Legge 9 dicembre 1977, n. 903
Parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
Art. 1
E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti
i livelli della gerarchia professionale.
La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se
attuata:
1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia
o di gravidanza;
2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a
mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.
Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle
iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti.
Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse
soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate
attraverso la contrattazione collettiva.
Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un
determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e
dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o
della prestazione.
Art. 2
La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore
quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.
I sistemi di classificazione professionale ai fini della
determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per
uomini e donne.
Art. 3
E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto
riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la
progressione nella carriere.
Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione
nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti
collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
Art. 4
Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto
alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la
loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa
comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima
della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente
legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i
requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde
dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle
lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi
successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la
comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre
la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.
Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici
le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive
modificazioni ed integrazioni in deroga all'art. 11 della legge
stessa.
Art. 5
Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le
donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica
alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai
servizi sanitari aziendali.
Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente
disciplinato o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche
aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e
tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e
dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le
parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni
all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici
interessate.
Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne
dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo
mese di età del bambino.
Art. 6
Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti
in affidamento preadottivo, ai sensi dell'art. 314/20 del codice
civile, possono avvalersi, semprechè in ogni caso il bambino non
abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni
di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4,
lettera c), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento
economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo
ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.
Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di
assentarsi dal lavoro di cui all'art. 7, primo comma, della legge di
cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella
famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di
età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal
secondo comma dello stesso art. 7.
Art. 7
Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico
previsti rispettivamente dall'art. 7 e dal secondo comma dell'art. 15
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al
padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'art.
314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero
quando i figli siano affidati al solo padre.
A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro
una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad
avvalersi dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al
secondo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il
certificato medico attestante la malattia del bambino.
Nel caso di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro 10 giorni dalla
dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al
proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro
dell'altro genitore di cui risulti l'avvenuta rinuncia.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri
lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle
dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, delle
regioni, delle provincie, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche
a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di
queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai
servizi domestici e familiari.
Art. 8
Per i riposi di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di
malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità
pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi
medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a
conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.
All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della
disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti
apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattie tengono apposita
evidenza contabile.
Art. 9
Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni
delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in
alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse
condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o
pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni
familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni
per i familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il
quale figlio convive.
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto
con la norma di cui al comma precedente.
Art. 10
Alla lettera b) dell'art. 205 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, le parole "loro mogli e figli",
sono sostituite con le parole "loro coniuge e figli".
Art. 11
Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita
dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle
stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del
pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai
dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di
trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni
ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro
esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per
lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
Art. 12
Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5
maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per
la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta
posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13
L'ultimo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è
sostituito dal seguente:
"Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì
ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa,
razziale, di lingua o di sesso".
Art. 14
Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo
nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare
l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di
ogni altra forma associativa.
Art. 15
Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le
disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su
ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni
sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento
denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni
successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se
ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore
del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente
esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione
degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla
sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma
del comma seguente.
Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione
alle parti opposizione davanti il pretore che decide con sentenza
immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli
413 e seguenti del codice di procedura civile.
L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'art.
650 del codice penale.
Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici
si applicano le norme previste in materia di sospensione dell'atto
dell'art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Art. 16
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo,
secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con
l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5 è punita con
l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e
per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.
Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7, si
applicano le penalità previste dall'art. 31 della legge 30 dicembre
1971, n. 1204.
Art. 17
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della
presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed
in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con
un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre
1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18
Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
Art. 19
Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le
norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia
le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e
degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della
presente legge.
Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o
individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli
statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute
nella presente legge.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |