Legge 1 marzo 2002, n. 39
(in SO n. 54 alla GU 26 marzo 2002, n. 72)
Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee
Legge comunitaria 2001
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo
14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonché, qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princípi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in
vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora
in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e
provincia autonoma.
ART. 2.
(Princípi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princípi e criteri direttivi stabiliti
negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1
saranno informati ai seguenti princípi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture
amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i
singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno
introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline
stesse;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove
necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute
nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e
penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a
103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o
espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena
dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno
di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di
una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro sarà
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi
diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella
loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto,
di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che
impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al
colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e
di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non
riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o
regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla
relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate
eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non
sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresí il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti
direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà,
se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata,
apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che,
nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina
disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive
medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più
amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno,
attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i
princípi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le
competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà
dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e
l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione
dei soggetti responsabili.
ART. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni
di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi
della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n.
128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano
già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai princípi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che
devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli
schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
ART. 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti
interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 5.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate
in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive
comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme
legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole
integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione
e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori
omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere
abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo
esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da
abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza
e igiene del lavoro.
ART. 6.
(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86).
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole:
"alle Camere per l'assegnazione alle Commissioni parlamentari
competenti, nonché", sono inserite le seguenti: "alla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai fini dell'inoltro";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è
inserita la seguente:
"a-bis) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle
Comunità europee nei confronti dell'Italia;";
CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA
ART. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in
materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive
modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime
devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum"
e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1
per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore all'1 per cento".
ART. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in
vigore del presente decreto risultano conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere
commercializzate fino al 31 marzo 2002".
ART. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,
n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle
acque minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio
1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;".
ART. 10.
(Modifiche al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in
materia di tutela dell'acquirente di diritto di godimento a tempo
parziale di beni immobili).
1. Al decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"ART. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione
di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di
applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana,
all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di
tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando
l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a),
b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e),
f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a
3.000 euro".
ART. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281,
recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).
1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori,
all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è
inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1,
ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il
giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio,
dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro,
per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale
somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al
Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive,
per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".
ART. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia
alimentare).
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad
emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei
prodotti alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informeranno ai princípi e criteri direttivi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti
sono emanati anche in mancanza del parere.
ART. 13.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001,
n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario
alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da
tavola).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6
della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della
decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001";
b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6,
paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7
marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla
decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001".
ART. 14.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o
effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del
citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a),
b), c) e d), del regolamento stesso, è punito
con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto
fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti
pericolosi".
ART. 15.
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di
batterie esauste)
1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre
1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o
autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività
di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la
facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti
piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità
europea";
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che
effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti
piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla
comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della
comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le
medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al
citato articolo 11, comma 3".
ART. 16.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31,
recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).
1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole:
"otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici
anni".
ART. 17.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81,
recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori
disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida
alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal
seguente:
"ART. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le
regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio
dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di
titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi
regionali italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o
degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo,
in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di
maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o
facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo,
l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al
riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli
indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati,
l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata
all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle
regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3
corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".
ART. 18.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati e altri titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
il comma 7 è abrogato.
ART. 19.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel
rispetto dei princípi e criteri direttivi e con l'osservanza delle
procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52,
prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove
d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la
nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui
all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.
ART. 20.
(Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).
1. Il termine di cui al comma 8-bis dell'articolo 36 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
359, di recepimento della direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5
dicembre 1995, concernente le attrezzature di lavoro, è differito al
5 dicembre 2002 limitatamente alle attrezzature individuate ai punti
1.3 e 1.4 dell'allegato XV.
ART. 21.
(Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di
giustizia delle Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa
C-49/00 e parziale attuazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1
dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante
le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai princípi
e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il
decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, e nel rispetto dei princípi e dei criteri stabiliti
nell'articolo 2.
2. L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del
1994, è sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura
dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta
tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione
dei luoghi di lavoro".
3. All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626
del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "può"
è sostituita dalla seguente: "deve".
4. Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2
e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
ART. 22.
(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in
materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva
93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione
dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa
all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
del personale di volo nell'aviazione civile).
1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro per
le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme per
l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23
novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica
della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno
1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario
di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.
2. L'attuazione delle direttive sarà informata ai seguenti princípi
e criteri direttivi:
a) recezione dei criteri di attuazione di cui all'avviso
comune sottoscritto dalle parti sociali il 12 novembre 1997;
b) riconoscimento degli effetti dei contratti collettivi
vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione
della direttiva.
3. Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al
fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette
direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente rappresentative, potrà apportare modifiche e
integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in
materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n.
335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n.
409, in materia di lavoro straordinario, nonché alle singole
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa
da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo,
pubblici esercizi ed agricoltura.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 23.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie
relative ai medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo volto a
riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princípi e delle
disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale
veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della
distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo,
della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della
registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque
funzionalmente connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali
non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3,
comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la
possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di
approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di
medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e
case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai
procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui
all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso,
dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso
sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il
parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il
decreto è emanato anche in mancanza del parere.
ART. 24.
(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178,
recante istituzione del Centro nazionale di informazione e
documentazione europea).
1. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis, dopo le parole: "è
istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno
2000";
b) al comma 6, le parole: "2.000 milioni di lire a
decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000
milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere
dall'anno 2001".
ART. 25.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in società per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.
474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi
previsti dalla legge" sono soppresse.
ART. 26.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono
un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire
l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o più decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento
ai princípi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare,
informata ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui
all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal
giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del
ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo
633 del codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo
comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno
degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto
fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta giorni, quando
concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica
in altri Stati, non possa essere inferiore a trenta giorni né
superiore a centoventi giorni; di conseguenza, sopprimere il secondo
periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura
civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo
comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi
aspetti procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in
materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge
18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in
modo da uniformare il saggio degli interessi moratori di cui
all'articolo 3, comma 3, della medesima legge n. 192 del 1998 al
livello degli interessi di mora (tasso legale) previsto dalle
disposizioni in materia di ritardi di pagamento, di cui all'articolo
3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva;
f) prevedere che le azioni di accertamento di cui
all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva possano essere esperite
in ogni sede dalle associazioni di categoria degli imprenditori
presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)
prevalentemente in rappresentanza delle piccole e medie imprese e
degli artigiani;
g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f)
siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di
accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi.
ART. 27.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità,
sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione,
accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di
etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di
controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di
evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto
commercializzato.
ART. 28.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di
cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di
cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta
indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi
vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando
esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà
contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso
potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i
prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la
produzione di cioccolato.
ART. 29.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti
legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni
per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o
l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle
norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi
gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della parità di
trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od
origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che
tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo
possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo e
di forme di discriminazione a carattere culturale e religioso mirate
in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come
"diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la
nozione di discriminazione come "indiretta" quando una
disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un
comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata
razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio
rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni
oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di
attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al
loro svolgimento; nell'ambito delle predette definizioni sono comunque
fatte salve le disposizioni che disciplinano l'ingresso ed il
soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso
all'occupazione e all'impiego; prevedere che siano considerate come
discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per
motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che
persista, anche quando è stato inequivocabilmente dichiarato dalla
persona che lo subisce come offensivo, cosí pregiudicando
oggettivamente la sua dignità e libertà, ovvero creando un clima di
intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta
e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi
connessi con una determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del princípio della parità di
trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel
settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma
restando la normativa sostanziale di settore, la tutela
giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le
discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente
che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di
assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione
professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale,
inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di
licenziamento e la retribuzione;
4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei
datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali
organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti
giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona
interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva,
anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le
persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta
dalle suddette associazioni;
f) prevedere criteri oggettivi che dimostrino l'effettiva
rappresentatività delle associazioni di cui alla lettera e);
g) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto
idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, l'indizio
dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione; tale onere non è previsto per i procedimenti penali;
h) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone
da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo
o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di
trattamento;
i) prevedere l'istituzione nell'anno 2003 presso il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio
dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di
trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto
da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri
o da un Ministro da lui delegato, che svolga attività di promozione
della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza
o sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;
2) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di
discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni
dell'autorità giudiziaria;
3) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o
privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
4) la formulazione di pareri e la formulazione di proposte di modifica
della normativa vigente in materia;
5) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;
6) la redazione di una relazione annuale al Parlamento
sull'applicazione del principio di parità di trattamento e
sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni
fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione
annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta
nell'anno precedente;
7) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti
in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica;
l) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera i)
possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche,
ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché
di esperti e di consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al
comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro
annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei
criteri e dei princípi enunciati nel presente articolo non comporta
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo
sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
parere parlamentare.
ART. 30.
(Attuazione della direttiva 2001/29/CE, sull'armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella
società dell'informazione).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare
e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in
materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la
legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme
derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei
princípi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, oltre
che dei seguenti:
a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione
degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo
stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta,
temporanea o parziale;
b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al
pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione
con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione
del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel
luogo e nel momento individualmente prescelti;
c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al
pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione
del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e
nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti
interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere
cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione
radiotelevisiva;
d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli
autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita
o primo atto di trasferimento di proprietà nell'Unione europea,
effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso;
e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di
riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando
le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva senza peraltro
trascurare l'esigenza generale di una rigorosa tutela del diritto
d'autore;
f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro
l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto
d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e
divieti;
g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle
informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e
divieti.
ART. 31.
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le
modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo
per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti
giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare
il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei princípi
e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono
essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del
servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi
della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili,
in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere
indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche
riguardo alle imposte e ai costi di consegna e deve essere reso
esplicito che l'obbligo di registrazione della testata editoriale
telematica si applica esclusivamente alle attività per le quali i
prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste
dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, o che comunque ne facciano specifica
richiesta;
b) definire gli obblighi di informazione sia per la
comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata;
quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei
dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di
filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di
comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare
luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario;
c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da
soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto
delle relative norme applicabili, nonché forme e procedure di
consultazione e cooperazione con gli ordini professionali, nel
rispetto della loro autonomia, per la predisposizione delle pertinenti
norme e per incoraggiare l'elaborazione di codici di condotta a
livello comunitario che precisino le informazioni che possono essere
fornite a fini di comunicazioni commerciali;
d) disciplinare la responsabilità dei prestatori
intermediari con riferimento all'attività di semplice trasporto; in
particolare, il prestatore non sarà considerato responsabile delle
informazioni trasmesse a condizione che:
1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione;
2) non selezioni il destinatario della trasmissione;
3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse;
e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con
riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching";
il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione
automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata
al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri
destinatari a loro richiesta, a condizione che egli:
1) non modifichi le informazioni;
2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni;
4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente
riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego
delle stesse informazioni;
6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato
o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a
conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo
dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle
informazioni è stato disabilitato oppure che un organo
giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la
rimozione o la disabilitazione dell'accesso;
f) disciplinare la responsabilità dei prestatori con
riferimento all'attività cosiddetta di "hosting";
il prestatore non sarà considerato responsabile delle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione
che egli:
1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o
l'informazione è illecita;
2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente
dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità
dell'attività o dell'informazione;
3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per
rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso;
g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di
servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informare
senza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o
informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare
alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che
consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui
hanno accordi di memorizzazione dei dati;
h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di
organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di
codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la
protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana;
i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e
dissuasive nei confronti delle violazioni;
l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente
responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente
per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la
dovuta diligenza;
m) prevedere che, in caso di dissenso fra prestatore e
destinatario del servizio della società dell'informazione, la
composizione extragiudiziale delle controversie possa adeguatamente
avvenire anche per via elettronica.
ART. 32.
(Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico).
1. Il Governo è delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalità di
cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico, nel rispetto dei princípi e criteri direttivi
generali di cui all'articolo 2, nonché dei seguenti princípi e
criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare
struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui
le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento
alle caratteristiche di ogni classe di unità; prevedere altresí per
le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri
interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare
struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui
le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con
riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità.
ART. 33.
(Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza).
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole:
"cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti:
"ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea";
b) all'articolo 134, dopo il secondo comma è inserito il
seguente:
"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono
conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di
beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i
cittadini italiani";
c) all'articolo 138, primo comma, n. 1°, dopo le parole:
"cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di
uno Stato membro dell'Unione europea";
d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il
seguente:
"Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri
dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del
Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresí,
le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione
del presente testo unico".
