Legge 18 dicembre 1973, n. 836
Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
TITOLO I
TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE
Art. 1
Ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle
amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle
forze armate ed ai corpi organizzati militarmente comandati in
missione isolata fuori della ordinaria sede di servizio, in località
distanti almeno 30 chilometri, spettano le indennità di trasferta di
cui alle unite tabelle A, B, C, D, E ed F per ogni 24 ore (ivi
compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.
Per le ore residuali spettano le indennità orarie di cui all'art. 3
della presente legge.
Il trattamento previsto dal primo comma del presente articolo è
ridotto del 10% dopo i primi 45 giorni di missione continuativa in una
medesima località. Se la durata della missione, nella stessa
località, eccede i 90 giorni, la misura dell'indennità di trasferta,
per il tempo successivo, è ridotta del 20%. Qualora la missione si
protragga oltre i primi 180 giorni, la continuazione della
corresponsione dell'indennità di trasferta è subordinata ad
un'apposita motivazione ministeriale.
Agli effetti del precedente comma, si considera come missione unica e
continuativa anche quella interrotta per periodi non superiori a 60
giorni. Le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio,
compresi i periodi di aspettativa e di congedo ordinario e
straordinario, non si computano ai fini della durata e del rinnovo
della missione. Le missioni da eseguire saltuariamente in una medesima
località sono considerate come missione unica e continuativa quando
in 30 giorni consecutivi si superino complessivamente 240 ore.
Il cambiamento di località nell'espletamento di una missione rinnova
la missione stessa agli effetti del trattamento relativo sempreché la
distanza minima fra le due località sia almeno di 30 chilometri.
Per le missioni da svolgere in località distanti meno di 30
chilometri, le indennità di trasferta di cui al primo comma del
presente articolo sono ridotte di un terzo, salvo quanto disposto al
terzo comma, lettera d), del successivo art. 3.
Per quelle qualifiche non indicate nella tabella allegata alla
presente legge vale l'equiparazione di cui alla tabella unica degli
stipendi, paghe o retribuzione del personale statale allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 2
Il dipendente inviato in missione, anche per incarichi di lunga
durata, in località distanti sino ad 80 chilometri dall'ordinaria
sede di servizio, deve rientrare giornalmente in sede quando tali
località siano collegate alla sede stessa da almeno otto coppie
giornaliere di treni passeggeri o di altri servizi pubblici di linea
oppure quando il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di un
proprio mezzo di trasporto.
Art. 3
Per le missioni di durata inferiore alle 24 ore l'indennità di
trasferta spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera
per ogni ora di missione, con le eventuali riduzioni di cui al quinto
comma dell'art. 1 ed al primo comma dell'art. 7 della presente legge.
Sulle misure orarie risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso
a lira intera.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di ora
inferiori a trenta minuti sono trascurate. Le altre sono arrotondate
ad ora intera.
L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni compiute:
a) nelle ore diurne, quando siano inferiori alle cinque ore. Agli
effetti del computo si sommano i periodi di effettiva durata
interessanti la stessa giornata;
b) nella località di abituale dimora, anche se distante più di 30
chilometri dalla ordinaria sede di servizio;
c) nell'ambito della circoscrizione o zona quando la missione sia
svolta come normale servizio d'istituto dal personale di vigilanza o
di custodia (ufficiali e guardiani idraulici, ufficiali e guardiani di
bonifica, cantonieri stradali, ecc.),
d) nelle località distanti meno di 12 chilometri dall'edificio in cui
ha sede l'ufficio, collegate con questo da regolari servizi di linea
ovvero quando siano raggiunte facendo uso di automezzo proprio o di
servizio;
e) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per
centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona
periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o
gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi.
Art. 4
La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni in
ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da
corrispondersi nelle missioni compiute sia all'interno della
Repubblica, sia all'estero, e per i periodi di missione già decorsi
alla data del decreto di promozione o di sistemazione in ruolo.
Art. 5
Al titolare di un ufficio incaricato della reggenza o della supplenza
di altro ufficio in località distante meno di 12 chilometri spetta,
per ogni giornata intera di presenza nella sede della reggenza o della
supplenza, un'indennità di trasferta pari a cinque volte la misura
prevista nell'art. 3 della presente legge per la qualifica o grado
rivestito. Detta indennità è comprensiva delle spese di trasporto.
Ai fini del calcolo dell'indennità di trasferta di cui al precedente
comma va tenuto conto della riduzione prevista dal quinto comma
dell'art. 1 e, eventualmente, dal primo comma dell'art. 7 della
presente legge.
