Legge 21 dicembre 1978, n. 845
(in GU 30 dicembre 1978, n. 362)
Legge-quadro in materia di formazione
professionale
Art. 1. (Finalità della formazione
professionale). -
La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale
in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine
di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e
di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso
la crescita della personalità dei lavoratori attraverso
l'acquisizione di una cultura professionale.
La formazione professionale, strumento della politica attiva del
lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione
economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e
l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il
progresso scientifico e tecnologico.
Art. 2. (Oggetto della formazione professionale).
-
Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio
di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi
formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e
pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al
primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla
specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei
lavoratori, in un quadro di formazione permanente.
Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i
cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati
prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che
si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni
professionali o di lavoro associato.
Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi
anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione,
nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.
L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.
Art. 3. (Poteri e funzioni delle regioni). -
Le regioni esercitano, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione,
la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione
professionale in conformità ai seguenti principi:
a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale,
nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico
generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;
b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale
con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della
programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in
relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione
e delle esigenze dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze
formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni
dello Stato e con il concorso delle forze sociali;
c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le
iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte
formative;
d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani
regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti
degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti
interessati;
e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività
formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti
locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;
f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della
programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;
g) garantire a tutti coloro che partecipano alla attività di
formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e
sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di
sperimentazione formativa;
h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria
ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici
e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo
particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni
di sicurezza ed incolumità pubblica;
i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977,
n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di
discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso di
diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;
l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che
garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di
ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di
frequentare i corsi;
m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti,
idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria
nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da
menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo
inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione
sociale;
n) prendere gli opportuno accordi con l'autorità scolastica
competente per lo svolgimento coordinato delle attività di
orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni
programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.
Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle
funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le
competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
Art. 4. (Campi di intervento). -
Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai
precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con
proprie leggi:
a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività
di formazione professionale;
b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi
relativi alle qualifiche, attenendosi ai principi informatori della
contrattazione collettiva e della normativa del collocamento;
c) le attività di formazione professionale concernenti settori
caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla
stagionalità del ciclo produttivo o della natura familiare,
associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;
d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili,
nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla
formazione professionale;
e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di
prevenzione e di pena;
f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche
operanti a livello regionale nonché il loro eventuale scioglimento o
riaccorpamento;
g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorsi per
l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola
nell'ambito della programmazione regionale;
h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle
attività di formazione professionale nella regione, rispettando la
presenza delle diverse proposte formative, purché previste dalla
programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni
con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca
pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.
Art. 5. (Organizzazione delle attività). -
Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi
regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani
annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.
L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è
realizzata:
a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere
interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro
adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;
b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione
o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di
associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro
consorzi, o del movimento cooperativo.
Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere,
per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:
1) avere come fine la formazione professionale;
2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature
idonee;
3) non perseguire scopi di lucro;
4) garantire il controllo sociale delle attività;
5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di
categoria;
6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di
attività;
7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche
mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.
Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro
consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento
riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai
numeri 2) e 7) del comma precedente.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di
imposta o tassa.
Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le
convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.
Art. 6. (Strutture degli istituti professionali e
degli istituti d'arte - Personale didattico). -
La possibilità delle strutture destinate agli istituti
professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano
utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria
superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette
strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica
istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario
dell'immobile.
Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con la
regione e con il consenso degli interessati, il personale degli
istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione
nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in particolare
dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione
professionale.
Art. 7. (Programmazione didattica). -
Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista
dall'articolo 4, lettera b), stabiliscono gli indirizzi della
programmazione didattica delle attività di formazione professionale.
L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono
avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali
omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti
tccnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui
all'articolo 18, primo comma, lettera a).
Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica
dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e
dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e
l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed
esperienze di lavoro.
I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e
l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati
alle esigenze locali ed assicurare il pieno rispetto delle
molteplicità degli indirizzi educativi.
Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli
scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi,
nonché dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.
Art. 8. (Tipologia delle attività). -
Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:
a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano
assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di
lavoro;
b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro
che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione
culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;
d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di
riconversione;
e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano
avuto o abbiano esperienze di lavoro;
f) all'aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento dei
lavoratori;
g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a
causa di infortunio o malattia;
h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o
sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.
Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più
cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non
superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti
definito per l'indirizzo professionale e per livello di conoscenze
teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4
cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione
per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o
sensoriali.
Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al
conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione
secondaria superiore, universitaria o postuniversitaria.
L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati
in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con
particolare riguardo per le lavoratrici.
Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono
confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli
operatori sanitari.
Art. 9. (Personale addetto alla formazione
professionale). -
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio
decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge,
i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle
attività di formazione professionale.
Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle
funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il
personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente
legge addetto alle attività di formazione professionale di cui
all'articolo 5, secondo comma, lettera a), è collocato in appositi
ruoli regionali.
Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della
presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato
tra le regioni, il Governo e le organizzazione sindacali maggiormente
rappresentative.
Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per
garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.
Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od
assunzione a termine di docenti richiesti per corsi particolari.
Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della
professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e
culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui
essi operano.
Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5,
secondo comma, lettera b), enti terzi per l'attuazione di progetti di
formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che
riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti
trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti
ad analoghe attività.
Art. 10. (Raccordi con il sistema scolastico). -
Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le
regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione
secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le
norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del
sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di
attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della
scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.
Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per
compiti di consultazione e di programmazione in materia di
orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle
iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.
Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca
educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la
cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le
istituzioni di istruzione secondaria e superiore.
Art. 11. (Rientri scolastici). -
A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la
frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di
accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo
le modalità previste dal relativo ordinamento.
A favore degli allievi che frequentano attività di formazione
professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo
scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure
atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche
che dovranno essere attuate a cura della competente autorità
scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.
Art. 12. (Diritti degli allievi). -
La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a
quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe
preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto
di carattere previdenziale.
Art. 13. (Estensione delle agevolazioni previste
per i lavoratori studenti). -
La facoltà di differire il servizio militare di leva e le
agevolazioni previsti per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che
frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente
legge.
Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente
si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 14. (Attestato di qualifica). -
Al termine dei corsi di formazione professionale volti al
conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano
regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che
devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo
comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici,
composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno
comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche
del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, nonché esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono
attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al
lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra
costitùiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 15. (Sistema formativo e impresa). -
Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione
professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la
effettuazione presso di esso di periodi di tirocinio pratico e di
esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici
processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra
studio ed esperienza di lavoro.
Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la
determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività
formative di cui al comma precedente e assicurano la completa
copertura degli allievi dai rischi di infortunio. Le attività
formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e
non a scopi di produzione aziendale.
Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso
le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera
m).
Art. 16. (Formazione per gli apprendisti). -
Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui
all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e
dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli
apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25. I progetti di
cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche
e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai
contratti di lavoro.
Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per
il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma,
della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in
favore degli apprendisti artigiani.
Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Art. 17. (Ulteriori competenze della commissione
centrale per l'impiego). -
La commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-bis
del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con
modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì
pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla
presente legge.
Ai fini di cui sopra la commissione centrale per l'impiego è
integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione
e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti
di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b).
I pareri della commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per
le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere a),e),f), h),
i) ed l) nonché per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.
Art 18. (Competenze dello Stato). -
Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:
a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di
funzioni professionali omogenee e ai fini dei rapporti contrattuali di
lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con
propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la commissione di cui all'articolo precedente,
e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore,
alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti
tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la
loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari
aggiornamenti;
b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche
informazioni e documentazioni;
c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri
operanti in materia di formazione professionale;
d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale dei lavoratori italiani all'estero alla cui vigilanza e
gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;
e) la predisposizione ed il finanziamcnto delle attività formative
del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e
cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;
f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di
informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico
programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione
nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore,
secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616;
g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi
internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi
ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali; h)
l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione
professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di
rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo
quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, nonché gli interventi di riqualificazione previsti
dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;
i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su
loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato
nelle iniziative di formazione professionale secondo quanto previsto
dall'art. 4, lettera h);
l) la definizione su parere conforme della commissione di cui
all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento
dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla
formazione professionale. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo
40 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 19. (Assistenza tecnica dell'ISFOL). -
Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione
professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le
regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica
dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478. (1)
(1) Gli ultimi due commi modificano il primo comma
dell'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1973, n. 478 (recante "Costituzione dell'Istituto per lo
sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, con sede in
Roma"), che ora recita:
"4. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente
dell'istituto e dai seguenti membri nominati con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori autonomi;
2) 2 rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro;
3) cinque rappresentanti delle regioni, designati dalla commissione
interregionale di cui all'articolo 13 della L. 16 maggio 1970, n.
