle
disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata
provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne
informazione contemporaneamente alla competente federazione
nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la
suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario,
scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia,
per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha
dato corso.
Sino a quando non sarà riordinato con legge il
sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche
convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo
prevedono la determinazione della misura dei contributi
previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei
fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel
supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289.
Capo V - Controlli, contabilità e
finanziamento
49. (Controlli sulle unità sanitarie
locali). - Il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali
è esercitato, in unica sede, dai comitati regionali di controllo
di cui all'art. 55, L. 10 febbraio 1953, n. 62, integrati da un
esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e
da un rappresentante del Ministero del tesoro nelle forme previste
dagli artt. 59 e seguenti della medesima legge (14).
I provvedimenti vincolati della unità
sanitaria locale attinenti allo stato giuridico e al trattamento
economico del personale dipendente indicati nell'art. 10, secondo
comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, sono adottati dal
coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione e trasmessi
al comitato di gestione e al collegio dei revisori. Detti
provvedimenti non sono assoggettati al controllo del comitato
regionale di controllo (15).
Il comitato di gestione, d'ufficio o su
segnalazione del collegio dei revisori, nell'esercizio del potere
di autotutela può entro 20 giorni dal ricevimento, annullare o
riformare i provvedimenti indicati al comma precedente (15).
Gli atti delle unità sanitarie locali sono
nulli di diritto se per la relativa spesa non è indicata idonea
copertura finanziaria (14) (16).
Le modificazioni apportate in sede di
riordinamento delle autonomie locali alla materia dei controlli
sugli atti e sugli organi dei comuni e delle province s'intendono
automaticamente estese ai controlli sulle unità sanitarie locali.
I controlli di cui ai commi precedenti per le
regioni a statuto speciale per le province autonome di Trento e di
Bolzano si esercitano nelle forme previste dai rispettivi statuti.
I comuni singoli o associati e le comunità
montane presentano annualmente, in base ai criteri e principi
uniformi predisposti dalle regioni, allegata al bilancio delle
unità sanitarie locali, una relazione al presidente della giunta
regionale sui livelli assistenziali raggiunti e sulle esigenze che
si sono manifestate nel corso dell'esercizio.
Il presidente della giunta regionale presenta
annualmente al consiglio regionale una relazione generale sulla
gestione ed efficienza dei servizi sanitari, con allegata la
situazione contabile degli impegni assunti sulla quota assegnata
alla regione degli stanziamenti per il servizio sanitario
nazionale. Tale relazione deve essere trasmessa ai Ministri della
sanità, del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, con
allegato un riepilogo dei conti consuntivi, per singole voci,
delle unità sanitarie locali.
(14) Per effetto dell'art. 13, L. 26 aprile
1982, n. 181.Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono
l'originario comma primo
(15) Si ricorda che il comma è stato aggiunto
dall'art. 16, D.L. 12 settembre 1983, n. 463.
(16) Comma così sostituito dall'art. 17, L. 22
dicembre 1984, n. 887.
50. (Norme di contabilità). - Entro sei
mesi dalla entrata in vigore della presente legge le regioni
provvedono con legge a disciplinare l'utilizzazione del patrimonio
e la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità ai
seguenti principi:
1) la disciplina amministrativo-contabile delle
gestioni deve risultare corrispondente ai principi della
contabilità pubblica previsti dalla legislazione vigente;
2) i competenti organi dei comuni, singoli o
associati, e delle comunità montane interessati cureranno
l'effettuazione di periodiche verifiche di cassa, con ritmo almeno
bimestrale, al fine dell'accertamento di eventuali disavanzi da
comunicare immediatamente ai sindaci o al presidente della
comunità competenti per l'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo comma del presente articolo;
3) i bilanci devono recare analitiche
previsioni tanto in termini di competenza quanto in termini di
cassa;
4) i predetti bilanci, in cui saranno distinte
le gestioni autonome e le contabilità speciali, devono essere
strutturati su base economica;
5) i conti consuntivi devono contenere una
compiuta dimostrazione, oltre che dei risultati finanziari, di
quelli economici e patrimoniali delle gestioni;
6) le risultanze complessive delle previsioni
di entrata e di spesa nonché dei conti consuntivi delle unità
sanitarie locali, devono essere iscritte rispettivamente nel
bilancio di previsione e nel conto consuntivo dei comuni singoli o
associati o delle comunità montane. I bilanci di previsione e i
conti consuntivi delle unità sanitarie locali debbono essere
allegati alle contabilità degli enti territoriali cui si
riferiscono;
7) gli stanziamenti iscritti in entrata ed in
uscita dei bilanci comunali o delle comunità montane per i
compiti delle unità sanitarie locali debbono comprendere i
relativi affidamenti regionali che non possono essere utilizzati
in alcun caso per altre finalità;
8) i contratti di fornitura non possono essere
stipulati con dilazioni di pagamento superiore a 90 giorni;
9) alle unità sanitarie locali è vietato,
anche attraverso i comuni, il ricorso a qualsiasi forma di
indebitamento salvo anticipazioni mensili da parte del tesoriere
pari a un dodicesimo dello scoperto autorizzato;
10) l'obbligo di prevedere, nell'ordinamento
contabile delle unità sanitarie locali, l'adeguamento della
classificazione economica e funzionale della spesa, della
denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonché dei
relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto
con il Ministro della sanità, sentita la commissione
interregionale di cui all'art 13 L. 16 maggio 1970, n. 281, da
emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all'emanazione del predetto
decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento contabile
delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente
obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi
di bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di
appartenenza (17).