ART. 34.
(Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in
materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
è sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e
colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente
catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".
ART. 35.
(Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili
alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).
1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla
seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A
(in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro
destinatario della richiesta di restituzione".
ART. 36.
(Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e
commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).
1. L'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
187, è soppresso.
ART. 37.
(Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di
prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).
1. L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
è sostituito dal seguente:
"ART. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative
alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio
dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti
disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o
dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del
Ministro della sanità 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e
successivi aggiornamenti".
ART. 38.
(Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in
materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).
1. Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128,
è sostituito dal seguente:
"4. La zona di operatività al fine di consentire la
libera organizzazione dei produttori è individuata nell'intero
territorio nazionale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
ART. 39.
(Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, nonché all'articolo 4 e all'allegato III del decreto
legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM
in materia di radiazioni ionizzanti).
1. All'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "e solo nell'ambito di
programmi approvati dal Ministro della sanità, che può stabilire, in
relazione ai programmi stessi, specifiche procedure e vincoli di dose
per le persone esposte" sono sostituite dalle seguenti: "e
solo nell'ambito di programmi notificati almeno trenta giorni prima
del loro inizio al Ministero della salute. La documentazione trasmessa
deve contenere il parere vincolante del Comitato etico, acquisito
secondo quanto disposto dalle norme vigenti";
b) il comma 2 è abrogato.
2. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 maggio 2000,
n. 187, è soppresso il secondo periodo.
3. All'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del primo capoverso del punto 2 è
soppresso;
b) il punto 3 è sostituito dal seguente:
"3. - Autorizzazione. - Prima di avviare un programma di
ricerca medica o biomedica deve essere acquisito il parere vincolante
del Comitato etico, che terrà conto, nella valutazione, dei princípi
della pubblicazione 62 dell'ICRP (International Commission on
Radiological Protection) nonché delle indicazioni della
Commissione europea "Radiation Protection 99 - Guidance on
medical exposure in medical and biomedical research". Il
piano della ricerca, con allegato il parere favorevole del predetto
Comitato etico, deve essere notificato al Ministero della salute
almeno trenta giorni prima dell'inizio della ricerca";
c) il secondo periodo del primo capoverso del punto 7 è soppresso.
ART. 40.
(Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in
materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive
modificazioni, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
"ART. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1.
Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
tecnici e le modalità per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della
numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini
autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del
Ministro della sanità 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A
decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del
decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali
erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di
bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. È istituita,
presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che,
partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di
cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i
movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicinali attraverso
il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle
confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro
della salute con proprio decreto fissa le modalità ed i tempi di
impianto e funzionamento della banca dati e le modalità di accesso
alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a
tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di
ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i
grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari
autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e
trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di
ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o
impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei
casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende
sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di
codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi
prescritti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti
ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero
identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo
smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1° gennaio
2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno
essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente
comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la
mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le
disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto
dal quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".
2. Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è abrogato.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 41.
(Delega al Governo per l'attuazione integrale della direttiva
96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'integrale attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, in base ai seguenti princípi e criteri direttivi:
a) estensione delle disposizioni del citato decreto
legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali
esistenti,anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente
modificati;
b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in
atto, da considerare assorbite nell'autorizzazione integrata.
ART. 42.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE,
relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla
direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
2. Il decreto legislativo è emanato con le modalità di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti
nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del
medesimo articolo 2.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovrà provvedersi nei
limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2,
comma 1, lettera d).
ART. 43.
(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE
sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, uno o più decreti legislativi per
il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricità,nel rispetto dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di
elettricità da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni
realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
siano conseguiti mediante produzione di elettricità da impianti
ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricità
da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di
promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli
vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilità ad impianti
ubicati sul territorio italiano;
c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con
i princípi di mercato dell'elettricità e basati su meccanismi che
favoriscano la competizione e la riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative
per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di
Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare
del regime riservato alle fonti rinnovabili, i rifiuti, ivi compresa
la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, né minori
entrate a carico del bilancio dello Stato.
ART. 44.
(Installazione di generatori di calore).