Nel caso di distanza superiore si applica la disposizione di cui
all'art. 3 della presente legge.
Art. 6
Ai fini della presene legge, le distanze chilometriche si misurano,
per i viaggi compiuti in ferrovia, Tra la stazione ferroviaria di
partenza e quella del luogo in cui la missione è compiuta. Se la
stazione è fuori del centro abitato o della località isolata da
raggiungere, la distanza fra la stazione e il relativo centro abitato
o la località isolata viene portata in aumento.
Per i viaggi compiuti con mezzi diversi dalla ferrovia, le distanze si
computano dalla casa municipale del Comune ovvero dalla sede
dell'ufficio (caserma, scuola, ecc.) nel caso in cui questo si trovi
in una frazione o in una località isolata.
Se il dipendente viene comandato in missione in luogo compreso fra la
località sede dell'ufficio e quella di abituale dimora, le distanze
di cui ai precedenti commi si computano dalla località più vicina al
luogo di missione. Nel caso invece che la località di missione si
trovi oltre la località di dimora, le distanze si computano da quest'ultima
località.
Art. 7
Le indennità di trasferta derivanti dall'applicazione degli 1 e 3
della presenta legge sono ridotte del 10 e del 20% per le missioni da
compiere in Comuni con popolazioni inferiori ai 500.000 e 50.000
abitanti rispettivamente.
I Comuni capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 50.000
abitanti, sono considerati, ai fini dell'applicazione del precedente
comma, come Comuni con popolazione compresa fra 50.000 e 499.999
abitanti.
Qualora il dipendente svolga la missione nella stessa giornata in
Comuni diversi, ha titolo, per quella giornata, all'indennità di
trasferta prevista per il Comune con popolazione maggiore.
Le riduzioni di cui al presente articolo si cumulano con quelle di cui
sl secondo ed al quinto comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 8
Il giorno e l'ora di inizio della missione devono risultare dal
provvedimento con cui la missione è disposta. Il giorno e l'ora di
inizio del viaggio di ritorno devono risultare dalle dichiarazioni
dell'ufficio presso il o nella quale o nella cui giurisdizione è
svolta la missione.
Fermo restando l'obbligo di disporre l'invio in missione mediante
apposito provvedimento, per i dipendenti con qualifica non inferiore a
quella di prima dirigente o equiparata e per quelli del ruolo ad
esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, il giorno e l'ora di inizio e fine
della missione possono risultare da una dichiarazione dei dipendenti
stessi da apporre in calce alla tabella di liquidazione.
Art. 9
Per i dipendenti addetti a servizi per il cui espletamento occorrano,
di regola, più di quindici missioni al mese, l'indennità di
trasferta è ridotta del 30% dopo la quindicesima. Detta riduzione non
si cumula con quella di cui al secondo comma dell'art. 1 della
presenta legge.
Ai fini del comma precedente, le missioni da considerare sono quelle
per le quali il personale acquisti comunque titolo all'indennità di
trasferta.
Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito
fornito dall'Amministrazione o qualsiasi altro pubblico ente,
l'indennità di trasferta è ridotta, rispettivamente, di un terzo o
della metà. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la
stessa indennità è ridotta a un terzo.
Nel caso di uso di foresterie, i dipendenti in missione sono tenuti a
pagare un corrispettivo pari ad un quarto dell'indennità di trasferta
di cui agli articoli 1 e 3 della presente legge. L'ammontare di detto
corrispettivo deve essere indicato nella tabella di liquidazione
dell'indennità di trasferta, allegando la quietanza comprovante il
pagamento effettuato alla foresteria.
La riduzione di cui al terzo comma del presente articolo viene
disposta anche se l'indennità di trasferta è ridotta a norma del
quinto comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 10
Ai dipendenti che si rechino in missione presso la stazioni
ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in
territorio estero compete l'indennità di trasferta nella misura e con
le modalità previste per l'interno. Tuttavia, per dette missioni,
compete l'indennità di trasferta anche se la distanza intercorrente
fra l'ordinaria sede di servizio e la località di missione è
inferiore ai 12 chilometri di cui al punto d) del terzo comma
dell'art. 3 della presente legge.
Art. 11
Ai dipendenti in missione in località distanti dall'ordinaria sede di
servizio più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorra
impiegare un treno diretto almeno 12 ore, è consentita una sosta
intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di
trasferta, per i primi 800 chilometri e altra sosta con pari
trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.
La sosta intermedia non è consentita nei viaggi in cui si faccia uso
di posto letto di cuccetta o di aereo.