Le unità sanitarie locali debbono fornire alle
regioni rendiconti trimestrali, entro il termine perentorio di 30
giorni dalla data di scadenza del trimestre, in cui si dia conto
dell'avanzo o disavanzo di cassa nonché dei debiti e crediti dei
bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto,
dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorso
il termine di cui al n. 8) del primo comma non sono stati
effettuati pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del
termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere
all'acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi 30
giorni (18).
La regione a sua volta fornirà gli stessi dati
ai Ministeri della sanità e del tesoro secondo un modello di
rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale
impostato uniformemente nell'ambito dell'indirizzo e coordinamento
governativo.
Ove dalla comunicazione di cui al numero 2) del
primo comma, ovvero dalla rendicontazione trimestrale prevista dal
secondo comma del presente articolo, risulti che la gestione
manifesta un disavanzo complessivo, e ciò anche avendo riguardo
ai debiti e crediti di bilancio, i comuni, singoli o associati, le
comunità montane sono tenuti a convocare nel termine di 30 giorni
i rispettivi organi deliberanti al fine di adottare i
provvedimenti necessari a riportare in equilibrio il conto di
gestione della unità sanitaria locale.
(17) Numero aggiunto dall'art. 9, D.L. 30
dicembre 1979, n. 663.
(18) Frase aggiunta dall'art. 10, D.L. 30
dicembre 1979, n. 663.
51. (Finanziamento del servizio sanitario
nazionale). - Il fondo sanitario nazionale destinato al
finanziamento del servizio sanitario nazionale è annualmente
determinato con la legge di cui al successivo articolo 53. Gli
importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli
della parte corrente e della parte in conto capitale da
iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa
del Ministero del tesoro, del Ministero del bilancio e della
programmazione economica (19).
Le somme stanziate a norma del precedente comma
vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese
quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità,
sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle
indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e
sulla base di indici e di standards distintamente definiti per la
spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e
standards devono tendere a garantire i livelli di prestazioni
sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma
dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale,
eliminando progressivamente le differenze strutturali e di
prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in
conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, D.P.R. 30
giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, L. 6 ottobre 1971, n.
853.
All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro
del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione
economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono
alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente
articolo.
In caso di mancato o ritardato invio ai
Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei
dati di cui al terzo comma del precedente articolo 50, le quote di
cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura
uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente (20).
Le regioni, sulla base di parametri numerici da
determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad
unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a
ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata
per il finanziamento delle spese correnti, riservandone
un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi
imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli
di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il
riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle
spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle
indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.
Con provvedimento regionale all'inizio di
ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali,
tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'articolo 18, la
quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.
Gli amministratori e i responsabili
dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono
responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in
eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita, salvo che esse
non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da
collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli
organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui
al quarto comma.
(19) Si ricorda che il comma è stato così
sostituito dall'art. 1, L. 23 ottobre 1985, n. 595.
(20) Si ricorda che il comma è stato inserito
dall'art. 6, L. 7 agosto 1982, n. 526.