1. L'ultimo periodo del comma 10 dell'articolo 5, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, come sostituito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, è soppresso.
ART. 45.
(Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante
attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle
norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi
nazionali).
1. All'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, le parole: "di emanazione del
presente decreto o successivamente" sono sostituite dalle
seguenti: "del 1° luglio 1998 o successivamente".
ART. 46.
(Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264,
recante disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto).
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non è richiesta per
l'esercente attività di servizi tecnico amministrativi di altro Stato
membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo,
che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria
clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente
legge".
ART. 47.
(Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice
della navigazione concernenti le licenze di volo).
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 731 del codice della
navigazione, è aggiunto il seguente:
"Per il conseguimento delle licenze di cui ai commi primo,
secondo, terzo e quarto non è richiesto il possesso di un titolo di
studio".
2. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 novembre 1988, n. 566, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ambedue le lettere a) di cui al comma 2
dell'articolo 51 sono abrogate;
b) ambedue le lettere a) di cui al comma 2
dell'articolo 52 sono abrogate;
c) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 55 è
abrogata;
d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 56 è
abrogata;
e) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 57 è
abrogata;
f) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 58 è
abrogata;
g) all'articolo 60, comma 2, lettera b), le parole:
"e del diploma di scuola media superiore" sono soppresse;
h) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 74 è
abrogata.
ART. 48.
(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della
navigazione è inserito il seguente:
"I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da
operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul
territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno
essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello
Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti
tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di
sicurezza nell'espletamento del servizio".
ART. 49.
(Attuazione della direttiva 2000/26/CE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di
assicurazione della responsabilità civile risultante dalla
circolazione dei veicoli).
1. L'attuazione della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e
che modifica le direttive 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio
1973, e 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, è informata ai
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) istituire presso l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) un centro di
informazioni avente la finalità di consentire alle persone lese di
chiedere un indennizzo;
b) riconoscere alla concessionaria di servizi assicurativi
pubblici, CONSAP spa, la funzione di organismo di indennizzo
incaricato di risarcire le persone lese;
c) attribuire al risarcimento ad opera dell'organismo di
indennizzo il carattere di sussidiarietà;
d) prevedere che la comunicazione del nome e dell'indirizzo
del mandatario sia una condizione da aggiungere a quelle già previste
per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
assicurativa;
e) prevedere che, nel caso in cui l'impresa di assicurazione
non abbia nominato un rappresentante, ai sensi dell'articolo 12-bis,
paragrafo 4, della citata direttiva 88/357/CEE, il mandatario assuma
la funzione attribuita a tale rappresentante.
ART. 50.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia
di prodotti e tecnologie a duplice uso).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie, e del Ministro delle attività produttive, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo ai fini
del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione
all'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso, nel rispetto
dei princípi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 1334/2000 del
Consiglio, del 22 giugno 2000, e alle altre disposizioni comunitarie,
nonché agli accordi internazionali già adottati o che saranno
adottati entro il termine di esercizio della delega stessa;
b) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice
uso, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le
integrazioni, modificazioni ed abrogazioni necessarie a garantire la
semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della
normativa;
c) razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative;
d) previsione delle procedure eventualmente adottabili nei
casi di divieto di esportazione per motivi di sicurezza pubblica o di
rispetto per i diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non
compresi nell'elenco di cui all'allegato I del citato regolamento (CE)
n. 1334/2000, e successive modificazioni;
e) previsione di misure sanzionatorie effettive,
proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei princípi
e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, può
emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto
legislativo.
ART. 51.
(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Princípi generali sulle
trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti
televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte
alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla
direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al
rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili
al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in
territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà
di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni
televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni
attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può
disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di
trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei
seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel
corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo
fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi
che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di
trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i
minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente
a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di
trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato
su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati
alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici
giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla
stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che
la stessa Autorità intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono
esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse
acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del
diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare
importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in
modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale
Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale
liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di
ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale,
secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa
di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee".
ART. 52.
(Disposizioni in materia di televendita).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
"ART. 3-bis. - (Televendita). - 1. È
vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti
discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni
religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la
salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. È vietata la
televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare
contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La
televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni
e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un
prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere
genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni
ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni
pericolose".
ART. 53.
(Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157,
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli
elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto
rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono
stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di
bando o di lettera di invito".
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, è abrogato.
ART. 54.
(Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).
1. Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, è autorizzato a destinare, a valere sulle
proprie disponibilità finanziarie, un importo non superiore a
5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del
sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea, nonché per lo studio di particolari
problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario,
anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze
delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.
2. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il
fondo di rotazione di cui al comma 1 è autorizzato ad anticipare, nei
limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le quote dei
contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001. Per
le annualità successive, il fondo procede alle relative anticipazioni
sulla base dello stato di avanzamento del programma.
3. Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del
comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli
accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle
spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi
programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n.
183 del 1987.
ART. 55.
(Istituti di moneta elettronica).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000, in materia di istituti di moneta elettronica, al testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, sono aggiunte le seguenti
lettere:
"h-bis) "istituti di moneta elettronica": le
imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;
h-ter) "moneta elettronica": un valore monetario
rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia
memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di
fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato
come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente";
b) all'articolo 11, dopo il comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra il
pubblico la ricezione di fondi connessa all'emissione di moneta
elettronica";
c) dopo il Titolo V è inserito il seguente:
"Titolo V-bis. Istituti di moneta elettronica.
ART. 114-bis. - (Emissione di moneta elettronica).
- 1. L'emissione di moneta elettronica è riservata alle
banche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istituti possono
svolgere esclusivamente l'attività di emissione di moneta
elettronica, mediante trasformazione immediata dei fondi ricevuti. Nei
limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, gli istituti possono svolgere
altresí attività connesse e strumentali, nonché prestare servizi di
pagamento; è comunque preclusa la concessione di crediti in qualunque
forma.
2. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo gli istituti
di moneta elettronica italiani e le succursali in Italia di quelli con
sede legale in uno Stato comunitario o extracomunitario.
3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di
richiedere all'emittente, secondo le modalità indicate nel contratto,
il rimborso al valore nominale della moneta elettronica in moneta
legale ovvero mediante versamento su un conto corrente, corrispondendo
all'emittente le spese strettamente necessarie per l'effettuazione
dell'operazione. Il contratto può prevedere un limite minimo di
rimborso non superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in
conformità alla disciplina comunitaria.
ART. 114-ter. - (Autorizzazione all'attività e
operatività transfrontaliera). - 1. La Banca d'Italia
autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio
dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo
14, comma 1, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19,
commi 6 e 7. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresí
i commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 14.
2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono
operare:
a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi
succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;
b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi
succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un
altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano
gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta
elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che
intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4,
15, comma 4, e 16, comma 4.
ART. 114-quater. - (Vigilanza). - 1.
Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta
eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Titolo III, fatta
eccezione per l'articolo 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione
per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII,
articoli 134, 139 e 140.
2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli
istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società
finanziarie previste dall'articolo 59, comma 1, lettera b).
La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza
su base consolidata gli istituti e i soggetti che svolgono attività
connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a
vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II,
Sezione II.
3. La Banca d'ltalia può stabilire, a fini prudenziali, un
limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca
d'Italia, ai sensi dell'articolo 146, emana disposizioni volte a
favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne
l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo
circuito.
ART. 114-quinquies. - (Deroghe). - 1. La
Banca d'Italia può esentare gli istituti di moneta elettronica
dall'applicazione di disposizioni previste dal presente titolo, quando
ricorrono una o più delle seguenti condizioni:
a) l'importo complessivo della moneta elettronica emessa
dall'istituto di moneta elettronica non è superiore all'ammontare
massimo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alla disciplina
comunitaria;
b) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento esclusivamente da soggetti
controllati dall'istituto, che svolgono funzioni operative o altre
funzioni accessorie connesse con la moneta elettronica emessa o
distribuita dall'istituto, da soggetti controllanti l'istituto
emittente e da altri soggetti controllati dal medesimo controllante;
c) la moneta elettronica emessa dall'istituto di moneta
elettronica è accettata in pagamento solo da un numero limitato di
imprese, individuate in base alla loro ubicazione o al loro stretto
rapporto finanziario o commerciale con l'istituto.
2. Ai fini dell'esenzione prevista dal comma 1, gli accordi
contrattuali devono prevedere un limite massimo al valore nominale
della moneta elettronica a disposizione di ciascun cliente non
superiore all'importo stabilito dalla Banca d'Italia in conformità
alla disciplina comunitaria.
3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensi del
comma 1 non beneficiano delle disposizioni per il mutuo
riconoscimento";
d) all'articolo 96-bis, comma 4, lettera g),
dopo le parole: "gruppo bancario;" sono aggiunte le
seguenti: "degli istituti di moneta elettronica";
e) dopo l'articolo 131 è inserito il seguente:
"ART. 131-bis. - (Abusiva emissione di moneta
elettronica). - 1. Chiunque emette moneta elettronica
senza essere iscritto nell'albo previsto dall'articolo 13 o in quello
previsto dall'articolo 114-bis, comma 2, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a
10.329 euro";
f) l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:
"ART. 132-bis. - (Denunzia al pubblico ministero)
- 1. Se vi è fondato sospetto che una società svolga attività di
raccolta del risparmio, attività bancaria, attività di emissione di
moneta elettronica o attività finanziaria in violazione degli
articoli 130, 131, 131-bis e 132, la Banca d'Italia o
l'Ufficio italiano cambi (UIC) possono denunziare i fatti al pubblico
ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti
dall'articolo 2409 del codice civile";
g) all'articolo 133:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Abuso di
denominazione)";
2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell'espressione
"moneta elettronica" ovvero di altre parole o locuzioni,
anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di emissione di moneta
elettronica è vietato a soggetti diversi dagli istituti di moneta
elettronica e dalle banche";
3) al comma 2, le parole: "nel comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "nei commi 1 e 1-bis" e dopo la
parola: "banche" sono aggiunte le seguenti: "e dagli
istituti di moneta elettronica";
h) all'articolo 144, comma 1, dopo le parole: "109,
commi 2 e 3," è inserita la seguente: "114-quater,".
ART. 56.
(Disposizioni in materia di prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività
illecite).
1. Ai fini dell'attuazione delle direttive 2000/46/CE e 2000/28/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, entrambe del 18 settembre
2000, in materia di istituti di moneta elettronica:
a) all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"m-bis) istituti di moneta elettronica";
b) all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
1980, n. 15, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, la parola: "m)"
è sostituita dalla seguente: "m-bis)";
c) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo
le parole: "gli enti creditizi,", sono inserite le seguenti:
"gli istituti di moneta elettronica,".
ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della
salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da
agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
1999/21/CE della Commissione, del 25 marzo 1999, sugli alimenti
dietetici destinati a fini medici speciali.
1999/36/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili.
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo VI-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il
capitolo V-bis - Farmacovigilanza - della direttiva
75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative
alle specialità medicinali.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre
2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
trasporto di merci pericolose per ferrovia.
2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore
dell'imposta sul valore aggiunto.
2000/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre
2000, che modifica la direttiva 93/42/CE del Consiglio per quanto
riguarda i dispositivi medici che incorporano derivati stabili del
sangue o del plasma umano.
2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione.
2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative
all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano.
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, in materia di risanamento e di liquidazione degli enti
creditizi.
2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno
2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla
presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco.
2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa al
riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei
cittadini di paesi terzi.
2001/44/CE del Consiglio, del 15 giugno 2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di
recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del
sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e
di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise.
2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime
per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso
massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le
conseguenze dell'accoglienza degli stessi.
2001/64/CE del Consiglio, del 31 agosto 2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa alla commercializzazione delle sementi
di piante foraggere e la direttiva 66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle sementi di cereali.
2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, che modifica
l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE del Consiglio, gli allegati IV,
V e VI della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, gli allegati III e IV
della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, modificate dalla direttiva
97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della
direttiva 93/38/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 98/4/CE
(Direttiva sull'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione
degli avvisi di gare d'appalto pubbliche).
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e
la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle
discariche di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attività professionali disciplinate dalle direttive di
liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che
completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di
telecomunicazioni e le reti televisive via cavo appartenenti ad un
unico proprietario siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilità civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le
direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di
comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di
eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa
all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di
lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da
Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers'
Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions
Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio
2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE,
85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza
generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e
medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei
diritti connessi nella società dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e
programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio che
fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione
animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e
consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre
istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle
successive vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo
statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento
dei lavoratori. |