Art. 12
Ai dipendenti in missione compete il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel
limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale
supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
- prima classe per il personale delle carriere direttive, di concetto
ed equiparabili, per i coadiutori alla terza classe di stipendio e
qualifiche corrispondenti o superiori delle carriere esecutive ed
equiparabili, nonché per i marescialli dei tre gradi e gli allievi
delle accademie militari;
- seconda classe per tutto il rimanente personale.
Spetta ugualmente il rimborso della spesa sostenuta per i viaggi
eventualmente effettuati con altri servizi di linea quando questi
consentano notevole risparmio di tempo ed il loro uso sia autorizzato
dal capo dell'ufficio che ha ordinato la missione, ovvero quando
manchi un collegamento ferroviario con la località da raggiungere. Il
rimborso è limitato all'importo delle spese effettivamente sostenute
per l'acquisto dei biglietti di viaggio.
Ai dipendenti con qualifica non inferiore a quella di dirigente
generale o equiparata, spetta altresì il rimborso dell'eventuale
spesa sostenuta per l'uso di un compartimento singolo in carrozza con
letti. Per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il
personale del ruolo ad esaurimento di cui all'art. 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è consentito il
rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto.
Per tutto il rimanente personale è consentito il rimborso
dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta.
È ammesso l'uso dei treni rapidi normali, speciali e di lusso purché
per i medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe
spettante a norma del primo comma del presente articolo. Sono ammesse
altresì le deviazioni consentite dall'orario ufficiale.
Per i viaggi di servizio eseguiti con mezzi aerei di linea, sia
all'interno che all'estero, l'uso della prima classe è limitato al
personale con qualifica non inferiore a quella di dirigente generale o
equiparata.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai viaggi
di servizio e di trasferimenti del personale civile e militare in
servizio all'estero.
Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o
da altri servizi di linea è corrisposta, a titolo di rimborso spesa,
una indennità di L. 43 a chilometro aumentabile, per i percorsi
effettuati a piedi in zone prive di strade, a L. 62 a chilometro.
Ai fini dell'applicazione del precedente comma, le frazioni di
chilometro inferiori a 500 metri non sono considerate. Le altre sono
arrotondate a chilometro intero.
I rimborsi di cui al presente articolo competono per tutti i servizi
resi fuori dall'ordinaria sede di servizio anche se il personale non
acquista titolo all'indennità di trasferta.
Art. 13
L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere
raggiunta anche per ferrovia, e l'uso di trasporti aerei devono essere
autorizzate dal Ministro o dal dirigente generale o da un altro capo
ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o
equiparata.
Con la stessa procedura può essere consentito, quando via sia una
particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo della
missione, l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, con rimborso delle
relative spese.
Per l'uso dei mezzi aerei di linea, nei viaggi di servizio all'interno
e all'estero, è dovuto anche il rimborso della spesa di una
assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un
massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il
coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.
È abrogata la norma concernente l'assicurazione per i percorsi aerei
contenuta nel primo comma dell'art. 198 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18
Art. 14
In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di
servizio all'interno o all'estero è dovuta un'indennità
supplementare pari al 10% del costo del biglietto a tariffa intera, se
il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di
trasporto in servizio di linea, terrestre o marittimo, al 5% del costo
del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo.
La stessa indennità compete anche per i viaggi relativi a missioni
all'interno e all'estero compiuti gratuitamente per via terrestre, per
via marittima o per via aerea, usufruendo di particolari concessioni
di viaggio in relazione alla qualifica rivestita o alle funzioni
svolte.
Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto forniti
dall'amministrazione compete, per ogni chilometro di percorso,
l'indennità di L. 2.
Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovuti anche agli
estranei alle amministrazioni che compiano missioni per conto delle
stesse.
L'indennità supplementare non si applica sul supplemento per treno
rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli
eventuali supplementi in aggiunta al prezzo normale del normale
biglietto di viaggio, ancorché ammessi a rimborso.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì per
i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero.
Art. 15
Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia
frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito
della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e
comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere
consentito, anche se non acquista titolo all'indennità di trasferta,
l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di
un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio,
qualora l'uso di tale mezzo risulta il più conveniente dei normali
servizi di linea.
L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal
dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non
inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di
liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei
chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di
tali mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato
dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi
responsabilità circa l'uso del mezzo.
Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia
conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino
del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località
comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del
presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle
condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo
di trasporto.
Per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal
luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o
viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito
del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto,
ne alcuna corresponsione di indennità chilometrica.
Art. 16
La liquidazione delle spese relative al trasporto di materiale e
strumenti occorrenti al personale per disimpegnare il proprio servizio
di istituto è disposta in base ad una tariffa da stabilire con
decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del
Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonché a
quelle del materiale e degli strumenti.
TITOLO II
TRATTAMENTO ECONOMICO DI TRASFERIMENTO
Art. 17
Al dipendente trasferito da una ad altra sede permanente di servizio
sono dovute le indennità ed i rimborsi di cui agli articoli
successivi.
Salvo quanto disposto dagli articoli 23, comma secondo, e 24 della
presente legge, nulla è dovuto per i trasferimenti nell'ambito dello
stesso comune.
Art. 18
Al dipendente trasferito è corrisposta l'indennità di trasferta per
il tempo impiegato nel viaggio. Detta indennità compete anche se la
durata del viaggio è inferiore alle cinque ore. Analogo trattamento,
nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla
data del trasferimento, compete anche per ciascuna persona della
famiglia del dipendente stesso.
Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte
della famiglia, purché conviventi abitualmente con il dipendente ed a
carico di questi: i figli legittimi, i figliastri, i figli legittimati
e quelli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi e gli
affiliati, di età non superiore ai 25 anni, le figlie nubili anche se
di età superiore ai 25 anni, il coniuge, i genitori, gli affini in
linea retta ascendente, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le
figlie rimaste vedove ed una persona di servizio.
Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800
chilometri, per raggiungere le quali occorra impiegare con treno
diretto almeno 12 ore, è consentita, anche per le persone di
famiglia, una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo
all'indennità di trasferta, per i primi 800 chilometri ed altra
sosta, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni
ulteriore tratto di 600 chilometri.
Art. 19
Al dipendente trasferito spetta il rimborso delle spese sostenute per
il viaggio, in ferrovia o in piroscafo, delle persone di famiglia di
cui al precedente articolo, fino all'ammontare del costo del biglietto
di viaggio secondo la tariffa d'uso e la classe di diritto spettante
al dipendente trasferito. Spetta inoltre il rimborso delle spese
sostenute per il trasporto di un bagaglio, del peso non superiore ad
un quintale, per ciascuna persona, e per la spedizione in piccole
partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali
complessivamente. Sono salve le disposizioni che consentono il
rimborso di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente
trasportato dal personale militare.
Le spese di viaggio per le persone di famiglia devono risultare dal
biglietto di viaggio; quelle per il trasporto del bagaglio dal
prescritto scontrino e quelle per il trasporto dei mobili e delle
masserizie dal bollettino di consegna. È ammessa a rimborso anche
l'intera spesa sostenuta per il viaggio delle stesse persone compiuto
con mezzi di linea su percorsi non serviti da ferrovia.
Ove manchi un servizio di linea, è corrisposta, a titolo di rimborso
delle spese di viaggio, un indennità chilometrica di L. 43 per
ciascuna persona.
Le spese per il trasporto dei mobili, delle masserizie e del bagaglio
sui percorsi non serviti da ferrovia sono rimborsate con indennità
chilometrica di L. 48 a quintale o frazione di quintale superiore a 50
chili, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie
e di un quintale a persona per il bagaglio.
Ove l'itinerario da percorrere sia costituito da più tratti di
ferrovia separati da almeno un tratto di via ordinaria e, quindi, si
rendano necessari più scali, il dipendente previa autorizzazione del
superiore che ha disposto il trasferimento, potrà servirsi di mezzi
di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal
caso, oltre all'importo delle spese che sarebbero occorso per il
trasporto ferroviario, a tariffa d'uso, sul percorso servito da
ferrovia, compete la corresponsione dell'indennità chilometrica
prevista nel precedente comma per il percorso non servito da ferrovia.
Il dipendente statale trasferito d'autorità può anche servirsi, per
il trasporto dei mobili e delle masserizie, nei limiti di peso
consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di
appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia, fermo restando che il
rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso.
Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far
accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica
riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo facendosi rilasciare
regolare bolletta. Non è consentita la sostituzione di tale bolletta
con l'atto notorio previsto dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15.
Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia compiuto con mezzi
forniti gratuitamente dall'amministrazione, al dipendente trasferito
non compete alcuna indennità chilometrica.
Art. 20
Le spese per l'imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il
carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili, delle masserizie e
del bagaglio, escluso quello a mano sono rimborsate nella misura di L.
4.800 a quintale o frazione superiore a 50 chili, fino ad un massimo
di 40 quintali, e di L. 5.700 per i trasferimenti dalle isole, esclusa
la Sicilia, in altre parti del territorio nazionale, compresa la
Sicilia e viceversa.
Ove il dipendente sia stato autorizzato a servirsi di mezzi di
trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso, le spese per
l'imballaggio e per la presa e resa a domicilio sono rimborsate nella
misura di L. 1.500 per ogni quintale o frazione di quintale superiore
a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali.
Dal rimborso delle spese per l'imballaggio, per la presa e resa a
domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse
le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e
quanto altro non sia da considerare come facente parte
dell'arredamento di un'abitazione.
Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova sede di servizio da una
località diversa dalla precedente sede di servizio del dipendente
trasferito, le indennità previste dalla presente legge spettano in
misura non eccedente l'importo dovuto qualora il movimento fosse
avvenuto fra le due sedi di servizio.
Le indennità e i rimborsi relativi al trasferimento della famiglia,
del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla
situazione di famiglia alla data del movimento e sempreché questo
risulti avvenuto entro tre anni dalla data di decorrenza del
provvedimento di trasferimento.
Nel caso di trasferimento della famiglia con autovettura di proprietà
compete, ove non ricorra l'applicazione del terzo comma del precedente
art. 19, un'indennità chilometrica pari a quella prevista dal primo
comma dell'art. 15 della presente legge per il capo di famiglia e
quella di cui al terzo comma dell'art. 14 per ciascuno dei familiari.
Art. 21
Al dipendente trasferito spetta un'indennità di prima sistemazione
nella misura di:
- L. 200.000 al personale con qualifica di dirigente generale e
qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 170.000 al personale con qualifica di direttore di sezione e
qualifiche corrispondenti o superiori;
- L. 140. 000 al personale con qualifica di segretario e qualifiche
corrispondenti o superiori;
- L. 120.000 a tutto il rimanente personale.
L'indennità di cui al precedente comma è ridotta alla metà per
il dipendente senza. persone di famiglia conviventi ed a carico alla
data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova sede di servizio la
famiglia è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione
di cui al presente articolo, salvo la corresponsione dell'altra metà
dopo l'avvenuto trasferimento della famiglia purché compiuto entro un
triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.
L'indennità di prima sistemazione, nelle misure spettanti ai sensi
dei precedenti commi, è ridotta ad un terzo per il personale che,
nella nuova sede di servizio, fruisca di alloggio gratuito ovvero sia
provvisto di indennità di alloggio.
L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura
corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di
decorrenza del provvedimento di trasferimento.
Agli ufficiali di complemento, in servizio di prima nomina, ai
sottufficiali in servizio di leva ed a militari di truppa che non
siano raffermati o vincolati a ferme speciali spetta, esclusivamente,
in caso di trasferimento, il trattamento previsto per la presente
legge per le trasferte oltre al rimborso delle spese per il trasporto
del proprio bagaglio personale ai sensi del primo comma dell'art. 19
della presente legge.
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di prima sistemazione, per
le qualifiche non indicate vale l'equiparazione di cui all'ultimo
comma dell'art. 1 della presente legge.
Art. 22
Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilità di
trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la
famiglia, i mobili e le masserizie in Comuni viciniori, è ammesso
ugualmente a fruire delle indennità e dei rimborsi inerenti al
trasferimento purché la distanza dalla casa municipale del Comune
viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri.
Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro
il termine previsto nel penultimo comma del precedente art. 20, dà
diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e
di trasporto dei mobili e delle masserizie.
Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima
sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorché
appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, è
attribuita una sola indennità di prima sistemazione al coniuge con
qualifica più elevata.
Nei casi di trasferimento a domanda è escluso qualsiasi rimborso di
spese o corresponsione di indennità.
Art. 23
Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente
deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo
spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli
18, 19 e 20 e l'indennità di prima sistemazione per il trasferimento
dall'ultima sede di servizio a un domicilio eletto nel territorio
nazionale. Il diritto alle predette indennità ed ai rimborsi si perde
se, entro tre anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano
avvenuti i relativi movimenti.
Nel caso di godimento di alloggio di servizio e conseguente cambio di
abitazione nell'ambito dello stesso comune è corrisposta l'indennità
di cui all'art. 24 della presente legge.
Qualora la famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o
dopo il collocamento a riposo si trasferisca al domicilio eletto da
una località diversa dall'ultima sede di servizio, le indennità ed i
rimborsi previsti dal primo comma del presente articolo spettano in
misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto in caso di
trasferimento dall'ultima sede di servizio.
Art. 24
Quando il dipendente passa, per disposizione dell'amministrazione, da
uno ad altro alloggio di servizio o da un alloggio di servizio ad un
alloggio privato o viceversa, nell'ambito dello stesso Comune,
compete, per ogni quintale o frazione di quintale non superiore a 50
chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobili e masserizie
trasportati dal precedente al nuovo alloggio, un'indennità di L.
1.500 a titolo di rimborso delle spese per imballaggio, presa a resa a
domicilio.
Art. 25
Le indennità ed i rimborsi previsti dai precedenti articoli da 18 a
21 sono dovuti anche ai dipendenti non di ruolo trasferiti per
assunzione in servizio di ruolo ed ai dipendenti civili e militari
passati, senza interruzione di servizio, da uno ad un altro ruolo
anche di diversa amministrazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Le disposizioni che regolano la misura del trattamento di missione e
di trasferimento del personale statale si applicano anche ai segretari
provinciali ed ai segretari comunali.
Il trattamento di missione e di trasferimento del personale di ruolo e
non di ruolo, compresi i salariati, degli enti locali, degli enti
parastatali ed in genere degli enti ed istituti di diritto pubblico,
anche con ordinamento autonomo, e degli enti ed istituti comunque
sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato ovvero al cui mantenimento
lo Stato contribuisca in via ordinaria, non può comunque eccedere
quello stabilito per i dipendenti dello Stato di qualifica o categoria
praticabili.
I dipendenti statali che compiano missioni per conto degli enti ed
istituti di cui al precedente comma, od anche per conto di privati,
conservano il proprio trattamento. Qualora essi svolgano, invece,
missioni in qualità di amministratori o di sindaci o revisori di
detti enti ed istituti hanno diritto al trattamento di cui al comma
successivo.
Agli amministratori ed ai sindaci o revisori degli enti ed istituti di
cui al secondo comma, del presente articolo è attribuito, per le
missioni compiute in dipendenza della loro carica, un trattamento di
missione stabilito con deliberazione di ciascun ente od istituto da
approvarsi dalle amministrazioni vigilanti. Detto trattamento non può
eccedere quello previsto per i dipendenti dello Stato con qualifica di
dirigente generale.
Art. 27
Tutte le indennità comunque denominate, commisurate ad una aliquota
dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della
legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure spettanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di
cui all'art. 18 della legge 29 giugno 1951, n. 489, per il personale
dei ruoli centrali delle amministrazioni dello Stato destinato a
prestare servizio fuori dalla capitale, compete nella stessa misura
prevista per i dipendenti senza carico di famiglia quando il
dipendente, coniugato senza figli, non riscuote per il coniuge
l'aggiunta di famiglia.
Il diritto di opzione, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, non è consentito
nel caso di successive destinazioni da una ad altra sede di servizio
fuori dalla capitale.
Art. 28
Per le missioni all'interno compiute, per conto dello Stato, da
estranei alle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento
autonomo, e del personale a riposo, il trattamento relativo è
stabilito dall'amministrazione che ha disposto l'invio in missione,
nei limiti della misura prevista per i dipendenti dello Stato in
attività di servizio con qualifica non superiore a quella di
dirigente generale.
Art. 29
A coloro che conseguono la nomina a posto retribuito a carico del
bilancio dello Stato, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio
per raggiungere la sede di servizio, purché questa sia diversa dalla
località di residenza.
Art. 30
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di trasferta del
personale postelegrafonico e ferroviario di cui, rispettivamente, alle
leggi 11 febbraio 1970, n. 29 e 11 febbraio 1970, n. 34 e successive
modificazioni.
Art. 31
Alle indennità ed agli altri rimborsi forfettari di spese previste
dalla presente legge per i graduati e militari di truppa dell'Arma dei
carabinieri e degli altri Corpi di polizia non si applica l'esenzione
prevista dall'art. 84, lettera e) del testo unico sulle imposte
dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1958, n. 645.
Art. 32
Sono abrogate le leggi 4 agosto 1955, n. 721, 15 aprile 1961, n. 291,
e 26 giugno 1965, n. 771. La presente legge entra in vigore il primo
giorno dal mese successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 33
Per l'anno finanziario in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge e per quello immediatamente successivo, la spesa annua,
per missioni e trasferimenti da effettuare all'interno del territorio
nazionale, non può superare quella prevista nei rispettivi bilanci di
previsione approvati od in corso di approvazione. |