52. (Finanziamento per l'esercizio
finanziario 1979). - Per l'esercizio finanziario 1979 l'importo
del fondo sanitario nazionale, parte corrente, da iscrivere nel
bilancio dello Stato è determinato, con riferimento alle spese
effettivamente sostenute nel 1977 dallo Stato, dalle regioni,
dalle province, dai comuni e loro consorzi, dagli enti, casse,
servizi e gestioni autonome, estinti e posti in liquidazione ai
sensi dell'art. 12-bis, D.L. 8 luglio 1974, n. 264, come
modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e da
ogni altro ente pubblico previsto dalla presente legge, per
l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario
nazionale.
Ai fini della determinazione del fondo
sanitario nazionale per l'esercizio 1979, sulle spese impegnate
nel 1977 vengono riconosciute in aumento:
a) le maggiorazioni derivanti dall'applicazione
delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti per
quanto riguarda la spesa del personale, compreso quello il cui
rapporto è regolato da convenzioni;
b) la maggiorazione del 7 per cento delle spese
impegnate per la fornitura di beni e servizi per ciascuno degli
anni 1978 e 1979;
c) le maggiorazioni derivanti dalle rate di
ammortamento dei mutui regolarmente contratti negli anni 1978 e
precedenti e non compresi negli impegni dell'anno 1977.
Fatte salve le necessità finanziarie degli
organi centrali del servizio sanitario nazionale e degli enti
pubblici di cui al primo comma, alla ripartizione del fondo fra le
regioni si provvede per l'esercizio 1979, anche in deroga al
disposto dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, con
decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della
sanità, assumendo come riferimento la spesa rilevata nelle
singole regioni, secondo quanto è previsto dal presente articolo,
maggiorata in base alle disposizioni di cui al precedente comma.
Le regioni, tenuto conto di quanto disposto dal
terzo comma dell'art. 61 e sulla base degli atti ricognitivi
previsti dall'art. 7, L. 4 agosto 1978, n. 461, assicurano, con
periodicità trimestrale i necessari mezzi finanziari agli enti
che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio
sanitario nazionale fino all'effettivo trasferimento delle stesse
alle unità sanitarie locali.
Agli enti medesimi si applicano anche, nel
periodo considerato, le disposizioni di cui ai numeri 8) e 9) del
primo comma dell'art. 50.
Gli enti e le regioni, per la parte di
rispettiva competenza, sono tenuti agli adempimenti di cui ai
commi secondo e terzo dell'art. 50.
Ove dai rendiconti trimestrali risulti che la
gestione manifesti un disavanzo rispetto al piano economico
contabile preso a base per il finanziamento dell'ente, la regione
indica tempestivamente i provvedimenti necessari a riportare in
equilibrio il conto di gestione.
TITOLO II
Procedure di programmazione e di attuazione del
servizio sanitario nazionale
53. (Piano sanitario nazionale). - Le linee
generali di indirizzo e le modalità di svolgimento delle
attività istituzionali del Servizio sanitario nazionale sono
stabilite con il piano sanitario nazionale in conformità agli
obiettivi della programmazione socio-economica nazionale e tenuta
presente l'esigenza di superare le condizioni di arretratezza
socio-sanitaria che esistono nel Paese, particolarmente nelle
regioni meridionali (21).
Il piano sanitario nazionale viene predisposto
dal Governo su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio sanitario nazionale (21).
Il piano sanitario nazionale è sottoposto dal
Governo al Parlamento ai fini della sua approvazione con atto non
legislativo (21).
Contestualmente alla trasmissione da parte del
Governo al Parlamento del piano sanitario nazionale, il Governo
presenta al Parlamento il disegno di legge contenente sia le
disposizioni precettive ai fini della applicazione del piano
sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento pluriennale
del servizio sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano
stesso, con specifica indicazione degli importi da assegnare al
fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 51 della presente
legge e dei criteri di ripartizione alle regioni (21).
Il Parlamento esamina ed approva
contestualmente il piano sanitario nazionale, le norme precettive
di applicazione e le norme di finanziamento pluriennale (21).
Il Governo adotta i conseguenti atti di
indirizzo e coordinamento, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, il cui parere si intende positivo se non espresso entro
sessanta giorni dalla richiesta (22).
Il piano sanitario nazionale ha di norma durata
triennale e può essere modificato nel corso del triennio con il
rispetto delle modalità di cui al presente articolo (22).