281;
4) 1 esperto in materia di formazione professionale;
5) 2 funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
6) 1 funzionario del Ministero del tesoro;
7) 1 rappresentante del personale dell'istituto, eletto dal
personale stesso."
Art. 20. (Relazione annuale al Ministero del
lavoro). -
Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al D.P.R. 30 giugno 1973,
n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle
previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui
sopra alla commissione di cui all'articolo 17. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in
allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo
stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle
tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo
all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla
situazione internazionale ed in particolare ai Paesi della Comunità
economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica
dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati
dalla commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste
dall'articolo 3-bis, secondo comma, del D.L. 6 luglio 1978, n. 391,
convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 479. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in
allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle
singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale
(ISFOL), di cui al D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478.
Art. 21. (Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e
dell'INIASA). -
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto
riazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori
dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei
lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per
l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono
assunte dall'ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro,
ai sensi della L. 4 dicembre 1956, n. 1404.
Art. 22. (Finanziamento delle attività
formative). -
[Le attività professionali promosse dalle regioni sono finanziate
nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della L. 16 maggio
1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto
fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel
bilancio dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione
professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonché
l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento
professionale lavoratori per l'anno 1979. Le attività di formazione
professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui
all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato
annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui
alla legge 12 agosto 1977, n. 675. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:
a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle
regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività
alle regioni medesime;
b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1973, n. 478] (2).
(2) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto
Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge
19 luglio 1993, n.236
Art. 23. (Soppressione del Fondo addestramento
professionale lavoratori). -
Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con
l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n 264, e ordinato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è
soppresso. L'amministrazione del fondo, entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale
e che cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa
gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data
della soppressione. I beni mobili ed immobili, ivi comprese le
attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento
professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui
territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione
dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra.
Le regioni provvedono alla vigilanza in materia. Con decorrenza
dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a
carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo
addestramento professionale lavoratori.
Art. 24. (Contributi dei fondi comunitari). -
[Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui
all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la
presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea,
tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei
progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego,
predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione
del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/ E del 1° febbraio
1971, modificata dalla decisione n. 77/801/ E del 20 dicembre 1977. Il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di
parametri da fissare dalla commissione interregionale di cui
all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo
di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei
progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale
europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo
seguente] (2).
(2) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto
Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge
19 luglio 1993, n.236
Art. 25. (Istituzione di un Fondo di rotazione).
-
[Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo
regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui
all'articolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, con l'amministrazione autonoma e gestione
fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971,
n. 1041, un Fondo di rotazione.
Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è
fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello
Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno 1979.
A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le
aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11
della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:
1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria
ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è
aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni
soggette all'obbligo contributivo.
I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contribuitivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di
rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità
trimestrale.
La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al
termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria.
Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante
dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario
1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato
"Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme
destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti
realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del
consiglio delle Comunità europee numero 71/66/CEE del 1° febbraio
1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre
1977"] (2).
(2) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto
Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge
19 luglio 1993, n.236
Art. 26. (Finanziamento integrativo dei progetti
speciali). -
[Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è
versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con
periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione
all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il
finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, eseguiti dalle
regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed
offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218. La dotazione di cui al comma precedente è gestita con
amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] (2).
(2) Disposizioni abrogate dall'art. 8, Decreto
Legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito dall'articolo 1 della Legge
19 luglio 1993, n.236
Art. 27. (Erogazione dei finanziamenti). -
A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei
singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è
stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del
Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli
organismi di cui all'art. 24, primo comma.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a
favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma
dell'articolo 26.
Art. 28. (Abrogazioni). -
Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge. |