Il piano sanitario nazionale, le disposizioni
precettive e le norme finanziarie pluriennali di cui al precedente
quinto comma sono approvati e trasmessi dal Governo al Parlamento
nel corso dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, in
tempo utile per consentirne l'approvazione entro il 10 settembre
dell'anno stesso (22).
Le regioni predispongono e approvano i propri
piani sanitari regionali entro il successivo mese di novembre
(22).
Il piano sanitario nazionale stabilisce per il
periodo della sua durata:
a) gli obiettivi da realizzare nel triennio con
riferimento a quanto disposto dall'articolo 2;
b) [l'importo del fondo sanitario nazionale di
cui all'articolo 51, da iscrivere annualmente nel bilancio dello
Stato] (23);
c) gli indici e gli standards nazionali da
assumere per la ripartizione del fondo sanitario nazionale tra le
regioni, al fine di realizzare in tutto il territorio nazionale
un'equilibrata organizzazione dei servizi, anche attraverso una
destinazione delle risorse per settori fondamentali di intervento,
con limiti differenziati per gruppi di spese correnti e per gli
investimenti, prevedendo in particolare gli indici nazionale e
regionali relativi ai posti letto e la ripartizione quantitativa
degli stessi. Quanto agli investimenti il piano deve prevedere che
essi siano destinati alle regioni nelle quali la dotazione di
posti letto e gli altri presidi e strutture sanitarie risulti
inferiore agli indici normali indicati dal piano stesso. Ai fini
della valutazione della priorità di investimento il piano tiene
conto anche delle disponibilità, nelle varie regioni, di posti
letto, presidi e strutture sanitarie di istituzioni convenzionate.
Il piano prevede inoltre la sospensione di ogni investimento (se
non per completamenti e ristrutturazioni dimostrate assolutamente
urgenti ed indispensabili) nelle regioni la cui dotazione di posti
letto e di altri presidi e strutture sanitarie raggiunge o supera
i suddetti indici;
d) gli indirizzi ai quali devono uniformarsi le
regioni nella ripartizione della quota regionale ad esse assegnata
fra le unità sanitarie locali;
e) i criteri e gli indirizzi ai quali deve
riferirsi la legislazione regionale per la organizzazione dei
servizi fondamentali previsti dalla presente legge e per gli
organici del personale addetto al servizio sanitario nazionale;
f) le norme generali di erogazione delle
prestazioni sanitarie nonché le fasi o le modalità della
graduale unificazione delle stesse e del corrispondente
adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi
assicurativi;
g) gli indirizzi ai quali devono riferirsi i
piani regionali di cui al successivo articolo 55, ai fini di una
coordinata e uniforme realizzazione degli obiettivi di cui alla
precedente lettera a);
h) gli obiettivi fondamentali relativi alla
formazione e all'aggiornamento del personale addetto al servizio
sanitario nazionale, con particolare riferimento alle funzioni
tecnico-professionali, organizzative e gestionali e alle
necessità quantitative dello stesso;
i) le procedure e le modalità per verifiche
periodiche dello stato di attuazione del piano e della sua
idoneità a perseguire gli obiettivi che sono stati previsti;
l) le esigenze prioritarie del servizio
sanitario nazionale in ordine alla ricerca biomedica e ad altri
settori attinenti alla tutela della salute.
[Ai fini della programmazione sanitaria, il
Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi di un gruppo di
persone particolarmente competenti in materia economica e
sanitaria, per la formulazione delle analisi tecniche, economiche
e sanitarie necessarie alla predisposizione del piano sanitario
nazionale] (24).
[La remunerazione delle persone di cui al comma
precedente è stabilita dal Ministro della sanità, di concerto
con il Ministro del tesoro, con il decreto di conferimento
dell'incarico. Agli oneri finanziari relativi si fa fronte con
apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della
spesa del Ministero della sanità] (24).
(21) Si ricorda che per effetto dell'art. 1, L.
23 ottobre 1985, n. 595 gli attuali commi dal primo al nono così
sostituiscono i primi quattro commi.
(22) Si ricorda che per effetto dell'art. 1, L.
23 ottobre 1985, n. 595 gli attuali commi dal primo al nono così
sostituiscono i primi quattro commi.
(23)Si ricorda che l'art. 1, L. 23 ottobre
1985, n. 595, ha abrogato questa lettera abrogata
(24) Si ricorda che il comma è stato abrogato
dall'art. 6, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
54. (Primo piano sanitario nazionale). - Il
piano sanitario nazionale per il triennio 1980-1982 deve essere
presentato al Parlamento entro il 30 aprile 1979.
Fino all'approvazione del piano sanitario
nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture
immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari (25).
Particolari, motivate deroghe, possono essere
consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro
della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale (26).
(25) Si ricorda che il comma è stato aggiunto
aggiunto dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1979, n. 663.
(26) Si ricorda che il comma è stato aggiunto
dall'art. 5, D.L. 30 aprile 1981, n. 168.
55. (Piani sanitari regionali). - Le
regioni provvedono all'attuazione del servizio sanitario nazionale
in base ai piani sanitari triennali, coincidenti con il triennio
del piano sanitario nazionale, finalizzati alla eliminazione degli
squilibri esistenti nei servizi e nelle prestazioni nel territorio
regionale.
I piani sanitari triennali delle regioni, che
devono uniformarsi ai contenuti ed agli indirizzi del piano
sanitario nazionale di cui all'articolo 53 e riferirsi agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, sono predisposti
dalla giunta regionale, secondo la procedura prevista nei
rispettivi statuti per quanto attiene alla consultazione degli
enti locali e delle altre istituzioni ed organizzazioni
interessate. I piani sanitari triennali delle regioni sono
approvati con legge regionale almeno 120 giorni prima della
scadenza di ogni triennio.
Ai contenuti ed agli indirizzi del piano
regionale debbono uniformarsi gli atti e provvedimenti emanati
dalle regioni.
56. (Primi piani sanitari regionali). - Per il triennio
1980-1982 i singoli piani sanitari regionali sono predisposti ed
approvati entro il 30 ottobre 1979 e devono fra l'altro prevedere:
a) l'importo delle quote da iscrivere per ogni
anno del triennio nel bilancio della regione con riferimento alle
indicazioni del piano sanitario nazionale;
b) le modalità per attuare, nelle unità
sanitarie locali della regione, l'unificazione delle prestazioni
sanitarie secondo quanto previsto dal quarto comma, lettera f),
dell'articolo 53;
c) gli indirizzi ai quali devono riferirsi gli
organi di gestione delle unità sanitarie locali nella fase di
avvio del servizio sanitario nazionale.
57. (Unificazione dei livelli delle
prestazioni sanitarie). - Con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, da emanarsi
in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale di
cui all'articolo 53, sono gradualmente unificate, nei tempi e nei
modi stabiliti dal piano stesso, le prestazioni sanitarie già
erogate dai disciolti enti mutualistici, dalle mutue aziendali e
dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome degli enti
previdenziali.
Con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e della sanità, ed anche in conformità a
quanto previsto dalla lettera f), quarto comma dell'articolo 53,
si provvede a disciplinare l'adeguamento della partecipazione
contributiva degli assistiti nonché le modalità e i tempi di
tale partecipazione in funzione della soppressione delle strutture
mutualistiche di cui al primo comma del presente articolo.
Sono comunque fatte salve le prestazioni
sanitarie specifiche, preventive, ortopediche e protesiche,
erogate, ai sensi delle leggi e dei regolamenti vigenti, a favore
degli invalidi per causa di guerra e di servizio dei ciechi, dei
sordomuti e degli invalidi civili.
Nulla è innovato alle disposizioni del D.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124, per quanto riguarda le prestazioni di
assistenza sanitaria curativa e riabilitativa, che devono essere
garantite, a prescindere dalla iscrizione di cui al terzo comma
dell'articolo 19 della presente legge, agli invalidi del lavoro,
ferma restando, altresì, l'esclusione di qualunque concorso di
questi ultimi al pagamento delle prestazioni sanitarie. Con legge
regionale è disciplinato il coordinamento, anche mediante
convenzioni, fra l'erogazione delle anzidette prestazioni e gli
interventi sanitari che gli enti previdenziali gestori
dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali pongono in essere, in favore degli infortunati e
tecnopatici, per realizzare le finalità medico-legali di cui
all'articolo 75 della presente legge.
58. (Servizio epidemiologico e statistico).
- Nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53 sono
previsti specifici programmi di attività per la rilevazione e la
gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e
finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e
regionale e per la gestione dei servizi sanitari.
I programmi di attività, per quanto attiene
alle competenze attribuitegli dal precedente articolo 27, sono
attuati dall'Istituto superiore di sanità.
Le regioni, nell'ambito dei programmi di cui al
primo comma, provvedono ai servizi di informatica che devono
essere organizzati tenendo conto delle articolazioni del servizio
sanitario nazionale.
Con decreto del Ministro della sanità, sentito
il Consiglio sanitario nazionale, sono dettate norme per i criteri
in ordine alla scelta dei campioni di rilevazione e per la
standardizzazione e comparazione dei dati sul piano nazionale e
regionale.
59. (Riordinamento del Ministero della
sanità). - [Con legge dello Stato, entro il 30 giugno 1979, si
provvede al riordinamento del Ministero della sanità, che dovrà
essere strutturato per l'attuazione dei compiti che gli sono
assegnati dalla presente legge, in osservanza dei criteri generali
e dei principi direttivi in essa indicati ed in stretta
correlazione con le funzioni che nell'ambito del servizio
sanitario nazionale debbono essere esercitate dal Ministero
medesimo. In sede di riordinamento del Ministero della sanità,
sarà stabilita la dotazione organica degli uffici per il
funzionamento del Consiglio sanitario nazionale.
Con la stessa legge sono rideterminate le
attribuzioni e le modalità per la composizione del Consiglio
superiore della sanità, con riferimento esclusivo alla natura di
organo consultivo tecnico del Ministro della sanità e in funzione
dei compiti assunti dal Ministero della sanità nell'ambito del
servizio sanitario nazionale.
In attesa della legge di cui al primo comma, il
Ministro della sanità, con proprio decreto, costituisce, in via
provvisoria, l'ufficio centrale della programmazione sanitaria, in
relazione alle esigenze di cui all'articolo 53, e l'ufficio per
l'attuazione della presente legge con compiti di studio e
predisposizione dei provvedimenti legislativi ed amministrativi
connessi alla istituzione del servizio sanitario nazionale, e
provvede a definire gli ambiti funzionali dei nuovi uffici
apportando le necessarie modifiche anche a quelli delle attuali
direzioni generali. Ai predetti uffici ed al segretariato del
Consiglio sanitario nazionale sono preposti funzionari con
qualifica di dirigente generale. I posti previsti nella tabella
XIX quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 48, sono
aumentati di tre unità.
Per le esigenze degli uffici di cui al terzo
comma, la dotazione organica dei primi dirigenti, con funzioni di
vice consigliere ministeriale, di cui al quadro B della richiamata
tabella XIX, è elevata di dieci unità. Alla copertura dei posti
complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si
provvede ai sensi dell'articolo 1 della L. 30 settembre 1978, n.
583] (27).
(27) Si ricorda che l'articolo è stato
abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.
60. (Costituzione del Consiglio sanitario
nazionale). - Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge è costituito il Consiglio sanitario nazionale di
cui all'articolo 8.
Il Consiglio sanitario nazionale, a partire
dalla data del suo insediamento e fino alla conclusione delle
operazioni di liquidazione degli enti e gestioni autonome preposti
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico,
assume i compiti attribuiti al comitato centrale di cui all'art.
4, L. 29 giugno 1977, n. 349.
Fino all'adozione dei provvedimenti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 61 sono prorogati i compiti e i
poteri affidati ai commissari liquidatori dagli articoli 3 e 7, L.
29 giugno 1977, n. 349.
Alle sedute del Consiglio sanitario nazionale
convocate per l'esercizio dei compiti di cui al secondo comma
partecipano con voto consultivo i cinque commissari liquidatori
designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i
cinque membri proposti dal CNEL di cui al secondo comma dell'art.
4, L. 29 giugno 1977, n. 349.
Per l'assolvimento dei propri compiti il
Consiglio sanitario nazionale si avvale, sino al riordinamento del
Ministero della sanità di cui al precedente art. 59,
dell'esistente segreteria del comitato centrale di cui all'art. 4,
L. 29 giugno 1977, n. 349.
61. (Costituzione delle unità sanitarie
locali). - Le regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge e secondo le norme di cui al precedente Titolo I,
individuano gli ambiti territoriali delle unità sanitarie locali,
ne disciplinato con legge i compiti, la struttura, la gestione,
l'organizzazione, il funzionamento e stabiliscono i criteri per
l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti
sanitari di base.
Con provvedimento da adottare entro il 31
dicembre 1979 secondo le norme dei rispettivi statuti le regioni
costituiscono le unità sanitarie locali.
Le regioni, con lo stesso provvedimento di cui
al comma precedente, adottano disposizioni:
a) per il graduale trasferimento ai comuni,
perché siano attribuiti alle unità sanitarie locali, delle
funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono attualmente
titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della presente
legge, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del
servizio sanitario nazionale;
b) per l'utilizzazione presso i servizi delle
unità sanitarie locali del personale già dipendente dagli enti
od uffici di cui alla precedente lettera a) che a norma della
presente legge, è destinato alle unità sanitarie locali, nonché
per il trasferimento del personale medesimo dopo la definizione
degli organici secondo quanto disposto nei provvedimenti assunti
in attuazione di quanto previsto dal penultimo comma, punto 4 del
precedente articolo 15;
c) per la gestione finanziaria dei servizi di
cui alla precedente lettera a) a partire dalla data di
costituzione delle unità sanitarie locali, con l'obbligo di
fissare i limiti massimi di spesa consentiti per le attribuzioni
del personale e per l'acquisto di beni e servizi e di prevedere
periodici controlli della spesa e le responsabilità in ordine
alla stessa.
Fino a quando non sarà stato emanato il
provvedimento di cui al secondo comma del presente articolo, la
tutela sanitaria delle attività sportive nelle regioni che non
abbiano emanato proprie norme in materia, continuerà ad essere
assicurata, con l'osservanza dei principi generali contenuti nella
legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e delle normative stabilite dalle
singole federazioni sportive riconosciute dal CONI, secondo i
propri regolamenti.
62. (Riordinamento delle norme in materia
di profilassi internazionali e di malattie infettive e diffusive).
- Il Governo, entro due anni dall'entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro della sanità, sentito il
Consiglio di Stato, è autorizzato, nel rispetto dei principi
stabiliti dalla presente legge, a modificare, integrare,
coordinare e riunire in testo unico le disposizioni vigenti in
materia di profilassi internazionale, ivi compresa la
zooprofilassi e di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le
vaccinazioni obbligatorie, e le altre norme specifiche, tenendo
conto dei principi, delle disposizioni e delle competenze previsti
dalla presente legge. Sino all'emanazione del predetto testo
unico, si applicano in quanto non in contrasto con le disposizioni
della presente legge, le norme del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché le altre disposizioni
vigenti in materia.
63. (Assicurazione obbligatoria). - A
decorrere dal 1° gennaio 1980 l'assicurazione contro le malattie
è obbligatoria per tutti i cittadini.
I cittadini che, secondo le leggi vigenti, non
sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura
pubblica sono assicurati presso il servizio sanitario nazionale
nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del
disciolto INAM.
A partire dalla data di cui al primo comma i
cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare
annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le
modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari
che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli
adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale
della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che
vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno
stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura
di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il
mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati
indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le
sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure
di cui al D.M. 5 febbraio 1969 (28).
Il contributo dovuto dai cittadini italiani
all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta
dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui
all'art. 37 della presente legge (28). Con decreto del Ministro
della sanità, da emanarsi entro il 30 ottobre di ogni anno di
concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, è stabilita la quota annuale da porre a
carico degli interessati per l'anno successivo. Detta quota è
calcolata tenendo conto delle variazioni previste nel costo medio
procapite dell'anno precedente per le prestazioni sanitarie di cui
al secondo comma (29).
[Gli interessati verseranno la quota di cui al
precedente comma mediante accreditamento in conto corrente postale
intestato alla sezione di tesoreria provinciale di Roma con
imputazione ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di
previsione dell'entrata del bilancio dello Stato] (30).
[Con decreto del Ministro del tesoro, di
concerto con il Ministro delle finanze, saranno stabilite le
modalità di accertamento di soggetti tenuti al pagamento in
collegamento con la dichiarazione dei redditi, nonché i tempi ed
i controlli relativi ai versamenti di cui al precedente comma]
(30). Per il mancato versamento o per omessa o infedele
dichiarazione, si applicano le sanzioni previste per tali casi nel
titolo V del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
(28) Si ricorda che, per effetto dell'art. 15,
D.L. 1° luglio 1980, n. 285, gli attuali commi terzo e quarto
così sostituiscono l'originario terzo comma
(29) Si ricorda che il comma è stato così
modificato dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285.
(30) Si ricorda che il comma è stato soppresso
dall'art. 15, D.L. 1° luglio 1980, n. 285.
TITOLO III
Norme transitorie e finali
(omissis)